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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2912/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1119/2023, pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data
17/05/2023, notificata il 19/05/2023, pendente
TRA
(c.f.: , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nato in [...] il Persona_1 C.F._2
14.01.1960 e deceduto in data 26.06.2021, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall' Avv. Luca Paglia (c.f.:
); C.F._3
APPELLANTE
E Avv. (C.F.: ), con studio in CP_1 C.F._4
Benevento alla via Enzo Marmorale, 32, rappresentato e difeso da sé stesso;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. e P.I. , soggetta all'attività di Controparte_2 P.IVA_1
direzione e coordinamento dell'Azionista Unico “ Controparte_3
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026
[...]
dell'Albo dei gruppi assicurativi, in persona dell'Amministratore
Delegato e Direttore Generale Dott. e del Controparte_4
Dirigente Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_5
per Notar di Treviso del 18 dicembre 2014 Persona_2
(rep. 186905 racc. 30367), dall'Avv. Fabrizio Palmieri (C.F.:
[...]
), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._5
Napoli, alla Via Santa Lucia n. 173;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni: nelle note depositate in sostituzione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, con le quali venivano richiamate le conclusioni già rassegnate con la memoria ex art. 352, primo termine c.p.c., l'appellante, , così concludeva: “- accertare e Parte_1
dichiarare, per i motivi sopra esposti, la responsabilità professionale dell'Avv. per la grave negligenza come dedotta nel giudizio CP_1
di primo grado e ribadita in questa sede;
- conseguentemente, accertato
pag. 2/13 il nesso di causalità tra l'evento ed il danno, condannare in solido i convenuti al pagamento della somma di € 20.000,00 come richiesta nel giudizio di primo grado;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. - in via assolutamente gradata disporre la compensazione, anche parziale, delle spese e competenze del doppio grado di giudizi”;
nella memoria ex art. 352 primo termine c.p.c. l'appellato, , CP_1
concludeva come segue: “A)Ritenere e dichiarare inammissibile, per le ragioni in atti esposte, il proposto gravame con tutte le relative conseguenze di legge;
B)Rigettare in ogni caso l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, confermando la decisione impugnata;
C)Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio;
D)Nella denegata, quanto improbabile, ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, il convenuto avv. chiede di essere manlevato e CP_1
garantito dalla convenuta Società Assicuratrice Controparte_2
sulla quale grava in via esclusiva l'onere di esonerare l'assicurato da ogni genere risarcitorio per effetto della polizza assicurativa, prodotta in atti, e stipulata a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio della professione legale.”;
nella memoria ex art. 352 primo termine c.p.c., , così Controparte_2
concludeva: “… dichiarata l'inammissibilità e/o quanto meno
l'infondatezza del gravame proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Benevento n. 1119/2023 – G.I.
Dott.ssa Moretti in data 17/05/2023, rigettare il predetto gravame
pag. 3/13 siccome inammissibile e completamente destituito di fondamento. Con vittoria di spese e competenze di lite, anche, in favore di essa società assicuratrice concludente per il cosiddetto principio di “causazione”.
(Corte di Cassazione, sezione 3 Civile ordinanza 7 marzo 2024 n. 6144;
Corte di Cassazione Sezione 1^ Civile Ordinanza 18 aprile 2023 n.
10364). In via subordinata, nella non creduta di ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione proposta avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Benevento, n. 1119/2023, previa declaratoria di inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla domanda di manleva spiegata nel primo grado di giudizio dall'avv. nei confronti CP_1
di , e ribadita dal predetto professionista anche in Controparte_2
questo secondo grado di giudizio, rigettare detta domanda di garanzia siccome inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c.. Con vittoria, anche in questa ultima ipotesi, di spese e competenze di lite di cui al doppio grado di giudizio in favore di essa società assicuratrice che non ha eseguito la pronuncia di primo grado (euro 4.036,00 oltre accessori)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 5.7.2018, , dante causa Persona_1
dell'odierna appellante, esponeva: di essere stato assistito dall'avv.
nel giudizio di lavoro, instaurato nei suoi confronti da CP_1
Sabri Hlel, avente n. 2673/11 RG del Tribunale di Benevento;
che, all'esito del giudizio, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 678/15, con la quale, accogliendo la domanda del ricorrente, condannava esso pag. 4/13 istante a pagare la somma di euro 15.426,97, oltre ad euro 2.000,00 per spese e competenze di lite;
che il termine per instaurare il giudizio di gravame avverso la sentenza di primo grado spirava inutilmente, a causa di un errore di calcolo nel quale incorreva il citato difensore;
che, in conseguenza della condotta negligente dell'avvocato, la decisione, ad esso sfavorevole, passava in giudicato ed esso istante perdeva la possibilità di proporre l'appello e di ottenerne la riforma anche solo parziale.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore domandava che, previo accertamento della sua responsabilità professionale, l'avvocato CP_1
fosse condannato al pagamento della somma euro 20.000,00, a
[...]
titolo di risarcimento dei danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata il 19.10.2018, l'avvocato CP_1
, il quale eccepiva che l'istante non aveva indicato le parti della
[...]
sentenza di primo grado suscettibili di essere modificate in appello e gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero potuto condurre all'accoglimento del gravame e non aveva dimostrato di aver sofferto i danni di cui chiedeva il ristoro. Nel concludere per il rigetto della domanda, il convenuto chiedeva, inoltre, il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa la società , con Controparte_2
la quale era assicurato per la responsabilità professionale, per essere manlevato in ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa attorea.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, , nel Controparte_2
costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda pag. 5/13 proposta dal nei confronti dell'avv. e, quanto alla Per_1 CP_1
domanda di manleva, eccepiva l'inoperatività della polizza ex art. 1892
c.c..
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., disattese dal Giudice le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.10.2021.
Con comparsa depositata l'8.11.2022, si costituiva in giudizio Parte_1
dichiarando di intervenire in qualità di erede del defunto
[...]
marito, . Persona_1
All'udienza del 24.11.2022, la causa veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, allo spirare dei quali l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna Parte_1
nella qualità, a corrispondere in favore dell'Avv. le spese di CP_1
lite relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi €
4.036,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
3.
Condanna nella qualità, a corrispondere in favore Parte_1
delle le spese di lite relative al presente giudizio Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 4.036,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria
pag. 6/13 ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad essa notificata in data 19 maggio 2023, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
interponeva appello, con atto tempestivamente notificato in
[...]
data 15.06.2023, concludendo per la sua integrale riforma, nei termini innanzi riportati.
Con comparsa depositata in data 15.11.2023, si costituiva in giudizio l'avvocato il quale eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, quanto al merito, concludeva per il rigetto dello stesso, reiterando, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, la domanda di manleva nei confronti di
. Controparte_2
Si costituiva, altresì, , eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e deducendo che
, nel riassumere il giudizio di primo grado, non aveva Parte_1
specificato a che titolo dava impulso alla controversia instaurata da
, ed in particolare non aveva chiarito se fosse l'unica Persona_1
erede dello stesso. Nel merito, concludeva per il rigetto del gravame.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del
15.12.2023 con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza emessa in data 18.12.2023, veniva rinviata all'udienza del 21.3.2025
pag. 7/13 per la rimessione in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti finali, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§3.
Il Giudice di primo grado rigettava preliminarmente le eccezioni con le quali e l'avv. avevano contestato la legittimazione Controparte_2 CP_1
attiva di , osservando che la stessa, costituendosi in Parte_1
giudizio con comparsa depositata in data 8.11.2022 quale erede dell'attore, aveva manifestato la volontà di accettare l'eredità del defunto marito, , essendo sua erede ex lege, come da Persona_1
certificato di morte allegato.
Nel merito, il Tribunale, premesso che nelle azioni di responsabilità professionale dell'avvocato incombe sull'attore asseritamente danneggiato l'onere di offrire elementi in base ai quali poter pervenire ad una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta, rigettava la domanda in quanto l'originario attore, con la citazione in giudizio e le memorie ex art. 183,
VI comma c.p.c. “si limitava ad affermare la sussistenza dell'inadempimento (il quale, peraltro, è incontestato) ed a ricondurre a questo il danno (consistente nella condanna subita nella sentenza da
pag. 8/13 impugnarsi) senza tuttavia fornire alcuna prova del nesso eziologico, la quale… avrebbe dovuto essere fornita tramite la dimostrazione della plausibilità dell'accoglimento delle proprie ragioni in caso di corretto espletamento delle attività difensive”.
