Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 8179/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8179/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 01 aprile 2025, avente per oggetto: ricorso cumulativo separazione e divorzio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Trotta;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2023, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 21.01.1974 nel Comune di San Gregorio GN (Sa) e Controparte_1
che dall' unione coniugale erano nati (17.05.1975), (23.07.1981) e NN Per_1 Per_2
1
(06.08.1983), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, trascorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente non si costituiva in giudizio.
2. Con sentenza n. 1701/2024 pubbl. il 28/03/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 01.04.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – parte ricorrente nelle proprie note di udienza confermava la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e depositava l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il Presidente relatore riservava la decisione al Collegio.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che attesa la mancata costituzione della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 21.01.1974 nel Comune di
San Gregorio GN (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 7, parte II,
S.A, anno 1974 tra , nata a [...] il [...], C.F: Parte_1
2 r.g. 8179/2023
e , nato a [...] il [...], C.F: C.F._1 Controparte_1
; C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gregorio GN (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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