Decreto cautelare 3 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Sentenza breve 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 20/01/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12947/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12947 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alberghi del Mediterraneo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Balducci Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Artico di Prampero n. 5;
contro
Cdp Real Asset Societa' di Gestione del Risparmio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Baglivo, Alessandro Pracilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Finrib S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’esclusione della ricorrente dalla procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse ai fini dell'acquisizione di immobili da parte del Fondo Turismo 3, comunicata con nota prot. 4234/24 del 17.10.2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, antecedente o susseguente, e comunque connesso, incluso l’avviso per raccolta di manifestazioni di interesse del 26.5.2022;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALBERGHI DEL MEDITERRANEO S.R.L. il 17.12.2024 :
- dell’esclusione della ricorrente dalla procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse ai fini dell'acquisizione di immobili da parte del Fondo Turismo 3, comunicata con nota prot. 4234/24 del 17.10.2024;
- dell’avviso per raccolta di manifestazioni di interesse del 26.5.2022, art. 7.IV;
- dell’offerta vincolante del 9.11.2023, art. 2.4;
- di ogni altro atto presupposto conseguenziale, antecedente o susseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Turismo e di Cdp Real Asset Societa' di Gestione del Risparmio S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la resistente CD Real Asset GR S.p.A. (“CD RA GR”), gestore di un fondo immobiliare riservato di tipo chiuso denominato FT3 (“Fondo Acquirente”), a seguito di una procedura di selezione di immobili sul territorio nazionale, da acquisire, ristrutturare e valorizzare entro il 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di destinarli ad uso turistico-ricettivo in forza di misura P.N.R.R, ha individuato l’immobile di proprietà di Alberghi del Mediterraneo s.r.l., indicato in atti, come suscettibile di potenziale acquisto, inserendolo nella Lista Definitiva degli immobili (v. doc. 10 ricorrente);
- esaurita la fase di selezione, in data 5.12.2023 la ricorrente ha accettato l’offerta vincolante di acquisto formulata dalla CD RA GR (v. all.8 al ricorso);
- successivamente all’accettazione dell’offerta vincolante, con nota prot. 4234/24 del 17.10.2024, CD RA GR ha comunicato alla ricorrente che, in applicazione della clausola per cui “ la stipula dell’atto di compravendita rimane condizionata alla delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione di CD RA GR ”, il proprio Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di non procedere all’acquisizione dell’Immobile, evidenziando, tra l’altro, l’impossibilità di individuare un gestore qualificato in grado di assicurare l’esercizio dell’attività turistica alberghiera entro la scadenza del 31 dicembre 2025;
- con i ricorsi principale e per motivi aggiunti Alberghi del Mediterraneo s.r.l. ha agito in giudizio, chiedendo l’accertamento della nullità della clausola citata per violazione dell’art. 1355 c.c., che disciplina la condizione meramente potestativa, per cui è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva, che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante, con conseguente richiesta di applicazione dell’art. 1359 c.c., per cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa;
- la ricorrente ha domandato, quindi, di annullare tutti provvedimenti impugnati, come in epigrafe, accertando l’obbligo della CD RA GR di stipulare il contratto di compravendita; in subordine, di condannarla al risarcimento dei danni derivanti dalle spese sostenute per la partecipazione alla procedura e dalla perdita di chance di stipulare contratti di compravendita dell’immobile interessato con soggetti terzi;
- CD RA GR si è costituita in giudizio, chiedendo di respingere ogni pretesa, con vittoria delle spese di lite, eccependo, preliminarmente, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la giurisdizione devoluta al Giudice ordinario come da propri scritti difensivi;
- all'udienza camerale del 15.1.2025, fissata per la discussione della domanda cautelare del ricorso principale e per motivi aggiunti, il Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che l'eccezione preliminare, sollevata dalla parte resistente, di difetto di giurisdizione dell'odierno giudicante per essere la stessa devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria, sia fondata in quanto:
- l’art. 12 -bis del d.l. n. 68/2022, come convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, disciplina un rito accelerato per i giudizi amministrativi in materia di PNRR ma tale rito presuppone, preliminarmente, che vi sia la giurisdizione del Giudice amministrativo mentre ciò non accade nella fattispecie in esame;
- la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare come “ nonostante la costituzione ad opera della Cassa Depositi e Prestiti, la partecipazione maggioritaria spettante alla stessa, la personalità giuridica di cui è dotata e le esigenze d'interesse generale per la cui soddisfazione è stata costituita ”, la resistente CD RA (ora CD RA GR) “ non sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 3, comma 1 lett. d), in tal senso deponendo la natura delle predette esigenze, non annoverabili tra quelle non aventi carattere industriale o commerciale, avuto riguardo allo svolgimento dell'attività in regime di concorrenza con gli altri soggetti operanti nel medesimo settore, al perseguimento di obiettivi di rendimento prefissati ed alla mancata previsione di forme di ripianamento delle perdite o comunque di finanziamento da parte di enti pubblici: ai fini dell'affidamento di lavori, servizi o forniture, essa non può pertanto considerarsi tenuta, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, con la conseguenza che le relative controversie restano sottratte alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, prevista del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 ” (v. Cass. Civ., Sez. Un., 18/01/2022, n.1482 e 1494, alle cui più ampie argomentazioni si rinvia);
- in disparte tali considerazioni, la ricorrente con il presente giudizio ha chiesto di: “ Nel merito: annullare i provvedimenti impugnati, dichiarando avverata, ai sensi dell’art. 1359 c.c., la condizione sospensiva apposta con la clausola n. 2.4 dell’Offerta Vincolante, con accertamento dell’obbligo della CDI di stipulare il contratto di compravendita ” (v. conclusioni del ricorso);
- Alberghi del Mediterraneo s.r.l. non si duole, dunque, in alcun modo della violazione delle regole governanti la procedura di selezione degli immobili da acquisire al Fondo (anche perché non è contestato che l’immobile di sua proprietà sia stato inserito nella Lista definitiva sopra citata, né vi è alcuna stigmatizzazione delle regole di selezioni applicate), bensì censura, esaurita la fase di individuazione dei beni, le previsioni contrattuali dell’offerta vincolante di acquisto, formulata dalla CD RA GR S.p.A. ed accettata dalla ricorrente, al cui interno sarebbe stata inserita una clausola nulla, trattandosi di condizione meramente potestativa, con conseguente richiesta di applicazione dell’art. 1359 c.c., per cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa;
- ne deriva che l’oggetto del giudizio non è l’esercizio di un potere pubblicistico, quanto piuttosto dell’autonomia contrattuale della resistente, che avrebbe subordinato la vendita ad una condizione sospensiva correlata alla sua mera volontà (la delibera autorizzativa favorevole del Consiglio di Amministrazione di CD RA GR), rendendo inefficace il contratto fino all’avverarsi di tale fatto condizionate;
Ritenuto, per quanto innanzi, che la cognizione della presente controversia esuli dalla giurisdizione del Giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto che stante la pronuncia in rito e della natura peculiare delle questioni oggetto del presente giudizio, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adìto in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO