Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 12 maggio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 3126/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Fabrizio Pizzitola per parte opponente e l'avv. Viviana Randazzo in sostituzione dell'avv. Ottavio Brocato per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio P.IVA_1
Pizzitola giusta procura in atti Email_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio Brocato
giusta procura in atti Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 129/21 del Tribunale di Palermo depositato l'8 gennaio 2021;
2) condanna il in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della GE
[...]
in persona del liquidatore pro tempore, della somma di € CP_1
7.920,00, oltre interessi al tasso legale dal 22 febbraio 2021 fino al soddisfo;
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 22 febbraio
2021, verte sull'opposizione proposta dal in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 129/21 di questo Tribunale (depositato l'8 gennaio 2021), con cui si è ingiunto al predetto ente il pagamento, in favore della GE
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma CP_1
di € 10.320,00, a titolo di saldo di due fatture emesse a fronte della fornitura di merci, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare
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semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un.,
n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con riferimento alla fattispecie in esame, va pure osservato che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa
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parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n.
6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (così Cass. civ. n.
17371/2003).
Nel caso specifico, deve rilevarsi che la GE ha Controparte_1
ottemperato all'onere di cui era gravata.
È, infatti, emersa come pacifica tra le parti l'effettività di tutti i rapporti contrattuali dedotti in giudizio.
A fronte di ciò, l'odierna opposta ha dato prova di avere effettuato pagamenti riferibili alle fatture in contestazione per complessivi € 2.400,00, mediante la produzione in copia pagamenti non contestati dall'opposta, di aver estinto parte del debito di cui sopra, prima del deposito del ricorso monitorio.
Ne consegue che il credito azionato, in sede monitoria, dalla GE
[...]
deve ritenersi dovuto limitatamente alla somma di € 7.920,00. CP_1
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Nessuna rilevanza assume invece quanto statuito in ordine all'avvenuta compensazione di somme, trattandosi di compensazione disconosciuta dalla controparte e avente pertanto ad oggetto partite creditorie di diversa natura.
Dalle superiori considerazioni discende che il credito residuo della GE ammonta ad € 7.920,00. Controparte_1
Devono, pertanto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 129/21 e la condanna della al pagamento, in favore dell'opposta, Controparte_2
della somma appena indicata, oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'introduzione del presente giudizio di opposizione e sino al soddisfo.
Si rammenta, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr. Cass. civ. n. 12256/2007, n. 5074/1999, n. 3319/1996
e n. 13027/1995).
Per ciò che concerne le spese di lite, è bene osservare che nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente. Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo
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ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa
(cfr. Cass. civ. n. 2217/2007, n. 7354/1997 e n. 1977/1983).
Ebbene, nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudizio – e, in particolare, della revoca del decreto opposto e della condanna dell'opponente al pagamento del minor importo dovuto –, appare equo a questo giudice compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite (ivi comprese quelle relative alla fase monitoria).
Palermo, 12 maggio 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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