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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1021/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palagiano - Corso Vittorio Emanuele N 4 74019 Palagiano TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2205 DEL 22/09/22 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1857/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: le parti si riportano ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Prot. 11676 del 17/04/2024, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico relativa alle somme richieste con avviso di accertamento numero 2205 notificatole dal
Comune di Palagiano in data 19/10/2022.
Il Comune si è costituito in giudizio e ha insistito per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come provato documentalmente, la signora Ricorrente_1 ha regolarmente ricevuto, in data 18.10.2022, la notifica dell'avviso di accertamento n° 2205 per IMU 2018 tanto è vero che ha notificato il ricorso in opposizione all'IMU dell'anno 2018 in data il 21.12.2022.
Il ricorso è inammissibile avverso l'avviso di accertamento regolarmente notificato e non opposto, rispetto al quale era stata presentata istanza di autotutela.
Sono ammesse censure solo per vizi propri dell'avvio di presa in carico. Tale atto è impugnabile non in sé, ma “solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri” (Cass. n.
21254/2023),Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, va rigettato.
Posto che la signora Ricorrente_1 aveva presentato istanza di autotutela - rimasta inevasa - e che aveva già ottenuto un provvdimento di annullamento per altra annualità, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1021/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palagiano - Corso Vittorio Emanuele N 4 74019 Palagiano TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2205 DEL 22/09/22 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1857/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: le parti si riportano ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Prot. 11676 del 17/04/2024, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico relativa alle somme richieste con avviso di accertamento numero 2205 notificatole dal
Comune di Palagiano in data 19/10/2022.
Il Comune si è costituito in giudizio e ha insistito per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come provato documentalmente, la signora Ricorrente_1 ha regolarmente ricevuto, in data 18.10.2022, la notifica dell'avviso di accertamento n° 2205 per IMU 2018 tanto è vero che ha notificato il ricorso in opposizione all'IMU dell'anno 2018 in data il 21.12.2022.
Il ricorso è inammissibile avverso l'avviso di accertamento regolarmente notificato e non opposto, rispetto al quale era stata presentata istanza di autotutela.
Sono ammesse censure solo per vizi propri dell'avvio di presa in carico. Tale atto è impugnabile non in sé, ma “solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri” (Cass. n.
21254/2023),Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, va rigettato.
Posto che la signora Ricorrente_1 aveva presentato istanza di autotutela - rimasta inevasa - e che aveva già ottenuto un provvdimento di annullamento per altra annualità, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite.