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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 12679/2024
promossa da
Parte_1
C.F./P.IVA P.IVA_1
- parte attrice opponente con gli avv.ti Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse
contro
CP_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
- parte convenuta opposta con l'avv.to Giovanni Scarpa OGGETTO: spedizione-trasporto
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 04.06.2025
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Isernia per tutti i motivi esposti nel capitolo I e I.I (nullità della clausola sul foro competente) e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2338/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
2) accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2338/2024, in quanto gli asseriti crediti posti a base delle fatture azionate dalla
Contr sono privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 633 c.p.c., alla luce della seria e puntuale contestazione delle fatture effettuata dalla e per l'assenza Pt_1
pagina 1 di 7 totale della prova della prestazione, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2338/2024 emesso dal Tribunale di Milano perché illegittimo;
in via riconvenzionale:
Contr
3) accertare e dichiarare che la ha cagionato sinistri alla merce trasportata relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro 5.155,38 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo III, cui integralmente si rinvia;
Contr
4) accertare e dichiarare che la ha applicato differenze delle tariffe o addebiti errati relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro 7.043,37 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo IV, cui integralmente si rinvia;
5) accertare e dichiarare che la DS ha cagionato danni a causa dello smarrimento della merce relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro 13.025,00 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo IV bis, cui integralmente si rinvia;
6) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto Pt_1
di citazione è pari a complessivi euro 25.223,75 (i.c.) per tutte le causali e i motivi esposti nei precedenti paragrafi, o del diverso importo maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria della causa;
7) in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale dovesse confermare il credito azionato dalla
Contr di euro 23.737,23 o del diverso importo che verrà accertato nel presente giudizio, compensare il suddetto importo con il credito accertato e vantato dalla di cui alle Pt_1
causali precedenti e in caso di accertamento di credito maggiore in favore della Pt_1
Contr condannare la al pagamento della somma residua;
8) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito della alla data della Pt_1
notifica del presente atto di citazione, alla luce della compensazione, è pari a complessivi euro 1.486,52 (iva compresa) per tutte le causali e i motivi esposti nei precedenti paragrafi, ovvero della minore o maggiore somma che emergerà dall'istruttoria da espletare in corso di causa;
9) condannare la società opposta al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della ”, Pt_1
CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
pagina 2 di 7 - confermare il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che risulterà dovuta oltre agli interessi fino al saldo
- respingere la domanda dell'opponente perché infondata
- in via istruttoria occorrendo ammettere le prove dedotte dall'opposta nelle memorie ex art.
171 ter c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla L. n° 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla L. n°
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4, del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del presente processo, vengono richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Contr La società ha ottenuto nei confronti di , ingiunzione di pagamento n° Parte_1
2338/2024 per € 23.737,23=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito di incarichi conferiti nel settore trasporto/spedizione/operazioni doganali, come da fatture e note di credito:
ha proposto opposizione, eccependo: Parte_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di Isernia,
pagina 3 di 7 - l'illegittimità del decreto ingiuntivo, stante l'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito,
- l'addebito di tariffe non conformi agli accordi contrattuali, nonché la presenza di danneggiamenti e mancate consegne della merce.
Parte attrice opponente ha pertanto proposta domanda riconvenzionale volta ad accertare i danni subiti.
Contr si è costituita in giudizio, contestando le circostanze addotte da controparte, insistendo per la debenza del credito ingiunto e per il rigetto della domanda riconvenzionale di controparte.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esaurita la trattazione della controversia, a seguito della precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * *
Eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1
L'eccezione va rigettata in quanto inammissibile, per omessa contestazione della competenza del Tribunale adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
L'opponente si è infatti limitata a contestare la competenza del Tribunale adito sotto il profilo della nullità del foro convenzionale di cui alla clausola n. 19 delle Condizioni Generali di
Contratto (doc. 4 bis del fascicolo di parte attrice opponente) e della conseguente competenza di quello di Isernia quale foro in cui si trova la sede legale della debitrice ed in cui
è sorta ed è stata eseguita l'obbligazione, senza nulla dire in ordine al criterio di collegamento indicato dall'art. 19 primo comma, ultima parte c.p.c. (cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio) ed in ordine al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma c.c.
(cioè del luogo ove si trova il domicilio del creditore dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio).
La conseguenza che ne deriva è che l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (tra le tante, Cass. Civ. n° 26094/2014).
Eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo sollevata da Parte_1
L'eccezione è infondata. Contr Il decreto ingiuntivo è fondato sulle fatture e sulla nota di credito emesse da nel periodo marzo 2023-giugno 2023 (doc. 2 del fascicolo monitorio), nonché sull'estratto notarile Notaio
, Rep. N. 40362 datato 08.09.2023 (doc. 3 del fascicolo monitorio). Persona_1
pagina 4 di 7 A tal riguardo, la Suprema Corte stabilisce che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. Civ. 6879/1994; conforme Cass.
Civ. 9232/2000).
Contr La pretesa creditoria di
Contr Con procedura monitoria, ha svolto una domanda contrattuale di adempimento nei confronti di volta ad ottenere il pagamento della somma di € 23.737,23=, Parte_1
quale addebito di incarichi conferiti nel settore trasporto/spedizione/operazioni doganali.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Altro criterio probatorio rilevante al fine del decidere è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.
Nulla quaestio sulla sussistenza di un rapporto contrattuale siglato tra le parti del contendere in data 15.02.2023 (doc.4 e 4 bis del fascicolo di parte attrice opponente) e sull'esecuzione Contr delle prestazioni fatturate da (doc. 2 del fascicolo monitorio); ha Parte_1 infatti limitato la sua contestazione all'addebito di tariffe non conformi agli accordi contrattuali per un complessivo importo di € 7.043,37=.
La contestazione è generica.
Sul punto, infatti, il Tribunale osserva che - a livello assertivo - parte attrice opponente non ha offerto una dettagliata spiegazione delle incongruenze tra le tariffe concordate e le voci delle fatture ritenute non dovute.
Inoltre, - a livello documentale - la missiva del 31.05.2023 inoltrata da a Parte_1
Contr (doc. 2 del fascicolo monitorio) contiene una contestazione delle fatture azionate n°
160003012 del 13.04.2023, n° 160003535 del 03.05.2023, n° 160003623 del 04.05.2023 e n°
pagina 5 di 7 160003925 del 16.05.2023, senza tuttavia riportare l'espresso dettaglio delle ragioni e del calcolo da cui possa desumersi l'erroneità degli importi fatturati;
quanto detto vale anche per la missiva del 23.06.2023 di contestazione della fattura n° 160004503 del 31.05.2023 azionata con la procedura monitoria e della fattura n° 160004552 del 31.05.2023 non azionata (doc. 6 del fascicolo di parte attrice opponente).
Le carenze assertive rendono del tutto irrilevante la produzione della predetta documentazione e dei suoi allegati, non spettando al giudice andare a compulsare tra i documenti versati dalla parte, per andare a ricercare se, per caso, provino qualcosa di utile in favore della parte che li ha prodotti senza spiegazioni sulla loro rilevanza.
ha anche omesso qualsivoglia considerazione in ordine alla nota di Parte_1
Contr credito n° 17000186 emessa da in data 22.05.2023 (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta opposta):
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
Risarcimento del danno preteso da Parte_1
Parte attrice opponente lamenta danneggiamenti e smarrimenti della merce oggetto del rapporto contrattuale in essere tra le parti del contendere.
pagina 6 di 7 Il Tribunale osserva che le contestazioni di parte attrice opponente sono generiche e che manca la prova delle circostanze lamentate.
Infatti, quanto ai paventati danneggiamenti per il complessivo importo di € 5.155,38=, la documentazione prodotta a supporto è costituita da semplici fatture di vendita (doc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice opponente) e non sono rinvenibili i reclami evocati.
Inoltre, nel corpo delle difese attoree, oltre a mancare un elenco dei documenti, mancano le spiegazioni delle motivazioni per cui siano rilevanti i numerosi waybill prodotti ed identificati con i numeri 7-13.
Infine, quanto ai paventati smarrimenti di merce per il complessivo importo di € 13.025,00=, la documentazione prodotta a supporto è costituita da semplici fatture di vendita e da waybill
(doc. 14 e doc. 15 del fascicolo di parte attrice opponente), non sono invece rinvenibili i reclami evocati.
Alla luce di quanto sopra, tutte le domande formulate in via riconvenzionale da
[...]
vanno disattese. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione della nota spese depositata in atti e dell'attività processuale prestata dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 2338/2024, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c., rigetta le domande riconvenzionali di parte attrice opponente, condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 5.077,00= per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Milano, lì 9 giugno 2025.
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 12679/2024
promossa da
Parte_1
C.F./P.IVA P.IVA_1
- parte attrice opponente con gli avv.ti Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse
contro
CP_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
- parte convenuta opposta con l'avv.to Giovanni Scarpa OGGETTO: spedizione-trasporto
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 04.06.2025
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Isernia per tutti i motivi esposti nel capitolo I e I.I (nullità della clausola sul foro competente) e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2338/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
2) accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2338/2024, in quanto gli asseriti crediti posti a base delle fatture azionate dalla
Contr sono privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 633 c.p.c., alla luce della seria e puntuale contestazione delle fatture effettuata dalla e per l'assenza Pt_1
pagina 1 di 7 totale della prova della prestazione, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2338/2024 emesso dal Tribunale di Milano perché illegittimo;
in via riconvenzionale:
Contr
3) accertare e dichiarare che la ha cagionato sinistri alla merce trasportata relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro 5.155,38 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo III, cui integralmente si rinvia;
Contr
4) accertare e dichiarare che la ha applicato differenze delle tariffe o addebiti errati relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro 7.043,37 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo IV, cui integralmente si rinvia;
5) accertare e dichiarare che la DS ha cagionato danni a causa dello smarrimento della merce relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro 13.025,00 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo IV bis, cui integralmente si rinvia;
6) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto Pt_1
di citazione è pari a complessivi euro 25.223,75 (i.c.) per tutte le causali e i motivi esposti nei precedenti paragrafi, o del diverso importo maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria della causa;
7) in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale dovesse confermare il credito azionato dalla
Contr di euro 23.737,23 o del diverso importo che verrà accertato nel presente giudizio, compensare il suddetto importo con il credito accertato e vantato dalla di cui alle Pt_1
causali precedenti e in caso di accertamento di credito maggiore in favore della Pt_1
Contr condannare la al pagamento della somma residua;
8) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito della alla data della Pt_1
notifica del presente atto di citazione, alla luce della compensazione, è pari a complessivi euro 1.486,52 (iva compresa) per tutte le causali e i motivi esposti nei precedenti paragrafi, ovvero della minore o maggiore somma che emergerà dall'istruttoria da espletare in corso di causa;
9) condannare la società opposta al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della ”, Pt_1
CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
pagina 2 di 7 - confermare il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che risulterà dovuta oltre agli interessi fino al saldo
- respingere la domanda dell'opponente perché infondata
- in via istruttoria occorrendo ammettere le prove dedotte dall'opposta nelle memorie ex art.
171 ter c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla L. n° 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla L. n°
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4, del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del presente processo, vengono richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Contr La società ha ottenuto nei confronti di , ingiunzione di pagamento n° Parte_1
2338/2024 per € 23.737,23=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito di incarichi conferiti nel settore trasporto/spedizione/operazioni doganali, come da fatture e note di credito:
ha proposto opposizione, eccependo: Parte_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di Isernia,
pagina 3 di 7 - l'illegittimità del decreto ingiuntivo, stante l'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito,
- l'addebito di tariffe non conformi agli accordi contrattuali, nonché la presenza di danneggiamenti e mancate consegne della merce.
Parte attrice opponente ha pertanto proposta domanda riconvenzionale volta ad accertare i danni subiti.
Contr si è costituita in giudizio, contestando le circostanze addotte da controparte, insistendo per la debenza del credito ingiunto e per il rigetto della domanda riconvenzionale di controparte.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esaurita la trattazione della controversia, a seguito della precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * *
Eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1
L'eccezione va rigettata in quanto inammissibile, per omessa contestazione della competenza del Tribunale adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
L'opponente si è infatti limitata a contestare la competenza del Tribunale adito sotto il profilo della nullità del foro convenzionale di cui alla clausola n. 19 delle Condizioni Generali di
Contratto (doc. 4 bis del fascicolo di parte attrice opponente) e della conseguente competenza di quello di Isernia quale foro in cui si trova la sede legale della debitrice ed in cui
è sorta ed è stata eseguita l'obbligazione, senza nulla dire in ordine al criterio di collegamento indicato dall'art. 19 primo comma, ultima parte c.p.c. (cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio) ed in ordine al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma c.c.
(cioè del luogo ove si trova il domicilio del creditore dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio).
La conseguenza che ne deriva è che l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (tra le tante, Cass. Civ. n° 26094/2014).
Eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo sollevata da Parte_1
L'eccezione è infondata. Contr Il decreto ingiuntivo è fondato sulle fatture e sulla nota di credito emesse da nel periodo marzo 2023-giugno 2023 (doc. 2 del fascicolo monitorio), nonché sull'estratto notarile Notaio
, Rep. N. 40362 datato 08.09.2023 (doc. 3 del fascicolo monitorio). Persona_1
pagina 4 di 7 A tal riguardo, la Suprema Corte stabilisce che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. Civ. 6879/1994; conforme Cass.
Civ. 9232/2000).
Contr La pretesa creditoria di
Contr Con procedura monitoria, ha svolto una domanda contrattuale di adempimento nei confronti di volta ad ottenere il pagamento della somma di € 23.737,23=, Parte_1
quale addebito di incarichi conferiti nel settore trasporto/spedizione/operazioni doganali.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Altro criterio probatorio rilevante al fine del decidere è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.
Nulla quaestio sulla sussistenza di un rapporto contrattuale siglato tra le parti del contendere in data 15.02.2023 (doc.4 e 4 bis del fascicolo di parte attrice opponente) e sull'esecuzione Contr delle prestazioni fatturate da (doc. 2 del fascicolo monitorio); ha Parte_1 infatti limitato la sua contestazione all'addebito di tariffe non conformi agli accordi contrattuali per un complessivo importo di € 7.043,37=.
La contestazione è generica.
Sul punto, infatti, il Tribunale osserva che - a livello assertivo - parte attrice opponente non ha offerto una dettagliata spiegazione delle incongruenze tra le tariffe concordate e le voci delle fatture ritenute non dovute.
Inoltre, - a livello documentale - la missiva del 31.05.2023 inoltrata da a Parte_1
Contr (doc. 2 del fascicolo monitorio) contiene una contestazione delle fatture azionate n°
160003012 del 13.04.2023, n° 160003535 del 03.05.2023, n° 160003623 del 04.05.2023 e n°
pagina 5 di 7 160003925 del 16.05.2023, senza tuttavia riportare l'espresso dettaglio delle ragioni e del calcolo da cui possa desumersi l'erroneità degli importi fatturati;
quanto detto vale anche per la missiva del 23.06.2023 di contestazione della fattura n° 160004503 del 31.05.2023 azionata con la procedura monitoria e della fattura n° 160004552 del 31.05.2023 non azionata (doc. 6 del fascicolo di parte attrice opponente).
Le carenze assertive rendono del tutto irrilevante la produzione della predetta documentazione e dei suoi allegati, non spettando al giudice andare a compulsare tra i documenti versati dalla parte, per andare a ricercare se, per caso, provino qualcosa di utile in favore della parte che li ha prodotti senza spiegazioni sulla loro rilevanza.
ha anche omesso qualsivoglia considerazione in ordine alla nota di Parte_1
Contr credito n° 17000186 emessa da in data 22.05.2023 (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta opposta):
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
Risarcimento del danno preteso da Parte_1
Parte attrice opponente lamenta danneggiamenti e smarrimenti della merce oggetto del rapporto contrattuale in essere tra le parti del contendere.
pagina 6 di 7 Il Tribunale osserva che le contestazioni di parte attrice opponente sono generiche e che manca la prova delle circostanze lamentate.
Infatti, quanto ai paventati danneggiamenti per il complessivo importo di € 5.155,38=, la documentazione prodotta a supporto è costituita da semplici fatture di vendita (doc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice opponente) e non sono rinvenibili i reclami evocati.
Inoltre, nel corpo delle difese attoree, oltre a mancare un elenco dei documenti, mancano le spiegazioni delle motivazioni per cui siano rilevanti i numerosi waybill prodotti ed identificati con i numeri 7-13.
Infine, quanto ai paventati smarrimenti di merce per il complessivo importo di € 13.025,00=, la documentazione prodotta a supporto è costituita da semplici fatture di vendita e da waybill
(doc. 14 e doc. 15 del fascicolo di parte attrice opponente), non sono invece rinvenibili i reclami evocati.
Alla luce di quanto sopra, tutte le domande formulate in via riconvenzionale da
[...]
vanno disattese. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione della nota spese depositata in atti e dell'attività processuale prestata dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 2338/2024, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c., rigetta le domande riconvenzionali di parte attrice opponente, condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 5.077,00= per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Milano, lì 9 giugno 2025.
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
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