Il primo Giudice soggiungeva, poi, che le deduzioni difensive svolte solo con la comparsa conclusionale dalla difesa di Parte_1
erano da ritenersi tardive e non potevano, quindi, essere esaminate nel merito.
§ 4.
Con un unico motivo d'appello, lamentava che il Parte_1
Tribunale aveva violato l'art. 164, comma 4 c.p.c. poiché, avendo ritenuto carente l'esposizione delle “ragioni di fatto e di diritto” a fondamento della domanda, anziché disporre l'integrazione della citazione, aveva rigettato la domanda “per asserita carenza di causa petendi dell'atto di citazione”.
L'appellante sosteneva che, comunque, il primo Giudice aveva errato nel ritenere carente l'esposizione delle ragioni su cui la domanda si fondava in quanto le stesse erano state “sufficientemente” indicate,
“tenuto conto che l'attività difensiva sul punto è stata svolta anche nella prima e seconda memoria ex art. 183 VI comma, nonché – ampiamente – nella comparsa conclusionale”.
Inoltre, la difesa dell'istante affermava che la causa petendi della domanda fatta valere in primo grado era sufficientemente chiara anche alle controparti, le quali, sin dalla costituzione in giudizio, avevano pag. 9/13 contestato che il gravame avverso la sentenza con cui si concludeva, sfavorevolmente per il il giudizio presupposto non avrebbe Per_1
avuto un esito favorevole allo stesso.
§ 5.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, applicabile ratione temporis alla controversia in esame in forza di quanto previsto dall'art. 35 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:” L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'appello non possa superare il preliminare vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, l'appellante adduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere la parziale nullità dell'atto di citazione, imputando al Giudice di avere adottato una statuizione che, invero, nell'impugnata sentenza non è dato minimamente ravvisare. Infatti, come dinanzi chiarito, il
Tribunale aveva rigettato la domanda nel merito, ritenendo non dimostrato il nesso causale tra la condotta inadempiente del professionista ed il lamentato danno, consistito nella perdita della pag. 10/13 possibilità di ottenere la probabile riforma della sentenza sfavorevole nel grado di appello.
A ben vedere, quindi, con l'appello veniva censurata una statuizione in effetti mai resa, invocandosi presunti vizi della sentenza non sussistenti per l'evidente ragione che mai il Giudice aveva inteso dichiarare l'atto di citazione nullo.
Ne segue che tutti i rilievi svolti riguardo all'onere per il Giudice di accordare alla parte attrice un termine ai sensi dell'art. 164 c.p.c. siano palesemente inconferenti.
Inoltre, l'istante si limitava a sostenere di avere compiutamente esposto la causa petendi ed il petitum della domanda, senza, tuttavia, curarsi di sottoporre ad argomentata critica l'affermazione del Giudice che, per un verso, aveva stigmatizzato l'assoluta genericità della citazione e, dall'altro, aveva ritenuto tardive le allegazioni operate dalla difesa dell'interventrice solo in sede di comparsa conclusionale.
La palese genericità dell'appello, del tutto inidoneo a configurare la motivata critica alla decisione impugnata richiesta dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione dinanzi riportata e, peraltro, già imposta dalla previgente formulazione della medesima norma, esonera, ovviamente, da ogni valutazione afferente al merito.
§ 8.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di entrambe le parti appellate,
pag. 11/13 e , delle spese di lite del presente grado di CP_1 Controparte_2
giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione che per la fase di trattazione/istruttoria, in ordine alla quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare giustificato il riconoscimento di quelli minimi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e di CP_1
delle spese processuali del grado di appello, Controparte_2
che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida in euro
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese pag. 12/13 generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell' dott.ssa Alessia Pasquariello.)
