Articolo 14 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 13Articolo 15
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20 gennaio 1972
Art. 14.
Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 16-bis:
"I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972