Art. 14.
Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 16-bis:
"I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta".
Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 16-bis:
"I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta".