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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25.03.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 785/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. G. Marone Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
e
– in Controparte_2
persona del Dirigenti p.t.
APPELLATI
In fatto e diritto
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Napoli Nord l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, la docente domandava la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la "Carta
Elettronica del Docente" per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 disapplicando il
D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione. Il Giudice di primo grado ha dichiarato prescritto il diritto per l'anno scolastico 2017/2018, lo ha riconosciuto per le altre annualità ma ha compensato le spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto n. 745 del 16 febbraio 2024 ha proposto appello la ricorrente con ricorso depositato il 28.03.2024 chiedendo il pagamento delle spese processuali.
Il , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame. CP_1
Non si è costituito l' , rimanendo contumace. Controparte_2
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti
******
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
In primo luogo va rilevato che alla data di deposito del ricorso e della sentenza di primo grado ci trovavamo in un contesto giurisprudenziale non ancora del tutto compiuto al massimo livello della giurisprudenza nazionale, anche per aspetti non toccati dalla Corte sovranazionale.
La S.C. cit., infatti, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dppcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato.
Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, sino alla pronuncia della sentenza di prime cure, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale, che ha dato risposta anche al presente appello, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
Ad abundantiam può poi essere rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite anche alla luce della rimodulazione del secondo comma dell'art. 92 cit. ad opera della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto allora, la statuizione impugnata appare al Collegio giustificabile, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., VI, 24.9.2020n n. 20001),
l'art. 92, comma 2, c.p.c., , laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità o il non del tutto compiuto orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
Nella fattispecie al vaglio il carattere di novità della questione e della definitività dell'assetto giurisprudenziale solo nel corso del procedimento di prime cure certamente rendono legittima la determinazione di procedere alla censurata compensazione, tenuto conto, tra l'altro, dell'accoglimento parziale della domanda.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25.03.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 785/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. G. Marone Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
e
– in Controparte_2
persona del Dirigenti p.t.
APPELLATI
In fatto e diritto
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Napoli Nord l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, la docente domandava la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la "Carta
Elettronica del Docente" per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 disapplicando il
D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione. Il Giudice di primo grado ha dichiarato prescritto il diritto per l'anno scolastico 2017/2018, lo ha riconosciuto per le altre annualità ma ha compensato le spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto n. 745 del 16 febbraio 2024 ha proposto appello la ricorrente con ricorso depositato il 28.03.2024 chiedendo il pagamento delle spese processuali.
Il , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame. CP_1
Non si è costituito l' , rimanendo contumace. Controparte_2
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti
******
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
In primo luogo va rilevato che alla data di deposito del ricorso e della sentenza di primo grado ci trovavamo in un contesto giurisprudenziale non ancora del tutto compiuto al massimo livello della giurisprudenza nazionale, anche per aspetti non toccati dalla Corte sovranazionale.
La S.C. cit., infatti, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dppcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato.
Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, sino alla pronuncia della sentenza di prime cure, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale, che ha dato risposta anche al presente appello, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
Ad abundantiam può poi essere rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite anche alla luce della rimodulazione del secondo comma dell'art. 92 cit. ad opera della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto allora, la statuizione impugnata appare al Collegio giustificabile, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., VI, 24.9.2020n n. 20001),
l'art. 92, comma 2, c.p.c., , laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità o il non del tutto compiuto orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
Nella fattispecie al vaglio il carattere di novità della questione e della definitività dell'assetto giurisprudenziale solo nel corso del procedimento di prime cure certamente rendono legittima la determinazione di procedere alla censurata compensazione, tenuto conto, tra l'altro, dell'accoglimento parziale della domanda.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone