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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 459/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dr. Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 459/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliata, in via G. Parte_1
Amendola 28, presso lo studio degli Avv.ti Filippo Marciante e Francesco Trafficante che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato in Via C. Marx Controparte_1
n. 66 presso lo studio dell'avv. Enrico Di Benedetto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
Interveniente necessario pagina 1 di 10 Oggetto: separazione giudiziale conclusioni: le parti hanno concluso come indicato nel verbale di precisazione delle conclusioni del
11.03.2025; il pubblico ministero ha concluso come da visto del
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario, il 12 luglio del 1997, con , nato a [...] il [...], iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di Sciacca al n. 114 parte II serie A dell'anno 1997; che dal matrimonio sono nati due figli: il 1.9.2001 e il 16.4.2007, Per_1 Per_2
divenuto maggiorenne nelle more del giudizio;
rappresentava che, da circa un anno, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto addebitabile al marito il quale, negli ultimi mesi della convivenza, aveva iniziato ad adottare comportamenti incompatibili con gli obblighi matrimoniali, disinteressandosi dei bisogni familiari e facendo mancare alla medesima il necessario supporto morale;
che ciò determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sotto il profilo economico evidenziava che, tra i coniugi, vi era una sperequazione;
in particolare rappresentava il sig. svolge, da anni, attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia, attraverso _1
una avviata azienda con partita IVA, è intestatario di una Renault Kadjar, acquistata ad inizio 2020, di una Fiat Punto e di uno scooter marca Piaggio;
quanto alla propria posizione economica la ricorrente allegava l'assenza di redditi e rappresentava che, a seguito della comunicazione al marito della sua intenzione di separarsi, era stata costretta a ricorrere, per i fabbisogni della famiglia, all'aiuo degli anziani genitori, nonché a svolgere lavori occasionali, anche ad ore, poiché il marito aveva lasciato lei e il figlio minore, privi di qualsivoglia mantenimento.
Alla luce di ciò, chiedeva all'intestato Tribunale di: “pronunziare la separazione Parte_1 personale dei coniugi e , con addebito della colpa a quest'ultimo Parte_1 Controparte_1 per i motivi in fatto ed in diritto sopra rassegnati;
disporre l'affidamento del figlio minorenne Per_2
ad entrambi i coniugi, con allocazione e dimora privilegiata di costui presso la madre nella casa familiare sita in Sciacca in Località Guardabasso n. 279/A, e con diritto di visita del padre in relazione ed avuto riguardo alle consuetudini di vita già acquisite dal minore e nel suo esclusivo interesse;
assegnare, per l'effetto, alla ricorrente la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in
Sciacca in Località Guardabasso n. 279/A con i mobili che la arredano, imputando tutte le relative spese di gestione, oneri e tributi in capo al resistente;
disporre che la responsabilità genitoriale e la cura di entrambi i figli, anche del figlio maggiorenne ove nulla osti da parte dello stesso, venga Per_1
esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore
pagina 2 di 10 rilevanza; determinare quale contributo al mantenimento della ricorrente, da porsi a carico del resistente, la somma mensile non inferiore ad €.400,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, con accredito mensile diretto nella carta PostePay Evolution intestata alla SI e recante il seguente numero IBAN: Parte_1
[...]; determinare quale contributo al mantenimento del figlio minore
da porsi a carico del resistente, la somma mensile non inferiore ad €.400,00, ovvero la diversa Per_2 somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, con accredito mensile diretto nella carta PostePay Evolution intestata alla SI e recante il seguente numero IBAN: Parte_1
[...] ed oltre, eventualmente, agli assegni familiari di cui il signor _1
fosse percipiente;
determinare – nel caso auspicato in cui anche il figlio maggiorenne decidesse Per_1 di vivere anch'egli con la madre e privilegiare la stessa dimora materna – quale contributo al mantenimento dello stesso, ancora non autosufficiente economicamente, la somma mensile non inferiore ad €.400,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, con accredito mensile diretto nella carta PostePay Evolution intestata alla SI e Parte_1
recante il seguente numero IBAN: [...]; disporre che le spese straordinarie, di istruzione, mediche e sanitarie, per l'educazione e lo sviluppo dei figli della coppia, con particolare riferimento a tutte gli oneri che dovessero risultare necessari per permettere ai figli di intraprendere anche gli studi universitari (tasse, canone di locazione, utenze etc.) o che ad altro titolo si rendano necessarie ed indifferibili, siano a totale e completo carico del resistente signor _1 disporre l'assegnazione e conseguente intestazione in favore della SI dell'autovettura Parte_1
Fiat Punto targata CA007YX, acquistata da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, con spese per intestazione e passaggio a carico del resistente ovvero a carico di entrambi i coniugi in parti uguali, ove comunque dovute, ovvero ed in alternativa, di altro mezzo funzionante in modo da essere idoneo ai bisogni del figlio minore e del nucleo familiare residuo;
disporre il pagamento o la restituzione Per_2
in capo al signor ed in favore della SI , della metà delle somme utilizzate per _1 Parte_1 il versamento dell'acconto per l'acquisto della autovettura Renault Kadjar targata FZ248VE, oggi intestata al solo resistente;
condannare, infine, il signor alla restituzione in favore della SI _1
, della somma corrispondete al 50% degli importi prelevati, dal giorno 05/09/2020 sino alla Parte_1
data odierna, dal signor dal libretto di risparmio postale n. 28797164 cointestato ad entrambi _1
i coniugi e di cui in narrativa, disponendo la successiva suddivisione ed attribuzione al 50% delle somme eventualmente ancora depositate presso tale libretto postale;
condannare il signor al _1
pagamento in favore del figlio minore e per il tramite della SI , della sua Per_2 Parte_1
quota dei buoni fruttiferi postali n. 29/068 03 0035 EBO 0013 e n. 29/068 03 0036 EBO 0014, e ciò con
pagina 3 di 10 riferimento sia al capitale che agli interessi maturati così come risultanti dalla futura liquidazione degli stessi. Con l'emissione di ogni altra statuizione e/o provvedimento che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di disporre”.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni della ricorrente, aderendo Controparte_1
solo alla richiesta di separazione;
quanto alle ragioni alla base della crisi del rapporto, rappresentava che le stesse, erano da rinvenirsi nelle incomprensioni tra coniugi, fatto desumibile anche dal contegno della ricorrente che, prima di procedere con la separazione giudiziale, aveva tentato una separazione consensuale;
chiedeva, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie;
si opponeva, altresì, all'assegnazione della casa coniugale alla evidenziando in proposito che, dalle Parte_1
allegazioni della ricorrente, emergesse come il figlio minore avesse manifestato grave disagio in quella casa, tanto da non voler più dormire nella sua camera e da doversi trasferire a vivere dai nonni materni.
Ha chiesto quindi l'assegnazione a sé della casa coniugale per vivervi con il figlio maggiorenne Per_3
Ha inoltre evidenziato come l'assegnazione della casa coniugale a sé consentirebbe ai figli di
[...]
vivere vicini posto che, la ricorrente, vive con l'altro figlio nella casa dei nonni materni che si trova a 10 metri dalla casa familiare.
Quanto alla propria situazione patrimoniale il rappresentava che, a causa della pandemia _1
da COVID 19, era stato costretto a richiedere aiuti economici sotto forma di sussidi, proprio al fine di poter far fronte alla grave crisi che aveva investito la sua attività imprenditoriale, che aveva comportato un evidente calo del fatturato.
Chiedeva quindi di rigettare la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento per la coniuge e di disporre in via riconvenzionale che la ricorrente corrisponda a titolo di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente un importo a titolo di Persona_3
contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla domanda di restituzione della metà delle somme prelevate dal conto corrente intestato con la moglie e di quelle impiegate per l'acquisto dell'autovettura effettuate dalla ricorrente, ne chiedeva il rigetto essendo stati gli importi prelevati prima della separazione, per soddisfare esigenze della famiglia. Evidenziava inoltre che gli importi ivi giacenti gli derivavano per successione ereditaria da un'assicurazione sulla vita stipulata da un suo zio deceduto.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda in quanto non connessa allo specifico oggetto della separazione.
Per quanto concerne le somme impiegate per l'acquisto dell'autovettura, parimenti, chiedeva il rigetto della domanda di restituzione essendo le somme esclusivamente di sua pertinenza ed essendo comunque la domanda inammissibile in questa sede.
pagina 4 di 10 Non si opponeva alla richiesta di assegnazione alla ricorrente dell'automobile Fiat Punto dietro versamento da parte di quest'ultima del 50% del corrispettivo e delle spese per la cessione.
Quanto alla richiesta di corrispondere al figlio minore la propria quota di buoni fruttiferi postali evidenziava l'inammissibilità della domanda in questa sede.
Il chiedeva, quindi, al Tribunale di: “IN VIA PRELIMINARE: Sentire le odierne parti in causa _1
ed esperire il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo Ammettere l'audizione del figlio maggiorenne al fine di confermare la propria intenzione di voler abitare unitamente al Persona_3 padre nella casa coniugale e, comunque, stante il reale interesse dello stesso in merito all'odierno giudizio di separazione e conseguentemente Assumere i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
IN VIA PRINCIPALE: Autorizzare i coniugi a vivere separati;
Rigettare la richiesta di addebito della separazione al Sig. per le motivazioni di cui in narrativa. Rigettare relativamente al quantum _1
la richiesta di mantenimento per come formulata da parte ricorrente nonchè la richiesta di disposizione delle spese straordinarie relative ai figli a totale carico del Sig. stante l'attuale condizione _1
economica dello stesso. Rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale e dei mobili ivi presenti alla Sig.ra stante l'evidente disagio del figlio minorenne a vivere nella stessa Parte_1
abitazione come affermato da controparte stessa. Rigettare la richiesta di controparte di disporre esclusivamente in capo al Sig. la totalità delle spese inerenti la casa coniugale per le _1
motivazioni suesposte. IN VIA RICONVENZIONALE: Pronunziare la separazione personale dei coniugi
e , con addebito della colpa all'odierna ricorrente per i motivi in Parte_1 Controparte_1 fatto ed in diritto sopra rassegnati Disporre l'affido condiviso del figlio minorenne Persona_4
nonché un calendario di visite che consenta al Sig. di mantenere i rapporti con il figlio stesso _1
Disporre un assegno di mantenimento a carico della Sig.ra per il figlio maggiorenne e non Parte_1
ancora autosufficiente che intende abitare unitamente al padre per la cui quantificazione ci si rimette a
Codesto Ill.mo Tribunale. Disporre in capo ad entrambi i coniugi di contribuire al 50% per le spese straordinarie relative ad entrambi i figli. Assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, al Sig. che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne anche e soprattutto alla luce delle _1
dichiarazioni rese da controparte in relazione al grave disagio mostrato dal figlio minore a vivere nella casa coniugale. Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale e necessario”.
Dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo per opposizione della ricorrente, il Presidente emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando il figlio minore ad entrambi, con dimora privilegiata presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale. Con il medesimo provvedimento veniva regolamentato il diritto di visita del pagina 5 di 10 padre e disposto, a carico dello stesso, l'obbligo di corrispondere la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore. Rigettava le ulteriori richieste.
Nominava quindi giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c. e l'espletamento delle prove testimoniali ammesse la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni trattenuta in decisione all'udienza del 11/03/2025 con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ai profili di merito è fondata la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la richiesta di addebito avanzata da entrambe le parti ed il tenore stesso delle dichiarazioni delle parti, offrono la prova del fatto che, tra i coniugi, si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di addebito della separazione giova ricordare che, il giudice può riconoscere, sussistendone i presupposti, l'addebito della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi (Cass. civ. 1259 del 2016); ai fini della sussistenza dell'addebito, occorre accertare che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente in violazione dei doveri di cui all'art. 143 co. 2 c.c. da parte di uno o di entrambi i coniugi;
tale condotta deve inoltre essere in rapporto di causalità rispetto all'evento consistente nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ove la rottura del rapporto sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa non vi sarà spazio per il riconoscimento dell'addebito (tra le tante, Cass. civ. 2014 n. 6017; Cass. civ. 2012 n. 2059; Cass. civ. 2011 n. 17193). L'indagine sull'addebito deve altresì essere condotta raffrontando i comportamenti di entrambi i coniugi al fine di individuare l'incidenza causale che la condotta dell'uno e dell'altro hanno avuto nel determinare la fine del rapporto (Cass. S.u. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n. 14612 del 14.11.2001 n. 15279).
La mancanza di prova in ordine all'efficienza causale della condotta di uno o entrambi i coniugi nel determinare l'intollerabilità della convivenza ai sensi del 151 c.c. preclude la pronuncia di addebito.
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione all'altra.
Le domande devono essere rigettate.
pagina 6 di 10 Quanto alla domanda di addebito proposta da la ricorrente nel ricorso Parte_1
introduttivo, a sostegno della richiesta, ha dichiarato che il marito negli ultimi mesi della convivenza, aveva iniziato ad adottare comportamenti incompatibili con gli obblighi matrimoniali, disinteressandosi dei bisogni familiari e facendo mancare alla medesima il necessario supporto morale.
Il resistente ha contestato tale assunto rappresentando, contrariamente a quanto dedotto dalla moglie, di aver sempre provveduto ai propri doveri di assistenza morale e materiale.
La domanda di addebito deve essere rigettata.
Nel caso di specie le deduzioni di parte ricorrente in ordine all'addebito della separazione al erano già in punto di allegazione generiche;
le prove istruttorie formulate sul punto sono state _1
rigettate in quanto formulate in maniera generica e valutativa.
In mancanza di elementi da cui desumere che la condotta del resistente sia stata determinante nel verificarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza la domanda di addebito deve essere rigettata.
Quanto alla richiesta di addebito proposta dal la stessa deve essere rigettata non avendo _1
lo stesso allegato alcuno specifico comportamento tale da determinare l'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza.
Passando alle richieste relative all'affidamento e collocamento del figlio va rilevato Per_2
che non occorre disporre nulla in merito, dal momento che lo stesso, nato il [...], è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
Venendo ai profili relativi al mantenimento chiesto dalla sig.ra per il figlio Parte_1 Per_2
non economicamente autosufficiente, convivente con la madre, l'art. 337 septies c.c. stabilisce il potere per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.
La giurisprudenza in tema di mantenimento dei figli maggiorenni ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, previsto dalla Carta costituzionale e dal codice civile (147 e 148 c.c.), non cessa con il raggiungimento della maggiore età. Tale obbligo permane sino a che i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica a meno che tale situazione non dipenda da loro colpa
(Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Nel caso di specie nel corso del giudizio è emerso che il ragazzo convive con la madre e non risulta che abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
Alla sig.ra va quindi assegnata la casa coniugale, come peraltro già stabilito in sede Parte_1
presidenziale.
pagina 7 di 10 Quanto al mantenimento dovuto per il figlio appare congruo, anche in ragione della Per_2
giovane età dello stesso (di anni 18), stabilire la prosecuzione della corresponsione in suo favore di un contributo al mantenimento da parte del resistente sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Per quanto concerne la quantificazione del relativo importo, il sig. percepisce redditi di _1
impresa con utili variabili;
in particolare dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni 2020 e
2022 lo stesso ha percepito redditi dai 19.000,00 ai 21.000,00 euro mentre, per il 2021, ha dichiarato redditi inferiori (€ 4.951,00).
