Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato all'esito della trattazione cartolare ex art. 1237 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 726 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Concetta Piacente) Parte_1
appellante
E avv. Antonio Pileggi) CP_1
appellata
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Mansioni superiori.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 1.6.2021 al tribunale di Cosenza, ha Parte_1
sostenuto di aver svolto alle dipendenze della epigrafata società, sin dalla sua assunzione che risale al 21.7.2014, mansioni di “capo cassiere” e di “capo reparto” che sono riconducibili al secondo livello del contratto collettivo di categoria e non già al quarto livello nel quale, con qualifica di operatore ausiliario addetto alle vendite, è inquadrato. Ha pertanto rivendicato il differenziale retributivo di 37.077,55 euro e il risarcimento dei danni da incompleto versamento contributivo.
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3. Il ricorrente appella la sentenza perché invece sostiene che le prove testimoniali e documentali raccolte diano conferma della sua adibizione ai compiti di capo cassiere che, in quanto operativamente autonomi, sono propri del livello professionale superiore che rivendica.
4. Nella resistenza della convenuta che ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo infondato, la Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note di entrambe le parti (nelle quali l'appellante ha ribadito che la richiesta di inquadramento superiore si fonda sul dedotto svolgimento delle sole mansioni proprie del profilo di “capo cassiere, che … continua a rivendicare in questa sede”), decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. La declaratoria del livello professionale superiore1 a cui l'appellante riconduce le proprie mansioni prevede, nella parte di interesse, che a quel livello appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi
e/o con funzioni di coordinamento e controllo”.
7. Vero è, come sostiene l'appellante, che nell'elenco dei profili che il contratto collettivo applicabile enumera di seguito alla declaratoria del secondo livello professionale2, si rinviene quello di “cassiere principale” e tale è definito il lavoratore che “sovrintenda a più casse”3.
Pag. 2 di 5 8. Nondimeno, proprio il riferimento a questa attività di sovraintendenza, ossia di un'attività che, già in base al significato letterale, si sostanzia di compiti di vigilanza e di controllo, rende evidente che il ruolo di cassiere principale (o, come lo definisce l'appellante, di capo cassiere) si addice, nell'ambito della surrichiamata declaratoria, ad un lavoratore di concetto che è tenuto a svolgere “funzioni di coordinamento e controllo”, non essendo sufficiente, dunque, che sia addetto a “compiti operativamente autonomi”. Altri, invero, sono i profili professionali che, pur privi di funzioni di coordinamento e controllo, sono inquadrati nel secondo livello in ragione dell'autonomia operativa di cui sono dotati: com'è, ad esempio, il “determinatore di costi” o lo “spedizioniere patentato” o il “chimico di laboratorio”.
9. Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non ha provato e per vero nemmeno ha dedotto di essere stato adibito a compiti di coordinamento e di controllo e, dunque, di aver svolto un'attività di sovrintendenza di “più casse”.
10. Dall'espletata istruttoria è infatti emerso che i suoi rapporti con i cassieri si limitavano all'attività di ricezione degli incassi e al cosiddetto “cambio monete”. A lui, pertanto, i cassieri versavano il denaro incassato, affinché a sua volta lo depositasse in una cassa continua, presente nel supermercato. Oltre a ciò, a lui i cassieri si rivolgevano quando avevano bisogno “di soldi da mettere in cassa”.
11. Ebbene, tali attività, seppur considerate congiuntamente, non implicano lo svolgimento di una funzione di sovrintendenza delle casse, proprio perché non si sostanziano nell'esercizio di prerogative di controllo e di coordinamento dei lavoratori addetti alle casse.
12. Trattasi invece di attività di mera assistenza alle casse e di maneggio di denaro (ricevuto o consegnato ai cassieri) di competenza dei lavoratori che, in base alla declaratoria del livello in cui l'appellante è inquadrato, sono addetti a compiti operativi
– di incasso e registrazione – propri del “contabile d'ordine”, del “cassiere comune”,
varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”.
Pag. 3 di 5 dell'addetto a “funzioni di incasso e relativa registrazione”: ossia a compiti qualificanti i profili professionali del quarto livello.
13. Se ciò già osta al riconoscimento della professionalità superiore, in termini qualitativi, del mansionario di cui il ricorrente ha dato prova4, deve constatarsi che difetta altresì la prova della prevalenza delle prestazioni che integrano quello stesso mansionario5.
14. Della pluralità dei compiti espletati danno conto, invero, le concordi testimonianze delle sue colleghe di lavoro, che il ricorrente addebita al tribunale di non aver “minimamente preso in considerazione”. Esse in realtà hanno riferito di come il ricorrente svolgeva in egual misura tanto l'attività di addetto al box informazioni
(nell'ambito della quale curava il ritiro degli incassi e il cambio di denaro6), tanto quella di cassiere7. E a tali attività cumulava anche l'attività di addetto ai reparti “infanzia e profumeria”, all'interno dei quali, durante il suo turno, lavorava da solo8.
15. Il concomitante svolgimento dei compiti appena descritti impedisce di attribuire carattere di prevalenza a quell'unico che ancora in appello egli ascrive al livello superiore. Non ci sono invero elementi, di ordine quantitativo o contenutistico, che consentano di riconoscere preminente la prestazione che egli rendeva al box informazioni, relazionandosi con gli addetti alle casse solo occasionalmente: e cioè
Pag. 4 di 5 quando, all'inizio del loro turno, procedeva al “cambio moneta”9 e quando, a fine turno, riceveva da loro l'incasso10.
16. In definitiva, le mansioni di “boxista”11 di cui ha dato prova: a) non sono proprie della rivendicata qualifica superiore;
b) né, nel contesto dei plurimi compiti espletati, possono comunque dirsi quelle preminenti.
17. Ne consegue il rigetto dell'appello.
18. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 17.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 47/23, pubblicata in data 17.1.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
€ 3.000 oltre rimborsi ed accessori di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 12/03/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa è la declaratoria del secondo livello: “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: …”. 2 Cass. n. 27430/2005: “ In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle 3 Così è definito il secondo dei 44 profili elencati di seguito alla declaratoria: “
2. Cassiere principale che sovraintenda a più casse”. 4 Per una fattispecie analoga, cfr. in motivazione Cass. 30851/2019. 5 Cass. 301/1985: “Al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione di una superiore qualifica, qualora lo stesso oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza, inteso non in senso meramente quantitativo, ma strumentale all'individuazione della mansione primaria e caratterizzante”. 6 Così la teste “Il ricorrente quando stava alla cassa svolgeva l'attività tipica di cassiere come la Tes_1 faccio io, quando invece stava al box informazioni raccoglieva i versamenti che noi cassieri gli portavamo e firmava una ricevuta dei soldi presi … se avevamo bisogno di soldi da mettere in cassa ci rivolgevamo a lui quando stava al box e lui ci dava i soldi …”. 7 Così la teste “… ho visto il ricorrente sia al box informazioni che alla cassa … ho visto il Tes_1 ricorrente svolgere queste mansioni in eguale misura”. 8 Così la teste “Il ricorrente lavorava nel reparto infanzia e cura della persona, se c'era lui in Tes_2 quel reparto non c'erano altri”. E la teste “Oltre alle attività che ho detto il ricorrente lavorava Tes_1 nel reparto infanzia e profumeria … c'era solo lui in quei reparti”. 9 Così il teste : “Questa attività di cambio moneta normalmente si svolge a inizio di turno di ogni Tes_3 cassiera”. 10 Così la teste “Quando noi terminavamo il turno, lasciavamo l'incasso a lui, cioè i versamenti e Tes_1 andavamo via”. 11 Così le ha definite nel ricorso introduttivo del giudizio, nella parte in cui ha allegato di aver svolto:
“continuativamente le mansioni di boxista, ovvero 'capo cassiere'”.