Sentenza 17 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2004, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UI, EN NN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentati e difesi dall'avvocato ISIDE B. STORACE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
e sul 2^ ricorso n 30872/01 proposto da:
PO CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ISIDE B. STORACE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 121/01 del Tribunale di GENOVA, depositata il 16/01/01 - R.G.N. 1731/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 novembre 2000/16 gennaio 2001, n. 121, il Tribunale di Genova, pronunciando sull'appello proposto dall'I.N.P.S. nei confronti dei sig.ri AR PI, IG GA, NN BR ed altri, avverso la sentenza del Pretore della stessa sede - che (per quanto ora interessa) aveva condannato l'Istituto a corrispondere interessi e rivalutazione su importi tardivamente liquidati a titolo di quota aggiuntiva di pensione, dovuta ex art. 21 della legge n. 67 del 1988, a far data dal 121^ giorno successivo all'entrata in vigore della legge predetta e con decorrenza dai singoli ratei, col limite, per la rivalutazione monetaria, del 31 dicembre 1991 - in parziale riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda dei ricorrenti per la parte relativa agli accessori del credito.
Ha ritenuto il giudice di appello che l'onere della domanda della prestazione è immanente al sistema previdenziale. Nè era ravvisabile a carico dell'I.N.P.S. un obbligo di procedere d'ufficio alla revisione di tutti trattamenti pensionistici erogati da prima del 1988, in attuazione della legge n. 67/1988, sicché solo a decorrere dalla presentazione di apposita domanda per la rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione della quota aggiuntiva prevista dalla stessa legge, avrebbe preso a decorrere il termine dilatorio di 120 giorni, costitutivo della responsabilità dell'Istituto all'integrazione, ma i pensionati non avevano mai presentato la domanda.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono, con separati atti, AR PI nonché IG GA e NN BR, con unico motivo. L'I.N.P.S. si è limitato a depositare procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art. 335 c.p.c.). Con identico motivo di impugnazione, i pensionati deducono violazione degli artt. 1219, n. 2 c. civ. e 7 della legge n. 533 del 1973 e vizi di motivazione, sostenendo che interessi e rivalutazione costituiscono parte integrante del credito previdenziale, sicché la loro spettanza prescinde dalla costituzione in mora e da qualsiasi profilo di imputabilità soggettiva del ritardo del pagamento del capitale (mora ex re).
L'art. 7 della legge n. 533/1973 dispone, con regola di carattere generale, valevole sia per il caso di richiesta di prestazione previdenziale o assistenziale, sia nel caso in cui l'ente debba provvedere d'ufficio, il termine di giorni 120 a carico dell'ente obbligato per provvedere, decorso il quale prendono a maturare gli interessi moratori.
Nel caso di specie l'art. 21, comma sesto della legge 11 marzo 1988, n. 67, autenticamente interpretato dall'art. 3, comma 2^ bis del d.l.
21 marzo 988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160 si è limitato a disciplinare un meccanismo di calcolo della retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, secondo certe aliquote, ai fini della determinazione della misura della pensione e tale norma si riferisce anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1^ gennaio 1998 (Corte cost. 22 febbraio 1990, n. 72), sicché alcuna domanda era necessaria oltre quella originaria di pensione.
Il motivo è fondato.
Questa Corte (sentenza 19 marzo 1999, n. 2552) ha stabilito che "a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 12 aprile 1991 n. 156 e 27 aprile 1993 n. 196, il creditore di prestazioni previdenziali o assistenziali ha diritto a veder incrementato il proprio credito di rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di reiezione della domanda o dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione di essa senza che l'ente destinatario si sia pronunciato o, infine, ove una domanda non sia richiesta, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla nascita del diritto. Inoltre, dopo le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8478 e 8481 del 20 luglio 1993, costituisce ormai giurisprudenza consolidata della quale ha preso atto anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 1994) il principio che, in ipotesi di obbligazioni previdenziali o assistenziali, il credito degli accessori ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. prescinde (come nel caso di crediti di lavoro) dall'imputabilità soggettiva del ritardo del debitore nell'adempimento, costituendo una componente indefettibile del credito principale avente ad oggetto la prestazione previdenziale o assistenziale. Ciò premesso, osserva il Collegio che la tesi del Tribunale, circa la non configurabilità, con riguardo all'INPS, della legale responsabilità considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, non tiene conto del fatto che, non essendo nella specie necessaria - in relazione alla disciplina dettata dall'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988, interpretato dall'art. 3, c. 2^ bis del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988 e oggetto della
sentenza costituzionale n. 72, del 1990 - la preventiva domanda dell'interessato (cfr. Cass. 28 dicembre 1998 n. 12861), la legale responsabilità dell'Istituto, con a conseguente decorrenza del diritto del pensionato a rivalutazione ed interessi, si è realizzata allo spirare della moratoria o spatium deliberandi di centoventi giorni dalla data della nascita del diritto. Invero, l'applicabilità dello spatium deliberandi anzidetto - la quale è stata invece esclusa (cfr., ex multis, Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732 e 22 giugno 1998 n. 6192) con riguardo all'ipotesi (diversa, in quanto caratterizzata da un retroattivo riconoscimento del diritto ab origine) delle quote fisse di cui all'art. 19 della legge n. 843 del 1978 - risulta nella specie del tutto coerente con il principio
(riaffermato da ultimo da Cass. 27 aprile 1998 n. 4307) secondo cui, e quando la legge, nell'attribuire il diritto ad una prestazione previdenziale, non richiede la domanda dell'interessato, la rivalutazione e gli interessi decorrono, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ. (come inciso dalla sentenza costituzionale n. 156 del
1991), dal centoventunesimo giorno successivo alla data dalla quale il diritto è stato riconosciuto. È però da precisare che, nell'ipotesi (ricorrente nella specie e diversa da quella dell'interpretazione autentica o della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma) in cui una legge (nella specie, l'art. 21, comma sesto, l. 11 marzo 1988 n. 67) attribuisca un beneficio economico con una decorrenza (nella specie, 1^ gennaio 1988), anteriore alla sua entrata in vigore (nella specie, 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto (cui rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandi) va identificata non già nel giorno (nella specie, 1^ gennaio 1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 legge 1988/n. 67, il 14 marzo 1988). È infatti evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per conseguenza, è inconfigurabile qualsiasi obbligo di provvedere e qualsiasi correlativo ritardo. (In questo senso, il Collegio dissente - in parte- dalla pronuncia di questa Corte 20 febbraio 1997 n. 1551, che in fattispecie analoga a quella in esame ha riconosciuto gli accessori con decorrenza dallo spirare di centoventi giorni dal 1^ gennaio 1988.)". (Cfr. anche Cass. 9 novembre 2000, n. 14542). Alla luce dei principi di diritto ora richiamati, dai quali la Corte non ha motivo di dissentire, in assenza di argomentazioni decisive che possano indurre a una diversa soluzione, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con statuizione confermativa della sentenza del Pretore anche in punto di spese del giudizio di primo grado. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di appello. Quelle del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza, ai sensi dell'art. 385 c.p.c. e vengono distratte in favore del Difensore, avv. Iside B. Storace, che ne ha fatto motivata richiesta a norma dell'art. 93 c.p.c..
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado anche per le spese. Compensa le spese di appello. Condanna l'I.N.P.S. alle spese di Cassazione in euro 11,00, oltre euro 3.000,00= per onorari, con distrazione all'avv. Iside B. Storace. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004