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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 244 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(c.f./p.iva ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Feoli, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Paola Peruzzi, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1365/2021.
CONCLUSIONI All'udienza del 22 maggio 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al ruolo in data 21 gennaio
2022, l'opponente in epigrafe ha contestato il d.i. n. 1365/2021 [in atti], emesso dall'intestato Ufficio nel fascicolo r.g 3771/2021, su istanza del sig. nei Parte_2 confronti della (d'ora in poi , per il Parte_1 Parte_1 complessivo importo di euro 7.800,00 a titolo corrispettivo di canoni di locazione maturati e non corrisposti per il periodo intercorrente tra novembre 2020 sino a novembre 2021.
L'opponente, in particolar modo, con l'odierno giudizio contestava il menzionato decreto ingiuntivo chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità ed annullabilità nonché improcedibilità dell'opposizione per la mancata attivazione della procedura obbligatoria di mediazione;
sempre in via pregiudiziale di rito, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. circa la richiesta del Controparte_1 credito;
in ogni caso dichiarare nullo, annullare o, comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto di idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. e, da ultimo, in via principale e nel merito revocare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza ed indeterminatezza del credito azionato, con contestuale declaratoria di insussistenza di qualsivoglia credito della parte opposta nei confronti del Sig. . La Società De a sostegno dell'opposizione Controparte_1 Pt_1 ed in via pregiudiziale, rappresentava che l'odierna opposta fosse carente di legittimazione attiva nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto, seppur la medesima depositava l'atto di acquisto, non specificava se la stessa fosse titolare di una porzione del terreno oggetto del contratto di locazione o dell'intera proprietà.
Parte opponente, inoltre, in via preliminare, contestava l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di causa in quanto lo stesso veniva emanato in difetto di prova scritta ex art. 634
c.p.c.; in particolar modo, trattandosi di credito relativo a somministrazioni di merci e servizi da parte di soggetti “imprenditoriali”, la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo era sprovvista di estratti autentici delle scritture contabili.
Nel merito, parte opponente, aggiungeva che la pretesa creditoria fosse del tutto infondata in quanto la medesima, sin dalla stipulazione del contratto di locazione con la
[...]
aveva sempre onerato i propri obblighi anche se quest'ultima Parte_3 aveva nascosto l'esistenza del diritto di comproprietà della porzione di terreno oggetto di locazione di cui il sig. ne era titolare. La Società De sul punto, contestava, CP_1 Pt_1 infatti, l'ammontare dell'asserito credito poiché il in quanto comproprietario, era CP_1 titolare di una sola porzione del terreno, corrispondente ad una percentuale del 42% dell'intera proprietà, conseguentemente, il canone ad esso astrattamente spettabile poteva essere di euro 249,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_1 concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito, rigettare l'opposizione, in quanto infondata sia in punto di diritto che di fatto, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto Giudice, all'udienza del 22 maggio 2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., era deciso con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c..
Come correttamente eccepito dalla parte attrice opponente (ma, in ogni caso, trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio), deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta dalla parte convenuta opposta con il ricorso per ingiunzione sfociato nell'emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto e nel presente giudizio e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
La causa sottoposta alla cognizione dell'intesto Tribunale, in quanto controversia relativa alla materia locatizia, rientra tra le fattispecie per le quali il legislatore, con il D. lgs 28/2010 art. 5 commi 1 e 1-bis, ha previsto l'obbligatorietà dell'esperimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Nel caso di specie, parte opponente, sia con il ricorso introduttivo che con note per la trattazione cartolare dell'udienza del 22.06.2022, ha eccepito, tempestivamente (Cass. Cass. 13 novembre 2018, n. 29017; 13 aprile 2017, n.
9557; 2 febbraio 2017, n. 2703), l'omesso esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opposto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota Sentenza n. 19596 del 18 settembre
2020, in merito all'obbligatorietà della procedura di mediazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno precisato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Ne segue che il convenuto opposto, titolare della pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, sarebbe l'unico soggetto che, al di fuori dei casi di domanda riconvenzionale, propone la "domanda giudiziale" e che pertanto dovrebbe subire gli effetti della declaratoria di improcedibilità.
Alla luce del predetto principio di diritto, quindi, può ritenersi pacifico il fatto che l'istanza di mediazione debba essere proposta da parte opposta, successivamente alla pronuncia da parte del giudice sulle istanze relative alla sospensione o concessione del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, all'udienza del 20.06.2022, il Giudice, non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnava a parte opposta il termine di quindici giorni per introdurre la procedura di mediazione. Il convenuto, tuttavia, non provvedeva nel termine assegnato all'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, reiterando nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.10.2023 la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà nonché chiedeva assegnare il termine (oramai spirato) per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Con le memorie conclusionali parte opposta ha documentato di aver introdotto il predetto procedimento soltanto in data 29.04.2025. Tale adempimento non consente di ritenere superata l'improcedibilità della domanda monitoria maturata all'udienza del 29.06.2023.
Sebbene infatti il termine per l'instaurazione non deve ritenersi perentorio, nondimeno il procedimento di mediazione obbligatoria doveva essere comunque concluso entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ovvero entro l'udienza del 29.06.2023. Nondimeno
l'opposto ha instaurato il procedimento con quasi due anni di ritardo nell'aprile 2025 quando il termine doveva ritenersi ormai spirato e l'improcedibilità definitivamente verificatasi. La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, confermato che “la circostanza che la mediazione imposta dalla legge a pena di improcedibilità della domanda sia iniziata oltre il termine di
15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, quarto periodo, d. lgs 28/10 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d. lgs. 149/22), non rende improcedibile la domanda, se la mediazione si sia comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio” (cfr.
Cassazione civile ordinanza 32454/2024). Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, non risultando soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla parte convenuta e nel presente giudizio e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630;
Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai minimi tariffari stante la decisione della causa sulla base dell'eccezione pregiudiziale e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 244/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla parte convenuta opposta con il ricorso per ingiunzione sfociato nell'emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto e nel presente giudizio;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Civitavecchia n. 1365/2021;
3) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700 per onorari, oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Civitavecchia, 22.05.2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 244 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(c.f./p.iva ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Feoli, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Paola Peruzzi, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1365/2021.
CONCLUSIONI All'udienza del 22 maggio 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al ruolo in data 21 gennaio
2022, l'opponente in epigrafe ha contestato il d.i. n. 1365/2021 [in atti], emesso dall'intestato Ufficio nel fascicolo r.g 3771/2021, su istanza del sig. nei Parte_2 confronti della (d'ora in poi , per il Parte_1 Parte_1 complessivo importo di euro 7.800,00 a titolo corrispettivo di canoni di locazione maturati e non corrisposti per il periodo intercorrente tra novembre 2020 sino a novembre 2021.
L'opponente, in particolar modo, con l'odierno giudizio contestava il menzionato decreto ingiuntivo chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità ed annullabilità nonché improcedibilità dell'opposizione per la mancata attivazione della procedura obbligatoria di mediazione;
sempre in via pregiudiziale di rito, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. circa la richiesta del Controparte_1 credito;
in ogni caso dichiarare nullo, annullare o, comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto di idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. e, da ultimo, in via principale e nel merito revocare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza ed indeterminatezza del credito azionato, con contestuale declaratoria di insussistenza di qualsivoglia credito della parte opposta nei confronti del Sig. . La Società De a sostegno dell'opposizione Controparte_1 Pt_1 ed in via pregiudiziale, rappresentava che l'odierna opposta fosse carente di legittimazione attiva nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto, seppur la medesima depositava l'atto di acquisto, non specificava se la stessa fosse titolare di una porzione del terreno oggetto del contratto di locazione o dell'intera proprietà.
Parte opponente, inoltre, in via preliminare, contestava l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di causa in quanto lo stesso veniva emanato in difetto di prova scritta ex art. 634
c.p.c.; in particolar modo, trattandosi di credito relativo a somministrazioni di merci e servizi da parte di soggetti “imprenditoriali”, la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo era sprovvista di estratti autentici delle scritture contabili.
Nel merito, parte opponente, aggiungeva che la pretesa creditoria fosse del tutto infondata in quanto la medesima, sin dalla stipulazione del contratto di locazione con la
[...]
aveva sempre onerato i propri obblighi anche se quest'ultima Parte_3 aveva nascosto l'esistenza del diritto di comproprietà della porzione di terreno oggetto di locazione di cui il sig. ne era titolare. La Società De sul punto, contestava, CP_1 Pt_1 infatti, l'ammontare dell'asserito credito poiché il in quanto comproprietario, era CP_1 titolare di una sola porzione del terreno, corrispondente ad una percentuale del 42% dell'intera proprietà, conseguentemente, il canone ad esso astrattamente spettabile poteva essere di euro 249,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_1 concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito, rigettare l'opposizione, in quanto infondata sia in punto di diritto che di fatto, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto Giudice, all'udienza del 22 maggio 2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., era deciso con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c..
Come correttamente eccepito dalla parte attrice opponente (ma, in ogni caso, trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio), deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta dalla parte convenuta opposta con il ricorso per ingiunzione sfociato nell'emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto e nel presente giudizio e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
La causa sottoposta alla cognizione dell'intesto Tribunale, in quanto controversia relativa alla materia locatizia, rientra tra le fattispecie per le quali il legislatore, con il D. lgs 28/2010 art. 5 commi 1 e 1-bis, ha previsto l'obbligatorietà dell'esperimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Nel caso di specie, parte opponente, sia con il ricorso introduttivo che con note per la trattazione cartolare dell'udienza del 22.06.2022, ha eccepito, tempestivamente (Cass. Cass. 13 novembre 2018, n. 29017; 13 aprile 2017, n.
9557; 2 febbraio 2017, n. 2703), l'omesso esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opposto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota Sentenza n. 19596 del 18 settembre
2020, in merito all'obbligatorietà della procedura di mediazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno precisato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Ne segue che il convenuto opposto, titolare della pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, sarebbe l'unico soggetto che, al di fuori dei casi di domanda riconvenzionale, propone la "domanda giudiziale" e che pertanto dovrebbe subire gli effetti della declaratoria di improcedibilità.
Alla luce del predetto principio di diritto, quindi, può ritenersi pacifico il fatto che l'istanza di mediazione debba essere proposta da parte opposta, successivamente alla pronuncia da parte del giudice sulle istanze relative alla sospensione o concessione del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, all'udienza del 20.06.2022, il Giudice, non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnava a parte opposta il termine di quindici giorni per introdurre la procedura di mediazione. Il convenuto, tuttavia, non provvedeva nel termine assegnato all'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, reiterando nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.10.2023 la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà nonché chiedeva assegnare il termine (oramai spirato) per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Con le memorie conclusionali parte opposta ha documentato di aver introdotto il predetto procedimento soltanto in data 29.04.2025. Tale adempimento non consente di ritenere superata l'improcedibilità della domanda monitoria maturata all'udienza del 29.06.2023.
Sebbene infatti il termine per l'instaurazione non deve ritenersi perentorio, nondimeno il procedimento di mediazione obbligatoria doveva essere comunque concluso entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ovvero entro l'udienza del 29.06.2023. Nondimeno
l'opposto ha instaurato il procedimento con quasi due anni di ritardo nell'aprile 2025 quando il termine doveva ritenersi ormai spirato e l'improcedibilità definitivamente verificatasi. La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, confermato che “la circostanza che la mediazione imposta dalla legge a pena di improcedibilità della domanda sia iniziata oltre il termine di
15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, quarto periodo, d. lgs 28/10 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d. lgs. 149/22), non rende improcedibile la domanda, se la mediazione si sia comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio” (cfr.
Cassazione civile ordinanza 32454/2024). Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, non risultando soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla parte convenuta e nel presente giudizio e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630;
Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai minimi tariffari stante la decisione della causa sulla base dell'eccezione pregiudiziale e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 244/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla parte convenuta opposta con il ricorso per ingiunzione sfociato nell'emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto e nel presente giudizio;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Civitavecchia n. 1365/2021;
3) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700 per onorari, oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Civitavecchia, 22.05.2025
Il Giudice
Silvia Vitelli