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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6097 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Sezione Sesta, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, N.R.G. 28344/2018 , avente ad oggetto: solo danni a cose
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. ( p. iva n. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Garofalo ( ), in forza di C.F._1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla via
Compagnone 12,
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), elett.te dom.to in Napoli alla via M. Cervantes CP_1 C.F._2
n° 55/5, presso lo studio dell'Avv. Loredana Neri C.F. , che lo C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Convenuto
NONCHE'
(c.f. in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in Napoli Controparte_2 P.IVA_2
in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. , giusta procura generale alle liti in atti, C.F._4
con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: apoli.it Ema_2 Email_3 CP_2
Convenuto
NONCHE'
(già , in persona del l.r.p.t. , con sede Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 legale in Napoli, alla via Posillipo n. 298, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Garofalo
( ) in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio in Pozzuoli (NA) alla via Compagnone 12, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_4
INTERVENTRICE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. Parte_1
(proprietaria dell'immobile al momento dell'instaurazione del giudizio), conveniva in giudizio il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_6
“a)accertarsi e dichiararsi che le infiltrazioni d'acqua presenti nella proprietà della provengono della soprastante proprietà e dalla fognatura comunale, Parte_1 CP_1
per le ragioni avanti indicate;
b)accertarsi e dichiararsi per l'effetto che il sig. CP_1 ed il sono solidalmente responsabili per i danni da infiltrazioni subiti e Controparte_2
patiendi dall' attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto proprietari e dunque custodi dei beni da cui provengono le predette infiltrazioni così come accertato dal CTU in sede di ATP;
c) condannarsi il e il al risarcimento dei danni …da CP_1 Controparte_2
liquidarsi in complessivi € 320.000,00 oltre a quelli successivi maturandi nella misura di euro
102.000.00 per ciascun anno di mancato utilizzo dei locali e per non averli potuti locare alla
oppure in subordine come saranno accertati in corso di causa anche a mezzo CP_7
CTU che accerti in caso di contestazione il valore locativo di detti locali ed il danno da mancato utilizzo per le infiltrazioni e/o in via equitativa calibrata da parte del Giudice adito;
d) condannarsi il e il ad eliminare le infiltrazioni di acqua CP_1 Controparte_2 dalla proprietà della e) spese e compensi ristorati con attribuzione al Parte_1
procuratore antistatario”. A sostegno delle proprie ragioni: parte attrice in persona del l.r.p.t., Parte_1
deduceva:
- di essere proprietaria di tre locali terranei posti in Napoli, alla Via Posillipo, nn. 296, 297 e
298, identificati al NCEU di Napoli con i seguenti dati catastali: Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 2, cat C/6 Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 3, cat. C/6 Sezione
Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 5, cat C/6 e che sin dal 2014, l'immobile che prende accesso dal civico 296 e 297, era interessato da copiose infiltrazioni di acqua;
- a causa di tali fenomeni infiltrativi, in data 04.07.2014, i VVFF di Napoli avevano effettuato sopralluogo, all'esito del quale avevano prescritto l'esecuzione di idonee indagini tecniche. A seguito del predetto sopralluogo dei VVFF, il ebbe a notificare diffida nella Controparte_2
quale intimava di non praticare e a non far praticare i luoghi nelle more delle verifiche e della eliminazione del pericolo;
- successivamente, la promuoveva ATP presso il Tribunale di Napoli recante Parte_1
n. R.G. 29588/16 nei confronti di e per accertare e verificare CP_1 Controparte_2
l'esistenza e l'entità dei fenomeni infiltrativi, specificando la causa degli stessi e la loro attribuibilità ai beni di ciascuno dei resistenti;
- Il G.I., dott. , nel giudizio per A.T.P., nominava quale CTU l'ing. Per_1 Persona_2
il quale, in data 20.06.2017, depositava elaborato peritale accertando cause e natura delle lamentate infiltrazioni;
- nelle more, i fenomeni infiltrativi continuavano senza che le parti convenute si attivassero per la sua risoluzione e con la conseguente inutilizzabilità dei locali adibiti ad autorimessa;
- la deduceva, pertanto, di aver subito gravi danni conseguenti alla Parte_1
impossibilità di utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni in questione. Il valore locativo della suddetta autorimessa veniva quantificato nella misura di euro 102.000.00 per ciascun anno, atteso che la non aveva potuto concludere, nel dicembre del 2014, il Parte_1 contratto di locazione avete ad oggetto detti locali con la del gruppo Carrefour CP_8
Italia, che aveva offerto un canone annuo di € 102.000,00 annui, per sei anni rinnovabili per altri sei, a causa delle suddette infiltrazioni che hanno reso i locali adibiti ad autorimessa inagibili;
- il danno patito dalla veniva, pertanto, quantificato in complessivi € Parte_1
320.000,00, oltre il costo delle opere necessarie per il ripristino della proprietà.
