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Articolo 3 della Legge 4 gennaio 1951, n. 3
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Legge 4 gennaio 1951, n. 3
Articolo 3 della Legge 4 gennaio 1951, n. 3
Versione
27 gennaio 1951
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1951
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