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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), ivi residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Gaetano Piccitto (C.F.: ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito a ON (CT) in Via
Vittorio Emanuele n. 164, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3
e , nata a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò Giglio, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in ON Via San
Damiano s.n.;
Appellati avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato i coniugi Parte_2
convenivano in giudizio , affinchè venisse dichiarato Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
l'acquisto per usucapione del terreno sito in ON, di circa 46 mq, distinto al catasto al foglio 14, part.lla 2525. Sostenevano che nel 1978 avevano acquistato un terreno edificabile in ON, censito al NCT foglio
14, part.lla 1406 e che intorno all'anno 1991 provvedevano a recintarlo con blocchi di tufo e pannelli di lamiera e lo stesso facevano con il terreno adiacente alla loro proprietà che manutenzionavano mediante ripulitura e sistemazione e che tali opere venivano effettuate a loro esclusive spese, in modo pacifico e incontestato per oltre un ventennio. Per tali ragioni chiedevano l'acquisto della proprietà per usucapione di tale appezzamento di terreno
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Parte_1
eccependo in via preliminare il ne bis in idem e nel merito rappresentava che nell'anno 2010 gli odierni appellati avevano instaurato un precedente giudizio per farsi dichiarare proprietari per usucapione dello stesso terreno oggetto della presente causa e che il procedimento, iscritto al n.90100175/2010 RG, veniva definito con sentenza n.393/2018 che rigettava la domanda di usucapione;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda .
Istruita la causa mediante produzione documentale, il Tribunale di
Caltagirone, con sentenza n. 109/2024 pubbl. il 01/02/2024, accoglieva la domanda di usucapione, con la condanna di parte convenuta alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 29/7/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, rigettato l'eccezione di ne bis in idem, proposta dall'odierno appellante, e nel merito per avere, erroneamente ritenuto fornita la prova dell'intervenuta usucapione.
1.1) L'appello è fondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che gli odierni appellati nell'anno 2010 avevano instaurato un precedente giudizio per usucapione dello stesso terreno oggetto della presente causa e che il procedimento, iscritto al n.90100175/2010 RG, veniva definito con sentenza n.393/2018 che rigettava la domanda di usucapione.
Con la predetta sentenza, veniva rigettata la domanda di usucapione proposta da e in quanto gli stessi “non hanno Controparte_1 CP_2 provato l'inizio del possesso, le modalità con cui lo stesso sia stato esercitato, la durata e l'animus possidenti”; la sentenza non veniva impugnata, passando in giudicato.
Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia, è concesso alle parti di promuovere un riesame della lite, mediante l'impugnazione della decisione.
Tuttavia, il suddetto riesame non può proseguire all'infinito, e subisce, quindi delle limitazioni: verificatesi certe condizioni (come il decorso dei termini o l'acquiescenza, o l'esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge), il comando contenuto nella sentenza non potrà essere più modificato da parte di nessun giudice, divenendo res iudicata.
Tale definitivo e irretrattabile accertamento avrà, pertanto, piena efficacia nei confronti delle parti contraenti in giudizio, dei loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio.
La cosa giudicata in senso sostanziale, fa stato tra i suddetti soggetti, anche al di fuori del giudizio nel quale si è formata, rispetto a qualunque altro futuro processo e anche a prescindere dallo stesso.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ribadito che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del
"petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33021 del 9 novembre
2022).
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che la domanda di usucapione proposta dagli odierni appellati è coperta da giudicato esterno, in virtù della citata e non impugnata sentenza n. 383/18, emessa dal Tribunale di
Caltagirone, tra le stesse parti e per il medesimo terreno.
Per quanto sopra, non è più consentito esaminare e decidere nel presente procedimento la stessa questione o ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito“.
La domanda di usucapione, allora formulata dagli appellati e qui riproposta, deve ritenersi, pertanto, definitivamente preclusa in un nuovo giudizio fra le stesse parti, non avendo, gli stessi provato l'inizio del possesso, le modalità con cui lo stesso sia stato esercitato, la durata e l'animus possidendi, fino al passaggio in giudicato della sentenza 383/18.
Per quanto sopra, errata appare la considerazione del primo giudice, secondo cui, nel caso in oggetto, l'eccezione di ne bis in idem ex art. 2909 c.c. non può trovare accoglimento, poiché gli attori avrebbero proposto un fatto nuovo, rappresentato da un possesso protrattosi per un lasso temporale maggiore, e, quindi, differente rispetto a quello indicato nella prima domanda.
Infatti, il possesso uti dominus degli stessi, relativo al terreno in oggetto, almeno fino al 2018 deve ritenersi del tutto non provato, in virtù della sentenza n. 383/18, passata in giudicato.
Giova, comunque, osservare che, gli odierni appellati, anche nel giudizio che ci occupa, non hanno fornito alcuna prova in merito all'inizio del possesso, alle modalità con cui lo stesso è stato esercitato, alla durata e all'animus Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
possidendi; infatti, la Suprema Corte, sull'argomento, ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene( Ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022,
n.1796).
Inoltre è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo;
ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. civ. n. 6123/2020).
Ed ancora, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la dimostrazione dell'esercizio del possesso
“uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Nel caso che ci occupa, nessuna prova è stata fornita in tal senso.
Infatti, priva di prova è rimasta la circostanza relativa alla recinzione, da parte degli appellati, del terreno in oggetto;
inoltre, i testi escussi hanno dichiarato che l'attività attuata dagli appellati sul terreno era quella di pulitura dello stesso, attività che non integra gli estremi del possesso uti dominus, configurandosi come atto di protezione dagli incendi del fondo di proprietà, limitrofo al terreno oggetto di usucapione.
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il rigetto della domanda di usucapione.
2) Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia (
€.5.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22 ed i relativi parametri, (medi per il primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da,
, avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. Parte_1
109/2024 pubbl. il 01/02/2024 e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta la domanda di usucapione proposta da e Controparte_1 CP_2
[...]
condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio che, si liquidano, in complessivi
€.2.552,00 di cui €.425,00 per la fase di studio, €. 425,00 fase introduttiva, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
€.851,00 fase istruttoria e €. 851,00 fase decisionale, oltre spese generali,
c.p.a. ed IVA se dovuta;
condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che, si liquidano, in complessivi
€.2.593,00 di cui €. 174,00 per spese, €.536,00 per la fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €.496,00 fase istruttoria e €. 851,00 fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. ed IVA se dovuta.
Così deciso in Catania il giorno 25 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), ivi residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Gaetano Piccitto (C.F.: ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito a ON (CT) in Via
Vittorio Emanuele n. 164, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3
e , nata a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò Giglio, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in ON Via San
Damiano s.n.;
Appellati avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato i coniugi Parte_2
convenivano in giudizio , affinchè venisse dichiarato Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
l'acquisto per usucapione del terreno sito in ON, di circa 46 mq, distinto al catasto al foglio 14, part.lla 2525. Sostenevano che nel 1978 avevano acquistato un terreno edificabile in ON, censito al NCT foglio
14, part.lla 1406 e che intorno all'anno 1991 provvedevano a recintarlo con blocchi di tufo e pannelli di lamiera e lo stesso facevano con il terreno adiacente alla loro proprietà che manutenzionavano mediante ripulitura e sistemazione e che tali opere venivano effettuate a loro esclusive spese, in modo pacifico e incontestato per oltre un ventennio. Per tali ragioni chiedevano l'acquisto della proprietà per usucapione di tale appezzamento di terreno
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Parte_1
eccependo in via preliminare il ne bis in idem e nel merito rappresentava che nell'anno 2010 gli odierni appellati avevano instaurato un precedente giudizio per farsi dichiarare proprietari per usucapione dello stesso terreno oggetto della presente causa e che il procedimento, iscritto al n.90100175/2010 RG, veniva definito con sentenza n.393/2018 che rigettava la domanda di usucapione;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda .
Istruita la causa mediante produzione documentale, il Tribunale di
Caltagirone, con sentenza n. 109/2024 pubbl. il 01/02/2024, accoglieva la domanda di usucapione, con la condanna di parte convenuta alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 29/7/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, rigettato l'eccezione di ne bis in idem, proposta dall'odierno appellante, e nel merito per avere, erroneamente ritenuto fornita la prova dell'intervenuta usucapione.
1.1) L'appello è fondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che gli odierni appellati nell'anno 2010 avevano instaurato un precedente giudizio per usucapione dello stesso terreno oggetto della presente causa e che il procedimento, iscritto al n.90100175/2010 RG, veniva definito con sentenza n.393/2018 che rigettava la domanda di usucapione.
Con la predetta sentenza, veniva rigettata la domanda di usucapione proposta da e in quanto gli stessi “non hanno Controparte_1 CP_2 provato l'inizio del possesso, le modalità con cui lo stesso sia stato esercitato, la durata e l'animus possidenti”; la sentenza non veniva impugnata, passando in giudicato.
Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia, è concesso alle parti di promuovere un riesame della lite, mediante l'impugnazione della decisione.
Tuttavia, il suddetto riesame non può proseguire all'infinito, e subisce, quindi delle limitazioni: verificatesi certe condizioni (come il decorso dei termini o l'acquiescenza, o l'esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge), il comando contenuto nella sentenza non potrà essere più modificato da parte di nessun giudice, divenendo res iudicata.
Tale definitivo e irretrattabile accertamento avrà, pertanto, piena efficacia nei confronti delle parti contraenti in giudizio, dei loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio.
La cosa giudicata in senso sostanziale, fa stato tra i suddetti soggetti, anche al di fuori del giudizio nel quale si è formata, rispetto a qualunque altro futuro processo e anche a prescindere dallo stesso.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ribadito che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del
"petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33021 del 9 novembre
2022).
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che la domanda di usucapione proposta dagli odierni appellati è coperta da giudicato esterno, in virtù della citata e non impugnata sentenza n. 383/18, emessa dal Tribunale di
Caltagirone, tra le stesse parti e per il medesimo terreno.
Per quanto sopra, non è più consentito esaminare e decidere nel presente procedimento la stessa questione o ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito“.
La domanda di usucapione, allora formulata dagli appellati e qui riproposta, deve ritenersi, pertanto, definitivamente preclusa in un nuovo giudizio fra le stesse parti, non avendo, gli stessi provato l'inizio del possesso, le modalità con cui lo stesso sia stato esercitato, la durata e l'animus possidendi, fino al passaggio in giudicato della sentenza 383/18.
Per quanto sopra, errata appare la considerazione del primo giudice, secondo cui, nel caso in oggetto, l'eccezione di ne bis in idem ex art. 2909 c.c. non può trovare accoglimento, poiché gli attori avrebbero proposto un fatto nuovo, rappresentato da un possesso protrattosi per un lasso temporale maggiore, e, quindi, differente rispetto a quello indicato nella prima domanda.
Infatti, il possesso uti dominus degli stessi, relativo al terreno in oggetto, almeno fino al 2018 deve ritenersi del tutto non provato, in virtù della sentenza n. 383/18, passata in giudicato.
Giova, comunque, osservare che, gli odierni appellati, anche nel giudizio che ci occupa, non hanno fornito alcuna prova in merito all'inizio del possesso, alle modalità con cui lo stesso è stato esercitato, alla durata e all'animus Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
possidendi; infatti, la Suprema Corte, sull'argomento, ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene( Ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022,
n.1796).
Inoltre è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo;
ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. civ. n. 6123/2020).
Ed ancora, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la dimostrazione dell'esercizio del possesso
“uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Nel caso che ci occupa, nessuna prova è stata fornita in tal senso.
Infatti, priva di prova è rimasta la circostanza relativa alla recinzione, da parte degli appellati, del terreno in oggetto;
inoltre, i testi escussi hanno dichiarato che l'attività attuata dagli appellati sul terreno era quella di pulitura dello stesso, attività che non integra gli estremi del possesso uti dominus, configurandosi come atto di protezione dagli incendi del fondo di proprietà, limitrofo al terreno oggetto di usucapione.
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il rigetto della domanda di usucapione.
2) Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia (
€.5.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22 ed i relativi parametri, (medi per il primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da,
, avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. Parte_1
109/2024 pubbl. il 01/02/2024 e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta la domanda di usucapione proposta da e Controparte_1 CP_2
[...]
condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio che, si liquidano, in complessivi
€.2.552,00 di cui €.425,00 per la fase di studio, €. 425,00 fase introduttiva, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
€.851,00 fase istruttoria e €. 851,00 fase decisionale, oltre spese generali,
c.p.a. ed IVA se dovuta;
condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che, si liquidano, in complessivi
€.2.593,00 di cui €. 174,00 per spese, €.536,00 per la fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €.496,00 fase istruttoria e €. 851,00 fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. ed IVA se dovuta.
Così deciso in Catania il giorno 25 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro