Versione
1 luglio 1931
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28 marzo 2006
28 marzo 2006
Art. 406.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
Commentari • 19
- 1. Turbatio sacrorumhttps://www.brocardi.it/ · 209.96027
Chiunque impedisca o turbi l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose che si compiano con l'assistenza di un ministro del culto o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, compie il reato di turbamento di funzioni religiose. La Corte Cost., con sent. 9-7-2002, n. 327 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p., nella parte in cui \"per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti\".
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Giurisprudenza • 21
- 1. Corte Cost., sentenza 29/04/2005, n. 168Provvedimento: […] ove l'imputato «fosse ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 403 cod. pen., non potrebbe beneficiare della diminuzione di pena di cui all'art. 406 cod. pen. prevista per i culti ammessi e quindi applicabile, dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, […] nella parte in cui prevede «la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale» per i medesimi fatti commessi nei confronti di un culto ammesso nello Stato; […] nella parte in cui per tali fatti «prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti».Leggi di più...
- sent. 168/05. reati e pene·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto