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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.3442/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte d'Appello di Milano, composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere Relatore ed Estensore Riunita nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3442/2024 R.G., discussa nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025, introdotta con ricorso depositato l'11 dicembre 2024 vertente tra:
, (C.F. ), nata a [...], il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eliana Tosi del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Corso Roma n. 60, è elettivamente domiciliata1;
APPELLANTE e
(c.f. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 già difeso in fase di prime cure dall'avv. Fabrizio Ferrari, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Paullo, via Milano n. 185; APPELLATO – CONTUMACE IN FASE DI APPELLO E con l'intervento di:
, nata a [...] il [...], in persona del suo Curatore speciale pro tempore Controparte_2 avv. presso il cui studio in Lodi, via Solferino n. 18 risulta elettivamente Controparte_3 domiciliata – parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato2.
Procuratore Generale nella persona della dottoressa Luisa Russo Oggetto: appello avverso la sentenza n. 400/2024 R.S. pronunciata dal Tribunale di Lodi il 16 aprile 2024, pubblicata il 10 maggio 2024 nell'ambito del procedimento n. 958/2021 R.G. – Divorzio – Cessazione degli effetti civili. Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.p., come segue: Procuratore Generale: “Nel merito, considerato che si ritiene condivisibile le argomentazioni dell'appellante che richiede la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il signor SG, padre della minore, peraltro congiuntamente richiesta in primo grado dalle parti, stante il completo e totale disinteresse dimostrato negli anni nei confronti della figlia. Chiede la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e conferma nel resto”. Parte appellante: richiamando le conclusioni del proprio ricorso introduttivo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, previo ogni incombente di rito, acquisito il fascicolo di I grado e, laddove ritenuto necessario, sentita la minore , in accoglimento del presente Controparte_2 appello, in riforma della sentenza n. 400/2024, resa dal Tribunale di Lodi e qui impugnata: In via principale e nel merito: 1) accertare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. del sig. e, per Controparte_1
l'effetto, dichiararlo decaduto dall'ufficio paterno sulla minore;
2) in subordine, Controparte_2 modificare la statuizione resa dal Tribunale di Lodi con la sentenza n. 400/2024, nella parte in cui affida in via super esclusiva alla madre, nella diversa e migliore soluzione che sia ritenuta CP_2 di giustizia e comunque più confacente alla situazione esposta in narrativa. In via istruttoria: ammettersi le prove dedotte in primo grado da aversi qui per riproposte. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”. Curatore speciale della RE : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello previa, se Controparte_2 ritenuto necessario, nuova audizione di , salva ogni diversa valutazione, rigettare Controparte_2
l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi in favore del Curatore come da istanza allegata”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.) 1) Il procedimento di prime cure.
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Dresano in Parte_1 Controparte_1 data 25.06.2011; dal matrimonio è nata la figlia in data 23.08.2011. CP_2
Con sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lodi in data 16.12.2014, è stato disposto l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima; il diritto di visita del padre da esercitarsi presso l'abitazione materna per due pomeriggi la settimana alla presenza della madre e/o dei nonni materni;
il versamento, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dell'importo di €. 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Con ricorso depositato il 25.03.2021, introduttivo del procedimento n. 958/2021, Parte_1 ha chiesto la cessazione deli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione di decadenza di
[...]
dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la conferma a carico del padre Controparte_1 dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della minore l'assegno di euro 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disporre circa il diritto di visita in considerazione dell'assenza di rapporti tra la minore e il padre. In subordine, ha chiesto l'affidamento della minore alla madre con modalità super esclusiva ed il collocamento prevalente presso la stessa. A sostegno delle predette richieste, l'odierna appellante deduceva, anzitutto, che la relazione con il resistente, dopo un primo periodo di serenità, si era compromessa per infine giungere al termine in ragione del comportamento aggressivo dello SG, descritto come violento e minaccioso nei confronti della moglie, anche a causa della sua inclinazione all'abuso di bevande alcoliche e stupefacenti, circostanza quest'ultima che era stata la ragione della separazione;
sottolineava, inoltre, come il padre avesse abbandonato materialmente e moralmente il nucleo
2 familiare, disinteressandosi delle sorti della figlia, non costituendosi nel procedimento di separazione (ove era comparso solamente in fase di udienza presidenziale), non cercando più di instaurare alcun rapporto con la minore e non contribuendo al mantenimento della stessa.
- Costituendosi nel procedimento, chiedeva l'affidamento condiviso Controparte_1 della figlia minore e, in subordine, l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la residenza della stessa, la regolamentazione del diritto di visita e la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento della figlia minore, nella misura di € 150,00 mensili;
contestava quanto riferito dalla negando il comportamento aggressivo e di disinteresse addotto quale Pt_1 causa della frattura coniugale e dell'assenza di contatti con la minore, lamentando da parte della ricorrente atteggiamenti ostacolanti al rapporto con la figlia;
negava di aver abbandonato la famiglia, affermando essere stata la ad impedire i contatti tra lui e la minore, comportamento Pt_1 tenuto parimenti nei riguardi dei nonni paterni, anch'essi privati della possibilità di vedere la nipote.
- All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la confermava quanto indicato nel ricorso, Pt_1 dichiarando che lo SG non vedeva la figlia dalla nascita e che la minore viveva insieme a lei, al suo compagno e ad altri due figli della coppia, mentre lo SG confermava di aver visto la minore l'ultima volta sette o otto anni prima, ammettendo di non aver mai versato quanto dovuto per il relativo mantenimento, ribadendo l'atteggiamento ostacolante tenuto dalla rispetto suo Pt_1 rapporto con la figlia, dichiarando di essere divenuto padre di un'altra bambina, avuta dall'attuale compagna, affermando di aver superato i problemi con l'alcool e di voler riallacciare progressivamente i rapporti con la figlia.
- Con ordinanza presidenziale del 2 luglio 2021, il Tribunale disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima, la regolamentazione delle visite paterne a cura del Servizio sociale in Spazio Neutro e il contributo paterno al mantenimento della figlia, nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Veniva, altresì, disposto che il Servizio sociale territorialmente competente provvedesse alla presa in carico del nucleo familiare, ad un'indagine sulle capacità genitoriali e alla regolamentazione delle visite paterne secondo le modalità ritenute opportune.
- Con sentenza non definitiva del 17 marzo 2022 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, rimettendosi il procedimento in istruttoria, dandosi termine alle parti ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.p. ratione temporis applicabile;
con ordinanza del 28 novembre 2023, veniva nominato il Curatore speciale alla minore, che veniva sentito dal giudice istruttore all'udienza del 31 gennaio 2024.
- A seguito della concessione di termine alle parti ex art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stanti le conclusioni congiunte depositate dalle parti, le quali chiedevano dichiararsi la decadenza della responsabilità genitoriale dello SG ed il recepimento dell'accordo avente ad oggetto il contributo paterno al mantenimento della minore a carico del padre, individuato in € 100,00 mensili.
- All'esito di camera di consiglio svoltasi il 16 aprile 2024, veniva pronunciata la sentenza oggetto di appello che così statuiva: “dispone l'affido super esclusivo della minore alla Controparte_2 madre, con collocamento presso la stessa e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, comprensivo dell'importo destinato al pagamento delle spese straordinarie, la somma mensile di € 100,00, rivalutata annualmente secondo gli indici
3 Istat; compensa tra e le spese di lite;
condanna Parte_1 Controparte_1 Parte_1
e , in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'avv.
[...] Controparte_1
curatrice speciale della minore , che si liquidano in € 2.350,00 Controparte_3 Controparte_2 per onorario, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge”.
2. Il procedimento di appello. 2.1 Avverso la citata sentenza ha proposto tempestivo appello ed ha impugnato il Parte_1 solo capo della sentenza con cui il Tribunale di Lodi ha rigettato la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di , lamentando l'illogicità, la contraddittorietà e Controparte_1 la carenza motivazionale del provvedimento impugnato e la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 330 e 333 c.c., disponendo l'affido super esclusivo della minore alla madre. La difesa ha, quindi, dedotto che lo stesso Tribunale ha preso atto del fatto che il padre non ha incontrato la minore per anni, disinteressandosi delle sue sorti, senza mai costruire un rapporto familiare con la stessa, “facendosi vivo” solo al momento dell'instaurazione del procedimento di divorzio, nel quale, dopo anni di assenza dalla vita della figlia, si è costituito domandando, in prima battuta, l'affidamento condiviso e addirittura esponendo di essere pronto ad assumersi una responsabilità genitoriale mai esercitata. La difesa ha, poi, affermato che il padre ha abbandonato intenzionalmente la figlia, privandola di ogni affetto morale, educativo e materiale, che la minore non lo ha mai conosciuto e che lo CP_1 ha manifestato nei confronti dei Servizi Sociali delegati un comportamento “rivendicativo”. Con il primo motivo gravame la difesa ha lamentato l'illogicità della statuizione del Tribunale di Lodi in relazione al mancato accoglimento della domanda congiunta di decadenza. In tale ottica il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il regime di affidamento super esclusivo c.d. rafforzato fosse tutelante e garantista dell'interesse della minore, omettendo di comprendere le reali esigenze della stessa, ribadendo l'assenza della figura paterna dalla vita della figlia e il suo comportamento contraddittorio nel giudizio di prime cure, prima accusando la di aver Pt_1 ostacolato il rapporto con la figlia, per poi ammettere di averla di fatto abbandonata. La decisione del giudice di prime cure, si è pertanto sostanziata in un inserimento forzato nella vita della minore del padre, con cui la stessa non ha mai avuto alcun rapporto, rappresentando, inoltre, tale decisione nocumento potenziale nei confronti della minore, atteso che l'assenza ed il disinteresse paterni potrebbero comportare ritardi nell'assunzione di decisioni rilevanti nella vita della ragazzina (come nel caso dei possibili viaggi all'estero di per cui sarebbe CP_2 necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore). La difesa ha, infatti, dedotto che, benché il regime di affidamento mono-genitoriale comporti l'assunzione delle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relativa al minore da parte del genitore affidatario, in ogni caso il genitore non affidatario mantiene il potere di codecisione sulle questioni di straordinaria amministrazione e il diritto di vigilanza sull'istruzione e educazione dei figli ai sensi dell'art. 337quater co. 3 c.c. Con il secondo motivo di gravame la difesa ha lamentato la carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato apoditticamente la domanda avente ad oggetto la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, presentata congiuntamente dalle parti in sede di conclusioni, da un lato traendo una prognosi favorevole di mancato nocumento dalla condotta processuale tenuta dallo , avendo lo stesso rinunciato alla CP_1 domanda di affido condiviso, aderendo alla richiesta di decadenza, affermando, inoltre, nel corso del giudizio, di voler rispettare le decisioni della figlia di non volere allo stato alcun rapporto con
4 lo stesso e dall'altro ritenendo che la pronuncia di decadenza, come si legge nella sentenza impugnata, “costituisca l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e laddove gli ulteriori provvedimenti disciplinati dal legislatore non risultino idonei a tutelarne l'interesse prevalente a crescere nel contesto familiare d'origine”, pronuncia resa, secondo la difesa, senza tener conto delle risultanze istruttorie e soprattutto delle relazioni dei Servizi sociali delegati, che tratteggiavano la figura dello SG come quella di un soggetto dai tratti immaturi, inadatto a gestire il rapporto con una figlia preadolescente e quindi inadatto a occuparsene. La difesa ha, quindi, nuovamente sottolineato l'inadeguatezza dello SG come figura genitoriale, come riportata nella relazione dei Servizi sociali in atti, avendo l'uomo una visione poco aderente alla realtà, anche nella descrizione del rapporto di coppia con l'appellante, descritto come idilliaco, pur a fronte dei comportamenti disfunzionali tenuti nel corso della convivenza ed anche dopo la nascita della minore, (assenza di solidarietà familiare, contrazione di debiti poi pagati dalla , Pt_1 circostanze non considerate dal giudice di prime cure. La difesa ha, inoltre, affermato che il Tribunale non ha considerato che, dopo la separazione, il padre avrebbe potuto riprendere il rapporto con la figlia, anche in occasione dei contatti intervenuti tra gli ex coniugi per la vendita della casa coniugale, essendosi, di contro, l'uomo disinteressato a tale possibilità adducendo come scusa il non voler riprendere un eventuale conflitto con la ex compagna, determinandosi, così, a non utilizzare gli spazi di visita che erano stati previsti dal Tribunale in sede di separazione. La difesa ha quindi affermato che l'inadeguatezza paterna lo rende inadeguato alla ripresa del rapporto con la minore e, pertanto, avrebbe giustificato una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, sicché il Tribunale ha errato, rendendo un provvedimento la cui motivazione è “carente e contraddittoria sotto il punto di vista quanto logico quanto giuridico, limitandosi a fare mero riferimento ad una pronuncia giurisprudenziale del tutto slegata dal caso in esame e comunque relativa ad un giudizio di prognosi futuro che, in ogni caso, non è stato di fatto nemmeno postulato correttamente”. Con il terzo motivo di gravame la difesa ha eccepito la violazione di legge e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 330 e 333 c.c. In particolare, la difesa ha lamentato che il Tribunale non ha preso in considerazione la Pt_1 volontà della minore, la quale ha a più riprese dichiarato di non essere intenzionata a conoscere il padre biologico, né di essere interessata a coltivare un qualche tipo di rapporto con lo stesso, sicché la decisione che non ha tenuto conto dell'impatto sulla minore, anche in virtù della fase preadolescenziale cui la stessa si trova, in spregio del dettato cui agli artt. 30 Cost. e 147 c.c. e di conseguenza del combinato disposto degli artt. 330 e 333 c.c. La difesa ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti (condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale e grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta) per la declaratoria di decadenza dello SG dalla responsabilità genitoriale. Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ha errato nel non ritenere pregiudizievole la condotta paterna nei confronti di una figlia che, peraltro, già davanti agli operatori del Servizio sociale e poi nel corso del suo ascolto, ha dichiarato la sua volontà di vivere esclusivamente nel nucleo familiare materno, individuando quale figura paterna il nuovo compagno della madre, affermando di non voler conoscere il proprio padre biologico, temendo di essere costretta a passare del tempo con lui, chiedendo che ogni decisione venga presa dalla madre ed arrivando ad
5 affermare di voler cambiare il proprio cognome per assumere quello del nuovo compagno della madre, espressioni tutte che non sono state considerate dal giudice di prime cure e ciò in aperto contrasto anche con le norme di natura pattizia internazionale (tra cui la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo), che impongono di prendere in considerazione, nelle decisioni giudiziarie che riguardano i minori, il loro superiore interesse. 2.2. All'udienza del 17 aprile 2025, il Collegio ha rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al Curatore speciale della minore, ha fissato termine per la rinnovazione della notifica, disponendo che il Servizio sociale competente depositasse relazione di aggiornamento sulla minore e fissando ulteriore udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. 2.3. Si è quindi costituita la Curatrice speciale della minore con comparsa di Controparte_2 costituzione depositata il 20 giugno 2025. A sua volta il Curatore speciale, dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di prime cure, già sopra compendiate, ha riferito di avere in data 16 giugno 2025 nuovamente incontrato la minore, ormai quasi quattordicenne, la quale è parsa una ragazza serena e spigliata, che non ha cambiato, nel corso degli anni, il proprio pensiero sul padre biologico, già espresso nei termini di cui sopra, pur dichiarandosi disponibile a leggere una lettera lasciata dallo SG presso lo studio del Curatore3, in cui manifestava la propria disponibilità ad un incontro, tuttavia nel rispetto della volontà della minore. Quanto ai motivi di appello, il Curatore ha ritenuto la sentenza di primo grado immune da qualsivoglia vizio e correttamente motivata anche in ordine all'applicazione degli artt. 330 e 333 c.c., in particolare ricordando che la ha motivato il proprio appello sulla base di un Pt_1 possibile pregiudizio per la figlia minore derivante dalla mancata pronuncia di decadenza e dalla difficoltà di esercitare liberamente e senza vincoli la responsabilità genitoriale, nonostante l'affido super esclusivo disposto dal Tribunale. Ha, inoltre, rilevato che il Tribunale di Lodi ha preso atto della mancanza di rapporti tra il padre e la figlia e della volontà della minore di non voler riallacciare i rapporti con il padre, tanto da non aver disposto nulla in merito al diritto di visita tra padre e figlia, rinviando alle decisioni della minore, evidenziando che lo SG si è reso sì disponibile ad incontrare la figlia, intendendo fare conoscere a la disponibilità ad incontrarla, nel rispetto delle sue decisioni, nonché CP_2
l'assenza di ingerenze dello nell'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale CP_1 da parte della Pt_1
Il Curatore ha, quindi, affermato che tali elementi sono stati tenuti in corretta considerazione dal giudice di prime cure, che ha ritenuto sufficiente e idoneo il regime di affido super esclusivo, ritenendo la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non solo non necessaria, ma altresì difettante dei presupposti. Quanto al primo motivo di gravame proposto dall'appellante, il Curatore ha ritenuto la decisione coerente e logica, posto che il Tribunale proprio nella consapevolezza dell'assenza di rapporti tra padre e figlia e considerata la condotta processuale assunta dallo , ha disposto CP_1
l'affido super esclusivo non regolamentando il diritto di visita, sicché non vi è stato alcun
“inserimento forzato” di un estraneo nella vita della minore, avendo il Tribunale escluso l'esistenza di un pregiudizio in danno della minore ed effettuato una prognosi favorevole di futura ripresa dei rapporti, ritenendo pienamente confacente agli interessi della minore, la previsione dell'affido super esclusivo, anche alla luce del fatto che nel corso del giudizio di prime cure non erano emersi elementi da cui dedurre che la minore non godesse di un clima di assoluta serenità o per ritenere che non avesse ricevuto un'educazione adeguata, o che, ancora, l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della fosse stato in qualche modo ostacolato dallo SG. Pt_1
Peraltro, anche il parere clinico, chiesto dalla alla propria consulente, dottoressa Pt_1 Per_1 prodotto nel giudizio di primo grado, avente a oggetto il possibile trauma psicologico derivante dall'incontro con il padre, non riveste carattere di attualità, non avendo il Tribunale previsto diritti di visita tra padre e figlia. Quanto al secondo motivo di gravame formulato dall'appellante, il Curatore ha ritenuto la decisione del Tribunale ampiamente e congruamente motivata in fatto e diritto. Quanto al terzo motivo di gravame formulato dall'appellante, il Curatore ha ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale dello SG, atteso che, da un lato, il Tribunale ha correttamente dato atto della volontà della minore di non voler avere alcun rapporto con il padre, nulla infatti prevedendo in merito a incontri tra figlia e padre, e dall'altro ha rilevato come dall'ultima relazione dei competenti Servizi sociali, depositata nel giudizio di primo grado, risulta che non ci sono state ingerenze dello SG e neppure contatti con la minore che l' abbiano in qualche modo turbata, né interferenze in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale esercitata in via esclusiva dalla madre. Il curatore ha, pertanto, affermato che non sussistono i presupposti per la declaratoria richiesta, da considerarsi quale extrema ratio, avendo il Tribunale applicato le norme di cui agli artt. 330 e 333 c.c., anche alla luce dell'elaborazione pretoria ed ha ricordato che “posto che il genitore decaduto dalla responsabilità pur vedendosi privato della possibilità di partecipare alla decisioni sulla vita ed educazione del figlio non perde la qualità di genitore e pertanto potrebbe essergli comunque riconosciuta la possibilità di frequentazione del minore, consegue che una pronunzia di decadenza non sarebbe di per sé idonea a scongiurare il contatto tra minore e padre, finalità invece perseguita dall'appellante e già raggiunta con la statuizione del Tribunale di Lodi, che ha escluso il diritto di visita tra padre e figlia rimettendo alla minore ogni decisione in merito”. Ha, quindi, evidenziato che lo , costituitosi in prime cure, inizialmente manifestando il suo CP_1 desiderio di instaurare un rapporto parentale, ha comunque seguito le indicazioni date dai Servizi sociali, manifestando la propria volontà di aprire un canale comunicativo con la e rinunciando Pt_1 alla domanda di affidamento condiviso aderendo alle richieste della Pt_1
Tale comportamento è stato oggetto di positivo apprezzamento da parte del Tribunale di Lodi, che ha infatti escluso qualsiasi pregiudizio per la minore e ha ritenuto sussistente una prognosi favorevole, seppur dopo eventuale percorso dello SG suggerito dai Servizi Sociali, rispetto a un recuperare del ruolo genitoriale e di un riavvicinamento alla figlia. Il Curatore ha, infine, affermato che il pregiudizio per la minore derivante dalla difficoltà della madre di esercitare la responsabilità genitoriale riportato dall'appellante (che si sarebbe tuttavia limitata a esporre situazioni del tutto ipotetiche e non concrete né attuali), è superato dal regime di affidamento super esclusivo, che già consente alla madre di porre in essere tutte le decisioni più importanti riguardanti la minore, quali quelle sulla salute, educazione, istruzione, residenza abituale ed espatrio, mentre le ulteriori preoccupazioni espresse dalla madre circa il mantenimento della relazione della minore con il suo nuovo compagno, possono essere superate attraverso un procedimento di adozione speciale da parte del coniuge della Pt_1
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello.
7 Con relazione depositata il 12 agosto 2025, il Servizio sociale del Comune di Lodi ha riportato: “Le operatrici scriventi hanno rivisto la minore nel mese di luglio u.s. si presenta oggi come CP_2 una bella ragazzina sorridente e solare, che racconta con piacere delle sue passioni (in particolare le arti marziali praticate in una palestra di San Giuliano M.) e dei suoi studi (a settembre p.v. frequenterà la prima classe della scuola secondaria presso la St. Louis School di Milano, indirizzo artistico). Sogna di diventare una stilista e di viaggiare in giro per il mondo, sperando di trasferirsi un giorno in Corea. In merito al padre, afferma di provare indifferenza per un uomo che CP_2 di fatto non è mai esistito nella sua vita: “più passa il tempo più capisco che la mia vita è questa, senza di lui;
non è un mio riferimento”. Pur nella consapevolezza dell'esistenza di un padre biologico che vorrebbe incontrarla, vive una quotidianità familiare in cui il ruolo paterno CP_2
è ricoperto dal marito della madre, sig. nonché padre della sua sorellina Persona_2
. In alcun modo vorrebbe che questo equilibrio venisse alterato, e non ritiene che Per_3 CP_2 la presenza del sig. nella sua vita, anche soltanto simbolicamente, possa apportare alcun CP_1 beneficio”. All'udienza del 10 settembre 2025, la Corte, preso atto degli atti introduttivi e delle memorie depositate ai sensi dell'art. 127ter delle parti, che hanno concluso come sopra, letto il parere del P.G., ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione. 3.1 Ai fini del vaglio del presente gravame appare opportuno premettere qualche breve cenno in punto di diritto, dapprima sull'istituto della decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui all'art. 330 c.c. e, quindi, sull'istituto, di squisita elaborazione pretoria ma che trova il proprio addentellato nel disposto di cui all'art. 337quater co. 3 c.c., comunemente definito come “affido super esclusivo”. Quanto al primo di tali istituti, si ricorda che ai sensi dell'art. 330 co. 1 c.c., il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio ai danni del figlio. Tale disposizione contempla forme di intervento del giudice in quei casi nei quali i genitori non esercitano i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli medesimi. Gli inadempimenti dei genitori possono assumere maggiore o minore gravità e concernere tutti i doveri che sugli stessi gravano, o uno o alcuni di essi, realizzati costantemente o saltuariamente e connotati da colpa o dolo. Tenuto conto della varietà delle fattispecie, diverse sono le misure che possono essere adottate nell'interesse del minore: dalla decadenza della responsabilità genitoriale all'assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 333 c.c. È necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto pregiudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza.
La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione “preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già
8 quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno4.
In ogni caso, la decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto pregiudizio sia grave, perché ove tale non sia, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 e 334 c.c., ma non può essere pronunciata la decadenza. Non di meno, non occorre che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Si tratta quindi di istituto ben diverso dalla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal Giudice penale ai sensi dell'art. 34 c.p., la quale ha, in quel caso, natura sanzionatoria ed è legata a un reato commesso dal genitore normalmente in danno del minore. Richiamati i presupposti affinché possa essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, quanto al primo dei presupposti i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale non devono essere interpretati in via restrittiva, come afferenti solo ai doveri specifici dei genitori (mantenimento, educazione, ecc.), ma ricomprendono anche quei doveri di rispetto dell'integrità fisica e morale dell'individuo, che l'ordinamento pone a carico di tutti i consociati e che, a maggior ragione, gravano anche sul padre e sulla madre. La casistica pretoria è sul punto variegata: si ricomprendono comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, ovvero nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso, incapacità di capire i bisogni del figlio e coartazione psicologica, in spregio dell'opera di sensibilizzazione dei servizi sociali5, rifiuto di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute6, all'abbandono del figlio, sia pure per accudire il coniuge, e contestuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche del minore a partire dal momento della cessazione degli incontri con i genitori7.
Il grave pregiudizio per il minore viene solitamente individuato in re ipsa, nella difficile situazione ambientale nella quale versa il minore. Può trattarsi di un pregiudizio di natura sia morale che materiale. In conclusione, quel che si ricava dalla disamina delle norme sopra dette e degli orientamenti pretori citati è che la responsabilità genitoriale è funzionale all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità; quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti ed elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza. Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, dunque, è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei Servizi territoriali8.
Quanto al c.d. affidamento super esclusivo, esso è un sistema alternativo alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario che trova la sua fonte normativa nell'articolo 337quater c.c. e in particolare nell'inciso di cui al secondo periodo dell'ultimo comma ove si dispone che, pur in caso di affidamento esclusivo, “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”., prevedendo poi al terzo comma un potere di vigilanza del genitore non affidatario. L'affidamento super esclusivo viene dunque deciso solo nei casi più gravi, in cui il genitore è totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo, avendo riguardo all'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante - piuttosto che quello alla bigenitorialità, in considerazione, fra l'altro, del totale disinteresse del genitore agli affari inerenti i propri figli. In una delle prime “pronunce pilota” che hanno segnato la nascita dell'istituto, è possibile leggere che “fermo restando, in linea di principio, che nel regime di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, prioritario interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”, cfr. art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.)”9.
Tale istituto trova poi la sua prima definitiva consacrazione nella giurisprudenza di legittimità con Cass. Civ. sez. I, 31/12/2020, n.29999, che disegnando nei termini di cui sopra lo stesso, con pronuncia che risulta applicabile anche al caso in esame, con contesto di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, da ricondursi soprattutto al comportamento di uno dei genitori (ipotesi peraltro nemmeno ricorrente nel caso in esame ove non sussiste un consesso familiare tra i genitori della minore) ha ritenuto legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la sua decadenza genitoriale10.
Sostanzialmente conformi le ulteriori pronunce sul punto, potendosi in questa sede solo dare atto che tale regime per poter essere applicato richiede ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un quid pluris, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge11.
Tanto chiarito in fatto e diritto, ritiene questa Corte che la pronuncia impugnata sia meritevole di integrale conferma secondo quanto si specifica. Da un lato, infatti, non si rileva la sussistenza di un pregiudizio della condotta tenuta dallo CP_1 nei confronti della figlia minore in questi anni che sia talmente grave da legittimare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Quel che emerge, infatti, è la figura di un genitore che si è totalmente disinteressato, per oltre un decennio, alle sorti della figlia, comportamento che, seppur comporta un nocumento agli interessi della minore, che è stata privata della possibilità di un rapporto con il proprio padre biologico, non è comunque tale da assurgere a quella gravità tale da legittimare la pronuncia di decadenza. Infondato il primo motivo di gravame. Del tutto priva di rilievo giuridico è la considerazione per cui la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui non ha accolto la domanda, da ultimo congiuntamente proposta dalla e dallo Pt_1
, di dichiarare quest'ultimo decaduto dalla responsabilità genitoriale, come se la circostanza CP_1 di aver presentato una domanda congiunta possa essere elemento idoneo a superare il vaglio di fondatezza. In tal senso correttamente, di fronte a un comportamento gravemente deficitario, il Tribunale di Lodi ha ritenuto pienamente tutelante il regime di affido super esclusivo e non si vede come il Giudice di prime cure abbia con tale decisione voluto “inserire a forza” nella vita della minore la figura paterna, ove si rammenti che nulla ha statuito in termini di incontri tra padre e figlia, rimettendo la decisione alle future decisioni della figlia che, peraltro, sono state prese in considerazione anche dal padre il quale, da ultimo, ha aderito, nell'interesse della minore, alla richiesta delle sua decadenza dalla responsabilità genitoriale. Né possono trarsi elementi di segno contrario da quanto riportato dalle assistenti sociali del Comune di Lodi con relazione del 13 aprile 2023, in cui si dà atto della disponibilità dello SG a un possibile incontro con la figlia e a far sapere alla stessa che potrà avere in lui un punto di riferimento;
appare importante sottolineare che al di là delle valutazioni espresse dalle assistenti sociali in tale contesto, ove si fa riferimento a un atteggiamento “rivendicativo” dello SG senza tuttavia ancorare tale valutazione a un dato concreto, che nella stessa relazione si legge che lo SG ha manifestato la propria disponibilità “ad aspettare il tempo di senza volerla ferire in alcun modo, quando e se vorrà”. CP_2 CP_2
Peraltro, se già tale comportamento, sicuramente negligente, non configura un inadempimento talmente grave da legittimare la pronuncia richiesta, non può non rilevarsi come alcun danno alla minore sia derivante allo stato dal comportamento paterno. Sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 31 gennaio 2024, dopo aver parlato della propria vita e del suo attuale nucleo familiare che vede la presenza del nuovo compagno della madre che lei considera come vero padre, in merito allo SG la minore ha dichiarato “So che non è il Per_2 mio padre biologico;
non mi interessa e non ho nessuna intenzione di conoscere il mio padre biologico e di conoscere i suoi figli. Ho paura che mi venga imposto di conoscerlo e/o di passare tempo con lui. Non l'ho mai visto, so che esiste ma non ho nessun ricordo, ne conosco soltanto il nome. Di questa situazione ho parlato con la mia mamma da qualche tempo, me l'ha detto circa 4- 5 anni fa. In ogni incontro fatto con gli operatori dei servizi ho sempre confermato le mie intenzioni di non incontrare mio padre biologico”, volontà da ultimo ribadita anche in sede di ultimo ascolto 11 V. Cass. Civ. sez. I, 09/09/2025, n.24876. 11 da parte dei servizi sociali del Comune di Lodi, come emerge dalla relazione dell'11 agosto 2025 trasmessa questo ufficio il 12 agosto 2025. Nessun nocumento attuale deriva, allo stato, alla minore, né tale nocumento appare immaginabile, stante la saggia decisione del Tribunale di non prevedere alcuna regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, la quale, quindi, non sarà costretta a incontrarlo contro la sua volontà, non potendosi quindi immaginare alcun danno nemmeno potenziale. Se quindi tale è il sostrato motivazionale del Tribunale, si ritiene insussistente anche il secondo motivo di gravame. Per quanto succintamente motivata, la sentenza ben spiega, anche citando orientamenti pretori, l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., ritenendo che l'interesse della minore sarebbe stato ben tutelato attraverso il regime di affido super esclusivo. Le considerazioni sopra svolte assorbono anche il terzo motivo di gravame: da un lato, infatti, come correttamente rilevato dal Curatore speciale, non è certo la decadenza dalla responsabilità genitoriale strumento idoneo a impedire un eventuale incontro tra padre e figlia, ma anzi, è proprio la pronuncia di affidamento super esclusivo e la mancata regolamentazione di incontri ad aver tutelato l'interesse della minore ed aver impedito alla radice un qualsivoglia atteggiamento rivendicativo, che non appare esservi stato, da parte dello SG ad avere un incontro con la figlia minore e d'altro canto non appare nemmeno probabile, in fatto, che un tale incontro ci sarà, stante da ultimo la volontà manifestata dallo SG di voler rispettare le volontà della figlia di non vederlo e di essere disponibile a sentirla “se e quando lo vorrà”. CP_2
Ne emerge quindi un quadro in cui alcun nocumento attuale e concreto emerge a danno della minore e in cui questa appare, anzi, vivere una vita serena e appagante all'interno Controparte_2 del suo attuale contesto familiare, senza che sia stata obbligata a intrattenere un rapporto con un padre, che non vuole vedere e che tale decisione rispetta. Del tutto inconferenti sono le doglianze relative alla mancata presa in considerazione delle richieste della minore, la cui volontà, per quanto detto, risulta pienamente tutelata sia attraverso l'affidamento super esclusivo alla madre, sia attraverso la mancata previsione di incontri tra lei e il padre, così rispettando la sua decisione di non vederlo. Le doglianze relative al mancato esercizio libero della responsabilità genitoriale, per quanto sopra detto, appaiono infondate, sia perché la ha la possibilità di prendere in piena autonomia le Pt_1 decisioni riguardanti la figlia minore, sia perché, come detto, alcuna interferenza vi è stata da parte dello SG in merito al suo esercizio, né tantomeno può ritenersi un nocumento attuale e concreto agli interessi della minore la prospettata e ipotetica possibilità (peraltro disancorata da indici effettivi) di situazioni future e incerte che impediranno alla di esercitare la responsabilità Pt_1 genitoriale. Non può, in buona sostanza, piegarsi l'istituto in esame a una logica di punizione del genitore per un comportamento pregresso, logica che non è propria della pronuncia di cui all'art. 330 c.c. e che appartiene, semmai, all'istituto di cui all'art. 34 c.p., di cui certo non si discute in questa sede. Se quindi si può rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata, l'unico appunto che a tale pronuncia può muoversi è quello di essere stata troppo sintetica nella descrizione del regime di affidamento della minore, avendo fatto riferimento alla figura pretoria dell'affidamento super esclusivo, senza specificare concretamente il contenuto dei poteri del genitore affidatario. Rilevato che, alla luce dell'elaborazione pretoria questi sono comunque evincibili dal diritto vivente, è comunque opportuno precisare che la in quanto genitore affidatario in via super Pt_1 esclusiva della figlia minore potrà compiere in autonomia non solo gli atti di ordinaria CP_2
12 amministrazione, ma anche tutti gli atti di maggiore interesse per la minore, in assenza di alcun potere di supervisione e di controllo da parte del padre con riferimento alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, sportivo-ludiche, alla facoltà di richiedere documenti validi per l'espatrio, di modificare il luogo di residenza della figlia e di compiere autonomamente gli atti di straordinaria amministrazione, anche di natura patrimoniale, se del caso previa autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c. Va, quindi, confermata la sentenza impugnata con rigetto dell'appello e conferma del regime di affidamento super esclusivo della minore alla madre , secondo le Controparte_2 Parte_1 specificazioni sopra riportate. Nulla sulle spese di giudizio nei confronti dello , stante la sua contumacia in fase di appello. CP_1
Quanto alle spese nei confronti del Curatore speciale, queste vanno poste a carico di parte appellante da rifondersi in favore dello Stato e verranno liquidate secondo i valori tariffari minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa) senza procedere all'abbattimento ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 ove si ricordi che per maggioritario e più recente orientamento pretorio la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 13412, orientamento che trova avallo anche nella recente sentenza n. 64 del 19 aprile 2024 della Corte Costituzionale che ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell'art. 133 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, in caso di vittoria della lite della parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato stesso al difensore del non abbiente, ciò anche poiché, in tal caso, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto e autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca alcuna ulteriore effettiva decurtazione. L'istituto della rifusione delle spese è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una effettiva decurtazione patrimoniale attraverso un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di con la Parte_1 Controparte_1 partecipazione del Curatore speciale della minore , avverso la sentenza n. 400/2024 Controparte_2 12 Ex multis Cass. Civ. sez. III, 18/05/2023, n.13666 e Cass. Civ. sez. II, 02/09/2020, n.18223 13 R.S. pronunciata dal Tribunale di Lodi il 16 aprile 2024, pubblicata il 10 maggio 2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa così dispone: Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata, confermando altresì il regime di affidamento super esclusivo della minore alla madre , secondo le Controparte_2 Parte_1 specificazioni di cui in parte motiva;
Nulla sulle spese nei confronti di parte resistente. Condanna alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio sostenute dalla Parte_1
Curatrice speciale della minore avv. che si liquidano in euro 3.473,00 oltre Controparte_3 spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, da corrispondersi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 10 settembre 2025. IL Consigliere Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Dott.ssa Valentina Paletto
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giusta procura alle liti datata 6 luglio 2020, allegata al ricorso introduttivo 2 Nomina Curatore speciale giusta ordinanza depositata il 28 novembre 2023 dal Tribunale di Lodi – ammissione al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 19 giugno 2025.
1 3 Lettera in cui vi era scritto: “Cara , per non turbare la Tua serenità, rispetto la Tua volontà di non incontrarmi. Voglio che Tu sappia che, se CP_2 vorrai incontrarmi, io sarò sempre disponibile. Un forte abbraccio! Papà”.
6 4 Arg. ex Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/07/2022, n. 22006 e Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2018, n. 15949 5 V. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2018, n. 12363 6 V. Cass. civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1265 7 V. Cass. civ., Sez. I, 07/10/2020, n. 21537. 9 8 Ex multis Cass. Civ. sez. I, 09/05/2023, n.12237, Cass. Civ. sez. I, 16/09/2024, n.24708 e Cass. Civ. sez. I, 16/09/2025, n.25306 9 V. Tribunale Milano, 20/03/2014 10 V. Cass. Civ. sez. I, 31/12/2020, n.29999 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte d'Appello di Milano, composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere Relatore ed Estensore Riunita nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3442/2024 R.G., discussa nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025, introdotta con ricorso depositato l'11 dicembre 2024 vertente tra:
, (C.F. ), nata a [...], il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eliana Tosi del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Corso Roma n. 60, è elettivamente domiciliata1;
APPELLANTE e
(c.f. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 già difeso in fase di prime cure dall'avv. Fabrizio Ferrari, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Paullo, via Milano n. 185; APPELLATO – CONTUMACE IN FASE DI APPELLO E con l'intervento di:
, nata a [...] il [...], in persona del suo Curatore speciale pro tempore Controparte_2 avv. presso il cui studio in Lodi, via Solferino n. 18 risulta elettivamente Controparte_3 domiciliata – parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato2.
Procuratore Generale nella persona della dottoressa Luisa Russo Oggetto: appello avverso la sentenza n. 400/2024 R.S. pronunciata dal Tribunale di Lodi il 16 aprile 2024, pubblicata il 10 maggio 2024 nell'ambito del procedimento n. 958/2021 R.G. – Divorzio – Cessazione degli effetti civili. Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.p., come segue: Procuratore Generale: “Nel merito, considerato che si ritiene condivisibile le argomentazioni dell'appellante che richiede la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il signor SG, padre della minore, peraltro congiuntamente richiesta in primo grado dalle parti, stante il completo e totale disinteresse dimostrato negli anni nei confronti della figlia. Chiede la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e conferma nel resto”. Parte appellante: richiamando le conclusioni del proprio ricorso introduttivo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, previo ogni incombente di rito, acquisito il fascicolo di I grado e, laddove ritenuto necessario, sentita la minore , in accoglimento del presente Controparte_2 appello, in riforma della sentenza n. 400/2024, resa dal Tribunale di Lodi e qui impugnata: In via principale e nel merito: 1) accertare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. del sig. e, per Controparte_1
l'effetto, dichiararlo decaduto dall'ufficio paterno sulla minore;
2) in subordine, Controparte_2 modificare la statuizione resa dal Tribunale di Lodi con la sentenza n. 400/2024, nella parte in cui affida in via super esclusiva alla madre, nella diversa e migliore soluzione che sia ritenuta CP_2 di giustizia e comunque più confacente alla situazione esposta in narrativa. In via istruttoria: ammettersi le prove dedotte in primo grado da aversi qui per riproposte. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”. Curatore speciale della RE : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello previa, se Controparte_2 ritenuto necessario, nuova audizione di , salva ogni diversa valutazione, rigettare Controparte_2
l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi in favore del Curatore come da istanza allegata”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.) 1) Il procedimento di prime cure.
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Dresano in Parte_1 Controparte_1 data 25.06.2011; dal matrimonio è nata la figlia in data 23.08.2011. CP_2
Con sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lodi in data 16.12.2014, è stato disposto l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima; il diritto di visita del padre da esercitarsi presso l'abitazione materna per due pomeriggi la settimana alla presenza della madre e/o dei nonni materni;
il versamento, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dell'importo di €. 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Con ricorso depositato il 25.03.2021, introduttivo del procedimento n. 958/2021, Parte_1 ha chiesto la cessazione deli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione di decadenza di
[...]
dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la conferma a carico del padre Controparte_1 dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della minore l'assegno di euro 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disporre circa il diritto di visita in considerazione dell'assenza di rapporti tra la minore e il padre. In subordine, ha chiesto l'affidamento della minore alla madre con modalità super esclusiva ed il collocamento prevalente presso la stessa. A sostegno delle predette richieste, l'odierna appellante deduceva, anzitutto, che la relazione con il resistente, dopo un primo periodo di serenità, si era compromessa per infine giungere al termine in ragione del comportamento aggressivo dello SG, descritto come violento e minaccioso nei confronti della moglie, anche a causa della sua inclinazione all'abuso di bevande alcoliche e stupefacenti, circostanza quest'ultima che era stata la ragione della separazione;
sottolineava, inoltre, come il padre avesse abbandonato materialmente e moralmente il nucleo
2 familiare, disinteressandosi delle sorti della figlia, non costituendosi nel procedimento di separazione (ove era comparso solamente in fase di udienza presidenziale), non cercando più di instaurare alcun rapporto con la minore e non contribuendo al mantenimento della stessa.
- Costituendosi nel procedimento, chiedeva l'affidamento condiviso Controparte_1 della figlia minore e, in subordine, l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la residenza della stessa, la regolamentazione del diritto di visita e la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento della figlia minore, nella misura di € 150,00 mensili;
contestava quanto riferito dalla negando il comportamento aggressivo e di disinteresse addotto quale Pt_1 causa della frattura coniugale e dell'assenza di contatti con la minore, lamentando da parte della ricorrente atteggiamenti ostacolanti al rapporto con la figlia;
negava di aver abbandonato la famiglia, affermando essere stata la ad impedire i contatti tra lui e la minore, comportamento Pt_1 tenuto parimenti nei riguardi dei nonni paterni, anch'essi privati della possibilità di vedere la nipote.
- All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la confermava quanto indicato nel ricorso, Pt_1 dichiarando che lo SG non vedeva la figlia dalla nascita e che la minore viveva insieme a lei, al suo compagno e ad altri due figli della coppia, mentre lo SG confermava di aver visto la minore l'ultima volta sette o otto anni prima, ammettendo di non aver mai versato quanto dovuto per il relativo mantenimento, ribadendo l'atteggiamento ostacolante tenuto dalla rispetto suo Pt_1 rapporto con la figlia, dichiarando di essere divenuto padre di un'altra bambina, avuta dall'attuale compagna, affermando di aver superato i problemi con l'alcool e di voler riallacciare progressivamente i rapporti con la figlia.
- Con ordinanza presidenziale del 2 luglio 2021, il Tribunale disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima, la regolamentazione delle visite paterne a cura del Servizio sociale in Spazio Neutro e il contributo paterno al mantenimento della figlia, nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Veniva, altresì, disposto che il Servizio sociale territorialmente competente provvedesse alla presa in carico del nucleo familiare, ad un'indagine sulle capacità genitoriali e alla regolamentazione delle visite paterne secondo le modalità ritenute opportune.
- Con sentenza non definitiva del 17 marzo 2022 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, rimettendosi il procedimento in istruttoria, dandosi termine alle parti ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.p. ratione temporis applicabile;
con ordinanza del 28 novembre 2023, veniva nominato il Curatore speciale alla minore, che veniva sentito dal giudice istruttore all'udienza del 31 gennaio 2024.
- A seguito della concessione di termine alle parti ex art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stanti le conclusioni congiunte depositate dalle parti, le quali chiedevano dichiararsi la decadenza della responsabilità genitoriale dello SG ed il recepimento dell'accordo avente ad oggetto il contributo paterno al mantenimento della minore a carico del padre, individuato in € 100,00 mensili.
- All'esito di camera di consiglio svoltasi il 16 aprile 2024, veniva pronunciata la sentenza oggetto di appello che così statuiva: “dispone l'affido super esclusivo della minore alla Controparte_2 madre, con collocamento presso la stessa e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, comprensivo dell'importo destinato al pagamento delle spese straordinarie, la somma mensile di € 100,00, rivalutata annualmente secondo gli indici
3 Istat; compensa tra e le spese di lite;
condanna Parte_1 Controparte_1 Parte_1
e , in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'avv.
[...] Controparte_1
curatrice speciale della minore , che si liquidano in € 2.350,00 Controparte_3 Controparte_2 per onorario, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge”.
2. Il procedimento di appello. 2.1 Avverso la citata sentenza ha proposto tempestivo appello ed ha impugnato il Parte_1 solo capo della sentenza con cui il Tribunale di Lodi ha rigettato la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di , lamentando l'illogicità, la contraddittorietà e Controparte_1 la carenza motivazionale del provvedimento impugnato e la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 330 e 333 c.c., disponendo l'affido super esclusivo della minore alla madre. La difesa ha, quindi, dedotto che lo stesso Tribunale ha preso atto del fatto che il padre non ha incontrato la minore per anni, disinteressandosi delle sue sorti, senza mai costruire un rapporto familiare con la stessa, “facendosi vivo” solo al momento dell'instaurazione del procedimento di divorzio, nel quale, dopo anni di assenza dalla vita della figlia, si è costituito domandando, in prima battuta, l'affidamento condiviso e addirittura esponendo di essere pronto ad assumersi una responsabilità genitoriale mai esercitata. La difesa ha, poi, affermato che il padre ha abbandonato intenzionalmente la figlia, privandola di ogni affetto morale, educativo e materiale, che la minore non lo ha mai conosciuto e che lo CP_1 ha manifestato nei confronti dei Servizi Sociali delegati un comportamento “rivendicativo”. Con il primo motivo gravame la difesa ha lamentato l'illogicità della statuizione del Tribunale di Lodi in relazione al mancato accoglimento della domanda congiunta di decadenza. In tale ottica il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il regime di affidamento super esclusivo c.d. rafforzato fosse tutelante e garantista dell'interesse della minore, omettendo di comprendere le reali esigenze della stessa, ribadendo l'assenza della figura paterna dalla vita della figlia e il suo comportamento contraddittorio nel giudizio di prime cure, prima accusando la di aver Pt_1 ostacolato il rapporto con la figlia, per poi ammettere di averla di fatto abbandonata. La decisione del giudice di prime cure, si è pertanto sostanziata in un inserimento forzato nella vita della minore del padre, con cui la stessa non ha mai avuto alcun rapporto, rappresentando, inoltre, tale decisione nocumento potenziale nei confronti della minore, atteso che l'assenza ed il disinteresse paterni potrebbero comportare ritardi nell'assunzione di decisioni rilevanti nella vita della ragazzina (come nel caso dei possibili viaggi all'estero di per cui sarebbe CP_2 necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore). La difesa ha, infatti, dedotto che, benché il regime di affidamento mono-genitoriale comporti l'assunzione delle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relativa al minore da parte del genitore affidatario, in ogni caso il genitore non affidatario mantiene il potere di codecisione sulle questioni di straordinaria amministrazione e il diritto di vigilanza sull'istruzione e educazione dei figli ai sensi dell'art. 337quater co. 3 c.c. Con il secondo motivo di gravame la difesa ha lamentato la carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato apoditticamente la domanda avente ad oggetto la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, presentata congiuntamente dalle parti in sede di conclusioni, da un lato traendo una prognosi favorevole di mancato nocumento dalla condotta processuale tenuta dallo , avendo lo stesso rinunciato alla CP_1 domanda di affido condiviso, aderendo alla richiesta di decadenza, affermando, inoltre, nel corso del giudizio, di voler rispettare le decisioni della figlia di non volere allo stato alcun rapporto con
4 lo stesso e dall'altro ritenendo che la pronuncia di decadenza, come si legge nella sentenza impugnata, “costituisca l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e laddove gli ulteriori provvedimenti disciplinati dal legislatore non risultino idonei a tutelarne l'interesse prevalente a crescere nel contesto familiare d'origine”, pronuncia resa, secondo la difesa, senza tener conto delle risultanze istruttorie e soprattutto delle relazioni dei Servizi sociali delegati, che tratteggiavano la figura dello SG come quella di un soggetto dai tratti immaturi, inadatto a gestire il rapporto con una figlia preadolescente e quindi inadatto a occuparsene. La difesa ha, quindi, nuovamente sottolineato l'inadeguatezza dello SG come figura genitoriale, come riportata nella relazione dei Servizi sociali in atti, avendo l'uomo una visione poco aderente alla realtà, anche nella descrizione del rapporto di coppia con l'appellante, descritto come idilliaco, pur a fronte dei comportamenti disfunzionali tenuti nel corso della convivenza ed anche dopo la nascita della minore, (assenza di solidarietà familiare, contrazione di debiti poi pagati dalla , Pt_1 circostanze non considerate dal giudice di prime cure. La difesa ha, inoltre, affermato che il Tribunale non ha considerato che, dopo la separazione, il padre avrebbe potuto riprendere il rapporto con la figlia, anche in occasione dei contatti intervenuti tra gli ex coniugi per la vendita della casa coniugale, essendosi, di contro, l'uomo disinteressato a tale possibilità adducendo come scusa il non voler riprendere un eventuale conflitto con la ex compagna, determinandosi, così, a non utilizzare gli spazi di visita che erano stati previsti dal Tribunale in sede di separazione. La difesa ha quindi affermato che l'inadeguatezza paterna lo rende inadeguato alla ripresa del rapporto con la minore e, pertanto, avrebbe giustificato una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, sicché il Tribunale ha errato, rendendo un provvedimento la cui motivazione è “carente e contraddittoria sotto il punto di vista quanto logico quanto giuridico, limitandosi a fare mero riferimento ad una pronuncia giurisprudenziale del tutto slegata dal caso in esame e comunque relativa ad un giudizio di prognosi futuro che, in ogni caso, non è stato di fatto nemmeno postulato correttamente”. Con il terzo motivo di gravame la difesa ha eccepito la violazione di legge e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 330 e 333 c.c. In particolare, la difesa ha lamentato che il Tribunale non ha preso in considerazione la Pt_1 volontà della minore, la quale ha a più riprese dichiarato di non essere intenzionata a conoscere il padre biologico, né di essere interessata a coltivare un qualche tipo di rapporto con lo stesso, sicché la decisione che non ha tenuto conto dell'impatto sulla minore, anche in virtù della fase preadolescenziale cui la stessa si trova, in spregio del dettato cui agli artt. 30 Cost. e 147 c.c. e di conseguenza del combinato disposto degli artt. 330 e 333 c.c. La difesa ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti (condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale e grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta) per la declaratoria di decadenza dello SG dalla responsabilità genitoriale. Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ha errato nel non ritenere pregiudizievole la condotta paterna nei confronti di una figlia che, peraltro, già davanti agli operatori del Servizio sociale e poi nel corso del suo ascolto, ha dichiarato la sua volontà di vivere esclusivamente nel nucleo familiare materno, individuando quale figura paterna il nuovo compagno della madre, affermando di non voler conoscere il proprio padre biologico, temendo di essere costretta a passare del tempo con lui, chiedendo che ogni decisione venga presa dalla madre ed arrivando ad
5 affermare di voler cambiare il proprio cognome per assumere quello del nuovo compagno della madre, espressioni tutte che non sono state considerate dal giudice di prime cure e ciò in aperto contrasto anche con le norme di natura pattizia internazionale (tra cui la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo), che impongono di prendere in considerazione, nelle decisioni giudiziarie che riguardano i minori, il loro superiore interesse. 2.2. All'udienza del 17 aprile 2025, il Collegio ha rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al Curatore speciale della minore, ha fissato termine per la rinnovazione della notifica, disponendo che il Servizio sociale competente depositasse relazione di aggiornamento sulla minore e fissando ulteriore udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. 2.3. Si è quindi costituita la Curatrice speciale della minore con comparsa di Controparte_2 costituzione depositata il 20 giugno 2025. A sua volta il Curatore speciale, dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di prime cure, già sopra compendiate, ha riferito di avere in data 16 giugno 2025 nuovamente incontrato la minore, ormai quasi quattordicenne, la quale è parsa una ragazza serena e spigliata, che non ha cambiato, nel corso degli anni, il proprio pensiero sul padre biologico, già espresso nei termini di cui sopra, pur dichiarandosi disponibile a leggere una lettera lasciata dallo SG presso lo studio del Curatore3, in cui manifestava la propria disponibilità ad un incontro, tuttavia nel rispetto della volontà della minore. Quanto ai motivi di appello, il Curatore ha ritenuto la sentenza di primo grado immune da qualsivoglia vizio e correttamente motivata anche in ordine all'applicazione degli artt. 330 e 333 c.c., in particolare ricordando che la ha motivato il proprio appello sulla base di un Pt_1 possibile pregiudizio per la figlia minore derivante dalla mancata pronuncia di decadenza e dalla difficoltà di esercitare liberamente e senza vincoli la responsabilità genitoriale, nonostante l'affido super esclusivo disposto dal Tribunale. Ha, inoltre, rilevato che il Tribunale di Lodi ha preso atto della mancanza di rapporti tra il padre e la figlia e della volontà della minore di non voler riallacciare i rapporti con il padre, tanto da non aver disposto nulla in merito al diritto di visita tra padre e figlia, rinviando alle decisioni della minore, evidenziando che lo SG si è reso sì disponibile ad incontrare la figlia, intendendo fare conoscere a la disponibilità ad incontrarla, nel rispetto delle sue decisioni, nonché CP_2
l'assenza di ingerenze dello nell'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale CP_1 da parte della Pt_1
Il Curatore ha, quindi, affermato che tali elementi sono stati tenuti in corretta considerazione dal giudice di prime cure, che ha ritenuto sufficiente e idoneo il regime di affido super esclusivo, ritenendo la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non solo non necessaria, ma altresì difettante dei presupposti. Quanto al primo motivo di gravame proposto dall'appellante, il Curatore ha ritenuto la decisione coerente e logica, posto che il Tribunale proprio nella consapevolezza dell'assenza di rapporti tra padre e figlia e considerata la condotta processuale assunta dallo , ha disposto CP_1
l'affido super esclusivo non regolamentando il diritto di visita, sicché non vi è stato alcun
“inserimento forzato” di un estraneo nella vita della minore, avendo il Tribunale escluso l'esistenza di un pregiudizio in danno della minore ed effettuato una prognosi favorevole di futura ripresa dei rapporti, ritenendo pienamente confacente agli interessi della minore, la previsione dell'affido super esclusivo, anche alla luce del fatto che nel corso del giudizio di prime cure non erano emersi elementi da cui dedurre che la minore non godesse di un clima di assoluta serenità o per ritenere che non avesse ricevuto un'educazione adeguata, o che, ancora, l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della fosse stato in qualche modo ostacolato dallo SG. Pt_1
Peraltro, anche il parere clinico, chiesto dalla alla propria consulente, dottoressa Pt_1 Per_1 prodotto nel giudizio di primo grado, avente a oggetto il possibile trauma psicologico derivante dall'incontro con il padre, non riveste carattere di attualità, non avendo il Tribunale previsto diritti di visita tra padre e figlia. Quanto al secondo motivo di gravame formulato dall'appellante, il Curatore ha ritenuto la decisione del Tribunale ampiamente e congruamente motivata in fatto e diritto. Quanto al terzo motivo di gravame formulato dall'appellante, il Curatore ha ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale dello SG, atteso che, da un lato, il Tribunale ha correttamente dato atto della volontà della minore di non voler avere alcun rapporto con il padre, nulla infatti prevedendo in merito a incontri tra figlia e padre, e dall'altro ha rilevato come dall'ultima relazione dei competenti Servizi sociali, depositata nel giudizio di primo grado, risulta che non ci sono state ingerenze dello SG e neppure contatti con la minore che l' abbiano in qualche modo turbata, né interferenze in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale esercitata in via esclusiva dalla madre. Il curatore ha, pertanto, affermato che non sussistono i presupposti per la declaratoria richiesta, da considerarsi quale extrema ratio, avendo il Tribunale applicato le norme di cui agli artt. 330 e 333 c.c., anche alla luce dell'elaborazione pretoria ed ha ricordato che “posto che il genitore decaduto dalla responsabilità pur vedendosi privato della possibilità di partecipare alla decisioni sulla vita ed educazione del figlio non perde la qualità di genitore e pertanto potrebbe essergli comunque riconosciuta la possibilità di frequentazione del minore, consegue che una pronunzia di decadenza non sarebbe di per sé idonea a scongiurare il contatto tra minore e padre, finalità invece perseguita dall'appellante e già raggiunta con la statuizione del Tribunale di Lodi, che ha escluso il diritto di visita tra padre e figlia rimettendo alla minore ogni decisione in merito”. Ha, quindi, evidenziato che lo , costituitosi in prime cure, inizialmente manifestando il suo CP_1 desiderio di instaurare un rapporto parentale, ha comunque seguito le indicazioni date dai Servizi sociali, manifestando la propria volontà di aprire un canale comunicativo con la e rinunciando Pt_1 alla domanda di affidamento condiviso aderendo alle richieste della Pt_1
Tale comportamento è stato oggetto di positivo apprezzamento da parte del Tribunale di Lodi, che ha infatti escluso qualsiasi pregiudizio per la minore e ha ritenuto sussistente una prognosi favorevole, seppur dopo eventuale percorso dello SG suggerito dai Servizi Sociali, rispetto a un recuperare del ruolo genitoriale e di un riavvicinamento alla figlia. Il Curatore ha, infine, affermato che il pregiudizio per la minore derivante dalla difficoltà della madre di esercitare la responsabilità genitoriale riportato dall'appellante (che si sarebbe tuttavia limitata a esporre situazioni del tutto ipotetiche e non concrete né attuali), è superato dal regime di affidamento super esclusivo, che già consente alla madre di porre in essere tutte le decisioni più importanti riguardanti la minore, quali quelle sulla salute, educazione, istruzione, residenza abituale ed espatrio, mentre le ulteriori preoccupazioni espresse dalla madre circa il mantenimento della relazione della minore con il suo nuovo compagno, possono essere superate attraverso un procedimento di adozione speciale da parte del coniuge della Pt_1
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello.
