Ordinanza 2 aprile 2025
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In tema di obbligazioni tributarie, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società.
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Hai un'agenzia marittima o lavori come agente marittimo e stai affrontando debiti con il Fisco, l'INPS o i fornitori? Il settore marittimo è tra i più esposti a difficoltà economiche: costi di gestione elevati, ritardi nei pagamenti degli armatori, calo dei traffici portuali e pressioni fiscali possono far accumulare debiti fiscali, contributivi o bancari difficili da sostenere. Se la situazione è già compromessa, non aspettare che arrivino pignoramenti o blocchi dei conti: esistono soluzioni legali per difenderti, rateizzare i debiti o cancellarli del tutto. Perché gli agenti marittimi possono finire in difficoltà finanziaria Le cause più comuni sono: Ritardi nei pagamenti da parte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 02/04/2025, n. 8696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8696 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
essi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. Il terzo e il quarto agitano, in effetti, questioni suscettibili, in linea di principio, di essere adombrati al momento della notifica degli avvisi di accertamento, ma qualora gli atti impositivi fossero riferibili alla persona fisica di AU IL. Occorre porre in evidenza tre dati di fatto, accertati in entrambi i gradi di merito: il primo attiene alla sussistenza di debiti fiscali facenti capo alla società in quanto correlati a rapporti tributari nella titolarità della stessa;
il secondo – evincibile dalla terza censura, che riproduce in parte gli avvisi di accertamento, concerne il loro esplicito riferimento alla sola società Steelpack s.r.l. “rappresentata dal Signor IL AU”, “nella qualità di rappresentante legale”; il terzo riguarda la circostanza che il IL, alla data in cui ricevette la notifica degli avvisi di accertamento non rivestiva più la carica di amministratore della società; Alla stregua dell'art. 81 c.p.c. secondo cui «fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui». Ne discende che la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più – com’è pacifico nel caso che occupa – le cariche di amministratore e/o legale rappresentante di una società di capitale è fisiologicamente priva – e lo era il IL al cospetto dei due avvisi di accertamento – della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società. In particolare, il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso 8 di 11 un soggetto non legittimato compete al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa (in tal senso Cass. n. 19870 del 2004; Cass. n. 29628 del 2008). Nella specie, la destinataria (e intestataria) degli avvisi era la società, essendo il IL evocato, non a titolo personale, ma quale legale rappresentante. Ciò comporta che il IL, non essendo, al momento della notifica degli avvisi di accertamento, titolare dei rapporti sostanziali fatti valere in giudizio, non avrebbe potuto sollevare alcuna questione ad essi afferente. In altri termini, in ragione dell'originario difetto di legittimazione attiva in capo ad esso, non avrebbe potuto intraprendere una causa di impugnazione degli atti impositivi. Ora, sul piano funzionale la cartella è ricompresa tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 546/1992. La notifica della cartella, nell’economia del sistema, assolve – uno actu – alle funzioni che nella espropriazione forzata del codice di rito civile sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto. Chiaro sul punto l’avviso del giudice nomofilattico, secondo il quale la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione, atteso che la cartella, a mente dell’art. 25 del d.P.R. citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell’art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso (Cass. n. 3021 del 2018). La cartella è trasposizione contabile e sintetica dell’iscrizione a ruolo che riguarda il contribuente. In particolare, descrive il titolo e va redatta sotto pena di nullità conformemente al modello approvato con d.m. 28 giugno 1999. Contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta 9 di 11 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Contempla, altresì, l’indicazione del ruolo e della data in cui questo è stato reso esecutivo (art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973) nonchè il nominativo del responsabile del procedimento (art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, in l. n. 31 del 2008) (Cass. n. 11722 del 2010). Ora, nel caso di specie, il IL, non essendo il reale destinatario degli avvisi – quindi non essendo né legittimato, né tenuto ad impugnare gli atti impositivi in parola – ha correttamente impugnato la cartella con la quale i medesimi, frattanto trasposti nel ruolo, venivano messi in esecuzione nei suoi confronti. Ab origine – quindi al netto dei motivi aggiunti – il IL adombrava l’omessa notifica degli atti di accertamento, ergo la mancanza di un accertamento tributario nei suoi confronti, quale persona fisica. Dette censure, ora confluite nel compendio censorio rappresentato dai quattro motivi ora in esame, colgono nel segno nella misura in cui tendono a rimarcare la non riferibilità al IL dei due avvisi di accertamento in contestazione e delle collegate pretese fiscali. In effetti, non può configurarsi in linea astratta una responsabilità diretta del IL in relazione al pagamento delle imposte evase dalle società Steelpack s.r.l., dovendosi escludere una responsabilità solidale dell'amministratore nell'obbligazione tributaria di una società di capitali. L'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatti l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società, con eccezione per l’ipotesi contenuta nell'art. 36 d.P.R. 602 del 1973 relativamente ai liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione. Detta ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege ha, 10 di 11 peraltro, natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l’art. 36 cit. non pone, invero, alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (Cass., Sez. Un., n. 2079 del 1989; Cass. n. 2767 del 1989; Cass. n.10508 del L’azione di responsabilità è esercitabile, in particolare, ai sensi dell'art. 36, co. 4, d.P.R. n. 602 del 1973, nei confronti degli amministratori che abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La norma in parola, avendo natura derogatoria ed essendo peraltro connotata da specialità, non è naturalmente estendibile tout court al di fuori del perimetro da essa specificamente tracciato. Nel caso di specie, tale peculiare ipotesi di responsabilità dell'amministratore non viene neppure dedotta, né viene allegata la sussistenza dei relativi elementi costituivi. Va, quindi, esclusa una responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società. Non esiste, in definitiva, come chiarito ancora di recente da questa Corte (v. Cass. n. 8811 del 2021) una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando una norma che indichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari, della società, a carico dei suoi amministratori. Entro questi limiti i motivi terzo, quarto, quinto e sesto vanno accolti. Il settimo motivo, l’ottavo motivo, il nono motivo, il decimo motivo e l’undicesimo motivo sono assorbiti. La sentenza va, pertanto, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso e l’annullamento della cartella. 11 di 11 Le spese delle fasi di merito vanno compensate. L’Agenzia va condannata, invece, al pagamento delle spese dell’odierno giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso;
accoglie per quanto di ragione il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso e annulla la cartella impugnata;
compensa le spese delle fasi di merito;
condanna l’Agenzia al pagamento in favore della ricorrente delle spese dell’odierno giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e gli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/01/2025.