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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
RI OB IC, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 433/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B06T200201/2023 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 880/2024 depositato il 23/12/2024 proposto da
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Spa Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0ET200086 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 881/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa Con Socio Unico - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200087 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi i ricorsi riuniti.
Resistente: chiede respingersi i ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto al n. 433/24 R.G. la società Ricorrente_1 s.p.a. (di seguito, per brevità, anche: la società) ha impugnato l'avviso di accertamento n. T5B06T200201/2023, notificato via PEC in data
13.03.2024, avente ad oggetto IVA e accessori per l'anno di imposta 2017.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) decadenza dal potere accertativo e sanzionatorio;
2) difetto di motivazione;
3) violazione dell'art. 8 comma 1 lett. c) d.
P.R. n. 633/72; 4) indebita detrazione IVA su acquisti da Società_1; violazione dell'art. 60 bis d.P.R. n. 633/72; 5) illegittimità delle irrogate sanzioni.
Con distinto ricorso iscritto al n. 880/24 R.G. le società Ricorrente_1 s.p.a. e Ricorrente_2 s.p.a. hanno impugnato l'avviso di accertamento n. T5B0ET200086/2024, notificato via PEC alla consolidante il
07.10.2024, avente ad oggetto Ires ed accessori per l'anno d'imposta 2018.
A sostegno del ricorso, esse hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione;
2) violazione degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 441/97; 3) in subordine: riconoscimento dei costi in relazione agli asseriti maggiori ricavi;
4) illegittimità delle irrogate sanzioni.
Con distinto ricorso iscritto al n. 881/24 R.G. la società Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento n. T5B03T200087/2024, notificato via PEC alla consolidante il 07.10.2024, avente ad oggetto
IV e RA oltre accessori per l'anno d'imposta 2018.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione;
2) inapplicabilità della presunzione ex artt. 53 d.P.R. n. 633/72 e 1-2 d.P.R. n. 441/97; violazione dell'art. 5 d. lgs. n. 446/97; in subordine: violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 633/72; 3) in subordine: violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 633/72; 4) violazione dell'art. 8 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 633/72; 4) illegittimità delle irrogate sanzioni.
Ha chiesto pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dei proposti ricorsi, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.1.2026, previa riunione, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso n. 433/24 R.G. è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza dal potere accertativo dedotta dalla ricorrente.
Ciò in quanto, come chiarito dalla S.C. con ord. n. 960/25, agli ordinari termini occorre sommare gli ulteriori
85 giorni previsti dal d.l. n. 18/2020. In particolare, la Corte regolatrice ha chiarito che la sospensione non riguarda solo le attività da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si applica a tutte le attività in corso durante il periodo emergenziale, a favore degli enti impositori.
Per tali ragioni, considerato il suddetto slittamento dei termini, nessuna decadenza può in concreto ritenersi maturata.
4. Con il secondo motivo di gravame la società deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato.
Si legge nell'impugnato avviso di accertamento che: “L'indagine, condotta dalle rispettive autorità finanziarie competenti per ciascun soggetto ed i cui atti risultano allegati al PVC, ha fatto emergere in capo ai tre cessionari la presenza delle caratteristiche tipiche delle società “cartiere” coinvolte nelle frodi IVA con lettere d'intento ideologicamente false. Di seguito i principali elementi raccolti: …”.
Segue la puntuale e analitica indicazione degli elementi raccolti dall'Amministrazione.
Per tali ragioni, è evidente la sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, consentendo l'atto impugnato il pieno esercizio del diritto di difesa. La qual cosa è cerziorata, a posteriori, dall'avere la ricorrente articolato ampie e analitiche censure di merito, dimostrando in tal modo di aver ben compreso le ragioni della maggiore ripresa a tassazione operata dall'Amministrazione finanziaria.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
5. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della pretesa impositiva.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 633/72, costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: “le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta”.
Dispone poi il 2° comma del medesimo art. 8 che: “Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c ) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a ), se residenti, e dai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b ) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente”.
6. Emerge pertanto da tali previsioni normative che, ai fini dell'accesso al regime agevolativo, occorre la contemporanea presenza di due presupposti: a) sussistenza del requisito soggettivo di esportatore abituale;
b) sussistenza del requisito oggettivo della capienza del plafond.
Pertanto, la non imponibilità prevista dal legislatore trova la sua giustificazione e al tempo stesso il suo limite quantitativo nel fatto che i cessionari sono soggetti che compiono abitualmente cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, e chiedono al loro fornitore di non applicare l'imposta sull'operazione di acquisto e/o di importazione, al fine di evitare di trovarsi costantemente in credito con l'Erario.
7. Così individuata la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “la non imponibilità viene meno ove si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che la dichiarazione di intento sia ideologicamente falsa, con la conseguenza che il cedente deve assolvere successivamente l'imposta su tali beni, salvo che risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non fosse parte di una frode” (cfr. Cass. 31117 del 29/12/2017).
Ancora, la S.C. ha ribadito (cfr. ordinanza n. 1988 del 24 gennaio 2019) che: “In tema d'I.V.A., la non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali, prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, non può essere subordinata alla sola formale specifica dichiarazione d'intento dell'esportatore ove questa sia ideologicamente falsa, occorrendo in tale ipotesi che il contribuente cedente dimostri l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione del regime di non imponibilità
o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere”.
Di recente, la S.C. ha chiarito che: “è infatti ben vero che non può addossarsi al cedente l'esercizio dei poteri di controllo spettanti all'Ufficio, ma è altrettanto vero che non può sostenersi la conformità a legge del comportamento del cedente che si limiti unicamente a rilevare l'esistenza formale della dichiarazione di intenti” (Cass. civ, Sez. trib, 16.5.2024, n. 13557).
8. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, con riferimento alle operazioni poste in essere con la società Società_2, la ricorrente ha acquisito la seguente documentazione:
- dichiarazione IVA completa di ricevute di spedizione;
- comunicazioni LIPE;
- bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2016.
Orbene, ad avviso della Corte, tali elementi sono sufficienti a far ritenere assolto l'obbligo di diligenza da parte della ricorrente, talché, in relazione a tali operazioni, la pretesa dell'Amministrazione deve ritenersi infondata. A nulla rilevano poi:
- l'assenza di versamenti IVA;
- l'inesistenza della sede legale e operativa della società Autocapital s.r.l;
- l'assenza di unità immobiliari e siti Internet,
- l'assenza di lavoratori,
trattandosi elementi del tutto estranei al raggio d'azione, e alla conseguente sfera di conoscibilità della società ricorrente, potendo essere conosciuti in tempo reale unicamente dall'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, in relazione alle operazioni poste in essere con la società Società_2, la ripresa a tassazione operata dall'Amministrazione finanziaria è illegittima, e va conseguentemente annullata.
9. Venendo ora alle operazioni poste in essere con la società Società_3, risulta invece dirimente, nel senso dell'infondatezza delle dedotte censure, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2017.
In particolare, tale documentazione è necessaria ai fini della verifica sia del requisito soggettivo (esportatore abituale), sia di quello oggettivo (capienza del plafond).
Orbene, in presenza di operazioni del tipo di quelle in esame, costituiva onere minimo di diligenza, da parte della società, la richiesta alla propria controparte della dichiarazione IVA, la quale avrebbe consentito di appurare i requisiti previsti dalla cennata previsione di cui all'art. 8 comma 2 d.P.R. n. 633/72.
In tal senso la società non ha operato, sicché è evidente la mancata osservanza dell'onere minimo di diligenza, la qual cosa implica il suo assoggettamento all'effettuata ripresa a tassazione.
10. Similmente, in relazione alle operazioni poste in essere con la società Società_4, la società ricorrente non ha acquisito alcun tipo di documentazione, e in particolare, la dichiarazione IVA, necessaria ai fini della verifica della qualità di esportatore abituale, e non richiedente un particolare onere di diligenza.
11. Venendo ora al trattamento sanzionatorio, reputa la Corte che, non essendo stata provata la dolosa compartecipazione della società ricorrente al sistema di frode IVA posto in essere dalle suddette tre società cartiere, le irrogate sanzioni non possano dirsi rispettose del principio di proporzionalità.
In particolare, avuto riguardo alla condotta censurata, reputa la Corte anzitutto escludere l'aumento per la recidiva.
In secondo luogo, le disposte sanzioni vanno rimodulate nei minimi di legge.
Da ultimo, tali sanzioni vanno riparametrate con riferimento alle sole operazioni poste in essere dalla società con Società_3 s.r.l. ed Società_4 s.r.l.
Gli interessi sono dovuti nei limiti dell'accertata legittimità della ripresa a tassazione, nei termini sopra esposti.
12. Entro tali termini, il ricorso n. 433/24 R.G. va dunque accolto.
13. Venendo ora all'esame del ricorso n. 880/24, va rigettato il dedotto vizio di motivazione, evincendosi dall'atto impugnato le ragioni dell'operata ripresa a tassazione, rappresentati dalla variazione in diminuzione della base imponibile riportata nel rigo RF 55 cod. 99, per € 137.403, che per l'Ufficio non era sufficiente a comprovare la distruzione delle merci.
Anche in tal caso, l'avere parte ricorrente articolato ampia difesa di merito consente di inferire la piena conoscenza delle ragioni dell'operata ripresa a tassazione, talché nessun vulnus alle garanzie difensive risulta essersi verificato nella fattispecie in esame.
14. Nel merito, parte ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti per l'operata ripresa a tassazione.
Il motivo è fondato.
L'operazione in contestazione consiste nella rottamazione di pezzi di ricambio di magazzino obsoleti, che l'Amministrazione, in applicazione della presunzione di cessione di cui all'art. 1 d.P.R. n. 441/97, ha ritenuto celare una cessione di beni in nero.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.P.R. n. 441/97: “Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni,
né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa”.
Dispone poi il successivo 2° comma che: “La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà”.
15. Tanto premesso, emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha proceduto alla c.d. rottamazione indiretta, mediante affidamento dei beni a terzi abilitati allo smaltimento dei rifiuti.
Per tali ragioni, la prova della distruzione può essere data mediante il formulario di identificazione di cui all'art. 15 d. lgs. n. 22/97 (oggi sostituito dall'art. 193 d. lgs. n. 152/06).
In tal senso, la S.C. ha chiarito che: “In tema di imposte dirette, con riferimento alla presunzione di cessione di cui agli articolo 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, ai sensi della vigente normativa in tema di smaltimento dei rifiuti;
in tal caso, l'avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all' articolo 15, d.lgs. n. 22 del 1997 (ora articolo 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 ), contenente le indicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal d.m. 1° aprile 1998 n. 145 , sono tassative” (Cass. civ, Sez. Trib, 28.9.2021, n. 26223).
16. Tanto premesso, rileva la Corte che la ricorrente ha prodotto copia del formulario del 5.2.2018, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità della copia del formulario a quello in possesso di Società_5 Srl, che reca quale detentore Ricorrente_1 s.r.l. e quale destinatario Società_5 s.r. l, con indicazione del peso complessivo ritirato pari a 8.260 kg.
Il formulario reca poi, oltre ai suddetti nominativi:
a) origini, tipologia e quantità del rifiuto;
b) impianto di destinazione;
c) data e percorso del destinatario;
d) l'indicazione, nel campo “Annotazioni”, del nominativo di Società_6 , quale primo intermediario dello smaltimento.
Quanto all'ulteriore soggetto Nominativo_1 , trattasi di persona iscritto all'Albo gestori ambientali, incaricata dell'effettuazione del trasporto di rottami sino all'impianto in Luogo_.
Vi è poi in atti apposita relazione della società Società_6, che conferma l'avvenuta distruzione dei beni obsoleti di proprietà di parte ricorrente.
Ancora, dal registro di carico e scarico della società incaricata della rottamazione emerge la completa movimentazione dei rottami giunti all'impianto di stoccaggio, con attestato finale di avvenuto smaltimento dei rifiuti.
Orbene, la mole di tale produzione documentale è di tal natura da rendere del tutto recessive le contrarie argomentazioni dell'Amministrazione resistente, e consente invece di ritenere provata l'avvenuta distruzione, da parte della ricorrente, di propri mezzi oramai obsoleti.
17. Per tali ragioni, il ricorso n. 880/24 R.G. è fondato, e va dunque accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
18. Venendo ora all'esame del ric. n. 881/24 R.G, va disattesa la preliminare censura di difetto di motivazione, per le medesime considerazioni già espresse in relazione ai ricorsi nn. 433/24 e 880/24 R.G, ribadite anche in questa sede.
19. Nel merito, le operazioni contestate sono le seguenti:
a) “Mancata contabilizzazione componenti positivi – Ipotesi di cessione in nero in violazione dell'art. 5 d. lgs. n. 446/97 e dell'art. 53 DPR 633/72” per € 137.403, con addebito dell'IVA pari a € 30.228,66;
b) “Omessa fatturazione di operazioni - imponibili a seguito di ricezione di false lettere d'intento in violazione dell'art. 8, co. 1, lett. c) del DPR 633/72”, per € 84.604, con addebito dell'IVA pari ad € 18.612,24;
c) “Omessa fatturazione di operazioni imponibili in violazione degli art. 6 e 21 del DPR 633/72”, per € 4.098,36, con addebito dell'IVA pari a € 901,64.
20. Orbene, con riferimento alla fattispecie sub a), trattasi di operazione di smaltimento di beni obsoleti, per i quali la ricorrente ha prodotto documentazione analoga a quella prodotta nel ric. n. 880/24 R.G.
Pertanto, per le medesime considerazioni già espresse in relazione a detto ricorso, che in questa sede di confermano, l'operata ripresa a tassazione deve ritenersi illegittima, dovendo invece ritenersi provata l'avvenuta distruzione dei relativi beni.
21. Venendo ora alla fattispecie sub b), trattasi di cessioni non imponibili effettuate ai sensi dell'art. 8 co. 1 d.P.R. n. 633/72, ovvero realizzate a seguito dell'emissione di lettere di intento da parte di una società acquirente Società_4, qualificatasi quale esportatore abituale.
Orbene, riprendendo in questa sede quanto già esposto in relazione al ric. n. 433/24 R.G, è decisiva, nel senso del rigetto delle censure di parte ricorrente, la mancata acquisizione, da parte di quest'ultima, della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente a quello in contestazione. Dichiarazione da ritenersi invece necessaria, in quanto idonea a consentire la verifica, da parte della ricorrente, in ordine alla sussistenza dei requisiti per la qualificazione di Società_4 s.r.l. come esportatore abituale.
Pertanto, in difetto di tale acquisizione documentale – di pronta e agevole soluzione – la condotta della ricorrente non può ritenersi diligente, con la conseguenza che l'operata ripresa a tassazione deve reputarsi legittima.
22. In relazione al trattamento sanzionatorio, valgono le medesime considerazioni espresse con riferimento al ricorso n. 433/24, con la conseguenza che:
- dovrà escludersi la recidiva;
- le sanzioni andranno calcolate al minimo.
23. Venendo infine alla fattispecie sub c), trattasi di operazione di acquisto di autovettura Giulia Quadrifoglio NRING da parte della società B&B ET , con lettera d'intento e richiesta di acquisto senza applicazione dell'IVA.
Orbene, l'Amministrazione ha prodotto mail del sig. Nominativo_2 del 9.4.2018, indirizzata alla casa madre, del seguente tenore: “Trattasi di un cliente storico, molto conosciuto in zona, con cui la nostra concessionaria collabora da molti anni. Intesta l'auto alla sua società per ovvie agevolazioni, ma precisando che non intende farne commercio bensì la terrà per la sua collezione”.
Inoltre, dalle verifiche effettuate è emersa l'omessa fatturazione di un acconto di € 5.000 ricevuto dal soggetto interposto B&B ET srl in data 06/04/2018. In particolare, la circostanza che trattasi di acconto sul prezzo trova conferma ne contratto sottoscritto dalle parti in data 31.3.2018, in cui si specifica che: “Il Proponente al momento della sottoscrizione della proposta verserà alla Concessionaria la somma infruttifera di € 5.000,00= mediante assegno bancario/bonifico a titolo di acconto prezzo, a valere sul prezzo complessivo dell'autoveicolo”.
24. All'evidenza, tale documentazione rende evidente che l'operazione in esame è stata rivolta a beneficio non già della B&B ET, ma della persona fisica sig. Nominativo_3. In particolare, nessun rilievo assumono le circostanze, dedotte dalla ricorrente, che il chilometraggio dell'autovettura sia irrisorio, ovvero che l'autovettura sia esposta nei locali aziendali, trattandosi di circostanze compatibili con la natura di collezionista del predetto sig. Nominativo_3, e dunque con la circostanza del non essere l'autovettura destinata a frequente utilizzazione.
In tal contesto, del tutto irrilevanti si appalesano le chieste prove testimoniali, in quanto il fatto costitutivo della maggiore ripresa a tassazione deve ritenersi sufficientemente provato con la suddetta produzione documentale.
Per tali ragioni, l'operata ripresa a tassazione deve ritenersi legittima.
25. Conclusivamente:
- il ricorso n. 433/24 R.G. è parzialmente fondato, con conseguente ricalcolo dell'imposta dovuta, nonché degli interessi e sanzioni, nei termini sopra esposti;
- il ricorso n. 880/24 R.G. è fondato, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
- il ricorso n. 881/24 R.G. è parzialmente fondato, con conseguente ricalcolo dell'imposta dovuta, nonché degli interessi e sanzioni, nei termini sopra esposti. 26. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla soccombenza reciproca, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente i ricorsi riuniti, nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese di lite.
Venezia, 20.1.2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
RI OB IC, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 433/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B06T200201/2023 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 880/2024 depositato il 23/12/2024 proposto da
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Spa Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0ET200086 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 881/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa Con Socio Unico - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200087 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi i ricorsi riuniti.
Resistente: chiede respingersi i ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto al n. 433/24 R.G. la società Ricorrente_1 s.p.a. (di seguito, per brevità, anche: la società) ha impugnato l'avviso di accertamento n. T5B06T200201/2023, notificato via PEC in data
13.03.2024, avente ad oggetto IVA e accessori per l'anno di imposta 2017.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) decadenza dal potere accertativo e sanzionatorio;
2) difetto di motivazione;
3) violazione dell'art. 8 comma 1 lett. c) d.
P.R. n. 633/72; 4) indebita detrazione IVA su acquisti da Società_1; violazione dell'art. 60 bis d.P.R. n. 633/72; 5) illegittimità delle irrogate sanzioni.
Con distinto ricorso iscritto al n. 880/24 R.G. le società Ricorrente_1 s.p.a. e Ricorrente_2 s.p.a. hanno impugnato l'avviso di accertamento n. T5B0ET200086/2024, notificato via PEC alla consolidante il
07.10.2024, avente ad oggetto Ires ed accessori per l'anno d'imposta 2018.
A sostegno del ricorso, esse hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione;
2) violazione degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 441/97; 3) in subordine: riconoscimento dei costi in relazione agli asseriti maggiori ricavi;
4) illegittimità delle irrogate sanzioni.
Con distinto ricorso iscritto al n. 881/24 R.G. la società Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento n. T5B03T200087/2024, notificato via PEC alla consolidante il 07.10.2024, avente ad oggetto
IV e RA oltre accessori per l'anno d'imposta 2018.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione;
2) inapplicabilità della presunzione ex artt. 53 d.P.R. n. 633/72 e 1-2 d.P.R. n. 441/97; violazione dell'art. 5 d. lgs. n. 446/97; in subordine: violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 633/72; 3) in subordine: violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 633/72; 4) violazione dell'art. 8 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 633/72; 4) illegittimità delle irrogate sanzioni.
Ha chiesto pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dei proposti ricorsi, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.1.2026, previa riunione, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso n. 433/24 R.G. è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza dal potere accertativo dedotta dalla ricorrente.
Ciò in quanto, come chiarito dalla S.C. con ord. n. 960/25, agli ordinari termini occorre sommare gli ulteriori
85 giorni previsti dal d.l. n. 18/2020. In particolare, la Corte regolatrice ha chiarito che la sospensione non riguarda solo le attività da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si applica a tutte le attività in corso durante il periodo emergenziale, a favore degli enti impositori.
Per tali ragioni, considerato il suddetto slittamento dei termini, nessuna decadenza può in concreto ritenersi maturata.
4. Con il secondo motivo di gravame la società deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato.
Si legge nell'impugnato avviso di accertamento che: “L'indagine, condotta dalle rispettive autorità finanziarie competenti per ciascun soggetto ed i cui atti risultano allegati al PVC, ha fatto emergere in capo ai tre cessionari la presenza delle caratteristiche tipiche delle società “cartiere” coinvolte nelle frodi IVA con lettere d'intento ideologicamente false. Di seguito i principali elementi raccolti: …”.
Segue la puntuale e analitica indicazione degli elementi raccolti dall'Amministrazione.
Per tali ragioni, è evidente la sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, consentendo l'atto impugnato il pieno esercizio del diritto di difesa. La qual cosa è cerziorata, a posteriori, dall'avere la ricorrente articolato ampie e analitiche censure di merito, dimostrando in tal modo di aver ben compreso le ragioni della maggiore ripresa a tassazione operata dall'Amministrazione finanziaria.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
5. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della pretesa impositiva.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 633/72, costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: “le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta”.
Dispone poi il 2° comma del medesimo art. 8 che: “Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c ) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a ), se residenti, e dai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b ) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente”.
6. Emerge pertanto da tali previsioni normative che, ai fini dell'accesso al regime agevolativo, occorre la contemporanea presenza di due presupposti: a) sussistenza del requisito soggettivo di esportatore abituale;
b) sussistenza del requisito oggettivo della capienza del plafond.
Pertanto, la non imponibilità prevista dal legislatore trova la sua giustificazione e al tempo stesso il suo limite quantitativo nel fatto che i cessionari sono soggetti che compiono abitualmente cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, e chiedono al loro fornitore di non applicare l'imposta sull'operazione di acquisto e/o di importazione, al fine di evitare di trovarsi costantemente in credito con l'Erario.
7. Così individuata la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “la non imponibilità viene meno ove si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che la dichiarazione di intento sia ideologicamente falsa, con la conseguenza che il cedente deve assolvere successivamente l'imposta su tali beni, salvo che risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non fosse parte di una frode” (cfr. Cass. 31117 del 29/12/2017).
Ancora, la S.C. ha ribadito (cfr. ordinanza n. 1988 del 24 gennaio 2019) che: “In tema d'I.V.A., la non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali, prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, non può essere subordinata alla sola formale specifica dichiarazione d'intento dell'esportatore ove questa sia ideologicamente falsa, occorrendo in tale ipotesi che il contribuente cedente dimostri l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione del regime di non imponibilità
o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere”.
Di recente, la S.C. ha chiarito che: “è infatti ben vero che non può addossarsi al cedente l'esercizio dei poteri di controllo spettanti all'Ufficio, ma è altrettanto vero che non può sostenersi la conformità a legge del comportamento del cedente che si limiti unicamente a rilevare l'esistenza formale della dichiarazione di intenti” (Cass. civ, Sez. trib, 16.5.2024, n. 13557).
8. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, con riferimento alle operazioni poste in essere con la società Società_2, la ricorrente ha acquisito la seguente documentazione:
- dichiarazione IVA completa di ricevute di spedizione;
- comunicazioni LIPE;
- bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2016.
Orbene, ad avviso della Corte, tali elementi sono sufficienti a far ritenere assolto l'obbligo di diligenza da parte della ricorrente, talché, in relazione a tali operazioni, la pretesa dell'Amministrazione deve ritenersi infondata. A nulla rilevano poi:
- l'assenza di versamenti IVA;
- l'inesistenza della sede legale e operativa della società Autocapital s.r.l;
- l'assenza di unità immobiliari e siti Internet,
- l'assenza di lavoratori,
trattandosi elementi del tutto estranei al raggio d'azione, e alla conseguente sfera di conoscibilità della società ricorrente, potendo essere conosciuti in tempo reale unicamente dall'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, in relazione alle operazioni poste in essere con la società Società_2, la ripresa a tassazione operata dall'Amministrazione finanziaria è illegittima, e va conseguentemente annullata.
9. Venendo ora alle operazioni poste in essere con la società Società_3, risulta invece dirimente, nel senso dell'infondatezza delle dedotte censure, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2017.
In particolare, tale documentazione è necessaria ai fini della verifica sia del requisito soggettivo (esportatore abituale), sia di quello oggettivo (capienza del plafond).
Orbene, in presenza di operazioni del tipo di quelle in esame, costituiva onere minimo di diligenza, da parte della società, la richiesta alla propria controparte della dichiarazione IVA, la quale avrebbe consentito di appurare i requisiti previsti dalla cennata previsione di cui all'art. 8 comma 2 d.P.R. n. 633/72.
In tal senso la società non ha operato, sicché è evidente la mancata osservanza dell'onere minimo di diligenza, la qual cosa implica il suo assoggettamento all'effettuata ripresa a tassazione.
10. Similmente, in relazione alle operazioni poste in essere con la società Società_4, la società ricorrente non ha acquisito alcun tipo di documentazione, e in particolare, la dichiarazione IVA, necessaria ai fini della verifica della qualità di esportatore abituale, e non richiedente un particolare onere di diligenza.
11. Venendo ora al trattamento sanzionatorio, reputa la Corte che, non essendo stata provata la dolosa compartecipazione della società ricorrente al sistema di frode IVA posto in essere dalle suddette tre società cartiere, le irrogate sanzioni non possano dirsi rispettose del principio di proporzionalità.
In particolare, avuto riguardo alla condotta censurata, reputa la Corte anzitutto escludere l'aumento per la recidiva.
In secondo luogo, le disposte sanzioni vanno rimodulate nei minimi di legge.
Da ultimo, tali sanzioni vanno riparametrate con riferimento alle sole operazioni poste in essere dalla società con Società_3 s.r.l. ed Società_4 s.r.l.
Gli interessi sono dovuti nei limiti dell'accertata legittimità della ripresa a tassazione, nei termini sopra esposti.
12. Entro tali termini, il ricorso n. 433/24 R.G. va dunque accolto.
13. Venendo ora all'esame del ricorso n. 880/24, va rigettato il dedotto vizio di motivazione, evincendosi dall'atto impugnato le ragioni dell'operata ripresa a tassazione, rappresentati dalla variazione in diminuzione della base imponibile riportata nel rigo RF 55 cod. 99, per € 137.403, che per l'Ufficio non era sufficiente a comprovare la distruzione delle merci.
Anche in tal caso, l'avere parte ricorrente articolato ampia difesa di merito consente di inferire la piena conoscenza delle ragioni dell'operata ripresa a tassazione, talché nessun vulnus alle garanzie difensive risulta essersi verificato nella fattispecie in esame.
14. Nel merito, parte ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti per l'operata ripresa a tassazione.
Il motivo è fondato.
L'operazione in contestazione consiste nella rottamazione di pezzi di ricambio di magazzino obsoleti, che l'Amministrazione, in applicazione della presunzione di cessione di cui all'art. 1 d.P.R. n. 441/97, ha ritenuto celare una cessione di beni in nero.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.P.R. n. 441/97: “Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni,
né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa”.
Dispone poi il successivo 2° comma che: “La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà”.
15. Tanto premesso, emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha proceduto alla c.d. rottamazione indiretta, mediante affidamento dei beni a terzi abilitati allo smaltimento dei rifiuti.
Per tali ragioni, la prova della distruzione può essere data mediante il formulario di identificazione di cui all'art. 15 d. lgs. n. 22/97 (oggi sostituito dall'art. 193 d. lgs. n. 152/06).
In tal senso, la S.C. ha chiarito che: “In tema di imposte dirette, con riferimento alla presunzione di cessione di cui agli articolo 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, ai sensi della vigente normativa in tema di smaltimento dei rifiuti;
in tal caso, l'avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all' articolo 15, d.lgs. n. 22 del 1997 (ora articolo 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 ), contenente le indicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal d.m. 1° aprile 1998 n. 145 , sono tassative” (Cass. civ, Sez. Trib, 28.9.2021, n. 26223).
16. Tanto premesso, rileva la Corte che la ricorrente ha prodotto copia del formulario del 5.2.2018, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità della copia del formulario a quello in possesso di Società_5 Srl, che reca quale detentore Ricorrente_1 s.r.l. e quale destinatario Società_5 s.r. l, con indicazione del peso complessivo ritirato pari a 8.260 kg.
Il formulario reca poi, oltre ai suddetti nominativi:
a) origini, tipologia e quantità del rifiuto;
b) impianto di destinazione;
c) data e percorso del destinatario;
d) l'indicazione, nel campo “Annotazioni”, del nominativo di Società_6 , quale primo intermediario dello smaltimento.
Quanto all'ulteriore soggetto Nominativo_1 , trattasi di persona iscritto all'Albo gestori ambientali, incaricata dell'effettuazione del trasporto di rottami sino all'impianto in Luogo_.
Vi è poi in atti apposita relazione della società Società_6, che conferma l'avvenuta distruzione dei beni obsoleti di proprietà di parte ricorrente.
Ancora, dal registro di carico e scarico della società incaricata della rottamazione emerge la completa movimentazione dei rottami giunti all'impianto di stoccaggio, con attestato finale di avvenuto smaltimento dei rifiuti.
Orbene, la mole di tale produzione documentale è di tal natura da rendere del tutto recessive le contrarie argomentazioni dell'Amministrazione resistente, e consente invece di ritenere provata l'avvenuta distruzione, da parte della ricorrente, di propri mezzi oramai obsoleti.
17. Per tali ragioni, il ricorso n. 880/24 R.G. è fondato, e va dunque accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
18. Venendo ora all'esame del ric. n. 881/24 R.G, va disattesa la preliminare censura di difetto di motivazione, per le medesime considerazioni già espresse in relazione ai ricorsi nn. 433/24 e 880/24 R.G, ribadite anche in questa sede.
19. Nel merito, le operazioni contestate sono le seguenti:
a) “Mancata contabilizzazione componenti positivi – Ipotesi di cessione in nero in violazione dell'art. 5 d. lgs. n. 446/97 e dell'art. 53 DPR 633/72” per € 137.403, con addebito dell'IVA pari a € 30.228,66;
b) “Omessa fatturazione di operazioni - imponibili a seguito di ricezione di false lettere d'intento in violazione dell'art. 8, co. 1, lett. c) del DPR 633/72”, per € 84.604, con addebito dell'IVA pari ad € 18.612,24;
c) “Omessa fatturazione di operazioni imponibili in violazione degli art. 6 e 21 del DPR 633/72”, per € 4.098,36, con addebito dell'IVA pari a € 901,64.
20. Orbene, con riferimento alla fattispecie sub a), trattasi di operazione di smaltimento di beni obsoleti, per i quali la ricorrente ha prodotto documentazione analoga a quella prodotta nel ric. n. 880/24 R.G.
Pertanto, per le medesime considerazioni già espresse in relazione a detto ricorso, che in questa sede di confermano, l'operata ripresa a tassazione deve ritenersi illegittima, dovendo invece ritenersi provata l'avvenuta distruzione dei relativi beni.
21. Venendo ora alla fattispecie sub b), trattasi di cessioni non imponibili effettuate ai sensi dell'art. 8 co. 1 d.P.R. n. 633/72, ovvero realizzate a seguito dell'emissione di lettere di intento da parte di una società acquirente Società_4, qualificatasi quale esportatore abituale.
Orbene, riprendendo in questa sede quanto già esposto in relazione al ric. n. 433/24 R.G, è decisiva, nel senso del rigetto delle censure di parte ricorrente, la mancata acquisizione, da parte di quest'ultima, della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente a quello in contestazione. Dichiarazione da ritenersi invece necessaria, in quanto idonea a consentire la verifica, da parte della ricorrente, in ordine alla sussistenza dei requisiti per la qualificazione di Società_4 s.r.l. come esportatore abituale.
Pertanto, in difetto di tale acquisizione documentale – di pronta e agevole soluzione – la condotta della ricorrente non può ritenersi diligente, con la conseguenza che l'operata ripresa a tassazione deve reputarsi legittima.
22. In relazione al trattamento sanzionatorio, valgono le medesime considerazioni espresse con riferimento al ricorso n. 433/24, con la conseguenza che:
- dovrà escludersi la recidiva;
- le sanzioni andranno calcolate al minimo.
23. Venendo infine alla fattispecie sub c), trattasi di operazione di acquisto di autovettura Giulia Quadrifoglio NRING da parte della società B&B ET , con lettera d'intento e richiesta di acquisto senza applicazione dell'IVA.
Orbene, l'Amministrazione ha prodotto mail del sig. Nominativo_2 del 9.4.2018, indirizzata alla casa madre, del seguente tenore: “Trattasi di un cliente storico, molto conosciuto in zona, con cui la nostra concessionaria collabora da molti anni. Intesta l'auto alla sua società per ovvie agevolazioni, ma precisando che non intende farne commercio bensì la terrà per la sua collezione”.
Inoltre, dalle verifiche effettuate è emersa l'omessa fatturazione di un acconto di € 5.000 ricevuto dal soggetto interposto B&B ET srl in data 06/04/2018. In particolare, la circostanza che trattasi di acconto sul prezzo trova conferma ne contratto sottoscritto dalle parti in data 31.3.2018, in cui si specifica che: “Il Proponente al momento della sottoscrizione della proposta verserà alla Concessionaria la somma infruttifera di € 5.000,00= mediante assegno bancario/bonifico a titolo di acconto prezzo, a valere sul prezzo complessivo dell'autoveicolo”.
24. All'evidenza, tale documentazione rende evidente che l'operazione in esame è stata rivolta a beneficio non già della B&B ET, ma della persona fisica sig. Nominativo_3. In particolare, nessun rilievo assumono le circostanze, dedotte dalla ricorrente, che il chilometraggio dell'autovettura sia irrisorio, ovvero che l'autovettura sia esposta nei locali aziendali, trattandosi di circostanze compatibili con la natura di collezionista del predetto sig. Nominativo_3, e dunque con la circostanza del non essere l'autovettura destinata a frequente utilizzazione.
In tal contesto, del tutto irrilevanti si appalesano le chieste prove testimoniali, in quanto il fatto costitutivo della maggiore ripresa a tassazione deve ritenersi sufficientemente provato con la suddetta produzione documentale.
Per tali ragioni, l'operata ripresa a tassazione deve ritenersi legittima.
25. Conclusivamente:
- il ricorso n. 433/24 R.G. è parzialmente fondato, con conseguente ricalcolo dell'imposta dovuta, nonché degli interessi e sanzioni, nei termini sopra esposti;
- il ricorso n. 880/24 R.G. è fondato, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
- il ricorso n. 881/24 R.G. è parzialmente fondato, con conseguente ricalcolo dell'imposta dovuta, nonché degli interessi e sanzioni, nei termini sopra esposti. 26. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla soccombenza reciproca, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente i ricorsi riuniti, nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese di lite.
Venezia, 20.1.2026.