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2912/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1119/2023, pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data
17/05/2023, notificata il 19/05/2023, pendente
TRA
(c.f.: , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nato in [...] il Persona_1 C.F._2
14.01.1960 e deceduto in data 26.06.2021, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall' Avv. Luca Paglia (c.f.:
); C.F._3
APPELLANTE
E Avv. (C.F.: ), con studio in CP_1 C.F._4
Benevento alla via Enzo Marmorale, 32, rappresentato e difeso da sé stesso;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. e P.I. , soggetta all'attività di Controparte_2 P.IVA_1
direzione e coordinamento dell'Azionista Unico “ Controparte_3
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026
[...]
dell'Albo dei gruppi assicurativi, in persona dell'Amministratore
Delegato e Direttore Generale Dott. e del Controparte_4
Dirigente Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_5
per Notar di Treviso del 18 dicembre 2014 Persona_2
(rep. 186905 racc. 30367), dall'Avv. Fabrizio Palmieri (C.F.:
[...]
), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._5
Napoli, alla Via Santa Lucia n. 173;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni: nelle note depositate in sostituzione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, con le quali venivano richiamate le conclusioni già rassegnate con la memoria ex art. 352, primo termine c.p.c., l'appellante, , così concludeva: “- accertare e Parte_1
dichiarare, per i motivi sopra esposti, la responsabilità professionale dell'Avv. per la grave negligenza come dedotta nel giudizio CP_1
di primo grado e ribadita in questa sede;
- conseguentemente, accertato
pag. 2/13 il nesso di causalità tra l'evento ed il danno, condannare in solido i convenuti al pagamento della somma di € 20.000,00 come richiesta nel giudizio di primo grado;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. - in via assolutamente gradata disporre la compensazione, anche parziale, delle spese e competenze del doppio grado di giudizi”;
nella memoria ex art. 352 primo termine c.p.c. l'appellato, , CP_1
concludeva come segue: “A)Ritenere e dichiarare inammissibile, per le ragioni in atti esposte, il proposto gravame con tutte le relative conseguenze di legge;
B)Rigettare in ogni caso l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, confermando la decisione impugnata;
C)Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio;
D)Nella denegata, quanto improbabile, ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, il convenuto avv. chiede di essere manlevato e CP_1
garantito dalla convenuta Società Assicuratrice Controparte_2
sulla quale grava in via esclusiva l'onere di esonerare l'assicurato da ogni genere risarcitorio per effetto della polizza assicurativa, prodotta in atti, e stipulata a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio della professione legale.”;
nella memoria ex art. 352 primo termine c.p.c., , così Controparte_2
concludeva: “… dichiarata l'inammissibilità e/o quanto meno
l'infondatezza del gravame proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Benevento n. 1119/2023 – G.I.
Dott.ssa Moretti in data 17/05/2023, rigettare il predetto gravame
pag. 3/13 siccome inammissibile e completamente destituito di fondamento. Con vittoria di spese e competenze di lite, anche, in favore di essa società assicuratrice concludente per il cosiddetto principio di “causazione”.
(Corte di Cassazione, sezione 3 Civile ordinanza 7 marzo 2024 n. 6144;
Corte di Cassazione Sezione 1^ Civile Ordinanza 18 aprile 2023 n.
10364). In via subordinata, nella non creduta di ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione proposta avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Benevento, n. 1119/2023, previa declaratoria di inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla domanda di manleva spiegata nel primo grado di giudizio dall'avv. nei confronti CP_1
di , e ribadita dal predetto professionista anche in Controparte_2
questo secondo grado di giudizio, rigettare detta domanda di garanzia siccome inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c.. Con vittoria, anche in questa ultima ipotesi, di spese e competenze di lite di cui al doppio grado di giudizio in favore di essa società assicuratrice che non ha eseguito la pronuncia di primo grado (euro 4.036,00 oltre accessori)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 5.7.2018, , dante causa Persona_1
dell'odierna appellante, esponeva: di essere stato assistito dall'avv.
nel giudizio di lavoro, instaurato nei suoi confronti da CP_1
Sabri Hlel, avente n. 2673/11 RG del Tribunale di Benevento;
che, all'esito del giudizio, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 678/15, con la quale, accogliendo la domanda del ricorrente, condannava esso pag. 4/13 istante a pagare la somma di euro 15.426,97, oltre ad euro 2.000,00 per spese e competenze di lite;
che il termine per instaurare il giudizio di gravame avverso la sentenza di primo grado spirava inutilmente, a causa di un errore di calcolo nel quale incorreva il citato difensore;
che, in conseguenza della condotta negligente dell'avvocato, la decisione, ad esso sfavorevole, passava in giudicato ed esso istante perdeva la possibilità di proporre l'appello e di ottenerne la riforma anche solo parziale.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore domandava che, previo accertamento della sua responsabilità professionale, l'avvocato CP_1
fosse condannato al pagamento della somma euro 20.000,00, a
[...]
titolo di risarcimento dei danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata il 19.10.2018, l'avvocato CP_1
, il quale eccepiva che l'istante non aveva indicato le parti della
[...]
sentenza di primo grado suscettibili di essere modificate in appello e gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero potuto condurre all'accoglimento del gravame e non aveva dimostrato di aver sofferto i danni di cui chiedeva il ristoro. Nel concludere per il rigetto della domanda, il convenuto chiedeva, inoltre, il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa la società , con Controparte_2
la quale era assicurato per la responsabilità professionale, per essere manlevato in ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa attorea.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, , nel Controparte_2
costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda pag. 5/13 proposta dal nei confronti dell'avv. e, quanto alla Per_1 CP_1
domanda di manleva, eccepiva l'inoperatività della polizza ex art. 1892
c.c..
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., disattese dal Giudice le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.10.2021.
Con comparsa depositata l'8.11.2022, si costituiva in giudizio Parte_1
dichiarando di intervenire in qualità di erede del defunto
[...]
marito, . Persona_1
All'udienza del 24.11.2022, la causa veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, allo spirare dei quali l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna Parte_1
nella qualità, a corrispondere in favore dell'Avv. le spese di CP_1
lite relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi €
4.036,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
3.
Condanna nella qualità, a corrispondere in favore Parte_1
delle le spese di lite relative al presente giudizio Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 4.036,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria
pag. 6/13 ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad essa notificata in data 19 maggio 2023, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
interponeva appello, con atto tempestivamente notificato in
[...]
data 15.06.2023, concludendo per la sua integrale riforma, nei termini innanzi riportati.
Con comparsa depositata in data 15.11.2023, si costituiva in giudizio l'avvocato il quale eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, quanto al merito, concludeva per il rigetto dello stesso, reiterando, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, la domanda di manleva nei confronti di
. Controparte_2
Si costituiva, altresì, , eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e deducendo che
, nel riassumere il giudizio di primo grado, non aveva Parte_1
specificato a che titolo dava impulso alla controversia instaurata da
, ed in particolare non aveva chiarito se fosse l'unica Persona_1
erede dello stesso. Nel merito, concludeva per il rigetto del gravame.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del
15.12.2023 con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza emessa in data 18.12.2023, veniva rinviata all'udienza del 21.3.2025
pag. 7/13 per la rimessione in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti finali, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§3.
Il Giudice di primo grado rigettava preliminarmente le eccezioni con le quali e l'avv. avevano contestato la legittimazione Controparte_2 CP_1
attiva di , osservando che la stessa, costituendosi in Parte_1
giudizio con comparsa depositata in data 8.11.2022 quale erede dell'attore, aveva manifestato la volontà di accettare l'eredità del defunto marito, , essendo sua erede ex lege, come da Persona_1
certificato di morte allegato.
Nel merito, il Tribunale, premesso che nelle azioni di responsabilità professionale dell'avvocato incombe sull'attore asseritamente danneggiato l'onere di offrire elementi in base ai quali poter pervenire ad una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta, rigettava la domanda in quanto l'originario attore, con la citazione in giudizio e le memorie ex art. 183,
VI comma c.p.c. “si limitava ad affermare la sussistenza dell'inadempimento (il quale, peraltro, è incontestato) ed a ricondurre a questo il danno (consistente nella condanna subita nella sentenza da
pag. 8/13 impugnarsi) senza tuttavia fornire alcuna prova del nesso eziologico, la quale… avrebbe dovuto essere fornita tramite la dimostrazione della plausibilità dell'accoglimento delle proprie ragioni in caso di corretto espletamento delle attività difensive”.
