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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 653/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 10:10, innanzi al dott. Alessandro Colnaghi, sono comparsi:
- Per l'avv. BARTESAGHI PAOLO Parte_1
- Per l'avv. Controparte_1
RAVASI MASSIMO
I difensori precisano le conclusioni richiamandosi ai fogli di precisazione depositati telematicamente e discutono oralmente la causa.
L'avv. Bartesaghi in particolare richiama la propria istanza ex art. 177 c.p.c. evidenziando che la causa necessita di un approfondimento istruttorio, sotto il profilo tecnico, reiterando le proprie istanze di prova orale e di CTU, evidenziando che le proprie tesi sono dotate di supporto probatorio documentale, circostanza già apprezzata dal Giudice di Pace originariamente adito che non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1
L'avv. Ravasi si riporta ai propri atti, reiterando le istanze istruttorie già formulate, evidenziando che la denuncia di è stata effettuata circa tre mesi dopo la Parte_1 consegna del bene, in maniera peraltro generica e che le lavorazioni indicate da controparte nelle fatture prodotte sono inconferenti rispetto alle prestazioni eseguite da . CP_1 Al termine della discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Alessandro Colnaghi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 653/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO BARTESAGHI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. PAOLO BARTESAGHI
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO RAVASI P.IVA_2
CONCLUSIONI
Per : “In via riconvenzionale: Parte_1
Accertato e dichiarato che, a causa della incompletezza delle lavorazioni eseguite oltretutto non a regola d'arte da V.D.Truck snc sulla spazzatrice Mercedes DS323PV, ha Parte_1 diritto ad essere risarcita del danno economico e patrimoniale subito per aver dovuto provvedere a sue spese a far eseguire da e/o verifiche che sono risultate Controparte_2
NECESSARIE ed INDISPENSABILI al fine di rendere "operativo"e "funzionante" il mezzo stesso con un costo di € 7316,91 e accertato e dichiarato altresì che la fattura per il tagliando fatto eseguire alla consta di interventi che avrebbero Parte_2 dovuto rientrare in quelli fatturati da per un importo corrispondente a circa € CP_1
600,00 + IVA per totali € 732,00, condannarsi in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 operata la compensazione tra le reciproche vantate ragioni di credito, al pagamento a favore di della differenza corrispondente all'acconto versato pari a € 2000,00 maggiorata di Parte_1 interessi (art. 1282 c.c..) o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia oltre ai danni per mancato utilizzo del mezzo spazzatrice Mercedes DS323PV quantificati in una somma pari a
€ 26.000,00 come saranno provati a seguito di istruttoria o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa.
In via istruttoria: revocare l'ordinanza istruttoria del 13.04.2024 per i motivi esposti nella superiore istanza ex art
177 cpc ed ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova
1) Vero che più volte telefonicamente aveva lamentato a la mancata Parte_1 CP_1 corrispondenza tra quanto previsto, preventivato e fatturato nelle fatture n. 149 del 31.8.2018 e n.
201 del 30.11.2018 rispetto alle lavorazioni realmente eseguite sulla spazzatrice mercedes tg
DS323PV?
2) Vero che nell'occasione di tali telefonate comunicava che avrebbe provveduto a Parte_1 sue spese ad eseguire presso officina meccanica di fiducia tutte le sistemazioni necessarie per riportare il mezzo alle condizioni di operatività a suo tempo pattuite e che il costo sostenuto per tali interventi sarebbe stato detratto dall' importo di cui a1la fattura n. 201 del 3O/11/2018?
3) Vero che le lavorazioni eseguite da sulla spazzatrice Mercedes DS323PV sono CP_1 state effettuate in spregio alla regola d'arte e hanno lasciato irrisolte le problematiche sul mezzo tanto che è stata costretta a far eseguire da e/o Parte_1 Controparte_2 verifiche?
4) Vero che ad eccezione per i seguenti interventi: - LL35962-9 Guarnizione fondo cassone....
€359,71; - t272743-6 Guarnizione aspirazione........ .€ 282,94; - 1272743-6 Guarnizione aspirazione........ .€ 141,47, il cui importo complessivo ammonta ad €784,12 + lVA, tutte le altre lavorazioni, riparazioni e/o verifiche eseguite da " sulla spazzatrice Controparte_2
Mercedes DS323PV e di cui al consuntivo n.0177/19 del 29/O3/2019 sono risultate
NECESSARIE ed INDISPENSABILI al fine di rendere "operativo"e "funzionante" il mezzo spazzatrice mercedes tg DS323PV ?
