Articolo 141 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 141Articolo 142
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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
Articolo 141-bis
(( (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico) )) (( 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo. ))
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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