Articolo 12 della Legge 7 agosto 2012, n. 133
Articolo 11Articolo 13
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25 agosto 2012
Art. 12.

Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , in materia di potenziamento dell'attivita' informativa

1. L' articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 .
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni».
Note all'art. 12:
Il testo dell' articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 4.

(Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 .
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni.".
Entrata in vigore il 25 agosto 2012