Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2003, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto0 18 3 4/ 03 - LA CORTES UP EN IONE SECONDA carcha Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Simulazione Dott. Antonio VELLA -- Presidente R.G.N. 10451/00 Cron. 4250 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. 565 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.14/11/02 - Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI EL, ZI IR, elettivamente domiciliate in ROMA VIA GORIZIA 25, presso lo studio dell'avvocato EMILIO D'AMORE, che le difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
ZI MM, ZI PP (0 PP EL), ER EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G B MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato PP BIANCHETTI, che li difende unitamente all'avvocato ETTORE FIORE, giusta delega in atti;
controricorrenti 2002 - 1485 avversO la sentenza n. 1107/99 della Corte d'Appello -1- di NAPOLI, depositata il 06/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato D'AMORE Emilio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato FIORE Ettore e BIANCHETTI PE difensori dei resistenti che hanno chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva del 1Zce gennaio/17 febbraio 1993, nella causa volta alla divisione dell'eredità di PE NE LE, deceduto in Bagnoli Irpino il 15 febbraio 1979, causa promossa dalla figlia EL LE De RA e da EL LE NA, figlia del di lui figlio premorto AF, nei confronti della vedova EM De JO e dell'altro figlio CO LE, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi dichiarava l'autenticità dei plurimi testamenti olografi del defunto Giusep- pe NE LE, postille e codicilli compresi, in data 5 marzo 1965, 29 ottobre 1970, 13 dicembre 1971 e 15 luglio 1976, nonché l'autenticità della di lui sottoscrizione in calce alla compravendita immobiliare, per atto notaio Vetromile del 15 novembre 1971, conclusa con il figlio CO LE. Con la medesima sentenza, il Tribunale rigettava la domanda di annullamento di tutti gli atti soprain- dicati, per supposta incapacità naturale del defunto PE NE LE, ed accertava la inammissibilità di quella (subordinata) di simula- zione della compravendita per atto notaio Vetromi- rimettendo poi le parti innanzi al giudicele, 3 istruttore per l'ulteriore istruzione delle domande di riduzione e di divisione. Le parti interponevano gravame: in via principale, EL LE De RA ed EL LE NA;
in via incidentale, EM e PE to PE NE) LE, nonché LI LL LE, eredi tutti di CO LE, nel frattempo deceduto e, а sua volta, erede di EM De JO, anch'essa deceduta nel corso del giudizio di primo grado. Con sentenza del 19 febbraio/6 maggio 1999, la Corte d'appello di Napoli rigettava i gravami. Premetteva la Corte territoriale che erano state devolute solo le questioni decise dal primo giudice con l'appellata sentenza non definitiva, essendosi rimesso al successivo Corso del giudizio di primo grado ogni altro tema di decisione. Rilevava, quindi, in esito ad esame degli atti contestati e dei connessi accertamenti grafologici, la autenti- cità delle sottoscrizioni e della grafia del defunto PE NE LE ed escludeva, poi, che vi fosse prova di sua incapacità naturale al riguardo. Riteneva, infine, in difformità del primo giudice, l'ammissibilità della domanda di simula- zione della compravendita per atto notaio Vetromi- le, che, però, rigettava nel merito. 4 Per la cassazione di tale sentenza, EL LE ed EL LE hanno proposto ricorso in forza di tre motivi, illustrati con memoria. EM LE, PE (o PE NE) LE ed LI LL LE hanno resistito con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, rubricato "violazione ed erronea applicazione dell'articolo 428 e 591 n. 3 e 2727 cod. civ.: incoerenti scelte sul piano logico;
carente analisi del materiale probatorio;
mancata esegesi legale, motivazione insufficiente e con- traddittoria;
in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.", le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia trascurato di valutare la contestata incapacità naturale di PE NE LE nel compimento degli atti in questione, incapacità appunto dedotta ad ulteriore motivo di nullità di tali atti ed appunto emergente dagli elementi acquisiti in giudizio. Con il secondo motivo, rubricato "difetto assoluto di esame e di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.", le ricorrenti si dolgono che, alla questione posta di simulazione della compravendita per atto notaio Vetromile del 5 15 novembre 1971, dissimulante una donazione tra padre e figlio, la Corte di merito abbia impropria- mente risposto "con una premessa", affermando che in difetto di forma essenziale non poteva agirsi per il contratto dissimulato di donazione, e con un rinvio tralaticio", richiamandosi ai rilievi svolti in precedenza, inadeguati -però- al tema della donazione dissimulata. Con il terzo motivo, rubricato scorretta interpre- tazione del negozio: violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 1414 e 1417 cod. civ. dei criteri - dettati dall'art. 1362 e segg. cod. ск ermeneutici e dall'art. 2729 cod. civ. vizi di incoerenza civ. sul piano logico e di lacunosa analisi del materia- le probatorio di motivazione apparente ed incon- grua, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. civ.", le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, così precludendo la stessa ricerca della effettiva volontà negoziale delle parti, abbia ritenuto che la contestata compravendita per atto notaio Vetromile del 15 novembre 1971 non potesse essere lesiva degli interessi dei chiamati alla successione di PE NE LE perché negozio a titolo oneroso. Tale "apriorismo pregiudiziale", sottolineano le ricorrenti, non solo ha impedito "all'interprete l'accesso а territorio di verità processuale, ma quel che più conta, rileva l'erroneo uso degli strumenti ermeneutici, perché