TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1115 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la causa in decisione – previa trattazione scritta del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa
TRA
, nella qualità di rappresentante legale pro tempore della Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata Vibo Valentia, viale Accademie Vibonesi, n. 2, presso lo studio
[...] dell'avv. Paolo Marcello (PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L 689/1981. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dalle ordinanze ingiunzione n.: OI-
001562042 (protocollo .2202.19/04/2023.0062185) notificata il 03.05.2023 e OI-001549963 CP_1
(protocollo .2202.19/04/2023.0062186) anch'essa notificata il 03.05.2023, entrambe riferite CP_1 all'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2017. La ricorrente deduceva che le predette ordinanze si basassero su due atti di accertamento (prot. n.
.2202.30/11/2018.0158643 del 31.12.2019 e prot. n. .2202.30/11/2018.0158642 del CP_1 CP_1 04.01.2019) che non avrebbe mai ricevuto, deducendo, altresì, la tardività dell'inoltro degli atti impugnati (notificati oltre 90 giorni) e, a ogni modo, la sproporzione delle sanzioni irrogate. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “preliminarmente ed INAUDITA ALTERA PARTE (o eventualmente previa comparizione delle parti nel contraddittorio), concedere la sospensione dell'esecutività di tutte le ordinanze ingiunzione impugnate, sussistendone all'evidenza i
1 presupposti di fumus e periculum in mora;
nonché affinché la S.V. Ill.ma Voglia, fissata l'udienza di discussione, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione: • In via preliminare disporre e confermare la sospensione, anche inaudita altera parte o previa comparizione delle parti, degli atti impugnati e/o comunque della pretesa creditoria;
• In via preliminare e pregiudiziale nonché nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, l'illegittimità della pretesa, l'annullabilità e/o la nullità assoluta ed insanabile delle Ordinanze Ingiunzioni impugnate nonché di qualunque altro atto prodromico e connesso;
• In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità, decaduta e/o prescritta ogni pretesa creditoria per tutte le ragioni esposte nel ricorso;
• In via subordinata: solo qualora venga dimostrata la legittimità delle ordinanze ingiunzioni, si chiede che vengano rivalutate le sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'ultimo decreto richiamato in motivazione (Decreto lavoro 48/2023) in applicazione retroattiva più favorevole della norma. • Pronunciare la vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidarsi a favore del costituito procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente CP_1 rideterminava (ai sensi dell'art. 23 del D.l. 4.05.2023, 48) le sanzioni e, in seguito, contestava le pretese della ricorrente, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Dalla documentazione in atti emerge che la parte ricorrente ha aderito alla rideterminazione dell'importo sanzionatorio proposta dall'Ente previdenziale, provvedendo, anche, al versamento dello stesso.
3. Risultando adempiuta la prestazione per la quale è causa, l'affare contenzioso deve dichiararsi cessato.
4. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 13/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la causa in decisione – previa trattazione scritta del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa
TRA
, nella qualità di rappresentante legale pro tempore della Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata Vibo Valentia, viale Accademie Vibonesi, n. 2, presso lo studio
[...] dell'avv. Paolo Marcello (PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L 689/1981. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dalle ordinanze ingiunzione n.: OI-
001562042 (protocollo .2202.19/04/2023.0062185) notificata il 03.05.2023 e OI-001549963 CP_1
(protocollo .2202.19/04/2023.0062186) anch'essa notificata il 03.05.2023, entrambe riferite CP_1 all'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2017. La ricorrente deduceva che le predette ordinanze si basassero su due atti di accertamento (prot. n.
.2202.30/11/2018.0158643 del 31.12.2019 e prot. n. .2202.30/11/2018.0158642 del CP_1 CP_1 04.01.2019) che non avrebbe mai ricevuto, deducendo, altresì, la tardività dell'inoltro degli atti impugnati (notificati oltre 90 giorni) e, a ogni modo, la sproporzione delle sanzioni irrogate. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “preliminarmente ed INAUDITA ALTERA PARTE (o eventualmente previa comparizione delle parti nel contraddittorio), concedere la sospensione dell'esecutività di tutte le ordinanze ingiunzione impugnate, sussistendone all'evidenza i
1 presupposti di fumus e periculum in mora;
nonché affinché la S.V. Ill.ma Voglia, fissata l'udienza di discussione, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione: • In via preliminare disporre e confermare la sospensione, anche inaudita altera parte o previa comparizione delle parti, degli atti impugnati e/o comunque della pretesa creditoria;
• In via preliminare e pregiudiziale nonché nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, l'illegittimità della pretesa, l'annullabilità e/o la nullità assoluta ed insanabile delle Ordinanze Ingiunzioni impugnate nonché di qualunque altro atto prodromico e connesso;
• In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità, decaduta e/o prescritta ogni pretesa creditoria per tutte le ragioni esposte nel ricorso;
• In via subordinata: solo qualora venga dimostrata la legittimità delle ordinanze ingiunzioni, si chiede che vengano rivalutate le sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'ultimo decreto richiamato in motivazione (Decreto lavoro 48/2023) in applicazione retroattiva più favorevole della norma. • Pronunciare la vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidarsi a favore del costituito procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente CP_1 rideterminava (ai sensi dell'art. 23 del D.l. 4.05.2023, 48) le sanzioni e, in seguito, contestava le pretese della ricorrente, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Dalla documentazione in atti emerge che la parte ricorrente ha aderito alla rideterminazione dell'importo sanzionatorio proposta dall'Ente previdenziale, provvedendo, anche, al versamento dello stesso.
3. Risultando adempiuta la prestazione per la quale è causa, l'affare contenzioso deve dichiararsi cessato.
4. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 13/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2