2. Si costituiva il a mezzo comparsa di costituzione e risposta, dapprima Controparte_2
dell'Avv. Carla Castelli, e successivamente, con comparsa di costituzione in sostituzione, depositata telematicamente il 01.03.2023, dell'Avv. Irene Iacovella. Il contestava la CP_2
circostanza che le infiltrazioni derivassero dalla fognatura pubblica, evidenziandone la derivazione dalla totale mancanza di manutenzione dei locali. Il Controparte_2
contestava, altresì, la pretesa risarcitoria per mancato godimento del bene avanzata da parte attrice, in quanto priva di ogni elemento a sostegno, concludendo per il rigetto della domanda perché infondata, e comunque, non provata, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
3. Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
04.09.2019, l'altro convenuto , il quale nel contestare, nel merito, integralmente CP_1
le richieste di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, concludeva per il rigetto dello stesse. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva all'adito Tribunale di ridurre sostanzialmente il quantum debeatur nei limiti della quantificazione operata dal CTU nel giudizio di A.T.P., anche a seguito di rinnovata CTU, attesa la totale insussistenza di qualsivoglia ulteriore danno, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
In particolare, parte convenuta contestava le risultanze della CTU espletata nel CP_1
giudizio di A.T.P. ed eccepiva di aver dato subito avvio, a seguito dell'intervento dei VVFF,
a tutti gli interventi atti ad eliminare possibili fenomeni infiltrativi, con l'eliminazione del pericolo riscontrato nel 2014, allegando, all'uopo, certificato di eliminato pericolo datato
15.04.2015.
4. Nel corso del presente giudizio, veniva nominato quale CTU l'ing. il quale Persona_3
provvedeva ad accertare le cause delle lamentate infiltrazioni ed i danni arrecati alla proprietà attrice depositando l'elaborato peritale in data 14.10.2022 e, nelle more, con atto per notaio del 30.07.2021, la provvedeva a vendere alla i Per_4 Parte_1 Controparte_3 beni oggetto del presente giudizio, specificando, all'art. 6 del contratto di compravendita in atti, che la parte venditrice dava atto che: “pende giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, 6ª
Sezione Civile, G.U. dott.ssa Margarita, R.G. 28344/2018, contro il signor e il CP_1 avente ad oggetto infiltrazioni di acqua nella grotta che prende accesso Controparte_2
da Via Posillipo, n. 278. Tale giudizio nasce dalle infiltrazioni di acqua nella cennata grotta, con conseguente inibizione all'uso della stessa determinato da ordinanza di inagibilità emessa dal Le infiltrazioni, allo stato attuale, persistono”; parte acquirente Controparte_2 dichiarava di: “essere a perfetta conoscenza dei predetti giudizi e di accettare le relative conseguenze, anche in ordine ad un'eventuale soccombenza”.
Pertanto, la spiegava comparsa di intervento volontario chiedendo Controparte_3
l'estromissione della Nelle more del giudizio, la e la Parte_1 Parte_1 [...]
transigevano delle liti pendenti tra esse, prevedendo espressamente che le CP_3 conseguenze del presente giudizio si sarebbero prodotte esclusivamente in favore della
[...]
con conseguente estromissione della CP_3 Parte_1
La con comparsa conclusionale depositata telematicamente in data Parte_1
04.04.2025, concludeva affinché venisse disposta la sua estromissione dal giudizio con conseguente prosecuzione dello stesso soltanto nei confronti della Controparte_3
In data 03.04.2025 veniva depositata telematicamente, dall'Avv. ST NO, nell'interesse di (già in persona del l.r.p.t., istanza di Controparte_3 Controparte_4 rinunzia all'intervento in giudizio per (già in persona del Controparte_3 Controparte_4
l.r.p.t. con contestuale richiesta di estromissione dal giudizio.
In data 04.04.2025, veniva depositata telematicamente dall'Avv. Antonio Garofalo, nell'interesse di (già comparsa di costituzione di nuovo Controparte_3 Controparte_4 difensore e contestuale revoca dell'atto di rinunzia all'intervento depositata dal precedente procuratore.
5. Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 vi comma c.p.c., disposta ed espletata la CTU tecnica ad opera dell'ingegnere all'udienza del Persona_3
24.10.2023 veniva invitato a comparire il ctu, per poter controdedurre in ordine ai rilievi contenuti nella memoria difensiva depositata dal in data 17 novembre Controparte_2
2022, il ctu ing. all'udienza del 24.10.23 rendeva i chiarimenti richiesti, e, Persona_3 all'udienza del 18.03.2025, cambiato il giudice istruttore, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 6. Va, preliminarmente, disposta l'estromissione dal presente giudizio della Parte_1
atteso che la spiegava comparsa di intervento volontario chiedendo Controparte_3
l'estromissione della e che, nelle more del giudizio, la e Parte_1 Parte_1
la hanno transatto delle liti pendenti tra esse prevedendo espressamente che Controparte_3 le conseguenze del presente giudizio si sarebbero prodotte esclusivamente in favore della
[...]
con conseguente estromissione della CP_3 Parte_1
7. In punto di diritto, preme, innanzitutto, precisare che l'oggetto del presente processo va correttamente inquadrato all'interno della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia. Ciò posto, giova sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005, n. 20359).
Sulla scorta degli enunciati principi deve essere deve accertarsi se, nel caso di specie, sussiste il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. 8. Dall'esame della documentazione prodotta e dalle risultanze della Ctu espletata in corso di causa dall'Ingegnere può affermarsi che quanto dedotto da parte attrice Persona_3 nell'atto introduttivo abbia trovato parziale conferma.
