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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 950/22 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, elettivamente domiciliato in Napoli, presso CP_ la sede di via De Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
, nella qualità di tutore di , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 Controparte_3
Antonio Paolozzi, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, Centro direzionale, Is. G1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza n. 652 del 2022, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda di , nella qualità indicata, CP_2 condannandolo alla corresponsione, in favore del predetto, della complessiva somma di euro
23.971,28, oltre interessi di legge, per l'equiparazione, per il periodo gennaio 2015-giugno
2018, dell'indennità di accompagnamento di a quella prevista per i ciechi Controparte_3
1 bilaterali per causa di guerra, già riconosciuta, per il periodo sino al 2014, con precedenti sentenze del Tribunale di Napoli, passate in giudicato, nn. 18483 del 2007 e 845 del 2016.
Censurava detta pronuncia, in quanto il principio dell'equiparazione sancito dalle precedenti sentenze, e di per sè incontestabile, non comportava, né il giudicato offriva indicazioni contrarie, la piena equiparazione di tutte le voci previste per gli invalidi di guerra, ma solo la misura base della relativa indennità, che già era stata corrisposta alla controparte.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto del ricorso di primo grado di . CP_2
Quest'ultimo si costituiva, nella qualità indicata, resistendo all'appello, del quale ha quindi chiesto il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso, nei termini che seguono.
Come ha opportunamente precisato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 4.2.2021 n.2664), ai fini della determinazione dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti, deve applicarsi la tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla l. n. 656 del 1986, relativa all'indennità di accompagnamento prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra, stante il testuale richiamo contenuto nell'art. 1 della l. n. 429 del 1991 e nell'art. 2, comma 2, della l. n. 508 del 1988. Non può applicarsi, invece, la tabella di cui alla lett. A-bis n.
1, la quale considera i soggetti che hanno subito "La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani".
Pertanto l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra in ordine alla misura dell'indennità stessa e alle relative modalità di adeguamento automatico, come previsto dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, non comporta anche il riconoscimento dell'assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari.
La medesima impostazione è stata ribadita anche da Cass., Sez. Lav., 17.2.2021 n. 4175, per la quale, per la diversità di presupposti, l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti
è pari a quella per i grandi invalidi di guerra solo nel quantum, ma i ciechi civili assoluti non hanno diritto all'intero complesso di misure di assistenza predisposte a favore dei grandi invalidi di guerra, che ne beneficiano anche in funzione risarcitoria.
Va anche precisato che nella fattispecie al vaglio non vi è alcun giudicato esterno sull'inclusione di dette indennità, le sentenze precedenti rese tra le parti limitandosi a riconoscere l'equiparazione in termini generali.
2 Al riguardo, a fronte dei sintetici conteggi attorei, che portavano alla somma azionata, questa
Corte ha sollecitato il contraddittorio delle parti per verificare se in essi erano ricomprese anche le indennità integrative escluse dalla Orbene, mentre parte opponente ha Parte_2 depositato le note autorizzate, argomentando in modo congruo sull'inclusione, nell'importo CP_ invocato, della sola misura base, senza le voci escluse dalla Cassazione, l' nonostante le plurime sollecitazioni, non ha svolto alcun conteggio alternativo, né ha specificamente confutato le deduzioni contabili di controparte.
Ne discende che l'importo richiesto, per il periodo gennaio-2015 giugno 2018, e accordato con la pronuncia gravata, va ritenuto corretto, per cui l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione all'avv.
Antonio Paolozzi, dichiaratosi anticipatario, come indicato in dispositivo, nella misura, reputata congrua, determinata alla luce dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornati con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l. n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a corrispondere a , con distrazione all'avv, Antonio CP_2
Paolozzi, le spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
Napoli, 20 dicembre 2024
Il CONSIGLIERE REL EST:
Dott. Daniele Colucci IL PRESIDENTE
(dr. Antonietta Savino)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 950/22 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, elettivamente domiciliato in Napoli, presso CP_ la sede di via De Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
, nella qualità di tutore di , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 Controparte_3
Antonio Paolozzi, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, Centro direzionale, Is. G1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza n. 652 del 2022, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda di , nella qualità indicata, CP_2 condannandolo alla corresponsione, in favore del predetto, della complessiva somma di euro
23.971,28, oltre interessi di legge, per l'equiparazione, per il periodo gennaio 2015-giugno
2018, dell'indennità di accompagnamento di a quella prevista per i ciechi Controparte_3
1 bilaterali per causa di guerra, già riconosciuta, per il periodo sino al 2014, con precedenti sentenze del Tribunale di Napoli, passate in giudicato, nn. 18483 del 2007 e 845 del 2016.
Censurava detta pronuncia, in quanto il principio dell'equiparazione sancito dalle precedenti sentenze, e di per sè incontestabile, non comportava, né il giudicato offriva indicazioni contrarie, la piena equiparazione di tutte le voci previste per gli invalidi di guerra, ma solo la misura base della relativa indennità, che già era stata corrisposta alla controparte.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto del ricorso di primo grado di . CP_2
Quest'ultimo si costituiva, nella qualità indicata, resistendo all'appello, del quale ha quindi chiesto il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso, nei termini che seguono.
Come ha opportunamente precisato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 4.2.2021 n.2664), ai fini della determinazione dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti, deve applicarsi la tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla l. n. 656 del 1986, relativa all'indennità di accompagnamento prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra, stante il testuale richiamo contenuto nell'art. 1 della l. n. 429 del 1991 e nell'art. 2, comma 2, della l. n. 508 del 1988. Non può applicarsi, invece, la tabella di cui alla lett. A-bis n.
1, la quale considera i soggetti che hanno subito "La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani".
Pertanto l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra in ordine alla misura dell'indennità stessa e alle relative modalità di adeguamento automatico, come previsto dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, non comporta anche il riconoscimento dell'assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari.
La medesima impostazione è stata ribadita anche da Cass., Sez. Lav., 17.2.2021 n. 4175, per la quale, per la diversità di presupposti, l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti
è pari a quella per i grandi invalidi di guerra solo nel quantum, ma i ciechi civili assoluti non hanno diritto all'intero complesso di misure di assistenza predisposte a favore dei grandi invalidi di guerra, che ne beneficiano anche in funzione risarcitoria.
Va anche precisato che nella fattispecie al vaglio non vi è alcun giudicato esterno sull'inclusione di dette indennità, le sentenze precedenti rese tra le parti limitandosi a riconoscere l'equiparazione in termini generali.
2 Al riguardo, a fronte dei sintetici conteggi attorei, che portavano alla somma azionata, questa
Corte ha sollecitato il contraddittorio delle parti per verificare se in essi erano ricomprese anche le indennità integrative escluse dalla Orbene, mentre parte opponente ha Parte_2 depositato le note autorizzate, argomentando in modo congruo sull'inclusione, nell'importo CP_ invocato, della sola misura base, senza le voci escluse dalla Cassazione, l' nonostante le plurime sollecitazioni, non ha svolto alcun conteggio alternativo, né ha specificamente confutato le deduzioni contabili di controparte.
Ne discende che l'importo richiesto, per il periodo gennaio-2015 giugno 2018, e accordato con la pronuncia gravata, va ritenuto corretto, per cui l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione all'avv.
Antonio Paolozzi, dichiaratosi anticipatario, come indicato in dispositivo, nella misura, reputata congrua, determinata alla luce dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornati con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l. n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a corrispondere a , con distrazione all'avv, Antonio CP_2
Paolozzi, le spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
Napoli, 20 dicembre 2024
Il CONSIGLIERE REL EST:
Dott. Daniele Colucci IL PRESIDENTE
(dr. Antonietta Savino)
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