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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 20/02/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 729/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente e Relatore
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3339/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMP.SOST.RIVALU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4087/2025 depositato il
11/11/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, la Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di incorporante della Società_1 S.r.l., ha chiesto il riconoscimento del rimborso di euro 63.500,00 oltre interessi, la cui beneficiaria era la società incorporata.
L'Agenzia delle Entrate DP 2 di Milano, si costituiva con controdeduzioni, rilevando che dai controlli al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria risultava che sulla incorporata Società_1 S.r.l. pendevano le cartelle di pagamento n. 36820220000908382000 (per euro 4,11 compresi oneri di riscossione),
n. 06820250008742576000 (per euro 2.129,02 compresi oneri di riscossione), n. 03920230006461057501
(per euro 318,74 compresi oneri di riscossione) e n. 07820250003060324502 (per euro 44,36 compresi oneri di riscossione); pertanto, in forza della procedura di cui all'art. 28 ter DPR n. 602/1973, nessun rimborso poteva esserle erogato;
la incorporante Ricorrente_1 S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione, risultava essere, quindi, titolare dei rapporti attivi e passivi della incorporata.
Successivamente interveniva tra le suddette parti un accordo conciliativo avente ad oggetto il rimborso della somma di euro 63.500,00, maggiorate dell'importo degli interessi maturati e maturandi, ai sensi dell'art. 44 del DPR 602/1973, decurtato degli importi di cui alla cartella di pagamento n. 06820250008742576000, per euro 2.102,04 (l'unica contenente l'iscrizione a ruolo di somme di competenza dell'Agenzia delle Entrate,
DP II Milano); nonché lo sgravio della cartella di pagamento n. 06820250008742576000.
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2025, all'esito della discussione, il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Il Presidente estensore
SS AT
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente e Relatore
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3339/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMP.SOST.RIVALU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4087/2025 depositato il
11/11/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, la Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di incorporante della Società_1 S.r.l., ha chiesto il riconoscimento del rimborso di euro 63.500,00 oltre interessi, la cui beneficiaria era la società incorporata.
L'Agenzia delle Entrate DP 2 di Milano, si costituiva con controdeduzioni, rilevando che dai controlli al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria risultava che sulla incorporata Società_1 S.r.l. pendevano le cartelle di pagamento n. 36820220000908382000 (per euro 4,11 compresi oneri di riscossione),
n. 06820250008742576000 (per euro 2.129,02 compresi oneri di riscossione), n. 03920230006461057501
(per euro 318,74 compresi oneri di riscossione) e n. 07820250003060324502 (per euro 44,36 compresi oneri di riscossione); pertanto, in forza della procedura di cui all'art. 28 ter DPR n. 602/1973, nessun rimborso poteva esserle erogato;
la incorporante Ricorrente_1 S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione, risultava essere, quindi, titolare dei rapporti attivi e passivi della incorporata.
Successivamente interveniva tra le suddette parti un accordo conciliativo avente ad oggetto il rimborso della somma di euro 63.500,00, maggiorate dell'importo degli interessi maturati e maturandi, ai sensi dell'art. 44 del DPR 602/1973, decurtato degli importi di cui alla cartella di pagamento n. 06820250008742576000, per euro 2.102,04 (l'unica contenente l'iscrizione a ruolo di somme di competenza dell'Agenzia delle Entrate,
DP II Milano); nonché lo sgravio della cartella di pagamento n. 06820250008742576000.
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2025, all'esito della discussione, il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Il Presidente estensore
SS AT