Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 3324 / 2024
TRIBUNALE DI PISA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice, dott.ssa Laura Pastacaldi, nel procedimento per la conferma, la revoca o la modifica delle misure protettive ex art. 19 CCII, iscritto all'R.G. n. 3324/2024 promosso in data 19/11/2024 da codice fiscale e numero di iscrizione al Parte_1 registro delle imprese della Toscana Nord-Ovest Rea PI - 147539, con sede P.IVA_1 legale in Cascina (PI), fraz. Navacchio, Stradario 21100, in persona dell'Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore sig. con gli avv.ti. Andrea Parte_2
Dianda (C.F.: e (C.F.: ) ed C.F._1 Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata nello studio degli stessi in Lucca, Piazza Bernardini, 6
Con la costituzione dei creditori
(C.F. e P.IVA: , con sede legale in Milano, Via Sile Controparte_2 P.IVA_2
n. 18, in persona del suo Procuratore Speciale, (C.F.: ), CP_3 CodiceFiscale_3 nato a [...], il [...], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Enrico Ginevra
(C.F.: – pec: , presso il CodiceFiscale_4 Email_1 quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via Lupetta n. 2, e dall'Avv. Gloria Invernici del Foro di Bergamo (C.F.: – pec: CodiceFiscale_5
; Email_2
Parte_3
, con sede in Sovicille (Siena) Via del Crocino n. 2 e iscritta al Registro
[...] delle Imprese di Siena con numero di iscrizione e codice fiscale , numero P.IVA_3
R.E.A. 204367, in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] Parte_4 il 10/05/1976, con codice fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._6
Chianciano Terme (Si), Via dei Colli n. 22, presso lo studio dell'Avv. Federico Brillo del
Foro di Siena ( – fax 0578.64.901 – pec C.F._7
che la rappresenta e difende;
Email_3
dott. (C.F. con l'avv. Andrea Fattori e l'avv. Parte_5 C.F._8
Matteo Camisasca;
Navacchio, Via M. Giuntini, n.13, in persona del Presidente del CDA Dr. CP_5
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentata e
[...] C.F._9 difesa dall'Avv. Gino Mannocci (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._10 presso il suo studio in Pisa, Via F. Crispi n° 16;
Premesso che
1.- La Società odierna ricorrente il 23/10/2024 ha formulato istanza ex art. 12 CCII tramite la piattaforma telematica nazionale chiedendo (i) la nomina di un esperto indipendente, (ii) l'applicazione delle misure protettive del patrimonio ex art.18 CCII e (iii) la sospensione di obblighi e di cause di scioglimento ex art.20 CCII..
L'esperto nominato, Dott. ha accettato l'incarico in data 18/11/2024 e Persona_1 la Camera di Commercio ha provveduto in data 19/11/2024 alla pubblicazione dell'istanza per la richiesta delle misure protettive.
Da questo momento in poi le misure protettive del patrimonio della debitrice hanno prodotto i loro effetti provvisori, così come disposto dall'art. 6, primo comma, secondo periodo, D.L. 118/2021.
2.- Con il ricorso introduttivo per la conferma delle misure protettive depositato in data
19/11/2024, la Società ha chiesto la conferma delle misure protettive e in particolare ha insistito affinché il Tribunale di Pisa voglia:
“adottare le misure protettive descritte in narrativa per un tempo di 120 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia, ed in particolare di voler disporre il divieto ai creditori:
-di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'istante (con l'assenso dell'esperto);
-di intraprendere azioni esecutive o cautelari sul proprio patrimonio e sui beni ed i diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
-di risolvere i contratti in essere che siano funzionali alla continuità: divieto da intendersi esteso agli istituti bancari che non potranno unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno della soc. per il solo fatto del mancato pagamento dei loro Pt_1 crediti anteriori;
- di far valere clausole negoziali che abilitino il contraente in bonis a provocare la risoluzione o comunque la cessazione degli effetti dei contratti funzionali al percorso di risanamento. - di avanzare istanze di liquidazione giudiziale”.
Il Tribunale, con decreto del 28/11/2025, ha fissato l'udienza del 25/1/2025 onerando il ricorrente della notifica del ricorso introduttivo almeno 15 giorni prima dell'indicata udienza a tutti i creditori.
Con provvedimento del 10/3/2025 il Giudice ha chiesto integrazioni documentali alla ricorrente e un aggiornamento del parere dell'Esperto, rilevando, da un lato, che i creditori costituiti hanno contestato il mancato inizio delle trattative e l'esperto ha confermato, nella sua relazione, che la ricorrente “ha ritenuto opportuno differire l'avvio formale delle interlocuzioni con i creditori subordinandolo alla convalida delle misure oggetto della presente relazione”; dall'altro, che l'Esperto ha anche sollevato criticità sull'attendibilità e completezza della documentazione economica e finanziaria consegnata dalla ricorrente.
Con atto del 19/3/2025 la ricorrente ha depositato istanza di proroga delle misure protettive richieste, in scadenza proprio lo stesso giorno del 19/3/2025.
Con provvedimento del 21/3/2025 il Giudice, rilevando che non erano intervenute le integrazioni richieste ai fini della stessa conferma delle misure protettive, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza.
In data 25/3/2025 la ricorrente ha depositato:
- il progetto di piano di risanamento aggiornato comprensivo delle assumptions, della parte numerica nonché dell'attestazione del revisore legale (doc.14);
- il bilancio della società relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024 comprensivo della nota integrativa e dell'attestazione del revisore legale (doc.15);
- la convocazione pec inviata al ceto bancario per una plenaria da tenersi il giorno
2/4/2025 e alla quale hanno già aderito tutti gli istituti di credito (doc.16);
- la convocazione pec/e-mail inviata agli altri creditori (fornitori) per gli incontri da tenersi i giorni 4, 8 e 11/4/2025;
- la corrispondenza intercorsa con due potenziali investitori attestante la pendenza delle trattative finalizzate, previo esito positivo della due diligence, al loro ingresso nella compagine sociale della ricorrente (doc.18);
- il contratto di locazione avente ad oggetto un diverso immobile nel quale, in caso di esito positivo della procedura, la ricorrente intende trasferire la propria azienda in un'ottica di contenimento dei costi fissi ed efficientamento della produzione.
In data 24/3/2025 è pervenuto il parere aggiornato dell'Esperto. OSSERVA
L'esperto nominato, Dott. ha dichiarato che il 19 marzo è avvenuta Persona_1
l'interlocuzione con due fornitori della società, il e Controparte_6
che il primo avrebbe reso la propria disponibilità ad accogliere le Controparte_7 proposte della debitrice riguardo ad uno stralcio sul debito in linea capitale e alla rateizzazione del residuo, mentre il secondo fornitore avrebbe reso la propria disponibilità
a rinunciare totalmente al proprio credito. L'Esperto ha dato atto che il 2 aprile p.v. si terrà l'incontro congiunto con tutti gli istituti di credito, alcuni dei quali hanno già confermato la propria disponibilità ad essere presenti all'incontro e che sono stati calendarizzati ulteriori incontri con altri creditori.
L'Esperto ha inoltre riferito che in data 12/3/2025 la società ha fatto pervenire una prima revisione dell'originaria bozza di piano di risanamento che si fonda sui seguenti punti:
- moratoria per i finanziamenti e per i leasing di 24 mesi;
- nessuna dimissione o licenziamento relativi al personale dipendente, nonché
l'assunzione di una unità lavorativa per ogni anno, dal 2027 al 2029;
- diversificati stralci per i singoli fornitori, nonché uno stralcio per le banche (in base alla natura del rapporto nonché alla presenza o meno di garanzia statale);
- riscossione clienti e pagamenti fornitori inerenti alla continuità costanti nel tempo;
- pagamento in 72 rate dei debiti erariali (ritenute dipendenti, ritenute autonomi, ed Iva)
e dei debiti previdenziali INPS;
- pagamento ed in un'unica soluzione;
CP_8 CP_9
- ingresso di un nuovo socio, operante nel settore, nel mese di ottobre 2025, con apporto di capitale stimato nel piano in euro 700.000 (stimati euro 80.000 per aumento del capitale sociale ed euro 620.000 per riserva di sovrapprezzo);
- incremento dei “casi” prodotti/lavorati, anche grazie all'ingresso del nuovo socio operante nel settore;
- diversa incidenza del costo delle materie prime e dei materiali grazie ad un nuovo processo produttivo;
- lo stralcio previsto dai creditori.
La bozza revisionata apporta maggiori dettagli con riguardo alla riduzione dei costi prevista nel piano, specificando le manovre correttive, anche, ma non solo, con riguardo ai costi di locazione e ai costi del personale lavorativo. Permangono, tuttavia, le seguenti criticità, evidenziate già dai revisori legali e riprese dall'Esperto: “… Richiamo l'attenzione sui seguenti 3 punti critici: a) l'ingresso del nuovo socio (o nuovi soci) è supportato solamente da mail del 14 marzo u.s. dove lo stesso (o gli stessi) indicano che analizzeranno il piano per valutare la loro partecipazione alla società;
b) La previsione dei ricavi. L'amministratore unico mi ha informato che il notevole aumento dei ricavi è dovuto all'ingresso di 2 nuovi clienti importanti (uno già entrato sul finire del
2024) e l'altro rappresentato dal potenziale nuovo socio di cui al punto precedente. La stima, anche se effettuata in funzione dei nuovi clienti, non è al momento supportata da alcuna documentazione ufficiale;
c) Lo stralcio previsto dai creditori”.
L'Esperto, infatti, conclude asserendo che “la fattibilità del piano è da intendersi ancora subordinata a una pluralità di circostanze\criticità, già evidenziate nella relazione del 17 gennaio u.s. e, ad oggi, ancora non totalmente superate, tra le quali pare opportuno segnalare nuovamente le seguenti, oltre alla necessaria sottoscrizione degli accordi con i creditori oggetto di moratoria/falcidia:
o l'ingresso di un nuovo socio/i operante/i nello stesso settore;
o la conferma dei nuovi accordi commerciali attraverso contratti scritti;
o l'utilizzo del nuovo impianto produttivo, da cui è derivata un'ingente parte dell'indebitamento, con i benefici sperati in termini di capacità produttiva e miglioramento qualitativo;
o la riduzione dei costi diretti alla produzione ed in particolare, del costo delle materie prime e dei materiali (da confermarsi nei mesi successivi a gennaio e febbraio 2025 nei quali, come riferito nel superiore punto n.2, si è già palesata).
Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dall'organo amministrativo, deve dare atto di aver rilevato un'azienda che, se supportata finanziariamente in modo adeguato e recuperati ulteriori mercati di sbocco - circostanza questa che appare dipendere principalmente dall'esito positivo delle trattative (già avviate) per l'ingresso del nuovo/i socio/i - ed in presenza della prospettata ristrutturazione dei costi diretti della produzione, potrebbe realizzare la massa critica di ricavi auspicati per conseguire buoni risultati economici ed ambire al superamento della crisi. Tutto ciò (come rilevato anche dal revisore) appare inevitabilmente subordinato alla trattativa in corso con la/e società operanti nel settore, e se, considerato il ruolo “strategico” della/e stessa/e, la ridetta trattativa (che si auspica avvenire in tempi brevi) non andasse a buon fine almeno nell'entità prospettata nel piano di risanamento, il sottoscritto Esperto si vedrebbe costretto a rilevare, salvo nuove prospettive di risanamento, l'impossibilità di prosecuzione della presente Composizione
Negoziata della Crisi”. Da quanto precede e dalla documentazione prodotta emerge che lo stato delle trattative con i creditori giace ancora in una fase preliminare, posto che il primo contatto con due dei quarantasei creditori dell'elenco prodotto dalla ricorrente è avvenuto il 19/3/2025 e cioè il giorno stesso della scadenza delle misure protettive, mentre sono stati calendarizzati incontri con le banche e con altri creditori per il mese di aprile. Ciò conferma quanto contestato dai creditori costituiti all'atto della costituzione e cioè che, nonostante la previsione di piano si fondi in modo rilevante, fra l'altro, sullo stralcio delle posizioni creditorie, allo stato non vi era stato alcun contatto con la debitrice.
Come già rilevato nel provvedimento del 10/3/2025, la pendenza delle trattative, la serietà delle stesse e la previsione del buon esito delle stesse rappresenta circostanza cruciale nella delibazione sia del fumus boni iuris che del periculum in mora posti a fondamento della domanda di conferma delle misure cautelari.
Tanto si desume, innanzitutto dal comma 4 dell'art. 19, in base al quale “all'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, … omissis
… procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive.
In base al comma 5, poi, “il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto”.
Dunque, l'accertamento del Tribunale in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora delle misure protettive attiene specificamente alla loro strumentalità al buon esito delle trattative;
infatti, la nomina dell'esperto è volta proprio all'agevolazione delle trattative tra l'imprenditore in crisi ed i suoi creditori, con la finalità del risanamento della crisi d'impresa.
Non va, inoltre, dimenticato che la concessione delle misure protettive va posta in debito contemperamento con il diritto, costituzionalmente garantito, del creditore (ex art. 24
Cost.) alla tutela, anche esecutiva, del proprio credito che non può essere irragionevolmente né sproporzionatamente sacrificato. Anche in quest'ottica, dunque, lo stato dele trattative appare essenziale per la decisione sulla conferma delle misure protettive.
Con riguardo al livello di dettaglio del piano di risanamento, si rileva che, secondo l'art. 19 comma 2 CCII, al ricorso debbono essere allegati: “a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
Trattasi, dunque, di atti e documenti di cui l'impresa deve essere in possesso (v. i bilanci e l'elenco dei propri creditori) e di cui deve prospetticamente (e per tempo) dotarsi se intende proficuamente affacciarsi al percorso della composizione negoziata, in ragion della quale chieda la conferma delle misure protettive.
La norma sembra richiedere che l'impresa si affacci alla composizione negoziata con una proposta che, sebbene modificabile nel corso dele trattative, sia tuttavia già chiaramente delineata e fondata su una solida base documentale, in tal senso, l'Esperto attesta la completezza della documentazione e la fattibilità del piano in base ai dati in suo possesso.
Nel caso in esame, tali documenti sono stati prodotti solo questo mese di marzo, addirittura dopo la scadenza delle misure e non sono ancora completi, mancando tutt'ora il bilancio dell'anno 2023, essi sono stati consegnati all'Esperto solo nel mese corrente, tanto che questi, nella relazione di gennaio, aveva sollevato criticità sulla carenza della documentazione e conseguentemente anche sull'attendibilità del piano di risanamento.
Ancora ad oggi, all'esito dell'integrazione documentale, l'operazione appare legata a fattori che sono, allo stato, poco più che ipotetici, in particolare con riferimento all'ingresso di un terzo socio che apporterebbe capitale e clienti.
In sintesi, sia la falcidia dei creditori, sia l'ingresso del terzo socio e di uno dei nuovi fornitori, non appaiono sufficientemente supportati e lo stato delle trattative non consente di delineare con chiarezza e con il giustificato grado di dettaglio il contenuto del piano di risanamento della crisi. Per le ragioni esposte la domanda di conferma delle misure protettive e la richiesta di proroga devono essere rigettate.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di conferma di misure protettive e la richiesta di proroga.
Onera la cancelleria della comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite ed al Registro delle Imprese.
Pisa, 27/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Pastacaldi