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Articolo 36 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
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Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 36 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Versione
15 agosto 1965
Art. 36.
Con effetto dal 1° gennaio 1965, l' articolo 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
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