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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6706 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 31361/2016 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa iscritta al n. 31361/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 7
aprile 2025
TRA
c.f.: nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata in Latina alla via Mugilla n. 1, presso lo studio dell'avv. Guido Giuntinelli, del Foro di Latina (c.f.: C.F._2
) in virtù di procura depositata unitamente alla comparsa di nuovo
[...]
procuratore in data 17 settembre 2021
- ATTRICE
E
c.f.: nata in data [...] a Controparte_1 C.F._3
Napoli ed ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata alla via Duomo, n. 348, presso lo studio degli Avv.ti
Carlo Grezio (c.f.: e Salvatore Conte che la CodiceFiscale_4
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di
Pag. 1 costituzione
- CONVENUTA
E
c.f. , nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_5
30/5/1964, ivi residente a[...], CP_3
c.f.: , nata a [...] in data [...], ivi residente CodiceFiscale_6
alla Via S. Giacomo dei Capri n. 41/1, c.f.: Controparte_4
nata a [...] il [...], residente in [...]CodiceFiscale_7
(Regno Unito), 20-21 Lancaster Gate – Flat H, con domicilio italiano in
Napoli, Largo DOnaregina n. 4 (presso il dott. ), Controparte_2
c.f.: , nato a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_8
14/8/1970, residente in [...], e c.f. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_9
29/5/1974, residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Monte di Dio, n. 66, presso lo studio dell'Avv.
Paolo de Divitiis (c.f.: ) che li rappresenta e difende CodiceFiscale_10
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTI
E
(ora , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6
rappr.to p.t., con sede legale in Napoli alla Via bracco, n. 20
- CONVENUTA CONTUMACE
E
ora , in Controparte_7 Controparte_7
persona del legale rappr.te p.t. con sede legale in Napoli alla Via Toledo, n.
Pag. 2 177
- CONVENUTA CONTUMACE
E
c.f.: nata a [...] il 20 Controparte_8 CodiceFiscale_11
marzo 1966, residente in [...],
[...]
, c.f.: , nato a [...] il 15 febbraio P_ CodiceFiscale_12
1989, residente in [...], Controparte_10
c.f.: , nata a [...] il [...] ivi residente CodiceFiscale_12
in Piazza Sannazzaro n. 200, tutti quali eredi di (c.f.: Persona_1 [...]
) nato a [...] il [...] ivi deceduto il 20/09/2022, C.F._13
in virtù di atto di accettazione di eredità, redatto in data 28/11/2022 (Rep.
6555; Racc. 5439) per notar dott. ed elettivamente Persona_2
domiciliati in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/3,presso lo studio dell'Avv. Bruno Sellitti (c.f.: ) che li rappresenta e CodiceFiscale_14
difende in virtù di procura alle liti in calce alla costituzione
- INTERVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
Conclusioni: all'udienza del 16.1.2025
il procuratore di parte attrice conclude riportandosi a tutti gli scritti difensivi depositati ed in particolare alle conclusioni precisate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc del 28.06.2018 da intendersi qui integralmente trascritta;
il procuratore dei convenuti , , e _2 CP_3 P_
si riporta a tutte le deduzioni e difese già formulate Parte_2
impugnando tutto quando dedotto dalle controparti;
Pag. 3 il procuratore degli interventori e Controparte_8 P_
conclude riportandosi alle proprie richieste, anche Controparte_10
istruttorie di cui ha chiesto l'ammissione, e conclusioni rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio per l'udienza del 22 maggio 2017 i germani IU,
, , e , CP_1 _2 CP_3 P_ P_ Parte_2
chiedendo lo scioglimento parziale della comunione sui beni facenti parte dell'eredità della madre, (vedova ) deceduta ab Persona_3 Pt_2
intestato in data 6.5.2015.
In particolare, l'attrice ha esposto che:
-i beni, oggetto della massa da dividere, sono costituiti da:
1) piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare sita in Napoli
alla Piazza Sannazzaro n. 200, piano quarto, identificata nel N.C.E.U. di
Napoli alla Sez. CHI foglio 18, particella 129, sub 12, categoria A/2, classe 4,
Z.C. 11, consistenza 7.5 vani, sup. catastale 276 mq, rendita € 1.530,00 Piazza
Sannazzaro n. 200, piano quarto;
2) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliare site in SE
RU, località Levagnole/Piedimonte, e precisamente (1/8 – 125/1000 a ciascuno erede):
a) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 1, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 36 mq, rendita € 52.06;
b) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 2, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
Pag. 4 consistenza 30 mq, rendita € 43.38;
c) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 3, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 16 mq, rendita € 23.14;
d) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 4, categoria C/2, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 14 mq, rendita € 15.18;
e) immobile posto al piano primo, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 5, categoria A classe 2, Z.C. 2,
consistenza 5.5 vani, rendita € 511.29;
f) immobile posto al piano secondo, identificata nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 6, categoria A/2, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 5.5 vani, rendita € 511.29;
3) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site in SE
RU, località Le Vagnole/Piedimonte, P.co Pascale, e precisamente:
a) immobile posto al piano terra, interno n. 1, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 2, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
b) immobile posto al piano terra, interno n. 2, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 3, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
c) immobile posto al piano primo, interno n. 3, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 4, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
d) immobile posto al piano primo, interno n. 4, scala U, identificato
Pag. 5 nel N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 5, categoria
A/3, classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22.
4) piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in IA (NA)
identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 9, particella 47, qualità
noccioleto, classe 3, ha 1.42.96, r.d. € 95.98, r.a. € 62.76;
5) quota di 500/1000 di proprietà (l'altra quota di 500/1000 è di
) dei seguenti terreni siti in IA (NA): Controparte_2
a) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 3,
particella 81, qualità noccioleto, classe 2, are 7.58, r.d. € 11.16, r.a. € 4.31;
b) terreno sito identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 3,
particella 83, qualità noccioleto, classe 2, are 38.83, r.d. € 57.15, r.a. € 22.06;
c) terreno sito identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 4,
particella 33, qualità noccioleto, classe 2, ha 3.44.29, r.d. € 506.76, r.a. €
195.59.
6) quote di 666/1000 della piena proprietà delle unità immobiliari site in IV (Na) al Corso TO I e precisamente:
a) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 220-222, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 1,
categoria C/1, classe 7, consistenza 36 mq, rendita € 598.68, Corso TO I
n. 222 n. 220, piano T;
b) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 4,
categoria C/2, classe 2, consistenza 14 mq, rendita € 13.01, Corso TO I
n. 224, piano T;
c) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
Pag. 6 identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 5,
categoria C/2, classe 2, consistenza 20 mq, rendita € 18.59, Corso TO I
n. 224, piano T;
d) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 6,
categoria C/2, classe 2, consistenza 28 mq, rendita € 20.45, Corso TO I
n. 224, piano T;
e) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 7,
categoria C/2, classe 2, consistenza 22 mq, rendita € 20.45, Corso TO I
n. 224, piano T;
f) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano primo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 12,
categoria A/2, classe 3, consistenza 5.5 vani, rendita € 355.06, Corso TO
I n. 224, piano 1;
g) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 223, piano secondo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 101 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza 113 mq, rendita € 87.54,
Corso TO I n. 223, piano 2.
La restante quota è di piena proprietà delle odierne parti in causa in quanto loro pervenuta a seguito di successione legittima del padre P_
.
[...]
7) quota di 500/1000 della piena proprietà di alcune unità immobiliari site in IV al corso TO I (la restante quota di 500/1000 è di proprietà della società con sede in Gran Bretagna e Irlanda del CP_11
Pag. 7 Nord) e precisamente:
a) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 223, piano secondo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 102 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza 144 mq, rendita € 111.56,
Corso TO I n. 223, piano 2;
b) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 225-227, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 15,
categoria C/1, classe 6, consistenza 76 mq, rendita € 1.083,32, Corso TO
I n. 227 n. 225, piano T;
c) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 8,
categoria C/2, classe 2, consistenza 54 mq, rendita € 50.20, Corso TO I
n. 224, piano T;
d) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 9,
categoria A/5, classe 6, consistenza 1 vano, rendita € 43.38, Corso TO I
n. 224, piano T;
e) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 10,
categoria A/5, classe 7, consistenza 1 vano, rendita € 50.61, Corso TO I
n. 224, piano T;
f) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 11,
categoria C/1, classe 7, consistenza 1 vano, rendita € 50.61, Corso TO I
n. 224, piano T;
Pag. 8 g) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano primo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 13,
categoria A/2, classe 3, consistenza 7.5 vani, rendita € 484.18, Corso TO
I n. 224, piano 1.
8) piena ed esclusiva proprietà delle seguenti unità site in IV
(NA) alla DO OR (attualmente Via DO Milani) snc:
a) unità immobiliare sita al piano terra, int. n. 1, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 17,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34,;
b) unità immobiliare sita al piano terra, int. n. 2, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 18,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
c) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 3, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 19,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
d) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 4, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 20,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
e) unità immobiliare sita al piano secondo, int. n. 5, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 21,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
f) unità immobiliare sita al piano secondo, int. n. 6, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 22,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
g) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
Pag. 9 identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 26,
categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq, rendita € 48.86;
h) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 27,
categoria C/6, classe 3, consistenza 33 mq, rendita € 73.29, Via DO OR
nc, piano S1, scala B, Edificio B;
i) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 28,
categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq, rendita € 48.86;
l) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 29,
categoria C/6, classe 3, consistenza 21 mq, rendita € 46.64;
m) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 30,
categoria C/6, classe 3, consistenza 23 mq, rendita € 51.08;
n) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 31,
categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita € 42.19;
o) unità immobiliare sita al piano primo, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 52,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
p) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 64,
categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita € 42.19;
q) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 4, scala E, edificio E,
Pag. 10 identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19 particella 2162, sub 69,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
r) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala E, edificio E,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 77,
categoria C/6, classe 3, consistenza 21 mq, rendita € 46.64;
s) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 23, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
t) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 24, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
u) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 25, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq.;
9) quota di 500/1000 della piena proprietà del terreno sito in IV
(la restante parte pari a 500/1000 è in proprietà di ) Controparte_2
identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 17, particella 37, qualità
seminativo irriguo, classe 1, are 42.60, r.d. € 141.03, r.a. € 33.00;
10) quota pari a 583/1000 della piena proprietà dei terreni siti in
IV (altri comproprietari e gli altri convenuti) Persona_1
precisamente:
a) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 6,
particella 5, qualità seminativo irriguo, classe 3, ha 1.20.60, r.d. € 333.85, r.a.
€ 74.74;
b) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 14,
Pag. 11 particella 759, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, are 30.11, r.d. €
93.46, r.a. € 17.88 (ex fg. 14, p.lla 21);
c) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 16,
particella 67, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, ha 1.31.90, r.d. €
409.41, r.a. € 78.34;
d) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 19,
particella 2115, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, are 62.02, r.d. €
192.50, r.a. € 36.84 (ex fg. 19 p.lla 124);
e) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 19,
particella 5, qualità seminativo irriguo, classe 1, ha 1.15.20, r.d. € 381.37, r.a.
€ 89.24.
11) Quota di 1/4 dei diritti di piena proprietà sugli immobili in
IV via DO OR snc (attualmente Via DO Milani) e precisamente:
a) unità immobiliare sita al piano terzo, scala E, edificio E, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 73, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
b) unità immobiliare sita al piano terzo, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 57,
categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
c) unità immobiliare sita al piano terra, edificio F, identificata nel
N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 80, categoria C/2, classe
6, consistenza 43 mq, rendita € 79,95;
12) che al momento dell'apertura della successione _3
era cointestataria di tre conti correnti aperti presso il
[...] CP_7
filiae n. 133 così intestati:
[...]
Pag. 12 a) intestataria esclusiva del c/c ordinario n. 1000/00005111 che presentava al momento della morte, come da relativa dichiarazione di successione, presentava un saldo attivo di euro 87.124,45;
b) intestataria per la quota di 1/3 del c/c ordinario n. 1000/00004195
che presentava al momento della morte, come da relativa dichiarazione di successione, presentava un saldo attivo di euro 899,02 (altre due cointestatarie le figlie e ); Pt_2 CP_3
c) cointestataria, unitamente alle figlie e del Pt_2 P_
c/c ordinario n. 1000/00004340 che presentava al momento della morte, come da relativa dichiarazione di successione, presentava un saldo attivo di euro
405,98.
L'attrice ha, altresì, esposto che i seguenti beni risultano gravati da ipoteca legale:
a) l'immobile sito in SE RU (CE) località Vagnole/Piedimonte
al foglio 223, part.168 sub.2,3,4 e 5 con ipoteca n. 16428/5117 del 7.4.2005 di
€.72.943,28 a favore di poi e Controparte_12 Controparte_6
b) gli immobili siti in IV via DO OR, foglio 19 part. 2162
sub 69 e 77 con ipoteca volontaria n. 37147/7179 del 16.9.2003 di €
100.000,00 a favore di estinguibile in 5 anni. CP_7 Controparte_7
Ancora, in merito al godimento dei beni l'attrice ha allegato che:
a) ha goduto in via esclusiva, sine titulo, dell'unità Controparte_4
immobiliare identificata al catasto al foglio 223, part. 440 sub. 2, sub. 3, sub.
4, sub. 5 si chiede che lo stesso corrisponda i frutti civili, quale ristoro della privazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti;
b) occupava con la madre ed occupa, dalla morte di Parte_2
Pag. 13 quest'ultima risalente al 6.5.2015, l'appartamento di piazza Sannazaro.
ha esposto ancora che: nell'immobile di piazza Sannazzaro in Parte_1
Napoli ed in quelli di Le Vagnole vi sono bene mobili di proprietà della de cuius nonché gioielli;
che costituitasi la comunione ereditaria è stata nominata amministratrice la convenuta che ha aperto un conto corrente Parte_2
sempre il filiale di Via Crispi, per la gestione. Controparte_7
Tanto premesso l'attrice ha specificato che intende chiedere la divisione parziale in quanto andrebbero esclusi quegli immobili in IV di cui sarebbero attualmente comproprietari la società di diritto inglese CP_11
(quota del 50% delle n. 7 unità immobiliari in IV, Corso TO I
[...]
n. 223-224-225-227) ed il germano (quota del 25% dei Persona_1
terreni in IV), per quote già di proprietà della sig.ra Persona_4
(sorella della de cuius) e che formano oggetto del giudizio di impugnativa (rg.
5505/2016) dei suoi testamenti olografi promosso dai germani , _2
, e . CP_3 P_ Controparte_4
L'attrice ha chiesto, inoltre, la condanna di , che Controparte_4
gode in via esclusiva dei beni siti in località Le Vagnole Parco Pascale, dei frutti civili pur ricadendo su titti gli eredi gli oneri tributari e condominiali.
Analoga domanda l'attrice l'ha proposta nei confronti delle sorelle e che occupano l'immobile di Piazza Sannazzaro in Pt_2 P_
Napoli dalla morte della madre.
Quanto all'attività di amministratrice della comunione da parte della sorella le ha contestato la mancata emissione di fatture per il Pt_2 Pt_1
compenso percepito mensilmente chiedendo “sin d'ora l'esibizione della
propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015” e, quindi,
Pag. 14 l'inadempimento dei suoi obblighi di amministratrice contestando la mancanza di chiarezza delle relazioni bimestrali presentate dalla medesima e relative al periodo dal maggio 2015 al giugno 2016, di avere intestato il conto bancario di gestione a se medesima e non alla comunione, di non avere chiesto i canoni di locazione ai morosi, di non avere consegnato all'attrice,
che ne aveva fatto richiesta, i relativi contratti, di non avere proceduto all'incarico ricevuto di stimare la massa ereditaria, di non avere proceduto alla cancellazione delle ipoteche relativi a debiti estinti e da qui la necessità per l'attrice di citazione in giudizio anche la ed il CP_12 Controparte_7
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo:
“1) di dichiarare lo scioglimento parziale della comunione ereditaria
con l'attribuzione del bene indiviso sito in Napoli (Na) P.zza Sannazaro n.
200 posto al piano 4 … obbligandosi a provvedere al conguaglio in denaro
ritenuto di giustizia in favore dei convenuti;
2) l'attribuzione del bene indiviso sito in IV (NA) via DO
OR posto a piano primo, int. 4, scala E, edificio E provvedendo al
conguaglio in denaro ritenuto di giustizia in favore dei convenuti;
3) la condanna di e al rilascio e alla Pt_2 Controparte_4
corresponsione quota parte dei frutti loro spettante per il godimento esclusivo
dell'immobile indiviso sito in Napoli (NA) P.zza Sannazzaro n. 200 … a far
data dal 07.05.2015 fino alla data dell'effettivo rilascio;
4) la condanna di al rilascio e alla corresponsione Controparte_4
della quota parte dei frutti lui spettante per il godimento esclusivo del
complesso immobiliare sito in SE RU (CE), località Le Vagnole
Parco Pascale … a far data dal 07.05.2015 fino alla data dell'effettivo
Pag. 15 rilascio;
5) di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento
dell'amministratore IG.ra ; Parte_2
6) dichiarare risolto il contratto di mandato stipulato con
l'amministratore IG.ra comunque dichiarare non dovuto ex Parte_2
art. 1460 c.c. il compenso concordato di € 1000,00= con mandato del
08.05.2015 e di € 1.200= con mandato del 25.02.2016, e condannare
l'amministratore al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Parte_2
attrice presenti e futuri, se del caso per la chiamata in causa di
[...]
e nella misura che sarà ritenuta di CP_6 Controparte_7
giustizia secondo il prudente apprezzamento del giudice adito;
7) nominare ai sensi dell'art. 1105 co. 4, un custode giudiziario per la
gestione ordinaria del patrimonio ereditario fino allo scioglimento parziale
della comunione ereditaria;
8) in subordine laddove si dovesse accertare l'indivisibilità dei beni
immobili facenti parte dell'asse ereditario, ordinare la vendita degli immobili
ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e 576 c.p.c. a mezzo di professionista all'uopo
delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione
delle rispettive quote.
9) Porre le spese di giustizia a carico della massa ereditaria, compresi
onorari e spese legali e in caso di contestazioni disporre secondo i criteri
della soccombenza”.
In data 19.4.2017 l'attrice ha depositato ricorso ex art. 669-quater e
670 c.p.c. chiedendo il sequestro giudiziario di tutti i beni ricaduti nella successione della de cuius . Con ordinanza del 5/7/2017 la Persona_3
Pag. 16 domanda cautelare è stata rigettata rimettendo le spese alla sentenza definitiva. Avverso la decisione è stato presentato in data 19/7/2017 reclamo che è stato rigettato in data 9/8/2017.
In data 24.4.2017 si sono costituiti, con comparse distinte ma a ministero del medesimo difensore, l'Avv. Paolo de Divitiis, e _2
(insieme), chiedendo dichiararsi CP_3 P_ Controparte_4
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligazione e non opponendosi nel merito alla divisione purché totale e non parziaria come richiesto dall'attrice “ossia anche le quote indivise di quei beni immobili che, per la restante parte, rientrano nella successione della zia e formano oggetto delle domande proposte nel giudizio n. Persona_4
31792/2015 di R.G.). in particolare, ha negato di occupare la P_
casa di piazza Sannazzaro perché vive e risiede all'estero. _2
e hanno chiesto, invece, l'attribuzione congiunta
[...] Parte_2
dell'appartamento di Piazza Sannazzaro. ha chiesto il rigetto della P_
domanda di condanna dei frutti perché “ha vissuto in uno degli appartamenti
del complesso immobiliare (precisamente il 1° piano della palazzina più
grande) dall'anno 2004 all'anno 2014, per volontà della madre, che si
occupava personalmente della gestione dei propri immobili e glielo ha
concesso a titolo di comodato a tempo indeterminato, facendogli solo carico
delle spese per le utenze domestiche”.
In data 26.4.2017 si è costituita, sempre con l'Avv. Paolo de Divitiis,
associandosi alle difese degli altri convenuti già costituitisi e Parte_2
chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti dall'attrice quale amministratrice della comunione ed occupante l'immobile di Piazza
Pag. 17 Sannazzaro in Napoli.
In data 2.05.2017 si è costituito che ha aderito alla Persona_1
domanda di divisione dell'attrice , rappresentando come Parte_1
veritieri i fatti esposti da quest'ultima.
In data 18.5.2017 si è costituita che non si è opposta Controparte_1
allo scioglimento parziale della comunione mentre ha chiesto il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di mandato stipulato con l'amministratrice della comunione.
Concesso termine per l'inizio del procedimento di mediazione, che si è
concluso negativamente, con ordinanza del 4 dicembre 2018 il precedente istruttore ha rigettato l'istanza di riunione del presente giudizio a quello recante il n. 31792/2015 r.g.a.c. avente ad oggetto la successione di
[...]
, sorella della de cuius. Per_4
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., assunti i mezzi istruttori con acquisizione dell'interrogatorio formale di P_
all'udienza del 06.06.2019, e della prova testi con l'escussione dei
[...]
testi , ed Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_8
all'udienza del 24.6.2019, è stata altresì disposta la CTU, depositata in data
19.1.2022.
In data 19.12 2022 si sono costituiti, quali eredi di Persona_1
deceduto in data 20.9.2022, , e CP_8 P_ Controparte_10
Considerato che dalla relazione del consulente ing. è Persona_5
emersa la sussistenza di difformità urbanistiche e catastali che impediscono la commerciabilità di numerosi beni, il tribunale ha, quindi, chiesto alle parti di provvedere alla sanatoria con ordinanza dell'8 aprile 2022 del precedente
Pag. 18 istruttore.
Dopo alcuni rinvii concessi per provvedere a tanto, non avendo, dopo più di due anni, le parti ottemperato a tale onere, all'udienza del 16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190
c.p.c..
Le domande proposte nel presente giudizio sono procedibili ai sensi del d.lgs n. 28 del 2010 e succ.ve modifiche atteso l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia successoria e di comunione conclusasi con il verbale negativo del 6 luglio 2017 prodotto in giudizio da il 6 febbraio 2018. Persona_1
Deve essere preliminarmente dichiarata l'apertura della successione ab
intestato di , c.f.: , nata a [...] Persona_3 CodiceFiscale_15
il 7 settembre 1935 e deceduta in Napoli, dove aveva l'ultimo domicilio, in data 6 maggio 2015. I suoi eredi sono gli otto figli Pt_1 CP_1
, , e , _2 CP_3 P_ P_ Pt_2 Persona_1
che si sono costituiti in giudizio qualificandosi come tali. In luogo di
IU, deceduto in corso di causa dopo la sua costituzione, è subentrata la sua stirpe composta dalla moglie e dai figli Controparte_8 P_
e che hanno espressamente accettato l'eredità del loro Controparte_10
congiunto.
Occorre, quindi, esaminare la domanda di scioglimento della comunione della massa ereditaria relativa alla successione di _3
.
[...]
L'attrice dopo avere elencato tutti beni immobili e Parte_1
mobili secondo la medesima caduti in successione ha limitato la domanda di
Pag. 19 divisione degli immobili a quelli di proprietà esclusiva della madre ed a quelli sui quali la stessa vantava solo una quota di comproprietà in cui non ricorrevano come altri comproprietari il fratello IU e la società CP_11
cioè alle unità immobiliari sopra elencante al n. 7 e site in IV al
[...]
corso TO I ed i terreni sopra indicati al n. 10.
Si osserva che lo scioglimento della comunione ereditaria per il principio della cd. universalità, enucleato da dottrina e giurisprudenza al fine di garantire che tutti gli eredi ricevano porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione,
deve avere ad oggetto tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. È, tuttavia, possibile una "divisione parziale" dei beni ereditari
(Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. Un., n. 1145 del
24/03/1977), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (tra molte, Cass., Sez. 2, n. 6931 del
08/04/2016; Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del
12/01/2011).
Nella fattispecie gli altri convenuti e, in particolare, , _2
, e costituitisi tempestivamente in CP_3 Pt_2 P_ P_
giudizio, si sono espressamente opposti alla divisione parziaria chiedendo che fossero ricompresi nell'asse da dividere anche gli immobili esclusi dall'attrice.
Pertanto, la questione della legittimità della richiesta di una divisione parziaria da parte dell'attrice e, quindi, dell'ammissibilità di tale domanda è
Pag. 20 stata superata dall'allargamento del thema decidendum operato dai predetti convenuti.
Occorre al riguardo chiarire che l'estensione della domanda è,
comunque, limitata allo scioglimento della comunione ereditaria che si è
formata tra i suoi eredi con l'apertura della successione di _3
. Pertanto, oggetto del giudizio non è né la successione paterna –
[...]
alcuni dei cespiti sono già in proprietà pro quota alle parti in causa perché
eredi del padre – né la comunione ordinaria derivante Controparte_9
dall'essere alcuni beni di proprietà già di , di IU e della _2
per effetto di altri acquisti inter vivos o mortis causa. CP_11
Pertanto, oggetto della divisione sono, oltre ai beni mobili, gli immobili che erano di proprietà esclusiva di e le quote di Persona_3
comproprietà che la medesima vantava sugli altri beni elencati in citazione,
quote meglio precisate dal CTU Ing. Persona_5
Sennonché la questione della divisione parziaria ritorna tra quelle da esaminare a seguito dell'espletamento proprio della CTU perché l'ingegnere incaricato, in risposta al quesito n. 6, ha rilevato che per numerosi immobili non vi è il cd. allineamento catastale oggettivo previsto dall'art. 29, comma 1-
bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva catastale.
Invero, la norma citata prevede che “gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o
lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad
Pag. 21 esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità
immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in
atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass.
n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio,
aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte
della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si
riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai
provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare
la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali
rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione'
appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti
che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n. 18043/2020).
In comparsa conclusionale gli eredi di hanno chiesto Persona_1
procedersi allo scioglimento della comunione formatasi con l'apertura della successione di limitatamente agli immobili commerciabili Persona_3
Pag. 22 con esclusioni di quelli per i quali non ricorre il requisito del cd. allineamento catastale oggettivo. A questa istanza non si sono sostanzialmente opposti
, , e che si sono _2 CP_3 Pt_2 P_ Controparte_4
rimessi al giudicante.
ha richiamato la cassazione a Sezioni unite n.ro Persona_1
25021/2019, la cui massima recita: “Allorquando tra i beni costituenti l'asse
ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713
c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della
comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la
sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli
altri condividenti”.
Secondo la Cassazione “Non vi è ragione, pertanto, di dar rilievo alla
volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire
loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell'asse
ereditario con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili.
Diversamente opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto
potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della
comunione ereditaria;
e si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio
divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento
della comunione ereditaria con riferimento all'intero complesso dei beni per i
quali essa è giuridicamente possibile. In definitiva, deve ritenersi che il
divieto di scioglimento della comunione relativa ad un fabbricato abusivo
determina solo una limitata compressione del diritto del coerede di ottenere
lo scioglimento della comunione ereditaria;
una compressione che è limitata
al detto immobile, ma non riguarda gli altri beni ereditari, per i quali il
Pag. 23 coerede, ai sensi dell'art. 713, primo comma, cod. civ., ha diritto di chiedere
lo scioglimento della comunione”.
Il principio, dettato per i vizi urbanistici ed edilizi, può essere esteso anche alla nullità prevista dall'art. 29, co. 1-bis, citato nel caso di mancanza di conformità oggettiva catastale, non essendovi ragione per scriminare tra le due situazioni.
Pertanto, quanto ai beni immobili caduti in successione, sulla scorta della CTU deve limitarsi l'oggetto della domanda di scioglimento della comunione dell'eredità di ai seguenti immobili, di cui si Persona_3
mantiene la numerazione del precedente elenco e si aggiunge il valore stimato dal CTU:
3) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site in SE
RU, località Levagnole/Piedimonte, P.co Pascale, e precisamente:
b) immobile posto al piano terra, interno n. 2, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 3, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
d) immobile posto al piano primo, interno n. 4, scala U, identificato nel N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 5, categoria
A/3, classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22.
In ordine al valore si deve rilevare che nella consulenza si legge: “Per
tale unità immobiliare in funzione della sua conformazione - sebbene
costituita da subalterni autonomi ed indipendenti tra loro - si ritiene
opportuno effettuare un'unica valutazione di stima ritenendo che una vendita
frazionata per subalterni ne possa comunque pregiudicare il suo valore
commerciale anche in funzione dell'utilizzazione degli spazi esterni e della
Pag. 24 tipologia dell'immobile”.
Il CTU, in sostanza ha fornito un valore complessivo euro 298.398,02
per l'intera palazzina composta da quattro unità immobiliari di cui solo quelle con le lettere b) e d) appena descritte sono commerciabili. Occorre, pertanto,
richiamare il CTU per chiedere il valore di ciascuna di queste due unità
immobiliari.
4) piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in IA (NA)
identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 9, particella 47, qualità
noccioleto, classe 3, ha 1.42.96, r.d. € 95.98, r.a. € 62.76; valore stimato dal
CTU: € 50.036,00;
5) quota di 500/1000 di proprietà (l'altra quota di 500/1000
appartiene a ) dei seguenti terreni siti in IA (NA): Controparte_2
a) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 3,
particella 81, qualità noccioleto, classe 2, are 7.58, r.d. € 11.16, r.a. € 4.31; €
2.653,00 (valore della quota di 500/1000);
b) terreno sito identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 3,
particella 83, qualità noccioleto, classe 2, are 38.83, r.d. € 57.15, r.a. € 22.06;
€ 11.066,55 (valore della quota di 500/1000);
c) terreno sito identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 4,
particella 33, qualità noccioleto, classe 2, ha 3.44.29, r.d. € 506.76, r.a. €
195.59. € 77.465,25 (valore dalla quota di 500/1000 del valore complessivo);
6) quote di 666/1000 della piena proprietà delle unità immobiliari site in IV (Na) al Corso TO I e precisamente:
c) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 5,
Pag. 25 categoria C/2, classe 2, consistenza 20 mq, rendita € 18.59, Corso TO I
n. 224, piano T;
€ 13.626,36 (valore della quota di 666/1000);
d) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 6,
categoria C/2, classe 2, consistenza 28 mq, rendita € 20.45, Corso TO I
n. 224, piano T;
€ 16.020,18 (valore della quota di 666/1000);
g) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 223, piano secondo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 101 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza 113 mq, rendita € 87.54,
Corso TO I n. 223, piano 2. € 29.521,80 (valore della quota di
666/1000).
La restante quota è di piena proprietà delle odierne parti in causa in quanto loro pervenuta a seguito di successione legittima del padre P_
.
[...]
7) quota di 500/1000 della piena proprietà dell'unità immobiliari
sita in IV al corso TO I (la restante quota di 500/1000 è di proprietà della società con sede in Gran Bretagna e Irlanda del CP_11
Nord) e precisamente:
b) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 225-227, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 15,
categoria C/1, classe 6, consistenza 76 mq, rendita € 1.083,32, Corso TO
I n. 227 n. 225, piano T;
€ 69.367,23 (pari al valore della quota di 500/1000)
8) piena ed esclusiva proprietà delle seguenti unità site in IV
(NA) alla DO OR (attualmente Via DO Milani) snc:
g) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
Pag. 26 identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 26,
categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq, rendita € 48.86; valore €
11.221,02;
h) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 27,
categoria C/6, classe 3, consistenza 33 mq, rendita € 73.29; valore €
19.220,40;
i) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 28,
categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq, rendita € 48.86; valore € 8.817,90;
l) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 29,
categoria C/6, classe 3, consistenza 21 mq, rendita € 46.64; valore €
12.558,24;
m) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 30,
categoria C/6, classe 3, consistenza 23 mq, rendita € 51.08; valore €
11.056,29;
n) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 31,
categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita € 42.19; valore €
11.706,66;
p) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 64,
categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita € 42.19; valore €
Pag. 27 13.007,40;
r) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala E, edificio E,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 77,
categoria C/6, classe 3, consistenza 21 mq, rendita € 46.64; valore €
11.860,56;
9) quota di 500/1000 della piena proprietà del terreno sito in
IV (la restante parte pari a 500/1000 è in proprietà di _2
) identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 17, particella 37,
[...]
qualità seminativo irriguo, classe 1, are 42.60, r.d. € 141.03, r.a. € 33.00; €
17.040,00 (valore della quota di 500/1000);
10) quota pari a 583/1000 (pari a 7/12) della piena proprietà dei
terreni siti in IV (le restanti quote sono di e degli Persona_1
altri convenuti per vicende estranea alla successione materna) precisamente:
a) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 6,
particella 5, qualità seminativo irriguo, classe 3, ha 1.20.60, r.d. € 333.85, r.a.
€ 74.74; € 37.989,00 (valore della quota di 7/12);
b) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 14,
particella 759, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, are 30.11, r.d. €
93.46, r.a. € 17.88 (ex fg. 14, p.lla 21); € 14.929,54 (valore della quota di
7/12);
c) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 16,
particella 67, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, ha 1.31.90, r.d. €
409.41, r.a. € 78.34; € 50.570,33 (valore della quota di 7/12);
d) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 19,
particella 2115, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, are 62.02, r.d. €
Pag. 28 192.50, r.a. € 36.84 (ex fg. 19 p.lla 124); € 46.127,38 (valore della quota di
7/12);
e) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 19,
particella 5, qualità seminativo irriguo, classe 1, ha 1.15.20, r.d. € 381.37, r.a.
€ 89.24. € 628.320,00 (valore della quota di 7/12).
Deve, invece, essere escluso dalla divisione la unità immobiliare di cui al n.
7-a) del precedente elenco e sita in IV al Corso TO I civ.
n. 223, piano secondo, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22,
particella 125, sub 102 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza
144 mq, rendita € 111.56, Corso TO I n. 223, piano 2. Invero, dalla relazione dsul'unità immobiliare di cui al sub 13 della medesima particella,
che è incommerciabile, emerge che quest'ultima “viene stimata
congiuntamente al sovrastante sub 102 sia perché sulla scorta della
conformazione dei luoghi materialmente fusi (a mezzo di predisposizione
interna) e sia perché, allo stato, il sub 102 risulterebbe intercluso e, pertanto,
da considerare pertinenza a tutti gli effetti del sub 13”. Pertanto, la pertinenza di cui al sub 102 segue le vicende della cosa principale di cui al sub 13.
Tutti gli altri beni immobili indicati nell'elenco fatto dall'attrice e riportato all'inizio di questo provvedimento devono, invece, essere dichiarati incommerciabili e limitatamente ad essi deve essere rigettata la domanda di scioglimento della comunione.
Considerato che tra questi beni vi è anche quello in Napoli alla Piazza
Sannazzaro, n. 200, deve essere disattesa l'istanza di attribuzione dello stesso formulata dall'attrice nonché dai convenuti e . _2 Parte_2
Il valore complessivo degli immobili commerciabili è, pertanto, di
Pag. 29 euro 1.164.181,09. Emerge evidente sin d'ora l'indivisibilità, cioè
l'impossibilità di formare porzioni omogenee di beni immobili o di quote di beni immobili per gli otto eredi concorrenti per quote eguali alla successione,
considerato che solo la quota di 7/12 sull'ultimo terreno indicato vale più
della metà del valore complessivo dei beni per i quali è possibile procedere alla divisione.
Per lo scioglimento della comunione la causa va rimessa sul ruolo dovendosi chiedere al CTU un'integrazione della consulenza in ordine al valore dei due immobili, b) e d), indicati al n. 3) per i quali è accertata la commerciabilità sotto il profilo dell'allineamento catastale oggettivo. Inoltre,
l'attrice dovrà chiarire se ha provveduto alla trascrizione della domanda contro ogni partecipante alla comunione e a favore di ciascun singolo assegnatario ai sensi dell'art. 2646 c.c. ai fini della continuità delle trascrizioni. Nel caso non vi abbia provveduto si invita la stessa o coloro che hanno aderito alla domanda a provvedervi dando al contempo dimostrazione della libertà degli immobili da dividere da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli sino al momento della trascrizione della stessa.
Possono ora essere esaminate le domande di rilascio di immobili proposte dall'attrice nei confronti dei germani e Pt_2 P_
. Controparte_4
Si osserva, innanzitutto, che la domanda di rilascio nei confronti degli altri comunisti che occupano l'immobile non può trovare totale accoglimento perché tutti i comunisti hanno il diritto di godere dell'immobile. Pertanto,
l'unica pretesa che può avanzare il comunista escluso è quella di ottenere la restituzione del bene alla comunione ma senza escludere il godimento da parte
Pag. 30 dell'attuale occupante.
Si riporta la seguente massima i cui principi possono essere applicati alla fattispecie anche se riguardano il diverso caso della locazione ad uno dei comproprietari: “Quando la locazione di un immobile ad uno dei
comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per
inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione,
affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza,
le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-
comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore
della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle
rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai
sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non
di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di
esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione” (Cass.
7197/2014).
Incominciando, quindi, dall'esame della domanda nei confronti
[...]
alla quale si addebita l'occupazione, insieme a P_ Pt_2
dell'appartamento di Piazza Sannazzaro 200, l'esperita istruzione, con l'escussione dei testimoni, ha confermato che, come sostenuto dalla convenuta, la stessa non occupa l'immobile di Piazza Sannazzaro da anni.
La moglie di ha dichiarato nel giugno 2019 che Controparte_4
“attualmente vive ad Ibiza. Non ricordo dove viveva P_ [...]
quando è morta mia suocera, ma di certo non più a piazza P_
Sannazaro” mentre il teste amico di , ha Testimone_2 Parte_2
riferito sempre nel 2019 che “conosco e so che vive Controparte_4
Pag. 31 ad Ibiza. Quando l'ho conosciuta viveva a Londra. Ho conosciuto
[...]
dopo aver conosciuto e da quando la conosco non ho mai P_ Pt_2
visto abitare a Napoli in piazza Sannazaro”. Infine, il teste P_
, portiere dello stabile di piazza Sannazzaro 200, ha dichiarato: Testimone_3
“Nel 1993, quando sono stato assunto come portiere dello stabile,
l'appartamento della famiglia - era chiuso. Preciso che per Pt_2 _3
chiuso intendo dire che non ci abitava nessuno. ADR: In un certo anno, che
non ricordo, vennero ad abitare l'appartamento le sorelle e Pt_2 [...]
. Solo successivamente tornò la mamma, però se ricordo bene, P_
quando la madre tornò, non viveva più lì”. P_
Il solo dato anagrafico, che peraltro la danno residente in quell'appartamento solo sino al 2004, non consente, quindi, di affermare l'esistenza di un'occupazione dell'immobile da parte di P_
La domanda dell'attrice nei confronti di Controparte_4
quindi, deve essere rigettata. Spese al definitivo.
Ad analoga conclusione si perviene per la domanda proposta nei confronti di la quale, senza contestazioni e confermato Parte_2
dall'istruzione effettuata, occupa l'immobile di Piazza Sannazzaro.
Ora si è detto che la gestione del bene comune spetta alla comunione,
cioè all'assemblea dei partecipanti, la quale, attraverso la sua maggioranza,
esercita le facoltà di godimento diretto o indiretto. Nella fattispecie il 25
febbraio 2016 l'assemblea dei comunisti “delibera e prende atto” che “la
sig.ra vive nell'appartamento di Piazza Sannazzaro”. Parte_2
Pertanto, il godimento di questo bene è stato riconosciuto dalla stessa assemblea alla convenuta, peraltro con il voto favorevole della stessa attrice,
Pag. 32 senza che quest'ultima possa dolersene se non chiedendo l'adozione di nuove deliberazioni sul punto da parte dell'assemblea, impugnare quelle in argomento eventualmente contrarie ai suoi interessi o, in mancanza dell'adozione di deliberazioni, ricorrere al giudice in sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1105 c.c. ove ne ricorrano i presupposti.
Pertanto, anche la domanda di rilascio nei confronti di Parte_2
deve essere disattesa. Spese al definitivo.
Stesso a dirsi per la lamentata occupazione dell'immobile del lotto 109
in località Le Vagnole da parte di Invero, con deliberazione P_
dell'assemblea adottata il 12/12/2017 (prodotta in allegato alla memoria depositata il 25/7/2018), la cui validità ed efficacia è stata confermata con il rigetto dell'impugnativa promossa dal germano IU (sentenza n. 11449
del 28/12/2019 del G.U. dott. Tango della 4^ Sezione Civile, all'esito del giudizio n. 2391/2018 di R.G.) lo stesso gode dell'immobile in via esclusiva.
Anche in questo caso la domanda va rigettata. Spese al definitivo.
Le domanda di rilascio sono state accompagnate dalla richiesta di condanna dei tre asseriti occupanti alla corresponsione dei frutti.
Sebbene tratta di domanda che andrebbe esaminati in sede di resa dei conti dopo la vendita, così come prevede l'art. 723 c.c., si osserva che la stessa è infondata perché atteso che il godimento da parte dei convenuti è
stato autorizzato dall'assemblea in questo sono ricompresi anche gli eventuali frutti civili senza che sorga un obbligo di rendiconto.
Pertanto, anche questa ulteriore domanda dell'attrice nei confronti di tre convenuti va rigettata. Spese al definitivo.
Pag. 33 Si deve ora passare all'esame delle domande che l'attrice ha proposto nei confronti di in qualità di mandataria/amministratrice degli Parte_2
altri eredi per la gestione della comunione.
Si rileva, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda con la quale si chiede alla convenuta di documentare la fatturazione dei compensi ricevuti nell'espletamento del mandato ricevuto dagli altri condomini. Non è
questione per la quale sussiste un diritto del mandante nei confronti del mandatario ma si tratta di vicenda che riguarda solo la convenuta, se a tanto tenuta, e gli uffici finanziari.
Passando alle altre domande si deve rilevare che in corso di causa e,
precisamente, il 29 gennaio 2019, si è dimessa dalla carica di Parte_2
amministratrice della comunione.
Occorre, comunque, qualificare il rapporto intercorrente tra e Pt_2
gli altri eredi. La stessa, con scrittura privata dell'8 maggio 2015 ha ricevuto l'incarico da tutti gli altri comunisti di gestire la riscossione dei canoni di locazione e di curare il pagamento degli oneri condominiali;
inoltre, di provvedere alle piccole manutenzioni e nel caso di interventi di una certa importanza di convocare immediatamente tutti gli eredi per avere una linea comune. Della sua attività doveva rendere il conto agli altri eredi.
L'art. 1106, co. 2, c.c. dispone che con la stessa maggioranza indicata dall'art. 1105 c.c. l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
In tema di comunione ordinaria e di gestione non vi sono le formalità
previste per la comunione di edifici e, pertanto, la volontà della assemblea dei condomini può essere espressa anche attraverso una scrittura privata
Pag. 34 sottoscritta da tutti i comunisti con la quale si delega uno di essi alla gestione del patrimonio indicando i poteri ed i relativi obblighi. E questo è ciò che è
accaduto con la scrittura dell'8 maggio 2015.
La nomina della convenuta ad amministratrice della comunione è stata poi nuovamente formalizzata sia dall'assemblea del 18 dicembre 2015 sia nel corso dell'assemblea del 25 febbraio 2016.
In sostanza, è stata amministratrice della comunione Parte_2
dell'8 maggio 2015 e sino al 29 gennaio 2019. La stessa doveva, quindi,
rendere il conto della sua gestione all'assemblea dei comunisti.
L'attrice contesta alla convenuta la correttezza ed intellegibilità delle relazioni bimestrali presentate per il periodo dal 14 maggio 2015 al 30 giugno
2016.
Tuttavia, l'assemblea del 18 dicembre 2015 approvava “il rendiconto delle entrate e delle uscite della gestione dei beni comuni” dal quale risultava un attivo di euro 23.860,14. Seppure in atti non si rinviene il rendiconto deve ritenersi, considerata anche l'entità dell'attivo e tenuto conto del fatto che per la gestione dell'anno 2015 non vi sono più richiami nelle successive assemblee, che questo fosse relativo a tutta la gestione 2015, quanto meno sino al giorno 18 dicembre 2015, data della riunione
Nella successiva assemblea del 24 maggio 2016 l'assemblea approvava il rendiconto del primo trimestre 2016. All'assemblea del 24
gennaio 2017 viene approvato il rendiconto dell'ultimo trimestre 2016 il che fa presumere che con precedente assemblea siano stati approvati anche i rendiconti dei due trimestri intermedi.
L'attrice, che pure ha impugnato con esito negativo - da quanto è dato
Pag. 35 rilevare dagli atti - alcune delle delibere della comunione, si duole del contenuto di relazioni bimestrali del periodo 2015-2016 redatte dalla germana e del fatto che non abbia eseguito tutti gli incarichi che ha ricevuto Pt_2
dall'assemblea ed ha chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato.
Deve osservarsi che le doglianze riguardanti la gestione dell'amministrazione delle cose comuni dovevano essere necessariamente veicolato, come in realtà ha fatto, attraverso le impugnative Parte_1
delle delibere assembleari o attraverso ricorsi in sede di VG al tribunale nel caso di inerzia.
Ma anche volendo riconoscere il potere del singolo comunista di chiedere lo scioglimento del vincolo di amministrazione per grave inadempimento dell'amministratore, si osserva che non vi sono i presupposti per procedere in tale senso ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c..
Invero, l'attrice all'assemblea del 25 febbraio 2016 ha Parte_1
votato per la nomina della sorella ad amministratrice e, inoltre, all'assemblea del 24 maggio 2016 ha votato favorevolmente per l'approvazione del rendiconto primo trimestre 2016 (mentre in citazione si duole anche delle relazioni riguardanti questo periodo).
Questo comportamento può e deve essere debitamente valutato ai fini della gravità dell'inadempimento contestato come prevede l'art. 1455 c.c..
Invero, “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per
valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo
all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la
verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile
Pag. 36 nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in
concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro
contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma
contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti
nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole
o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento
o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla
particolarità del caso, attenuarne l'intensità” Cass. 22346/2014).
Nella fattispecie non vi sono elementi, sulla base delle allegazioni dell'attrice, per valutare se gli asseriti inadempimenti della mandataria amministratrice abbiano inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto e, comunque, l'elemento di natura soggettiva,
rappresentato dal voto favorevole espresso dall'attrice alla nomina della sorella ad amministratrice ed alla approvazione del rendiconto del primo trimestre 2016, attenua notevolmente la gravità di quelli che sarebbe stati i comportamenti anteriori contestati alla convenuta. Il tutto porta, pertanto, ad escludere che, quanto meno per i fatti antecedenti il 24 maggio 2016
riguardanti relazioni non chiare e compiti non eseguiti previsti dal mandato, vi fossero gli estremi per una risoluzione del contratto per grave inadempimento mentre con riferimento al periodo successivo, quello sino al 30 giugno 2016
oggetto dell'ultima relazione, la lamentata circostanza che non era stato indicato l'oggetto delle telefonate con i vari consulenti contattati dall'amministratrice è questione che da sola non assurge ad una gravità tale da giustificare una risoluzione per inadempimento.
Non vi è prova poi di danni subiti dall'attrice per la citazione in
Pag. 37 giudizio delle società iscritte e della responsabilità al riguardo della amministratrice. Emerge, inoltre, dagli atti e segnatamente dall'ispezione dei registri immobiliari depositata il 26 aprile 2017 dalla convenuta che l'ipoteca iscritta su alcuni beni di SE RU il 7 aprile 2005 dalla presso CP_12
l'Ufficio di Caserta, reg. generale 16428, reg. particolare n. 5117, è stata cancellata come risulta da annotazione del 15 febbraio 2017, reg. part. 429 e reg. generale n. 4867. Non è, infine, deduzione di specifici danni subiti dall'attrice per il comportamento della convenuta nella qualità di amministratrice.
L'istanza dell'attrice contenuta in citazione ai sensi dell'art. 1105, co.
4, c.c. con la quale si chiede la nomina di un custode giudiziario per la gestione ordinaria del patrimonio ereditario è inammissibile perché le istanze ai sensi della predetta norma devono essere proposte al tribunale in sede di volontaria giurisdizione e non in sede contenziosa.
La causa va, infine, rimessa sul ruolo al fine di riconvocare il CTU per la specifica valutazione del valore degli immobili interni 2 e 4, scala U, della palazzina sita in SE RU, località Levagnole/Piedimonte, P.co Pascale
ed al fine, quindi, di individuare le modalità per procedere allo scioglimento della comunione parziaria, limitata per i beni immobili a quelli ritenuti commerciabili con la presente decisione. A seguito della rimessione sul ruolo si chiederà alle parti, sulla base della documentazione già atti, di specificare i beni mobili, diversi dalle somme giacenti sui conti corrente, di cui si chiede la divisione al fine anche di verificare innanzitutto se sussiste la possibilità di un accordo, quanto meno su di essi, anche solo limitato alla determinazione del valore dei medesimi.
Pag. 38 Come già esposto le spese saranno regolate al definitivo, comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 _2 CP_3 P_
e proseguita con l'intervento degli eredi P_ Controparte_13
di quest'ultimi, e Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, così provvede:
[...]
A) dichiara l'apertura della successione ab intestato di _3
, c.f.: , nata a [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_15
deceduta in Napoli, dove aveva l'ultimo domicilio, in data 6 maggio 2015;
B) dichiara suoi eredi, in quote eguali, gli otto figli, Pt_1 CP_1
, , e e, _2 CP_3 P_ P_ Pt_2 Persona_1
in luogo di IU, deceduto in corso di causa dopo la sua costituzione in giudizio, la sua stirpe composta dalla moglie e dai figli Controparte_8
e intervenuti nel presente giudizio per la sua P_ Controparte_10
prosecuzione;
C) rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di con riguardo ai diritti, caduti in successione, relativi ai Persona_3
seguenti beni immobili indicati con il numero d'ordine del primo elenco riportato in questa sentenza:
1) piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare sita in Napoli
alla Piazza Sannazzaro n. 200, piano quarto, identificata nel N.C.E.U. di
Napoli alla Sez. CHI foglio 18, particella 129, sub 12, categoria A/2, classe 4,
Pag. 39 Z.C. 11, consistenza 7.5 vani, sup. catastale 276 mq, rendita € 1.530,00 Piazza
Sannazzaro n. 200, piano quarto;
2) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliare site in SE
RU, località Levagnole/Piedimonte, e precisamente:
a) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 1, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 36 mq, rendita € 52.06;
b) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 2, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 30 mq, rendita € 43.38;
c) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 3, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 16 mq, rendita € 23.14;
d) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 4, categoria C/2, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 14 mq, rendita € 15.18;
e) immobile posto al piano primo, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 5, categoria A classe 2, Z.C. 2,
consistenza 5.5 vani, rendita € 511.29;
f) immobile posto al piano secondo, identificata nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 6, categoria A/2, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 5.5 vani, rendita € 511.29;
3) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site in SE
RU, località Le Vagnole/Piedimonte, P.co Pascale, e precisamente:
a) immobile posto al piano terra, interno n. 1, scala U, identificato nel
Pag. 40 N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 2, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
c) immobile posto al piano primo, interno n. 3, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 4, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
6) quote di 666/1000 della piena proprietà delle unità immobiliari site in IV (Na) al Corso TO I e precisamente:
a) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 220-222, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 1,
categoria C/1, classe 7, consistenza 36 mq, rendita € 598.68, Corso TO I
n. 222 n. 220, piano T;
b) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 4,
categoria C/2, classe 2, consistenza 14 mq, rendita € 13.01, Corso TO I
n. 224, piano T;
e) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 7,
categoria C/2, classe 2, consistenza 22 mq, rendita € 20.45, Corso TO I
n. 224, piano T;
f) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano primo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 12,
categoria A/2, classe 3, consistenza 5.5 vani, rendita € 355.06, Corso TO
I n. 224, piano 1;
7) quota di 500/1000 della piena proprietà di alcune unità immobiliari site in IV al corso TO I:
Pag. 41 a) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 223, piano secondo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 102 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza 144 mq, rendita € 111.56,
Corso TO I n. 223, piano 2;
c) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 8,
categoria C/2, classe 2, consistenza 54 mq, rendita € 50.20, Corso TO I
n. 224, piano T;
d) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 9, categoria A/5,
classe 6, consistenza 1 vano, rendita € 43.38, Corso TO I n. 224, piano
T;
e) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 10,
categoria A/5, classe 7, consistenza 1 vano, rendita € 50.61, Corso TO I
n. 224, piano T;
f) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 11,
categoria C/1, classe 7, consistenza 1 vano, rendita € 50.61, Corso TO I
n. 224, piano T;
g) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano primo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 13,
categoria A/2, classe 3, consistenza 7.5 vani, rendita € 484.18, Corso TO
I n. 224, piano 1.
8) piena ed esclusiva proprietà delle seguenti unità site in IV
Pag. 42 (NA) alla DO OR (attualmente Via DO Milani) snc:
a) unità immobiliare sita al piano terra, int. n. 1, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 17,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
b) unità immobiliare sita al piano terra, int. n. 2, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 18,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
c) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 3, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 19,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
d) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 4, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 20,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
e) unità immobiliare sita al piano secondo, int. n. 5, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 21,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
f) unità immobiliare sita al piano secondo, int. n. 6, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 22,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
o) unità immobiliare sita al piano primo, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 52,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
q) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 4, scala E, edificio E,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19 particella 2162, sub 69,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
Pag. 43 s) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 23, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
t) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 24, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
u) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 25, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq.;
11) quote dei diritti di piena proprietà sugli immobili in IV via
DO OR snc (attualmente Via DO Milani) e precisamente:
a) quota pari a ¼ sull'unità immobiliare sita al piano terzo, scala E,
edificio E, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162,
sub 73, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
b) quota pari ad 1/6 dell'unità immobiliare sita al piano terzo, scala D,
edificio D, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162,
sub 57, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
c) quota parti ad 8/29 dell'unità immobiliare sita al piano terra,
edificio F, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162,
sub 80, categoria C/2, classe 6, consistenza 43 mq, rendita € 79,95;
D) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti di Pt_2
e ; P_ Controparte_4
E) dichiara inammissibile la domanda dell'attrice di nomina di un custode giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 1105 c.c.;
F) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo come da separata
Pag. 44 ordinanza;
G) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli 3 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 45
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa iscritta al n. 31361/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 7
aprile 2025
TRA
c.f.: nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata in Latina alla via Mugilla n. 1, presso lo studio dell'avv. Guido Giuntinelli, del Foro di Latina (c.f.: C.F._2
) in virtù di procura depositata unitamente alla comparsa di nuovo
[...]
procuratore in data 17 settembre 2021
- ATTRICE
E
c.f.: nata in data [...] a Controparte_1 C.F._3
Napoli ed ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata alla via Duomo, n. 348, presso lo studio degli Avv.ti
Carlo Grezio (c.f.: e Salvatore Conte che la CodiceFiscale_4
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di
Pag. 1 costituzione
- CONVENUTA
E
c.f. , nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_5
30/5/1964, ivi residente a[...], CP_3
c.f.: , nata a [...] in data [...], ivi residente CodiceFiscale_6
alla Via S. Giacomo dei Capri n. 41/1, c.f.: Controparte_4
nata a [...] il [...], residente in [...]CodiceFiscale_7
(Regno Unito), 20-21 Lancaster Gate – Flat H, con domicilio italiano in
Napoli, Largo DOnaregina n. 4 (presso il dott. ), Controparte_2
c.f.: , nato a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_8
14/8/1970, residente in [...], e c.f. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_9
29/5/1974, residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Monte di Dio, n. 66, presso lo studio dell'Avv.
Paolo de Divitiis (c.f.: ) che li rappresenta e difende CodiceFiscale_10
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTI
E
(ora , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6
rappr.to p.t., con sede legale in Napoli alla Via bracco, n. 20
- CONVENUTA CONTUMACE
E
ora , in Controparte_7 Controparte_7
persona del legale rappr.te p.t. con sede legale in Napoli alla Via Toledo, n.
Pag. 2 177
- CONVENUTA CONTUMACE
E
c.f.: nata a [...] il 20 Controparte_8 CodiceFiscale_11
marzo 1966, residente in [...],
[...]
, c.f.: , nato a [...] il 15 febbraio P_ CodiceFiscale_12
1989, residente in [...], Controparte_10
c.f.: , nata a [...] il [...] ivi residente CodiceFiscale_12
in Piazza Sannazzaro n. 200, tutti quali eredi di (c.f.: Persona_1 [...]
) nato a [...] il [...] ivi deceduto il 20/09/2022, C.F._13
in virtù di atto di accettazione di eredità, redatto in data 28/11/2022 (Rep.
6555; Racc. 5439) per notar dott. ed elettivamente Persona_2
domiciliati in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/3,presso lo studio dell'Avv. Bruno Sellitti (c.f.: ) che li rappresenta e CodiceFiscale_14
difende in virtù di procura alle liti in calce alla costituzione
- INTERVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
Conclusioni: all'udienza del 16.1.2025
il procuratore di parte attrice conclude riportandosi a tutti gli scritti difensivi depositati ed in particolare alle conclusioni precisate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc del 28.06.2018 da intendersi qui integralmente trascritta;
il procuratore dei convenuti , , e _2 CP_3 P_
si riporta a tutte le deduzioni e difese già formulate Parte_2
impugnando tutto quando dedotto dalle controparti;
Pag. 3 il procuratore degli interventori e Controparte_8 P_
conclude riportandosi alle proprie richieste, anche Controparte_10
istruttorie di cui ha chiesto l'ammissione, e conclusioni rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio per l'udienza del 22 maggio 2017 i germani IU,
, , e , CP_1 _2 CP_3 P_ P_ Parte_2
chiedendo lo scioglimento parziale della comunione sui beni facenti parte dell'eredità della madre, (vedova ) deceduta ab Persona_3 Pt_2
intestato in data 6.5.2015.
In particolare, l'attrice ha esposto che:
-i beni, oggetto della massa da dividere, sono costituiti da:
1) piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare sita in Napoli
alla Piazza Sannazzaro n. 200, piano quarto, identificata nel N.C.E.U. di
Napoli alla Sez. CHI foglio 18, particella 129, sub 12, categoria A/2, classe 4,
Z.C. 11, consistenza 7.5 vani, sup. catastale 276 mq, rendita € 1.530,00 Piazza
Sannazzaro n. 200, piano quarto;
2) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliare site in SE
RU, località Levagnole/Piedimonte, e precisamente (1/8 – 125/1000 a ciascuno erede):
a) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 1, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 36 mq, rendita € 52.06;
b) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 2, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
Pag. 4 consistenza 30 mq, rendita € 43.38;
c) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 3, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 16 mq, rendita € 23.14;
d) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 4, categoria C/2, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 14 mq, rendita € 15.18;
e) immobile posto al piano primo, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 5, categoria A classe 2, Z.C. 2,
consistenza 5.5 vani, rendita € 511.29;
f) immobile posto al piano secondo, identificata nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 6, categoria A/2, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 5.5 vani, rendita € 511.29;
3) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site in SE
RU, località Le Vagnole/Piedimonte, P.co Pascale, e precisamente:
a) immobile posto al piano terra, interno n. 1, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 2, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
b) immobile posto al piano terra, interno n. 2, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 3, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
c) immobile posto al piano primo, interno n. 3, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 4, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
d) immobile posto al piano primo, interno n. 4, scala U, identificato
Pag. 5 nel N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 5, categoria
A/3, classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22.
4) piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in IA (NA)
identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 9, particella 47, qualità
noccioleto, classe 3, ha 1.42.96, r.d. € 95.98, r.a. € 62.76;
5) quota di 500/1000 di proprietà (l'altra quota di 500/1000 è di
) dei seguenti terreni siti in IA (NA): Controparte_2
a) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 3,
particella 81, qualità noccioleto, classe 2, are 7.58, r.d. € 11.16, r.a. € 4.31;
b) terreno sito identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 3,
particella 83, qualità noccioleto, classe 2, are 38.83, r.d. € 57.15, r.a. € 22.06;
c) terreno sito identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 4,
particella 33, qualità noccioleto, classe 2, ha 3.44.29, r.d. € 506.76, r.a. €
195.59.
6) quote di 666/1000 della piena proprietà delle unità immobiliari site in IV (Na) al Corso TO I e precisamente:
a) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 220-222, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 1,
categoria C/1, classe 7, consistenza 36 mq, rendita € 598.68, Corso TO I
n. 222 n. 220, piano T;
b) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 4,
categoria C/2, classe 2, consistenza 14 mq, rendita € 13.01, Corso TO I
n. 224, piano T;
c) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
Pag. 6 identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 5,
categoria C/2, classe 2, consistenza 20 mq, rendita € 18.59, Corso TO I
n. 224, piano T;
d) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 6,
categoria C/2, classe 2, consistenza 28 mq, rendita € 20.45, Corso TO I
n. 224, piano T;
e) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 7,
categoria C/2, classe 2, consistenza 22 mq, rendita € 20.45, Corso TO I
n. 224, piano T;
f) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano primo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 12,
categoria A/2, classe 3, consistenza 5.5 vani, rendita € 355.06, Corso TO
I n. 224, piano 1;
g) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 223, piano secondo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 101 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza 113 mq, rendita € 87.54,
Corso TO I n. 223, piano 2.
La restante quota è di piena proprietà delle odierne parti in causa in quanto loro pervenuta a seguito di successione legittima del padre P_
.
[...]
7) quota di 500/1000 della piena proprietà di alcune unità immobiliari site in IV al corso TO I (la restante quota di 500/1000 è di proprietà della società con sede in Gran Bretagna e Irlanda del CP_11
Pag. 7 Nord) e precisamente:
a) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 223, piano secondo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 102 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza 144 mq, rendita € 111.56,
Corso TO I n. 223, piano 2;
b) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 225-227, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 15,
categoria C/1, classe 6, consistenza 76 mq, rendita € 1.083,32, Corso TO
I n. 227 n. 225, piano T;
c) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 8,
categoria C/2, classe 2, consistenza 54 mq, rendita € 50.20, Corso TO I
n. 224, piano T;
d) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 9,
categoria A/5, classe 6, consistenza 1 vano, rendita € 43.38, Corso TO I
n. 224, piano T;
e) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 10,
categoria A/5, classe 7, consistenza 1 vano, rendita € 50.61, Corso TO I
n. 224, piano T;
f) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 11,
categoria C/1, classe 7, consistenza 1 vano, rendita € 50.61, Corso TO I
n. 224, piano T;
Pag. 8 g) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano primo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 13,
categoria A/2, classe 3, consistenza 7.5 vani, rendita € 484.18, Corso TO
I n. 224, piano 1.
8) piena ed esclusiva proprietà delle seguenti unità site in IV
(NA) alla DO OR (attualmente Via DO Milani) snc:
a) unità immobiliare sita al piano terra, int. n. 1, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 17,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34,;
b) unità immobiliare sita al piano terra, int. n. 2, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 18,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
c) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 3, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 19,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
d) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 4, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 20,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
e) unità immobiliare sita al piano secondo, int. n. 5, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 21,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
f) unità immobiliare sita al piano secondo, int. n. 6, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 22,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
g) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
Pag. 9 identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 26,
categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq, rendita € 48.86;
h) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 27,
categoria C/6, classe 3, consistenza 33 mq, rendita € 73.29, Via DO OR
nc, piano S1, scala B, Edificio B;
i) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 28,
categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq, rendita € 48.86;
l) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 29,
categoria C/6, classe 3, consistenza 21 mq, rendita € 46.64;
m) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 30,
categoria C/6, classe 3, consistenza 23 mq, rendita € 51.08;
n) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 31,
categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita € 42.19;
o) unità immobiliare sita al piano primo, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 52,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
p) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 64,
categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita € 42.19;
q) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 4, scala E, edificio E,
Pag. 10 identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19 particella 2162, sub 69,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
r) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala E, edificio E,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 77,
categoria C/6, classe 3, consistenza 21 mq, rendita € 46.64;
s) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 23, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
t) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 24, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
u) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 25, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq.;
9) quota di 500/1000 della piena proprietà del terreno sito in IV
(la restante parte pari a 500/1000 è in proprietà di ) Controparte_2
identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 17, particella 37, qualità
seminativo irriguo, classe 1, are 42.60, r.d. € 141.03, r.a. € 33.00;
10) quota pari a 583/1000 della piena proprietà dei terreni siti in
IV (altri comproprietari e gli altri convenuti) Persona_1
precisamente:
a) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 6,
particella 5, qualità seminativo irriguo, classe 3, ha 1.20.60, r.d. € 333.85, r.a.
€ 74.74;
b) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 14,
Pag. 11 particella 759, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, are 30.11, r.d. €
93.46, r.a. € 17.88 (ex fg. 14, p.lla 21);
c) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 16,
particella 67, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, ha 1.31.90, r.d. €
409.41, r.a. € 78.34;
d) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 19,
particella 2115, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, are 62.02, r.d. €
192.50, r.a. € 36.84 (ex fg. 19 p.lla 124);
e) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 19,
particella 5, qualità seminativo irriguo, classe 1, ha 1.15.20, r.d. € 381.37, r.a.
€ 89.24.
11) Quota di 1/4 dei diritti di piena proprietà sugli immobili in
IV via DO OR snc (attualmente Via DO Milani) e precisamente:
a) unità immobiliare sita al piano terzo, scala E, edificio E, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 73, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
b) unità immobiliare sita al piano terzo, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 57,
categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
c) unità immobiliare sita al piano terra, edificio F, identificata nel
N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 80, categoria C/2, classe
6, consistenza 43 mq, rendita € 79,95;
12) che al momento dell'apertura della successione _3
era cointestataria di tre conti correnti aperti presso il
[...] CP_7
filiae n. 133 così intestati:
[...]
Pag. 12 a) intestataria esclusiva del c/c ordinario n. 1000/00005111 che presentava al momento della morte, come da relativa dichiarazione di successione, presentava un saldo attivo di euro 87.124,45;
b) intestataria per la quota di 1/3 del c/c ordinario n. 1000/00004195
che presentava al momento della morte, come da relativa dichiarazione di successione, presentava un saldo attivo di euro 899,02 (altre due cointestatarie le figlie e ); Pt_2 CP_3
c) cointestataria, unitamente alle figlie e del Pt_2 P_
c/c ordinario n. 1000/00004340 che presentava al momento della morte, come da relativa dichiarazione di successione, presentava un saldo attivo di euro
405,98.
L'attrice ha, altresì, esposto che i seguenti beni risultano gravati da ipoteca legale:
a) l'immobile sito in SE RU (CE) località Vagnole/Piedimonte
al foglio 223, part.168 sub.2,3,4 e 5 con ipoteca n. 16428/5117 del 7.4.2005 di
€.72.943,28 a favore di poi e Controparte_12 Controparte_6
b) gli immobili siti in IV via DO OR, foglio 19 part. 2162
sub 69 e 77 con ipoteca volontaria n. 37147/7179 del 16.9.2003 di €
100.000,00 a favore di estinguibile in 5 anni. CP_7 Controparte_7
Ancora, in merito al godimento dei beni l'attrice ha allegato che:
a) ha goduto in via esclusiva, sine titulo, dell'unità Controparte_4
immobiliare identificata al catasto al foglio 223, part. 440 sub. 2, sub. 3, sub.
4, sub. 5 si chiede che lo stesso corrisponda i frutti civili, quale ristoro della privazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti;
b) occupava con la madre ed occupa, dalla morte di Parte_2
Pag. 13 quest'ultima risalente al 6.5.2015, l'appartamento di piazza Sannazaro.
ha esposto ancora che: nell'immobile di piazza Sannazzaro in Parte_1
Napoli ed in quelli di Le Vagnole vi sono bene mobili di proprietà della de cuius nonché gioielli;
che costituitasi la comunione ereditaria è stata nominata amministratrice la convenuta che ha aperto un conto corrente Parte_2
sempre il filiale di Via Crispi, per la gestione. Controparte_7
Tanto premesso l'attrice ha specificato che intende chiedere la divisione parziale in quanto andrebbero esclusi quegli immobili in IV di cui sarebbero attualmente comproprietari la società di diritto inglese CP_11
(quota del 50% delle n. 7 unità immobiliari in IV, Corso TO I
[...]
n. 223-224-225-227) ed il germano (quota del 25% dei Persona_1
terreni in IV), per quote già di proprietà della sig.ra Persona_4
(sorella della de cuius) e che formano oggetto del giudizio di impugnativa (rg.
5505/2016) dei suoi testamenti olografi promosso dai germani , _2
, e . CP_3 P_ Controparte_4
L'attrice ha chiesto, inoltre, la condanna di , che Controparte_4
gode in via esclusiva dei beni siti in località Le Vagnole Parco Pascale, dei frutti civili pur ricadendo su titti gli eredi gli oneri tributari e condominiali.
Analoga domanda l'attrice l'ha proposta nei confronti delle sorelle e che occupano l'immobile di Piazza Sannazzaro in Pt_2 P_
Napoli dalla morte della madre.
Quanto all'attività di amministratrice della comunione da parte della sorella le ha contestato la mancata emissione di fatture per il Pt_2 Pt_1
compenso percepito mensilmente chiedendo “sin d'ora l'esibizione della
propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015” e, quindi,
Pag. 14 l'inadempimento dei suoi obblighi di amministratrice contestando la mancanza di chiarezza delle relazioni bimestrali presentate dalla medesima e relative al periodo dal maggio 2015 al giugno 2016, di avere intestato il conto bancario di gestione a se medesima e non alla comunione, di non avere chiesto i canoni di locazione ai morosi, di non avere consegnato all'attrice,
che ne aveva fatto richiesta, i relativi contratti, di non avere proceduto all'incarico ricevuto di stimare la massa ereditaria, di non avere proceduto alla cancellazione delle ipoteche relativi a debiti estinti e da qui la necessità per l'attrice di citazione in giudizio anche la ed il CP_12 Controparte_7
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo:
“1) di dichiarare lo scioglimento parziale della comunione ereditaria
con l'attribuzione del bene indiviso sito in Napoli (Na) P.zza Sannazaro n.
200 posto al piano 4 … obbligandosi a provvedere al conguaglio in denaro
ritenuto di giustizia in favore dei convenuti;
2) l'attribuzione del bene indiviso sito in IV (NA) via DO
OR posto a piano primo, int. 4, scala E, edificio E provvedendo al
conguaglio in denaro ritenuto di giustizia in favore dei convenuti;
3) la condanna di e al rilascio e alla Pt_2 Controparte_4
corresponsione quota parte dei frutti loro spettante per il godimento esclusivo
dell'immobile indiviso sito in Napoli (NA) P.zza Sannazzaro n. 200 … a far
data dal 07.05.2015 fino alla data dell'effettivo rilascio;
4) la condanna di al rilascio e alla corresponsione Controparte_4
della quota parte dei frutti lui spettante per il godimento esclusivo del
complesso immobiliare sito in SE RU (CE), località Le Vagnole
Parco Pascale … a far data dal 07.05.2015 fino alla data dell'effettivo
Pag. 15 rilascio;
5) di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento
dell'amministratore IG.ra ; Parte_2
6) dichiarare risolto il contratto di mandato stipulato con
l'amministratore IG.ra comunque dichiarare non dovuto ex Parte_2
art. 1460 c.c. il compenso concordato di € 1000,00= con mandato del
08.05.2015 e di € 1.200= con mandato del 25.02.2016, e condannare
l'amministratore al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Parte_2
attrice presenti e futuri, se del caso per la chiamata in causa di
[...]
e nella misura che sarà ritenuta di CP_6 Controparte_7
giustizia secondo il prudente apprezzamento del giudice adito;
7) nominare ai sensi dell'art. 1105 co. 4, un custode giudiziario per la
gestione ordinaria del patrimonio ereditario fino allo scioglimento parziale
della comunione ereditaria;
8) in subordine laddove si dovesse accertare l'indivisibilità dei beni
immobili facenti parte dell'asse ereditario, ordinare la vendita degli immobili
ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e 576 c.p.c. a mezzo di professionista all'uopo
delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione
delle rispettive quote.
9) Porre le spese di giustizia a carico della massa ereditaria, compresi
onorari e spese legali e in caso di contestazioni disporre secondo i criteri
della soccombenza”.
In data 19.4.2017 l'attrice ha depositato ricorso ex art. 669-quater e
670 c.p.c. chiedendo il sequestro giudiziario di tutti i beni ricaduti nella successione della de cuius . Con ordinanza del 5/7/2017 la Persona_3
Pag. 16 domanda cautelare è stata rigettata rimettendo le spese alla sentenza definitiva. Avverso la decisione è stato presentato in data 19/7/2017 reclamo che è stato rigettato in data 9/8/2017.
In data 24.4.2017 si sono costituiti, con comparse distinte ma a ministero del medesimo difensore, l'Avv. Paolo de Divitiis, e _2
(insieme), chiedendo dichiararsi CP_3 P_ Controparte_4
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligazione e non opponendosi nel merito alla divisione purché totale e non parziaria come richiesto dall'attrice “ossia anche le quote indivise di quei beni immobili che, per la restante parte, rientrano nella successione della zia e formano oggetto delle domande proposte nel giudizio n. Persona_4
31792/2015 di R.G.). in particolare, ha negato di occupare la P_
casa di piazza Sannazzaro perché vive e risiede all'estero. _2
e hanno chiesto, invece, l'attribuzione congiunta
[...] Parte_2
dell'appartamento di Piazza Sannazzaro. ha chiesto il rigetto della P_
domanda di condanna dei frutti perché “ha vissuto in uno degli appartamenti
del complesso immobiliare (precisamente il 1° piano della palazzina più
grande) dall'anno 2004 all'anno 2014, per volontà della madre, che si
occupava personalmente della gestione dei propri immobili e glielo ha
concesso a titolo di comodato a tempo indeterminato, facendogli solo carico
delle spese per le utenze domestiche”.
In data 26.4.2017 si è costituita, sempre con l'Avv. Paolo de Divitiis,
associandosi alle difese degli altri convenuti già costituitisi e Parte_2
chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti dall'attrice quale amministratrice della comunione ed occupante l'immobile di Piazza
Pag. 17 Sannazzaro in Napoli.
In data 2.05.2017 si è costituito che ha aderito alla Persona_1
domanda di divisione dell'attrice , rappresentando come Parte_1
veritieri i fatti esposti da quest'ultima.
In data 18.5.2017 si è costituita che non si è opposta Controparte_1
allo scioglimento parziale della comunione mentre ha chiesto il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di mandato stipulato con l'amministratrice della comunione.
Concesso termine per l'inizio del procedimento di mediazione, che si è
concluso negativamente, con ordinanza del 4 dicembre 2018 il precedente istruttore ha rigettato l'istanza di riunione del presente giudizio a quello recante il n. 31792/2015 r.g.a.c. avente ad oggetto la successione di
[...]
, sorella della de cuius. Per_4
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., assunti i mezzi istruttori con acquisizione dell'interrogatorio formale di P_
all'udienza del 06.06.2019, e della prova testi con l'escussione dei
[...]
testi , ed Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_8
all'udienza del 24.6.2019, è stata altresì disposta la CTU, depositata in data
19.1.2022.
In data 19.12 2022 si sono costituiti, quali eredi di Persona_1
deceduto in data 20.9.2022, , e CP_8 P_ Controparte_10
Considerato che dalla relazione del consulente ing. è Persona_5
emersa la sussistenza di difformità urbanistiche e catastali che impediscono la commerciabilità di numerosi beni, il tribunale ha, quindi, chiesto alle parti di provvedere alla sanatoria con ordinanza dell'8 aprile 2022 del precedente
Pag. 18 istruttore.
Dopo alcuni rinvii concessi per provvedere a tanto, non avendo, dopo più di due anni, le parti ottemperato a tale onere, all'udienza del 16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190
c.p.c..
Le domande proposte nel presente giudizio sono procedibili ai sensi del d.lgs n. 28 del 2010 e succ.ve modifiche atteso l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia successoria e di comunione conclusasi con il verbale negativo del 6 luglio 2017 prodotto in giudizio da il 6 febbraio 2018. Persona_1
Deve essere preliminarmente dichiarata l'apertura della successione ab
intestato di , c.f.: , nata a [...] Persona_3 CodiceFiscale_15
il 7 settembre 1935 e deceduta in Napoli, dove aveva l'ultimo domicilio, in data 6 maggio 2015. I suoi eredi sono gli otto figli Pt_1 CP_1
, , e , _2 CP_3 P_ P_ Pt_2 Persona_1
che si sono costituiti in giudizio qualificandosi come tali. In luogo di
IU, deceduto in corso di causa dopo la sua costituzione, è subentrata la sua stirpe composta dalla moglie e dai figli Controparte_8 P_
e che hanno espressamente accettato l'eredità del loro Controparte_10
congiunto.
Occorre, quindi, esaminare la domanda di scioglimento della comunione della massa ereditaria relativa alla successione di _3
.
[...]
L'attrice dopo avere elencato tutti beni immobili e Parte_1
mobili secondo la medesima caduti in successione ha limitato la domanda di
Pag. 19 divisione degli immobili a quelli di proprietà esclusiva della madre ed a quelli sui quali la stessa vantava solo una quota di comproprietà in cui non ricorrevano come altri comproprietari il fratello IU e la società CP_11
cioè alle unità immobiliari sopra elencante al n. 7 e site in IV al
[...]
corso TO I ed i terreni sopra indicati al n. 10.
Si osserva che lo scioglimento della comunione ereditaria per il principio della cd. universalità, enucleato da dottrina e giurisprudenza al fine di garantire che tutti gli eredi ricevano porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione,
deve avere ad oggetto tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. È, tuttavia, possibile una "divisione parziale" dei beni ereditari
(Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. Un., n. 1145 del
24/03/1977), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (tra molte, Cass., Sez. 2, n. 6931 del
08/04/2016; Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del
12/01/2011).
Nella fattispecie gli altri convenuti e, in particolare, , _2
, e costituitisi tempestivamente in CP_3 Pt_2 P_ P_
giudizio, si sono espressamente opposti alla divisione parziaria chiedendo che fossero ricompresi nell'asse da dividere anche gli immobili esclusi dall'attrice.
Pertanto, la questione della legittimità della richiesta di una divisione parziaria da parte dell'attrice e, quindi, dell'ammissibilità di tale domanda è
Pag. 20 stata superata dall'allargamento del thema decidendum operato dai predetti convenuti.
Occorre al riguardo chiarire che l'estensione della domanda è,
comunque, limitata allo scioglimento della comunione ereditaria che si è
formata tra i suoi eredi con l'apertura della successione di _3
. Pertanto, oggetto del giudizio non è né la successione paterna –
[...]
alcuni dei cespiti sono già in proprietà pro quota alle parti in causa perché
eredi del padre – né la comunione ordinaria derivante Controparte_9
dall'essere alcuni beni di proprietà già di , di IU e della _2
per effetto di altri acquisti inter vivos o mortis causa. CP_11
Pertanto, oggetto della divisione sono, oltre ai beni mobili, gli immobili che erano di proprietà esclusiva di e le quote di Persona_3
comproprietà che la medesima vantava sugli altri beni elencati in citazione,
quote meglio precisate dal CTU Ing. Persona_5
Sennonché la questione della divisione parziaria ritorna tra quelle da esaminare a seguito dell'espletamento proprio della CTU perché l'ingegnere incaricato, in risposta al quesito n. 6, ha rilevato che per numerosi immobili non vi è il cd. allineamento catastale oggettivo previsto dall'art. 29, comma 1-
bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva catastale.
Invero, la norma citata prevede che “gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o
lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad
Pag. 21 esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità
immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in
atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass.
n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio,
aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte
della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si
riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai
provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare
la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali
rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione'
appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti
che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n. 18043/2020).
In comparsa conclusionale gli eredi di hanno chiesto Persona_1
procedersi allo scioglimento della comunione formatasi con l'apertura della successione di limitatamente agli immobili commerciabili Persona_3
Pag. 22 con esclusioni di quelli per i quali non ricorre il requisito del cd. allineamento catastale oggettivo. A questa istanza non si sono sostanzialmente opposti
, , e che si sono _2 CP_3 Pt_2 P_ Controparte_4
rimessi al giudicante.
ha richiamato la cassazione a Sezioni unite n.ro Persona_1
25021/2019, la cui massima recita: “Allorquando tra i beni costituenti l'asse
ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713
c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della
comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la
sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli
altri condividenti”.
Secondo la Cassazione “Non vi è ragione, pertanto, di dar rilievo alla
volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire
loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell'asse
ereditario con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili.
Diversamente opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto
potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della
comunione ereditaria;
e si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio
divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento
della comunione ereditaria con riferimento all'intero complesso dei beni per i
quali essa è giuridicamente possibile. In definitiva, deve ritenersi che il
divieto di scioglimento della comunione relativa ad un fabbricato abusivo
determina solo una limitata compressione del diritto del coerede di ottenere
lo scioglimento della comunione ereditaria;
una compressione che è limitata
al detto immobile, ma non riguarda gli altri beni ereditari, per i quali il
Pag. 23 coerede, ai sensi dell'art. 713, primo comma, cod. civ., ha diritto di chiedere
lo scioglimento della comunione”.
Il principio, dettato per i vizi urbanistici ed edilizi, può essere esteso anche alla nullità prevista dall'art. 29, co. 1-bis, citato nel caso di mancanza di conformità oggettiva catastale, non essendovi ragione per scriminare tra le due situazioni.
Pertanto, quanto ai beni immobili caduti in successione, sulla scorta della CTU deve limitarsi l'oggetto della domanda di scioglimento della comunione dell'eredità di ai seguenti immobili, di cui si Persona_3
mantiene la numerazione del precedente elenco e si aggiunge il valore stimato dal CTU:
3) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site in SE
RU, località Levagnole/Piedimonte, P.co Pascale, e precisamente:
b) immobile posto al piano terra, interno n. 2, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 3, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
d) immobile posto al piano primo, interno n. 4, scala U, identificato nel N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 5, categoria
A/3, classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22.
In ordine al valore si deve rilevare che nella consulenza si legge: “Per
tale unità immobiliare in funzione della sua conformazione - sebbene
costituita da subalterni autonomi ed indipendenti tra loro - si ritiene
opportuno effettuare un'unica valutazione di stima ritenendo che una vendita
frazionata per subalterni ne possa comunque pregiudicare il suo valore
commerciale anche in funzione dell'utilizzazione degli spazi esterni e della
Pag. 24 tipologia dell'immobile”.
Il CTU, in sostanza ha fornito un valore complessivo euro 298.398,02
per l'intera palazzina composta da quattro unità immobiliari di cui solo quelle con le lettere b) e d) appena descritte sono commerciabili. Occorre, pertanto,
richiamare il CTU per chiedere il valore di ciascuna di queste due unità
immobiliari.
4) piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in IA (NA)
identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 9, particella 47, qualità
noccioleto, classe 3, ha 1.42.96, r.d. € 95.98, r.a. € 62.76; valore stimato dal
CTU: € 50.036,00;
5) quota di 500/1000 di proprietà (l'altra quota di 500/1000
appartiene a ) dei seguenti terreni siti in IA (NA): Controparte_2
a) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 3,
particella 81, qualità noccioleto, classe 2, are 7.58, r.d. € 11.16, r.a. € 4.31; €
2.653,00 (valore della quota di 500/1000);
b) terreno sito identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 3,
particella 83, qualità noccioleto, classe 2, are 38.83, r.d. € 57.15, r.a. € 22.06;
€ 11.066,55 (valore della quota di 500/1000);
c) terreno sito identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 4,
particella 33, qualità noccioleto, classe 2, ha 3.44.29, r.d. € 506.76, r.a. €
195.59. € 77.465,25 (valore dalla quota di 500/1000 del valore complessivo);
6) quote di 666/1000 della piena proprietà delle unità immobiliari site in IV (Na) al Corso TO I e precisamente:
c) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 5,
Pag. 25 categoria C/2, classe 2, consistenza 20 mq, rendita € 18.59, Corso TO I
n. 224, piano T;
€ 13.626,36 (valore della quota di 666/1000);
d) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 6,
categoria C/2, classe 2, consistenza 28 mq, rendita € 20.45, Corso TO I
n. 224, piano T;
€ 16.020,18 (valore della quota di 666/1000);
g) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 223, piano secondo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 101 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza 113 mq, rendita € 87.54,
Corso TO I n. 223, piano 2. € 29.521,80 (valore della quota di
666/1000).
La restante quota è di piena proprietà delle odierne parti in causa in quanto loro pervenuta a seguito di successione legittima del padre P_
.
[...]
7) quota di 500/1000 della piena proprietà dell'unità immobiliari
sita in IV al corso TO I (la restante quota di 500/1000 è di proprietà della società con sede in Gran Bretagna e Irlanda del CP_11
Nord) e precisamente:
b) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 225-227, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 15,
categoria C/1, classe 6, consistenza 76 mq, rendita € 1.083,32, Corso TO
I n. 227 n. 225, piano T;
€ 69.367,23 (pari al valore della quota di 500/1000)
8) piena ed esclusiva proprietà delle seguenti unità site in IV
(NA) alla DO OR (attualmente Via DO Milani) snc:
g) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
Pag. 26 identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 26,
categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq, rendita € 48.86; valore €
11.221,02;
h) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 27,
categoria C/6, classe 3, consistenza 33 mq, rendita € 73.29; valore €
19.220,40;
i) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 28,
categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq, rendita € 48.86; valore € 8.817,90;
l) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 29,
categoria C/6, classe 3, consistenza 21 mq, rendita € 46.64; valore €
12.558,24;
m) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 30,
categoria C/6, classe 3, consistenza 23 mq, rendita € 51.08; valore €
11.056,29;
n) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 31,
categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita € 42.19; valore €
11.706,66;
p) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 64,
categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita € 42.19; valore €
Pag. 27 13.007,40;
r) unità immobiliare sita al piano seminterrato, scala E, edificio E,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 77,
categoria C/6, classe 3, consistenza 21 mq, rendita € 46.64; valore €
11.860,56;
9) quota di 500/1000 della piena proprietà del terreno sito in
IV (la restante parte pari a 500/1000 è in proprietà di _2
) identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 17, particella 37,
[...]
qualità seminativo irriguo, classe 1, are 42.60, r.d. € 141.03, r.a. € 33.00; €
17.040,00 (valore della quota di 500/1000);
10) quota pari a 583/1000 (pari a 7/12) della piena proprietà dei
terreni siti in IV (le restanti quote sono di e degli Persona_1
altri convenuti per vicende estranea alla successione materna) precisamente:
a) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 6,
particella 5, qualità seminativo irriguo, classe 3, ha 1.20.60, r.d. € 333.85, r.a.
€ 74.74; € 37.989,00 (valore della quota di 7/12);
b) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 14,
particella 759, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, are 30.11, r.d. €
93.46, r.a. € 17.88 (ex fg. 14, p.lla 21); € 14.929,54 (valore della quota di
7/12);
c) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 16,
particella 67, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, ha 1.31.90, r.d. €
409.41, r.a. € 78.34; € 50.570,33 (valore della quota di 7/12);
d) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 19,
particella 2115, qualità seminativo arborato irriguo, classe 1, are 62.02, r.d. €
Pag. 28 192.50, r.a. € 36.84 (ex fg. 19 p.lla 124); € 46.127,38 (valore della quota di
7/12);
e) terreno identificato nel N.C.T. del detto Comune al foglio 19,
particella 5, qualità seminativo irriguo, classe 1, ha 1.15.20, r.d. € 381.37, r.a.
€ 89.24. € 628.320,00 (valore della quota di 7/12).
Deve, invece, essere escluso dalla divisione la unità immobiliare di cui al n.
7-a) del precedente elenco e sita in IV al Corso TO I civ.
n. 223, piano secondo, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22,
particella 125, sub 102 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza
144 mq, rendita € 111.56, Corso TO I n. 223, piano 2. Invero, dalla relazione dsul'unità immobiliare di cui al sub 13 della medesima particella,
che è incommerciabile, emerge che quest'ultima “viene stimata
congiuntamente al sovrastante sub 102 sia perché sulla scorta della
conformazione dei luoghi materialmente fusi (a mezzo di predisposizione
interna) e sia perché, allo stato, il sub 102 risulterebbe intercluso e, pertanto,
da considerare pertinenza a tutti gli effetti del sub 13”. Pertanto, la pertinenza di cui al sub 102 segue le vicende della cosa principale di cui al sub 13.
Tutti gli altri beni immobili indicati nell'elenco fatto dall'attrice e riportato all'inizio di questo provvedimento devono, invece, essere dichiarati incommerciabili e limitatamente ad essi deve essere rigettata la domanda di scioglimento della comunione.
Considerato che tra questi beni vi è anche quello in Napoli alla Piazza
Sannazzaro, n. 200, deve essere disattesa l'istanza di attribuzione dello stesso formulata dall'attrice nonché dai convenuti e . _2 Parte_2
Il valore complessivo degli immobili commerciabili è, pertanto, di
Pag. 29 euro 1.164.181,09. Emerge evidente sin d'ora l'indivisibilità, cioè
l'impossibilità di formare porzioni omogenee di beni immobili o di quote di beni immobili per gli otto eredi concorrenti per quote eguali alla successione,
considerato che solo la quota di 7/12 sull'ultimo terreno indicato vale più
della metà del valore complessivo dei beni per i quali è possibile procedere alla divisione.
Per lo scioglimento della comunione la causa va rimessa sul ruolo dovendosi chiedere al CTU un'integrazione della consulenza in ordine al valore dei due immobili, b) e d), indicati al n. 3) per i quali è accertata la commerciabilità sotto il profilo dell'allineamento catastale oggettivo. Inoltre,
l'attrice dovrà chiarire se ha provveduto alla trascrizione della domanda contro ogni partecipante alla comunione e a favore di ciascun singolo assegnatario ai sensi dell'art. 2646 c.c. ai fini della continuità delle trascrizioni. Nel caso non vi abbia provveduto si invita la stessa o coloro che hanno aderito alla domanda a provvedervi dando al contempo dimostrazione della libertà degli immobili da dividere da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli sino al momento della trascrizione della stessa.
Possono ora essere esaminate le domande di rilascio di immobili proposte dall'attrice nei confronti dei germani e Pt_2 P_
. Controparte_4
Si osserva, innanzitutto, che la domanda di rilascio nei confronti degli altri comunisti che occupano l'immobile non può trovare totale accoglimento perché tutti i comunisti hanno il diritto di godere dell'immobile. Pertanto,
l'unica pretesa che può avanzare il comunista escluso è quella di ottenere la restituzione del bene alla comunione ma senza escludere il godimento da parte
Pag. 30 dell'attuale occupante.
Si riporta la seguente massima i cui principi possono essere applicati alla fattispecie anche se riguardano il diverso caso della locazione ad uno dei comproprietari: “Quando la locazione di un immobile ad uno dei
comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per
inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione,
affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza,
le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-
comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore
della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle
rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai
sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non
di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di
esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione” (Cass.
7197/2014).
Incominciando, quindi, dall'esame della domanda nei confronti
[...]
alla quale si addebita l'occupazione, insieme a P_ Pt_2
dell'appartamento di Piazza Sannazzaro 200, l'esperita istruzione, con l'escussione dei testimoni, ha confermato che, come sostenuto dalla convenuta, la stessa non occupa l'immobile di Piazza Sannazzaro da anni.
La moglie di ha dichiarato nel giugno 2019 che Controparte_4
“attualmente vive ad Ibiza. Non ricordo dove viveva P_ [...]
quando è morta mia suocera, ma di certo non più a piazza P_
Sannazaro” mentre il teste amico di , ha Testimone_2 Parte_2
riferito sempre nel 2019 che “conosco e so che vive Controparte_4
Pag. 31 ad Ibiza. Quando l'ho conosciuta viveva a Londra. Ho conosciuto
[...]
dopo aver conosciuto e da quando la conosco non ho mai P_ Pt_2
visto abitare a Napoli in piazza Sannazaro”. Infine, il teste P_
, portiere dello stabile di piazza Sannazzaro 200, ha dichiarato: Testimone_3
“Nel 1993, quando sono stato assunto come portiere dello stabile,
l'appartamento della famiglia - era chiuso. Preciso che per Pt_2 _3
chiuso intendo dire che non ci abitava nessuno. ADR: In un certo anno, che
non ricordo, vennero ad abitare l'appartamento le sorelle e Pt_2 [...]
. Solo successivamente tornò la mamma, però se ricordo bene, P_
quando la madre tornò, non viveva più lì”. P_
Il solo dato anagrafico, che peraltro la danno residente in quell'appartamento solo sino al 2004, non consente, quindi, di affermare l'esistenza di un'occupazione dell'immobile da parte di P_
La domanda dell'attrice nei confronti di Controparte_4
quindi, deve essere rigettata. Spese al definitivo.
Ad analoga conclusione si perviene per la domanda proposta nei confronti di la quale, senza contestazioni e confermato Parte_2
dall'istruzione effettuata, occupa l'immobile di Piazza Sannazzaro.
Ora si è detto che la gestione del bene comune spetta alla comunione,
cioè all'assemblea dei partecipanti, la quale, attraverso la sua maggioranza,
esercita le facoltà di godimento diretto o indiretto. Nella fattispecie il 25
febbraio 2016 l'assemblea dei comunisti “delibera e prende atto” che “la
sig.ra vive nell'appartamento di Piazza Sannazzaro”. Parte_2
Pertanto, il godimento di questo bene è stato riconosciuto dalla stessa assemblea alla convenuta, peraltro con il voto favorevole della stessa attrice,
Pag. 32 senza che quest'ultima possa dolersene se non chiedendo l'adozione di nuove deliberazioni sul punto da parte dell'assemblea, impugnare quelle in argomento eventualmente contrarie ai suoi interessi o, in mancanza dell'adozione di deliberazioni, ricorrere al giudice in sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1105 c.c. ove ne ricorrano i presupposti.
Pertanto, anche la domanda di rilascio nei confronti di Parte_2
deve essere disattesa. Spese al definitivo.
Stesso a dirsi per la lamentata occupazione dell'immobile del lotto 109
in località Le Vagnole da parte di Invero, con deliberazione P_
dell'assemblea adottata il 12/12/2017 (prodotta in allegato alla memoria depositata il 25/7/2018), la cui validità ed efficacia è stata confermata con il rigetto dell'impugnativa promossa dal germano IU (sentenza n. 11449
del 28/12/2019 del G.U. dott. Tango della 4^ Sezione Civile, all'esito del giudizio n. 2391/2018 di R.G.) lo stesso gode dell'immobile in via esclusiva.
Anche in questo caso la domanda va rigettata. Spese al definitivo.
Le domanda di rilascio sono state accompagnate dalla richiesta di condanna dei tre asseriti occupanti alla corresponsione dei frutti.
Sebbene tratta di domanda che andrebbe esaminati in sede di resa dei conti dopo la vendita, così come prevede l'art. 723 c.c., si osserva che la stessa è infondata perché atteso che il godimento da parte dei convenuti è
stato autorizzato dall'assemblea in questo sono ricompresi anche gli eventuali frutti civili senza che sorga un obbligo di rendiconto.
Pertanto, anche questa ulteriore domanda dell'attrice nei confronti di tre convenuti va rigettata. Spese al definitivo.
Pag. 33 Si deve ora passare all'esame delle domande che l'attrice ha proposto nei confronti di in qualità di mandataria/amministratrice degli Parte_2
altri eredi per la gestione della comunione.
Si rileva, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda con la quale si chiede alla convenuta di documentare la fatturazione dei compensi ricevuti nell'espletamento del mandato ricevuto dagli altri condomini. Non è
questione per la quale sussiste un diritto del mandante nei confronti del mandatario ma si tratta di vicenda che riguarda solo la convenuta, se a tanto tenuta, e gli uffici finanziari.
Passando alle altre domande si deve rilevare che in corso di causa e,
precisamente, il 29 gennaio 2019, si è dimessa dalla carica di Parte_2
amministratrice della comunione.
Occorre, comunque, qualificare il rapporto intercorrente tra e Pt_2
gli altri eredi. La stessa, con scrittura privata dell'8 maggio 2015 ha ricevuto l'incarico da tutti gli altri comunisti di gestire la riscossione dei canoni di locazione e di curare il pagamento degli oneri condominiali;
inoltre, di provvedere alle piccole manutenzioni e nel caso di interventi di una certa importanza di convocare immediatamente tutti gli eredi per avere una linea comune. Della sua attività doveva rendere il conto agli altri eredi.
L'art. 1106, co. 2, c.c. dispone che con la stessa maggioranza indicata dall'art. 1105 c.c. l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
In tema di comunione ordinaria e di gestione non vi sono le formalità
previste per la comunione di edifici e, pertanto, la volontà della assemblea dei condomini può essere espressa anche attraverso una scrittura privata
Pag. 34 sottoscritta da tutti i comunisti con la quale si delega uno di essi alla gestione del patrimonio indicando i poteri ed i relativi obblighi. E questo è ciò che è
accaduto con la scrittura dell'8 maggio 2015.
La nomina della convenuta ad amministratrice della comunione è stata poi nuovamente formalizzata sia dall'assemblea del 18 dicembre 2015 sia nel corso dell'assemblea del 25 febbraio 2016.
In sostanza, è stata amministratrice della comunione Parte_2
dell'8 maggio 2015 e sino al 29 gennaio 2019. La stessa doveva, quindi,
rendere il conto della sua gestione all'assemblea dei comunisti.
L'attrice contesta alla convenuta la correttezza ed intellegibilità delle relazioni bimestrali presentate per il periodo dal 14 maggio 2015 al 30 giugno
2016.
Tuttavia, l'assemblea del 18 dicembre 2015 approvava “il rendiconto delle entrate e delle uscite della gestione dei beni comuni” dal quale risultava un attivo di euro 23.860,14. Seppure in atti non si rinviene il rendiconto deve ritenersi, considerata anche l'entità dell'attivo e tenuto conto del fatto che per la gestione dell'anno 2015 non vi sono più richiami nelle successive assemblee, che questo fosse relativo a tutta la gestione 2015, quanto meno sino al giorno 18 dicembre 2015, data della riunione
Nella successiva assemblea del 24 maggio 2016 l'assemblea approvava il rendiconto del primo trimestre 2016. All'assemblea del 24
gennaio 2017 viene approvato il rendiconto dell'ultimo trimestre 2016 il che fa presumere che con precedente assemblea siano stati approvati anche i rendiconti dei due trimestri intermedi.
L'attrice, che pure ha impugnato con esito negativo - da quanto è dato
Pag. 35 rilevare dagli atti - alcune delle delibere della comunione, si duole del contenuto di relazioni bimestrali del periodo 2015-2016 redatte dalla germana e del fatto che non abbia eseguito tutti gli incarichi che ha ricevuto Pt_2
dall'assemblea ed ha chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato.
Deve osservarsi che le doglianze riguardanti la gestione dell'amministrazione delle cose comuni dovevano essere necessariamente veicolato, come in realtà ha fatto, attraverso le impugnative Parte_1
delle delibere assembleari o attraverso ricorsi in sede di VG al tribunale nel caso di inerzia.
Ma anche volendo riconoscere il potere del singolo comunista di chiedere lo scioglimento del vincolo di amministrazione per grave inadempimento dell'amministratore, si osserva che non vi sono i presupposti per procedere in tale senso ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c..
Invero, l'attrice all'assemblea del 25 febbraio 2016 ha Parte_1
votato per la nomina della sorella ad amministratrice e, inoltre, all'assemblea del 24 maggio 2016 ha votato favorevolmente per l'approvazione del rendiconto primo trimestre 2016 (mentre in citazione si duole anche delle relazioni riguardanti questo periodo).
Questo comportamento può e deve essere debitamente valutato ai fini della gravità dell'inadempimento contestato come prevede l'art. 1455 c.c..
Invero, “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per
valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo
all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la
verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile
Pag. 36 nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in
concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro
contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma
contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti
nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole
o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento
o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla
particolarità del caso, attenuarne l'intensità” Cass. 22346/2014).
Nella fattispecie non vi sono elementi, sulla base delle allegazioni dell'attrice, per valutare se gli asseriti inadempimenti della mandataria amministratrice abbiano inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto e, comunque, l'elemento di natura soggettiva,
rappresentato dal voto favorevole espresso dall'attrice alla nomina della sorella ad amministratrice ed alla approvazione del rendiconto del primo trimestre 2016, attenua notevolmente la gravità di quelli che sarebbe stati i comportamenti anteriori contestati alla convenuta. Il tutto porta, pertanto, ad escludere che, quanto meno per i fatti antecedenti il 24 maggio 2016
riguardanti relazioni non chiare e compiti non eseguiti previsti dal mandato, vi fossero gli estremi per una risoluzione del contratto per grave inadempimento mentre con riferimento al periodo successivo, quello sino al 30 giugno 2016
oggetto dell'ultima relazione, la lamentata circostanza che non era stato indicato l'oggetto delle telefonate con i vari consulenti contattati dall'amministratrice è questione che da sola non assurge ad una gravità tale da giustificare una risoluzione per inadempimento.
Non vi è prova poi di danni subiti dall'attrice per la citazione in
Pag. 37 giudizio delle società iscritte e della responsabilità al riguardo della amministratrice. Emerge, inoltre, dagli atti e segnatamente dall'ispezione dei registri immobiliari depositata il 26 aprile 2017 dalla convenuta che l'ipoteca iscritta su alcuni beni di SE RU il 7 aprile 2005 dalla presso CP_12
l'Ufficio di Caserta, reg. generale 16428, reg. particolare n. 5117, è stata cancellata come risulta da annotazione del 15 febbraio 2017, reg. part. 429 e reg. generale n. 4867. Non è, infine, deduzione di specifici danni subiti dall'attrice per il comportamento della convenuta nella qualità di amministratrice.
L'istanza dell'attrice contenuta in citazione ai sensi dell'art. 1105, co.
4, c.c. con la quale si chiede la nomina di un custode giudiziario per la gestione ordinaria del patrimonio ereditario è inammissibile perché le istanze ai sensi della predetta norma devono essere proposte al tribunale in sede di volontaria giurisdizione e non in sede contenziosa.
La causa va, infine, rimessa sul ruolo al fine di riconvocare il CTU per la specifica valutazione del valore degli immobili interni 2 e 4, scala U, della palazzina sita in SE RU, località Levagnole/Piedimonte, P.co Pascale
ed al fine, quindi, di individuare le modalità per procedere allo scioglimento della comunione parziaria, limitata per i beni immobili a quelli ritenuti commerciabili con la presente decisione. A seguito della rimessione sul ruolo si chiederà alle parti, sulla base della documentazione già atti, di specificare i beni mobili, diversi dalle somme giacenti sui conti corrente, di cui si chiede la divisione al fine anche di verificare innanzitutto se sussiste la possibilità di un accordo, quanto meno su di essi, anche solo limitato alla determinazione del valore dei medesimi.
Pag. 38 Come già esposto le spese saranno regolate al definitivo, comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 _2 CP_3 P_
e proseguita con l'intervento degli eredi P_ Controparte_13
di quest'ultimi, e Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, così provvede:
[...]
A) dichiara l'apertura della successione ab intestato di _3
, c.f.: , nata a [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_15
deceduta in Napoli, dove aveva l'ultimo domicilio, in data 6 maggio 2015;
B) dichiara suoi eredi, in quote eguali, gli otto figli, Pt_1 CP_1
, , e e, _2 CP_3 P_ P_ Pt_2 Persona_1
in luogo di IU, deceduto in corso di causa dopo la sua costituzione in giudizio, la sua stirpe composta dalla moglie e dai figli Controparte_8
e intervenuti nel presente giudizio per la sua P_ Controparte_10
prosecuzione;
C) rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di con riguardo ai diritti, caduti in successione, relativi ai Persona_3
seguenti beni immobili indicati con il numero d'ordine del primo elenco riportato in questa sentenza:
1) piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare sita in Napoli
alla Piazza Sannazzaro n. 200, piano quarto, identificata nel N.C.E.U. di
Napoli alla Sez. CHI foglio 18, particella 129, sub 12, categoria A/2, classe 4,
Pag. 39 Z.C. 11, consistenza 7.5 vani, sup. catastale 276 mq, rendita € 1.530,00 Piazza
Sannazzaro n. 200, piano quarto;
2) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliare site in SE
RU, località Levagnole/Piedimonte, e precisamente:
a) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 1, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 36 mq, rendita € 52.06;
b) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 2, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 30 mq, rendita € 43.38;
c) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 3, categoria C/6, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 16 mq, rendita € 23.14;
d) immobile posto al piano terra, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 4, categoria C/2, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 14 mq, rendita € 15.18;
e) immobile posto al piano primo, identificato nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 5, categoria A classe 2, Z.C. 2,
consistenza 5.5 vani, rendita € 511.29;
f) immobile posto al piano secondo, identificata nel N.C.E.U. di SE
RU al foglio 223, particella 168, sub 6, categoria A/2, classe 2, Z.C. 2,
consistenza 5.5 vani, rendita € 511.29;
3) piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site in SE
RU, località Le Vagnole/Piedimonte, P.co Pascale, e precisamente:
a) immobile posto al piano terra, interno n. 1, scala U, identificato nel
Pag. 40 N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 2, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
c) immobile posto al piano primo, interno n. 3, scala U, identificato nel
N.C.E.U. di SE RU al foglio 223, particella 440, sub 4, categoria A/3,
classe 1, Z.C. 2, consistenza 4 vani, rendita € 289.22;
6) quote di 666/1000 della piena proprietà delle unità immobiliari site in IV (Na) al Corso TO I e precisamente:
a) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 220-222, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 1,
categoria C/1, classe 7, consistenza 36 mq, rendita € 598.68, Corso TO I
n. 222 n. 220, piano T;
b) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 4,
categoria C/2, classe 2, consistenza 14 mq, rendita € 13.01, Corso TO I
n. 224, piano T;
e) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 7,
categoria C/2, classe 2, consistenza 22 mq, rendita € 20.45, Corso TO I
n. 224, piano T;
f) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano primo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 12,
categoria A/2, classe 3, consistenza 5.5 vani, rendita € 355.06, Corso TO
I n. 224, piano 1;
7) quota di 500/1000 della piena proprietà di alcune unità immobiliari site in IV al corso TO I:
Pag. 41 a) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 223, piano secondo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 102 (ex sub 12-14), categoria C/2, classe 1, consistenza 144 mq, rendita € 111.56,
Corso TO I n. 223, piano 2;
c) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 8,
categoria C/2, classe 2, consistenza 54 mq, rendita € 50.20, Corso TO I
n. 224, piano T;
d) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 9, categoria A/5,
classe 6, consistenza 1 vano, rendita € 43.38, Corso TO I n. 224, piano
T;
e) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 10,
categoria A/5, classe 7, consistenza 1 vano, rendita € 50.61, Corso TO I
n. 224, piano T;
f) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano terra,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 11,
categoria C/1, classe 7, consistenza 1 vano, rendita € 50.61, Corso TO I
n. 224, piano T;
g) unità immobiliare al Corso TO I civ. n. 224, piano primo,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 22, particella 125, sub 13,
categoria A/2, classe 3, consistenza 7.5 vani, rendita € 484.18, Corso TO
I n. 224, piano 1.
8) piena ed esclusiva proprietà delle seguenti unità site in IV
Pag. 42 (NA) alla DO OR (attualmente Via DO Milani) snc:
a) unità immobiliare sita al piano terra, int. n. 1, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 17,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
b) unità immobiliare sita al piano terra, int. n. 2, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 18,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
c) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 3, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 19,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
d) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 4, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 20,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
e) unità immobiliare sita al piano secondo, int. n. 5, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 21,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
f) unità immobiliare sita al piano secondo, int. n. 6, scala B, edificio B,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 22,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
o) unità immobiliare sita al piano primo, scala D, edificio D,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 52,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
q) unità immobiliare sita al piano primo, int. n. 4, scala E, edificio E,
identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19 particella 2162, sub 69,
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita € 387.34;
Pag. 43 s) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 23, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
t) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 24, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
u) unità immobiliare sita al piano terzo, scala B, edificio B, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162, sub 25, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq.;
11) quote dei diritti di piena proprietà sugli immobili in IV via
DO OR snc (attualmente Via DO Milani) e precisamente:
a) quota pari a ¼ sull'unità immobiliare sita al piano terzo, scala E,
edificio E, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162,
sub 73, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
b) quota pari ad 1/6 dell'unità immobiliare sita al piano terzo, scala D,
edificio D, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162,
sub 57, categoria lastrico solare, consistenza 73 mq;
c) quota parti ad 8/29 dell'unità immobiliare sita al piano terra,
edificio F, identificata nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 19, particella 2162,
sub 80, categoria C/2, classe 6, consistenza 43 mq, rendita € 79,95;
D) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti di Pt_2
e ; P_ Controparte_4
E) dichiara inammissibile la domanda dell'attrice di nomina di un custode giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 1105 c.c.;
F) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo come da separata
Pag. 44 ordinanza;
G) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli 3 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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