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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1663/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1663 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Natalina Giannaccaro presso il cui studio professionale, in Campobasso via G. Mazzini n. 65, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
e, per essa, quale mandataria, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale con separato atto, dall'Avvocato Luigi Coluccino elettivamente domiciliata in San Marco dei Cavoti alla via Bellavista n. 1/A presso lo studio professionale dell'Avvocato Gianluca Rossi;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.8.2022, la società quale cessionaria del credito originariamente sorto Controparte_1
in favore di , ha agito in via monitoria, nei confronti della sig.ra Controparte_3 Parte_1
per ottenere il pagamento del proprio credito vantato a titolo di saldo debitore, oltre agli
[...]
interessi moratori pattuiti, in relazione al contratto di c/c n. 11293 e al contratto di finanziamento n.
50153408 per l'importo complessivo di euro 23.160,34.
L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n.
400/2022, pubblicato in data 5.8.2022.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 6 settembre 2022, con atto di citazione notificato il 14.10.2022 l'odierna opponente ha proposto opposizione, convenendo in giudizio l'ingiungente, contestando, sotto vari profili, la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, deducendo, in particolare, la carenza di legittimazione attiva di , la inidoneità della CP_1
pagina 1 di 6 documentazione prodotta ai fini della prova del credito ingiunto, la inidoneità del vaglia cambiario quale promessa di pagamento in assenza di prova della titolarità del credito e l'illegittimità delle clausole contrattuali in punto di interessi perché illegittime. Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società opposta, la quale argomentava diffusamente sulla propria titolarità attiva e sulla fondatezza della pretesa creditoria ed insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
Concessa la predetta richiesta di provvisoria esecuzione con ordinanza resa all'udienza dell'8/5/2023 e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., spirati i quali la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/5/2024 all'esito della quale, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass. n. 3984/2003; Cass. 13240/2019).
Inoltre, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n.
13240/2019).
La società opposta, chiedendo il pagamento del saldo debitorio risultante dal contratto di conto corrente e dal contratto di finanziamento, ha quindi l'onere di provare la fonte del diritto di credito e, in particolare, la titolarità dal lato attivo del rapporto legittimante il recupero di un credito oggetto di cessione in blocco.
Ritiene il Tribunale che a seguito del giudizio a cognizione piena e melius re perpensa rispetto a quanto disposto con ordinanza dell'8 maggio 2023, in virtù del principio della ragione più liquida, la controversia possa essere decisa sul mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere di fornire la prova della fonte del diritto di credito o, più in particolare, della titolarità attiva, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione di sul presupposto per cui la mera CP_1
produzione della Gazzetta Ufficiale non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito vantato nei pagina 2 di 6 confronti della sig.ra mentre parte opposta, dal canto suo, confutando diffusamente Parte_1
sulle avverse argomentazioni, a dimostrazione della propria titolarità attiva ha prodotto in sede monitoria l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 12.12.2020 dove risulta che la società ha acquistato pro soluto da : “tutti i crediti (per CP_1 Controparte_4 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori Controparte_4
di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”……….i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento
a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'art.
7.1 della L. 130, sul seguente sito Internet https://ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-ubi- banca.aspx fino alla loro estinzione.I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e del cessionario, ai sensi dell'art.
7.1 della L. 130, sul sito internet sopra indicato
e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
In punto di diritto, si osserva che: “grava su colui che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
D.Lgs. n. 385 del 1998, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 5857/2022).
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la
pagina 3 di 6 conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."(cfr.. Cass.
7866/2024).
Tale onere probatorio a carico del cessionario si atteggia dunque in maniera diversificata a seconda che il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione (cfr. Cass.
n. 24798/2020).
Allorquando venga contestata la sola prima questione, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato il principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci dubbi sulla inclusione del credito nell'ambito della cessione.
Se sussiste incertezza sull'inclusione del credito nell'ambito della cessione o venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione "tale contratto deve essere certamente oggetto di prova" (cfr. Cass.
n. 5478/2024), non essendo "sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario" (cfr. Cass. n. 841/2025).
Pertanto, in base alle suddette coordinate giurisprudenziali in caso di contestazione dell'an della cessione sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Cass. n.
