Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2004, n. 10356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10356 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 29/01/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 550
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 25020/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di NAPOLI;
contro il decreto 30 aprile 2003 del TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento relativo a:
1) SOMMA GAETANO, n. 13 agosto 1961;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
1. Con decreto 10 gennaio 2001 il Tribunale di Napoli ha disposto l'applicazione, nei confronti di SOMMA GAETANO, della la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni e sei mesi. Con successivi decreti, l'ultimo dei quali in data 30 aprile 2003, lo stesso tribunale ha autorizzato il SOMMA ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato al fine di recarsi, per periodi prolungati (l'ultimo dei quali di un mese), nel porto di Napoli dalle ore 7.30 alle ore 17.00 di ogni giorno lavorativo per svolgere attività lavorativa alle dipendenze della ditta Alimar srl.
Contro il decreto 30 aprile 2003 ha proposto tempestivo ricorso per violazione di legge il Procuratore della Repubblica di Napoli. Deduce, in particolare, il ricorrente che: a1) la autorizzazione de qua è stata concessa, de plano (e dunque senza con-traddittorio con il pubblico ministero), ai sensi dell'art. 7 bis legge n. 1423/1956 in assenza dei presupposti previsti dalla norma citata, che la prevede, limitatamente a un periodo non superiore a dieci giorni, per le sole ipotesi di accertamenti sanitari e cure;
a2) detta previsione non può ritenersi estensibile, nonostante alcune risalenti pronunce di legittimità in tal senso, a situazioni (quali le necessità lavorative) diverse dai gravi e comprovati motivi di salute, come si evince anche dalle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 722/1988 e 193/1997; a3) le autorizzazioni atte a consentire a persona sottoposta a misura di prevenzione di prestare stabile attività lavorativa rientrano nella diversa previsione dell'art. 7, co. 2, legge n. 1423/1956, che consente la modifica delle prescrizioni, tra l'altro, su richiesta dell'interessato, e previo contraddittorio delle parti, ove detta attività sia indicativa di un processo di socializzazione in atto, tale da "modificare" la situazione che ha determinato l'applicazione della misura e le relative prescrizioni.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
Nessuna indicazione si trova, nel provvedimento impugnato, circa la norma in forza della quale lo stesso è stato pronunciato. L'espresso richiamo all'istanza "volta ad ottenere la modifica di alcune delle prescrizioni imposte", il riferimento al "percorso di risocializzazione intrapreso dall'istante", la durata della autorizzazione concessa (di gran lunga superiore ai dieci giorni previsti per la fattispecie di cui all'art. 7 bis legge n. 1423/1956) inducono, peraltro, a ritenere che esso sia stato emesso ai sensi dell'art. 7, co. 2, legge n. 1423/1956 (come, del resto, si evince dal consolidato orientamento di questa Corte in casi analoghi: cfr., da ultimo, Cass., sez. 1, 29 novembre 2000 - 8 marzo 2001, pm/ Cassarà, riv. n. 218551, secondo cui "in tema di misure di prevenzione, l'autorizzazione permanente alla persona sottoposta a trattenersi fuori dalla propria abitazione per esigenze di lavoro, implicando necessariamente un giudizio di diminuita pericolo-sita, comporta una modificazione dell'originario provvedimento e, pertanto, è consentita solo nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, secondo il quale il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione può essere revocato o modificato, quando ne sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato, dall'organo che lo emanò, vincolato ad osservare la procedura in Camera di consiglio, idonea a garantire il contraddittorio tra le parti"; ma vds. già Cass., sez. 1, 31 gennaio - 18 febbraio 1992, pm/Prudentino, riv. n. 189368, secondo cui "la variazione permanente, in senso favorevole al sorvegliato speciale, dell'orario in cui quest'ultimo è autorizzato ad assentarsi dalla propria abitazione, implicando necessariamente un giudizio di diminuita pericolosità, può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 7 comma secondo della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e, pertanto, con l'osservanza delle forme di cui all'art. 4 comma quinto della medesima legge, il cui richiamo agli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale previgente è da intendersi ora come fatto all'art. 678 del codice attuale, che a sua volta richiama l'art. 666 dello stesso codice").
Il procedimento per la modifica de qua è dunque, alla stregua di quanto si è detto (e considerata la mancanza di specifica regolamentazione nell'art. 7, co. 2, legge n. 1423/1956), quello di cui all'art. 4, co. 6, stessa legge, che rinvia al rito della Camera di consiglio ex art. 666 c.p.p.. Tale procedimento non è stato seguito nel caso di specie, nel quale il decreto di modifica è stato emesso de plano fuori udienza e, a fortiori, senza avvisi alle parti. Ciò è causa di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile (cfr., per tutte, Cass., sez. 2, 17 novembre 1999 - 2 marzo 2000, Esposito, riv. n. 216349).
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004