Sentenza 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/12/2022, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 02021/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1166 del 2017, proposto dalla:
- Locat S.a.s. di IO AN NA e C., nonché da ER NI ET e NN ET, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valentina Mele, Oronzo Marco Calsolaro e Luigi ET, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Carlo Caracuta, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;
contro
- il Comune di Taurisano, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Orlando, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del diniego di sanatoria prot. n. 12769 del 22.6.2017, con cui i Responsabili dei Settori Urbanistica, Assetto del Territorio e Ambiente e Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio del Comune di Taurisano rigettavano l’istanza ex art. 36 TUE presentata dai ricorrenti il 1°.10.2015 per la sanatoria di alcuni rustici per l’allevamento di volatili;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra: 1) la nota ex art. 10- bis l. n. 241/90 prot. n. 15723 del 27.7.2016; 2) l’ordinanza di demolizione n. 11 del 16.4.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taurisano.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società IO ET - Professionisti Associati - Area Immobiliare di ET ER NI & C. s.a.s., ora divenuta Locat S.a.s. di IO AN NA e C., e il Sig. ER NI ET sono proprietari di un’area sita nel territorio del Comune di Taurisano alla contrada Mulicchi, distinta in catasto al fg. 16 p.lle n. 547, 54, 53, 220, 52, 850, 51, 335, 336, 334, 2 ( di proprietà della società ricorrente ) e 550, 826, 827 e 828 ( di proprietà del sig. ER NI ET ), avente una superficie complessiva di ha 2.55.81.
- all’interno di quest’area il sig. NN ET, che in passato ne era affittuario, realizzava alcune opere abusive destinate all’allevamento avicolo ( e precisamente: pulcinaia, alloggio del custode, sala per incubatrici, deposito stoccaggio mangimi ed attrezzature, rifugio volatili, recinto per avicoli in genere, recinto volatili, voliera per allevamento avicoli, recinto per allevamento diversi avicoli, laboratorio veterinario, stoccaggio gabbie per trasporto animali, voliera per volatili destinati al commercio, voliera per volatili destinati alla quarantena ).
- con riguardo a tutte queste opere, le quali interessano sia le particelle di proprietà della società sia quelle di proprietà della persona fisica ER NI ET, in data 19 gennaio 2010 il sig. NN ET presentava una prima domanda di sanatoria, poi respinta dall’A.c. di Taurisano.
- con ordinanza n. 11 del 16 aprile 2015, dunque, il Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Taurisano ingiungeva la demolizione delle citate opere abusive tanto al sig. NN ET, in qualità di responsabile dell’abuso, quanto alla società IO ET ( ora Locat s.a.s. ), quale proprietaria delle aree.
- seguivano alcune proroghe concesse dall’A.c. ai fini della esecuzione dell’ordinanza e poi, in data 1° ottobre 2015, la richiesta da parte degli odierni ricorrenti di un permesso di costruire in sanatoria per i due corpi di fabbrica non demoliti e altre opere minori.
- il 5 ottobre 2015, in particolare, la IO ET comunicava « che i lavori di demolizione e ripristino di cui all’ordinanza n. 11/2015 sono stati ultimati relativamente ai corpi di fabbrica » evidenziati nell’apposita Tavola e che « per i due corpi di fabbrica non demoliti … e per altre opere minori » era stata appunto presentata domanda di sanatoria.
- con nota prot. n. 15723 del 27 luglio 2016 il Responsabile del SUAP e il Responsabile dell’UTC del Comune intimato segnalavano alcune « carenze … rispetto alle tavole scritto-grafiche progettuali presentate » ( modello istanza procedimento ordinario, attivazione subprocedimenti, richiesta accertamento paesaggistico, versamento oneri SUAP, ecc .) e inoltre comunicavano l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
- il 16 settembre 2016 gli odierni ricorrenti integravano la documentazione e presentavano le proprie controdeduzioni.
- con nota prot. n. 12769 del 22 giugno 2017 i Responsabili SUAP e UTC respingevano tuttavia definitivamente l’istanza di sanatoria.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 11 e 36, d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione delle n.t.a. del P. di F. previgente nel Comune di Taurisano. Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 delle n.t.a. del p.r.g. vigente nel Comune di Taurisano. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di correttezza e buona fede. Eccesso di potere (travisamento dei fatti, difetto 6 istruttorio, manifesta ingiustizia). B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 6, 7, 10, 10- bis , l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione. C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, 10, 10- bis l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 36, d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di motivazione.
2.- Considerato che l’impugnato diniego era così motivato: « Premesso che il Sig. ET ER NI, in qualità di rappresentante legale della Società ET -Professionisti Associati - Area Immobiliare di ET ER NI & Co s.a.s., ha presentato istanza di autorizzazione, segnata dal prot. comunale n. 17421 del 01.10.2015, per ‘Progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 per opere realizzate necessarie all’attività di allevamento avicolo’.
(…)
Si ritiene, in primis, dare riscontro, nella motivazione del presente provvedimento finale, ad ogni singola osservazione presentata.
A. Il titolo di proprietà del lotto di progetto appartiene a due soggetti giuridicamente diversi:
1) Sig. ET ER NI
2) Società ET - Professionisti Associati - Area Immobiliare di ET ER NI & Co sas.
Non si dà atto, nelle osservazioni, di alcun conferimento (operazione mediante la quale il Sig. ET NI ER in qualità di soggetto conferente avrebbe dovuto apportare il bene in questione a titolo di capitale nella società conferitaria), di altre forme di trasferimento dal patrimonio personale del socio a quello della società ovvero di un diverso titolo di disponibilità per eseguire l’attività edificatoria.
Né d’altra parte viene giustificato, dal punto di vista del formale consenso, quanto riportato nella tavola 11 ‘Riscontro alla nota congiunta Suap-Sue prot. 15721 del 27-07-2016’ in pag. 3:
«Le Particelle di proprietà dello IO ET - Professionisti Associati - Area Immobiliare di ET ER NI & Co. Sas, pur essendo formalmente acquistate nel 2008 e negli anni 2013-2014, sono state nella materiale disponibilità dello stesso sin dal 2002, epoca di inizio dei lavori, con l’espresso consenso dei rispettivi proprietari all’esecuzione delle opere in questione». Ed ancora, non può essere condiviso, per la fattispecie de qua, l’assunto che ‘chi tace acconsente’ come, in seguito, proposto dall’istante: «ad ulteriore conferma di quanto sostenuto, gli intestatari delle particelle non hanno mai proceduto ad alcuna contestazione». Come già evidenziato nel nostro precedente provvedimento ‘Progetto in sanatoria per opere realizzate al fine dell’attività di allevamento avicolo. Adozione di provvedimento negativo’, segnato dal prot. 8465 del 22 aprile 2013, l’Amministrazione, nel concedere il titolo abilitativo in sanatoria, deve considerare i limiti consistenti nella violazione delle distanze inderogabilmente previste anche rispetto al confine. A tale scopo l’obbligo di rispettare le distanze legali - previste dagli strumenti urbanistici per le costruzioni legittime non soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse - deve essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, sicché in sede di esame delle istanze di sanatoria la violazione delle distanze legittimamente comporta il diniego. Per quanto qui consta, dalla tavola di progetto n. 3 ‘Situazione giuridica dei terreni interessati dall’accertamento di conformità’, si evince che i primigeni corpi di fabbrica (il rilievo aerofotogrammetrico evidenzia corpi di fabbrica sin dall’anno 2002) realizzati sulla p.lla 828 non potevano soddisfare i requisiti della distanza, al momento della loro realizzazione, in quanto adiacenti (lesivi delle distanze dai confini) a p.lle di terreno acquistate solo successivamente da parte della Società (p.lla 53) e da parte del Sig. ET ER (p.lla 550) (in quest’ultimo caso rimane fermo quanto evidenziato precedentemente). Tanto non può far attestare la conformità in sanatoria in quanto l’intervento edilizio non è stato eseguito in piena corrispondenza sia alla disciplina urbanistico edilizia vigente al momento di realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (doppia conformità). Non risulta, poi, agevole la lettura dei documenti prodotti rispetto allo stato dei luoghi, a quanto è da ripristinare e a quanto è oggetto di richiesta di conformità. In particolare risultano incongruenze, in tavola 10 ‘Ulteriore documentazione fotografica’, tra la planimetria della zona con evidenziazione dei punti di presa e le immagini fotografiche allegate così come non rispondente è la rappresentazione grafica di un territorio intonso nella citata planimetria e i punti di presa 3.1/3.4 con la presenza di viali ed opere edili. Inoltre si ricorda che le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 2013, n. 26 devono far riferimento e trovare applicazione per tutte le superfici scolanti così come definite dallo stesso. (…) Tanto premesso, considerato e visto, si conferma l’impossibilità di accoglimento favorevole dell’istanza presentata dal Sig. ET ER NI, in qualità di rappresentante legale della Società ET Professionisti Associati - Area Immobiliare di ET ER NI & Co. S.a.s., segnata dal prot. comunale n. 17421 del 01.10.2015, per ‘Progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 per opere realizzate necessarie all’attività di allevamento avicolo’ per le motivazioni sopra esposte e che si ribadiscono: a) tra i requisiti indefettibili per il rilascio del titolo va annoverata anche la circostanza che l’istanza di sanatoria provenga da un soggetto qualificato rispetto all’oggetto degli interventi della cui sanatoria si tratti, in assenza del quale la domanda di provvedimento deve essere rigettata, appunto, per carenza di titolarità da parte dell’istante alla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria.
b) le opere realizzate non vanno esenti dal rispetto delle distanze dal confine (…).
c) le argomentazioni fotografiche prodotte dal proponente in data 16 e 22 settembre 2016 non sono prettamente significative, in quanto non contengono esaustivamente documentazione visiva utile alla valutazione dell’impatto della trasformazione anche rispetto ai precedenti provvedimenti di riduzione in pristino. La stessa documentazione fotografica prodotta, poco coordinata, evidenzia, altresì, la presenza di ulteriori impatti urbanistico-edilizi, rispetto a quanto proposto in sanatoria, comportanti, tra l’altro, la cancellazione di ulteriori tratti distintivi del paesaggio protetto in contrasto con il regime di tutela istituito dalla legislazione vigente».
3.- Osservato che:
- il sig. ER NI ET è proprietario degli immobili 826, 827, 828 e 550 oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 11 del 16 aprile 2015.
- nel modulo prestampato compilato per la richiesta di sanatoria compare tra i soggetti titolari richiedenti la sanatoria medesima non solo il sig. ER NI ET quale legale rappresentante della IO ET ma, nell’apposita sezione prestampata relativa al caso di più di un titolare, pure il Sig. ET ER NI quale persona fisica e sottoscrittore.
- anche nella Relazione tecnica ed illustrativa compariva ‘ il committente signor ET ER NI… persona fisica ed in qualità di legale rappresentante della società IO ET ’.
- il sig. NN ET era responsabile dell’abuso e destinatario della citata ordinanza di demolizione n. 11 del 2015.
3.1 Osservato che, in un’ottica non improntata a un esasperato formalismo, la formulata eccezione di difetto di legittimazione attiva dei sig.ri NN e ER NI ET può essere dunque rigettata.
4.- Osservato inoltre, nel merito, che:
- a fronte della presentazione delle numerosissime fotografie relative allo stato dei luoghi e delle sei tavole progettuali, qualche possibile ulteriore necessità conoscitiva avrebbe dovuto, semmai, ai sensi dell’art. 6 l. n. 241/1990, indurre la p.A. alle eventualmente opportune verifiche istruttorie, da svolgere d’ufficio o anche mediante specifiche richieste di chiarimenti alla parte, senza costituire ex se motivo di rigetto dell’istanza.
- alcuni profili motivazionali dell’impugnato diniego risultano, inoltre, del tutto estranei rispetto ai temi posti con il preavviso di diniego, e dunque vale in questo senso il principio per cui è « illegittimo per violazione dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. In particolare, va evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove » (TAR Campania Salerno, II, 2 agosto 2022, n. 2179).
- secondo quanto allegato dai ricorrenti, infine, il lotto d’intervento presentava una superficie complessiva di 25.581 mq, la volumetria sviluppata era pari a 527,14 mq e le opere in oggetto erano sul confine o a distanza superiore a quella minima di 10 metri ovvero, ancora, contigue a particelle comunque di proprietà degli stessi sig.ri ET: in questa prospettiva essi deducono, senza ricevere una concreta smentita da parte dell’A.c., che la ‘doppia’ conformità urbanistico-edilizia, condizione per la sanabilità degli abusi, sussistesse non solo relativamente alla relativa disciplina dell’anno 2008 ma, anche, rispetto a quella del 2002, cui il Comune fa appunto riferimento.
5.- Ritenuto che:
- il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, salva la riedizione del potere da parte dell’A.c.
- le spese di giudizio vanno eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1166 del 2017 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO