Articolo 96 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 97Articolo 99
Versione
16 settembre 1950
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Versione
21 dicembre 1961
Art. 96.
Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:
a) a coloro che, gia' residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidita';
b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;
c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita';
d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.
((e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro))
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961