Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10132 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
-10132/02 REPUBBLICA T. IN NOME DE POP A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 3288/00 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron.27705 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Ud. 08/04/02 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: EN MA, elettivamente domiciliata in ROMA, + VIA A. GRAMSCI 28, presso l'avvocato MANILIO FRANCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO EN, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
intimato avverso la sentenza n. 2033/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 14/12/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 771 udienza dell' 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Maria -1- Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ER ER proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Verona avverso l' ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Verona il 25 maggio 1999, con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 117.500, oltre al pagamento della somma di L. 24.400 per spese del procedimento, per violazione dell' art. 157 del codice della strada, accertata il 19 ottobre 1998. Il Prefetto di Verona, costituitosi in giudizio, depositava il provvedimento di revoca dell' ordinanza ingiunzione opposta, emesso il 18 ottobre 1999. -Con sentenza del 10 14 dicembre 1999 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e disponeva la compensazione delle spese processuali. Osservava in motivazione il giudicante in ordine al regime delle spese di lite, che in questa sede unicamente interessa, che l'Autorità amministrativa, revocando il provvedimento a seguito della eccezione di inosservanza del termine di cui all' art. 204 del codice della strada sollevata in sede di opposizione, aveva tenuto un comportamento corretto, tale da giustificare la compensazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione i ER deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all' art. 91 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel disporre la compensazione delle spese processuali, non ha tenuto conto che l' ordinanza ingiunzione era stata emessa dopo che nella giurisprudenza di questa Suprema Corte si era già affermata l' inefficacia del provvedimento emanato dopo il decorso del termine di cui all'art. 204 del codice della strada, e che pertanto il Prefetto avrebbe dovuto astenersi dall' adottare un atto che pur sapeva viziato. Si deduce inoltre l' illogicità delle argomentazioni - peraltro difformi da quelle rese dal medesimo giudice in cause del tutto analoghe - svolte a sostegno della decisione di compensazione. Il motivo è infondato. Come è noto, in tema di regolamento delle spese processuali può denunciarsi la violazione della normativa di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. quando il relativo onere sia stato posto, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre non è sindacabile l' esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime per giusti motivi, salva l'ipotesi in cui detti motivi ove esplicitati - si risolvano in - argomentazioni palesemente illogiche, tali da inficiare lo stesso ,tra le processo formativo della volontà del giudice sul punto ( v. tante, Cass. 2002 n. 1898; 2000 n. 15373; 2000 n. 319; 1999 n. 14576; 1999 n. 12879; 1999 n. 8635; 1999 n. 5909; 1999 n. 4347; 1999 n. 2216). Tale principio priva di consistenza il motivo di ricorso proposto, atteso che il Tribunale, delibando il fondamento della domanda in applicazione del principio di soccombenza potenziale, ha dato atto della fondatezza del mezzo di opposizione concernente il mancato rispetto del termine di cui all' art. 204 del codice della strada, ma ha al tempo stesso rilevato il pronto riconoscimento da parte dell' Amministrazione delle ragioni dell' opponente mediante la revoca del provvedimento: tali riferimenti sono sufficienti a manifestare la ratio della disposta compensazione e la logicità del suo supporto argomentativo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile l' 8 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Nucciol hi CORTE SUPREMAD CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Garion Andrea Bianchi Andre Def 12 LUG 2002 CANCELLIERE 3