7 Con relazione depositata il 12 agosto 2025, il Servizio sociale del Comune di Lodi ha riportato: “Le operatrici scriventi hanno rivisto la minore nel mese di luglio u.s. si presenta oggi come CP_2 una bella ragazzina sorridente e solare, che racconta con piacere delle sue passioni (in particolare le arti marziali praticate in una palestra di San Giuliano M.) e dei suoi studi (a settembre p.v. frequenterà la prima classe della scuola secondaria presso la St. Louis School di Milano, indirizzo artistico). Sogna di diventare una stilista e di viaggiare in giro per il mondo, sperando di trasferirsi un giorno in Corea. In merito al padre, afferma di provare indifferenza per un uomo che CP_2 di fatto non è mai esistito nella sua vita: “più passa il tempo più capisco che la mia vita è questa, senza di lui;
non è un mio riferimento”. Pur nella consapevolezza dell'esistenza di un padre biologico che vorrebbe incontrarla, vive una quotidianità familiare in cui il ruolo paterno CP_2
è ricoperto dal marito della madre, sig. nonché padre della sua sorellina Persona_2
. In alcun modo vorrebbe che questo equilibrio venisse alterato, e non ritiene che Per_3 CP_2 la presenza del sig. nella sua vita, anche soltanto simbolicamente, possa apportare alcun CP_1 beneficio”. All'udienza del 10 settembre 2025, la Corte, preso atto degli atti introduttivi e delle memorie depositate ai sensi dell'art. 127ter delle parti, che hanno concluso come sopra, letto il parere del P.G., ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione. 3.1 Ai fini del vaglio del presente gravame appare opportuno premettere qualche breve cenno in punto di diritto, dapprima sull'istituto della decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui all'art. 330 c.c. e, quindi, sull'istituto, di squisita elaborazione pretoria ma che trova il proprio addentellato nel disposto di cui all'art. 337quater co. 3 c.c., comunemente definito come “affido super esclusivo”. Quanto al primo di tali istituti, si ricorda che ai sensi dell'art. 330 co. 1 c.c., il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio ai danni del figlio. Tale disposizione contempla forme di intervento del giudice in quei casi nei quali i genitori non esercitano i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli medesimi. Gli inadempimenti dei genitori possono assumere maggiore o minore gravità e concernere tutti i doveri che sugli stessi gravano, o uno o alcuni di essi, realizzati costantemente o saltuariamente e connotati da colpa o dolo. Tenuto conto della varietà delle fattispecie, diverse sono le misure che possono essere adottate nell'interesse del minore: dalla decadenza della responsabilità genitoriale all'assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 333 c.c. È necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto pregiudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza.
La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione “preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già
8 quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno4.
In ogni caso, la decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto pregiudizio sia grave, perché ove tale non sia, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 e 334 c.c., ma non può essere pronunciata la decadenza. Non di meno, non occorre che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Si tratta quindi di istituto ben diverso dalla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal Giudice penale ai sensi dell'art. 34 c.p., la quale ha, in quel caso, natura sanzionatoria ed è legata a un reato commesso dal genitore normalmente in danno del minore. Richiamati i presupposti affinché possa essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, quanto al primo dei presupposti i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale non devono essere interpretati in via restrittiva, come afferenti solo ai doveri specifici dei genitori (mantenimento, educazione, ecc.), ma ricomprendono anche quei doveri di rispetto dell'integrità fisica e morale dell'individuo, che l'ordinamento pone a carico di tutti i consociati e che, a maggior ragione, gravano anche sul padre e sulla madre. La casistica pretoria è sul punto variegata: si ricomprendono comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, ovvero nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso, incapacità di capire i bisogni del figlio e coartazione psicologica, in spregio dell'opera di sensibilizzazione dei servizi sociali5, rifiuto di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute6, all'abbandono del figlio, sia pure per accudire il coniuge, e contestuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche del minore a partire dal momento della cessazione degli incontri con i genitori7.
Il grave pregiudizio per il minore viene solitamente individuato in re ipsa, nella difficile situazione ambientale nella quale versa il minore. Può trattarsi di un pregiudizio di natura sia morale che materiale. In conclusione, quel che si ricava dalla disamina delle norme sopra dette e degli orientamenti pretori citati è che la responsabilità genitoriale è funzionale all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità; quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti ed elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza. Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, dunque, è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei Servizi territoriali8.
Quanto al c.d. affidamento super esclusivo, esso è un sistema alternativo alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario che trova la sua fonte normativa nell'articolo 337quater c.c. e in particolare nell'inciso di cui al secondo periodo dell'ultimo comma ove si dispone che, pur in caso di affidamento esclusivo, “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”., prevedendo poi al terzo comma un potere di vigilanza del genitore non affidatario. L'affidamento super esclusivo viene dunque deciso solo nei casi più gravi, in cui il genitore è totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo, avendo riguardo all'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante - piuttosto che quello alla bigenitorialità, in considerazione, fra l'altro, del totale disinteresse del genitore agli affari inerenti i propri figli. In una delle prime “pronunce pilota” che hanno segnato la nascita dell'istituto, è possibile leggere che “fermo restando, in linea di principio, che nel regime di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, prioritario interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”, cfr. art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.)”9.
Tale istituto trova poi la sua prima definitiva consacrazione nella giurisprudenza di legittimità con Cass. Civ. sez. I, 31/12/2020, n.29999, che disegnando nei termini di cui sopra lo stesso, con pronuncia che risulta applicabile anche al caso in esame, con contesto di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, da ricondursi soprattutto al comportamento di uno dei genitori (ipotesi peraltro nemmeno ricorrente nel caso in esame ove non sussiste un consesso familiare tra i genitori della minore) ha ritenuto legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la sua decadenza genitoriale10.
Sostanzialmente conformi le ulteriori pronunce sul punto, potendosi in questa sede solo dare atto che tale regime per poter essere applicato richiede ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un quid pluris, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge11.
Tanto chiarito in fatto e diritto, ritiene questa Corte che la pronuncia impugnata sia meritevole di integrale conferma secondo quanto si specifica. Da un lato, infatti, non si rileva la sussistenza di un pregiudizio della condotta tenuta dallo CP_1 nei confronti della figlia minore in questi anni che sia talmente grave da legittimare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Quel che emerge, infatti, è la figura di un genitore che si è totalmente disinteressato, per oltre un decennio, alle sorti della figlia, comportamento che, seppur comporta un nocumento agli interessi della minore, che è stata privata della possibilità di un rapporto con il proprio padre biologico, non è comunque tale da assurgere a quella gravità tale da legittimare la pronuncia di decadenza. Infondato il primo motivo di gravame. Del tutto priva di rilievo giuridico è la considerazione per cui la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui non ha accolto la domanda, da ultimo congiuntamente proposta dalla e dallo Pt_1
, di dichiarare quest'ultimo decaduto dalla responsabilità genitoriale, come se la circostanza CP_1 di aver presentato una domanda congiunta possa essere elemento idoneo a superare il vaglio di fondatezza. In tal senso correttamente, di fronte a un comportamento gravemente deficitario, il Tribunale di Lodi ha ritenuto pienamente tutelante il regime di affido super esclusivo e non si vede come il Giudice di prime cure abbia con tale decisione voluto “inserire a forza” nella vita della minore la figura paterna, ove si rammenti che nulla ha statuito in termini di incontri tra padre e figlia, rimettendo la decisione alle future decisioni della figlia che, peraltro, sono state prese in considerazione anche dal padre il quale, da ultimo, ha aderito, nell'interesse della minore, alla richiesta delle sua decadenza dalla responsabilità genitoriale. Né possono trarsi elementi di segno contrario da quanto riportato dalle assistenti sociali del Comune di Lodi con relazione del 13 aprile 2023, in cui si dà atto della disponibilità dello SG a un possibile incontro con la figlia e a far sapere alla stessa che potrà avere in lui un punto di riferimento;
appare importante sottolineare che al di là delle valutazioni espresse dalle assistenti sociali in tale contesto, ove si fa riferimento a un atteggiamento “rivendicativo” dello SG senza tuttavia ancorare tale valutazione a un dato concreto, che nella stessa relazione si legge che lo SG ha manifestato la propria disponibilità “ad aspettare il tempo di senza volerla ferire in alcun modo, quando e se vorrà”. CP_2 CP_2
Peraltro, se già tale comportamento, sicuramente negligente, non configura un inadempimento talmente grave da legittimare la pronuncia richiesta, non può non rilevarsi come alcun danno alla minore sia derivante allo stato dal comportamento paterno. Sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 31 gennaio 2024, dopo aver parlato della propria vita e del suo attuale nucleo familiare che vede la presenza del nuovo compagno della madre che lei considera come vero padre, in merito allo SG la minore ha dichiarato “So che non è il Per_2 mio padre biologico;
non mi interessa e non ho nessuna intenzione di conoscere il mio padre biologico e di conoscere i suoi figli. Ho paura che mi venga imposto di conoscerlo e/o di passare tempo con lui. Non l'ho mai visto, so che esiste ma non ho nessun ricordo, ne conosco soltanto il nome. Di questa situazione ho parlato con la mia mamma da qualche tempo, me l'ha detto circa 4- 5 anni fa. In ogni incontro fatto con gli operatori dei servizi ho sempre confermato le mie intenzioni di non incontrare mio padre biologico”, volontà da ultimo ribadita anche in sede di ultimo ascolto 11 V. Cass. Civ. sez. I, 09/09/2025, n.24876. 11 da parte dei servizi sociali del Comune di Lodi, come emerge dalla relazione dell'11 agosto 2025 trasmessa questo ufficio il 12 agosto 2025. Nessun nocumento attuale deriva, allo stato, alla minore, né tale nocumento appare immaginabile, stante la saggia decisione del Tribunale di non prevedere alcuna regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, la quale, quindi, non sarà costretta a incontrarlo contro la sua volontà, non potendosi quindi immaginare alcun danno nemmeno potenziale. Se quindi tale è il sostrato motivazionale del Tribunale, si ritiene insussistente anche il secondo motivo di gravame. Per quanto succintamente motivata, la sentenza ben spiega, anche citando orientamenti pretori, l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., ritenendo che l'interesse della minore sarebbe stato ben tutelato attraverso il regime di affido super esclusivo. Le considerazioni sopra svolte assorbono anche il terzo motivo di gravame: da un lato, infatti, come correttamente rilevato dal Curatore speciale, non è certo la decadenza dalla responsabilità genitoriale strumento idoneo a impedire un eventuale incontro tra padre e figlia, ma anzi, è proprio la pronuncia di affidamento super esclusivo e la mancata regolamentazione di incontri ad aver tutelato l'interesse della minore ed aver impedito alla radice un qualsivoglia atteggiamento rivendicativo, che non appare esservi stato, da parte dello SG ad avere un incontro con la figlia minore e d'altro canto non appare nemmeno probabile, in fatto, che un tale incontro ci sarà, stante da ultimo la volontà manifestata dallo SG di voler rispettare le volontà della figlia di non vederlo e di essere disponibile a sentirla “se e quando lo vorrà”. CP_2
Ne emerge quindi un quadro in cui alcun nocumento attuale e concreto emerge a danno della minore e in cui questa appare, anzi, vivere una vita serena e appagante all'interno Controparte_2 del suo attuale contesto familiare, senza che sia stata obbligata a intrattenere un rapporto con un padre, che non vuole vedere e che tale decisione rispetta. Del tutto inconferenti sono le doglianze relative alla mancata presa in considerazione delle richieste della minore, la cui volontà, per quanto detto, risulta pienamente tutelata sia attraverso l'affidamento super esclusivo alla madre, sia attraverso la mancata previsione di incontri tra lei e il padre, così rispettando la sua decisione di non vederlo. Le doglianze relative al mancato esercizio libero della responsabilità genitoriale, per quanto sopra detto, appaiono infondate, sia perché la ha la possibilità di prendere in piena autonomia le Pt_1 decisioni riguardanti la figlia minore, sia perché, come detto, alcuna interferenza vi è stata da parte dello SG in merito al suo esercizio, né tantomeno può ritenersi un nocumento attuale e concreto agli interessi della minore la prospettata e ipotetica possibilità (peraltro disancorata da indici effettivi) di situazioni future e incerte che impediranno alla di esercitare la responsabilità Pt_1 genitoriale. Non può, in buona sostanza, piegarsi l'istituto in esame a una logica di punizione del genitore per un comportamento pregresso, logica che non è propria della pronuncia di cui all'art. 330 c.c. e che appartiene, semmai, all'istituto di cui all'art. 34 c.p., di cui certo non si discute in questa sede. Se quindi si può rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata, l'unico appunto che a tale pronuncia può muoversi è quello di essere stata troppo sintetica nella descrizione del regime di affidamento della minore, avendo fatto riferimento alla figura pretoria dell'affidamento super esclusivo, senza specificare concretamente il contenuto dei poteri del genitore affidatario. Rilevato che, alla luce dell'elaborazione pretoria questi sono comunque evincibili dal diritto vivente, è comunque opportuno precisare che la in quanto genitore affidatario in via super Pt_1 esclusiva della figlia minore potrà compiere in autonomia non solo gli atti di ordinaria CP_2
12 amministrazione, ma anche tutti gli atti di maggiore interesse per la minore, in assenza di alcun potere di supervisione e di controllo da parte del padre con riferimento alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, sportivo-ludiche, alla facoltà di richiedere documenti validi per l'espatrio, di modificare il luogo di residenza della figlia e di compiere autonomamente gli atti di straordinaria amministrazione, anche di natura patrimoniale, se del caso previa autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c. Va, quindi, confermata la sentenza impugnata con rigetto dell'appello e conferma del regime di affidamento super esclusivo della minore alla madre , secondo le Controparte_2 Parte_1 specificazioni sopra riportate. Nulla sulle spese di giudizio nei confronti dello , stante la sua contumacia in fase di appello. CP_1
Quanto alle spese nei confronti del Curatore speciale, queste vanno poste a carico di parte appellante da rifondersi in favore dello Stato e verranno liquidate secondo i valori tariffari minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa) senza procedere all'abbattimento ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 ove si ricordi che per maggioritario e più recente orientamento pretorio la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 13412, orientamento che trova avallo anche nella recente sentenza n. 64 del 19 aprile 2024 della Corte Costituzionale che ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell'art. 133 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, in caso di vittoria della lite della parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato stesso al difensore del non abbiente, ciò anche poiché, in tal caso, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto e autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca alcuna ulteriore effettiva decurtazione. L'istituto della rifusione delle spese è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una effettiva decurtazione patrimoniale attraverso un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di con la Parte_1 Controparte_1 partecipazione del Curatore speciale della minore , avverso la sentenza n. 400/2024 Controparte_2 12 Ex multis Cass. Civ. sez. III, 18/05/2023, n.13666 e Cass. Civ. sez. II, 02/09/2020, n.18223 13 R.S. pronunciata dal Tribunale di Lodi il 16 aprile 2024, pubblicata il 10 maggio 2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa così dispone: Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata, confermando altresì il regime di affidamento super esclusivo della minore alla madre , secondo le Controparte_2 Parte_1 specificazioni di cui in parte motiva;
Nulla sulle spese nei confronti di parte resistente. Condanna alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio sostenute dalla Parte_1
Curatrice speciale della minore avv. che si liquidano in euro 3.473,00 oltre Controparte_3 spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, da corrispondersi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 10 settembre 2025. IL Consigliere Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Dott.ssa Valentina Paletto
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giusta procura alle liti datata 6 luglio 2020, allegata al ricorso introduttivo 2 Nomina Curatore speciale giusta ordinanza depositata il 28 novembre 2023 dal Tribunale di Lodi – ammissione al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 19 giugno 2025.
1 3 Lettera in cui vi era scritto: “Cara , per non turbare la Tua serenità, rispetto la Tua volontà di non incontrarmi. Voglio che Tu sappia che, se CP_2 vorrai incontrarmi, io sarò sempre disponibile. Un forte abbraccio! Papà”.
6 4 Arg. ex Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/07/2022, n. 22006 e Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2018, n. 15949 5 V. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2018, n. 12363 6 V. Cass. civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1265 7 V. Cass. civ., Sez. I, 07/10/2020, n. 21537. 9 8 Ex multis Cass. Civ. sez. I, 09/05/2023, n.12237, Cass. Civ. sez. I, 16/09/2024, n.24708 e Cass. Civ. sez. I, 16/09/2025, n.25306 9 V. Tribunale Milano, 20/03/2014 10 V. Cass. Civ. sez. I, 31/12/2020, n.29999 10