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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13797/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati 1) dott. Bruno Perla Presidente
2) dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice rel.
3) dott.ssa Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13797/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bologna, via San Petronio Vecchio n. 41
e
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Bologna, via San Petronio Vecchio n. 34 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata GUARINI MARIA ELENA del Foro di Bologna
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato l'8.11.2024; dato atto che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07 gennaio 2025; la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
sentiti all'udienza del 21.01.2025 i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, (Bologna il 30.04.2013) minorenne e ER
(Bologna il 25.09.2006) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta pagina 1 di 4 ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla certificazione di conformità dall'accordo di separazione 03.01.2022 a seguito di procedura di negoziazione assistita;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
23.09.1970, e nata a [...] il [...], celebrato a Bologna il Parte_2
29.07.2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 309 parte I anno 2017;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo di scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, libero ognuno di fissare la residenza ove riterrà più opportuno;
b) la figlia minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con ER collocazione presso il domicilio della madre sito in Bologna, Via S. Petronio Vecchio n. 34. I genitori cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento ed avranno eguali poteri ed eguali doveri e responsabilità nello sviluppo degli stessi e nel rapporto educativo. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute, attività sportive, ricreative ed extrascolastiche in genere, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. I figli avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale nel rispetto, per quanto possibile, delle consuetudini già in essere. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvo diverso accordo tra i ER genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, quando ve li riaccompagnerà;
- nelle settimane in cui nel “weekend” avrà la figlia con sé, dal lunedì all'uscita da scuola alle ore 14,00 al mercoledì mattina allorché ove la riaccompagnerà;
- nelle settimane in cui nel “weekend” la figlia sarà con la madre, dal mercoledì all'uscita da scuola alle ore 14,00 al venerdì mattina, quando ve la riaccompagnerà;
- durante le vacanze natalizie dal 25 al 30 dicembre, quando la riaccompagnerà all'abitazione materna entro le ore 13,00, mentre la Vigilia di Natale e dal 30 dicembre al 6 gennaio entrambi i figli saranno con la madre, e ciò ad anni alterni a partire dalle festività del 2021;
pagina 2 di 4 - tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, concordando i periodi con un preavviso di almeno due settimane e alternando, di anno in anno, la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Resta fermo l'obbligo, per entrambi i genitori, di comunicare sempre i propri recapiti, anche telefonici, di essere sempre reperibili, nonché di mettere sempre l'altro genitore a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
d) Tenuto conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dell'attuale condizione reddituale ed economica di ciascun genitore, il padre contribuirà al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, mediante la corresponsione alla madre della somma mensile di € 664,07, ovvero € 332,03 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, e ciò entro il giorno 1 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nel 50% fino a quando il padre non riprenderà a percepire il reddito precedente in base al quale, in sede di separazione era stato fissato che il Sig. avrebbe pagato integralmente le Pt_1 spese straordinarie per i figli.
i. Le seguenti spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
ii. “spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenze delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritte;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
iii. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
- Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto tramite e-mail o whatsapp, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito pagina 3 di 4 consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso (con e-mail e whatsapp), motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
- Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla esibizione del documento di spesa.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”. e) e – godendo ambedue di redditi e Parte_1 Parte_2 patrimonio mobiliare e immobiliare sufficienti e adeguati a soddisfare le rispettive esigenze personali e quant'altro necessario al mantenimento di ciascuno – rinunciano a ogni contribuzione al reciproco mantenimento.
f) I coniugi si obbligano fin d'ora a concedersi reciprocamente il consenso irrevocabile al rilascio e/o rinnovo di validi documenti per l'espatrio e specificamente del passaporto personale di ciascuno di loro, nonché dei figli e . Per_2 ER
g) A fronte dell'assetto economico-patrimoniale tutto sopra convenuto e disciplinato, i sig.ri e riconoscono di essere Parte_1 Parte_2 reciprocamente e integralmente soddisfatti in ogni rispettiva ragione e dichiarano che non avranno null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione in dipendenza del vincolo matrimoniale
3- Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.04.2025
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati 1) dott. Bruno Perla Presidente
2) dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice rel.
3) dott.ssa Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13797/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bologna, via San Petronio Vecchio n. 41
e
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Bologna, via San Petronio Vecchio n. 34 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata GUARINI MARIA ELENA del Foro di Bologna
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato l'8.11.2024; dato atto che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07 gennaio 2025; la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
sentiti all'udienza del 21.01.2025 i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, (Bologna il 30.04.2013) minorenne e ER
(Bologna il 25.09.2006) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta pagina 1 di 4 ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla certificazione di conformità dall'accordo di separazione 03.01.2022 a seguito di procedura di negoziazione assistita;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
23.09.1970, e nata a [...] il [...], celebrato a Bologna il Parte_2
29.07.2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 309 parte I anno 2017;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo di scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, libero ognuno di fissare la residenza ove riterrà più opportuno;
b) la figlia minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con ER collocazione presso il domicilio della madre sito in Bologna, Via S. Petronio Vecchio n. 34. I genitori cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento ed avranno eguali poteri ed eguali doveri e responsabilità nello sviluppo degli stessi e nel rapporto educativo. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute, attività sportive, ricreative ed extrascolastiche in genere, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. I figli avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale nel rispetto, per quanto possibile, delle consuetudini già in essere. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvo diverso accordo tra i ER genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, quando ve li riaccompagnerà;
- nelle settimane in cui nel “weekend” avrà la figlia con sé, dal lunedì all'uscita da scuola alle ore 14,00 al mercoledì mattina allorché ove la riaccompagnerà;
- nelle settimane in cui nel “weekend” la figlia sarà con la madre, dal mercoledì all'uscita da scuola alle ore 14,00 al venerdì mattina, quando ve la riaccompagnerà;
- durante le vacanze natalizie dal 25 al 30 dicembre, quando la riaccompagnerà all'abitazione materna entro le ore 13,00, mentre la Vigilia di Natale e dal 30 dicembre al 6 gennaio entrambi i figli saranno con la madre, e ciò ad anni alterni a partire dalle festività del 2021;
pagina 2 di 4 - tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, concordando i periodi con un preavviso di almeno due settimane e alternando, di anno in anno, la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Resta fermo l'obbligo, per entrambi i genitori, di comunicare sempre i propri recapiti, anche telefonici, di essere sempre reperibili, nonché di mettere sempre l'altro genitore a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
d) Tenuto conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dell'attuale condizione reddituale ed economica di ciascun genitore, il padre contribuirà al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, mediante la corresponsione alla madre della somma mensile di € 664,07, ovvero € 332,03 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, e ciò entro il giorno 1 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nel 50% fino a quando il padre non riprenderà a percepire il reddito precedente in base al quale, in sede di separazione era stato fissato che il Sig. avrebbe pagato integralmente le Pt_1 spese straordinarie per i figli.
i. Le seguenti spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
ii. “spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenze delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritte;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
iii. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
- Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto tramite e-mail o whatsapp, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito pagina 3 di 4 consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso (con e-mail e whatsapp), motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
- Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla esibizione del documento di spesa.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”. e) e – godendo ambedue di redditi e Parte_1 Parte_2 patrimonio mobiliare e immobiliare sufficienti e adeguati a soddisfare le rispettive esigenze personali e quant'altro necessario al mantenimento di ciascuno – rinunciano a ogni contribuzione al reciproco mantenimento.
f) I coniugi si obbligano fin d'ora a concedersi reciprocamente il consenso irrevocabile al rilascio e/o rinnovo di validi documenti per l'espatrio e specificamente del passaporto personale di ciascuno di loro, nonché dei figli e . Per_2 ER
g) A fronte dell'assetto economico-patrimoniale tutto sopra convenuto e disciplinato, i sig.ri e riconoscono di essere Parte_1 Parte_2 reciprocamente e integralmente soddisfatti in ogni rispettiva ragione e dichiarano che non avranno null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione in dipendenza del vincolo matrimoniale
3- Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.04.2025
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
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