Il primo Giudice soggiungeva, poi, che le deduzioni difensive svolte solo con la comparsa conclusionale dalla difesa di Parte_1
erano da ritenersi tardive e non potevano, quindi, essere esaminate nel merito.
§ 4.
Con un unico motivo d'appello, lamentava che il Parte_1
Tribunale aveva violato l'art. 164, comma 4 c.p.c. poiché, avendo ritenuto carente l'esposizione delle “ragioni di fatto e di diritto” a fondamento della domanda, anziché disporre l'integrazione della citazione, aveva rigettato la domanda “per asserita carenza di causa petendi dell'atto di citazione”.
L'appellante sosteneva che, comunque, il primo Giudice aveva errato nel ritenere carente l'esposizione delle ragioni su cui la domanda si fondava in quanto le stesse erano state “sufficientemente” indicate,
“tenuto conto che l'attività difensiva sul punto è stata svolta anche nella prima e seconda memoria ex art. 183 VI comma, nonché – ampiamente – nella comparsa conclusionale”.
Inoltre, la difesa dell'istante affermava che la causa petendi della domanda fatta valere in primo grado era sufficientemente chiara anche alle controparti, le quali, sin dalla costituzione in giudizio, avevano pag. 9/13 contestato che il gravame avverso la sentenza con cui si concludeva, sfavorevolmente per il il giudizio presupposto non avrebbe Per_1
avuto un esito favorevole allo stesso.
§ 5.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, applicabile ratione temporis alla controversia in esame in forza di quanto previsto dall'art. 35 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:” L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'appello non possa superare il preliminare vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, l'appellante adduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere la parziale nullità dell'atto di citazione, imputando al Giudice di avere adottato una statuizione che, invero, nell'impugnata sentenza non è dato minimamente ravvisare. Infatti, come dinanzi chiarito, il
Tribunale aveva rigettato la domanda nel merito, ritenendo non dimostrato il nesso causale tra la condotta inadempiente del professionista ed il lamentato danno, consistito nella perdita della pag. 10/13 possibilità di ottenere la probabile riforma della sentenza sfavorevole nel grado di appello.
A ben vedere, quindi, con l'appello veniva censurata una statuizione in effetti mai resa, invocandosi presunti vizi della sentenza non sussistenti per l'evidente ragione che mai il Giudice aveva inteso dichiarare l'atto di citazione nullo.
Ne segue che tutti i rilievi svolti riguardo all'onere per il Giudice di accordare alla parte attrice un termine ai sensi dell'art. 164 c.p.c. siano palesemente inconferenti.
Inoltre, l'istante si limitava a sostenere di avere compiutamente esposto la causa petendi ed il petitum della domanda, senza, tuttavia, curarsi di sottoporre ad argomentata critica l'affermazione del Giudice che, per un verso, aveva stigmatizzato l'assoluta genericità della citazione e, dall'altro, aveva ritenuto tardive le allegazioni operate dalla difesa dell'interventrice solo in sede di comparsa conclusionale.
La palese genericità dell'appello, del tutto inidoneo a configurare la motivata critica alla decisione impugnata richiesta dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione dinanzi riportata e, peraltro, già imposta dalla previgente formulazione della medesima norma, esonera, ovviamente, da ogni valutazione afferente al merito.
§ 8.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di entrambe le parti appellate,
pag. 11/13 e , delle spese di lite del presente grado di CP_1 Controparte_2
giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione che per la fase di trattazione/istruttoria, in ordine alla quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare giustificato il riconoscimento di quelli minimi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e di CP_1
delle spese processuali del grado di appello, Controparte_2
che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida in euro
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese pag. 12/13 generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell' dott.ssa Alessia Pasquariello.)
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