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Articolo 3 della Legge 4 gennaio 1951, n. 3
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Legge 4 gennaio 1951, n. 3
Articolo 3 della Legge 4 gennaio 1951, n. 3
Versione
27 gennaio 1951
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1951
Vedi fonte istituzionale
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