nega proprio l'obbiettivo della ricerca interpretativa." Espongono, quindi, una pluralità di circostanze, dallo stato di vecchiaia e di malattia di PE NE LE (apparente venditore) al rapporto di stretta parentela e di convivenza del figlio CO (apparente acquirente), alla irrisorietà (rispetto all'effettivo valore del bene) del pattuito prezzo di vendita, circostanze che deduco- no emergenti in giudizio e concludenti per la dedotta simulazione della compravendita in questio- ne. Il primo motivo è infondato. Insussistente si presenta la denunciata omissione d'esame dell'assunta incapacità naturale di Giusep- pe NE LE, in cui si sostanzia la censura delle ricorrenti, al di là dei dati formali espo- sti, di cui alla rubrica del motivo, privi di specifica corrispondenza con la parte espositiva della censura. Se è vero, infatti, come è vero, che la Corte di merito dà particolare risalto alle questioni, 7 preliminarmente insorte sulla autenticità delle raffigurate neglie della grafia, sottoscrizioni atti in oggetto, è altresì vero che la stessa Corte di merito, nella sentenza impugnata, valuta anche la questione sollevata sulla capacità naturale di PE NE LE, dandone specifica e motiva- ta risposta, che, trae alimento anche dalle osser- vazioni, più diffusamente e più specificamente svolte con riguardo alle citate questioni prelimi- nari. Così, in particolare, per tratti salienti, il convincimento espresso dalla Corte territoriale in comportamento tenuto apparentementesentenza: "il dal LE non appare affatto contraddittorio ed oscillante ma mosso da un'evoluzione del pensiero e della volontà... Esattamente il Tribunale ha ritenuto che nessuna utile prova sia stata neppure allegata dell'incapacità di PE NE LE volere la compravendita delnel 15.XI.1971 ed i testamenti esaminati... può qui, condividendo sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza, solo aggiungersi che né l'età avanzata, né le malattie documentate del defunto, né le pretese contraddit- torietà ed arbitrarietà delle deliberazioni di lui, né, meno ancora, la situazione del LE binubo con figli di due mogli, vicino alla superstite di queste ed al frutto del secondo coniugio, possano per sé fondare la domanda, neppure indiziariamente. Al contrario, sopra si è dimostrato che la pretesa incomprensibile illogicità della condotta del LE non sussiste.. " secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi Il congiuntamente per ragioni di connessione, sono anch'essi infondati, non già inammissibili per sopravvenuto difetto d'interesse, come sostenuto invece dai controricorrenti in ragione di un supposto giudicato in punto di azione di riduzione per integrazione di legittima, giudicato però insussistente, essendo espressamente escluso dalla pronuncia del primo giudice un tema siffatto di decisione ed avendo ad oggetto la sentenza impugna- ta solo le questioni decise dal primo giudice. Nel rigettare la domanda di simulazione della compravendita per atto notaio Mormile del 15 novembre 1971, a dire delle ricorrenti dissimulante una donazione diretta 0 indiretta tra padre e figlio, la Corte di merito non è incorsa nelle violazioni e nei vizi denunciati. Ed invero, al di là di una singolare trama esposi- tiva e di alcune considerazioni aggiuntive, da cui q traggono spunto le doglianze delle ricorrenti, la ragione effettiva di decisione, che la Corte di merito ha esposto a diniego della contestata simulazione di contratto, ragione adeguata ed in sé coerente sul piano logico, si sostanzia nel rileva- to difetto di prova dell'accordo simulatorio, che le ricorrenti avevano appunto dedotto ma non anche dimostrato;
e ciò, in ambito di una tipica indagine di fatto, che ha tenuto conto degli elementi dedotti, sui soggetti e l'oggetto del contratto, e che, come chiarito da questa Corte in materia, riservata al giudice del merito e non è soggetta a sindacato di legittimità, quando sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici (v. ex plurimis Cass. n. 1034/00, n. 10089/93, n. 2989/88, n. 5600/86 e n. 2192/82). Tale, appunto, al di là delle forme, è il signifi- sostanziale delle argomentazioni espresse in cato sentenza, laddove si sottolinea come "neppure è inspiegabile che il defunto si sia deciso a vendere al figlio un immobile del quale questi aveva interesse a disporre immediatamente... il LE dov'è risolversi per una soluzione apparentemente equilibrata e decisiva di questione che lo trava- gliava... Non sembra al collegio, né in proposito 10 offrono prove sufficienti le appellanti -non potendosi dare per ciò solo ingresso ad una c.t.u.- che il prezzo indicato nel contratto sia tanto dannoso per il venditore... PremessO che non può agirsi per il contratto dissimulato di donazione, per difetto della forma essenziale di questo stipulato in assenza di testimoni-, la Corte osserva che i rilievi che precedono impongono di concludere per l'insussistenza di qualsivoglia prova anche della donazione indiretta, in ulteriore subordine pretesa dalle appellanti.. La sentenza impugnata, dunque, anche in parte qua, supera l'esame delle censure svolte, a nulla rilevando in sede di legittimità la diversa valuta- zione di merito, che le ricorrenti offrono degli elementi (soggetti e oggetto) della compravendita in questione, al fine di sostenerne la simulazione. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare totalmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 14 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente Il cons. arate at fire DEPOSITATA IN CANCELLERIA FEB. 2003 IL CANCELLIERE Maria Di ZZ MA D;
fuMA D E ±7 R IE LL Oggi, uzzo E C N i N A D C ria IL физко a M BOBTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 4-9-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 29656 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE BILANGELLEHIA Roberto Ric 1