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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2902/ 2021 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 80 presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Sodaro che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Maria Grazia Sparacino che lo rappresenta e difende per procura in
Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
1 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2021, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere riconosciuta invalida con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti con diritto all'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 07.10.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottoressa Persona_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo conclusioni diverse del procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che:
“…..Considerazioni cliniche ed Orientamento Medico-legale Posta l'attuale diagnosi
nei termini di cui sopra, passiamo ad esaminare il caso sotto il profilo medico-legale al
fine di accertare se la patologie di cui è affetto il ricorrente siano tali da renderla invalida
pag. 2 con diritto all'assegno ordinario di invalidità L222/84 Tralasciando ulteriori
argomentazioni di ordine clinico si conclude che il quadro clinico in atto rilevato,
chiaramente definito nella documentazione allegata agli atti e, nella fattispecie,
dall'esame obiettivo eseguito dalla sottoscritta, non lascia dubbi sulle sue caratteristiche
peculiari, apparendo un complesso morboso costituito da un insieme di patologie in atto
discretamente controllate da opportuna terapia medica. Il quadro morboso, in atto
riscontrato, è costituito da un insieme di affezioni che, nella loro complessità
contribuiscono a determinare una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni
confacenti alle sue attitudini in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o
mentale a
meno di 1/3 CONCLUDENDO Pertanto si conclude che la signora ha diritto
all'assegno ordinario secondo i criteri stabiliti dalla legge 222/84, dato la riduzione
permanente a causa di infermità o difetto fisico della capacità lavorativa in occupazioni
confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo Tale riconoscimento deve essere
considerato dalla data della domanda amministrativa 23/03/2019” (cfr. CTU in atti).
Infine, riguardo alla decorrenza del beneficio richiesto, il CTU ha ritenuto che lo stesso è da ricondurre al 23.03.2019 data della domanda amministrativa (cfr.
CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
pag. 3 Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio, al 23.03.2019 data della domanda amministrativa,
seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Sodaro.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che era in Parte_1
possesso del requisito sanitario per avere diritto ad essere riconosciuta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo con riconoscimento del benefico richiesto dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 23.03.2019;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Sodaro;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 15 aprile 2025.
pag. 4 Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2902/ 2021 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 80 presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Sodaro che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Maria Grazia Sparacino che lo rappresenta e difende per procura in
Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
1 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2021, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere riconosciuta invalida con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti con diritto all'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 07.10.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottoressa Persona_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo conclusioni diverse del procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che:
“…..Considerazioni cliniche ed Orientamento Medico-legale Posta l'attuale diagnosi
nei termini di cui sopra, passiamo ad esaminare il caso sotto il profilo medico-legale al
fine di accertare se la patologie di cui è affetto il ricorrente siano tali da renderla invalida
pag. 2 con diritto all'assegno ordinario di invalidità L222/84 Tralasciando ulteriori
argomentazioni di ordine clinico si conclude che il quadro clinico in atto rilevato,
chiaramente definito nella documentazione allegata agli atti e, nella fattispecie,
dall'esame obiettivo eseguito dalla sottoscritta, non lascia dubbi sulle sue caratteristiche
peculiari, apparendo un complesso morboso costituito da un insieme di patologie in atto
discretamente controllate da opportuna terapia medica. Il quadro morboso, in atto
riscontrato, è costituito da un insieme di affezioni che, nella loro complessità
contribuiscono a determinare una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni
confacenti alle sue attitudini in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o
mentale a
meno di 1/3 CONCLUDENDO Pertanto si conclude che la signora ha diritto
all'assegno ordinario secondo i criteri stabiliti dalla legge 222/84, dato la riduzione
permanente a causa di infermità o difetto fisico della capacità lavorativa in occupazioni
confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo Tale riconoscimento deve essere
considerato dalla data della domanda amministrativa 23/03/2019” (cfr. CTU in atti).
Infine, riguardo alla decorrenza del beneficio richiesto, il CTU ha ritenuto che lo stesso è da ricondurre al 23.03.2019 data della domanda amministrativa (cfr.
CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
pag. 3 Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio, al 23.03.2019 data della domanda amministrativa,
seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Sodaro.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che era in Parte_1
possesso del requisito sanitario per avere diritto ad essere riconosciuta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo con riconoscimento del benefico richiesto dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 23.03.2019;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Sodaro;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 15 aprile 2025.
pag. 4 Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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