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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. PAVAN GIULIANO
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti DAINESE CHIARA e TURRISI FRANCESCO
CONVENUTO
e (C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_3
con il patrocinio degli avv.ti SARA PIEROBON e PAOLA ZAZZARON
CONVENUTO
e
(PI ) CP_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. DALAN FEDERICA
TERZA CHIAMATA
e
(C.F. e P. IVA ) Controparte_4 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO
TERRZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 17 otto- bre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, pre- via ogni più utile declaratoria:
in via principale: accertarsi la responsabilità dei convenuti ex artt. 1669 e/o 2043
c.c. per il sinistro occorso in data 23.5.2020 all'immobile dell'esponente e, per l'effetto, condannarsi l'arch. e l'ing. a corrisponde- Controparte_1 CP_2 re all'esponente, in vi a tra loro solidale, a titolo di risarcimento danni, la somma di
Euro 48.313,50= o quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
- 2 - Il convenuto ha concluso come da note scritte d'udienza del 15 Controparte_1 ottobre 2024:
“In via preliminare nel merito
Per le ragioni di cui in atti, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'arch. , rigettarsi le domande attoree in quanto inammissibili. Controparte_1
Ancora in via preliminare nel merito
Per le ragioni di cui in atti, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa da parte attrice, rigettarsi le domande di quest'ultima in quan- to inammissibili.
In via principale nel merito
Per le ragioni di cui in atti, respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto In via subordinata nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi fosse accertata e dichiarata la responsabilità dell'arch. per i fatti Controparte_1 di cui è causa, condannarsi in ogni caso in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna, in via Stalingrado, 45 C.F.
e P.I. , a tenere indenne e manlevato, a termini di poliz- P.IVA_2 P.IVA_3 za, il convenuto di qualsiasi somma lo stesso sia tenuto a corrispondere al sig.
[...]
a titolo di risarcimento danni. Parte_1
In via di estremo subordine nel merito
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree con conseguente condanna dei convenuti in via solidale tra loro a risarcire i danni patiti dall'attore, accertare i rispettivi gradi di responsabilità di questi ultimi nella determinazione dei fatti di cui è causa e per l'effetto condannarsi l'ing. , residente a [...], a rimborsare quanto corrisposto dall'arch. CP_1
al sig. a titolo di risarcimento danni in misura eccedente
[...] Parte_1 la propria quota di responsabilità.
In ogni caso Con vittoria di spese, anche generali, competenze legali di causa, oltre accessori di legge”.
Il convenuto ha concluso come da note di trattazione scritta del 17 ot- CP_2 tobre 2024:
“n via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, non avendo lo stesso assunto l'incarico né posto in essere le prestazioni che gli vengono addebitate.
- 3 - Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi parte attrice decaduta da ogni ga- ranzia prescritta dall'art. 1669 c.c., nonché dal valido esercizio di qualsiasi azione, che deve pertanto ritenersi prescritta.
Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di regresso avanzata dall'arch. per violazione degli art. CP_1
167 e 269 c.p.c.
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata, l'assenza di qualsiasi responsabi- lità in capo all'Ing. per i vizi lamentati dall'attore nel presente procedimento, CP_2 rigettarsi la domanda attrice e la domanda riconvenzionale di regresso avanzata dall'arch. perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Stan- CP_1 te la temerarietà della chiamata in giudizio dell'ing. , condannare ex art. 96, CP_2 terzo comma, c.p.c. il sig. al pagamento dell'indennizzo che l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito riterrà come congruo.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimen- to di una legittimazione passiva dell'odierno convenuto e di una qualche responsa- bilità in capo ad esso nella causazione dei vizi denunciati dall'attore, accertarsi il grado della stessa in concorso con l'altro professionista qui citato, l'appaltatore e con qualunque altro soggetto abbia concorso in modo efficiente a produrre l'evento e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della doman- da attrice, dichiarare tenuta a garantire il convenuto contro gli effet- CP_3 ti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare la società assicuratrice al pagamento diretto di ogni somma che dovesse essere even- tualmente accertata come dovuta e liquidata in corso di causa in favore del Sig.
[...]
. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso Pt_2 forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
La terza chiamata ha concluso come da note di trattazione scritta con preci- CP_3 sazione delle conclusioni:
“Nel merito
In via preliminare nei confronti della domanda attorea
Rigettarsi le domande formulate nei confronti di in quanto infondate CP_2 in fatto ed in diritto, per difetto di legittimazione passiva, e anche per intervenuta decadenza/ prescrizione del diritto azionato per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto e, di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da nei confronti di . Spese di lite rifuse. CP_2 CP_3
- 4 - In via principale.
Rigettarsi le domande formulate nei confronti di in quanto infondate CP_2 in fatto ed in diritto per non aver avuto il convenuto alcuna responsabilità CP_2 nella determinazione del crollo e di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da nei confronti di Spese di lite rifuse. CP_2 CP_3
In via subordinata. Per la denegata ipotesi in cui le domande formulate nei confronti di dovessero risultare meritevoli di un qualche accoglimento e altret- CP_2 tanto dovesse risultare con riferimento alla domanda di garanzia svolta da CP_2
nei confronti di :
[...] CP_3
-accertati e dichiarati gli esatti gradi di responsabilità dei convenuti;
-accertata e dichiarata natura e l'entità dei danni subiti dall'attore;
-accertate dichiarati termini e limiti tutti di cui alla polizza;
CP_3
-limitarsi la condanna a quanto risulterà dovuto sulla scorta degli accertamenti in punto responsabilità e in punto danni con eventuale condanna alla sola quota di danni legata a responsabilità propria e diretta con esclusione di ogni CP_2 vincolo di solidarietà e limitarsi la condanna di garanzia di anche alla luce dei CP_3 limiti tutti contrattuali (massimale, franchigia, scoperto, oggetto …).
Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.
In via preliminare nei confronti della domanda riconvenzionale di regresso dell'architetto nei confronti dell'ing. Dichiarare la stessa inammis- CP_1 CP_2 sibile per non aver ottemperato al disposto di cui all'art 269 cpc. Spese compensa- te”.
La terza chiamata ha concluso come da note di trattazione Controparte_4 scritta del 16 ottobre 2024:
“NEL MERITO:
In via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'arch. in quanto inam- Controparte_1 missibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
In via subordinata: per la denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede, per i motivi esposti in narrativa, accertarsi la non operatività della polizza n.
34086023 rigettandosi la domanda svolta in via di manleva nei confronti di
[...]
Controparte_5
- 5 - In via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accertamento di una corresponsabilità nell'evento in capo all'arch. e di accogli- Controparte_1 mento della domanda di manleva formulata dall'assicurato, limitarsi il risarcimento a quanto rigorosamente accertato in corso di causa, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 1227 c.c. commi 1° e 2° c.c., mantenendosi il diritto dell'assicurato all'indennizzo ex art.1917 c.c., nei limiti del massimale pattuito e con applicazione degli scoperti e franchigie ivi previsti;
In ogni caso spese e compensi professionali interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.2.2022 il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti l'intestato Tribunale l'esponente, Ing. e l'arch. CP_2 [...]
, deducendo di essere proprietario dal 3.12.2013 dell'immobile sito in Persona_1
Cittadella (PD), Stradella Nico D'Alvise n. 10, facente parte del fabbricato residenzia- le e direzionale “Palazzo Morello”, e che in data 23.5.2020, in pendenza del contrat- to di locazione sottoscritto nel 2019 con il sig. , l'immobile veniva Parte_3 danneggiato dall'improvviso crollo, all'altezza del locale camera da letto, di una por- zione dell'intradosso del solaio, costringendo l'esponente ad una sollecita e dispen- diosa opera di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento del solaio. Il signor dava pertanto incarico all'arch. di CA (TV) di redi- Parte_1 Persona_2 gere apposita perizia tecnica sulle possibili cause del sinistro e sugli interventi da ef- fettuarsi per la riparazione e messa in sicurezza dell'immobile. Dagli accertamenti effettuati risulterebbe che “l'immobile … era stato interessato da lavori di ristruttu- razione e restauro tra il 1.3.2001 e il 22.5.2005, nel corso dei quali il solaio originale veniva “integrato e consolidato con una nuova struttura portante con inserimenti di profilati in acciaio, lamiera grecata, cappa collaborante e nuovo strato di pavimen- tazione finale”, ciò mediante un intervento eseguito dal piano di sopra “senza inte- ressare lo strato inferiore decorato”; che il crollo del solaio sarebbe stato da ricon- durre a detto ultimo intervento laddove in esso, in violazione delle regole dell'arte edilizia, non sarebbe stata consolidata la struttura del solaio, posto che “dall'analisi delle strutture esistenti non si riscontrano interventi di consolidamento strutturale tra componente lignea e strato inferiore eseguiti negli anni compresi tra il 2001 e il
2005 o in epoche precedenti”; che il motivo principale del cedimento strutturale sa- rebbe pertanto “la naturale corrosione del cordoncino ad opera della ruggine dei chiodi originali dell'800, di forma svasata, logicamente non trattati e/o zincati e privi di nervature ad aderenza migliorata”. Visti gli esiti dell'indagine peritale, l'odierno attore contestava in data 11.3.2021 la responsabilità dell'arch. Controparte_6
- 6 - NATO, quale direttore dei lavori, invitandolo e diffidandolo al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del crollo;
ulteriori verifiche presso il Genio Civile di Padova confermavano da una parte che anche per le opere strutturali la direzione dei lavori era stata assunta dall'arch. e dall'altra, evidenziavano che il progetto CP_1 strutturale delle opere era stato curato dall'ing. , quale progettista CP_2 strutturale. Il sig. espone altresì di aver nel frattempo sostenuto le spese Parte_1 per il restauro e per la messa in sicurezza dell'immobile e di aver invitato in data
19.1.2022, l'arch. e l'ing. alla stipula di una convenzione di negozia- CP_1 CP_2 zione assistita ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014, cui i convenuti si sono rifiutati di aderire.
Chiede, pertanto, che accertata la responsabilità dei convenuti ex artt. 1669 e/o
2043 c.c. per il sinistro occorso in data 23.5.2020 all'immobile dell'odierno attore, per l'effetto, vengano condannati l'arch. e l'ing. Controparte_1 CP_2
a corrispondere, in via tra loro solidale, a titolo di risarcimento danni, la
[...] somma di Euro 48.313,50= o quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giusti- zia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di lite. Costituendosi nel presente procedimento con comparsa 19.5.2022, l'ing. , contestava le pretese tutte avanzate CP_2 dal sig. , chiedeva in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata Parte_1 in causa di , in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_3 essere da quest'ultima tenuto manlevato contro gli effetti dell'eventuale accogli- mento delle domande attoree;
eccepiva, in primis, la sua carenza di legittimazione passiva, non avendo lo stesso assunto l'incarico né posto in essere le prestazioni che gli vengono addebitate e, ancora in via preliminare, la decadenza da ogni garanzia prescritta dall'art. 1669 c.c., nonché dal valido esercizio di qualsiasi azione, che do- veva pertanto ritenersi prescritta, e chiedeva, nel merito in via principale, che venis- se accertata e dichiarata l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo a sè per i vizi lamentati dall'attore nel presente procedimento, ed per l'effetto rigettata la do- manda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
chiedeva altresì, stante la temerarietà della chiamata in giudizio dell'ing. , la condanna CP_2 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. del sig. al pagamento dell'indennizzo Parte_1 che l'Ill.mo Giudice adito riterrà come congruo;
nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una legittimazione passiva dell'odierno convenuto e di una qualche responsabilità in capo ad esso nella causa- zione dei vizi denunciati dall'attore, chiedeva, infine, accertarsi il grado della stessa in concorso con l'altro professionista qui citato, l'appaltatore e con qualunque altro soggetto abbia concorso in modo efficiente a produrre l'evento e l'entità delle con- seguenze che ne sono derivate. Si costituiva con comparsa 19.5.2022 l'arch.
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in Persona_1 fatto e diritto, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescri- zione dell'azione promossa da parte attrice;
in via subordinata la condanna di Pt_4
- 7 - in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_7 Controparte_4 tenerlo indenne e manlevato, a termini di polizza, di qualsiasi somma lo stesso fosse tenuto a corrispondere al sig. a titolo di risarcimento danni;
Parte_1 chiedeva infine che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree con conseguente condanna dei convenuti in via solidale tra loro a risarcire i danni patiti dall'attore, si accertassero i rispettivi gradi di responsabilità nella determina- zione dei fatti di cui è causa e per l'effetto venisse condannato l'ing. CP_2
a rimborsare quanto corrisposto dall'arch. al sig. Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni in misura eccedente la propria quota di re- Parte_1 sponsabilità. L'ill.mo G.I. autorizzava i convenuti alle chiamate in cause delle rispet- tive compagnie di assicurazione, differendo la prima udienza al 27.10.2022. In data
6.10.2022 e 7.10.2022 si costituivano rispettivamente ed CP_3 [...]
chiedendo anch'esse il rigetto delle domande attoree. Concessi i ter- CP_8 mini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c, all'udienza del
18.5.2023, svoltasi in modalità cartolare, l'Ill.mo Giudice istruttore “rilevato che la controversia si appalesa sufficientemente istruita in via documentale, risultando inammissibile per il resto la richiesta di ctu svolta da parte attrice, posto che lo stato dei luoghi si appalesa già oggetto di lavori di ripristino, rendendo impossibile l'accertamento della situazione originaria in assenza di verifiche tecniche svolte pre- ventivamente nel contraddittorio delle parti” ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024, trattenendo la causa in decisione previa as- segnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente in relazione alla natura dell'azione coltivata dall'attoreva chiari- to,come precisato da Cass. civ., Sez. II, 10 novembre 2023, n. 31301 quanto se- gue:“Poichè la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può es- sere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo circoscrive il suo cam- po applicativo, ovvero senza poter “aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l'azione speciale. Non si ritiene, quindi, che la ricostru- zione proposta dalla difesa attorea possa trovare accoglimento .
La chiamata in giudizio dell'ing. nella presente controversia è manifestamente CP_2 ingiustificata per carenza di legittimazione passiva. Dalla lettura dell'atto introdutti- Per_ vo e dalla documentazione allegata, si evince che, a parere dell'arch. , il crollo del solaio di detta unità immobiliare sarebbe da ricondurre “all'intervento sul solaio
- 8 - originale” effettuato tra il 2001 ed il 2005, che è stato “integrato e consolidato con una nuova struttura portante con inserimenti di profilati in acciaio, lamiera grecata, cappa collaborante e nuovo strato di pavimentazione finale. Tale intervento è stato eseguito con lavorazioni realizzate usando come piano di lavoro il piano secondo dell'edificio … pertanto, trattasi di lavorazioni eseguite “da sopra” senza pertanto interessare lo strato inferiore decorato”. L'orditura in travi di legno esistente è stata mantenuta e con essa l'originale connessione allo strato inferiore del solaio compo- sto da arelle integrate in uno spessore di circa 2 centimetri di sabbia e calce, decora- ta nello strato inferiore… Dall'analisi delle strutture esistenti non si riscontrano in- terventi di consolidamento strutturale tra componente lignea e strato inferiore ese- guiti negli anni compresi tra il 2001 e il 2005 o in epoche precedenti .. L'azione di naturale degrado intercorso, in almeno 15 decenni di vita della struttura originaria in materiali naturali, ha condotto al punto di collasso della struttura…”. E ancora alla pag. 5 “Il solaio oggetto della presente perizia è il secondo solaio rispetto all'intera sezione strutturale dell'edificio stesso, per quanto riguarda i vani abitabili in oggetto trattasi del solaio superiore, con distaccamento della parte all'intradosso.” L'arch. Per_
conclude pertanto affermando che “il motivo principale del cedimento struttu- rale è la naturale corrosione del cordoncino -ad opera della ruggine dei chiodi origi- nali dell'800, di forma svasata, logicamente non trattati e/o zincati e privi di nerva- ture ad aderenza migliorata e che il consolidamento del solaio “avrebbe evitato la situazione odierna”.
Ebbene, l'Ing. non ha mai ricevuto alcun incarico né tanto meno ha partecipa- CP_2 to in alcun modo alla progettazione o all'esecuzione delle suddette opere. Come ri- sulta con evidenza dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice (cfr. do- cumentazione depositata il 28.2.2001 all'Ufficio del Genio Civile - doc. 21 – fascicolo attoreo), l'ing. ha infatti realizzato i calcoli strutturali di altra e diversa parte CP_2 del fabbricato residenziale e direzionale denominato “Palazzo Morello”, non inte- ressata dal crollo denunciato. E' di tutta evidenza, infatti, che l'opera prestata ha ri- guardato una parte diversa rispetto a quella dove si è verificato il denunciato crollo, composta solo da piano terra e da piano primo, ovvero, come sopra detto, dell'apertura di un accesso carraio su Via Nico d'Alvise, e posto all'estremità sud della proprietà. L'ing. non ha pertanto posto in essere le prestazioni che gli CP_2 vengono addebitate e non vi è alcun nesso causale tra quelle poste realmente in es- sere e l'insorgenza dei denunciati vizi.
Anche per il convenuto può dubitarsi della sua legittimazione passiva. In- CP_1 vero risulta provato per tabulas (cfr. doc. 1) che la committente dell'epoca –
l'Immobiliare Duomo S.r.l. – incaricava, in totale autonomia, di occuparsi dell'intradosso del solaio e, più in generale, delle pareti interne dello stabile di cui si discute, la dr.ssa di Cittadella, di professione restauratrice. Il Controparte_9
- 9 - documento allegato è un fax del 10.04.2002 , inviato dall'impresa di costruzioni Pt_5
[... S.r.l. al Direttore dei Lavori e, per conoscenza, alla committente stessa, in cui stessa, riguardo ai solai relativi al piano primo/nobile – quelli di cui è causa – Pt_6 precisa che l'attività dei medesimi è “già in fase esecutiva e gestita direttamente dalla committente”. In relazione, poi, alla tinteggiatura – rivela sempre la Parte_7 nel medesimo documento – detta operazione rimaneva in sospeso “ poiché bisogna decidere cosa fare in collaborazione con la restauratrice”. È pacifico, quindi, che la figura di riferimento per la porzione di immobile che l'attore asserisce essersi dan- neggiata era altra e diversa rispetto all'arch. e che la restauratrice era sta- CP_1 ta direttamente incaricata dalla committente di occuparsi di quelle parti del bene di cui il lamenta il danneggiamento. Con conseguente esonero da ogni re- Parte_1 sponsabilità in capo al convenuto per il presunto crollo verificatosi. Quanto all'eccezioni formulate dall'attore sulla genuinità del predetto documento si rileva che l'arch. ha ricevuto il fax – non l'ha inviato – e quindi non può avere la CP_1 disponibilità del rapporto di trasmissione. Relativamente alla circostanza, poi, che il documento in questione sarebbe privo di data certa, risulta dimostrato ancora una volta per tabulas (cfr. doc. 4, pag. 93) che la mittente del fax – la – si tra- Parte_7 sformava in società per azioni all'inizio del 2004. Risulta così direttamente confer- mato, stante l'intitolazione del fax alla che il documento risale a epoca Parte_7 antecedente la trasformazione della società predetta. Periodo coincidente con gli interventi di ristrutturazione dello stabile di via D'Alvise, portati, peraltro, a termine ben prima del 2004.
In ogni caso , risulta provato documentalmente , e non espressamente contestato , che il controsoffitto ornamentale non sia stato fatto oggetto di ristrutturazione strutturale bensì di un mero intervento di restauro: d'altra parte , tale intervento, come emerge dalla narrativa attorea, riguardava solo i cordoncini ed i chiodi origi- nali che tenevano collegato il cannicciato intonacato alle travi in legno sovrastanti , del tutto distinte da quelle costituenti il solaio oggetto della ristrutturazione. Un in- tervento di questo tipo rientra nelle competenze tipiche del restauratore e ciò pro- prio al fine di non snaturare il manufatto d'epoca.
Invero quanto all'intervento effettuato sotto la direzione dell'arch. CP_1
l'impresa appaltatrice provvedeva alla rimozione delle travi sovrastanti – aventi fun- zioni di sostegno – e alla loro sostituzione con putrelle in ferro, reggenti una lamiera a forma di greca, atta a costituire, a propria volta, la base di una soletta in calce- struzzo sulla quale veniva posato il pavimento del locale superiore a quello di cui si discute. Come le travi in legno sostituite, anche le putrelle scaricavano e scaricano il peso della struttura composta da pavimento del secondo piano, soletta in calce- struzzo, lamiera a forma di greca sul muro perimetrale dell'edificio. Nulla sulle travi sottostanti che, prima e dopo l'intervento dell'impresa, non erano interessate
- 10 - dall'opera effettuata esclusivamente sulla parte superiore. Nessun intervento era posto in essere sul controsoffitto, poiché quest'ultimo era privo di qualsiasi funzio- ne strutturale, come tale deputato esclusivamente a finalità di abbellimento e deco- razione. Ciò trova conferma anche nella documentazione fotografica prodotta dalla difesa attorea. Gli elementi precipitati a terra altro non sono che semplici intrecci di canna ai quali è applicato intonaco fine. L'intervento di consolidamento della parte superiore del solaio non danneggiava in maniera alcuna i controsoffitti. Essi, all'esito dell'incarico affidato all'arch. , si presentavano, al contrario, integri, privi CP_1 di crepe e avvallamenti. Nessuno fenomeno di crollo si verificava. Non sarà inutile, peraltro, evidenziare che l'arch. non era stato nemmeno considerato dal- CP_1 la committente per occuparsi dell'intradosso dei solai. Come già evidenziato sopra,
l'immobiliare Duomo S.r.l. incaricava, infatti, una restauratrice, con autonomo con- tratto d'opera professionale - a cui l'odierno convenuto rimaneva del tutto estraneo
- per occuparsi di tali parti dell'immobile. La professionista operava in maniera indi- pendente, sulla base di un distinto rapporto contrattuale concluso con la commit- tenza, su una componente dell'edificio riguardo alla quale l'arch. non CP_1 aveva compiti esecutivi né, tanto meno, di vigilanza.Il restauratore, peraltro, sulla base della normativa vigente è figura professionale che definisce lo stato di conser- vazione del bene su cui si trova a operare e mette in atto un complesso di azioni di- rette e indirette per limitare i processi di degrado in atto, assicurando la conserva- zione del medesimo. Opera, insomma, in totale autonomia rispetto alle altre even- tuali figure presenti in cantiere. Del resto, non si può dubitare che era pieno diritto della committente affidare l'incarico di occuparsi dei controsoffitti ad altra figura autonoma e indipendente. Come si evince, poi, dal doc. 21 di parte attrice, nel luglio del 2002 si procedeva al collaudo statico dell'edificio ristrutturato. L'ing. Tes_1 deputato all'incombente, riferiva, nel predetto documento, di aver esaminato at- tentamente le opere eseguite ponendo particolare attenzione alla loro rispondenza al progetto, alla loro fattura, oltre ai materiali impiegati. Durante la visita, lo stesso procedeva all'esame dell'immobile e riferiva che questo si presentava in stato di conservazione ottimale e non presentava alcun segno di cedimento o lesione in al- cuna parte. Pacifico, quindi, che i soffitti del fabbricato, al momento della loro ispe- zione ad opera del collaudatore si presentavano esenti da vizi e difetti, che, qualora esistenti, sarebbero stati senz'altro oggetto di segnalazione ad opera di quest'ultimo. Prosegue l'ing. “data la normalità delle opere, la loro strut- Tes_1 tura e la mancanza di qualsiasi segno di cedimento o assestamento anomalo, il sot- toscritto non ha ritenuto di dover eseguire ulteriori prove….”. Ciò si ribadisce a di- mostrazione che non solo l'opera di ristrutturazione affidata al convenuto era stata eseguita a regola d'arte senza che fosse arrecato danno all'edificio ma anche che i controsoffitti, curati in via esclusiva dalla restauratrice, non presentavano avvalla- menti, lesioni o crepe di sorta. L'attore riferisce sussistere la responsabilità del con-
- 11 - venuto “per il mancato consolidamento strutturale tra componente lignea e strato inferiore dei solai”. La presunta inerzia rispetto a questo specifico aspetto sarebbe fondativa, a detta dell'attore, di tale responsabilità. La contestazione mossa è asso- lutamente priva di pregio. L'intervento sull'intradosso del solaio non costituiva par- te del progetto di ristrutturazione consegnato all'arch. poiché corretta- CP_1 mente il controsoffitto in questione non era da ritenersi struttura dell'edificio. I con- trosoffitti costituiti da un intreccio di canne, ancorati da un cordoncino a una trave non possono, infatti, per la tenuità del materiale che li compone e per l'assenza di ogni funzione che non sia quella di abbellire, essere considerati tali. Correttamente, quindi, le operazioni di verifica dello stato dell'intreccio di arelle e dell'intonaco, su di esse disteso, furono considerate dalla committenza attività al fuori dell'opera professionale dell'arch. e, come tali, furono affidate a un professionista CP_1 terzo che, oltretutto, operava con totale indipendenza. Il direttore dei lavori, che non ebbe peraltro alcun ruolo né riguardo alla ideazione e redazione del progetto strutturale né per quanto attiene ai calcoli strutturali medesimi, non era, pertanto, tenuto a intervenire, rispetto a presunti vizi inesistenti, né oggi è, di conseguenza, tenuto a garantire l'esecuzione di un incarico che non gli era stato attribuito. Né tanto meno l'arch. era tenuto a segnalare a chicchessia difformità dei CP_1 controsoffitti, peraltro insussistenti, rispetto al progetto strutturale originario, poi- ché questo non riguardava detti elementi puramente decorativi, privi di qualsiasi funzione di sostegno. Anche in virtù del fatto che, in sede di collaudo, non furono rinvenuti nell'edificio lesioni o segni di cedimento alcuno, doverosamente ci si deve interrogare in cosa possa effettivamente consistere il presunto e lamentato manca- to intervento di consolidamento strutturale tra componente lignea e strato inferiore dei solai. Poiché non si poteva certo procedere alla rimozione del controsoffitto per la verifica dello stato dei sistemi di ancoraggio – come peraltro ammesso dallo stes- so perito di parte attrice - si contesta al professionista di non aver provveduto a far Per_ fissare le canne alle travi con una tecnica simile a quella adottata dall'arch. , consistente, a quanto è dato di capire, nell'avvitare “da sotto” il controsoffitto alle travi con una serie di viti. Operazione questa, all'epoca della ristrutturazione, cer- tamente non necessaria, poiché – come è pacifico - il controsoffitto non presentava né avvallamenti né danneggiamenti di alcun tipo. Ciò a ulteriore riprova che il si- stema di ancoraggio, all'inizio degli anni 2000, era ancora in stato di perfetta effi- cienza. Vero è, invece, che le lesioni e gli avvallamenti asseritamente rinvenuti Per_ dall'arch. , unitamente al crollo, sono il probabile risultato di anni di mancata ordinaria manutenzione da parte dei soggetti che si sono succeduti nella proprietà dell'immobile. In definitiva, la caduta di materiale che si sarebbe verificata in una delle stanze altro non è che il probabile epilogo di un processo di degrado del con- trosoffitto incannucciato, dovuto all'incuria di chi ha occupato l'immobile successi- vamente alla ristrutturazione, in cui le lesioni e gli avvallamenti non rappresentano
- 12 - che singole manifestazioni di varie fasi, cronologicamente diverse e successive, dello stesso fenomeno di deterioramento. Nessun nesso di causa è evidentemente rinve- nibile con l'opera posta in essere circa vent'anni prima né, tanto meno, alcuna col- pevole inerzia è addebitabile ad altri se non ai proprietari dell'immobile, unici sog- getti veramente inerti nella vicenda portata all'attenzione dell'intestato Giudice.
Non pare ,pertanto,possano avanzarsi dubbi in ordine al fatto, provato documen- talmente, che l'architetto non è stato incaricato del restauro del
contro
- CP_1 soffitto sottostante il solaio (compito affidato dalla committente ad una restauratri- ce), bensì del consolidamento del solaio sovrastante: non risulta che alcun addebito possa essere mosso all'assicurato in relazione alla corretta esecuzione di tale opera strutturale che è tutt'ora solida e non ha subito cedimenti di sorta. Ciò che si è dete- riorato è solo l'antico controsoffitto, ovvero il rivestimento del soffitto avente fun- zione meramente estetica e non strutturale (costituito, infatti, da un leggero cannic- ciato intonacato e dipinto). Errata, quindi, è la narrazione attorea laddove si evoca Per_ un cedimento strutturale del solaio: infatti l'architetto , per le opere di ripristi- no, ha inviato all'Ufficio Tecnico del Comune di Cittadella una “Comunicazione di
Edilizia Libera” avente ad oggetto “opere di riparazione delle finiture interne dell'edificio” dicitura incompatibile con la necessità di riparare opere strutturali. Er- rata appare anche la descrizione del solaio originale, laddove si vuol far pensare ad una connessione tra il solaio avente funzione di sorreggere il piano superiore (su cui
è intervenuto il professionista assicurato) ed il rivestimento del soffitto di cui ora si lamenta il degrado. È anche evidente che tale antico controsoffitto - sia pur fatto oggetto di restauro nei primi anni duemila - doveva, in questi ultimi vent'anni, esse- re sottoposto ad una regolare manutenzione: oltretutto, data la conformazione dei materiali, prima dell'asserito crollo non possono non essersi manifestate delle avvi- saglie quali crepe, microfessure o caduta delle polveri bianche dell'intonaco. Si ri- tiene, pertanto, che lo stato di degrado debba essere attribuito, in via esclusiva, alla mancata manutenzione da parte dei proprietari succedutesi nel tempo
Quanto alla la prescrizione e alla decadenza della domanda attorea si evidenzia quanto segue. L'odierno attore afferma che l'opera di restauro dell'immobile è stata eseguita tra il 1.3.2001 e il 22.5.2005. I lavori dell'intera struttura sono stati intera- mente oggetto di collaudo in data 8.7.2002. Il crollo della porzione dell'intradosso del solaio è avvenuto, dopo diciotto anni, in data 23.5.2020. L'attore evidenzia che nel corso del suddetto periodo nessuna azione di manutenzione (ordinaria o straor- Per_ dinaria) è stata posta in essere nell'immobile. La perizia redatta dall'ing. è da- tata 23.6.2020. L'invito alla negoziazione assistita è stato inviato all'ing. in da- CP_2 ta 19.1.2022 e non è stata preceduta da nessun'altra richiesta di risarcimento danni.
Nell'ipotesi di rovina e gravi difetti di cose immobili destinate per loro natura a du- rare nel tempo, l'art. 1669 c.c. prescrive: un termine decennale di responsabilità
- 13 - dell'appaltatore decorrente dal compimento dell'opera; un termine di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta degli stessi;
e un altro termine di prescrizione (un anno dalla denuncia), per l'eserci- zio dell'azione di responsabilità da parte del committente (o suoi aventi causa). I termini sono interdipendenti, quindi, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente o dei suoi aventi causa non può essere fatta valere (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14561; Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1989, n. 903). Considerato che il collaudo dell'intera struttura è avvenuto in data 8.7.2002, il termine decennale di prescrizione della garanzia di cui all'art. 1669, che decorre dal compimento dell'opera, era ampiamente scaduto già al momento dell'invio dell'invito alla negoziazione assistita. La norma prevede inol- tre che la denuncia dei vizi e difetti avvenga entro un anno dalla scoperta. Nella re- Per_ lazione tecnica dimessa da parte attrice (cfr. doc. 05) l'ing. scrive: alla pagina
13 che “il ..crollo localizzato ha aggravato la situazione dell'intero intradosso della camera accentuando fenomeni fessurativi fra l'altro già presenti …”.. alla pag. 14 “si evidenzia che sia il piano fessurativo che gli spanciamenti …si estendono sull'intera zona in cui il maggior degrado si presentava…. Alla pag. 15 “…stanza studio … con spanciamento verso nord e fessurazione delle travature …. Vano scale … con fessu- razione posta lungo l'orditura ….” Alla pag. 16 “stanza cucina… con spanciamento in asse con l'andatura delle travi in posizione centrale …… Alla pag. 17 “camera posta a sud-ovest con leggero spanciamento ed evidente fessurazione …” Alla pag. 19 “sa- lone principale …. Presenza diffusa di fessurazioni …Pertanto, visto l'andamento di degrado strutturale sopra descritto si ritiene altamente probabile che in caso di mancato intervento di consolidamento si poteva, con ragionevole certezza, manife- stare una serie di successivi crolli …..…. Nell'atto introduttivo si legge che “tutti gli intradossi decorati presentavano “un piano fessurativo e spanciamenti, visibili ad occhio nudo senza dover ricorrere a particolari strumentazioni”.
Di fatto, il consulente di parte attrice deduce che l'immobile presentava fessurazioni e spanciamenti in tutte le stanze, e non solo nella camera in cui è avvenuto il crollo.
Pertanto, se lo stato dei locali era in realtà quello denunciato in atti (circostanza che in ogni caso si contesta e ad oggi non risulta in alcun modo provata), lo stato del sof- fitto (laccato e dipinto) non poteva non essere immediatamente e direttamente percepibile dalla proprietà nella sua gravità, soprattutto se, come affermato dalla stessa parte attrice, fessurazioni (più o meno estese) e spanciamenti (più o meno accentuati) erano ben visibili “ad occhio nudo” prima dell'avvenuto crollo. Conside- rato che si tratta di un immobile storico risalente ad un periodo a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo, come del resto il soffitto con stucchi, ci si chiede se il denunciato crollo non possa piuttosto essere la diretta conseguenza di una omessa e/o inade- guata manutenzione da parte della proprietà e che il sig. cerchi piuttosto Parte_1
- 14 - di attribuire ad altri una responsabilità, che dovrebbe invece rinvenire nel suo com- portamento. Si ricorda infatti che l'intervento di restauro e ristrutturazione è avve- nuto 20 anni fa e che, per stessa ammissione dell'attore non vi è più stato alcun in- tervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria) sino al maggio 2020. In ogni caso, sempre se è vero che lo stato dei locali era in realtà quello denunciato in atti e le fessurazioni (più o meno estese) e spanciamenti (più o meno accentuati) erano ben visibili “ad occhio nudo”, il sig. avrebbe dovuto, già prima Parte_1 dell'avvenuto crollo, o porre in essere tempestivamente gli interventi necessari per una corretta manutenzione dell'immobile di sua proprietà, ovevro attivarsi per non incorrere nella decadenza/prescrizione annuale, prevista dall'art. 1669 c.c.
Il termine di cui all'art. 1669 c.c., infatti, tanto più inizia a decorrere in modo imme- diato, quanto più il vizio denunziato possa dirsi immediatamente percepibile dall'interessato. Appare dunque verosimile che l'attore avesse, già prima del 2020, un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti, senza neces- sità di un conforto peritale. Conseguentemente, i vizi denunciati non risultano esse- re oggetto di una provata denuncia nel termine annuale. Peraltro, i vizi, le fessura- zioni e l'ulteriore distacco dell'intonaco, asseritamente manifestatesi nel maggio
2020 e denunciati per la prima volta all'arch. nel marzo 2021, sono am- CP_1 piamente successivi alla scadenza della garanzia decennale. Deve quindi considerar- si l'azione de qua tardiva anzitutto sotto il profilo della garanzia decennale, ed ulte- riormente deve considerarsi scaduto il termine annuale di denuncia dal momento della scoperta dei vizi e difetti.
In ogni caso va evidenziato che il sig. , prima ha ripristinato lo stato dei Parte_1 luoghi, sulla base delle valutazioni e dei suggerimenti del suo tecnico di fiducia, sen- za in alcun modo far accertare i denunciati vizi e le loro eventuali cause in contrad- dittorio con l'appaltatore e i professionisti oggi interessati. Vi è stato pertanto un mutamento dello stato dei luoghi, che determina ad oggi l'impossibilità di verificare la sussistenza e la gravità dei vizi denunciati, il cui mancato accertamento non può che ricadere su parte attrice. Tutta la documentazione prodotta a sostegno della domanda attorea non ha infatti alcun valore probatorio. Nulla provano le foto, nulla Per_ prova la relazione dell'arch. , trattandosi di meri atti di parte, privi di rilevanza alcuna.
La perizia Paro e la successiva relazione del professionista sono agli atti del giudizio
La documentazione indicata dall'attore, la relazione dei restauratori e CP_10
e la perizia dell'arch Paro, pur essendo agli atti, non hanno alcun valore pro- CP_11 batorio. Come ribadito in modo granitico dalla giurisprudenza di merito e di legitti- mità “la perizia o la consulenza tecnica di parte sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del
- 15 - giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica” (Trib.
Venezia, sez. III, 12.01.2016, App. Firenze, sez. II, 28.09.2018, n. 2218; Cass. civ., sez.
II, 08.01.2013, n. 259; Cass. civ., sez. I, 06.08.2015, n. 16552). Il sig. ha alte- Parte_1 rato lo stato dei luoghi, sulla base delle valutazioni e dei suggerimenti del suo tecni- co di fiducia, senza in alcun modo far accertare non solo l'esistenza dei denunciati vizi, ma altresì le loro eventuali cause, determinando ad oggi l'impossibilità di verifi- care la loro reale sussistenza oltre che l'asserita gravità.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, agli atti non si rinviene nulla che comprovi non solo che i vizi denunciati fossero effettivamente esistenti, ma neppu- re che l'intervento di riparazione, messa in sicurezza e consolidamento dell'immobile, eseguito prima dell'avvio del presente procedimento, fosse realmen- te urgente e necessario e/o comunque l'unico possibile e/o il più adeguato per il ri- pristino dell'immobile. Non si comprende pertanto per quale motivo – se l'intervento indicato fosse davvero così urgente e non procrastinabile come asseri- to- il sig. non abbia instaurato un accertamento tecnico preventivo, che gli Parte_1 avrebbe consentito non solo di fotografare la situazione dallo stesso denunciata, ma anche di ottenere una valutazione in contradditorio sulle cause di essa e le conse- guenti responsabilità. Anche su tale punto, il sig. utilizza come unica difesa Parte_1 Per_ solo l'opinione dell'arch. , tecnico di parte Detta opinione, peraltro, non giusti- fica in alcun modo la mancata proposizione di un Accertamento Tecnico Preventi- vo.Di evidente natura esplorativa è pertanto la chiesta consulenza tecnica d'ufficio - volta ad indagare le circostanze che in data 23.5.2020 hanno provocato il crollo di parte dell'intradosso solaio dell'appartamento del signor . La CTU Parte_1 non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie, in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sot- trarsi all'onere probatorio, di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pen- sare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/2019).
L'attore non ha pertanto assolto all'onere probatorio, di cui era gravato, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e non può pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti a meri tesi difensive o alla consulenza di un perito terzo, la cui ammis- sione risulta ad oggi, come correttamente dedotto dall'Ill.mo G.I., inammissibile
“posto che lo stato dei luoghi si appalesa già oggetto di lavori di ripristino, rendendo impossibile l'accertamento della situazione originaria in assenza di verifiche tecni- che svolte preventivamente nel contraddittorio delle parti”. Non è infatti più possi-
- 16 - bile indagare sul reale stato dell'immobile al momento dei fatti né tantomeno sulle cause che possano averlo determinato.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti.
La statuizione di rigetto esime dal vaglio della domanda di manleva nei confronti delle terze chiamate e dalla delibazione della domanda riconvenzionale trasversale di regresso.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo, nel rapporto tra attore e convenuti nonché terze chiamate. Sussistono i pre- supposti per la integrale compensazione delle spese tra convenuti chiamanti e terze chiamate, nonché tra convenuto e convenuto in relazione alla do- CP_2 CP_1 manda riconvenzionale trasversale..
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti.
Condanna l'attore alla rifusione, in favore dei convenuti e delle terze chiamate, del- le spese di lite liquidate per ciascuna posizione difensiva in euro 7.616,00 per com- pensi oltre accessori di legge.
Padova, 28-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. PAVAN GIULIANO
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti DAINESE CHIARA e TURRISI FRANCESCO
CONVENUTO
e (C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_3
con il patrocinio degli avv.ti SARA PIEROBON e PAOLA ZAZZARON
CONVENUTO
e
(PI ) CP_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. DALAN FEDERICA
TERZA CHIAMATA
e
(C.F. e P. IVA ) Controparte_4 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO
TERRZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 17 otto- bre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, pre- via ogni più utile declaratoria:
in via principale: accertarsi la responsabilità dei convenuti ex artt. 1669 e/o 2043
c.c. per il sinistro occorso in data 23.5.2020 all'immobile dell'esponente e, per l'effetto, condannarsi l'arch. e l'ing. a corrisponde- Controparte_1 CP_2 re all'esponente, in vi a tra loro solidale, a titolo di risarcimento danni, la somma di
Euro 48.313,50= o quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
- 2 - Il convenuto ha concluso come da note scritte d'udienza del 15 Controparte_1 ottobre 2024:
“In via preliminare nel merito
Per le ragioni di cui in atti, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'arch. , rigettarsi le domande attoree in quanto inammissibili. Controparte_1
Ancora in via preliminare nel merito
Per le ragioni di cui in atti, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa da parte attrice, rigettarsi le domande di quest'ultima in quan- to inammissibili.
In via principale nel merito
Per le ragioni di cui in atti, respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto In via subordinata nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi fosse accertata e dichiarata la responsabilità dell'arch. per i fatti Controparte_1 di cui è causa, condannarsi in ogni caso in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna, in via Stalingrado, 45 C.F.
e P.I. , a tenere indenne e manlevato, a termini di poliz- P.IVA_2 P.IVA_3 za, il convenuto di qualsiasi somma lo stesso sia tenuto a corrispondere al sig.
[...]
a titolo di risarcimento danni. Parte_1
In via di estremo subordine nel merito
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree con conseguente condanna dei convenuti in via solidale tra loro a risarcire i danni patiti dall'attore, accertare i rispettivi gradi di responsabilità di questi ultimi nella determinazione dei fatti di cui è causa e per l'effetto condannarsi l'ing. , residente a [...], a rimborsare quanto corrisposto dall'arch. CP_1
al sig. a titolo di risarcimento danni in misura eccedente
[...] Parte_1 la propria quota di responsabilità.
In ogni caso Con vittoria di spese, anche generali, competenze legali di causa, oltre accessori di legge”.
Il convenuto ha concluso come da note di trattazione scritta del 17 ot- CP_2 tobre 2024:
“n via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, non avendo lo stesso assunto l'incarico né posto in essere le prestazioni che gli vengono addebitate.
- 3 - Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi parte attrice decaduta da ogni ga- ranzia prescritta dall'art. 1669 c.c., nonché dal valido esercizio di qualsiasi azione, che deve pertanto ritenersi prescritta.
Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di regresso avanzata dall'arch. per violazione degli art. CP_1
167 e 269 c.p.c.
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata, l'assenza di qualsiasi responsabi- lità in capo all'Ing. per i vizi lamentati dall'attore nel presente procedimento, CP_2 rigettarsi la domanda attrice e la domanda riconvenzionale di regresso avanzata dall'arch. perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Stan- CP_1 te la temerarietà della chiamata in giudizio dell'ing. , condannare ex art. 96, CP_2 terzo comma, c.p.c. il sig. al pagamento dell'indennizzo che l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito riterrà come congruo.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimen- to di una legittimazione passiva dell'odierno convenuto e di una qualche responsa- bilità in capo ad esso nella causazione dei vizi denunciati dall'attore, accertarsi il grado della stessa in concorso con l'altro professionista qui citato, l'appaltatore e con qualunque altro soggetto abbia concorso in modo efficiente a produrre l'evento e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della doman- da attrice, dichiarare tenuta a garantire il convenuto contro gli effet- CP_3 ti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare la società assicuratrice al pagamento diretto di ogni somma che dovesse essere even- tualmente accertata come dovuta e liquidata in corso di causa in favore del Sig.
[...]
. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso Pt_2 forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
La terza chiamata ha concluso come da note di trattazione scritta con preci- CP_3 sazione delle conclusioni:
“Nel merito
In via preliminare nei confronti della domanda attorea
Rigettarsi le domande formulate nei confronti di in quanto infondate CP_2 in fatto ed in diritto, per difetto di legittimazione passiva, e anche per intervenuta decadenza/ prescrizione del diritto azionato per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto e, di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da nei confronti di . Spese di lite rifuse. CP_2 CP_3
- 4 - In via principale.
Rigettarsi le domande formulate nei confronti di in quanto infondate CP_2 in fatto ed in diritto per non aver avuto il convenuto alcuna responsabilità CP_2 nella determinazione del crollo e di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da nei confronti di Spese di lite rifuse. CP_2 CP_3
In via subordinata. Per la denegata ipotesi in cui le domande formulate nei confronti di dovessero risultare meritevoli di un qualche accoglimento e altret- CP_2 tanto dovesse risultare con riferimento alla domanda di garanzia svolta da CP_2
nei confronti di :
[...] CP_3
-accertati e dichiarati gli esatti gradi di responsabilità dei convenuti;
-accertata e dichiarata natura e l'entità dei danni subiti dall'attore;
-accertate dichiarati termini e limiti tutti di cui alla polizza;
CP_3
-limitarsi la condanna a quanto risulterà dovuto sulla scorta degli accertamenti in punto responsabilità e in punto danni con eventuale condanna alla sola quota di danni legata a responsabilità propria e diretta con esclusione di ogni CP_2 vincolo di solidarietà e limitarsi la condanna di garanzia di anche alla luce dei CP_3 limiti tutti contrattuali (massimale, franchigia, scoperto, oggetto …).
Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.
In via preliminare nei confronti della domanda riconvenzionale di regresso dell'architetto nei confronti dell'ing. Dichiarare la stessa inammis- CP_1 CP_2 sibile per non aver ottemperato al disposto di cui all'art 269 cpc. Spese compensa- te”.
La terza chiamata ha concluso come da note di trattazione Controparte_4 scritta del 16 ottobre 2024:
“NEL MERITO:
In via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'arch. in quanto inam- Controparte_1 missibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
In via subordinata: per la denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede, per i motivi esposti in narrativa, accertarsi la non operatività della polizza n.
34086023 rigettandosi la domanda svolta in via di manleva nei confronti di
[...]
Controparte_5
- 5 - In via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accertamento di una corresponsabilità nell'evento in capo all'arch. e di accogli- Controparte_1 mento della domanda di manleva formulata dall'assicurato, limitarsi il risarcimento a quanto rigorosamente accertato in corso di causa, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 1227 c.c. commi 1° e 2° c.c., mantenendosi il diritto dell'assicurato all'indennizzo ex art.1917 c.c., nei limiti del massimale pattuito e con applicazione degli scoperti e franchigie ivi previsti;
In ogni caso spese e compensi professionali interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.2.2022 il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti l'intestato Tribunale l'esponente, Ing. e l'arch. CP_2 [...]
, deducendo di essere proprietario dal 3.12.2013 dell'immobile sito in Persona_1
Cittadella (PD), Stradella Nico D'Alvise n. 10, facente parte del fabbricato residenzia- le e direzionale “Palazzo Morello”, e che in data 23.5.2020, in pendenza del contrat- to di locazione sottoscritto nel 2019 con il sig. , l'immobile veniva Parte_3 danneggiato dall'improvviso crollo, all'altezza del locale camera da letto, di una por- zione dell'intradosso del solaio, costringendo l'esponente ad una sollecita e dispen- diosa opera di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento del solaio. Il signor dava pertanto incarico all'arch. di CA (TV) di redi- Parte_1 Persona_2 gere apposita perizia tecnica sulle possibili cause del sinistro e sugli interventi da ef- fettuarsi per la riparazione e messa in sicurezza dell'immobile. Dagli accertamenti effettuati risulterebbe che “l'immobile … era stato interessato da lavori di ristruttu- razione e restauro tra il 1.3.2001 e il 22.5.2005, nel corso dei quali il solaio originale veniva “integrato e consolidato con una nuova struttura portante con inserimenti di profilati in acciaio, lamiera grecata, cappa collaborante e nuovo strato di pavimen- tazione finale”, ciò mediante un intervento eseguito dal piano di sopra “senza inte- ressare lo strato inferiore decorato”; che il crollo del solaio sarebbe stato da ricon- durre a detto ultimo intervento laddove in esso, in violazione delle regole dell'arte edilizia, non sarebbe stata consolidata la struttura del solaio, posto che “dall'analisi delle strutture esistenti non si riscontrano interventi di consolidamento strutturale tra componente lignea e strato inferiore eseguiti negli anni compresi tra il 2001 e il
2005 o in epoche precedenti”; che il motivo principale del cedimento strutturale sa- rebbe pertanto “la naturale corrosione del cordoncino ad opera della ruggine dei chiodi originali dell'800, di forma svasata, logicamente non trattati e/o zincati e privi di nervature ad aderenza migliorata”. Visti gli esiti dell'indagine peritale, l'odierno attore contestava in data 11.3.2021 la responsabilità dell'arch. Controparte_6
- 6 - NATO, quale direttore dei lavori, invitandolo e diffidandolo al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del crollo;
ulteriori verifiche presso il Genio Civile di Padova confermavano da una parte che anche per le opere strutturali la direzione dei lavori era stata assunta dall'arch. e dall'altra, evidenziavano che il progetto CP_1 strutturale delle opere era stato curato dall'ing. , quale progettista CP_2 strutturale. Il sig. espone altresì di aver nel frattempo sostenuto le spese Parte_1 per il restauro e per la messa in sicurezza dell'immobile e di aver invitato in data
19.1.2022, l'arch. e l'ing. alla stipula di una convenzione di negozia- CP_1 CP_2 zione assistita ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014, cui i convenuti si sono rifiutati di aderire.
Chiede, pertanto, che accertata la responsabilità dei convenuti ex artt. 1669 e/o
2043 c.c. per il sinistro occorso in data 23.5.2020 all'immobile dell'odierno attore, per l'effetto, vengano condannati l'arch. e l'ing. Controparte_1 CP_2
a corrispondere, in via tra loro solidale, a titolo di risarcimento danni, la
[...] somma di Euro 48.313,50= o quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giusti- zia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di lite. Costituendosi nel presente procedimento con comparsa 19.5.2022, l'ing. , contestava le pretese tutte avanzate CP_2 dal sig. , chiedeva in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata Parte_1 in causa di , in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_3 essere da quest'ultima tenuto manlevato contro gli effetti dell'eventuale accogli- mento delle domande attoree;
eccepiva, in primis, la sua carenza di legittimazione passiva, non avendo lo stesso assunto l'incarico né posto in essere le prestazioni che gli vengono addebitate e, ancora in via preliminare, la decadenza da ogni garanzia prescritta dall'art. 1669 c.c., nonché dal valido esercizio di qualsiasi azione, che do- veva pertanto ritenersi prescritta, e chiedeva, nel merito in via principale, che venis- se accertata e dichiarata l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo a sè per i vizi lamentati dall'attore nel presente procedimento, ed per l'effetto rigettata la do- manda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
chiedeva altresì, stante la temerarietà della chiamata in giudizio dell'ing. , la condanna CP_2 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. del sig. al pagamento dell'indennizzo Parte_1 che l'Ill.mo Giudice adito riterrà come congruo;
nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una legittimazione passiva dell'odierno convenuto e di una qualche responsabilità in capo ad esso nella causa- zione dei vizi denunciati dall'attore, chiedeva, infine, accertarsi il grado della stessa in concorso con l'altro professionista qui citato, l'appaltatore e con qualunque altro soggetto abbia concorso in modo efficiente a produrre l'evento e l'entità delle con- seguenze che ne sono derivate. Si costituiva con comparsa 19.5.2022 l'arch.
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in Persona_1 fatto e diritto, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescri- zione dell'azione promossa da parte attrice;
in via subordinata la condanna di Pt_4
- 7 - in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_7 Controparte_4 tenerlo indenne e manlevato, a termini di polizza, di qualsiasi somma lo stesso fosse tenuto a corrispondere al sig. a titolo di risarcimento danni;
Parte_1 chiedeva infine che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree con conseguente condanna dei convenuti in via solidale tra loro a risarcire i danni patiti dall'attore, si accertassero i rispettivi gradi di responsabilità nella determina- zione dei fatti di cui è causa e per l'effetto venisse condannato l'ing. CP_2
a rimborsare quanto corrisposto dall'arch. al sig. Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni in misura eccedente la propria quota di re- Parte_1 sponsabilità. L'ill.mo G.I. autorizzava i convenuti alle chiamate in cause delle rispet- tive compagnie di assicurazione, differendo la prima udienza al 27.10.2022. In data
6.10.2022 e 7.10.2022 si costituivano rispettivamente ed CP_3 [...]
chiedendo anch'esse il rigetto delle domande attoree. Concessi i ter- CP_8 mini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c, all'udienza del
18.5.2023, svoltasi in modalità cartolare, l'Ill.mo Giudice istruttore “rilevato che la controversia si appalesa sufficientemente istruita in via documentale, risultando inammissibile per il resto la richiesta di ctu svolta da parte attrice, posto che lo stato dei luoghi si appalesa già oggetto di lavori di ripristino, rendendo impossibile l'accertamento della situazione originaria in assenza di verifiche tecniche svolte pre- ventivamente nel contraddittorio delle parti” ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024, trattenendo la causa in decisione previa as- segnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente in relazione alla natura dell'azione coltivata dall'attoreva chiari- to,come precisato da Cass. civ., Sez. II, 10 novembre 2023, n. 31301 quanto se- gue:“Poichè la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può es- sere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo circoscrive il suo cam- po applicativo, ovvero senza poter “aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l'azione speciale. Non si ritiene, quindi, che la ricostru- zione proposta dalla difesa attorea possa trovare accoglimento .
La chiamata in giudizio dell'ing. nella presente controversia è manifestamente CP_2 ingiustificata per carenza di legittimazione passiva. Dalla lettura dell'atto introdutti- Per_ vo e dalla documentazione allegata, si evince che, a parere dell'arch. , il crollo del solaio di detta unità immobiliare sarebbe da ricondurre “all'intervento sul solaio
- 8 - originale” effettuato tra il 2001 ed il 2005, che è stato “integrato e consolidato con una nuova struttura portante con inserimenti di profilati in acciaio, lamiera grecata, cappa collaborante e nuovo strato di pavimentazione finale. Tale intervento è stato eseguito con lavorazioni realizzate usando come piano di lavoro il piano secondo dell'edificio … pertanto, trattasi di lavorazioni eseguite “da sopra” senza pertanto interessare lo strato inferiore decorato”. L'orditura in travi di legno esistente è stata mantenuta e con essa l'originale connessione allo strato inferiore del solaio compo- sto da arelle integrate in uno spessore di circa 2 centimetri di sabbia e calce, decora- ta nello strato inferiore… Dall'analisi delle strutture esistenti non si riscontrano in- terventi di consolidamento strutturale tra componente lignea e strato inferiore ese- guiti negli anni compresi tra il 2001 e il 2005 o in epoche precedenti .. L'azione di naturale degrado intercorso, in almeno 15 decenni di vita della struttura originaria in materiali naturali, ha condotto al punto di collasso della struttura…”. E ancora alla pag. 5 “Il solaio oggetto della presente perizia è il secondo solaio rispetto all'intera sezione strutturale dell'edificio stesso, per quanto riguarda i vani abitabili in oggetto trattasi del solaio superiore, con distaccamento della parte all'intradosso.” L'arch. Per_
conclude pertanto affermando che “il motivo principale del cedimento struttu- rale è la naturale corrosione del cordoncino -ad opera della ruggine dei chiodi origi- nali dell'800, di forma svasata, logicamente non trattati e/o zincati e privi di nerva- ture ad aderenza migliorata e che il consolidamento del solaio “avrebbe evitato la situazione odierna”.
Ebbene, l'Ing. non ha mai ricevuto alcun incarico né tanto meno ha partecipa- CP_2 to in alcun modo alla progettazione o all'esecuzione delle suddette opere. Come ri- sulta con evidenza dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice (cfr. do- cumentazione depositata il 28.2.2001 all'Ufficio del Genio Civile - doc. 21 – fascicolo attoreo), l'ing. ha infatti realizzato i calcoli strutturali di altra e diversa parte CP_2 del fabbricato residenziale e direzionale denominato “Palazzo Morello”, non inte- ressata dal crollo denunciato. E' di tutta evidenza, infatti, che l'opera prestata ha ri- guardato una parte diversa rispetto a quella dove si è verificato il denunciato crollo, composta solo da piano terra e da piano primo, ovvero, come sopra detto, dell'apertura di un accesso carraio su Via Nico d'Alvise, e posto all'estremità sud della proprietà. L'ing. non ha pertanto posto in essere le prestazioni che gli CP_2 vengono addebitate e non vi è alcun nesso causale tra quelle poste realmente in es- sere e l'insorgenza dei denunciati vizi.
Anche per il convenuto può dubitarsi della sua legittimazione passiva. In- CP_1 vero risulta provato per tabulas (cfr. doc. 1) che la committente dell'epoca –
l'Immobiliare Duomo S.r.l. – incaricava, in totale autonomia, di occuparsi dell'intradosso del solaio e, più in generale, delle pareti interne dello stabile di cui si discute, la dr.ssa di Cittadella, di professione restauratrice. Il Controparte_9
- 9 - documento allegato è un fax del 10.04.2002 , inviato dall'impresa di costruzioni Pt_5
[... S.r.l. al Direttore dei Lavori e, per conoscenza, alla committente stessa, in cui stessa, riguardo ai solai relativi al piano primo/nobile – quelli di cui è causa – Pt_6 precisa che l'attività dei medesimi è “già in fase esecutiva e gestita direttamente dalla committente”. In relazione, poi, alla tinteggiatura – rivela sempre la Parte_7 nel medesimo documento – detta operazione rimaneva in sospeso “ poiché bisogna decidere cosa fare in collaborazione con la restauratrice”. È pacifico, quindi, che la figura di riferimento per la porzione di immobile che l'attore asserisce essersi dan- neggiata era altra e diversa rispetto all'arch. e che la restauratrice era sta- CP_1 ta direttamente incaricata dalla committente di occuparsi di quelle parti del bene di cui il lamenta il danneggiamento. Con conseguente esonero da ogni re- Parte_1 sponsabilità in capo al convenuto per il presunto crollo verificatosi. Quanto all'eccezioni formulate dall'attore sulla genuinità del predetto documento si rileva che l'arch. ha ricevuto il fax – non l'ha inviato – e quindi non può avere la CP_1 disponibilità del rapporto di trasmissione. Relativamente alla circostanza, poi, che il documento in questione sarebbe privo di data certa, risulta dimostrato ancora una volta per tabulas (cfr. doc. 4, pag. 93) che la mittente del fax – la – si tra- Parte_7 sformava in società per azioni all'inizio del 2004. Risulta così direttamente confer- mato, stante l'intitolazione del fax alla che il documento risale a epoca Parte_7 antecedente la trasformazione della società predetta. Periodo coincidente con gli interventi di ristrutturazione dello stabile di via D'Alvise, portati, peraltro, a termine ben prima del 2004.
In ogni caso , risulta provato documentalmente , e non espressamente contestato , che il controsoffitto ornamentale non sia stato fatto oggetto di ristrutturazione strutturale bensì di un mero intervento di restauro: d'altra parte , tale intervento, come emerge dalla narrativa attorea, riguardava solo i cordoncini ed i chiodi origi- nali che tenevano collegato il cannicciato intonacato alle travi in legno sovrastanti , del tutto distinte da quelle costituenti il solaio oggetto della ristrutturazione. Un in- tervento di questo tipo rientra nelle competenze tipiche del restauratore e ciò pro- prio al fine di non snaturare il manufatto d'epoca.
Invero quanto all'intervento effettuato sotto la direzione dell'arch. CP_1
l'impresa appaltatrice provvedeva alla rimozione delle travi sovrastanti – aventi fun- zioni di sostegno – e alla loro sostituzione con putrelle in ferro, reggenti una lamiera a forma di greca, atta a costituire, a propria volta, la base di una soletta in calce- struzzo sulla quale veniva posato il pavimento del locale superiore a quello di cui si discute. Come le travi in legno sostituite, anche le putrelle scaricavano e scaricano il peso della struttura composta da pavimento del secondo piano, soletta in calce- struzzo, lamiera a forma di greca sul muro perimetrale dell'edificio. Nulla sulle travi sottostanti che, prima e dopo l'intervento dell'impresa, non erano interessate
- 10 - dall'opera effettuata esclusivamente sulla parte superiore. Nessun intervento era posto in essere sul controsoffitto, poiché quest'ultimo era privo di qualsiasi funzio- ne strutturale, come tale deputato esclusivamente a finalità di abbellimento e deco- razione. Ciò trova conferma anche nella documentazione fotografica prodotta dalla difesa attorea. Gli elementi precipitati a terra altro non sono che semplici intrecci di canna ai quali è applicato intonaco fine. L'intervento di consolidamento della parte superiore del solaio non danneggiava in maniera alcuna i controsoffitti. Essi, all'esito dell'incarico affidato all'arch. , si presentavano, al contrario, integri, privi CP_1 di crepe e avvallamenti. Nessuno fenomeno di crollo si verificava. Non sarà inutile, peraltro, evidenziare che l'arch. non era stato nemmeno considerato dal- CP_1 la committente per occuparsi dell'intradosso dei solai. Come già evidenziato sopra,
l'immobiliare Duomo S.r.l. incaricava, infatti, una restauratrice, con autonomo con- tratto d'opera professionale - a cui l'odierno convenuto rimaneva del tutto estraneo
- per occuparsi di tali parti dell'immobile. La professionista operava in maniera indi- pendente, sulla base di un distinto rapporto contrattuale concluso con la commit- tenza, su una componente dell'edificio riguardo alla quale l'arch. non CP_1 aveva compiti esecutivi né, tanto meno, di vigilanza.Il restauratore, peraltro, sulla base della normativa vigente è figura professionale che definisce lo stato di conser- vazione del bene su cui si trova a operare e mette in atto un complesso di azioni di- rette e indirette per limitare i processi di degrado in atto, assicurando la conserva- zione del medesimo. Opera, insomma, in totale autonomia rispetto alle altre even- tuali figure presenti in cantiere. Del resto, non si può dubitare che era pieno diritto della committente affidare l'incarico di occuparsi dei controsoffitti ad altra figura autonoma e indipendente. Come si evince, poi, dal doc. 21 di parte attrice, nel luglio del 2002 si procedeva al collaudo statico dell'edificio ristrutturato. L'ing. Tes_1 deputato all'incombente, riferiva, nel predetto documento, di aver esaminato at- tentamente le opere eseguite ponendo particolare attenzione alla loro rispondenza al progetto, alla loro fattura, oltre ai materiali impiegati. Durante la visita, lo stesso procedeva all'esame dell'immobile e riferiva che questo si presentava in stato di conservazione ottimale e non presentava alcun segno di cedimento o lesione in al- cuna parte. Pacifico, quindi, che i soffitti del fabbricato, al momento della loro ispe- zione ad opera del collaudatore si presentavano esenti da vizi e difetti, che, qualora esistenti, sarebbero stati senz'altro oggetto di segnalazione ad opera di quest'ultimo. Prosegue l'ing. “data la normalità delle opere, la loro strut- Tes_1 tura e la mancanza di qualsiasi segno di cedimento o assestamento anomalo, il sot- toscritto non ha ritenuto di dover eseguire ulteriori prove….”. Ciò si ribadisce a di- mostrazione che non solo l'opera di ristrutturazione affidata al convenuto era stata eseguita a regola d'arte senza che fosse arrecato danno all'edificio ma anche che i controsoffitti, curati in via esclusiva dalla restauratrice, non presentavano avvalla- menti, lesioni o crepe di sorta. L'attore riferisce sussistere la responsabilità del con-
- 11 - venuto “per il mancato consolidamento strutturale tra componente lignea e strato inferiore dei solai”. La presunta inerzia rispetto a questo specifico aspetto sarebbe fondativa, a detta dell'attore, di tale responsabilità. La contestazione mossa è asso- lutamente priva di pregio. L'intervento sull'intradosso del solaio non costituiva par- te del progetto di ristrutturazione consegnato all'arch. poiché corretta- CP_1 mente il controsoffitto in questione non era da ritenersi struttura dell'edificio. I con- trosoffitti costituiti da un intreccio di canne, ancorati da un cordoncino a una trave non possono, infatti, per la tenuità del materiale che li compone e per l'assenza di ogni funzione che non sia quella di abbellire, essere considerati tali. Correttamente, quindi, le operazioni di verifica dello stato dell'intreccio di arelle e dell'intonaco, su di esse disteso, furono considerate dalla committenza attività al fuori dell'opera professionale dell'arch. e, come tali, furono affidate a un professionista CP_1 terzo che, oltretutto, operava con totale indipendenza. Il direttore dei lavori, che non ebbe peraltro alcun ruolo né riguardo alla ideazione e redazione del progetto strutturale né per quanto attiene ai calcoli strutturali medesimi, non era, pertanto, tenuto a intervenire, rispetto a presunti vizi inesistenti, né oggi è, di conseguenza, tenuto a garantire l'esecuzione di un incarico che non gli era stato attribuito. Né tanto meno l'arch. era tenuto a segnalare a chicchessia difformità dei CP_1 controsoffitti, peraltro insussistenti, rispetto al progetto strutturale originario, poi- ché questo non riguardava detti elementi puramente decorativi, privi di qualsiasi funzione di sostegno. Anche in virtù del fatto che, in sede di collaudo, non furono rinvenuti nell'edificio lesioni o segni di cedimento alcuno, doverosamente ci si deve interrogare in cosa possa effettivamente consistere il presunto e lamentato manca- to intervento di consolidamento strutturale tra componente lignea e strato inferiore dei solai. Poiché non si poteva certo procedere alla rimozione del controsoffitto per la verifica dello stato dei sistemi di ancoraggio – come peraltro ammesso dallo stes- so perito di parte attrice - si contesta al professionista di non aver provveduto a far Per_ fissare le canne alle travi con una tecnica simile a quella adottata dall'arch. , consistente, a quanto è dato di capire, nell'avvitare “da sotto” il controsoffitto alle travi con una serie di viti. Operazione questa, all'epoca della ristrutturazione, cer- tamente non necessaria, poiché – come è pacifico - il controsoffitto non presentava né avvallamenti né danneggiamenti di alcun tipo. Ciò a ulteriore riprova che il si- stema di ancoraggio, all'inizio degli anni 2000, era ancora in stato di perfetta effi- cienza. Vero è, invece, che le lesioni e gli avvallamenti asseritamente rinvenuti Per_ dall'arch. , unitamente al crollo, sono il probabile risultato di anni di mancata ordinaria manutenzione da parte dei soggetti che si sono succeduti nella proprietà dell'immobile. In definitiva, la caduta di materiale che si sarebbe verificata in una delle stanze altro non è che il probabile epilogo di un processo di degrado del con- trosoffitto incannucciato, dovuto all'incuria di chi ha occupato l'immobile successi- vamente alla ristrutturazione, in cui le lesioni e gli avvallamenti non rappresentano
- 12 - che singole manifestazioni di varie fasi, cronologicamente diverse e successive, dello stesso fenomeno di deterioramento. Nessun nesso di causa è evidentemente rinve- nibile con l'opera posta in essere circa vent'anni prima né, tanto meno, alcuna col- pevole inerzia è addebitabile ad altri se non ai proprietari dell'immobile, unici sog- getti veramente inerti nella vicenda portata all'attenzione dell'intestato Giudice.
Non pare ,pertanto,possano avanzarsi dubbi in ordine al fatto, provato documen- talmente, che l'architetto non è stato incaricato del restauro del
contro
- CP_1 soffitto sottostante il solaio (compito affidato dalla committente ad una restauratri- ce), bensì del consolidamento del solaio sovrastante: non risulta che alcun addebito possa essere mosso all'assicurato in relazione alla corretta esecuzione di tale opera strutturale che è tutt'ora solida e non ha subito cedimenti di sorta. Ciò che si è dete- riorato è solo l'antico controsoffitto, ovvero il rivestimento del soffitto avente fun- zione meramente estetica e non strutturale (costituito, infatti, da un leggero cannic- ciato intonacato e dipinto). Errata, quindi, è la narrazione attorea laddove si evoca Per_ un cedimento strutturale del solaio: infatti l'architetto , per le opere di ripristi- no, ha inviato all'Ufficio Tecnico del Comune di Cittadella una “Comunicazione di
Edilizia Libera” avente ad oggetto “opere di riparazione delle finiture interne dell'edificio” dicitura incompatibile con la necessità di riparare opere strutturali. Er- rata appare anche la descrizione del solaio originale, laddove si vuol far pensare ad una connessione tra il solaio avente funzione di sorreggere il piano superiore (su cui
è intervenuto il professionista assicurato) ed il rivestimento del soffitto di cui ora si lamenta il degrado. È anche evidente che tale antico controsoffitto - sia pur fatto oggetto di restauro nei primi anni duemila - doveva, in questi ultimi vent'anni, esse- re sottoposto ad una regolare manutenzione: oltretutto, data la conformazione dei materiali, prima dell'asserito crollo non possono non essersi manifestate delle avvi- saglie quali crepe, microfessure o caduta delle polveri bianche dell'intonaco. Si ri- tiene, pertanto, che lo stato di degrado debba essere attribuito, in via esclusiva, alla mancata manutenzione da parte dei proprietari succedutesi nel tempo
Quanto alla la prescrizione e alla decadenza della domanda attorea si evidenzia quanto segue. L'odierno attore afferma che l'opera di restauro dell'immobile è stata eseguita tra il 1.3.2001 e il 22.5.2005. I lavori dell'intera struttura sono stati intera- mente oggetto di collaudo in data 8.7.2002. Il crollo della porzione dell'intradosso del solaio è avvenuto, dopo diciotto anni, in data 23.5.2020. L'attore evidenzia che nel corso del suddetto periodo nessuna azione di manutenzione (ordinaria o straor- Per_ dinaria) è stata posta in essere nell'immobile. La perizia redatta dall'ing. è da- tata 23.6.2020. L'invito alla negoziazione assistita è stato inviato all'ing. in da- CP_2 ta 19.1.2022 e non è stata preceduta da nessun'altra richiesta di risarcimento danni.
Nell'ipotesi di rovina e gravi difetti di cose immobili destinate per loro natura a du- rare nel tempo, l'art. 1669 c.c. prescrive: un termine decennale di responsabilità
- 13 - dell'appaltatore decorrente dal compimento dell'opera; un termine di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta degli stessi;
e un altro termine di prescrizione (un anno dalla denuncia), per l'eserci- zio dell'azione di responsabilità da parte del committente (o suoi aventi causa). I termini sono interdipendenti, quindi, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente o dei suoi aventi causa non può essere fatta valere (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14561; Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1989, n. 903). Considerato che il collaudo dell'intera struttura è avvenuto in data 8.7.2002, il termine decennale di prescrizione della garanzia di cui all'art. 1669, che decorre dal compimento dell'opera, era ampiamente scaduto già al momento dell'invio dell'invito alla negoziazione assistita. La norma prevede inol- tre che la denuncia dei vizi e difetti avvenga entro un anno dalla scoperta. Nella re- Per_ lazione tecnica dimessa da parte attrice (cfr. doc. 05) l'ing. scrive: alla pagina
13 che “il ..crollo localizzato ha aggravato la situazione dell'intero intradosso della camera accentuando fenomeni fessurativi fra l'altro già presenti …”.. alla pag. 14 “si evidenzia che sia il piano fessurativo che gli spanciamenti …si estendono sull'intera zona in cui il maggior degrado si presentava…. Alla pag. 15 “…stanza studio … con spanciamento verso nord e fessurazione delle travature …. Vano scale … con fessu- razione posta lungo l'orditura ….” Alla pag. 16 “stanza cucina… con spanciamento in asse con l'andatura delle travi in posizione centrale …… Alla pag. 17 “camera posta a sud-ovest con leggero spanciamento ed evidente fessurazione …” Alla pag. 19 “sa- lone principale …. Presenza diffusa di fessurazioni …Pertanto, visto l'andamento di degrado strutturale sopra descritto si ritiene altamente probabile che in caso di mancato intervento di consolidamento si poteva, con ragionevole certezza, manife- stare una serie di successivi crolli …..…. Nell'atto introduttivo si legge che “tutti gli intradossi decorati presentavano “un piano fessurativo e spanciamenti, visibili ad occhio nudo senza dover ricorrere a particolari strumentazioni”.
Di fatto, il consulente di parte attrice deduce che l'immobile presentava fessurazioni e spanciamenti in tutte le stanze, e non solo nella camera in cui è avvenuto il crollo.
Pertanto, se lo stato dei locali era in realtà quello denunciato in atti (circostanza che in ogni caso si contesta e ad oggi non risulta in alcun modo provata), lo stato del sof- fitto (laccato e dipinto) non poteva non essere immediatamente e direttamente percepibile dalla proprietà nella sua gravità, soprattutto se, come affermato dalla stessa parte attrice, fessurazioni (più o meno estese) e spanciamenti (più o meno accentuati) erano ben visibili “ad occhio nudo” prima dell'avvenuto crollo. Conside- rato che si tratta di un immobile storico risalente ad un periodo a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo, come del resto il soffitto con stucchi, ci si chiede se il denunciato crollo non possa piuttosto essere la diretta conseguenza di una omessa e/o inade- guata manutenzione da parte della proprietà e che il sig. cerchi piuttosto Parte_1
- 14 - di attribuire ad altri una responsabilità, che dovrebbe invece rinvenire nel suo com- portamento. Si ricorda infatti che l'intervento di restauro e ristrutturazione è avve- nuto 20 anni fa e che, per stessa ammissione dell'attore non vi è più stato alcun in- tervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria) sino al maggio 2020. In ogni caso, sempre se è vero che lo stato dei locali era in realtà quello denunciato in atti e le fessurazioni (più o meno estese) e spanciamenti (più o meno accentuati) erano ben visibili “ad occhio nudo”, il sig. avrebbe dovuto, già prima Parte_1 dell'avvenuto crollo, o porre in essere tempestivamente gli interventi necessari per una corretta manutenzione dell'immobile di sua proprietà, ovevro attivarsi per non incorrere nella decadenza/prescrizione annuale, prevista dall'art. 1669 c.c.
Il termine di cui all'art. 1669 c.c., infatti, tanto più inizia a decorrere in modo imme- diato, quanto più il vizio denunziato possa dirsi immediatamente percepibile dall'interessato. Appare dunque verosimile che l'attore avesse, già prima del 2020, un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti, senza neces- sità di un conforto peritale. Conseguentemente, i vizi denunciati non risultano esse- re oggetto di una provata denuncia nel termine annuale. Peraltro, i vizi, le fessura- zioni e l'ulteriore distacco dell'intonaco, asseritamente manifestatesi nel maggio
2020 e denunciati per la prima volta all'arch. nel marzo 2021, sono am- CP_1 piamente successivi alla scadenza della garanzia decennale. Deve quindi considerar- si l'azione de qua tardiva anzitutto sotto il profilo della garanzia decennale, ed ulte- riormente deve considerarsi scaduto il termine annuale di denuncia dal momento della scoperta dei vizi e difetti.
In ogni caso va evidenziato che il sig. , prima ha ripristinato lo stato dei Parte_1 luoghi, sulla base delle valutazioni e dei suggerimenti del suo tecnico di fiducia, sen- za in alcun modo far accertare i denunciati vizi e le loro eventuali cause in contrad- dittorio con l'appaltatore e i professionisti oggi interessati. Vi è stato pertanto un mutamento dello stato dei luoghi, che determina ad oggi l'impossibilità di verificare la sussistenza e la gravità dei vizi denunciati, il cui mancato accertamento non può che ricadere su parte attrice. Tutta la documentazione prodotta a sostegno della domanda attorea non ha infatti alcun valore probatorio. Nulla provano le foto, nulla Per_ prova la relazione dell'arch. , trattandosi di meri atti di parte, privi di rilevanza alcuna.
La perizia Paro e la successiva relazione del professionista sono agli atti del giudizio
La documentazione indicata dall'attore, la relazione dei restauratori e CP_10
e la perizia dell'arch Paro, pur essendo agli atti, non hanno alcun valore pro- CP_11 batorio. Come ribadito in modo granitico dalla giurisprudenza di merito e di legitti- mità “la perizia o la consulenza tecnica di parte sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del
- 15 - giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica” (Trib.
Venezia, sez. III, 12.01.2016, App. Firenze, sez. II, 28.09.2018, n. 2218; Cass. civ., sez.
II, 08.01.2013, n. 259; Cass. civ., sez. I, 06.08.2015, n. 16552). Il sig. ha alte- Parte_1 rato lo stato dei luoghi, sulla base delle valutazioni e dei suggerimenti del suo tecni- co di fiducia, senza in alcun modo far accertare non solo l'esistenza dei denunciati vizi, ma altresì le loro eventuali cause, determinando ad oggi l'impossibilità di verifi- care la loro reale sussistenza oltre che l'asserita gravità.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, agli atti non si rinviene nulla che comprovi non solo che i vizi denunciati fossero effettivamente esistenti, ma neppu- re che l'intervento di riparazione, messa in sicurezza e consolidamento dell'immobile, eseguito prima dell'avvio del presente procedimento, fosse realmen- te urgente e necessario e/o comunque l'unico possibile e/o il più adeguato per il ri- pristino dell'immobile. Non si comprende pertanto per quale motivo – se l'intervento indicato fosse davvero così urgente e non procrastinabile come asseri- to- il sig. non abbia instaurato un accertamento tecnico preventivo, che gli Parte_1 avrebbe consentito non solo di fotografare la situazione dallo stesso denunciata, ma anche di ottenere una valutazione in contradditorio sulle cause di essa e le conse- guenti responsabilità. Anche su tale punto, il sig. utilizza come unica difesa Parte_1 Per_ solo l'opinione dell'arch. , tecnico di parte Detta opinione, peraltro, non giusti- fica in alcun modo la mancata proposizione di un Accertamento Tecnico Preventi- vo.Di evidente natura esplorativa è pertanto la chiesta consulenza tecnica d'ufficio - volta ad indagare le circostanze che in data 23.5.2020 hanno provocato il crollo di parte dell'intradosso solaio dell'appartamento del signor . La CTU Parte_1 non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie, in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sot- trarsi all'onere probatorio, di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pen- sare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/2019).
L'attore non ha pertanto assolto all'onere probatorio, di cui era gravato, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e non può pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti a meri tesi difensive o alla consulenza di un perito terzo, la cui ammis- sione risulta ad oggi, come correttamente dedotto dall'Ill.mo G.I., inammissibile
“posto che lo stato dei luoghi si appalesa già oggetto di lavori di ripristino, rendendo impossibile l'accertamento della situazione originaria in assenza di verifiche tecni- che svolte preventivamente nel contraddittorio delle parti”. Non è infatti più possi-
- 16 - bile indagare sul reale stato dell'immobile al momento dei fatti né tantomeno sulle cause che possano averlo determinato.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti.
La statuizione di rigetto esime dal vaglio della domanda di manleva nei confronti delle terze chiamate e dalla delibazione della domanda riconvenzionale trasversale di regresso.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo, nel rapporto tra attore e convenuti nonché terze chiamate. Sussistono i pre- supposti per la integrale compensazione delle spese tra convenuti chiamanti e terze chiamate, nonché tra convenuto e convenuto in relazione alla do- CP_2 CP_1 manda riconvenzionale trasversale..
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti.
Condanna l'attore alla rifusione, in favore dei convenuti e delle terze chiamate, del- le spese di lite liquidate per ciascuna posizione difensiva in euro 7.616,00 per com- pensi oltre accessori di legge.
Padova, 28-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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