7866/2024).
Parte opponente, nell'eccepire che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è idonea a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, ha in tal modo contestato la stessa esistenza della cessione, come si desume, tra l'altro, dalla richiesta formulata a questo Tribunale dell'ordine di esibizione alla controparte della produzione in giudizio del relativo contratto (cfr. prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali, ne consegue che il solo avviso ex art. 58 TUB prodotto dall'opposta, non è sufficiente a supplire la mancata produzione del contratto di cessione.
Difatti, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “in tema di cessione dei crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB (cfr. Cass. n.
3405/2024). Va evidenziato, inoltre, che nemmeno è possibile ricavare con assoluta certezza i crediti oggetto di cessione dai criteri contenuti nell'estratto della Gazzetta Ufficiale indicati in base alla fonte pagina 4 di 6 di essi (contratti di finanziamento, ipotecari chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi), al tempo in cui sono sorti ( nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019) e alle caratteristiche del debitore (classificati a sofferenza e segnalati in Centrale Rischi ai sensi della
Circ. della Banca d'Italia n. 139/99).
Non si comprende se detti elementi identificativi debbano sussistere cumulativamente, con riferimento ad ogni singola posizione, apparendo del tutto generici ed omnicomprensivi e, comunque, non essendo stato dimostrato che alla data di cessione l'asserito debitore era stato oggetto di segnalazione alla
Centrale Rischi, non può ritenersi per certo che il credito oggetto dell'odierna opposizione sia stato oggetto di cessione in blocco in favore di e, altrettanto, deve ritenersi incerta l'inclusione del CP_1
credito nella cessione in blocco, per non aver parte opposta prodotto l'estratto del relativo elenco (c.d. annex) a dimostrazione che il credito oggetto del presente giudizio rientra tra quelli ceduti.
Infine, non vale a superare tale carenza probatoria la dichiarazione depositata dall'opposta attestante che tra i crediti oggetto della cessione è ricompreso quello vantato originariamente da
[...]
nei confronti di in relazione al mutuo chirografario n. Controparte_4 Parte_1
50153408 e al c/c ordinario n. 11293, trattandosi di dichiarazione sottoscritta per conferma dalla sola mandataria di ) e non anche dal legale rappresentante della CP_1 CP_2 Controparte_5
cedente o . Controparte_4 Controparte_6
Ad ogni modo tale dichiarazione, pur a volerla considerare come di legittima provenienza della cedente, può assumere al più mera valenza indiziaria, come tale, di per sé non sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'odierna reclamante.
Era pertanto onere della cessionaria dedurre e dimostrare il contratto in base al quale aveva acquistato la titolarità del credito e, quindi, il fatto costitutivo del diritto di credito, non essendo sufficiente la documentazione prodotta a provare che i crediti derivanti dai contratti stipulati tra la sig.ra Parte_1
e la siano stati successivamente oggetto di cessione a .
[...] Controparte_4 CP_1
Per concludere, l'opposta, la cui istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era stata accolta perché la produzione documentale appariva, in quella fase sommaria, idonea ad integrare la sussistenza dei fatti costituitivi della pretesa avanzata, nel corso del giudizio, nonostante le eccezioni dell'opponente, non ha poi fornito prova per dimostrare la titolarità della posizione azionata in giudizio, attraverso la produzione del contratto di cessione o altri documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nella dedotta operazioni traslativa.
Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato unitamente alla concessa provvisoria esecuzione.
pagina 5 di 6 Assorbita ogni ulteriore questione, le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dal DM n. 55/2014.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.400/2022, pronunciato del Tribunale di
Campobasso il 5.8.2022, proposta dalla sig.ra nei riguardi della Società Parte_1 CP_1
[... e, per essa quale mandataria, di , con atto di citazione iscritto a ruolo il Controparte_2
17.10.2022, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 400/2022 reso dal
Tribunale di Campobasso il 5.8.2022 e la successiva provvisoria esecuzione resa con ordinanza dell'8 maggio 2023;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore della sig.ra delle spese di lite Parte_1
che liquida in complessive euro 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap, nonché euro 145,50 per esborsi.
Così deciso in Campobasso il 27 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1663 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Natalina Giannaccaro presso il cui studio professionale, in Campobasso via G. Mazzini n. 65, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
e, per essa, quale mandataria, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale con separato atto, dall'Avvocato Luigi Coluccino elettivamente domiciliata in San Marco dei Cavoti alla via Bellavista n. 1/A presso lo studio professionale dell'Avvocato Gianluca Rossi;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.8.2022, la società quale cessionaria del credito originariamente sorto Controparte_1
in favore di , ha agito in via monitoria, nei confronti della sig.ra Controparte_3 Parte_1
per ottenere il pagamento del proprio credito vantato a titolo di saldo debitore, oltre agli
[...]
interessi moratori pattuiti, in relazione al contratto di c/c n. 11293 e al contratto di finanziamento n.
50153408 per l'importo complessivo di euro 23.160,34.
L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n.
400/2022, pubblicato in data 5.8.2022.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 6 settembre 2022, con atto di citazione notificato il 14.10.2022 l'odierna opponente ha proposto opposizione, convenendo in giudizio l'ingiungente, contestando, sotto vari profili, la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, deducendo, in particolare, la carenza di legittimazione attiva di , la inidoneità della CP_1
pagina 1 di 6 documentazione prodotta ai fini della prova del credito ingiunto, la inidoneità del vaglia cambiario quale promessa di pagamento in assenza di prova della titolarità del credito e l'illegittimità delle clausole contrattuali in punto di interessi perché illegittime. Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società opposta, la quale argomentava diffusamente sulla propria titolarità attiva e sulla fondatezza della pretesa creditoria ed insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
Concessa la predetta richiesta di provvisoria esecuzione con ordinanza resa all'udienza dell'8/5/2023 e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., spirati i quali la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/5/2024 all'esito della quale, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass. n. 3984/2003; Cass. 13240/2019).
Inoltre, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n.
13240/2019).
La società opposta, chiedendo il pagamento del saldo debitorio risultante dal contratto di conto corrente e dal contratto di finanziamento, ha quindi l'onere di provare la fonte del diritto di credito e, in particolare, la titolarità dal lato attivo del rapporto legittimante il recupero di un credito oggetto di cessione in blocco.
Ritiene il Tribunale che a seguito del giudizio a cognizione piena e melius re perpensa rispetto a quanto disposto con ordinanza dell'8 maggio 2023, in virtù del principio della ragione più liquida, la controversia possa essere decisa sul mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere di fornire la prova della fonte del diritto di credito o, più in particolare, della titolarità attiva, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione di sul presupposto per cui la mera CP_1
produzione della Gazzetta Ufficiale non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito vantato nei pagina 2 di 6 confronti della sig.ra mentre parte opposta, dal canto suo, confutando diffusamente Parte_1
sulle avverse argomentazioni, a dimostrazione della propria titolarità attiva ha prodotto in sede monitoria l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 12.12.2020 dove risulta che la società ha acquistato pro soluto da : “tutti i crediti (per CP_1 Controparte_4 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori Controparte_4
di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”……….i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento
a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'art.
7.1 della L. 130, sul seguente sito Internet https://ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-ubi- banca.aspx fino alla loro estinzione.I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e del cessionario, ai sensi dell'art.
7.1 della L. 130, sul sito internet sopra indicato
e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
In punto di diritto, si osserva che: “grava su colui che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
D.Lgs. n. 385 del 1998, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 5857/2022).
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la
pagina 3 di 6 conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."(cfr.. Cass.
7866/2024).
Tale onere probatorio a carico del cessionario si atteggia dunque in maniera diversificata a seconda che il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione (cfr. Cass.
n. 24798/2020).
Allorquando venga contestata la sola prima questione, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato il principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci dubbi sulla inclusione del credito nell'ambito della cessione.
Se sussiste incertezza sull'inclusione del credito nell'ambito della cessione o venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione "tale contratto deve essere certamente oggetto di prova" (cfr. Cass.
n. 5478/2024), non essendo "sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario" (cfr. Cass. n. 841/2025).
Pertanto, in base alle suddette coordinate giurisprudenziali in caso di contestazione dell'an della cessione sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Cass. n.
7866/2024).
Parte opponente, nell'eccepire che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è idonea a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, ha in tal modo contestato la stessa esistenza della cessione, come si desume, tra l'altro, dalla richiesta formulata a questo Tribunale dell'ordine di esibizione alla controparte della produzione in giudizio del relativo contratto (cfr. prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali, ne consegue che il solo avviso ex art. 58 TUB prodotto dall'opposta, non è sufficiente a supplire la mancata produzione del contratto di cessione.
Difatti, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “in tema di cessione dei crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB (cfr. Cass. n.
3405/2024). Va evidenziato, inoltre, che nemmeno è possibile ricavare con assoluta certezza i crediti oggetto di cessione dai criteri contenuti nell'estratto della Gazzetta Ufficiale indicati in base alla fonte pagina 4 di 6 di essi (contratti di finanziamento, ipotecari chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi), al tempo in cui sono sorti ( nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019) e alle caratteristiche del debitore (classificati a sofferenza e segnalati in Centrale Rischi ai sensi della
Circ. della Banca d'Italia n. 139/99).
Non si comprende se detti elementi identificativi debbano sussistere cumulativamente, con riferimento ad ogni singola posizione, apparendo del tutto generici ed omnicomprensivi e, comunque, non essendo stato dimostrato che alla data di cessione l'asserito debitore era stato oggetto di segnalazione alla
Centrale Rischi, non può ritenersi per certo che il credito oggetto dell'odierna opposizione sia stato oggetto di cessione in blocco in favore di e, altrettanto, deve ritenersi incerta l'inclusione del CP_1
credito nella cessione in blocco, per non aver parte opposta prodotto l'estratto del relativo elenco (c.d. annex) a dimostrazione che il credito oggetto del presente giudizio rientra tra quelli ceduti.
Infine, non vale a superare tale carenza probatoria la dichiarazione depositata dall'opposta attestante che tra i crediti oggetto della cessione è ricompreso quello vantato originariamente da
[...]
nei confronti di in relazione al mutuo chirografario n. Controparte_4 Parte_1
50153408 e al c/c ordinario n. 11293, trattandosi di dichiarazione sottoscritta per conferma dalla sola mandataria di ) e non anche dal legale rappresentante della CP_1 CP_2 Controparte_5
cedente o . Controparte_4 Controparte_6
Ad ogni modo tale dichiarazione, pur a volerla considerare come di legittima provenienza della cedente, può assumere al più mera valenza indiziaria, come tale, di per sé non sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'odierna reclamante.
Era pertanto onere della cessionaria dedurre e dimostrare il contratto in base al quale aveva acquistato la titolarità del credito e, quindi, il fatto costitutivo del diritto di credito, non essendo sufficiente la documentazione prodotta a provare che i crediti derivanti dai contratti stipulati tra la sig.ra Parte_1
e la siano stati successivamente oggetto di cessione a .
[...] Controparte_4 CP_1
Per concludere, l'opposta, la cui istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era stata accolta perché la produzione documentale appariva, in quella fase sommaria, idonea ad integrare la sussistenza dei fatti costituitivi della pretesa avanzata, nel corso del giudizio, nonostante le eccezioni dell'opponente, non ha poi fornito prova per dimostrare la titolarità della posizione azionata in giudizio, attraverso la produzione del contratto di cessione o altri documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nella dedotta operazioni traslativa.
Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato unitamente alla concessa provvisoria esecuzione.
pagina 5 di 6 Assorbita ogni ulteriore questione, le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dal DM n. 55/2014.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.400/2022, pronunciato del Tribunale di
Campobasso il 5.8.2022, proposta dalla sig.ra nei riguardi della Società Parte_1 CP_1
[... e, per essa quale mandataria, di , con atto di citazione iscritto a ruolo il Controparte_2
17.10.2022, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 400/2022 reso dal
Tribunale di Campobasso il 5.8.2022 e la successiva provvisoria esecuzione resa con ordinanza dell'8 maggio 2023;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore della sig.ra delle spese di lite Parte_1
che liquida in complessive euro 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap, nonché euro 145,50 per esborsi.
Così deciso in Campobasso il 27 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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