5) Vero che per le suddette verifiche e riparazioni sul mezzo spazzatrice mercedes tg DS323PV ha corrisposto a l'importo di € 7316,91 così determinato: 7.031,59 Parte_1 Controparte_2 euro + IVA per totale €8578,53 di cui al consuntivo da cui devono essere sottratti €784,12 + IVA per totale € 956,62 per lavori estranei alla spazz mercedes tg DS323PV oltre a relativa manodopera, quantificabile verosimilmente in circa 250,00 euro + IVA per totale € 305,00 ?
6) Vero che la fattura per il tagliando fatto eseguire alla Parte_2 Parte_2 consta di interventi che avrebbero dovuto rientrare in quelli fatturati da , per
[...] CP_1 un importo corrispondente a circa € 600,00 + IVA per totali € 732,00?
7) Vero che nulla è dovuto da a con riferimento alle lavorazioni Parte_1 CP_1 sulla spazzatrice mercedes tg DS323PV e anzi è tenuta previo annullamento della CP_1 fattura n.201 del 30/11/2018 alla restituzione integrale dell'importo di € 2.000,00 corrisposto a titolo di acconto?
8) Vero che a causa delle lavorazioni eseguite da sulla spazzatrice Mercedes CP_1
DS323PV in spregio alla regola d'arte e che hanno lasciato irrisolte le problematiche sul mezzo
è stata impossibilitata ad utilizzarlo? Pt_1 Parte_1
Si indicano a testi:
Geom. già presso su tutti i capitoli Testimone_1 Parte_1 pagina 4 di 10 già presso su tutti i capitoli Tes_2 Parte_1
Arch. via Torre n. 7 Cantù sui capitoli da 1 a 3 e 8) Testimone_3
Legale rapp.te Via Mazoni 12 Montano Lucino (Co) sui capitoli 3-4-5-8) Controparte_2
presso Diesel Motori di G.AM & c. snc Via Marconi 12 Orsenigo sul cap. Testimone_4
6-8)
revocare l'ordinanza istruttoria del 13.04.2024 per i motivi esposti nella superiore istanza ex art 177 cpc ed ammettersi Ammettersi CTU sul seguente quesito
il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad nonché ad avvalersi di ausiliari:
-descriva brevemente l'opera prestata dalla parte opposta, le lavorazioni eseguite da CP_1 sulla spazzatrice Mercedes DS323PV
[...]
-dica se le lavorazioni eseguite da sulla spazzatrice Mercedes DS323PV sono state CP_1 effettuate a regola d'arte o se invece hanno lasciato irrisolte le problematiche lamentate da
[...] sul mezzo e dica in particolare se ad eccezione per i seguenti interventi: - LL35962-9 Parte_1
Guarnizione fondo cassone.... €359,71; - t272743-6 Guarnizione aspirazione........ .€ 282,94; -
1272743-6 Guarnizione aspirazione........ .€ 141,47, il cui importo complessivo ammonta ad
€784,12 + lVA, tutte le altre lavorazioni, riparazioni e/o verifiche eseguite da " CP_2
sulla spazzatrice Mercedes DS323PV e di cui al consuntivo n.0177/19 del 29/O3/2019
[...] sono risultate NECESSARIE ed INDISPENSABILI al fine di rendere "operativo"e "funzionante" il mezzo spazzatrice mercedes tg DS323PV -dica se la fattura per il tagliando fatto eseguire alla consta di interventi che avrebbero dovuto rientrare Parte_2 in quelli fatturati da , per un importo corrispondente a circa € 600,00 + IVA per CP_1 totali € 732,00
**************
Ci si oppone ala ammissione dei capitoli di prova dedotti da per i seguenti motivi: CP_1
Cap. 1) documentale cap: 2) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
cap. 3) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
cap. 4) testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
cap 5) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
pagina 5 di 10 testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
da demandare ad accertamento del c.t.u.
cap 6) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
cap 7) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
da demandare ad accertamento del c.t.u.
cap 8) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
da demandare ad accertamento del c.t.u.
cap 9) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
cap. 10 inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
Nella denegata ipotesi di loro ammissione di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella memoria n. 2.”
Per : “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe del declaratorie del caso, così giudicare
In principalità: previe le declaratorie del caso, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto ed assolvere la convenuta da ogni avversa pretesa;
In via istruttoria: chiede di essere ammessa ad interpello e prova per testi, sulle circostanze di fatto di cui ai seguenti capitoli:
1. Vero che nel mese di giugno 2018 acquistava da con Parte_1 Controparte_3 sede legale in Villasanta (MB), Via Mameli n. 22, la spazzatrice Mercedes targata DS323PV
(interpello, teste il sig. ; MO
2. Vero che nel corso delle trattative per l'acquisto il legale rappresentante di dopo Parte_1 aver esaminato il mezzo ha affermato la necessità di svolgere alcune opere manutentive ed ha richiesto alla venditrice che i costi inerenti le suddette opere pattuite venissero decurtati dal prezzo di acquisto (interpello, testi sig. e sig.ra ; MO Tes_6
3. Vero che la venditrice acconsentiva indicando altresì ad Ideal Scavi Controparte_3 srl VD Truck snc quale impresa di propria fiducia specializzata nell'esecuzione delle opere manutentive richieste, aventi ad oggetto il meccanismo di spazzamento ed il motore supplementare a questo servente (interpello, teste il sig. ; MO
4. Vero che dopo aver eseguito le lavorazioni pattuite, faceva consegna della CP_1 spazzatrice Mercedes targata DS323PV a che lo ritirava in data 07/09/2018 presso Parte_1
pagina 6 di 10 la sede della in Villasanta alla presenza del sig. Controparte_3 MO
(interpello, testi sig. e sig.ra ; MO Tes_6
5. Vero che, nell'occasione, alla presenza dell'allora responsabile tecnico della CP_3
sig. eseguiva una prova su strada del mezzo,
[...] MO Parte_1 testandone il meccanismo di spazzamento manutenuto e revisionato da CP_1 giudicandolo funzionante e privo di vizi apparenti (interpello, teste il sig. ; MO
6. Vero che emetteva la fattura relativa alle opere svolte in favore di CP_1 Parte_1
e relative alla suddetta spazzatrice Mercedes targata DS323PV solo alla fine del successivo mese di novembre 2018 e che in data 11/12/2018 ne sollecitava il pagamento a (teste Parte_1 sig.ra ; Tes_6
7. Vero che ricevuta la suddetta comunicazione, per la prima volta in data Parte_1
14/12/2018 contestava un'asserita difformità tra le opere pattuite e quelle effettivamente eseguite, respingendo in regione di ciò la richiesta di pagamento (teste sig.ra ; Tes_6
8. Vero che in tale comunicazione e nelle successive ometteva ogni indicazione Parte_1 circa tali difformità, impediva a di esaminare il mezzo e comunicava alla stessa la CP_1 propria decisione di fare eseguire le non meglio precisate opere manutentive “necessarie” ad una ditta terza di propria fiducia (teste sig.ra ; Tes_6
9. Vero che, come risulta dal doc. 4 di parte convenuta che si rammostra al teste, solo nel mese di aprile 2019 comunicava a l'oggetto degli interventi eseguiti sulla spazzatrice Mercedes CP_1 targata DS323PV il precedente mese di marzo 2019 a cura di un'impresa terza (teste sig.ra
[...]
Tes_6
10. Vero che, nelle more, impediva qualsiasi accesso al mezzo suddetto da parte di Parte_1 ed ometteva ogni indicazione circa i vizi ed i malfunzionamenti asseritamente CP_1 riscontrati (teste sig.ra Tes_6
Si indicano quali testi sig. presso MO Controparte_3
sig.ra residente in [...] Tes_6
Si richiede infine di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testi suindicati, sui capitoli di prova avversi eventualmente ammessi.
In ogni caso :spese di lite vinte.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società – in seguito alla pronuncia della sentenza non definitiva del Giudice Parte_1 di Pace di Lecco n. 430/2022 del 02/12/2022 con cui il Giudice di Pace, previa separazione delle domande, ha dichiarato la propria incompetenza per valore relativamente alla domanda formulata da – ha convenuto in riassunzione avanti al Tribunale di Lecco la società Parte_1 [...]
e chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 Controparte_1 dei danni subiti a causa delle lavorazioni eseguite dalla convenuta in maniera incompleta e non a pagina 7 di 10 regola d'arte sulla spazzatrice Mercedes DS323PV di proprietà dell'attrice.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande giudiziali attoree.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. avanti al sottoscritto giudice.
Deve preliminarmente essere ribadita l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente rigetto dell'istanza ex art. 177 c.p.c. avanzata dalla parte attrice.
Come già indicato nell'ordinanza del 13/04/2024, infatti, i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice sono inammissibili in quanto formulati in modo generico o valutativo;
le istanze di prova orale formulate dalla parte convenuta sono invece irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
È parimenti inammissibile la richiesta di CTU avanzata dalla parte attrice.
Giova infatti ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può pertanto essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., n. 12990/2013).
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, deve innanzitutto ribadirsi che oggetto del presente giudizio è unicamente la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Il Giudice di Pace di Lecco originariamente adito, infatti, con la sentenza non definitiva n.
430/2022 del 02/12/2022 ha separato la causa di opposizione a decreto ingiuntivo – e dunque la domanda di pagamento proposta da nei confronti di e azionata Controparte_1 Parte_1 con il decreto ingiuntivo – dalla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata in via riconvenzionale da contro rispetto alla quale ha dichiarato Parte_1 Controparte_1 la propria incompetenza per valore.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo è quindi proseguita avanti al Giudice di Pace, mentre la causa avente ad oggetto la domanda risarcitoria è stata riassunta avanti al Tribunale di
Lecco.
L'attrice è dunque interamente gravata dell'onere di provare gli elementi Parte_1
pagina 8 di 10 costitutivi della domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta Controparte_1
Non è oggetto di contestazione fra le parti che ha acquistato l'automezzo oggetto Parte_1 di causa, ossia la spazzatrice Mercedes targata DS323PV, dalla società Controparte_3
soggetto estraneo al presente giudizio.
[...]
Successivamente, ha incaricato di eseguire su tale mezzo Parte_1 Controparte_1 alcuni interventi di riparazione, indicati nel preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della società attrice (doc. 2 di parte convenuta).
La responsabilità della convenuta è dunque limitata alle sole prestazioni che è stata incaricata di eseguire, indicate in maniera puntuale nel preventivo accettato e sottoscritto dall'attrice.
La convenuta ha quindi provveduto a consegnare il mezzo all'attrice a settembre 2018 dopo avere eseguito le riparazioni.
Si osserva che non risultano agli atti di causa contestazioni scritte da parte di in Parte_1 merito ad asseriti vizi e difetti fino a quando non ha chiesto il pagamento a Controparte_1 dicembre 2018 della fattura n. 201/2018 relativa agli interventi di riparazione di cui sopra.
Peraltro, la prima contestazione scritta effettuata dall'attrice in data 14/12/2018 (doc. 4 di parte attrice) è del tutto generica, poiché si è limitata a denunciare genericamente la Parte_1
“mancata corrispondenza tra quanto previsto, preventivato e fatturato, rispetto alle lavorazioni realmente eseguite”, senza che da ciò possa comprendersi a cosa essa facesse riferimento.
A fronte delle ripetute richieste di chiarimenti provenienti da (cfr. doc. 5 di Controparte_1 parte attrice e doc. 4 di parte convenuta), l'attrice ha trasmesso via mail alla convenuta in data
06/04/2019 dei documenti che, secondo la sua tesi, comproverebbero i danni che hanno reso necessaria l'esecuzione di interventi di riparazione.
Si osserva tuttavia che tali documenti (docc. 12 e 13 di parte attrice) sono comunque successivi alla richiesta di pagamento effettuata dall'odierna convenuta, essendo datati l'uno 29/03/2019 e l'altro 02/04/2019.
Inoltre, come eccepito dalla parte convenuta, nei predetti documenti vengono elencate lavorazioni diverse rispetto a quelle originariamente commissionate a in particolare, Controparte_1 [...] si era occupata unicamente della manutenzione del meccanismo di spazzatura e del CP_1 relativo motore (cfr. doc. 2 di parte convenuta), mentre la fattura emessa da Parte_2 del 02/04/2019 (cfr. doc. 13 di parte attrice) indica espressamente “0,00” per
[...] la voce relativa alla manutenzione del motore supplementare, dovendo dunque ritenersi che tale intervento – oggetto delle lavorazioni originariamente affidate a – non sia stato Controparte_1 eseguito da quest'ultima.
Si osserva infine che sul mezzo oggetto di causa sono stati pacificamente eseguiti interventi da parte di soggetti terzi, incaricati dall'attrice, senza alcun contraddittorio con la convenuta, per cui la spazzatrice è stata modificata ed è stata utilizzata in questi anni.
Un'eventuale CTU sarebbe quindi del tutto esplorativa, essendo trascorso un lasso di tempo non pagina 9 di 10 trascurabile dai fatti di causa – gli interventi commissionati a sono stati eseguiti nel CP_1 settembre 2018; le lavorazioni affidate da a terzi sono state effettuate nei primi Parte_1 mesi del 2019; l'originaria causa di opposizione a decreto ingiuntivo è stata instaurata avanti al
Giudice di Pace di Lecco nel 2021 – ed essendo stato nel frattempo il mezzo utilizzato dall'attrice.
La domanda giudiziale attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...] Controparte_1
2) Condanna a rifondere in favore di e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Lecco, 18 febbraio 2025
Il giudice dott. Alessandro Colnaghi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 653/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 10:10, innanzi al dott. Alessandro Colnaghi, sono comparsi:
- Per l'avv. BARTESAGHI PAOLO Parte_1
- Per l'avv. Controparte_1
RAVASI MASSIMO
I difensori precisano le conclusioni richiamandosi ai fogli di precisazione depositati telematicamente e discutono oralmente la causa.
L'avv. Bartesaghi in particolare richiama la propria istanza ex art. 177 c.p.c. evidenziando che la causa necessita di un approfondimento istruttorio, sotto il profilo tecnico, reiterando le proprie istanze di prova orale e di CTU, evidenziando che le proprie tesi sono dotate di supporto probatorio documentale, circostanza già apprezzata dal Giudice di Pace originariamente adito che non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1
L'avv. Ravasi si riporta ai propri atti, reiterando le istanze istruttorie già formulate, evidenziando che la denuncia di è stata effettuata circa tre mesi dopo la Parte_1 consegna del bene, in maniera peraltro generica e che le lavorazioni indicate da controparte nelle fatture prodotte sono inconferenti rispetto alle prestazioni eseguite da . CP_1 Al termine della discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Alessandro Colnaghi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 653/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO BARTESAGHI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. PAOLO BARTESAGHI
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO RAVASI P.IVA_2
CONCLUSIONI
Per : “In via riconvenzionale: Parte_1
Accertato e dichiarato che, a causa della incompletezza delle lavorazioni eseguite oltretutto non a regola d'arte da V.D.Truck snc sulla spazzatrice Mercedes DS323PV, ha Parte_1 diritto ad essere risarcita del danno economico e patrimoniale subito per aver dovuto provvedere a sue spese a far eseguire da e/o verifiche che sono risultate Controparte_2
NECESSARIE ed INDISPENSABILI al fine di rendere "operativo"e "funzionante" il mezzo stesso con un costo di € 7316,91 e accertato e dichiarato altresì che la fattura per il tagliando fatto eseguire alla consta di interventi che avrebbero Parte_2 dovuto rientrare in quelli fatturati da per un importo corrispondente a circa € CP_1
600,00 + IVA per totali € 732,00, condannarsi in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 operata la compensazione tra le reciproche vantate ragioni di credito, al pagamento a favore di della differenza corrispondente all'acconto versato pari a € 2000,00 maggiorata di Parte_1 interessi (art. 1282 c.c..) o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia oltre ai danni per mancato utilizzo del mezzo spazzatrice Mercedes DS323PV quantificati in una somma pari a
€ 26.000,00 come saranno provati a seguito di istruttoria o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa.
In via istruttoria: revocare l'ordinanza istruttoria del 13.04.2024 per i motivi esposti nella superiore istanza ex art
177 cpc ed ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova
1) Vero che più volte telefonicamente aveva lamentato a la mancata Parte_1 CP_1 corrispondenza tra quanto previsto, preventivato e fatturato nelle fatture n. 149 del 31.8.2018 e n.
201 del 30.11.2018 rispetto alle lavorazioni realmente eseguite sulla spazzatrice mercedes tg
DS323PV?
2) Vero che nell'occasione di tali telefonate comunicava che avrebbe provveduto a Parte_1 sue spese ad eseguire presso officina meccanica di fiducia tutte le sistemazioni necessarie per riportare il mezzo alle condizioni di operatività a suo tempo pattuite e che il costo sostenuto per tali interventi sarebbe stato detratto dall' importo di cui a1la fattura n. 201 del 3O/11/2018?
3) Vero che le lavorazioni eseguite da sulla spazzatrice Mercedes DS323PV sono CP_1 state effettuate in spregio alla regola d'arte e hanno lasciato irrisolte le problematiche sul mezzo tanto che è stata costretta a far eseguire da e/o Parte_1 Controparte_2 verifiche?
4) Vero che ad eccezione per i seguenti interventi: - LL35962-9 Guarnizione fondo cassone....
€359,71; - t272743-6 Guarnizione aspirazione........ .€ 282,94; - 1272743-6 Guarnizione aspirazione........ .€ 141,47, il cui importo complessivo ammonta ad €784,12 + lVA, tutte le altre lavorazioni, riparazioni e/o verifiche eseguite da " sulla spazzatrice Controparte_2
Mercedes DS323PV e di cui al consuntivo n.0177/19 del 29/O3/2019 sono risultate
NECESSARIE ed INDISPENSABILI al fine di rendere "operativo"e "funzionante" il mezzo spazzatrice mercedes tg DS323PV ?
5) Vero che per le suddette verifiche e riparazioni sul mezzo spazzatrice mercedes tg DS323PV ha corrisposto a l'importo di € 7316,91 così determinato: 7.031,59 Parte_1 Controparte_2 euro + IVA per totale €8578,53 di cui al consuntivo da cui devono essere sottratti €784,12 + IVA per totale € 956,62 per lavori estranei alla spazz mercedes tg DS323PV oltre a relativa manodopera, quantificabile verosimilmente in circa 250,00 euro + IVA per totale € 305,00 ?
6) Vero che la fattura per il tagliando fatto eseguire alla Parte_2 Parte_2 consta di interventi che avrebbero dovuto rientrare in quelli fatturati da , per
[...] CP_1 un importo corrispondente a circa € 600,00 + IVA per totali € 732,00?
7) Vero che nulla è dovuto da a con riferimento alle lavorazioni Parte_1 CP_1 sulla spazzatrice mercedes tg DS323PV e anzi è tenuta previo annullamento della CP_1 fattura n.201 del 30/11/2018 alla restituzione integrale dell'importo di € 2.000,00 corrisposto a titolo di acconto?
8) Vero che a causa delle lavorazioni eseguite da sulla spazzatrice Mercedes CP_1
DS323PV in spregio alla regola d'arte e che hanno lasciato irrisolte le problematiche sul mezzo
è stata impossibilitata ad utilizzarlo? Pt_1 Parte_1
Si indicano a testi:
Geom. già presso su tutti i capitoli Testimone_1 Parte_1 pagina 4 di 10 già presso su tutti i capitoli Tes_2 Parte_1
Arch. via Torre n. 7 Cantù sui capitoli da 1 a 3 e 8) Testimone_3
Legale rapp.te Via Mazoni 12 Montano Lucino (Co) sui capitoli 3-4-5-8) Controparte_2
presso Diesel Motori di G.AM & c. snc Via Marconi 12 Orsenigo sul cap. Testimone_4
6-8)
revocare l'ordinanza istruttoria del 13.04.2024 per i motivi esposti nella superiore istanza ex art 177 cpc ed ammettersi Ammettersi CTU sul seguente quesito
il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad nonché ad avvalersi di ausiliari:
-descriva brevemente l'opera prestata dalla parte opposta, le lavorazioni eseguite da CP_1 sulla spazzatrice Mercedes DS323PV
[...]
-dica se le lavorazioni eseguite da sulla spazzatrice Mercedes DS323PV sono state CP_1 effettuate a regola d'arte o se invece hanno lasciato irrisolte le problematiche lamentate da
[...] sul mezzo e dica in particolare se ad eccezione per i seguenti interventi: - LL35962-9 Parte_1
Guarnizione fondo cassone.... €359,71; - t272743-6 Guarnizione aspirazione........ .€ 282,94; -
1272743-6 Guarnizione aspirazione........ .€ 141,47, il cui importo complessivo ammonta ad
€784,12 + lVA, tutte le altre lavorazioni, riparazioni e/o verifiche eseguite da " CP_2
sulla spazzatrice Mercedes DS323PV e di cui al consuntivo n.0177/19 del 29/O3/2019
[...] sono risultate NECESSARIE ed INDISPENSABILI al fine di rendere "operativo"e "funzionante" il mezzo spazzatrice mercedes tg DS323PV -dica se la fattura per il tagliando fatto eseguire alla consta di interventi che avrebbero dovuto rientrare Parte_2 in quelli fatturati da , per un importo corrispondente a circa € 600,00 + IVA per CP_1 totali € 732,00
**************
Ci si oppone ala ammissione dei capitoli di prova dedotti da per i seguenti motivi: CP_1
Cap. 1) documentale cap: 2) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
cap. 3) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
cap. 4) testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
cap 5) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
pagina 5 di 10 testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
da demandare ad accertamento del c.t.u.
cap 6) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
cap 7) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
da demandare ad accertamento del c.t.u.
cap 8) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
da demandare ad accertamento del c.t.u.
cap 9) inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
cap. 10 inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;
Nella denegata ipotesi di loro ammissione di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella memoria n. 2.”
Per : “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe del declaratorie del caso, così giudicare
In principalità: previe le declaratorie del caso, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto ed assolvere la convenuta da ogni avversa pretesa;
In via istruttoria: chiede di essere ammessa ad interpello e prova per testi, sulle circostanze di fatto di cui ai seguenti capitoli:
1. Vero che nel mese di giugno 2018 acquistava da con Parte_1 Controparte_3 sede legale in Villasanta (MB), Via Mameli n. 22, la spazzatrice Mercedes targata DS323PV
(interpello, teste il sig. ; MO
2. Vero che nel corso delle trattative per l'acquisto il legale rappresentante di dopo Parte_1 aver esaminato il mezzo ha affermato la necessità di svolgere alcune opere manutentive ed ha richiesto alla venditrice che i costi inerenti le suddette opere pattuite venissero decurtati dal prezzo di acquisto (interpello, testi sig. e sig.ra ; MO Tes_6
3. Vero che la venditrice acconsentiva indicando altresì ad Ideal Scavi Controparte_3 srl VD Truck snc quale impresa di propria fiducia specializzata nell'esecuzione delle opere manutentive richieste, aventi ad oggetto il meccanismo di spazzamento ed il motore supplementare a questo servente (interpello, teste il sig. ; MO
4. Vero che dopo aver eseguito le lavorazioni pattuite, faceva consegna della CP_1 spazzatrice Mercedes targata DS323PV a che lo ritirava in data 07/09/2018 presso Parte_1
pagina 6 di 10 la sede della in Villasanta alla presenza del sig. Controparte_3 MO
(interpello, testi sig. e sig.ra ; MO Tes_6
5. Vero che, nell'occasione, alla presenza dell'allora responsabile tecnico della CP_3
sig. eseguiva una prova su strada del mezzo,
[...] MO Parte_1 testandone il meccanismo di spazzamento manutenuto e revisionato da CP_1 giudicandolo funzionante e privo di vizi apparenti (interpello, teste il sig. ; MO
6. Vero che emetteva la fattura relativa alle opere svolte in favore di CP_1 Parte_1
e relative alla suddetta spazzatrice Mercedes targata DS323PV solo alla fine del successivo mese di novembre 2018 e che in data 11/12/2018 ne sollecitava il pagamento a (teste Parte_1 sig.ra ; Tes_6
7. Vero che ricevuta la suddetta comunicazione, per la prima volta in data Parte_1
14/12/2018 contestava un'asserita difformità tra le opere pattuite e quelle effettivamente eseguite, respingendo in regione di ciò la richiesta di pagamento (teste sig.ra ; Tes_6
8. Vero che in tale comunicazione e nelle successive ometteva ogni indicazione Parte_1 circa tali difformità, impediva a di esaminare il mezzo e comunicava alla stessa la CP_1 propria decisione di fare eseguire le non meglio precisate opere manutentive “necessarie” ad una ditta terza di propria fiducia (teste sig.ra ; Tes_6
9. Vero che, come risulta dal doc. 4 di parte convenuta che si rammostra al teste, solo nel mese di aprile 2019 comunicava a l'oggetto degli interventi eseguiti sulla spazzatrice Mercedes CP_1 targata DS323PV il precedente mese di marzo 2019 a cura di un'impresa terza (teste sig.ra
[...]
Tes_6
10. Vero che, nelle more, impediva qualsiasi accesso al mezzo suddetto da parte di Parte_1 ed ometteva ogni indicazione circa i vizi ed i malfunzionamenti asseritamente CP_1 riscontrati (teste sig.ra Tes_6
Si indicano quali testi sig. presso MO Controparte_3
sig.ra residente in [...] Tes_6
Si richiede infine di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testi suindicati, sui capitoli di prova avversi eventualmente ammessi.
In ogni caso :spese di lite vinte.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società – in seguito alla pronuncia della sentenza non definitiva del Giudice Parte_1 di Pace di Lecco n. 430/2022 del 02/12/2022 con cui il Giudice di Pace, previa separazione delle domande, ha dichiarato la propria incompetenza per valore relativamente alla domanda formulata da – ha convenuto in riassunzione avanti al Tribunale di Lecco la società Parte_1 [...]
e chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 Controparte_1 dei danni subiti a causa delle lavorazioni eseguite dalla convenuta in maniera incompleta e non a pagina 7 di 10 regola d'arte sulla spazzatrice Mercedes DS323PV di proprietà dell'attrice.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande giudiziali attoree.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. avanti al sottoscritto giudice.
Deve preliminarmente essere ribadita l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente rigetto dell'istanza ex art. 177 c.p.c. avanzata dalla parte attrice.
Come già indicato nell'ordinanza del 13/04/2024, infatti, i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice sono inammissibili in quanto formulati in modo generico o valutativo;
le istanze di prova orale formulate dalla parte convenuta sono invece irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
È parimenti inammissibile la richiesta di CTU avanzata dalla parte attrice.
Giova infatti ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può pertanto essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., n. 12990/2013).
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, deve innanzitutto ribadirsi che oggetto del presente giudizio è unicamente la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Il Giudice di Pace di Lecco originariamente adito, infatti, con la sentenza non definitiva n.
430/2022 del 02/12/2022 ha separato la causa di opposizione a decreto ingiuntivo – e dunque la domanda di pagamento proposta da nei confronti di e azionata Controparte_1 Parte_1 con il decreto ingiuntivo – dalla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata in via riconvenzionale da contro rispetto alla quale ha dichiarato Parte_1 Controparte_1 la propria incompetenza per valore.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo è quindi proseguita avanti al Giudice di Pace, mentre la causa avente ad oggetto la domanda risarcitoria è stata riassunta avanti al Tribunale di
Lecco.
L'attrice è dunque interamente gravata dell'onere di provare gli elementi Parte_1
pagina 8 di 10 costitutivi della domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta Controparte_1
Non è oggetto di contestazione fra le parti che ha acquistato l'automezzo oggetto Parte_1 di causa, ossia la spazzatrice Mercedes targata DS323PV, dalla società Controparte_3
soggetto estraneo al presente giudizio.
[...]
Successivamente, ha incaricato di eseguire su tale mezzo Parte_1 Controparte_1 alcuni interventi di riparazione, indicati nel preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della società attrice (doc. 2 di parte convenuta).
La responsabilità della convenuta è dunque limitata alle sole prestazioni che è stata incaricata di eseguire, indicate in maniera puntuale nel preventivo accettato e sottoscritto dall'attrice.
La convenuta ha quindi provveduto a consegnare il mezzo all'attrice a settembre 2018 dopo avere eseguito le riparazioni.
Si osserva che non risultano agli atti di causa contestazioni scritte da parte di in Parte_1 merito ad asseriti vizi e difetti fino a quando non ha chiesto il pagamento a Controparte_1 dicembre 2018 della fattura n. 201/2018 relativa agli interventi di riparazione di cui sopra.
Peraltro, la prima contestazione scritta effettuata dall'attrice in data 14/12/2018 (doc. 4 di parte attrice) è del tutto generica, poiché si è limitata a denunciare genericamente la Parte_1
“mancata corrispondenza tra quanto previsto, preventivato e fatturato, rispetto alle lavorazioni realmente eseguite”, senza che da ciò possa comprendersi a cosa essa facesse riferimento.
A fronte delle ripetute richieste di chiarimenti provenienti da (cfr. doc. 5 di Controparte_1 parte attrice e doc. 4 di parte convenuta), l'attrice ha trasmesso via mail alla convenuta in data
06/04/2019 dei documenti che, secondo la sua tesi, comproverebbero i danni che hanno reso necessaria l'esecuzione di interventi di riparazione.
Si osserva tuttavia che tali documenti (docc. 12 e 13 di parte attrice) sono comunque successivi alla richiesta di pagamento effettuata dall'odierna convenuta, essendo datati l'uno 29/03/2019 e l'altro 02/04/2019.
Inoltre, come eccepito dalla parte convenuta, nei predetti documenti vengono elencate lavorazioni diverse rispetto a quelle originariamente commissionate a in particolare, Controparte_1 [...] si era occupata unicamente della manutenzione del meccanismo di spazzatura e del CP_1 relativo motore (cfr. doc. 2 di parte convenuta), mentre la fattura emessa da Parte_2 del 02/04/2019 (cfr. doc. 13 di parte attrice) indica espressamente “0,00” per
[...] la voce relativa alla manutenzione del motore supplementare, dovendo dunque ritenersi che tale intervento – oggetto delle lavorazioni originariamente affidate a – non sia stato Controparte_1 eseguito da quest'ultima.
Si osserva infine che sul mezzo oggetto di causa sono stati pacificamente eseguiti interventi da parte di soggetti terzi, incaricati dall'attrice, senza alcun contraddittorio con la convenuta, per cui la spazzatrice è stata modificata ed è stata utilizzata in questi anni.
Un'eventuale CTU sarebbe quindi del tutto esplorativa, essendo trascorso un lasso di tempo non pagina 9 di 10 trascurabile dai fatti di causa – gli interventi commissionati a sono stati eseguiti nel CP_1 settembre 2018; le lavorazioni affidate da a terzi sono state effettuate nei primi Parte_1 mesi del 2019; l'originaria causa di opposizione a decreto ingiuntivo è stata instaurata avanti al
Giudice di Pace di Lecco nel 2021 – ed essendo stato nel frattempo il mezzo utilizzato dall'attrice.
La domanda giudiziale attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...] Controparte_1
2) Condanna a rifondere in favore di e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Lecco, 18 febbraio 2025
Il giudice dott. Alessandro Colnaghi
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