Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott.ssa Manuela Velotti -Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1708/2021 R.G.;
PROMOSSA DA
, con Parte_1 sede legale in Rimini (RN), Via Dario Campana n.67, avente codice fiscale
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Battazza (c.f. P.IVA_1
– pec;
C.F._1 Email_1
NEI CONFRONTI DI nata a [...] il [...], avente codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Priamo Conti (c.f. C.F._2
pec ; C.F._3 Email_2
E NEI CONFROTI DI rappresentato e difeso dall'Avv.to Benedetta Ricci (c.f. Controparte_2
– pec;
C.F._4 Email_3
1
Con atto di citazione del luglio 2018, conveniva, innanzi al CP_1
Tribunale di Bologna, Controparte_3
Contr
a responsabilità limitata (d'ora innanzi solo ed il
[...] Controparte_2 suo socio di maggioranza.
*
Rappresentava di essere stata amministratrice delegata della società convenuta dal 4 agosto 2015 al 12 aprile 2016.
Deduceva il suo diritto al compenso, quale risultante dalle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci della società convenuta.
Lamentava come non le fosse stata corrisposta la parte variabile del compenso annuo relativo al 2015, pari ad € 16.000, per la cui erogazione era posta una condizione di Contr risultato, avveratasi, ma contestata da
Formulava, in conclusione, le seguenti domande:
<accertare e dichiarare il diritto delle rag.ra a vedersi cp_1 corrispondere titolo di residuo compenso per l amministratore co delegato la somma o diversa che verr accertata se del caso ritenuta giustizia in via equitativa>
-condannare ed il Controparte_5 [...]
in solido o ciascuno per quanto di propria spettanza e CP_2 responsabilità, a corrispondere alla Rag.ra a titolo di residuo CP_1
Co compenso per l'attività di Amministratore delegato di per l'anno 2015, la somma di 16.000,00=, o la diversa somma che verrà accertata e se del caso ritenuta di giustizia in via equitativa (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se e come dovuta.
-condannare, altresì, i convenuti a risarcire l'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per il danno che potrà essere in via equitativa liquidato ed alla rifusione delle spese processuali>.
*
Si costituivano in giudizio, con separati atti, i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
*
2 Nel corso del giudizio, veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, che accertava, fra l'altro, l'effettivo avveramento della suindicata condizione e quantificava il compenso ulteriormente spettante a parte attrice, a seguito di tale avveramento.
*
Con sentenza n. 1359/2021, pubblicata in data 13.5.2021, il Tribunale di Bologna Contr accoglieva parzialmente la domanda attorea solo nei confronti di riconoscendo il minor compenso di € 12.075, così conteggiato dal c.t.u., tenendo conto del limite introdotto dal D.L. 95/2012, decreto convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto
2012 , n. 135, nota come . Controparte_6
Rigettava, invece, la domanda formulata nei confronti del non Controparte_2 ritenendolo responsabile né ai sensi dell'art. 2476, III c.c. né ai sensi dell'art. 2043
c.c.
Rigettava, altresì, la domanda proposta dall'attrice ex art. 96 c.p.c.
* Contr Avverso tale sentenza interponeva appello con un unico motivo, con il quale si doleva della sproporzionata quantificazione delle spese vive, effettuata dal giudice di primo grado nella misura di € 15.500.
*
L'appellante, inoltre, chiedeva fosse accertata la responsabilità aggravata dell'appellata ex art. 96, III c.p.c., per essersi, quest'ultima, uniformata a una sentenza palesemente erronea, pretendendone l'attuazione.
*
Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione o conclusione disattesa: riformare la sentenza del
Tribunale di Bologna n.1359/2021 nella parte in cui ha riconosciuto alla Rag.ra il diritto al rimborso delle spese per l'importo di €.15.500,00, oltre CP_1 ad accessori di legge, e, per l'effetto ridurre l'importo di €.15.500,00 sino alla minor somma risultata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e, precisamente:
a) ad €.501,00 per contributo unificato e marca;
b) ad €.1.193,05, oltre contributi previdenziali ed iva secondo legge, per quanto concerne le spese di CTU, così come liquidate con ordinanza del 21.04.2020 dal
Tribunale di Bologna nel giudizio R.G. n.19047/2019 in sede di impugnazione avverso l'originario decreto di liquidazione del compenso al CTU Dott. Per_1
3 c) in misura non superiore ad €.5.757,47 (con maggiorazione di contributi previdenziali ed I.V.A. secondo legge se dovuti), per quanto concerne le spese di CTP ovvero nella diversa maggiore o minor somma comunque inferiore all'imponibile di
€.13.805,95 liquidato in primo grado;
e, conseguentemente, condannare la Rag.ra a restituire a CP_1
Controparte_7
, in persona , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_7 pro tempore, la maggior somma dall'odierna appellante corrisposta in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado rispetto a quella ritenuta dovuta a seguito dell'accoglimento del proposto appello, il tutto oltre ad interessi al saggio legale ex art.5 del D.lgs. 09.10.2002, n.231 e/o art.1284, comma 4, c.c. dalla data del dovuto al saldo”.
*
Resisteva proponendo appello incidentale, con il quale, anzitutto, CP_1 censurava la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui riduceva la componente variabile del suo compenso da €16.000 ad € 12.075.
Contestava, poi, la decisione del giudice di rigettare le domande proposte nei confronti del Controparte_2
Censurava, infine, la sentenza nella parte in cui escludeva la responsabilità aggravata ex art. 96, III c.p.c. delle convenute, esponendo come tale responsabilità derivasse dall'atteggiamento non collaborativo da esse manifestato, sempre riottose a tentare una conciliazione.
*
Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello di
Bologna Sezione specializzata in materia di impresa:
1) respinta ogni domanda ed eccezione proposta da controparte;
Contr
2) dichiarare inammissibilità dell'appello principale proposto da Contr
3) rigettare nel merito il gravame proposto da perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 1359/2021, emessa dal Tribunale di Bologna,
Sezione specializzata in materia di impresa, nel processo civile sub R.G.
n.10628/2018, in data 13.05.2021, pubblicata in data 28/5/2021, per le ragioni espresse indicate in narrativa del presente atto nei suindicati paragrafi n. I.1 e I.2.
4) in accoglimento dell'appello incidentale, di cui ai suindicati paragrafi n. II.1 II.2
II.3 C) D) e E), e in parziale modifica della sentenza impugnata:
4 • accertare e dichiarare il diritto delle Rag.ra a vedersi CP_1 corrispondere, a titolo di residuo compenso per l'attività di Amministratore delegato Co di per l'anno 2015, la somma di 16.000,00=, o la diversa somma che verrà accertata e se del caso ritenuta di giustizia in via equitativa;
• condannare ed il Controparte_5 CP_2
in solido o ciascuno per quanto di propria spettanza, a corrispondere alla
[...]
Rag.ra a titolo di residuo compenso per l'attività di Amministratore CP_1
Co delegato di per l'anno 2015, la somma di 3.925,00 euro – pari alla differenza tra Contr la somma di 16.000,00 euro e la somma di 12.075,00 euro già corrisposi da o la diversa somma che verrà accertata e se del caso ritenuta di giustizia in via equitativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se e come dovuta.
• condannare, altresì, i convenuti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese processuali, comprese quelle generali, i.v.a. e c.p.a”.
*
Si costituiva in giudizio il che resisteva nel merito, chiedendo la Controparte_2 conferma dell'impugnata sentenza.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 29.4.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per l'udienza cartolare del 3.12.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, rinunciando ai termini per le memorie conclusive e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo dell'appello principale si sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto spese vive per € 15.000, senza considerare:
-che il compenso liquidato al ctu nella misura di € 9.000, oltre accessori, era stato ridotto dal Tribunale di Bologna nella misura di € 1.193,05 oltre accessori, a seguito di reclamo, proposto dall'attrice;
-che nessun compenso poteva riconoscersi per la consulenza tecnica di parte, avendovi provveduto la medesima parte attrice;
5 -che, anche a voler ritenere diversamente, il compenso riconosciuto al c.t.p. era eccessivo.
2) Il motivo va parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, osservato che, nonostante il primo giudice non abbia esplicitato i conteggi, l'importo liquidato è, all'evidenza, la somma di € 9.000 per la ctu ( pari al compenso liquidatogli con il decreto, poi oggetto del reclamo, accolto); di € 5.757,47 per la ctp (pari al compenso richiesto con la nota del 21.12.2020) e delle spese di contributo unificato e di notifica.
Ciò premesso, occorre, anzitutto, evidenziare che non poteva riconoscersi il rimborso di € 9.000, per la ctu, atteso che, a seguito di reclamo della tale onorario era CP_1 stato ridotto dal Tribunale di Bologna nella misura di € 1.193,05.
Quanto alla ctp, deve rilevarsi, in primo luogo, come nulla osti a che la medesima parte svolga tale incarico, esattamente come avviene per l'avvocato che si difende da sé ex art. 83 c.p.c.
Venendo alla liquidazione richiesta dalla come ctp, deve anzitutto CP_1
osservarsi che
<il consulente di parte svolge nell del processo attivit natura>
squisitamente difensiva, ancorchè di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita;
pertanto, il suo espletamento è riconducibile al contratto d'opera professionale;
ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale> (cfr. Cass. n. 19399/2011).
L'onorario richiesto risulta correttamente conteggiato, a fronte delle previsioni del
D.M. n. 169/2010 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità
e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), con la sola eccezione di quanto richiesto per la relazione inviata al ctu, pari ad € 1.549,50 importo da ritenersi eccessivo e da ridursi nella misura di € 500.
In conclusione, deve dunque riformarsi la sentenza, riducendo l'importo delle spese, diverse dal compenso al difensore, come specificato in dispositivo.
6 3)Completato l'esame dell'appello principale, deve procedersi con l'esame dell'appello incidentale, da valutarsi ammissibile, così superandosi l'eccezione di Contr
a fronte del noto e consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto
d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c.
"parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli> (cfr. Cass. n. 25285/2020).
Contr 4) Con il primo motivo proposto nei confronti di contesta, CP_1
ampiamente e specificatamente argomentando, come erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto un compenso minore di quello richiesto di € 16.000, a fronte di un'errata interpretazione del D.L. n. 95/2012.
5)Scrive, al riguardo, il primo giudice:
< […]con il citato decreto legge, è stato previsto che “a decorrere dal primo gennaio
2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società interamente partecipate non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013”.
Conseguentemente, nel caso di specie, considerato che, nell'anno 2013, il compenso erogato all'organo amministrativo, seppure per due mensilità, ammontava complessivamente a € 29.248,00, il medesimo compenso, per l'annualità 2015, non avrebbe potuto eccedere la soglia di euro 23.398,40>.
Esclude, espressamente, che possa tenersi conto, in alcun modo, a fronte del dato testuale, del numero delle mensilità concretamente erogate, osservando quanto segue:
<come evidenziato anche dal c.t.u. con motivate argomentazioni assolutamente>
condivisibili, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile, più aderente sia alla ratio del citato D.L. n. 95/2012, come detto, costituita dall'esigenza di
7 contenimento della spesa pubblica, sia al tenore letterale della normativa in commento, può affermarsi che “il costo complessivamente sostenuto dalla società nell'esercizio
2013 debba intendersi quale importo effettivamente erogato agli amministratori e che, pertanto, il limite fissato dalla norma vada calcolato su tale importo […].
Del resto, come enunciato dai giudici “contabili”, “siffatta conclusione si fonda sostanzialmente sulla formulazione della norma, che non lascia evidentemente spazi ermeneutici tali da consentire di tenere in conto le peculiari situazioni che, in concreto, allo scopo di temperare conseguenze derivanti da una letterale applicazione della norma, abbiano concorso a quantificare gli importi 'sostenuti' in misura ridotta rispetto alle originarie 'spettanze'” (cfr. Corte Conti - Sezione
Regionale di controllo per l'Emilia Romagna – delib. 120/2015/PAR)>.
6) Il motivo in esame va accolto, imponendosi una interpretazione non strettamente letterale, atteso che la norma considera, come presupposto implicito, che nell'anno
2013 ogni mese sia stato retribuito.
La ratio della norma di contenimento della spesa pubblica non consente, invero, di dare rilievo all'ipotesi, del tutto eventuale, che i professionisti incaricati accettino di lavorare a titolo gratuito.
Ad interpretare la norma come il primo giudice si perverrebbe, peraltro, ad una violazione dell'art. 36, comma primo, della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro.
Deve richiamarsi al riguardo il pacifico principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14900/2002, laddove osserva:
<accertare e dichiarare il diritto delle rag.ra a vedersi cp_1 corrispondere titolo di residuo compenso per l amministratore co delegato la somma o diversa che verr accertata se del caso ritenuta giustizia in via equitativa>
dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della
Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni secundum Constitutionem e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (C. cost. 12 marzo 1999
n. 65). Ne deriva, pertanto, che tra le varie interpretazioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la
Costituzione>.
Non resta, in conclusione, che accogliere il gravame, posto che il tetto da non superare per ciascuno dei mesi lavorati va quantificato in € 11.699,2.
8 Avendo la lavorato per quasi cinque mesi, il compenso massimo erogabile CP_1 sarebbe di poco inferiore ad € 58.496, importo di gran lunga inferiore a quanto spettante alla in base alle delibere assembleari (€ 22.400 a titolo di CP_1
compenso fisso ed € 16.000 a titolo di compenso condizionato all'avveramento della suindicata condizione).
7) Infondato è il secondo motivo dell'appello incidentale proposto nei confronti del già per tranciante considerazione che devono escludersi tanto il Controparte_2 dolo quanto la colpa dedotti dall'appellante incidentale, nell'interpretazione della suindicata norma, non deducibili da alcun elemento, tanto più che l'interpretazione della stessa è stata operata anche dalla Corte dei Conti, con pareri difformi, mentre lo stesso primo giudice ha accolto l'interpretazione letterale.
8) Egualmente inondato, per i medesimi motivi di cui al secondo motivo, è il motivo dell'appello incidentale, con il quale si lamenta come il primo giudice Contr avrebbe dovuto riconoscere la temerarietà della lite da parte di
9) Risulta assorbito, a seguito del rigetto del secondo motivo, il motivo secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la temerarietà della lite da parte del appellato, che ne presupponeva l'accoglimento. CP_2
10) In considerazione dell'esito finale della controversia, relativo al rapporto Contr processuale fra e i cui contrapposti appelli sono stati entrambi CP_1
accolti, va disposta una compensazione delle spese indicate in dispositivo nella misura di un quinto, tenuto conto, anche, del rifiuto della di riconoscere CP_1
l'evidente errore del primo giudice, relativo all'entità del compenso liquidato al ctu.
11)Le restanti spese di lite e le spese vive, come specificate in dispositivo, vanno
Contr poste a carico della rimasta pienamente soccombente.
Contr 12)La soccombenza di osta, all'evidenza, al riconoscimento della lite temeraria, richiesto col suo appello.
9 13) Il rigetto dell'appello proposto da avverso il CP_1 Controparte_2
ex art. 91 c.p.c., ne comporta la condanna alla refusione delle spese del grado.
14)Va, in ultimo, esaminata la domanda, proposta da parte appellante, diretta ad ottenere la restituzione, da parte di di quanto corrisposto, in CP_1
eccesso, in esecuzione della sentenza, oggetto di riforma.
15)Tale domanda va rigettata, in quanto l'importo spettante alla da parte di CP_1
Contr in esito all'odierno procedimento sarà superiore rispetto a quanto già corrisposto in esecuzione della riformata sentenza, tenuto conto dell'accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale e della liquidazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1708/2021
R.G., così statuisce:
-rigetta l'appello incidentale proposto da nei confronti del CP_1 [...]
e la condanna alla refusione, in suo favore, delle spese di lite, liquidate in CP_2
€ 5.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-in accoglimento dell'appello principale, nonchè dell'appello incidentale proposto da avverso CP_1 Controparte_8
, ed in riforma dell'impugnata sentenza:
[...]
-determina il compenso spettante a in € 16.000; CP_1
-condanna al pagamento, in favore di della differenza CP_3 CP_1 rispetto a quanto già pagato, pari ad € 3.925, oltre interessi da conteggiare dalla domanda;
-compensa per un quinto le spese relative ai compensi di avvocato e relativi accessori;
-condanna P.M.R. alla refusione, in favore di delle restanti spese di CP_1 lite, liquidate per compenso di avvocato in € 4.800 per il primo grado e nel medesimo importo per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-condanna altresì P.M.R. al pagamento, in favore di delle spese vive, CP_1 consistenti nelle spese di notifica e di contributo unificato, oltre € 1.193,05 relative spese generali, c.n.p.r. ed iva per il compenso al ctu ed oltre € 4.707,97, relative spese generali, c.n.p.r. ed iva e contributi per la ctp.
10 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 21.2.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Romano
Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti
11