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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3402/2021, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 441/2020 del Giudice di Pace di Fondi, dott. Giovanni
Pesce, depositata in data 16.12.2020 e non notificata, decisa all'udienza del
4.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, resa tra
TRA
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione in appello, dall'avv. Francesco Pietricola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Terracina (LT) alla via Badino n. 104;
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù Controparte_1 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
CA MA e OR AM, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Latina, al viale P .L. c/o Centro Comm. CP_2
Latinafiori Torre 10 Mimose
APPELLATA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n. 441/2020 del Giudice di Pace di Fondi, dott. Pesce, depositata in data 16.12.2020 e non notificata, all'esito del giudizio n.r.g.
829/2017 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 242/17 emesso per il mancato pagamento di fatture relative a contratto di somministrazione del servizio idrico.
A tal fine, deduceva l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui riteneva provato il credito azionato e non assolto l'onere, gravante sull'opponente, di allegare e provare circostanze impeditive della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, avendo correttamente il giudice di prime cure valutato la sussistenza del diritto di credito dell'odierna appellata, risultante dalle fatture versate in atti relative ai consumi idrici.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, la causa all'udienza del 4.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'appello è infondato nei termini di cui alla presente motivazione.
In fase monitoria, parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto intercorso tra le parti e non contestato, posta a fondamento della decisione da parte del giudice di pace.
Le fatture, unitamente all'estratto autentico delle proprie scritture contabili, costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto ingiuntivo. Quando il rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova nel giudizio di opposizione quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso della esecuzione del rapporto
(Cass. 6502/98; 13651/06, Trib. Milano, 5 novembre 2012, Sez. III, n. 12054).
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori nel caso di
- 2 - opposizione a decreto ingiuntivo comporta che incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Ove il creditore agisca per l'inadempimento del debitore, infatti, deve fornire la sola prova della fonte negoziale o legale del suo credito, mentre graverà sul debitore convenuto sostanziale l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Trib. Bari 27.3.2014).
Nel caso di specie, pertanto, a fronte della produzione delle fatture aventi ad oggetto il contratto di somministrazione di acqua, nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente, odierno appellante, in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto contrattuale, al suo svolgimento nonché ad eventuali consumi anomali o eccessivi fatturati da parte del gestore.
Ed infatti l'odierna appellante si è limitata ad eccepire l'inidoneità della documentazione prodotta dal creditore ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio ed, in primo grado, di aver provveduto al puntuale pagamento delle fatture inviategli, omettendo di contestarne espressamente il contenuto,
l'importo ed i criteri di calcolo.
Gravava, invero, sull'appellante, originario opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, fornire prova di un fatto modificativo, estintivo o impeditivo del diritto fatto valere dal creditore.
Eccepita la sola mancanza di prova scritta del credito e dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto, non risulta in atti alcuna contestazione delle fatture, né è stata sollevata specificamente nel giudizio di primo grado o nel presente giudizio di appello, in ordine alla qualità del servizio o alla quantificazione del bene somministrato, né è stato dimostrato da parte appellante che sia avvento il pagamento, gravando sul debitore, convenuto in senso sostanziale l'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo,
- 3 - modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
L'appello va, pertanto, rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti perché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da 1.101,00 a
5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziando sul proposto gravame, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 441/2020 del giudice di pace di Fondi;
b) condanna parte appellante alla refusione in favore di , Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
c) sussistono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228
- 4 - (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Latina il 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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