Alla luce di quanto sopra, ricorrono i presupposti per confermare l'obbligo da parte del resistente di corrispondere un contributo al mantenimento in favore del figlio, importo che tuttavia va ridotto in considerazione della conseguita maggior età del figlio e tenuto conto dei redditi dichiarati dal resistente.
La misura del contributo dovuto dal in favore del figlio sino al conseguimento _1 Per_2
della sua capacità lavorativa, può essere rideterminata, a far data dalla presente pronuncia, in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra le parti.
Venendo alla richiesta relativa al mantenimento formulata dal sig. per il figlio _1 Per_1
di anni 24 al momento della presente pronuncia, convivente con il resistente e non autosufficiente economicamente, occorre rilevare quanto segue.
Invero, lo stato di disoccupazione del genitore non è di per se sufficiente a fondare la domanda di esonero dalla prestazione, non potendo incidere sulla effettività ed attualità del relativo obbligo gravante sul genitore ed assumendo prevalenza, nell'interesse superiore dei figli, il dovere di contribuzione al loro mantenimento (Cass. civ. 24424/2013).
Ne consegue che, il genitore può esimersi dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio solo laddove provi l'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni attraverso la dimostrazione di essersi adoperato a trovare una occupazione, seppur infruttuosamente, o provando che le proprie condizioni di salute glielo impediscano.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emerso che la sig.ra si è adoperata nella ricerca di un lavoro riuscendo a trovare occupazioni Parte_1
saltuarie; di tanto occorre tenere conto nella previsione della quantificazione di un importo a titolo di mantenimento per il figlio che convive con il padre;
circa la non autosufficienza economica Per_1
dello stesso, posto che la circostanza non è contestata, va comunque evidenziato come al momento della presentazione del ricorso lo stesso fosse studente universitario e non risulta che nelle more abbia raggiunto una indipendenza economica;
inoltre ha un'età (24 anni) in relazione alla quale può presumersi che non abbia ancora ultimato un percorso di formazione professionale che gli consenta di essere indipendente economicamente.
pagina 8 di 10 Alla luce di quanto sopra il contributo al mantenimento dovuto dalla ricorrente può stabilirsi in €
150,00 mensili, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
La ricorrente dovrà inoltre contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate per il figlio.
Passando alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente, occorre premettere che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che, soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare, derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. sent. 10304 del 2018).
La ricorrente, di anni 44, si è adoperata per la ricerca di un lavoro, riuscendo tuttavia a trovare solo occupazioni temporanee, come peraltro emerso dalle deposizioni dei testimoni escussi.
Al tal riguardo giova ricordare che la teorica possibilità del coniuge privo di reddito di reperire un'occupazione non elide il dovere di solidarietà, persistente tra i coniugi anche dopo la separazione ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole (tra le altre cfr.
Cass. 12329/2021, Corte App. Roma 28.01.2009 n. 407).
Di contro il resistente è un imprenditore edile ed ha un'impresa in attivo come emerge dalle dichiarazioni dei redditi in atti.
Pertanto, valutate comparativamente le predette situazioni economiche, tenuto conto delle capacità economiche dei coniugi e considerato che alla sig.ra è stata assegnata la casa Parte_1
coniugale ed ha mostrato una capacità lavorativa minima, va disposto un assegno di mantenimento in suo favore che può essere stabilito in € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale.
Sono invece, inammissibili, le ulteriori domande, formulate dalla ricorrente, in quanto estranee al thema decidendum.
pagina 9 di 10 Considerata la natura necessaria del giudizio ed il rigetto delle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando:
- Pronuncia la separazione personale tra nata nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in data 12.07.1997 a Sciacca e Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 114 parte II Serie A;
- rigetta la richiesta di addebito proposta dalla ricorrente;
- rigetta la richiesta di addebito proposta dal resistente;
- dispone non luogo a provvedere relativamente all'affidamento e collocamento del figlio delle parti divenuto maggiorenne nelle more;
Persona_4
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
per il figlio a far data dalla presente pronuncia, l'importo di euro 300,00, entro il giorno 5 di Per_2
ogni mese, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- pone a carico di a far data dalla presentazione della domanda, l'obbligo di Parte_1
corrispondere a titolo di contributo al mantenimento per il figlio l'importo di € 150,00 entro il Per_1
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno di mantenimento, a far data dalla presentazione della domanda giudiziale, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra per vivervi con il figlio Parte_1
Per_2
- rigetta le ulteriori domande formulate dalla ricorrente, in quanto estranee al thema decidendum;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dr. Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 459/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliata, in via G. Parte_1
Amendola 28, presso lo studio degli Avv.ti Filippo Marciante e Francesco Trafficante che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato in Via C. Marx Controparte_1
n. 66 presso lo studio dell'avv. Enrico Di Benedetto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
Interveniente necessario pagina 1 di 10 Oggetto: separazione giudiziale conclusioni: le parti hanno concluso come indicato nel verbale di precisazione delle conclusioni del
11.03.2025; il pubblico ministero ha concluso come da visto del
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario, il 12 luglio del 1997, con , nato a [...] il [...], iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di Sciacca al n. 114 parte II serie A dell'anno 1997; che dal matrimonio sono nati due figli: il 1.9.2001 e il 16.4.2007, Per_1 Per_2
divenuto maggiorenne nelle more del giudizio;
rappresentava che, da circa un anno, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto addebitabile al marito il quale, negli ultimi mesi della convivenza, aveva iniziato ad adottare comportamenti incompatibili con gli obblighi matrimoniali, disinteressandosi dei bisogni familiari e facendo mancare alla medesima il necessario supporto morale;
che ciò determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sotto il profilo economico evidenziava che, tra i coniugi, vi era una sperequazione;
in particolare rappresentava il sig. svolge, da anni, attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia, attraverso _1
una avviata azienda con partita IVA, è intestatario di una Renault Kadjar, acquistata ad inizio 2020, di una Fiat Punto e di uno scooter marca Piaggio;
quanto alla propria posizione economica la ricorrente allegava l'assenza di redditi e rappresentava che, a seguito della comunicazione al marito della sua intenzione di separarsi, era stata costretta a ricorrere, per i fabbisogni della famiglia, all'aiuo degli anziani genitori, nonché a svolgere lavori occasionali, anche ad ore, poiché il marito aveva lasciato lei e il figlio minore, privi di qualsivoglia mantenimento.
Alla luce di ciò, chiedeva all'intestato Tribunale di: “pronunziare la separazione Parte_1 personale dei coniugi e , con addebito della colpa a quest'ultimo Parte_1 Controparte_1 per i motivi in fatto ed in diritto sopra rassegnati;
disporre l'affidamento del figlio minorenne Per_2
ad entrambi i coniugi, con allocazione e dimora privilegiata di costui presso la madre nella casa familiare sita in Sciacca in Località Guardabasso n. 279/A, e con diritto di visita del padre in relazione ed avuto riguardo alle consuetudini di vita già acquisite dal minore e nel suo esclusivo interesse;
assegnare, per l'effetto, alla ricorrente la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in
Sciacca in Località Guardabasso n. 279/A con i mobili che la arredano, imputando tutte le relative spese di gestione, oneri e tributi in capo al resistente;
disporre che la responsabilità genitoriale e la cura di entrambi i figli, anche del figlio maggiorenne ove nulla osti da parte dello stesso, venga Per_1
esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore
pagina 2 di 10 rilevanza; determinare quale contributo al mantenimento della ricorrente, da porsi a carico del resistente, la somma mensile non inferiore ad €.400,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, con accredito mensile diretto nella carta PostePay Evolution intestata alla SI e recante il seguente numero IBAN: Parte_1
[...]; determinare quale contributo al mantenimento del figlio minore
da porsi a carico del resistente, la somma mensile non inferiore ad €.400,00, ovvero la diversa Per_2 somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, con accredito mensile diretto nella carta PostePay Evolution intestata alla SI e recante il seguente numero IBAN: Parte_1
[...] ed oltre, eventualmente, agli assegni familiari di cui il signor _1
fosse percipiente;
determinare – nel caso auspicato in cui anche il figlio maggiorenne decidesse Per_1 di vivere anch'egli con la madre e privilegiare la stessa dimora materna – quale contributo al mantenimento dello stesso, ancora non autosufficiente economicamente, la somma mensile non inferiore ad €.400,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, con accredito mensile diretto nella carta PostePay Evolution intestata alla SI e Parte_1
recante il seguente numero IBAN: [...]; disporre che le spese straordinarie, di istruzione, mediche e sanitarie, per l'educazione e lo sviluppo dei figli della coppia, con particolare riferimento a tutte gli oneri che dovessero risultare necessari per permettere ai figli di intraprendere anche gli studi universitari (tasse, canone di locazione, utenze etc.) o che ad altro titolo si rendano necessarie ed indifferibili, siano a totale e completo carico del resistente signor _1 disporre l'assegnazione e conseguente intestazione in favore della SI dell'autovettura Parte_1
Fiat Punto targata CA007YX, acquistata da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, con spese per intestazione e passaggio a carico del resistente ovvero a carico di entrambi i coniugi in parti uguali, ove comunque dovute, ovvero ed in alternativa, di altro mezzo funzionante in modo da essere idoneo ai bisogni del figlio minore e del nucleo familiare residuo;
disporre il pagamento o la restituzione Per_2
in capo al signor ed in favore della SI , della metà delle somme utilizzate per _1 Parte_1 il versamento dell'acconto per l'acquisto della autovettura Renault Kadjar targata FZ248VE, oggi intestata al solo resistente;
condannare, infine, il signor alla restituzione in favore della SI _1
, della somma corrispondete al 50% degli importi prelevati, dal giorno 05/09/2020 sino alla Parte_1
data odierna, dal signor dal libretto di risparmio postale n. 28797164 cointestato ad entrambi _1
i coniugi e di cui in narrativa, disponendo la successiva suddivisione ed attribuzione al 50% delle somme eventualmente ancora depositate presso tale libretto postale;
condannare il signor al _1
pagamento in favore del figlio minore e per il tramite della SI , della sua Per_2 Parte_1
quota dei buoni fruttiferi postali n. 29/068 03 0035 EBO 0013 e n. 29/068 03 0036 EBO 0014, e ciò con
pagina 3 di 10 riferimento sia al capitale che agli interessi maturati così come risultanti dalla futura liquidazione degli stessi. Con l'emissione di ogni altra statuizione e/o provvedimento che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di disporre”.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni della ricorrente, aderendo Controparte_1
solo alla richiesta di separazione;
quanto alle ragioni alla base della crisi del rapporto, rappresentava che le stesse, erano da rinvenirsi nelle incomprensioni tra coniugi, fatto desumibile anche dal contegno della ricorrente che, prima di procedere con la separazione giudiziale, aveva tentato una separazione consensuale;
chiedeva, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie;
si opponeva, altresì, all'assegnazione della casa coniugale alla evidenziando in proposito che, dalle Parte_1
allegazioni della ricorrente, emergesse come il figlio minore avesse manifestato grave disagio in quella casa, tanto da non voler più dormire nella sua camera e da doversi trasferire a vivere dai nonni materni.
Ha chiesto quindi l'assegnazione a sé della casa coniugale per vivervi con il figlio maggiorenne Per_3
Ha inoltre evidenziato come l'assegnazione della casa coniugale a sé consentirebbe ai figli di
[...]
vivere vicini posto che, la ricorrente, vive con l'altro figlio nella casa dei nonni materni che si trova a 10 metri dalla casa familiare.
Quanto alla propria situazione patrimoniale il rappresentava che, a causa della pandemia _1
da COVID 19, era stato costretto a richiedere aiuti economici sotto forma di sussidi, proprio al fine di poter far fronte alla grave crisi che aveva investito la sua attività imprenditoriale, che aveva comportato un evidente calo del fatturato.
Chiedeva quindi di rigettare la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento per la coniuge e di disporre in via riconvenzionale che la ricorrente corrisponda a titolo di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente un importo a titolo di Persona_3
contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla domanda di restituzione della metà delle somme prelevate dal conto corrente intestato con la moglie e di quelle impiegate per l'acquisto dell'autovettura effettuate dalla ricorrente, ne chiedeva il rigetto essendo stati gli importi prelevati prima della separazione, per soddisfare esigenze della famiglia. Evidenziava inoltre che gli importi ivi giacenti gli derivavano per successione ereditaria da un'assicurazione sulla vita stipulata da un suo zio deceduto.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda in quanto non connessa allo specifico oggetto della separazione.
Per quanto concerne le somme impiegate per l'acquisto dell'autovettura, parimenti, chiedeva il rigetto della domanda di restituzione essendo le somme esclusivamente di sua pertinenza ed essendo comunque la domanda inammissibile in questa sede.
pagina 4 di 10 Non si opponeva alla richiesta di assegnazione alla ricorrente dell'automobile Fiat Punto dietro versamento da parte di quest'ultima del 50% del corrispettivo e delle spese per la cessione.
Quanto alla richiesta di corrispondere al figlio minore la propria quota di buoni fruttiferi postali evidenziava l'inammissibilità della domanda in questa sede.
Il chiedeva, quindi, al Tribunale di: “IN VIA PRELIMINARE: Sentire le odierne parti in causa _1
ed esperire il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo Ammettere l'audizione del figlio maggiorenne al fine di confermare la propria intenzione di voler abitare unitamente al Persona_3 padre nella casa coniugale e, comunque, stante il reale interesse dello stesso in merito all'odierno giudizio di separazione e conseguentemente Assumere i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
IN VIA PRINCIPALE: Autorizzare i coniugi a vivere separati;
Rigettare la richiesta di addebito della separazione al Sig. per le motivazioni di cui in narrativa. Rigettare relativamente al quantum _1
la richiesta di mantenimento per come formulata da parte ricorrente nonchè la richiesta di disposizione delle spese straordinarie relative ai figli a totale carico del Sig. stante l'attuale condizione _1
economica dello stesso. Rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale e dei mobili ivi presenti alla Sig.ra stante l'evidente disagio del figlio minorenne a vivere nella stessa Parte_1
abitazione come affermato da controparte stessa. Rigettare la richiesta di controparte di disporre esclusivamente in capo al Sig. la totalità delle spese inerenti la casa coniugale per le _1
motivazioni suesposte. IN VIA RICONVENZIONALE: Pronunziare la separazione personale dei coniugi
e , con addebito della colpa all'odierna ricorrente per i motivi in Parte_1 Controparte_1 fatto ed in diritto sopra rassegnati Disporre l'affido condiviso del figlio minorenne Persona_4
nonché un calendario di visite che consenta al Sig. di mantenere i rapporti con il figlio stesso _1
Disporre un assegno di mantenimento a carico della Sig.ra per il figlio maggiorenne e non Parte_1
ancora autosufficiente che intende abitare unitamente al padre per la cui quantificazione ci si rimette a
Codesto Ill.mo Tribunale. Disporre in capo ad entrambi i coniugi di contribuire al 50% per le spese straordinarie relative ad entrambi i figli. Assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, al Sig. che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne anche e soprattutto alla luce delle _1
dichiarazioni rese da controparte in relazione al grave disagio mostrato dal figlio minore a vivere nella casa coniugale. Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale e necessario”.
Dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo per opposizione della ricorrente, il Presidente emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando il figlio minore ad entrambi, con dimora privilegiata presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale. Con il medesimo provvedimento veniva regolamentato il diritto di visita del pagina 5 di 10 padre e disposto, a carico dello stesso, l'obbligo di corrispondere la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore. Rigettava le ulteriori richieste.
Nominava quindi giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c. e l'espletamento delle prove testimoniali ammesse la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni trattenuta in decisione all'udienza del 11/03/2025 con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ai profili di merito è fondata la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la richiesta di addebito avanzata da entrambe le parti ed il tenore stesso delle dichiarazioni delle parti, offrono la prova del fatto che, tra i coniugi, si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di addebito della separazione giova ricordare che, il giudice può riconoscere, sussistendone i presupposti, l'addebito della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi (Cass. civ. 1259 del 2016); ai fini della sussistenza dell'addebito, occorre accertare che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente in violazione dei doveri di cui all'art. 143 co. 2 c.c. da parte di uno o di entrambi i coniugi;
tale condotta deve inoltre essere in rapporto di causalità rispetto all'evento consistente nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ove la rottura del rapporto sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa non vi sarà spazio per il riconoscimento dell'addebito (tra le tante, Cass. civ. 2014 n. 6017; Cass. civ. 2012 n. 2059; Cass. civ. 2011 n. 17193). L'indagine sull'addebito deve altresì essere condotta raffrontando i comportamenti di entrambi i coniugi al fine di individuare l'incidenza causale che la condotta dell'uno e dell'altro hanno avuto nel determinare la fine del rapporto (Cass. S.u. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n. 14612 del 14.11.2001 n. 15279).
La mancanza di prova in ordine all'efficienza causale della condotta di uno o entrambi i coniugi nel determinare l'intollerabilità della convivenza ai sensi del 151 c.c. preclude la pronuncia di addebito.
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione all'altra.
Le domande devono essere rigettate.
pagina 6 di 10 Quanto alla domanda di addebito proposta da la ricorrente nel ricorso Parte_1
introduttivo, a sostegno della richiesta, ha dichiarato che il marito negli ultimi mesi della convivenza, aveva iniziato ad adottare comportamenti incompatibili con gli obblighi matrimoniali, disinteressandosi dei bisogni familiari e facendo mancare alla medesima il necessario supporto morale.
Il resistente ha contestato tale assunto rappresentando, contrariamente a quanto dedotto dalla moglie, di aver sempre provveduto ai propri doveri di assistenza morale e materiale.
La domanda di addebito deve essere rigettata.
Nel caso di specie le deduzioni di parte ricorrente in ordine all'addebito della separazione al erano già in punto di allegazione generiche;
le prove istruttorie formulate sul punto sono state _1
rigettate in quanto formulate in maniera generica e valutativa.
In mancanza di elementi da cui desumere che la condotta del resistente sia stata determinante nel verificarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza la domanda di addebito deve essere rigettata.
Quanto alla richiesta di addebito proposta dal la stessa deve essere rigettata non avendo _1
lo stesso allegato alcuno specifico comportamento tale da determinare l'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza.
Passando alle richieste relative all'affidamento e collocamento del figlio va rilevato Per_2
che non occorre disporre nulla in merito, dal momento che lo stesso, nato il [...], è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
Venendo ai profili relativi al mantenimento chiesto dalla sig.ra per il figlio Parte_1 Per_2
non economicamente autosufficiente, convivente con la madre, l'art. 337 septies c.c. stabilisce il potere per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.
La giurisprudenza in tema di mantenimento dei figli maggiorenni ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, previsto dalla Carta costituzionale e dal codice civile (147 e 148 c.c.), non cessa con il raggiungimento della maggiore età. Tale obbligo permane sino a che i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica a meno che tale situazione non dipenda da loro colpa
(Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Nel caso di specie nel corso del giudizio è emerso che il ragazzo convive con la madre e non risulta che abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
Alla sig.ra va quindi assegnata la casa coniugale, come peraltro già stabilito in sede Parte_1
presidenziale.
pagina 7 di 10 Quanto al mantenimento dovuto per il figlio appare congruo, anche in ragione della Per_2
giovane età dello stesso (di anni 18), stabilire la prosecuzione della corresponsione in suo favore di un contributo al mantenimento da parte del resistente sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Per quanto concerne la quantificazione del relativo importo, il sig. percepisce redditi di _1
impresa con utili variabili;
in particolare dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni 2020 e
2022 lo stesso ha percepito redditi dai 19.000,00 ai 21.000,00 euro mentre, per il 2021, ha dichiarato redditi inferiori (€ 4.951,00).
Alla luce di quanto sopra, ricorrono i presupposti per confermare l'obbligo da parte del resistente di corrispondere un contributo al mantenimento in favore del figlio, importo che tuttavia va ridotto in considerazione della conseguita maggior età del figlio e tenuto conto dei redditi dichiarati dal resistente.
La misura del contributo dovuto dal in favore del figlio sino al conseguimento _1 Per_2
della sua capacità lavorativa, può essere rideterminata, a far data dalla presente pronuncia, in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra le parti.
Venendo alla richiesta relativa al mantenimento formulata dal sig. per il figlio _1 Per_1
di anni 24 al momento della presente pronuncia, convivente con il resistente e non autosufficiente economicamente, occorre rilevare quanto segue.
Invero, lo stato di disoccupazione del genitore non è di per se sufficiente a fondare la domanda di esonero dalla prestazione, non potendo incidere sulla effettività ed attualità del relativo obbligo gravante sul genitore ed assumendo prevalenza, nell'interesse superiore dei figli, il dovere di contribuzione al loro mantenimento (Cass. civ. 24424/2013).
Ne consegue che, il genitore può esimersi dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio solo laddove provi l'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni attraverso la dimostrazione di essersi adoperato a trovare una occupazione, seppur infruttuosamente, o provando che le proprie condizioni di salute glielo impediscano.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emerso che la sig.ra si è adoperata nella ricerca di un lavoro riuscendo a trovare occupazioni Parte_1
saltuarie; di tanto occorre tenere conto nella previsione della quantificazione di un importo a titolo di mantenimento per il figlio che convive con il padre;
circa la non autosufficienza economica Per_1
dello stesso, posto che la circostanza non è contestata, va comunque evidenziato come al momento della presentazione del ricorso lo stesso fosse studente universitario e non risulta che nelle more abbia raggiunto una indipendenza economica;
inoltre ha un'età (24 anni) in relazione alla quale può presumersi che non abbia ancora ultimato un percorso di formazione professionale che gli consenta di essere indipendente economicamente.
pagina 8 di 10 Alla luce di quanto sopra il contributo al mantenimento dovuto dalla ricorrente può stabilirsi in €
150,00 mensili, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
La ricorrente dovrà inoltre contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate per il figlio.
Passando alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente, occorre premettere che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che, soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare, derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. sent. 10304 del 2018).
La ricorrente, di anni 44, si è adoperata per la ricerca di un lavoro, riuscendo tuttavia a trovare solo occupazioni temporanee, come peraltro emerso dalle deposizioni dei testimoni escussi.
Al tal riguardo giova ricordare che la teorica possibilità del coniuge privo di reddito di reperire un'occupazione non elide il dovere di solidarietà, persistente tra i coniugi anche dopo la separazione ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole (tra le altre cfr.
Cass. 12329/2021, Corte App. Roma 28.01.2009 n. 407).
Di contro il resistente è un imprenditore edile ed ha un'impresa in attivo come emerge dalle dichiarazioni dei redditi in atti.
Pertanto, valutate comparativamente le predette situazioni economiche, tenuto conto delle capacità economiche dei coniugi e considerato che alla sig.ra è stata assegnata la casa Parte_1
coniugale ed ha mostrato una capacità lavorativa minima, va disposto un assegno di mantenimento in suo favore che può essere stabilito in € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale.
Sono invece, inammissibili, le ulteriori domande, formulate dalla ricorrente, in quanto estranee al thema decidendum.
pagina 9 di 10 Considerata la natura necessaria del giudizio ed il rigetto delle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando:
- Pronuncia la separazione personale tra nata nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in data 12.07.1997 a Sciacca e Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 114 parte II Serie A;
- rigetta la richiesta di addebito proposta dalla ricorrente;
- rigetta la richiesta di addebito proposta dal resistente;
- dispone non luogo a provvedere relativamente all'affidamento e collocamento del figlio delle parti divenuto maggiorenne nelle more;
Persona_4
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
per il figlio a far data dalla presente pronuncia, l'importo di euro 300,00, entro il giorno 5 di Per_2
ogni mese, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- pone a carico di a far data dalla presentazione della domanda, l'obbligo di Parte_1
corrispondere a titolo di contributo al mantenimento per il figlio l'importo di € 150,00 entro il Per_1
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno di mantenimento, a far data dalla presentazione della domanda giudiziale, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra per vivervi con il figlio Parte_1
Per_2
- rigetta le ulteriori domande formulate dalla ricorrente, in quanto estranee al thema decidendum;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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