Il Ctu ha individuato le cause dei lamentati fenomeni infiltrativi, invero, nell'elaborato peritale a pagina 38 e 39 si ricava che: “alla luce di quanto emerso dalle indagini strumentali eseguite, è possibile asserire che il tratto di manufatto fognario comunale (corsetto) ispezionato ed insistente sulla Salita Villanova è affetto da alcune problematiche che interferiscono con il normale deflusso dei reflui e che compromettono, localmente, la tenuta idraulica dello stesso. Si precisa che quest'ultima condizione alimenta localizzati fenomeni
d'infiltrazione di acqua e liquami nei terreni e nei manufatti posti all'intorno delle suddette criticità e pertanto - vista l'ubicazione di dette criticità oltre a tutto quanto già riportato ai punti n. 1-2-3-4 di pag. n. 19 della presente relazione tecnica d'ufficio e alla localizzazione della scalinata di Salita Villanova rispetto ai luoghi di proprietà attorea così come rilevabili dalla figura n. 2 di pag. n. 21 - si ritiene che le stesse, o gran parte di esse, sono la causa determinante dei lamentati fenomeni di infiltrazione e percolazione che si verificano all'interno degli ipogei sottoposti ed adiacenti alla scalinata Salita Villanova con gli accessi lungo la via Posillipo ai civici 296 – 297”. L'ausiliario statuisce altresì che: “al fine di eliminare definitivamente la causa della problematica rilevata bisognerà, pertanto, procedere al rifacimento totale del sistema fognario comunale insistente sulla Salita Villanova che da
Via Petrarca giunge alla sottostante Via Posillipo”.
Quanto alle cause delle lamentate infiltrazioni ed alle responsabilità delle stesse, dall'espletata
Ctu emerge la responsabilità del mentre, per quanto concerne il convenuto Controparte_2
il ctu ha escluso la responsabilità dello stesso circa le cause dei lamentati CP_1 fenomeni infiltrativi.
Invero, da pagina 19 dell'elaborato peritale si ricava: “ a tal proposito si evidenzia come durante i sopralluoghi effettuati si siano acquisiti una serie di elementi ed eseguita una campagna di indagini che hanno consentito allo scrivente – stante la complessità della problematica in essere che si protrae da diversi anni in maniera pressochè costante – di poter individuare la causa delle problematiche rilevate… 1) Il fenomeno infiltrativo riscontrato è risultato essere pressochè costante durante tutto lo svolgimento delle operazioni peritali, quindi anche in assenza di lunghi periodi di assenza di piogge;
2) L'esame del misuratore idrico a servizio dell'immobile di proprietà convenuta ha consentito di escludere CP_1
perdite dall'impianto di adduzione idrica (acque di carico) a servizio della detta proprietà;
3) La portata cospicua e costante di tali perdite idriche manifestatesi all'intradosso della volta dell'immobile di proprietà attorea e lo spessore del banco tufaceo – congiuntamente al contenuto di cui al punto n. 1 sopra riportato - consentono di escludere dalle cause delle problematiche rilevate eventuali infiltrazioni idriche provenienti dal sovrastante terrazzo a servizio dell'immobile di proprietà ”. Alla luce di quanto sopra riportato, la Per_5 domanda di parte attrice nei confronti del convenuto andrà integralmente CP_1
rigettata.
In relazione alla stima dei danni patiti dalla proprietà attrice, il Ctu, a pagina 39 e 40 dell'elaborato peritale in atti, ha così statuito: “il costo degli interventi, atti a ripristinare lo status quo ante dell'immobile attoreo in conseguenza dei danni prodotti, è di euro 28.727,06 oltre I.V.A. (compreso 10% di imprevisti in ragione della tipologia di intervento da effettuare).
L'importo sopra determinato va decurtato di una percentuale pari al 40% per tenere comunque in debita considerazione l'incidenza del degrado d'uso in rapporto allo stato di conservazione, manutenzione e rifinitura delle opere danneggiate - evitando, così, di determinare un indebito arricchimento del danneggiato. Pertanto, in definitiva l'ammontare del danno è pari a: € 28.727,06 * 0.60 = € 17.236,24 Non si sono riscontrati durante i sopralluoghi effettuati, nè sono stati posti all'attenzione del sottoscritto C.T.U., danni a cose.
All'importo sopra determinato andranno, altresì, aggiunti gli onorari professionali per la redazione del progetto esecutivo oltre che per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esecuzione degli interventi. Tale importo (rif. onorario progettazione, direzione lavori, sicurezza) viene forfettariamente determinato in € 4.000,00 omnicomprensivo oltre
I.V.A. Pertanto, in definitiva l'importo complessivo del danno - identificabile negli interventi di ripristino - è pari ad € 21.236,24 oltre oneri come per legge”.
Il C.T.U. ha, dunque, accertato nell'importo di €. 21.236,24 (importo già comprensivo della riduzione del 40%, applicata sulla stima iniziale pari ad euro 28.727,06 + euro 4.000,00 per la redazione del progetto esecutivo oltre che per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esecuzione degli interventi) la stima dei danni causati dalle lamentate infiltrazioni, che interessano la proprietà di parte attrice, come da computo metrico allegato. Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu appaiono assolutamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate sia dal punto di vista scientifico che da quello logico, senza che peraltro le osservazioni dei consulenti tecnici di parte appaiano idonee ad inficiarne l'attendibilità.
In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso per A.T.P. (12.10.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Pertanto, il in persona del Sindaco p.t., deve essere condannato al Controparte_2
risarcimento dei danni in favore della società istante nella misura di €. 21.236,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato.
9. Per quanto concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno figurativo avanzata da parte attrice per il mancato godimento della proprietà, interessata incessantemente da fenomeni infiltrativi, va osservato quanto segue. La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il Giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (Cass. n. 33439 del
17.12.2019).
Occorre, pertanto, procedere, all'individuazione del valore locativo del bene con un apposito quesito al CTU. Pertanto, in riferimento a tale richiesta di risarcimento danni, la causa andrà rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, necessitando di un'integrazione alla ctu, al fine di accertare il valore locativo dei beni di proprietà della società attrice, previa verifica della effettiva possibilità, alla luce della destinazione urbanistica e delle risultanze catastali dei locali, di locare gli stessi e tenendo conto della circostanza che, tra gli allegati all'atto di citazione del 17.10.2018, risulta la proposta di locazione della società gruppo CP_8
Carrefour Italia datata 17.04.2013 dei locali di proprietà attrice interessati dai fenomeni infiltrativi.
10. In conclusione, la causa può essere definita solo parzialmente, dovendo procedersi ad un ulteriore approfondimento istruttorio, come da separata ordinanza.
Attesa la natura non definitiva della presente sentenza, si procede come segue nella regolamentazione delle spese di lite.
Poiché la domanda nei confronti di è stata rigettata e tale rigetto è stato possibile CP_1
solo all'esito della ctu svolta nel presente giudizio, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
Nei rapporti tra tutte le altre parti, il Tribunale riserva alla pronuncia finale la regolamentazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa
Anna Maria Diana, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ora (già nei confronti del Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_2 in persona del Sindaco p.t., nonché , ogni diversa istanza, domanda ed
[...] CP_1
eccezione disattesa, così provvede:
- Dispone l'estromissione dal presente giudizio della Parte_1
- Rigetta la domanda nei confronti di;
CP_1
- Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite e;
CP_1
- Accoglie parzialmente la domanda di ora (già Parte_1 Controparte_3 [...]
nei confronti del in persona del Sindaco p.t. e, per l'effetto: CP_4 Controparte_2
a) condanna il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni patiti Controparte_2
dalla società istante e quantificati complessivamente in € 21.236,24 oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
c) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
d) spese e compensi al definitivo nei rapporti tra tutte le altre parti del giudizio.
Napoli, 11.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO , in forza di procura in atti ATTRICE C.F._1
CONTRO
(c.f. ), elett.te dom.to in VIA MIGUEL CP_1 C.F._2
CERVANTES N. 55/5 80100 , presso lo studio dell'Avv. NERI LOREDANA C.F. CP_2 , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta,
Convenuto
Nonché
TERZO CHIAMATO
NONCHE'
GAROFALO ANTONIO ( ) VIA Controparte_3 C.F._1
COMPAGNONE 12 80078 POZZUOLI;
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. Parte_1
(proprietaria dell'immobile al momento dell'instaurazione del giudizio), conveniva in giudizio il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_6
“a)accertarsi e dichiararsi che le infiltrazioni d'acqua presenti nella proprietà della provengono della soprastante proprietà e dalla fognatura comunale, Parte_1 CP_1 per le ragioni avanti indicate;
b)accertarsi e dichiararsi per l'effetto che il sig. CP_1
ed il sono solidalmente responsabili per i danni da infiltrazioni subiti e Controparte_2 patiendi dall' attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto proprietari e dunque custodi dei beni da cui provengono le predette infiltrazioni così come accertato dal CTU in sede di ATP;
c) condannarsi il e il al risarcimento dei danni …da CP_1 Controparte_2 liquidarsi in complessivi € 320.000,00 oltre a quelli successivi maturandi nella misura di euro
102.000.00 per ciascun anno di mancato utilizzo dei locali e per non averli potuti locare alla
oppure in subordine come saranno accertati in corso di causa anche a mezzo CP_7
CTU che accerti in caso di contestazione il valore locativo di detti locali ed il danno da mancato utilizzo per le infiltrazioni e/o in via equitativa calibrata da parte del Giudice adito;
d) condannarsi il e il ad eliminare le infiltrazioni di acqua CP_1 Controparte_2 dalla proprietà della e) spese e compensi ristorati con attribuzione al Parte_1
procuratore antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni: parte attrice in persona del l.r.p.t., Parte_1
deduceva:
- di essere proprietaria di tre locali terranei posti in Napoli, alla Via Posillipo, nn. 296, 297 e
298, identificati al NCEU di Napoli con i seguenti dati catastali: Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 2, cat C/6 Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 3, cat. C/6 Sezione
Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 5, cat C/6 e che sin dal 2014, l'immobile che prende accesso dal civico 296 e 297, era
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa
Anna Maria Diana, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti ogni diversa istanza, domanda ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda nei confronti di;
CP_1
- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
- spese e compensi al definitivo nei rapporti tra tutte le altre parti del giudizio.
Napoli, 17/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Sezione Sesta, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, N.R.G. 28344/2018 , avente ad oggetto: solo danni a cose
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. ( p. iva n. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Garofalo ( ), in forza di C.F._1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla via
Compagnone 12,
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), elett.te dom.to in Napoli alla via M. Cervantes CP_1 C.F._2
n° 55/5, presso lo studio dell'Avv. Loredana Neri C.F. , che lo C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Convenuto
NONCHE'
(c.f. in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in Napoli Controparte_2 P.IVA_2
in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. , giusta procura generale alle liti in atti, C.F._4
con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: apoli.it Ema_2 Email_3 CP_2
Convenuto
NONCHE'
(già , in persona del l.r.p.t. , con sede Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 legale in Napoli, alla via Posillipo n. 298, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Garofalo
( ) in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio in Pozzuoli (NA) alla via Compagnone 12, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_4
INTERVENTRICE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. Parte_1
(proprietaria dell'immobile al momento dell'instaurazione del giudizio), conveniva in giudizio il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_6
“a)accertarsi e dichiararsi che le infiltrazioni d'acqua presenti nella proprietà della provengono della soprastante proprietà e dalla fognatura comunale, Parte_1 CP_1
per le ragioni avanti indicate;
b)accertarsi e dichiararsi per l'effetto che il sig. CP_1 ed il sono solidalmente responsabili per i danni da infiltrazioni subiti e Controparte_2
patiendi dall' attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto proprietari e dunque custodi dei beni da cui provengono le predette infiltrazioni così come accertato dal CTU in sede di ATP;
c) condannarsi il e il al risarcimento dei danni …da CP_1 Controparte_2
liquidarsi in complessivi € 320.000,00 oltre a quelli successivi maturandi nella misura di euro
102.000.00 per ciascun anno di mancato utilizzo dei locali e per non averli potuti locare alla
oppure in subordine come saranno accertati in corso di causa anche a mezzo CP_7
CTU che accerti in caso di contestazione il valore locativo di detti locali ed il danno da mancato utilizzo per le infiltrazioni e/o in via equitativa calibrata da parte del Giudice adito;
d) condannarsi il e il ad eliminare le infiltrazioni di acqua CP_1 Controparte_2 dalla proprietà della e) spese e compensi ristorati con attribuzione al Parte_1
procuratore antistatario”. A sostegno delle proprie ragioni: parte attrice in persona del l.r.p.t., Parte_1
deduceva:
- di essere proprietaria di tre locali terranei posti in Napoli, alla Via Posillipo, nn. 296, 297 e
298, identificati al NCEU di Napoli con i seguenti dati catastali: Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 2, cat C/6 Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 3, cat. C/6 Sezione
Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 5, cat C/6 e che sin dal 2014, l'immobile che prende accesso dal civico 296 e 297, era interessato da copiose infiltrazioni di acqua;
- a causa di tali fenomeni infiltrativi, in data 04.07.2014, i VVFF di Napoli avevano effettuato sopralluogo, all'esito del quale avevano prescritto l'esecuzione di idonee indagini tecniche. A seguito del predetto sopralluogo dei VVFF, il ebbe a notificare diffida nella Controparte_2
quale intimava di non praticare e a non far praticare i luoghi nelle more delle verifiche e della eliminazione del pericolo;
- successivamente, la promuoveva ATP presso il Tribunale di Napoli recante Parte_1
n. R.G. 29588/16 nei confronti di e per accertare e verificare CP_1 Controparte_2
l'esistenza e l'entità dei fenomeni infiltrativi, specificando la causa degli stessi e la loro attribuibilità ai beni di ciascuno dei resistenti;
- Il G.I., dott. , nel giudizio per A.T.P., nominava quale CTU l'ing. Per_1 Persona_2
il quale, in data 20.06.2017, depositava elaborato peritale accertando cause e natura delle lamentate infiltrazioni;
- nelle more, i fenomeni infiltrativi continuavano senza che le parti convenute si attivassero per la sua risoluzione e con la conseguente inutilizzabilità dei locali adibiti ad autorimessa;
- la deduceva, pertanto, di aver subito gravi danni conseguenti alla Parte_1
impossibilità di utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni in questione. Il valore locativo della suddetta autorimessa veniva quantificato nella misura di euro 102.000.00 per ciascun anno, atteso che la non aveva potuto concludere, nel dicembre del 2014, il Parte_1 contratto di locazione avete ad oggetto detti locali con la del gruppo Carrefour CP_8
Italia, che aveva offerto un canone annuo di € 102.000,00 annui, per sei anni rinnovabili per altri sei, a causa delle suddette infiltrazioni che hanno reso i locali adibiti ad autorimessa inagibili;
- il danno patito dalla veniva, pertanto, quantificato in complessivi € Parte_1
320.000,00, oltre il costo delle opere necessarie per il ripristino della proprietà.
2. Si costituiva il a mezzo comparsa di costituzione e risposta, dapprima Controparte_2
dell'Avv. Carla Castelli, e successivamente, con comparsa di costituzione in sostituzione, depositata telematicamente il 01.03.2023, dell'Avv. Irene Iacovella. Il contestava la CP_2
circostanza che le infiltrazioni derivassero dalla fognatura pubblica, evidenziandone la derivazione dalla totale mancanza di manutenzione dei locali. Il Controparte_2
contestava, altresì, la pretesa risarcitoria per mancato godimento del bene avanzata da parte attrice, in quanto priva di ogni elemento a sostegno, concludendo per il rigetto della domanda perché infondata, e comunque, non provata, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
3. Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
04.09.2019, l'altro convenuto , il quale nel contestare, nel merito, integralmente CP_1
le richieste di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, concludeva per il rigetto dello stesse. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva all'adito Tribunale di ridurre sostanzialmente il quantum debeatur nei limiti della quantificazione operata dal CTU nel giudizio di A.T.P., anche a seguito di rinnovata CTU, attesa la totale insussistenza di qualsivoglia ulteriore danno, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
In particolare, parte convenuta contestava le risultanze della CTU espletata nel CP_1
giudizio di A.T.P. ed eccepiva di aver dato subito avvio, a seguito dell'intervento dei VVFF,
a tutti gli interventi atti ad eliminare possibili fenomeni infiltrativi, con l'eliminazione del pericolo riscontrato nel 2014, allegando, all'uopo, certificato di eliminato pericolo datato
15.04.2015.
4. Nel corso del presente giudizio, veniva nominato quale CTU l'ing. il quale Persona_3
provvedeva ad accertare le cause delle lamentate infiltrazioni ed i danni arrecati alla proprietà attrice depositando l'elaborato peritale in data 14.10.2022 e, nelle more, con atto per notaio del 30.07.2021, la provvedeva a vendere alla i Per_4 Parte_1 Controparte_3 beni oggetto del presente giudizio, specificando, all'art. 6 del contratto di compravendita in atti, che la parte venditrice dava atto che: “pende giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, 6ª
Sezione Civile, G.U. dott.ssa Margarita, R.G. 28344/2018, contro il signor e il CP_1 avente ad oggetto infiltrazioni di acqua nella grotta che prende accesso Controparte_2
da Via Posillipo, n. 278. Tale giudizio nasce dalle infiltrazioni di acqua nella cennata grotta, con conseguente inibizione all'uso della stessa determinato da ordinanza di inagibilità emessa dal Le infiltrazioni, allo stato attuale, persistono”; parte acquirente Controparte_2 dichiarava di: “essere a perfetta conoscenza dei predetti giudizi e di accettare le relative conseguenze, anche in ordine ad un'eventuale soccombenza”.
Pertanto, la spiegava comparsa di intervento volontario chiedendo Controparte_3
l'estromissione della Nelle more del giudizio, la e la Parte_1 Parte_1 [...]
transigevano delle liti pendenti tra esse, prevedendo espressamente che le CP_3 conseguenze del presente giudizio si sarebbero prodotte esclusivamente in favore della
[...]
con conseguente estromissione della CP_3 Parte_1
La con comparsa conclusionale depositata telematicamente in data Parte_1
04.04.2025, concludeva affinché venisse disposta la sua estromissione dal giudizio con conseguente prosecuzione dello stesso soltanto nei confronti della Controparte_3
In data 03.04.2025 veniva depositata telematicamente, dall'Avv. ST NO, nell'interesse di (già in persona del l.r.p.t., istanza di Controparte_3 Controparte_4 rinunzia all'intervento in giudizio per (già in persona del Controparte_3 Controparte_4
l.r.p.t. con contestuale richiesta di estromissione dal giudizio.
In data 04.04.2025, veniva depositata telematicamente dall'Avv. Antonio Garofalo, nell'interesse di (già comparsa di costituzione di nuovo Controparte_3 Controparte_4 difensore e contestuale revoca dell'atto di rinunzia all'intervento depositata dal precedente procuratore.
5. Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 vi comma c.p.c., disposta ed espletata la CTU tecnica ad opera dell'ingegnere all'udienza del Persona_3
24.10.2023 veniva invitato a comparire il ctu, per poter controdedurre in ordine ai rilievi contenuti nella memoria difensiva depositata dal in data 17 novembre Controparte_2
2022, il ctu ing. all'udienza del 24.10.23 rendeva i chiarimenti richiesti, e, Persona_3 all'udienza del 18.03.2025, cambiato il giudice istruttore, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 6. Va, preliminarmente, disposta l'estromissione dal presente giudizio della Parte_1
atteso che la spiegava comparsa di intervento volontario chiedendo Controparte_3
l'estromissione della e che, nelle more del giudizio, la e Parte_1 Parte_1
la hanno transatto delle liti pendenti tra esse prevedendo espressamente che Controparte_3 le conseguenze del presente giudizio si sarebbero prodotte esclusivamente in favore della
[...]
con conseguente estromissione della CP_3 Parte_1
7. In punto di diritto, preme, innanzitutto, precisare che l'oggetto del presente processo va correttamente inquadrato all'interno della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia. Ciò posto, giova sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005, n. 20359).
Sulla scorta degli enunciati principi deve essere deve accertarsi se, nel caso di specie, sussiste il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. 8. Dall'esame della documentazione prodotta e dalle risultanze della Ctu espletata in corso di causa dall'Ingegnere può affermarsi che quanto dedotto da parte attrice Persona_3 nell'atto introduttivo abbia trovato parziale conferma.
Il Ctu ha individuato le cause dei lamentati fenomeni infiltrativi, invero, nell'elaborato peritale a pagina 38 e 39 si ricava che: “alla luce di quanto emerso dalle indagini strumentali eseguite, è possibile asserire che il tratto di manufatto fognario comunale (corsetto) ispezionato ed insistente sulla Salita Villanova è affetto da alcune problematiche che interferiscono con il normale deflusso dei reflui e che compromettono, localmente, la tenuta idraulica dello stesso. Si precisa che quest'ultima condizione alimenta localizzati fenomeni
d'infiltrazione di acqua e liquami nei terreni e nei manufatti posti all'intorno delle suddette criticità e pertanto - vista l'ubicazione di dette criticità oltre a tutto quanto già riportato ai punti n. 1-2-3-4 di pag. n. 19 della presente relazione tecnica d'ufficio e alla localizzazione della scalinata di Salita Villanova rispetto ai luoghi di proprietà attorea così come rilevabili dalla figura n. 2 di pag. n. 21 - si ritiene che le stesse, o gran parte di esse, sono la causa determinante dei lamentati fenomeni di infiltrazione e percolazione che si verificano all'interno degli ipogei sottoposti ed adiacenti alla scalinata Salita Villanova con gli accessi lungo la via Posillipo ai civici 296 – 297”. L'ausiliario statuisce altresì che: “al fine di eliminare definitivamente la causa della problematica rilevata bisognerà, pertanto, procedere al rifacimento totale del sistema fognario comunale insistente sulla Salita Villanova che da
Via Petrarca giunge alla sottostante Via Posillipo”.
Quanto alle cause delle lamentate infiltrazioni ed alle responsabilità delle stesse, dall'espletata
Ctu emerge la responsabilità del mentre, per quanto concerne il convenuto Controparte_2
il ctu ha escluso la responsabilità dello stesso circa le cause dei lamentati CP_1 fenomeni infiltrativi.
Invero, da pagina 19 dell'elaborato peritale si ricava: “ a tal proposito si evidenzia come durante i sopralluoghi effettuati si siano acquisiti una serie di elementi ed eseguita una campagna di indagini che hanno consentito allo scrivente – stante la complessità della problematica in essere che si protrae da diversi anni in maniera pressochè costante – di poter individuare la causa delle problematiche rilevate… 1) Il fenomeno infiltrativo riscontrato è risultato essere pressochè costante durante tutto lo svolgimento delle operazioni peritali, quindi anche in assenza di lunghi periodi di assenza di piogge;
2) L'esame del misuratore idrico a servizio dell'immobile di proprietà convenuta ha consentito di escludere CP_1
perdite dall'impianto di adduzione idrica (acque di carico) a servizio della detta proprietà;
3) La portata cospicua e costante di tali perdite idriche manifestatesi all'intradosso della volta dell'immobile di proprietà attorea e lo spessore del banco tufaceo – congiuntamente al contenuto di cui al punto n. 1 sopra riportato - consentono di escludere dalle cause delle problematiche rilevate eventuali infiltrazioni idriche provenienti dal sovrastante terrazzo a servizio dell'immobile di proprietà ”. Alla luce di quanto sopra riportato, la Per_5 domanda di parte attrice nei confronti del convenuto andrà integralmente CP_1
rigettata.
In relazione alla stima dei danni patiti dalla proprietà attrice, il Ctu, a pagina 39 e 40 dell'elaborato peritale in atti, ha così statuito: “il costo degli interventi, atti a ripristinare lo status quo ante dell'immobile attoreo in conseguenza dei danni prodotti, è di euro 28.727,06 oltre I.V.A. (compreso 10% di imprevisti in ragione della tipologia di intervento da effettuare).
L'importo sopra determinato va decurtato di una percentuale pari al 40% per tenere comunque in debita considerazione l'incidenza del degrado d'uso in rapporto allo stato di conservazione, manutenzione e rifinitura delle opere danneggiate - evitando, così, di determinare un indebito arricchimento del danneggiato. Pertanto, in definitiva l'ammontare del danno è pari a: € 28.727,06 * 0.60 = € 17.236,24 Non si sono riscontrati durante i sopralluoghi effettuati, nè sono stati posti all'attenzione del sottoscritto C.T.U., danni a cose.
All'importo sopra determinato andranno, altresì, aggiunti gli onorari professionali per la redazione del progetto esecutivo oltre che per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esecuzione degli interventi. Tale importo (rif. onorario progettazione, direzione lavori, sicurezza) viene forfettariamente determinato in € 4.000,00 omnicomprensivo oltre
I.V.A. Pertanto, in definitiva l'importo complessivo del danno - identificabile negli interventi di ripristino - è pari ad € 21.236,24 oltre oneri come per legge”.
Il C.T.U. ha, dunque, accertato nell'importo di €. 21.236,24 (importo già comprensivo della riduzione del 40%, applicata sulla stima iniziale pari ad euro 28.727,06 + euro 4.000,00 per la redazione del progetto esecutivo oltre che per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esecuzione degli interventi) la stima dei danni causati dalle lamentate infiltrazioni, che interessano la proprietà di parte attrice, come da computo metrico allegato. Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu appaiono assolutamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate sia dal punto di vista scientifico che da quello logico, senza che peraltro le osservazioni dei consulenti tecnici di parte appaiano idonee ad inficiarne l'attendibilità.
In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso per A.T.P. (12.10.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Pertanto, il in persona del Sindaco p.t., deve essere condannato al Controparte_2
risarcimento dei danni in favore della società istante nella misura di €. 21.236,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato.
9. Per quanto concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno figurativo avanzata da parte attrice per il mancato godimento della proprietà, interessata incessantemente da fenomeni infiltrativi, va osservato quanto segue. La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il Giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (Cass. n. 33439 del
17.12.2019).
Occorre, pertanto, procedere, all'individuazione del valore locativo del bene con un apposito quesito al CTU. Pertanto, in riferimento a tale richiesta di risarcimento danni, la causa andrà rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, necessitando di un'integrazione alla ctu, al fine di accertare il valore locativo dei beni di proprietà della società attrice, previa verifica della effettiva possibilità, alla luce della destinazione urbanistica e delle risultanze catastali dei locali, di locare gli stessi e tenendo conto della circostanza che, tra gli allegati all'atto di citazione del 17.10.2018, risulta la proposta di locazione della società gruppo CP_8
Carrefour Italia datata 17.04.2013 dei locali di proprietà attrice interessati dai fenomeni infiltrativi.
10. In conclusione, la causa può essere definita solo parzialmente, dovendo procedersi ad un ulteriore approfondimento istruttorio, come da separata ordinanza.
Attesa la natura non definitiva della presente sentenza, si procede come segue nella regolamentazione delle spese di lite.
Poiché la domanda nei confronti di è stata rigettata e tale rigetto è stato possibile CP_1
solo all'esito della ctu svolta nel presente giudizio, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
Nei rapporti tra tutte le altre parti, il Tribunale riserva alla pronuncia finale la regolamentazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa
Anna Maria Diana, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ora (già nei confronti del Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_2 in persona del Sindaco p.t., nonché , ogni diversa istanza, domanda ed
[...] CP_1
eccezione disattesa, così provvede:
- Dispone l'estromissione dal presente giudizio della Parte_1
- Rigetta la domanda nei confronti di;
CP_1
- Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite e;
CP_1
- Accoglie parzialmente la domanda di ora (già Parte_1 Controparte_3 [...]
nei confronti del in persona del Sindaco p.t. e, per l'effetto: CP_4 Controparte_2
a) condanna il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni patiti Controparte_2
dalla società istante e quantificati complessivamente in € 21.236,24 oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
c) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
d) spese e compensi al definitivo nei rapporti tra tutte le altre parti del giudizio.
Napoli, 11.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO , in forza di procura in atti ATTRICE C.F._1
CONTRO
(c.f. ), elett.te dom.to in VIA MIGUEL CP_1 C.F._2
CERVANTES N. 55/5 80100 , presso lo studio dell'Avv. NERI LOREDANA C.F. CP_2 , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta,
Convenuto
Nonché
TERZO CHIAMATO
NONCHE'
GAROFALO ANTONIO ( ) VIA Controparte_3 C.F._1
COMPAGNONE 12 80078 POZZUOLI;
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. Parte_1
(proprietaria dell'immobile al momento dell'instaurazione del giudizio), conveniva in giudizio il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_6
“a)accertarsi e dichiararsi che le infiltrazioni d'acqua presenti nella proprietà della provengono della soprastante proprietà e dalla fognatura comunale, Parte_1 CP_1 per le ragioni avanti indicate;
b)accertarsi e dichiararsi per l'effetto che il sig. CP_1
ed il sono solidalmente responsabili per i danni da infiltrazioni subiti e Controparte_2 patiendi dall' attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto proprietari e dunque custodi dei beni da cui provengono le predette infiltrazioni così come accertato dal CTU in sede di ATP;
c) condannarsi il e il al risarcimento dei danni …da CP_1 Controparte_2 liquidarsi in complessivi € 320.000,00 oltre a quelli successivi maturandi nella misura di euro
102.000.00 per ciascun anno di mancato utilizzo dei locali e per non averli potuti locare alla
oppure in subordine come saranno accertati in corso di causa anche a mezzo CP_7
CTU che accerti in caso di contestazione il valore locativo di detti locali ed il danno da mancato utilizzo per le infiltrazioni e/o in via equitativa calibrata da parte del Giudice adito;
d) condannarsi il e il ad eliminare le infiltrazioni di acqua CP_1 Controparte_2 dalla proprietà della e) spese e compensi ristorati con attribuzione al Parte_1
procuratore antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni: parte attrice in persona del l.r.p.t., Parte_1
deduceva:
- di essere proprietaria di tre locali terranei posti in Napoli, alla Via Posillipo, nn. 296, 297 e
298, identificati al NCEU di Napoli con i seguenti dati catastali: Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 2, cat C/6 Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 3, cat. C/6 Sezione
Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 5, cat C/6 e che sin dal 2014, l'immobile che prende accesso dal civico 296 e 297, era
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa
Anna Maria Diana, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti ogni diversa istanza, domanda ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda nei confronti di;
CP_1
- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
- spese e compensi al definitivo nei rapporti tra tutte le altre parti del giudizio.
Napoli, 17/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana