Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03574/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3574 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
a- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- (conosciuto solo in data 20.05.2024 con la notifica del verbale di cui al punto c) che segue) con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli ha segnalato al Compartimento di Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata che alcuni dei lotti di targhe, tra cui quella assegnata al veicolo acquistato dal ricorrente – destinatarie del provvedimento di autotutela prot. n. -OMISSIS- emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli – non erano state ancora ritirate; b- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- (conosciuto solo in data 20.05.2024 con la notifica del verbale di cui al punto c) che segue) con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli ha disposto l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/90 dei provvedimenti di assegnazione e consegna di alcuni lotti di targhe relativi al periodo dal 02.03.2022 al 11.11.2022, tra cui rileva la targa assegnata al veicolo acquistato dal ricorrente; c- del verbale del 20.05.2024, notificato in pari data, con il quale la Compagnia di Isernia della Legione Carabinieri dell’Abruzzo e Molise – Sezione Radiomobile – in esecuzione del provvedimento dell''''Ufficio della Motorizzazione di Napoli prot. n. -OMISSIS- - ha dato atto di aver provveduto al ritiro della targa n. -OMISSIS- e della carta di circolazione n. -OMISSIS-relativi al veicolo di proprietà del ricorrente, nonché al fermo amministrativo del veicolo stesso, ai sensi dell''''art 216 CDS, fino alla reimmatricolazione; d- della nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, recante riscontro alle osservazioni formulate dal dott. -OMISSIS-in data 22.05.2024; e- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 31.08.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli (conosciuto solo in data 17.06.2024 allorquando, con nota prot. n. -OMISSIS-, la Motorizzazione ha dato riscontro alle osservazioni formulate dal ricorrente), recante l’indicazione della procedura diretta al conseguimento della immatricolazione dei veicoli oggetto del provvedimento prot. n. -OMISSIS- f- di ogni atto comunque connesso presupposto e o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, e del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente-OMISSIS-OMISSIS-ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli ha segnalato al Compartimento di Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata che alcuni dei lotti di targhe, tra cui quella assegnata al veicolo acquistato dal ricorrente – destinatarie del provvedimento di autotutela prot. n. -OMISSIS- emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, anch’esso impugnato – non erano state ancora ritirate.
In particolare, con l’impugnato provvedimento di autotutela l’amministrazione ha affermato che " In seguito all'emanazione della circolare MIT Prot. -OMISSIS-recante disposizioni in materia di Nazionalizzazione Veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino, l’amministrazione ha proceduto a controlli di tipo ispettivo di competenza della Motorizzazione Civile, finalizzati all’accertamento di eventuali irregolarità. Da controlli ispettivi sui tabulati STA, sono emerse delle operazioni di immatricolazione eseguite all'esito di illegittima assegnazione di targhe attraverso il Codice Agenzia-OMISSIS- - Agenzia -OMISSIS- Srls, la quale, invero, risulta tutt'oggi cessata a seguito del Provvedimento della Città Metropolitana di Napoli giusta Determina n. -OMISSIS-. Nello specifico, è emerso che detta Agenzia, nella persona della Titolare -OMISSIS- a partire dal 02.03.2022 fino all'11.11.2022, ha ritirato circa 1500 targhe attraverso l'esibizione di documentazione rilevatasi non veritiera e dichiarazioni mendaci, inducendo, pertanto, in errore la UMC NAPOLI nella persona del consegnatario targhe, ed asserendo che l'Agenzia fosse attiva e pertanto in maniera fuorviante, ometteva di dichiarare che l'agenzia fosse oggetto di provvedimento di cessazione ”.
Avverso tali provvedimenti parte ricorrente ha lamentato la violazione delle regole di partecipazione procedimentale per la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, nonché il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, e il difetto dei presupposti dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 anche in ragione dell’affidamento maturato.
Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Motorizzazione Civile – Direzione Generale Territoriale del Sud, e il Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, eccependo l’irricevibilità del ricorso, nonché l’infondatezza nel merito.
Non si è costituita la società-OMISSIS-
Con ordinanza n. 1675 del 2024 il Collegio ha respinto la domanda cautelare sulla base della seguente motivazione: « la concessione delle misure cautelari è subordinata alla dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile e che, invece, parte ricorrente non ha prospettato, neanche nel corso della trattazione in camera di consiglio, la sussistenza di un siffatto pregiudizio, limitandosi a richiamare quanto genericamente rappresentato in ricorso in ordine alla necessità di impiegare il veicolo per il disimpegno dei propri incarichi professionali e istituzionali, senza addurre nemmeno l’indisponibilità di altri veicoli ».
Con successiva ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha disposto istruttoria chiedendo alle parti chiarimenti in ordine alla provenienza dell’autoveicolo. Successivamente a tale ordinanza le parti hanno depositato memorie; in particolare, l’Amministrazione intimata ha precisato che ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato non è dirimente l’accertamento dell’auto dalla Repubblica di San Marino.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. In via preliminare va esaminata l’eccezione di irricevibilità formulata dall’amministrazione resistente, con riferimento al provvedimento n. -OMISSIS-.
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia infondata. Infatti il ricorso è stato notificato in data 17 luglio 2024, entro 60 giorni dalla notifica del citato atto impugnato, conosciuto solo in data 20.05.2024 con la notifica del verbale del 20.05.2024, notificato in pari data dalla Compagnia di Isernia della Legione Carabinieri dell’Abruzzo e Molise – Sezione Radiomobile.
3. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento con riferimento provvedimenti della Motorizzazione (prot. n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-; prot. n. -OMISSIS- del 31.08.2023) posti a fondamento del verbale del 20.05.2024, i quali sarebbero stati conosciuti dal ricorrente solo successivamente, nel momento in cui è stato disposto di ritiro della targa ed il fermo amministrativo. Con il primo motivo ha lamentato altresì il vizio di istruttoria e di motivazione.
3.1. Con riguardo alla doglianza relativa all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, la censura è infondata, in quanto tra la Motorizzazione e il ricorrente non sussisteva alcun rapporto diretto, in quanto l’illegittima immatricolazione era stata effettuata dalla Società presso cui era stata acquistata l’autovettura. In particolare, l’immatricolazione era stata effettuata impropriamente dall’Agenzia -OMISSIS- con procedura non autorizzata, in quanto il veicolo era di provenienza extra UE, provenendo dalla Repubblica di San Marino, per cui si sarebbe dovuta seguire altra procedura per l’immatricolazione. Nello specifico, in data 11 agosto 2022 la -OMISSIS- faceva istanza di rilascio di un lotto di targhe, dichiarando falsamente che « L’Agenzia è a tutt’oggi attiva; non sussistono provvedimenti di sospensione emessi dagli Enti competenti », provvedendo, in pari data, al ritiro del medesimo lotto di targhe. Tuttavia, in attuazione dell’attività di prevenzione, pertanto, in data 20 maggio 2024, l’Autorità Competente disponeva il ritiro delle targhe e della carta di circolazione del veicolo-OMISSIS-, di proprietà del ricorrente, -OMISSIS-
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, emerge che i provvedimenti di cui parte ricorrente lamenta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non sono riferiti direttamente, in quanto relativi ad una fase di cui nessun rapporto sussisteva tra la Motorizzazione e il ricorrente, in quanto l’illegittima immatricolazione era stata effettuata dalla Società presso cui era stata acquistata l’autovettura.
La censura di difetto di comunicazione di avvio del procedimento è pertanto infondata.
3.2. Con il primo motivo parte ricorrente ha inoltre lamentato il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, e la mancanza dei presupposti dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 anche in ragione dell’affidamento maturato.
3.2.1. Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
L’amministrazione resistente, nella memoria del 15.3.2025 depositata a seguito della citata ordinanza del Collegio n. -OMISSIS-, ha in modo convincente evidenziato che elemento decisivo a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato non è la questione del falso transito dei veicoli nella Repubblica di San Marino, in quanto la motivazione si fonda principalmente sul profilo dirimente e decisivo del vizio originario della assegnazione e dalla consegna di targhe a una Agenzia inattiva e priva della necessaria autorizzazione; tale profilo decisivo prescinde dalla prova della provenienza dell’auto dalla Repubblica di San Marino.
In particolare, l’impugnato provvedimento di annullamento d’ufficio prot. n. -OMISSIS- fonda la propria motivazione sull’elemento centrale dell’assegnazione irregolare delle targhe all’Agenzia -OMISSIS-, avvenuta grazie alla presentazione di documenti falsi e dichiarazioni mendaci riguardanti lo stato dell’attività dell’agenzia. Infatti, l’agenzia risulta cessata già nel 2022 e non era autorizzata, secondo la normativa vigente, a svolgere attività di consulenza per la circolazione dei veicoli.
Ne consegue che, sotto tale profilo, non è dirimente dimostrare se l’auto provenga dalla Repubblica di San Marino, in quanto ciò non incide sul riferito profilo posto a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato.
3.2.2. Ad abundantiam , a prescindere dall’assorbente rilievo di cui al punto 3.2.1. della presente motivazione, va comunque osservato che i provvedimenti impugnati sono stati emessi all’esito di adeguata istruttoria, e parte ricorrente non ha offerto prove per dimostrare l’insussistenza dei presupposti del provvedimento di autotutela. Infatti il ricorrente ha ottenuto l’immatricolazione tramite la procedura semplificata S.T.A. (Sportello Telematico dell’Automobilista), nella fattispecie non consentita dalla disciplina di riferimento (art. 1 D.P.R. n. 358/2000), posto che il veicolo acquistato in base alla consultazione dell’archivio SIMOT della Motorizzazione Civile di Napoli, risulta provenire dalla Repubblica di San Marino, in assenza di documentazione fornita dal ricorrente medesimo, idonea a provare il contrario; da ciò consegue l’irregolarità del procedimento semplificato tramite S.T.A., seguito ai fini dell’immatricolazione, il cui utilizzo - per le immatricolazioni di veicoli, nuovi o usati, di provenienza extra UE e, in particolare, per i “ veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d’importazione non ufficiali ” e per i “ veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione, rilasciata da uno di tali Stati ” - è espressamente vietato dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 358/2000. Peraltro il ricorrente, neppure a seguito dell’ordinanza del Collegio n. -OMISSIS-, non ha fornito alcuna prova per dimostrare che l’auto non provenga dalla Repubblica di San Marino; avrebbe potuto fornire tale prova con vari strumenti, anche richiedendo alla Repubblica di San Marino una certificazione attestante che il telaio dell’auto per cui è causa non sia censito nel Registro delle immatricolazioni dei veicoli ivi istituito.
3.3. Non risultano violati neppure i presupposti dell’esercizio dell’autotutela. Infatti l’amministrazione ha provveduto nel termine di sei mesi all’autotutela, provvedendo in data 28 dicembre 2022 a fronte di una immatricolazione avvenuta il 16 giugno 2022, quindi in un termine ragionevole.
Correttamente l’amministrazione ha esercitato il potere di autotutela, in quanto è stata seguita una procedura di immatricolazione errata, con provenienza dell’auto potenzialmente delittuosa. Inoltre a seguito di controlli ispettivi è emersa l’illegittima assegnazione telematica di lotti di targhe ad un’Agenzia di consulenza automobilistica non più attiva da due anni, attraverso il rilascio di dichiarazioni false.
3.4. Neppure sussiste una violazione di affidamento meritevole in capo al ricorrente. Piuttosto la violazione dell’affidamento non potrebbe essere effettuata dall’amministrazione, che ha semplicemente operato nel rispetto della legge, ma piuttosto dall'Agenzia che ha curato la pratica per la immatricolazione.
4. Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità derivata del verbale del 20.05.2024 della Compagnia di Isernia della Legione Carabinieri dell’Abruzzo e Molise – Sezione Radiomobile -, per derivazione dai vizi dei provvedimenti impugnati con il primo motivo di ricorso.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata, in quanto, per i motivi già illustrati con riguardo al primo motivo, non sussiste l’illegittimità degli atti impugnati con il primo motivo, per cui nessuna illegittimità derivata potrebbe conseguirne sul verbale del 20.05.2024 della Compagnia di Isernia della Legione Carabinieri dell’Abruzzo e Molise.
5. Con il terzo motivo, parte ricorrente ha lamentato che l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli ha comunicato le modalità per procedere alla “sanatoria” delle irregolarità riscontrate, indicando la procedura diretta al conseguimento dell’immatricolazione dei veicoli di provenienza estera, richiamando però una procedura illogica, in quanto il ricorrente non avrebbe la disponibilità dei documenti stranieri dell’auto, in quanto la pratica di immatricolazione era stata seguita dalla società -OMISSIS-
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
In data 31 agosto 2023, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, pubblicato sul Portale dell’Automobilista, l’Amministrazione forniva precise istruzioni per conseguire una corretta immatricolazione dei veicoli con targhe di cui all’elenco del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, per cui il ricorrente era nelle condizioni di poter correttamente procedere all’immatricolazione e superare l’erronea immatricolazione effettuata dalla -OMISSIS-. Né è dirimente che il ricorrente in tesi non abbia la disponibilità dei documenti originali di provenienza, in quanto, in base all’obbligo di diligenza, egli è tenuto a procurarseli, anche all’uopo agendo nei confronti dell’Agenzia presso cui ha effettuato l’acquisto per ottenere la documentazione e l’immatricolazione secondo la procedura legittima.
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. In ragione della novità e particolarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.