Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 65
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dal potere accertativo

    La Corte ha disatteso l'eccezione di decadenza, ritenendo che la sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 18/2020, sommata agli ordinari termini, non abbia comportato alcuna decadenza.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché l'avviso di accertamento conteneva una puntuale e analitica indicazione degli elementi raccolti dall'Amministrazione, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa.

  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti per l'esercizio della pretesa impositiva (operazioni con Società_2)

    La Corte ha ritenuto il motivo parzialmente fondato, accertando che la documentazione fornita dalla ricorrente (dichiarazione IVA, LIPE, bilancio) fosse sufficiente a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di diligenza. Pertanto, la ripresa a tassazione per tali operazioni è stata ritenuta illegittima.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'esercizio della pretesa impositiva (operazioni con Società_3)

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2017 da parte della società, necessaria per verificare i requisiti soggettivi e oggettivi. La mancata acquisizione di tale documento è stata considerata prova della mancata osservanza dell'onere minimo di diligenza.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'esercizio della pretesa impositiva (operazioni con Società_4)

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, constatando la mancata acquisizione di alcuna documentazione, inclusa la dichiarazione IVA, necessaria per verificare la qualità di esportatore abituale della controparte. La mancata acquisizione è stata considerata prova della mancata osservanza dell'onere minimo di diligenza.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    La Corte ha ritenuto le sanzioni illegittime per mancata prova della dolosa compartecipazione della ricorrente alla frode. Ha escluso l'aumento per recidiva, rimodulato le sanzioni ai minimi di legge e parametrate solo alle operazioni con Società_3 e Società_4.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha disatteso il motivo, ritenendo che l'atto impugnato spiegasse le ragioni della ripresa a tassazione, consentendo alle ricorrenti di articolare un'ampia difesa di merito.

  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti per l'operata ripresa a tassazione

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo provata la distruzione dei beni mediante consegna a terzi abilitati allo smaltimento, come dimostrato dalla documentazione prodotta (formulario di identificazione dei rifiuti, relazione di smaltimento).

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha disatteso il motivo, per le medesime considerazioni espresse in relazione ai ricorsi nn. 433/24 e 880/24 R.G.

  • Accolto
    Ripresa a tassazione per mancata contabilizzazione componenti positivi (smaltimento beni obsoleti)

    La Corte ha ritenuto la ripresa a tassazione illegittima, poiché la ricorrente ha prodotto documentazione analoga a quella del ricorso n. 880/24 R.G., dimostrando l'avvenuta distruzione dei beni.

  • Rigettato
    Ripresa a tassazione per omessa fatturazione di operazioni (false lettere d'intento)

    La Corte ha ritenuto la ripresa a tassazione legittima, poiché la ricorrente non ha acquisito la dichiarazione IVA dell'anno precedente della controparte (Società_4), necessaria per verificare la qualità di esportatore abituale. La mancata acquisizione è stata considerata prova della mancata osservanza dell'onere minimo di diligenza.

  • Rigettato
    Ripresa a tassazione per omessa fatturazione di operazioni (acquisto autovettura)

    La Corte ha ritenuto la ripresa a tassazione legittima, poiché la documentazione prodotta (mail, contratto di compravendita con acconto) ha reso evidente che l'operazione era a beneficio di una persona fisica e non della società acquirente, configurando una fattispecie di omessa fatturazione.

  • Accolto
    Trattamento sanzionatorio

    La Corte ha applicato le medesime considerazioni espresse per il ricorso n. 433/24, escludendo la recidiva e calcolando le sanzioni ai minimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 65
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 65
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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