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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1776/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI Parte_1 C.F._1
PAOLO
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_1 C.F._2
MANUELA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§ pagina 1 di 4 I ricorrenti esponevano di aver intrattenuto un rapporto di stabile convivenza, more uxorio,
protrattasi dal 2001 al 2009, dal quale nasceva a Carpi (MO) il figlio in data Controparte_2
29/06/2004.
Nell'anno 2009 cessava la convivenza e i relativi rapporti venivano regolamentati secondo quanto disposto nel Decreto n. 1412/2018 dell'08/03/2018, emesso dal Tribunale di Modena
nell'ambito del procedimento RG n. 3288/2017, il quale, fra le altre questioni, disciplinava il regime di affidamento e le decisioni di maggiore interesse inerenti all'allora figlio minorenne.
Con ricorso del 6/5/2025 le parti hanno dato atto che il figlio , oggi maggiorenne, CP_2
studente ma lavoratore a tempo determinato, è andato a vivere per conto proprio in un appartamento messo a disposizione gratuitamente dalla madre, proprietaria dello stesso, ove ha fissato la propria residenza;
che il figlio ha un contratto di lavoro a tempo determinato CP_2
con durata di un anno, rinnovabile;
che il padre versa (già dal mese di agosto 2024)
direttamente a quest'ultimo la somma di 350,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento.
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente di adeguare alla situazione odierna i reciproci rapporti in ordine al figlio divenuto maggiorenne, chiedendo il recepimento CP_2
delle seguenti condizioni:
“1) Il figlio (di anni 20) è libero di fissare la propria residenza e di soggiornare dove CP_2
ritenga opportuno.
2) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il padre continuerà a CP_2
corrispondere direttamente al figlio la somma mensile di euro 350,00 ; la madre continuerà a
mettere a disposizione del figlio l' appartamento ora occupato dal medesimo.
pagina 2 di 4 3) I genitori si impegnano a suddividere in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie ,
riportandosi al Protocollo del Tribunale di Modena, impegnandosi a condividere unitamente al
figlio le scelte in ordine alle spese da affrontare.
4) I genitori escludono reciproche pretese economiche di sorta.
5) I genitori danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e
novativa - con le pattuizioni di cui al presente accordo, ogni questione di carattere economico-
patrimoniale sorta prima, in costanza di convivenza e successiva alla stessa e dichiarano
pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, ogni
azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
6) Le spese legali del presente accordo saranno integralmente compensate tra le parti, ad
eccezione di quelle di intervento del figlio che sono a carico del sig. Parte_1
7) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal
vincolo di unicità dell'accordo.
8) I genitori si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali
attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni
azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui al Decreto n. cronol. 1412/2018 dell'08/03/2018,
emesso nell'ambito del procedimento RG n. 3288/2017 del Tribunale di Modena, recepisce le condizioni formulate dalle parti così come riportate in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
28/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1776/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI Parte_1 C.F._1
PAOLO
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_1 C.F._2
MANUELA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§ pagina 1 di 4 I ricorrenti esponevano di aver intrattenuto un rapporto di stabile convivenza, more uxorio,
protrattasi dal 2001 al 2009, dal quale nasceva a Carpi (MO) il figlio in data Controparte_2
29/06/2004.
Nell'anno 2009 cessava la convivenza e i relativi rapporti venivano regolamentati secondo quanto disposto nel Decreto n. 1412/2018 dell'08/03/2018, emesso dal Tribunale di Modena
nell'ambito del procedimento RG n. 3288/2017, il quale, fra le altre questioni, disciplinava il regime di affidamento e le decisioni di maggiore interesse inerenti all'allora figlio minorenne.
Con ricorso del 6/5/2025 le parti hanno dato atto che il figlio , oggi maggiorenne, CP_2
studente ma lavoratore a tempo determinato, è andato a vivere per conto proprio in un appartamento messo a disposizione gratuitamente dalla madre, proprietaria dello stesso, ove ha fissato la propria residenza;
che il figlio ha un contratto di lavoro a tempo determinato CP_2
con durata di un anno, rinnovabile;
che il padre versa (già dal mese di agosto 2024)
direttamente a quest'ultimo la somma di 350,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento.
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente di adeguare alla situazione odierna i reciproci rapporti in ordine al figlio divenuto maggiorenne, chiedendo il recepimento CP_2
delle seguenti condizioni:
“1) Il figlio (di anni 20) è libero di fissare la propria residenza e di soggiornare dove CP_2
ritenga opportuno.
2) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il padre continuerà a CP_2
corrispondere direttamente al figlio la somma mensile di euro 350,00 ; la madre continuerà a
mettere a disposizione del figlio l' appartamento ora occupato dal medesimo.
pagina 2 di 4 3) I genitori si impegnano a suddividere in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie ,
riportandosi al Protocollo del Tribunale di Modena, impegnandosi a condividere unitamente al
figlio le scelte in ordine alle spese da affrontare.
4) I genitori escludono reciproche pretese economiche di sorta.
5) I genitori danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e
novativa - con le pattuizioni di cui al presente accordo, ogni questione di carattere economico-
patrimoniale sorta prima, in costanza di convivenza e successiva alla stessa e dichiarano
pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, ogni
azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
6) Le spese legali del presente accordo saranno integralmente compensate tra le parti, ad
eccezione di quelle di intervento del figlio che sono a carico del sig. Parte_1
7) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal
vincolo di unicità dell'accordo.
8) I genitori si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali
attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni
azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui al Decreto n. cronol. 1412/2018 dell'08/03/2018,
emesso nell'ambito del procedimento RG n. 3288/2017 del Tribunale di Modena, recepisce le condizioni formulate dalle parti così come riportate in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
28/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4