Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 891/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PINTO Parte_1 C.F._1
MARIA RAFFAELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BONA ONOFRIO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza.
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familiare. Provvederà al più presto a consegnare le chiavi e a ritirare i propri effetti personali ancora presso la casa coniugale.
3) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori e saranno collocati presso la Per_1 Persona_2 madre nell'abitazione familiare, che è definitivamente assegnata alla stessa . Parte_1
La figlia i) frequenta il secondo anno del liceo scientifico “Wiligelmo” di Modena, sostenendo Per_1
i seguenti orari: dal lunedì al sabato, h. 8.00 - 13.00; ii) sostiene la seguente attività extrascolastica: corsi di nuoto nelle giornate di martedì e giovedì h. 18.30 – 19.30; mentre il figlio i) Per_2 frequenta il quarto anno della scuola primaria “Galileo Galilei” di Modena, sostenendo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, h. 8.20 – alle h. 16.20; ii) sostiene le seguente attività extrascolastica: scuola di calcio nelle giornate di martedì dalle h. 1700 – alle h 18.30; corsi di musica nelle giornate di giovedì (dalle h 17.30 alle h 18.15) e venerdì (dalle h 18-30 alle h 19.30); catechismo nella giornata di venerdì dalle h 17.00 alle h 18.00; competizioni sportive (partite di calcio) che si svolgono una/due weekend al mese, organizzate dalla società sportiva “Young Boys” a cui è iscritto.
4) Il padre provvederà, al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili ciascuno. La somma complessiva di € 1.000,00 verrà versata, entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla
SI.ra , a far data da marzo 2025. Detta somma sarà annualmente rivalutata, a Parte_1
partire dall'anno successivo, in base agli indici nazionali ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati intercorsa nel precedente anno.
5) Le spese straordinarie necessarie per i figli e saranno sostenute dai genitori nella Per_1 Per_2
misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo istituito dal Tribunale di Modena e precisamente come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 2 di 7 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie per i figli sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome di ciascun figlio.
6) I genitori prestano, sin d'ora, il proprio assenso ad eventuali terapie e/o sedute e/o percorsi psicologici a cui sottoporre i figli minori.
7) I coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico per i figli, erogato dall'INPS, resterà assegnato interamente alla madre . Parte_1
8) Il padre potrà vedere i figli:
- due weekend al mese dal sabato fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a casa della madre o, nel periodo scolastico, direttamente a scuola;
- infrasettimanalmente per due pomeriggi, stabiliti nei giorni di lunedì e mercoledì, salvo variazioni da concordare di volta in volta dai genitori in base alle eSIenze lavorative degli stessi;
- vacanze natalizie ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 24.12 al 30.12 oppure dal 31.12 al 6.01;
- vacanze pasquali i figli minori trascorreranno con il padre la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- restanti festività e/o “ponti” verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
pagina 3 di 7 - vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive i cui periodi verranno congiuntamente concordati dai genitori medesimi entro il 31 maggio di ciascun anno: prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
9) I coniugi stabiliscono che le autovetture di proprietà ed intestate a ciascun coniuge resteranno definitivamente assegnate rispettivamente nella piena ed esclusiva disponibilità del coniuge intestatario e proprietario e reciprocamente rinunciano a qualsiasi pretesa in merito.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano entrambi reciprocamente alla corresponsione di alcuna somma di mantenimento.
11) In merito al conto corrente bancario intestato ad entrambi i coniugi, presso la Controparte_2
c/c n. 000000982017, questi stabiliscono di estinguerlo entro il 20.03.2025, le spese di chiusura verranno sostenute utilizzando il saldo di giacenza, qualora quest'ultimo fosse insufficiente, la differenza sarà a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
12) Il SI. si obbliga irrevocabilmente alla restituzione, in favore della SI.ra , CP_1 Parte_1 dell'importo residuo di € 7.210,00 entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, da versarsi sul conto corrente intestato alla stessa.
13) Il SI. si obbliga a contribuire, nella misura del 50%, alle spese per il rifacimento del CP_1 tetto/terrazzo della casa familiare, necessitate da un'infiltrazione di acqua verificatasi da circa un anno, i cui preventivi e ditta esecutrice verranno concordati tra le parti, salva la nomina e l'accettazione del relativo preventivo da parte dell'assemblea condominiale.
14) In merito al fondo pensione intestato alla SI. , dichiara di non aver nulla a che Parte_1 CP_1
pretendere.
15) Relativamente alla casa coniugale trasferisce a l'intera Controparte_1 Parte_1
proprietà della stessa, e delle annesse pertinenze, sita in Modena (MO) alla Via MonSInore Luigi della Valle, n. 14 ed identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Modena al foglio 138, part. 122 ai seguenti subalterni: sub 13 Cat. A/2 – Cl.
3 - vani 8,5 R.C. € 1.141,37 (quanto all'appartamento); sub 44 Cat. C/6 – Cl.
5 - mq. 15, R.C. € 67,97 (quanto all'autorimessa); sub 45 Cat. C/6 – Cl.
5 - mq.
14, R.C. € 67,97 (quanto all'autorimessa), con i mobili, gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che ivi si trovano.
La SI.ra provvederà ad accollarsi la quota di debito residuo di e relativa al mutuo Parte_1 CP_1
fondiario contratto con Banca Sella S.p.A., a tale assegnazione le parti convengono di attribuire il valore di € 171.760,87 (euro centosettantaunosettecentosessanta/87) pari al debito residuo con la banca mutuataria.
pagina 4 di 7 Per quanto sopra convenuto,
- con ogni garanzia si impegna e promette di cedere e trasferire, anche ai sensi Controparte_1 dell'art. 1376 cod. civ., a , la quale si impegna e promette di accettare, l'immobile di Parte_1
sua esclusiva proprietà, sito in Modena (MO) alla Via MonSInore Luigi della Valle, n. 14 ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Modena al foglio 138, part. 122 ai seguenti subalterni: sub 13 Cat. A/2 – Cl.
3 - vani 8,5 R.C. € 1.141,37 (quanto all'appartamento); sub 44 Cat.
C/6 – Cl.
5 - mq. 15, R.C. € 67,97 (quanto all'autorimessa); sub 45 Cat. C/6 – Cl.
5 - mq. 14, R.C. €
67,97 (quanto all'autorimessa), con i mobili, gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che ivi si trovano.
- provvederà a procurare e raccogliere la documentazione necessaria per il Controparte_1
trasferimento immobiliare, a proprie cura e spese, a titolo esemplificativo: rogiti, APE, documentazione edilizia-urbanistica, ecc.;
- Come convenuto fra di loro, ed anche ai fini dell'iscrizione dell'atto di trasferimento al repertorio del
Notaio rogante, le parti dichiarano che il valore dei beni assegnati sopra descritti è di 171.760,87
(euro centosettantaunosettecentosessanta/87).
- La SI.ra ha deSInato il Notaio dr.ssa di Modena per la stipula Parte_1 Persona_3 dell'atto notarile definitivo di attuazione degli accordi di separazione, atto unico che conterrà i trasferimenti e le attribuzioni qui previste e che sarà stipulato immediatamente e senza ritardo appena emessa la sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
;
[...]
16) Le parti dichiarano e danno atto che i presenti accordi di separazione comportano trasferimenti e attribuzioni patrimoniali (di beni, diritti e/o somme di denaro) reciprocamente dall'uno all'altro coniuge e/o in favore dei figli che rientrano nell'accordo complessivo e globale di definizione della crisi coniugale, mediante la loro separazione consensuale e pertanto a tutti gli atti inerenti si applica il regime di totale esenzione da ogni tributo come disposto dall'art. 19 della Legge n. 74/1987.
17) Onorari e compensi notarili per il trasferimento della proprietà immobiliare sono a carico di e saranno versati al momento della stipula notarile. Parte_1
18) si impegna e si obbliga a procurare la liberazione integrale, definitiva e Parte_1
incondizionata di dal mutuo fondiario n. N3 E9 147583360 contratto dai ricorrenti Controparte_1
con Banca Sella e di cui in premessa.
19) si impegna e si obbliga a procurare la liberazione integrale, definitiva e Controparte_1
incondizionata di dal finanziamento n. N3 E5 147583360 contratto dai ricorrenti Parte_1
con Banca Sella e di cui in premessa.
pagina 5 di 7 20) Le parti concordano inoltre che, a decorrere dal mese di marzo 2025, la SI.ra Parte_1 provvederà all'integrale pagamento delle rate di mutuo, intestato ad entrambi i coniugi contratto con
Banca Sella S.p.A di cui sopra;
rimborsando, se del caso, al SI. le somme dallo stesso a tale CP_1
titolo corrisposte da marzo 2025;
21) La SI.ra si impegna, sin d'ora, a continuare a sostenere integralmente le spese di Parte_1
gestione ordinaria della casa coniugale, ivi comprese le utenze ad essa relative, nonché le spese condominiali ordinarie a far data dall'esercizio di gestione 2025/2026. Dopo il trasferimento della proprietà della casa coniugale, provvederà alla voltura di tutte le relative utenze Parte_1
domestiche.
Resta ovviamente inteso che le spese straordinarie afferenti a detto immobile saranno integralmente a carico della stessa solo a decorrere dal trasferimento della proprietà della casa familiare.
22) Le parti dichiarano di avere provveduto, con il presente accordo, alla divisione ed assegnazione del patrimonio familiare e coniugale e pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dalle presenti condizioni.
23) Per quanto occorrer possa, i coniugi si autorizzano fin d'ora reciprocamente al rinnovo dei rispettivi passaporti e rilasciano, l'uno nei confronti dell'altra, l'autorizzazione all'espatrio.
24) Ciascuno dei coniugi assumerà in via esclusiva le spese e competenze di assistenza e difesa dei propri legali di fiducia.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 15/05/2009 e in data 15/12/2015; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che pagina 6 di 7 nata a [...] il [...] e Parte_1 [...] nato a [...] il [...] CP_1
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/05/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AGROPOLI (SA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2008 Atto n. 43 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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