CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/07/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 397/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Portoferraio, Via Manganaro n. 54 presso e nello studio degli Avvocati Roberta Mazzei e
Alessandro Viti, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Via CP_1 C.F._2 CP_1
Emanuele Filiberto n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Gaibani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
(p.i. , in persona del proprio procuratore ad negotia Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via XX Settembre n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Parigi che la rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE trattenuta in decisione in data 10/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte respingere l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 CP_2
relativo alla richiesta di riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento per i danni subiti dalla cucina, nonché l'appello incidentale proposto dal Sig. relativo al riconoscimento CP_1 della somma di €. 1.000,00 stabilita per il mancato utilizzo dell'appartamento equitativamente determinato dal Giudice. Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del proposto gravame, confermata la responsabilità del convenuto nella CP_1 determinazione dei danni subiti dall'attore ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il convenuto al pagamento anche della somma di €. 2.400,00 relativa al trasporto e montaggio della cucina, oltre a quella di €. 1.300,00 per l'accertamento danni e individuazione degli elementi da sostituire, nella misura ritenuta congrua dal c.t.u., il tutto come esposto in parte narrativa dell'atto di appello, oltrechè condannarlo al pagamento in favore dell'attore della somma di €.600,00 imputabile allo stoccaggio della merce da ottobre 2018 a maggio 2019 e a quella ulteriore in ragione di €.75,00 mensili fino a gennaio 2020 (ulteriori €. 600,00) per un importo complessivo di €. 1.200,00; voglia altresì condannare parte convenuta al pagamento della ulteriore somma di €. 180,00 relativa al danneggiamento dei cuscini;
si chiede che, confermata ogni altra posta di danno stabilita in sentenza, voglia condannare il convenuto al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute nella misura sopra indicata o quella diversa ritenuta dalla
Corte a titolo di integrale ristoro dei danni subiti. Il tutto oltre interessi e rivalutazione Si chiede altresì che in riforma della sentenza, venga condannata parte convenuta al pagamento delle spese di CTP, nella misura di cui alle fatture in atti pari a €. 2.791,36 o in quella diversa ritenuta dalla
Corte. In ogni caso con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto altresì della mancata adesione della al procedimento di negoziazione assistita, cui le altre parti CP_2
avevano aderito. […] per mero tuziorismo, ove la Corte ritenesse opportuno una ulteriore istruttoria, si insiste nella ammissione delle prove articolate nella memoria n. II di parte attrice
(con i testi ivi indicati)”.
Per Padova: “-rigettare l'appello proposto da contro l'impugnata sentenza n. Parte_1
37/2022 del Tribunale di Portoferraio in quanto infondato in fatto e in diritto per le considerazioni esposte nella comparsa 28/7/2023; -nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree
e/o comunque di condanna del Sig. al pagamento in favore dell'attore dei danni CP_1
che dovessero essere liquidati, condannare , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a manlevare e/o comunque tenere indenne il Sig. , CP_1
condomino del , in forza della polizza n. 329A7037; Controparte_3
-rigettare l'appello incidentale proposto da contro la sentenza n. 37/2022 Controparte_2
del Tribunale di Portoferraio nel capo sub 5.0 relativo alla domanda di manleva formulata da
contro
; -in accoglimento dell'appello incidentale, riformare CP_1 Controparte_2 la sentenza di I grado n. 37/2022 del Tribunale di Portoferraio nella parte in cui condanna CP_1 alla rifusione dell'importo di € 1.000,00 oltre rivalutazione e interessi a favore di
[...] [...] per il mancato utilizzo dell'appartamento da ottobre 2018 a gennaio 2020 e statuire che Parte_1 nulla è dovuto a favore dell'attore; -con la più ampia riserva di deduzioni e allegazioni, anche di carattere istruttorio;
-con vittoria di spese (anche tecniche) e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto, ex art. 4 comma 3 D.L. 132/2014, che, come dimostrato
(doc. 21 , si è rifiutata di prendere parte al procedimento di negoziazione CP_1 Controparte_2 assistita al quale attore e convenuto avevano deciso di aderire”.
Per la : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, CP_2 eccezione e deduzione: − respingere l'appello principale proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 37/2022 resa dal Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio il
22.10.2022, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
− in accoglimento dell'appello incidentale formulato, riformare i capi della sentenza impugnati e quindi: a) accertato il mancato assolvimento da parte del convenuto dell'onere della prova ex art. 1917 c.c. in ordine alle cause del sinistro, rigettare la domanda di manleva proposta dal sig. nei confronti CP_1 della;
b) ridurre in ogni caso l'importo liquidato in favore del non ha CP_2 Parte_1
applicato ai valori liquidati un coefficiente di abbattimento in ragione del degrado d'uso dei beni mobili danneggiati;
c) condannare il sig. e il sig. a restituire a , Parte_1 CP_1 CP_2 rispettivamente, la somma di €uro 18.323,77 e di €uro 9.350,19, pagate dalla Compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, legali e tecniche, di entrambi i gradi di giudizio, da porsi a carico della parte che risulterà soccombente. […] IN VIA
ISTRUTTORIA Richiamate le richieste ed opposizioni istruttorie di cui alle memorie n. 2 e n. 3 depositate nel corso del procedimento di primo grado, insiste affinché venga disposta la CP_2
convocazione del CTU, affinché il medesimo fornisca indispensabili chiarimenti sulle seguenti circostanze: − sulla base di quali elementi tecnico/scientifici il CTU ha accertato la causa del sinistro, in mancanza dell'elettrodomestico (lavatrice) che lo avrebbe determinato ed in assenza di segni o documenti di altro tipo che possano confermare il supposto malfunzionamento del medesimo elettrodomestico;
− se ad avviso del CTU si sia verificato nel caso di specie una malfunzionamento/guasto dell'elettrodomestico (lavatrice) oppure dell'impianto di adduzione dell'acqua (tubazioni etc. …) a servizio del medesimo;
quale tipo di malfunzionamento/guasto si sia in concreto verificato e sulla base di quali elementi ciò sia stato desunto;
− se il CTU abbia tenuto conto delle diverse versioni dei fatti, così come emerse dalla documentazione in atti;
− se e in che misura le persone occorse sul luogo del sinistro hanno determinato con le loro azioni e/o omissioni l'aggravarsi dei danni lamentati;
− perché non abbia ritenuto di applicare un coefficiente di abbattimento per usura nella quantificazione dei danni”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 37/2022 del Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio in materia di danni a cose
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario di un appartamento Parte_1 nel condominio ” sito in Portoferraio (LI), Località Forte Stella, conveniva in giudizio CP_3
dinanzi al Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio proprietario CP_1 dell'appartamento sovrastante, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di ingenti infiltrazioni di acqua che a maggio 2018 avevano interessato, nell'appartamento di sua proprietà, le parti murarie e gli arredi della cucina montata su misura, il soppalco e le suppellettili ivi presenti (cuscini, lenzuola, sedie e stampe antiche).
In particolare, riferiva quanto segue: nell'immediatezza del sinistro si era potuto verificare che il bagno di era completamente allagato. Giorni prima era stato fatto un intervento alla CP_1 guarnizione o ad un tubo dell'acqua di adduzione alla lavatrice;
con ogni probabilità la fuoriuscita della medesima era originata da un difetto di tale guarnizione o comunque da un malfunzionamento della lavatrice. La responsabilità del sinistro era quindi da ascriversi ex artt. 2043 e 2051 c.c. a il quale peraltro non aveva mai negato la propria responsabilità, ma anzi aveva tentato di CP_1 ottenere il risarcimento da parte della (d'ora in poi soltanto ”), Controparte_2 CP_2
compagnia assicuratrice del condominio.
Ad agosto 2018 aveva commissionato la sostituzione delle parti danneggiate della cucina Parte_1 realizzata su misura alla medesima ditta – la ditta OG di – presso la quale egli l'aveva CP_1
acquistata nel 2013. Verificati i danni, aveva ordinato i pezzi della cucina necessari a Parte_1 sostituire quelli danneggiati, per i quali aveva pagato il prezzo di € 4.320,00, come da fattura n.
7/2019. Quest'ultima aveva altresì predisposto, già a luglio 2018, un preventivo che prevedeva il costo di € 7.862,00 per la constatazione e la verifica del danno, il trasporto, la consegna e il montaggio delle parti dei mobili da sostituire, il ripristino degli intonaci delle pareti, dei battiscopa, dei soffitti e del soppalco danneggiato, la fornitura dei cuscini realizzati con le medesime stoffe dei divani, il noleggio del deumidificatore resosi necessario per consentire l'asciugatura delle pareti e delle suppellettili bagnate e la sistemazione del tavolo in legno a ribalta. Alle suddette somme di €
4.320,00 e di € 7.862,00 doveva aggiungersi – come da preventivo – quella di € 1.200,00 per lo stoccaggio dei pezzi della cucina presso la ditta OG da settembre 2018 a maggio 2019 (€ 150,00 al mese).
In definitiva, i danni risarcibili ammontavano complessivamente ad € 13.382,00, oltre al danno derivante dal mancato o parziale utilizzo dell'appartamento, da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva di chiamare in causa a fini di manleva la . CP_1 CP_2
Nel merito il convenuto, senza negare l'evento delle infiltrazioni provenienti dal proprio appartamento (confermando anzi che l'acqua era fuoriuscita dalla sua lavatrice a causa della rottura dell'oblò), contestava, da un lato, la sussistenza del nesso di causa tra l'evento stesso e i danni lamentati, in mancanza di prova (con l'eccezione della cucina) della collocazione dei beni attorei ed eccepiva la responsabilità di quest'ultimo ex art. 1227 c.c. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree dopo aver contestato anche il quantum debeatur e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie chiedeva di condannare a Controparte_2
tenerlo indenne sulla base della polizza n. 329A7037 stipulata dal . Controparte_3
L'attore presentava poi in corso di causa ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c., chiedendo la nomina di un
CTU che accertasse l'esistenza dei danni lamentati e la connessione causale degli stessi con l'episodio di infiltrazione risalente a maggio 2018, indicando gli interventi di ripristino necessari per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole e individuando la necessità di sostituzione delle parti danneggiate della cucina e – tenuto conto delle fatture in atti – i relativi costi.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la contestando nel merito CP_2
la fondatezza delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto ed eccependo in ogni caso la tardività della denuncia del sinistro, l'inoperatività della polizza azionata per mancanza di prova della causa delle infiltrazioni e la violazione dell'obbligo di salvataggio. Concludeva chiedendo: il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in subordine, di liquidare il danno nei limiti di quanto rigorosamente provato e documentato e con decurtazione della quota di corresponsabilità attribuibile all'attore ex art. 1227 c.c.; nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza – anche parziale – delle domande attoree, di rigettare in ogni caso la domanda di manleva per l'inoperatività nel caso di specie della polizza.
La causa era istruita mediante produzioni documentali, la CTU svolta nell'ambito del procedimento introdotto in corso di causa ex art. 696 c.p.c. nonchè prove testimoniali;
in esito, era trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 01/06/2022, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 37/2022 il Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio così decideva: accoglieva parzialmente la domanda di e, per l'effetto, condannava al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.949,05 oltre interessi a titolo di risarcimento danni e delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento ex art. 696 c.p.c.; poneva definitivamente a carico di le spese di CTU;
accoglieva la domanda di manleva proposta da CP_1 nei confronti della e, per l'effetto, condannava la terza chiamata a tenere indenne il CP_1 CP_2
proprio assicurato e a rifondergli le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento ex art. 696
c.p.c.
In particolare, inquadrata la fattispecie nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., all'esito di una valutazione comparativa delle risultanze istruttorie il Tribunale osservava: “Sul piano della prova del nesso eziologico, si deve osservare che la derivazione causale del danno subito dall'attore dalla rottura della tubazione di carico/scarico, o da altro difetto di funzionamento della tubazione inerente la lavatrice presente nell'appartamento del convenuto, è circostanza che può essere considerata provata in causa sulla base sia dell'esito della CTU che delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria” (vedi sentenza appellata pag. 7).
“Alla luce di tali testimonianze e dei dati fattuali attestati da testimoni indifferenti in causa –
l'attendibilità delle cui dichiarazioni appare reciprocamente rafforzata nella assenza di intrinseche ed estrinseche contraddizioni – non può esser messo in dubbio che il danno fatto valere in questa sede abbia la sua derivazione causale dall'elettrodomestico poi sostituito, per un mal funzionamento delle tubature di adduzione e scarico dell'acqua. Ciò avendo i testimoni peraltro espressamente localizzato la presenza dell'acqua in corrispondenza della lavatrice del signor ed essendosi la fuoriuscita d'acqua arrestata alla chiusura dei rubinetti, con conferma di CP_1 elementi fattuali idonei a reggere, sul piano presuntivo, l'individuazione della causa dell'evento denunciato.
L'onere probatorio incombente sulla parte attrice va dunque ritenuto assolto” (vedi sentenza appellata pag. 8).
Osservava poi: “Viceversa, il convenuto signor non ha dato prova dell'esistenza CP_1 dell'esimente del caso fortuito, come richiesto dalla norma applicabile al caso in esame e sulla base dei principi riportati. Sul punto può anzi sottolinearsi che la signora ha altresì Tes_1 sottolineato che “[…] L'acqua fu subito asciugata dal sig. nell'appartamento dell'attore CP_4
e da me in quello del convenuto” (vedi verbale di causa cit.), così confermando l'immediato intervento delle parti, pur per il tramite dei rispettivi incaricati, per impedire l'aggravarsi del danno” (vedi sentenza appellata a pag. 8).
Quindi il Tribunale procedeva all'accertamento del quantum debeatur, eliminando alcune voci di danno richieste dall'attore e, per quanto riguarda il rapporto tra e la , accoglieva la CP_1 CP_2
domanda di manleva spiegata dal primo nei confronti della seconda sulla base delle seguenti considerazioni: l'eccezione di inoperatività della polizza era infondata, “avendo il CTU accertato la causa dello spargimento delle acque nella rottura della tubazione di allacciamento dell'elettrodomestico alla rete idrica”; tale accertamento assorbiva ogni argomento svolto dalla in merito all'impossibilità di verificare le cause di eventuale malfunzionamento CP_2 dell'elettrodomestico, già smaltito al momento in cui l'incaricato dell'assicurazione aveva richiesto di ispezionare la lavatrice. Nemmeno poteva condividersi l'eccepita violazione dell'obbligo di salvataggio, “essendo stato provato che la signora […] appena chiamata […] si recò presso Tes_1
l'immobile provvedendo […] immediatamente a chiudere i tubi e ad asciugare l'acqua ritrovata in terra”. Quanto all'allegata tardività della denuncia del sinistro, dalle risultanze istruttorie documentali e testimoniali era emerso che l'amministratore del condominio era stato immediatamente informato dell'evento dannoso e solo qualche giorno dopo aveva provveduto ad informare l'assicuratore, senza che all'epoca fosse stata peraltro modificata la situazione idonea al tempestivo accertamento da parte del perito, che in sede di primo sopralluogo era stato informato della possibilità di visionare la lavatrice. Osservava infine il Tribunale che tutti i danni riconosciuti all'attore erano danni diretti, come tali coperti dalla garanzia, avendo avuto gli stessi immediata derivazione eziologica dallo sversamento di acqua verificatosi nell'immobile dell'attore.
2. Avverso tale decisione ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento di alcune voci di danno e con il secondo motivo lamenta che il primo giudice ha omesso di provvedere in ordine alle spese di CTP così come documentate.
L'appellante ha quindi chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata, concludendo – anche in via istruttoria – come meglio indicato in epigrafe.
3. Si è costituita la contestando nel merito i motivi di gravame e proponendo appello CP_2
incidentale per i seguenti motivi.
Con il primo motivo lamenta che l'assicurato non ha assolto l'onere probatorio incombente sullo stesso ex art. 1917 c.c., non essendo stato in grado di dimostrare la causa del sinistro e, dunque, che il danno lamentato dall'attore rientra tra quelli indennizzabili a termini di polizza;
il CTU non ha accertato come causa del sinistro l'ipotesi – rottura della tubazione di allaccio – posta dal giudice di prime cure alla base della propria decisione;
il primo giudice ha errato nel ritenere tutti i danni liquidati all'attore come danni diretti e quindi ricompresi nella garanzia, non rientrandovi il danno da lucro cessante per il mancato utilizzo dell'appartamento, liquidato in via equitativa in € 1.000,00, essendo la polizza limitata ai danni che si siano originati direttamente sull'oggetto assicurato.
Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 1908, c. 1, c.c., in quanto il primo giudice, nella valutazione e liquidazione del danno, non ha tenuto conto della circostanza che il valore dei beni di cui l'attore ha richiesto il ristoro dovesse essere quantificato al momento del sinistro, e non in base al nuovo prodotto.
Con il terzo motivo rileva che in ipotesi di accoglimento dei suddetti motivi la Corte dovrà statuire sulle spese legali del doppio grado di giudizio e del procedimento ex art. 696 c.p.c.
La ha quindi concluso – anche in via istruttoria – come meglio indicato in epigrafe. CP_2
4. Si è costituito , il quale, contestati nel merito tanto i motivi dell'appello principale CP_1 quanto quelli dell'appello incidentale della , ha proposto a sua volta appello incidentale CP_2 avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice l'ha condannato al risarcimento in favore dell'odierno appellante del danno da lucro cessante per il mancato utilizzo dell'appartamento, liquidato in via equitativa € 1.000,00. Ha quindi concluso come meglio indicato in epigrafe.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 10/04/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio odierna.
6. Si esamina preliminarmente, in quanto prioritario sul piano logico (perché inerente il nesso causale tra la res in custodia e il danno), il primo motivo di appello della compagnia di assicurazione con cui si deduce che l'assicurato non avrebbe assolto l'onere probatorio a suo carico, non essendo stato in grado di dimostrare la causa del sinistro e, dunque, che il danno lamentato dall'attore rientra tra quelli indennizzabili a termini di polizza.
Viene impugnata la seguente parte della sentenza appellata: “Non può ritenersi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza come formulata in via principale dalla compagnia di assicurazione, avendo il CTU accertato la causa dello spargimento delle acque nella rottura della tubazione di allacciamento dell'elettrodomestico alla rete idrica […] Rileva peraltro il Tribunale che tale accertamento assorbe ogni argomento svolto dalla parte terza chiamata in merito all'impossibilità di verificare le cause di eventuale malfunzionamento dell'elettrodomestico già smaltito al momento in cui l'incaricato dell'assicurazione richiese di ispezionare la lavatrice” (cfr. pag. 12, primo cpv della sentenza).
Sostiene la compagnia appellante che, viceversa, il CTU, in ragione del tempo trascorso e della demolizione della lavatrice, non ha potuto accertare niente, ma ha potuto solamente avanzare una serie di ipotesi ed in ogni caso il CTU non ha certamente accertato come causa del sinistro l'ipotesi
(rottura della tubazione di allaccio alla lavatrice) posta dal Giudice alla base della propria decisione.
Secondo l'appellante, avendo il CTU dato conto in apertura della propria relazione che “la ricostruzione della vicenda, trascorsi ormai oltre due anni dall'accaduto, si può basare solo sugli atti depositati e sui danni visibili in loco nell'appartamento del ricorrente al momento del sopralluogo”, si è trattato di una verifica poco più che documentale, di una constatazione ex post di alcuni dei danni che si sono verificati e di un successivo giudizio di astratta compatibilità fra il fenomeno infiltrativo (senz'altro accertato) e i danni lamentati.
Inoltre la compagnia appellante evidenzia che la lavatrice è stata dal rimossa e smaltita poco CP_1
dopo le manifestazioni infiltrative, ancor prima del sopralluogo da parte del perito assicurativo, al quale sarebbe stato così impedito di accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento verificatosi;
in tal modo il convenuto assicurato, facendo smaltire l'elettrodomestico prima della conclusione della perizia contrattuale, non ha mantenuto integra la prova del sinistro, della quale aveva piena disponibilità, ma invece, sostituendo immediatamente la lavatrice con un altro elettrodomestico, ha reso di fatto impossibile ogni tipo di accertamento tecnico sulla lavatrice stessa.
Sostiene quindi l'appellante che l'assicurato non avrebbe assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente ex art. 1917 c.c., non essendo stato in grado di dimostrare la causa del sinistro e quindi che il danno lamentato dall'attore rientra effettivamente tra quelli indennizzabili a termini di polizza e, conseguentemente, l'operatività della stessa.
Il motivo è infondato.
Si deve preliminarmente escludere che a sia stato impedito di procedere in via stragiudiziale CP_2
all'accertamento della causa del sinistro, avendo il spiegato già nella sua comparsa di CP_1
costituzione del giudizio di primo grado che siccome l'allagamento si era verificato in data
18/5/2018, ossia in pieno periodo di vacanze estive, ed il suo appartamento era stato concesso in locazione a partire dal 1/6/2018, egli era stato costretto all'immediata sostituzione dell'elettrodomestico guasto anche al fine di evitare un possibile aggravamento del danno.
Ha poi precisato di aver depositato detta lavatrice presso il negozio di elettrodomestici ET
NI snc di Portoferraio, ove la stessa era a disposizione del perito dell'assicurazione, e che in data 29/6/2018 detto perito incaricato da , sig.ra aveva effettuato il CP_2 Persona_1
sopralluogo presso il suo appartamento;
in tale occasione, su sua richiesta, veniva consegnata al perito la foto della lavatrice sostituita a cura della NI snc senza che il perito Controparte_5 avanzasse alcuna richiesta di visionare l'apparecchio guasto ed anzi, in data 18/7/2018, il medesimo perito inviava all'amministratore del una e-mail nella quale veniva Controparte_3 richiesto di far sottoscrivere al Sig. la seguente dichiarazione di responsabilità: “Il CP_1
sottoscritto sig. dichiaro che la perdita di acqua che ha interessato il soppalco in CP_1
legno ed i mobili della cucina è proveniente dal mio appartamento, è riconducibile allo sversamento (specificare il punto da dove è uscita l'acqua) ..... della lavatrice marca .... modello posta nel bagno al piano primo della mia unità” (vedi docc. 6 e 7 costituiti dalla e-mail del perito e dalla foto della lavatrice). CP_2
Osserva la Corte che, se anche questo documento (in cui compare in calce il nome di
[...]
non può essere equiparato ad una confessione stragiudiziale della terza chiamata, è anche Per_1
vero che esso comprova indubbiamente che il perito della compagnia aveva implicitamente dato atto di avere accertato nel corso del proprio sopralluogo sia la provenienza della perdita d'acqua dall'appartamento del sig. (ed in particolare dal bagno posto al primo piano), sia che lo CP_1
sversamento proveniva proprio dalla lavatrice, evidentemente a causa di un guasto della medesima.
L'istruttoria esperita ha poi consentito di accertare la fondatezza dell'ulteriore assunto del CP_1
secondo cui, nonostante che il perito di sapesse che la lavatrice guasta si trovava in deposito CP_2
presso la ET NI NC (vedi deposizione geom. tecnico di fiducia della Testimone_2 sig.ra sul capitolo 9: “Io ricordo che fu detto al perito in mia presenza nel primo CP_1 Per_1
sopralluogo che fece che la lavatrice era presso la ET NI”), il predetto perito della compagnia si recava ivi per visionare la lavatrice sostituita solo in data 6/9/2018, ossia dopo quasi quattro mesi dal sinistro oggetto di causa;
tuttavia, in assenza di alcuna precedente richiesta da parte di , in data 3/9/2018 la ditta NI aveva già provveduto al suo smaltimento (vedi CP_2
dichiarazione in tal senso del titolare della ET NI snc, doc. 8 fasc. primo grado . CP_1
A parere della Corte il motivo di appello è infondato anche nella parte in cui si sostiene che nel giudizio di primo grado non sarebbe stata affatto accertata la reale causa delle infiltrazioni nell'appartamento dell'attore, in quanto il CTU avrebbe fatto solo una serie di ipotesi che sarebbero espressamente contraddette da altre risultanze acquisite agli atti del processo.
Il CTU, come espressamente riportato nella sentenza appellata, ha così concluso: “Si può quindi accertare che la causa della perdita d'acqua sia stata sicuramente la rottura di una tubazione, o di una componente della lavatrice. Da quanto risulta agli atti e dal momento in cui non è risultato che sia stato effettuato nessun altro intervento, essendo da escludersi altre cause, verosimilmente si può ipotizzare che il danno sia dovuto alla rottura della tubazione di carico/scarico o altro difetto di funzionamento da imputare a quest'ultima”.
A parere della Corte tale valutazione appare corretta in quanto è suffragata, come già osservato dal giudice appellato, dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale: invero, anche a prescindere dalla dirimente argomentazione logica secondo cui, se la lavatrice non si fosse guastata, certamente il non l'avrebbe immediatamente sostituita con un altro elettrodomestico (appunto in vista CP_1 dell'imminente locazione a terzi del suo immobile), depongono nel senso di un guasto all'elettrodomestico le testimonianze della signora (ossia la prima persona che entrò in Tes_3 casa del constatando l'allagamento), nonché del titolare dell'ET NI snc: la prima CP_1 ha dichiarato che il giorno 18.5.18 vide fuoriuscire l'acqua dall'oblò della lavatrice Samsung presente nell'appartamento, che andava a finire nell'unità immobiliare sottostante (vedi doc.1 convenuto); sentita come teste la signora ha confermato detta circostanza (sub capitolo n. 3), precisando anche che in precedenza aveva messo in funzione l'elettrodomestico che funzionava correttamente e poi aveva lasciato l'appartamento; quando poi, su segnalazione del sig. Parte_2
– che era andato nell'appartamento del signor trovandolo allagato – si era di
[...] Parte_1 nuovo recata insieme al nell'appartamento di al piano superiore, aveva Pt_2 CP_1 trovato acqua nel bagno (“L'acqua era solo nel bagno sotto la lavatrice”).
Anche il titolare della ditta NI, nella dichiarazione scritta rilasciata al convenuto (vedi doc. 8 fasc. primo grado ha confermato che “l'oblò della lavatrice era danneggiato e la CP_1 riparazione antieconomica e non compatibile con i tempi richiesti per l'affittanza dell'1/6/2018
(Allego Ns fattura n. 37/2018)” e le predette circostanze sono state confermate in giudizio dalla teste sorella del convenuto. Testimone_4
Ciò premesso, risulta in ogni caso irrilevante ai fini del decidere accertare se la perdita d'acqua oggetto di causa dipendesse da una rottura di uno o più componenti della lavatrice Samsung del oppure da una rottura della tubazione di adduzione o di scarico del predetto CP_1
elettrodomestico (essendo entrambi tali ipotesi state ritenute plausibili dal CTU), alla luce del dettato della clausola contrattuale contenuta nel contratto di assicurazione: Clausola n. 2
“Conduzione Unità Immobiliari”:
“La responsabilità per i danni prodotti da spargimento di acqua è compresa soltanto se il danno è conseguente a rotture e/o guasti accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti.
Rientrano quindi a pieno titolo nel campo di applicazione della clausola (e quindi sotto la copertura assicurativa) entrambe le suddette ipotesi giudicate plausibili dal CTU, mentre, per converso, per escludere la garanzia si dovrebbe ipotizzare una situazione completamente diversa, ossia la rottura di altre tubazioni del bagno del sig. diverse da quelle di carico e scarico della lavatrice, ma CP_1
di tale situazione non vi è alcuna prova in atti, come riconosciuto dal CTU (“dal momento in cui non è risultato che sia stato effettuato nessun altro intervento, essendo da escludersi altre cause”).
In sostanza, se è vero che, come sostenuto dall'appellante incidentale, in astratto l'acqua che ha invaso l'appartamento dell'attore posto al piano inferiore poteva provenire non solo dalla lavatrice del sig. o dai suoi allacci, “ma anche dai sanitari, dalla doccia, da un rubinetto CP_1 inavvertitamente lasciato aperto”, è anche vero che non c'è alcuna traccia, nemmeno indiziaria, di nessuna di queste varie ipotesi, diverse da un guasto della lavatrice o della rottura delle tubazioni di carico e scarico di essa, avendo tutti i testimoni escussi messo in relazione la perdita di acqua verificatasi nel bagno del sig. proprio con la lavatrice e con nessuna altra tubatura del bagno CP_1
o rubinetto lasciato aperto.
Persino il CTP di ha ammesso che “risulta che non vi sia stato alcun intervento di tecnico CP_2 idraulico sul posto che abbia provveduto ad una qualsiasi tipologia di riparazione” (vedi osservazioni CTP , pag. 6 CTU). CP_2
7. Si passa ora all'esame del primo motivo dell'appello principale, con cui l'appellante lamenta il mancato riconoscimento di alcune voci di danno.
7.1. Il sig. lamenta innanzitutto il mancato riconoscimento delle somme richieste dalla Parte_1 ditta OG da un lato per l'attività di constatazione dei danni e di misurazione dei pensili della cucina da sostituire e dall'altro per il trasporto, la consegna e il montaggio dei nuovi mobili su misura.
Al riguardo deve premettersi che la scelta del sig. di rivolgersi alla ditta OG di Parte_1 CP_1
per la sostituzione dei pensili della cucina danneggiati ben può ritenersi, come afferma l'appellante, necessitata: avendo egli acquistato la cucina, realizzata su misura, pochi anni prima da tale ditta
(cfr. fattura n. 36 del 18/06/2013), questa era in grado di riparare i danni sostituendo le sole parti danneggiate, evitando così al sig. di ricorrere alla totale sostituzione della cucina. Parte_1
Quanto alla “totale inutilità” dei viaggi effettuati da a Portoferraio dai dipendenti della ditta CP_1
“per sopralluoghi”, eccepita dal sig. sul presupposto che “le misure dei pensili la CP_1 Pt_3 già le aveva perché la cucina “era stata acquistata su misura” presso la stessa Ditta”,
[...]
nonché eccepita da per lo stesso motivo, tale argomentazione è priva di pregio, poiché CP_2
avendo il sig. acquistato la cucina nel 2013 ed essendosi verificate le infiltrazioni per cui Parte_1
è causa nel 2018, non può pretendersi che a distanza di cinque anni la ditta OG fosse ancora in possesso delle misure in questione.
Tanto premesso, nel preventivo del 03/07/2018, versato in atti dall'odierno appellante, la ditta OG aveva quantificato: in complessivi € 2.740,00 gli esborsi per l'attività di constatazione dei danni e misurazione dei pensili da sostituire (di cui € 1.850,00 per “1° Viaggio andata e ritorno in giornata in data 25.06.18 per verifiche danni in 2 persone” ed € 890,00 per “2° Viaggio andata e ritorno in giornata in data 28.06.18 per ulteriori verifiche con perito dell'assicurazione condominio”), ivi comprese le spese vive sostenute dai dipendenti della ditta per recarsi all'SO d'BA (ad esempio per i biglietti dei traghetti); in € 2.400,00 gli esborsi per trasporto, consegna e montaggio dei pensili nuovi (“Trasporto consegna e montaggio sono considerati 3 giorni tra lavoro e viaggio”);
Per quanto riguarda in particolare la somma richiesta dalla ditta per trasporto, consegna e montaggio, il CTU ha ritenuto congrua la cifra di € 2.400,00 indicata nel preventivo “in quanto si è tenuto conto di 3 giorni impegnati, che comprendono viaggio di andata e ritorno da CP_1 compreso costo dei traghetti A/R, il costo di 2 persone, compreso vitto e pernottamento;
oltre allo smontaggio/rimontaggio dei mobili. A tal proposito si ricorda che l'immobile è situato nel nucleo più antico del centro storico;
qui i mezzi non hanno accesso fino all'abitazione, il che comporta difficoltà e tempi di carico e scarico dei materiali molto più lunghi” (cfr. CTU, “Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal C.T.P. ”). CP_2
Quanto alla somma richiesta dalla ditta per gli iniziali sopralluoghi, a fronte della cifra di € 2.740,00 indicata nel preventivo, il CTU ha ritenuto congrua la minor somma di € 1.300,00 osservando quanto segue: “Per quanto riguarda il viaggio iniziale per i sopraluoghi, si precisa che nella nota delle spese erano quantificati due viaggi, il primo per sopraluogo, mentre il secondo in presenza del perito dell'assicurazione che non risultava essere stato presente come concordato. Il tutto per un totale pari a €. 2740,00. Si è ritenuto tuttavia congruo l'importo omnicomprensivo quantificato dal sottoscritto in € 1300,00 che comprende costi chilometrici, traghetto e costo di trasferta per una sola persona. Il sopraluogo viene giudicato necessario per le valutazione da parte dei fornitori, circa quali siano stati effettivamente le sole parti danneggiate e quindi da sostituire” (cfr. CTU,
“Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal C.T.P. ”). CP_2
Ciò posto, non avendo il Tribunale riconosciuto nessuna di queste due somme indicate dal CTU,
l'appellante lamenta che il giudice di prime cure “sulla base del fatto che il solo preventivo non era sufficiente e che i costi di viaggio non erano stati documentati […] ha disatteso totalmente le risultanze della c.t.u. con motivazione del tutto insufficiente e non conforme al prevalente indirizzo giurisprudenziale, negando totalmente le poste di danno richieste per un totale di €.3.700,00
(€.2.400,00+ €.1.300,00come riconosciuto dal ctu)”.
Il motivo è fondato.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente,
Cass., 10/3/2016, n. 4718)”; “Pertanto, avendo il ricorrente presentato il preventivo e provato il danno, ha errato il giudice del merito dove ha ritenuto che 'non può essere riconosciuta a parte appellante la somma […] non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme ed essendosi limitata a produrre un preventivo di spesa”; “la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti […] al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 17670 del
26/06/2024).
In tale prospettiva, nel caso di specie il sig. non era obbligato a sostenere materialmente i Parte_1
costi in esame – relativi all'attività di constatazione dei danni e di misurazione dei pensili della cucina da sostituire da un lato e al trasporto, alla consegna e al montaggio di tali pensili dall'altro – per poter invocare il diritto ad ottenerne il rimborso.
Pertanto, la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui il primo giudice ha negato all'odierno appellante il diritto al risarcimento della complessiva somma di € 3.700,00 riconosciuta congrua dal CTU, sul presupposto che la relativa domanda fosse rimasta priva di prova non essendo sufficiente a tal fine il “mero preventivo”.
Trattandosi di debito di valore, tale somma, essendo attualizzata alla data della CTU, deve essere rivalutata alla data odierna e devono essere calcolati anche gli interessi compensativi sulla predetta somma devalutata dalla data del deposito della relazione peritale (20.10.20) alla data del sinistro
18.5.18 (ma l'importo rimane pur sempre € 3.700,00) e poi annualmente rivalutata sino ad oggi.
Sulla somma risultante ad oggi, pari ad € 4.860,14 (in quanto € 1.160,14 è l'importo di interessi e rivalutazione), sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
7.2. L'appellante lamenta poi il mancato riconoscimento della somma di € 180,00 relativa al costo dei quattro cuscini “irrimediabilmente danneggiati” dall'acqua, in quanto al momento dell'evento dannoso si trovavano riposti nel soppalco, anch'esso interessato dalle infiltrazioni.
Il motivo è fondato.
Premesso che sul punto la sentenza nulla dice, e fermo restando quanto chiarito poc'anzi circa la valenza probatoria del preventivo (cfr. par. 7.1), già la consulente di parte del sig. in Parte_1
occasione del sopralluogo effettuato nel mese di marzo del 2019, aveva constatato in loco “N. 4 cuscini sono da sostituire”, rinviando per la quantificazione del danno al preventivo della Pt_3
nel quale la cifra indicata era quella di € 610,00.
[...]
Successivamente anche il CTU, in occasione del sopralluogo effettuato nel mese di luglio del 2020, ha avuto modo di accertare come a distanza di oltre due anni dal verificarsi dell'evento risultassero
“ancora evidenti le tracce del copioso passaggio di acqua […] che dal soppalco si sono estese fino alla cucina sottostante”, osservando in particolare quanto segue. “È evidente la gravità del fenomeno infiltrativo che ha danneggiato, sia le superfici di questi locali sia alcune suppellettili/arredi. Nel soffitto in corrispondenza del soppalco, comprese le travi in legno, è ancora evidente il danno arrecato dall'azione dell'acqua infiltratasi, nonché dall'attacco di sostanze fungine verificatosi di conseguenza […], stessa cosa dicasi per la struttura lignea del soppalco comprese le ante […] e del materiale riposto (cuscini, stampe ecc..- foto
n.5,6,7,8,9,10,11,12)” (cfr. CTU, pag. 2). “Al fine di quantificare il danno, sui beni mobili vengono prese in considerazione le spese relative alla sistemazione e/o sostituzione di elementi danneggiati in particolare della cucina. Per queste si fa riferimento alle fatture prodotte dalla che Parte_3
ha fornito gli elementi da sostituire della cucina, fornendo trasporto e montaggio, oltre un noleggio di deumidificatore, e preventivando alcune riparazioni e la fornitura di nuovi cuscini danneggiati dalla permanenza dell'acqua. Questi ultimi al momento del sopraluogo erano riposti nel soppalco insieme ad alcune stampe” (cfr. CTU, pag. 3).
Ciò posto, il CTU, a fronte del valore dei cuscini indicato dalla nel più volte citato Parte_3 preventivo (€ 610,00), ha ritenuto congruo il costo di € 180,00 e questa Corte, tenuto conto delle fotografie versate in atti, condivide la valutazione compiuta dal perito.
Trattandosi di debito di valore, tale somma, essendo attualizzata alla data della CTU, deve essere rivalutata alla data odierna e devono essere calcolati anche gli interessi compensativi sulla predetta somma devalutata dalla data del deposito della relazione peritale (20.10.20) alla data del sinistro
18.5.18 (ma l'importo rimane pur sempre € 180,00) e poi annualmente rivalutata sino ad oggi.
Sulla somma risultante ad oggi, pari ad € 236,44, (in quanto € 56,44 è l'importo di interessi e rivalutazione), sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
7.3. L'appellante lamenta infine il mancato riconoscimento delle somme richieste dalla ditta OG per lo stoccaggio dei nuovi pensili della cucina ordinati dal sig. per sostituire quelli Parte_1
danneggiati.
Viene impugnata la seguente parte della sentenza appellata: “In senso analogo va rilevato con riferimento ai costi di stoccaggio dei materiali, che, ove sostenuti, avrebbero dovuto essere documentati dal signor e rispetto ai quali non sussiste invece alcuna attestazione di Parte_1 spesa” (cfr. sentenza, pag. 11).
Sebbene tale argomentazione, come anzidetto, sia priva di pregio (cfr. par. 7.1), il motivo di appello
è infondato.
Nel preventivo del 07/05/2019 la aveva richiesto la somma mensile di € 150,00 per lo Parte_3 stoccaggio della merce da ottobre 2018 a maggio 2019, così per un totale di € 1.200,00, mentre il
CTU ha ritenuto congrua la somma mensile di € 75,00. Al che il sig. ha adattato la Parte_1 propria domanda risarcitoria alle conclusioni del perito, chiedendo la somma di € 1.200,00 per lo stoccaggio dei nuovi mobili della cucina presso il magazzino di della ditta OG da ottobre CP_1
2018 a gennaio 2020.
Con riferimento al periodo di stoccaggio si evidenzia che l'appellante aveva provveduto ad ordinare i pezzi della cucina da sostituire già a settembre 2018 (cfr. atto di citazione in appello del sig.
pag. 10), ma gli stessi sono rimasti depositati a nel magazzino della Parte_1 CP_1 Parte_3 fino a gennaio 2020, come risulta sia dalla testimonianza della sig.ra (escussa all'udienza Tes_5 del 19/01/2022) sia dalla nota inviata da quest'ultima ai procuratori del sig. in data Parte_1
22/04/2020 (cfr. nota allegata sub lett. d) al ricorso cautelare del sig. . Parte_1
In particolare, il contenuto della predetta nota è il seguente: “con questa nota volevo darvi avviso del fatto che, in data 13.01.2020, ho dovuto liberare il mio magazzino dalla merce (strutture e ante di ricambio per la cucina dei sig.ri nella casa dell'isola d'BA) in deposito dal mese di Parte_1
ottobre 2018, non avendo più la possibilità, per motivi di capienza del magazzino, di conservare ulteriormente i citati materiali da loro acquistati. La merce è stata ritirata con un mezzo di loro proprietà partito da in data 16.01.2020 e consegnato nello stesso giorno presso CP_1
l'abitazione dei sig.ri all'isola d'BA. Vi informo inoltre che avrei la necessità di essere Parte_1 informata al più presto di quando potrò dare corso ai lavori, così da programmare l'invio degli operai incaricati di effettuare la sostituzione di tutte le parti danneggiate. Resto pertanto in attesa di vs. indicazioni”.
Ciò posto, in merito alla voce di danno di cui si discute ha tempestivamente eccepito il CP_2
volontario aggravamento del danno da parte del creditore ex art. 1227, c. 2, c.c., argomentando che
“non vi è […] alcun senso, se non quello di lucrare su un eventuale futuro risarcimento, nella scelta di acquistare subito i pezzi di ricambio e poi decidere di non montarli per quasi un anno e lasciarli in custodia a pagamento presso il fornitore”.
Ebbene, tale eccezione è fondata.
In linea generale, il comportamento esigibile dal creditore ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.c. forma oggetto di un autonomo dovere giuridico posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Nel caso di specie, non risultando agli atti alcuna circostanza impeditiva della immediata o quantomeno tempestiva consegna dei nuovi mobili della cucina all'SO d'BA, né una ragionevole giustificazione di un così lungo periodo di stoccaggio, non può farsi gravare sulla controparte del sig. il costo del mancato immediato montaggio dei nuovi mobili della cucina. Parte_1
8. Con il secondo motivo dell'appello principale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese di CTP.
Tale motivo è fondato. Premesso che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990,
n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965)” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024), nel caso di specie il sig. quale parte vittoriosa, ha diritto al rimborso delle Parte_1 spese di CTP, che sulla scorta delle fatture versate in atti (la n. 19 del 24/04/2019 di € 1.522,56 e la n. 36 del 16/11/2020 di € 1.268,80) ammontano a complessivi € 2.791,36, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale, oltre alla somma già riconosciuta in primo grado a titolo risarcitorio, spetta ad l'ulteriore importo di € 7.887,94 (€ Parte_1
4.860,14 + € 236,44, + € 2.791,36), oltre interessi di mora al tasso legale dalla presente sentenza e sino al saldo.
Questa somma dovrà essere pagata all'appellante principale da , che tuttavia, avendo CP_1
riproposto la domanda di manleva rivelatasi fondata, dovrà essere tenuto indenne dalla compagnia di assicurazione appellata.
9. Si passa ora all'esame dell'unico motivo dell'appello incidentale del sig. con cui viene CP_1
impugnata la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato in via equitativa a favore del sig. nella misura di € 1.000,00 il danno subito dal predetto a causa della – Parte_1
quantomeno parziale – inagibilità della cucina oggetto di causa a partire dall'estate del 2018 e fino al principio del 2020 (cfr. sentenza, pp. 9-10).
In particolare, il sig. da un lato afferma che il sig. residente all'estero, ha CP_1 Parte_1 dichiarato di utilizzare l'appartamento a Portoferraio solo per circa 20 giorni l'anno e di non locarlo mai a terzi;
dall'altro sostiene di aver “dimostrato con documenti di terzi (il bilancio redatto dall'Amministratore – docc. 15-16-17-18-19-20 che nel 2018 e nel 2019 l'immobile CP_1 attoreo è stato regolarmente utilizzato (i consumi di acqua sono equivalenti)”.
Il motivo è infondato, sebbene siano condivisibili alcune argomentazioni dell'appellante incidentale.
Posto che a settembre 2018 il sig. ha ordinato i pezzi della cucina da sostituire, che sono Parte_1
arrivati presso la ditta OG di il mese successivo (ottobre 2018) e da quel momento sono CP_1
rimasti depositati nel magazzino della ditta fino a gennaio 2020, quando sono stati consegnati presso l'abitazione del sig. all'SO d'BA, questa Corte ha già avuto modo di chiarire Parte_1
come il ritardo nella consegna e, conseguentemente, nel montaggio dei nuovi mobili della cucina rispetto alla data di arrivo degli stessi presso la ditta OG non possa farsi gravare sulla controparte del sig. (cfr. par. 7.3). Ciò significa che sicuramente il primo giudice ha errato Parte_1
allorquando ha ritenuto di riconoscere un danno da lucro cessante per inagibilità della cucina – e quindi dell'intero appartamento – per tutto il periodo compreso tra il verificarsi dell'allagamento e la sostituzione dei mobili danneggiati.
Ciò detto, il fatto che dai documenti allegati dal sig. a dimostrazione del regolare utilizzo CP_1 dell'appartamento del sig. anche dopo il verificarsi dell'evento dannoso per cui è causa Parte_1 risulta che i consumi d'acqua dell'appartamento nel 2018 (anno delle infiltrazioni) e nel 2019 sono equivalenti non vale di per sé ad escludere il diritto del sig. al risarcimento del lucro Parte_1
cessante per parziale inagibilità della cucina di cui si discute.
Tanto premesso, effettivamente nella comparsa conclusionale di primo grado del sig. si Parte_1 legge che “L'abitazione del Sig. viene utilizzata per circa 20 giorni l'anno nel periodo Parte_1 estivo e non viene mai locata a terzi (circostanze queste non contestate)” (cfr. pag. 8). Pertanto, a differenza di quanto statuito dal primo giudice sul punto (“il signor non ha né allegato Parte_1 né fornito specifica prova in merito all'intensità ovvero alle modalità di utilizzo dell'appartamento”), l'attore aveva chiarito tanto l'intensità quanto la modalità di utilizzo del suo appartamento all'SO d'BA.
Alla luce delle considerazioni che precedono la parziale inagibilità della cucina, quale presupposto del riconoscimento della voce di danno in esame, deve quindi circoscriversi temporalmente solo a circa venti giorni dell'estate del 2018.
Ciò nonostante, tenendo debito conto del fatto che Portoferraio è un rinomato luogo di villeggiatura e che l'appartamento del sig. è situato “nel nucleo più antico del centro storico” (cfr. Parte_1
CTU, pag. 9), “proprio all'interno di uno degli storici “forti” del paese, denominato “ ” CP_3 in una zona esclusiva posta all'interno del centro di Portoferraio” (cfr. comparsa conclusionale di primo grado del sig. , la somma liquidata dal giudice di prime cure a titolo di lucro Parte_1 cessante appare congrua, se rapportata al valore locativo dell'appartamento nel periodo estivo, anche se solo per questo limitato periodo di tempo.
10. Da ultimo si esamina il secondo motivo dell'appello incidentale di , con cui CP_2
l'assicurazione lamenta che il primo giudice, in violazione dell'art. 1908 c.c., nel riconoscere al sig. la refusione di quanto corrisposto per la sostituzione dei pensili e delle ante della cucina Parte_1
(€ 4.320,00, somma di cui alla fattura della n. 7 del 20/03/2019, che il CTU ha ritenuto Parte_3
congrua), anziché, attesa la vetustà dei beni in discorso, tenere conto del valore della cucina al momento del sinistro, ha rimborsato al sig. quello che era il valore della cucina alla data Parte_1
del suo acquisto.
Il motivo è infondato. Il primo giudice ha condivisibilmente omesso di operare sul prezzo dei pezzi della cucina sostituiti qualsivoglia decurtazione per degrado d'uso, in quanto il sig. anziché optare per Parte_1
l'integrale sostituzione della cucina, si è limitato ad un parziale intervento ripristinatorio, avendo sostituito soltanto i pensili che si erano rigonfiati a causa dell'acqua, il che di per sé è significativo del buono stato d'uso delle restanti parti della cucina.
Trattasi peraltro di una cucina acquistata nel 2013, ovvero cinque anni prima del sinistro (cfr. fattura n. 36 del 18/06/2013), e soprattutto utilizzata soltanto per circa 20 giorni l'anno nel periodo estivo (cfr. par. 9). Tanto che il CTU, in risposta alle osservazioni del consulente di parte , il CP_2 quale sul punto aveva rilevato che “la stima dei danni patiti […] in particolar modo dai componenti della cucina dell'appartamento di proprietà del sig. deve essere effettuata alla “stato Parte_1
d'uso” degli stessi, considerando e detraendo infatti una congrua componente di degrado degli oggetti danneggiati dall'evento sinistroso”, ha affermato: “Per quanto riguarda la cucina sono stati considerati i costi della sostituzione delle parti danneggiate secondo il costo della fornitura di queste. A questo proposito si è trascurata la componente degrado in quanto la cucina al momento dell'evento aveva appena 5 anni. Si tratta di mobili, quindi soggetti a minimo degrado legato all'usura, tanto più che non si tratta di abitazione di residenza, quindi un uso sicuramente limitato.
Questo è supportato dal buono stato d'uso generale dei componenti che non sono stati danneggiati” (cfr. CTU, pp. 7-8).
11. La parziale riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione della pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese), assorbe l'esame del terzo motivo dell'appello incidentale di e impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le CP_2
spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez.
6-L, Ordinanza
n. 6259 del 18/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009). In tale prospettiva, anche in questo grado l'appellante principale è risultato vittorioso, mentre è soccombente sia l'appellante incidentale sia l'appellante incidentale (la compagnia CP_1 CP_2 soccombe non solo nei confronti dell' ma anche nei confronti dell'appellato sul Parte_1 CP_1
rapporto di manleva): ne consegue che anche per questo grado le spese processuali vanno liquidate esattamente come già fatto dal Tribunale per il primo grado, ossia le spese sostenute da Parte_1
devono essere rimborsate dal e quelle sostenute dal devono essere rimborsate dalla CP_1 CP_1
compagnia, che dovrà anche tenere indenne il dal pagamento delle spese di soccombenza in CP_1 favore dell'appellante principale, in quanto “In materia di assicurazione della responsabilità civile, infatti, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro
i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (cfr. Cass. civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020).
Posto che il riconoscimento del maggior credito risarcitorio non modifica lo scaglione di riferimento (scaglione sempre ricompreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), devono essere confermate nel quantum le spese del primo grado come già liquidate dal primo giudice e devono liquidarsi solo quelle dell'appello, come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia e considerato uno sforzo difensivo medio, esclusa la fase istruttoria per il presente grado in quanto non espletata.
Infine il rigetto di entrambi gli appelli incidentali comporta a carco delle rispettive parti appellanti l'obbligo del pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 37/2022 del Tribunale Parte_1
di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio, sull'appello incidentale proposto da CP_1
e sull'appello incidentale proposto da , ogni altra domanda, istanza, Controparte_2
eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
rigetta entrambi gli appelli incidentali;
in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna al pagamento in favore CP_1 di della complessiva somma di euro € 7.887,94, oltre interessi legali dalla Parte_1 presente sentenza e sino al saldo, oltre all'importo già riconosciutogli dalla sentenza appellata;
condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in CP_1
favore di che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie Parte_1
del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne Controparte_2 CP_1
degli importi di cui ai capi che precedono;
[...]
condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Controparte_2
processuali del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro CP_1
3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi gli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.7.25
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 397/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Portoferraio, Via Manganaro n. 54 presso e nello studio degli Avvocati Roberta Mazzei e
Alessandro Viti, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Via CP_1 C.F._2 CP_1
Emanuele Filiberto n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Gaibani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
(p.i. , in persona del proprio procuratore ad negotia Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via XX Settembre n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Parigi che la rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE trattenuta in decisione in data 10/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte respingere l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 CP_2
relativo alla richiesta di riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento per i danni subiti dalla cucina, nonché l'appello incidentale proposto dal Sig. relativo al riconoscimento CP_1 della somma di €. 1.000,00 stabilita per il mancato utilizzo dell'appartamento equitativamente determinato dal Giudice. Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del proposto gravame, confermata la responsabilità del convenuto nella CP_1 determinazione dei danni subiti dall'attore ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il convenuto al pagamento anche della somma di €. 2.400,00 relativa al trasporto e montaggio della cucina, oltre a quella di €. 1.300,00 per l'accertamento danni e individuazione degli elementi da sostituire, nella misura ritenuta congrua dal c.t.u., il tutto come esposto in parte narrativa dell'atto di appello, oltrechè condannarlo al pagamento in favore dell'attore della somma di €.600,00 imputabile allo stoccaggio della merce da ottobre 2018 a maggio 2019 e a quella ulteriore in ragione di €.75,00 mensili fino a gennaio 2020 (ulteriori €. 600,00) per un importo complessivo di €. 1.200,00; voglia altresì condannare parte convenuta al pagamento della ulteriore somma di €. 180,00 relativa al danneggiamento dei cuscini;
si chiede che, confermata ogni altra posta di danno stabilita in sentenza, voglia condannare il convenuto al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute nella misura sopra indicata o quella diversa ritenuta dalla
Corte a titolo di integrale ristoro dei danni subiti. Il tutto oltre interessi e rivalutazione Si chiede altresì che in riforma della sentenza, venga condannata parte convenuta al pagamento delle spese di CTP, nella misura di cui alle fatture in atti pari a €. 2.791,36 o in quella diversa ritenuta dalla
Corte. In ogni caso con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto altresì della mancata adesione della al procedimento di negoziazione assistita, cui le altre parti CP_2
avevano aderito. […] per mero tuziorismo, ove la Corte ritenesse opportuno una ulteriore istruttoria, si insiste nella ammissione delle prove articolate nella memoria n. II di parte attrice
(con i testi ivi indicati)”.
Per Padova: “-rigettare l'appello proposto da contro l'impugnata sentenza n. Parte_1
37/2022 del Tribunale di Portoferraio in quanto infondato in fatto e in diritto per le considerazioni esposte nella comparsa 28/7/2023; -nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree
e/o comunque di condanna del Sig. al pagamento in favore dell'attore dei danni CP_1
che dovessero essere liquidati, condannare , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a manlevare e/o comunque tenere indenne il Sig. , CP_1
condomino del , in forza della polizza n. 329A7037; Controparte_3
-rigettare l'appello incidentale proposto da contro la sentenza n. 37/2022 Controparte_2
del Tribunale di Portoferraio nel capo sub 5.0 relativo alla domanda di manleva formulata da
contro
; -in accoglimento dell'appello incidentale, riformare CP_1 Controparte_2 la sentenza di I grado n. 37/2022 del Tribunale di Portoferraio nella parte in cui condanna CP_1 alla rifusione dell'importo di € 1.000,00 oltre rivalutazione e interessi a favore di
[...] [...] per il mancato utilizzo dell'appartamento da ottobre 2018 a gennaio 2020 e statuire che Parte_1 nulla è dovuto a favore dell'attore; -con la più ampia riserva di deduzioni e allegazioni, anche di carattere istruttorio;
-con vittoria di spese (anche tecniche) e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto, ex art. 4 comma 3 D.L. 132/2014, che, come dimostrato
(doc. 21 , si è rifiutata di prendere parte al procedimento di negoziazione CP_1 Controparte_2 assistita al quale attore e convenuto avevano deciso di aderire”.
Per la : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, CP_2 eccezione e deduzione: − respingere l'appello principale proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 37/2022 resa dal Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio il
22.10.2022, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
− in accoglimento dell'appello incidentale formulato, riformare i capi della sentenza impugnati e quindi: a) accertato il mancato assolvimento da parte del convenuto dell'onere della prova ex art. 1917 c.c. in ordine alle cause del sinistro, rigettare la domanda di manleva proposta dal sig. nei confronti CP_1 della;
b) ridurre in ogni caso l'importo liquidato in favore del non ha CP_2 Parte_1
applicato ai valori liquidati un coefficiente di abbattimento in ragione del degrado d'uso dei beni mobili danneggiati;
c) condannare il sig. e il sig. a restituire a , Parte_1 CP_1 CP_2 rispettivamente, la somma di €uro 18.323,77 e di €uro 9.350,19, pagate dalla Compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, legali e tecniche, di entrambi i gradi di giudizio, da porsi a carico della parte che risulterà soccombente. […] IN VIA
ISTRUTTORIA Richiamate le richieste ed opposizioni istruttorie di cui alle memorie n. 2 e n. 3 depositate nel corso del procedimento di primo grado, insiste affinché venga disposta la CP_2
convocazione del CTU, affinché il medesimo fornisca indispensabili chiarimenti sulle seguenti circostanze: − sulla base di quali elementi tecnico/scientifici il CTU ha accertato la causa del sinistro, in mancanza dell'elettrodomestico (lavatrice) che lo avrebbe determinato ed in assenza di segni o documenti di altro tipo che possano confermare il supposto malfunzionamento del medesimo elettrodomestico;
− se ad avviso del CTU si sia verificato nel caso di specie una malfunzionamento/guasto dell'elettrodomestico (lavatrice) oppure dell'impianto di adduzione dell'acqua (tubazioni etc. …) a servizio del medesimo;
quale tipo di malfunzionamento/guasto si sia in concreto verificato e sulla base di quali elementi ciò sia stato desunto;
− se il CTU abbia tenuto conto delle diverse versioni dei fatti, così come emerse dalla documentazione in atti;
− se e in che misura le persone occorse sul luogo del sinistro hanno determinato con le loro azioni e/o omissioni l'aggravarsi dei danni lamentati;
− perché non abbia ritenuto di applicare un coefficiente di abbattimento per usura nella quantificazione dei danni”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 37/2022 del Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio in materia di danni a cose
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario di un appartamento Parte_1 nel condominio ” sito in Portoferraio (LI), Località Forte Stella, conveniva in giudizio CP_3
dinanzi al Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio proprietario CP_1 dell'appartamento sovrastante, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di ingenti infiltrazioni di acqua che a maggio 2018 avevano interessato, nell'appartamento di sua proprietà, le parti murarie e gli arredi della cucina montata su misura, il soppalco e le suppellettili ivi presenti (cuscini, lenzuola, sedie e stampe antiche).
In particolare, riferiva quanto segue: nell'immediatezza del sinistro si era potuto verificare che il bagno di era completamente allagato. Giorni prima era stato fatto un intervento alla CP_1 guarnizione o ad un tubo dell'acqua di adduzione alla lavatrice;
con ogni probabilità la fuoriuscita della medesima era originata da un difetto di tale guarnizione o comunque da un malfunzionamento della lavatrice. La responsabilità del sinistro era quindi da ascriversi ex artt. 2043 e 2051 c.c. a il quale peraltro non aveva mai negato la propria responsabilità, ma anzi aveva tentato di CP_1 ottenere il risarcimento da parte della (d'ora in poi soltanto ”), Controparte_2 CP_2
compagnia assicuratrice del condominio.
Ad agosto 2018 aveva commissionato la sostituzione delle parti danneggiate della cucina Parte_1 realizzata su misura alla medesima ditta – la ditta OG di – presso la quale egli l'aveva CP_1
acquistata nel 2013. Verificati i danni, aveva ordinato i pezzi della cucina necessari a Parte_1 sostituire quelli danneggiati, per i quali aveva pagato il prezzo di € 4.320,00, come da fattura n.
7/2019. Quest'ultima aveva altresì predisposto, già a luglio 2018, un preventivo che prevedeva il costo di € 7.862,00 per la constatazione e la verifica del danno, il trasporto, la consegna e il montaggio delle parti dei mobili da sostituire, il ripristino degli intonaci delle pareti, dei battiscopa, dei soffitti e del soppalco danneggiato, la fornitura dei cuscini realizzati con le medesime stoffe dei divani, il noleggio del deumidificatore resosi necessario per consentire l'asciugatura delle pareti e delle suppellettili bagnate e la sistemazione del tavolo in legno a ribalta. Alle suddette somme di €
4.320,00 e di € 7.862,00 doveva aggiungersi – come da preventivo – quella di € 1.200,00 per lo stoccaggio dei pezzi della cucina presso la ditta OG da settembre 2018 a maggio 2019 (€ 150,00 al mese).
In definitiva, i danni risarcibili ammontavano complessivamente ad € 13.382,00, oltre al danno derivante dal mancato o parziale utilizzo dell'appartamento, da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva di chiamare in causa a fini di manleva la . CP_1 CP_2
Nel merito il convenuto, senza negare l'evento delle infiltrazioni provenienti dal proprio appartamento (confermando anzi che l'acqua era fuoriuscita dalla sua lavatrice a causa della rottura dell'oblò), contestava, da un lato, la sussistenza del nesso di causa tra l'evento stesso e i danni lamentati, in mancanza di prova (con l'eccezione della cucina) della collocazione dei beni attorei ed eccepiva la responsabilità di quest'ultimo ex art. 1227 c.c. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree dopo aver contestato anche il quantum debeatur e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie chiedeva di condannare a Controparte_2
tenerlo indenne sulla base della polizza n. 329A7037 stipulata dal . Controparte_3
L'attore presentava poi in corso di causa ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c., chiedendo la nomina di un
CTU che accertasse l'esistenza dei danni lamentati e la connessione causale degli stessi con l'episodio di infiltrazione risalente a maggio 2018, indicando gli interventi di ripristino necessari per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole e individuando la necessità di sostituzione delle parti danneggiate della cucina e – tenuto conto delle fatture in atti – i relativi costi.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la contestando nel merito CP_2
la fondatezza delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto ed eccependo in ogni caso la tardività della denuncia del sinistro, l'inoperatività della polizza azionata per mancanza di prova della causa delle infiltrazioni e la violazione dell'obbligo di salvataggio. Concludeva chiedendo: il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in subordine, di liquidare il danno nei limiti di quanto rigorosamente provato e documentato e con decurtazione della quota di corresponsabilità attribuibile all'attore ex art. 1227 c.c.; nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza – anche parziale – delle domande attoree, di rigettare in ogni caso la domanda di manleva per l'inoperatività nel caso di specie della polizza.
La causa era istruita mediante produzioni documentali, la CTU svolta nell'ambito del procedimento introdotto in corso di causa ex art. 696 c.p.c. nonchè prove testimoniali;
in esito, era trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 01/06/2022, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 37/2022 il Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio così decideva: accoglieva parzialmente la domanda di e, per l'effetto, condannava al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.949,05 oltre interessi a titolo di risarcimento danni e delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento ex art. 696 c.p.c.; poneva definitivamente a carico di le spese di CTU;
accoglieva la domanda di manleva proposta da CP_1 nei confronti della e, per l'effetto, condannava la terza chiamata a tenere indenne il CP_1 CP_2
proprio assicurato e a rifondergli le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento ex art. 696
c.p.c.
In particolare, inquadrata la fattispecie nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., all'esito di una valutazione comparativa delle risultanze istruttorie il Tribunale osservava: “Sul piano della prova del nesso eziologico, si deve osservare che la derivazione causale del danno subito dall'attore dalla rottura della tubazione di carico/scarico, o da altro difetto di funzionamento della tubazione inerente la lavatrice presente nell'appartamento del convenuto, è circostanza che può essere considerata provata in causa sulla base sia dell'esito della CTU che delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria” (vedi sentenza appellata pag. 7).
“Alla luce di tali testimonianze e dei dati fattuali attestati da testimoni indifferenti in causa –
l'attendibilità delle cui dichiarazioni appare reciprocamente rafforzata nella assenza di intrinseche ed estrinseche contraddizioni – non può esser messo in dubbio che il danno fatto valere in questa sede abbia la sua derivazione causale dall'elettrodomestico poi sostituito, per un mal funzionamento delle tubature di adduzione e scarico dell'acqua. Ciò avendo i testimoni peraltro espressamente localizzato la presenza dell'acqua in corrispondenza della lavatrice del signor ed essendosi la fuoriuscita d'acqua arrestata alla chiusura dei rubinetti, con conferma di CP_1 elementi fattuali idonei a reggere, sul piano presuntivo, l'individuazione della causa dell'evento denunciato.
L'onere probatorio incombente sulla parte attrice va dunque ritenuto assolto” (vedi sentenza appellata pag. 8).
Osservava poi: “Viceversa, il convenuto signor non ha dato prova dell'esistenza CP_1 dell'esimente del caso fortuito, come richiesto dalla norma applicabile al caso in esame e sulla base dei principi riportati. Sul punto può anzi sottolinearsi che la signora ha altresì Tes_1 sottolineato che “[…] L'acqua fu subito asciugata dal sig. nell'appartamento dell'attore CP_4
e da me in quello del convenuto” (vedi verbale di causa cit.), così confermando l'immediato intervento delle parti, pur per il tramite dei rispettivi incaricati, per impedire l'aggravarsi del danno” (vedi sentenza appellata a pag. 8).
Quindi il Tribunale procedeva all'accertamento del quantum debeatur, eliminando alcune voci di danno richieste dall'attore e, per quanto riguarda il rapporto tra e la , accoglieva la CP_1 CP_2
domanda di manleva spiegata dal primo nei confronti della seconda sulla base delle seguenti considerazioni: l'eccezione di inoperatività della polizza era infondata, “avendo il CTU accertato la causa dello spargimento delle acque nella rottura della tubazione di allacciamento dell'elettrodomestico alla rete idrica”; tale accertamento assorbiva ogni argomento svolto dalla in merito all'impossibilità di verificare le cause di eventuale malfunzionamento CP_2 dell'elettrodomestico, già smaltito al momento in cui l'incaricato dell'assicurazione aveva richiesto di ispezionare la lavatrice. Nemmeno poteva condividersi l'eccepita violazione dell'obbligo di salvataggio, “essendo stato provato che la signora […] appena chiamata […] si recò presso Tes_1
l'immobile provvedendo […] immediatamente a chiudere i tubi e ad asciugare l'acqua ritrovata in terra”. Quanto all'allegata tardività della denuncia del sinistro, dalle risultanze istruttorie documentali e testimoniali era emerso che l'amministratore del condominio era stato immediatamente informato dell'evento dannoso e solo qualche giorno dopo aveva provveduto ad informare l'assicuratore, senza che all'epoca fosse stata peraltro modificata la situazione idonea al tempestivo accertamento da parte del perito, che in sede di primo sopralluogo era stato informato della possibilità di visionare la lavatrice. Osservava infine il Tribunale che tutti i danni riconosciuti all'attore erano danni diretti, come tali coperti dalla garanzia, avendo avuto gli stessi immediata derivazione eziologica dallo sversamento di acqua verificatosi nell'immobile dell'attore.
2. Avverso tale decisione ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento di alcune voci di danno e con il secondo motivo lamenta che il primo giudice ha omesso di provvedere in ordine alle spese di CTP così come documentate.
L'appellante ha quindi chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata, concludendo – anche in via istruttoria – come meglio indicato in epigrafe.
3. Si è costituita la contestando nel merito i motivi di gravame e proponendo appello CP_2
incidentale per i seguenti motivi.
Con il primo motivo lamenta che l'assicurato non ha assolto l'onere probatorio incombente sullo stesso ex art. 1917 c.c., non essendo stato in grado di dimostrare la causa del sinistro e, dunque, che il danno lamentato dall'attore rientra tra quelli indennizzabili a termini di polizza;
il CTU non ha accertato come causa del sinistro l'ipotesi – rottura della tubazione di allaccio – posta dal giudice di prime cure alla base della propria decisione;
il primo giudice ha errato nel ritenere tutti i danni liquidati all'attore come danni diretti e quindi ricompresi nella garanzia, non rientrandovi il danno da lucro cessante per il mancato utilizzo dell'appartamento, liquidato in via equitativa in € 1.000,00, essendo la polizza limitata ai danni che si siano originati direttamente sull'oggetto assicurato.
Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 1908, c. 1, c.c., in quanto il primo giudice, nella valutazione e liquidazione del danno, non ha tenuto conto della circostanza che il valore dei beni di cui l'attore ha richiesto il ristoro dovesse essere quantificato al momento del sinistro, e non in base al nuovo prodotto.
Con il terzo motivo rileva che in ipotesi di accoglimento dei suddetti motivi la Corte dovrà statuire sulle spese legali del doppio grado di giudizio e del procedimento ex art. 696 c.p.c.
La ha quindi concluso – anche in via istruttoria – come meglio indicato in epigrafe. CP_2
4. Si è costituito , il quale, contestati nel merito tanto i motivi dell'appello principale CP_1 quanto quelli dell'appello incidentale della , ha proposto a sua volta appello incidentale CP_2 avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice l'ha condannato al risarcimento in favore dell'odierno appellante del danno da lucro cessante per il mancato utilizzo dell'appartamento, liquidato in via equitativa € 1.000,00. Ha quindi concluso come meglio indicato in epigrafe.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 10/04/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio odierna.
6. Si esamina preliminarmente, in quanto prioritario sul piano logico (perché inerente il nesso causale tra la res in custodia e il danno), il primo motivo di appello della compagnia di assicurazione con cui si deduce che l'assicurato non avrebbe assolto l'onere probatorio a suo carico, non essendo stato in grado di dimostrare la causa del sinistro e, dunque, che il danno lamentato dall'attore rientra tra quelli indennizzabili a termini di polizza.
Viene impugnata la seguente parte della sentenza appellata: “Non può ritenersi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza come formulata in via principale dalla compagnia di assicurazione, avendo il CTU accertato la causa dello spargimento delle acque nella rottura della tubazione di allacciamento dell'elettrodomestico alla rete idrica […] Rileva peraltro il Tribunale che tale accertamento assorbe ogni argomento svolto dalla parte terza chiamata in merito all'impossibilità di verificare le cause di eventuale malfunzionamento dell'elettrodomestico già smaltito al momento in cui l'incaricato dell'assicurazione richiese di ispezionare la lavatrice” (cfr. pag. 12, primo cpv della sentenza).
Sostiene la compagnia appellante che, viceversa, il CTU, in ragione del tempo trascorso e della demolizione della lavatrice, non ha potuto accertare niente, ma ha potuto solamente avanzare una serie di ipotesi ed in ogni caso il CTU non ha certamente accertato come causa del sinistro l'ipotesi
(rottura della tubazione di allaccio alla lavatrice) posta dal Giudice alla base della propria decisione.
Secondo l'appellante, avendo il CTU dato conto in apertura della propria relazione che “la ricostruzione della vicenda, trascorsi ormai oltre due anni dall'accaduto, si può basare solo sugli atti depositati e sui danni visibili in loco nell'appartamento del ricorrente al momento del sopralluogo”, si è trattato di una verifica poco più che documentale, di una constatazione ex post di alcuni dei danni che si sono verificati e di un successivo giudizio di astratta compatibilità fra il fenomeno infiltrativo (senz'altro accertato) e i danni lamentati.
Inoltre la compagnia appellante evidenzia che la lavatrice è stata dal rimossa e smaltita poco CP_1
dopo le manifestazioni infiltrative, ancor prima del sopralluogo da parte del perito assicurativo, al quale sarebbe stato così impedito di accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento verificatosi;
in tal modo il convenuto assicurato, facendo smaltire l'elettrodomestico prima della conclusione della perizia contrattuale, non ha mantenuto integra la prova del sinistro, della quale aveva piena disponibilità, ma invece, sostituendo immediatamente la lavatrice con un altro elettrodomestico, ha reso di fatto impossibile ogni tipo di accertamento tecnico sulla lavatrice stessa.
Sostiene quindi l'appellante che l'assicurato non avrebbe assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente ex art. 1917 c.c., non essendo stato in grado di dimostrare la causa del sinistro e quindi che il danno lamentato dall'attore rientra effettivamente tra quelli indennizzabili a termini di polizza e, conseguentemente, l'operatività della stessa.
Il motivo è infondato.
Si deve preliminarmente escludere che a sia stato impedito di procedere in via stragiudiziale CP_2
all'accertamento della causa del sinistro, avendo il spiegato già nella sua comparsa di CP_1
costituzione del giudizio di primo grado che siccome l'allagamento si era verificato in data
18/5/2018, ossia in pieno periodo di vacanze estive, ed il suo appartamento era stato concesso in locazione a partire dal 1/6/2018, egli era stato costretto all'immediata sostituzione dell'elettrodomestico guasto anche al fine di evitare un possibile aggravamento del danno.
Ha poi precisato di aver depositato detta lavatrice presso il negozio di elettrodomestici ET
NI snc di Portoferraio, ove la stessa era a disposizione del perito dell'assicurazione, e che in data 29/6/2018 detto perito incaricato da , sig.ra aveva effettuato il CP_2 Persona_1
sopralluogo presso il suo appartamento;
in tale occasione, su sua richiesta, veniva consegnata al perito la foto della lavatrice sostituita a cura della NI snc senza che il perito Controparte_5 avanzasse alcuna richiesta di visionare l'apparecchio guasto ed anzi, in data 18/7/2018, il medesimo perito inviava all'amministratore del una e-mail nella quale veniva Controparte_3 richiesto di far sottoscrivere al Sig. la seguente dichiarazione di responsabilità: “Il CP_1
sottoscritto sig. dichiaro che la perdita di acqua che ha interessato il soppalco in CP_1
legno ed i mobili della cucina è proveniente dal mio appartamento, è riconducibile allo sversamento (specificare il punto da dove è uscita l'acqua) ..... della lavatrice marca .... modello posta nel bagno al piano primo della mia unità” (vedi docc. 6 e 7 costituiti dalla e-mail del perito e dalla foto della lavatrice). CP_2
Osserva la Corte che, se anche questo documento (in cui compare in calce il nome di
[...]
non può essere equiparato ad una confessione stragiudiziale della terza chiamata, è anche Per_1
vero che esso comprova indubbiamente che il perito della compagnia aveva implicitamente dato atto di avere accertato nel corso del proprio sopralluogo sia la provenienza della perdita d'acqua dall'appartamento del sig. (ed in particolare dal bagno posto al primo piano), sia che lo CP_1
sversamento proveniva proprio dalla lavatrice, evidentemente a causa di un guasto della medesima.
L'istruttoria esperita ha poi consentito di accertare la fondatezza dell'ulteriore assunto del CP_1
secondo cui, nonostante che il perito di sapesse che la lavatrice guasta si trovava in deposito CP_2
presso la ET NI NC (vedi deposizione geom. tecnico di fiducia della Testimone_2 sig.ra sul capitolo 9: “Io ricordo che fu detto al perito in mia presenza nel primo CP_1 Per_1
sopralluogo che fece che la lavatrice era presso la ET NI”), il predetto perito della compagnia si recava ivi per visionare la lavatrice sostituita solo in data 6/9/2018, ossia dopo quasi quattro mesi dal sinistro oggetto di causa;
tuttavia, in assenza di alcuna precedente richiesta da parte di , in data 3/9/2018 la ditta NI aveva già provveduto al suo smaltimento (vedi CP_2
dichiarazione in tal senso del titolare della ET NI snc, doc. 8 fasc. primo grado . CP_1
A parere della Corte il motivo di appello è infondato anche nella parte in cui si sostiene che nel giudizio di primo grado non sarebbe stata affatto accertata la reale causa delle infiltrazioni nell'appartamento dell'attore, in quanto il CTU avrebbe fatto solo una serie di ipotesi che sarebbero espressamente contraddette da altre risultanze acquisite agli atti del processo.
Il CTU, come espressamente riportato nella sentenza appellata, ha così concluso: “Si può quindi accertare che la causa della perdita d'acqua sia stata sicuramente la rottura di una tubazione, o di una componente della lavatrice. Da quanto risulta agli atti e dal momento in cui non è risultato che sia stato effettuato nessun altro intervento, essendo da escludersi altre cause, verosimilmente si può ipotizzare che il danno sia dovuto alla rottura della tubazione di carico/scarico o altro difetto di funzionamento da imputare a quest'ultima”.
A parere della Corte tale valutazione appare corretta in quanto è suffragata, come già osservato dal giudice appellato, dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale: invero, anche a prescindere dalla dirimente argomentazione logica secondo cui, se la lavatrice non si fosse guastata, certamente il non l'avrebbe immediatamente sostituita con un altro elettrodomestico (appunto in vista CP_1 dell'imminente locazione a terzi del suo immobile), depongono nel senso di un guasto all'elettrodomestico le testimonianze della signora (ossia la prima persona che entrò in Tes_3 casa del constatando l'allagamento), nonché del titolare dell'ET NI snc: la prima CP_1 ha dichiarato che il giorno 18.5.18 vide fuoriuscire l'acqua dall'oblò della lavatrice Samsung presente nell'appartamento, che andava a finire nell'unità immobiliare sottostante (vedi doc.1 convenuto); sentita come teste la signora ha confermato detta circostanza (sub capitolo n. 3), precisando anche che in precedenza aveva messo in funzione l'elettrodomestico che funzionava correttamente e poi aveva lasciato l'appartamento; quando poi, su segnalazione del sig. Parte_2
– che era andato nell'appartamento del signor trovandolo allagato – si era di
[...] Parte_1 nuovo recata insieme al nell'appartamento di al piano superiore, aveva Pt_2 CP_1 trovato acqua nel bagno (“L'acqua era solo nel bagno sotto la lavatrice”).
Anche il titolare della ditta NI, nella dichiarazione scritta rilasciata al convenuto (vedi doc. 8 fasc. primo grado ha confermato che “l'oblò della lavatrice era danneggiato e la CP_1 riparazione antieconomica e non compatibile con i tempi richiesti per l'affittanza dell'1/6/2018
(Allego Ns fattura n. 37/2018)” e le predette circostanze sono state confermate in giudizio dalla teste sorella del convenuto. Testimone_4
Ciò premesso, risulta in ogni caso irrilevante ai fini del decidere accertare se la perdita d'acqua oggetto di causa dipendesse da una rottura di uno o più componenti della lavatrice Samsung del oppure da una rottura della tubazione di adduzione o di scarico del predetto CP_1
elettrodomestico (essendo entrambi tali ipotesi state ritenute plausibili dal CTU), alla luce del dettato della clausola contrattuale contenuta nel contratto di assicurazione: Clausola n. 2
“Conduzione Unità Immobiliari”:
“La responsabilità per i danni prodotti da spargimento di acqua è compresa soltanto se il danno è conseguente a rotture e/o guasti accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti.
Rientrano quindi a pieno titolo nel campo di applicazione della clausola (e quindi sotto la copertura assicurativa) entrambe le suddette ipotesi giudicate plausibili dal CTU, mentre, per converso, per escludere la garanzia si dovrebbe ipotizzare una situazione completamente diversa, ossia la rottura di altre tubazioni del bagno del sig. diverse da quelle di carico e scarico della lavatrice, ma CP_1
di tale situazione non vi è alcuna prova in atti, come riconosciuto dal CTU (“dal momento in cui non è risultato che sia stato effettuato nessun altro intervento, essendo da escludersi altre cause”).
In sostanza, se è vero che, come sostenuto dall'appellante incidentale, in astratto l'acqua che ha invaso l'appartamento dell'attore posto al piano inferiore poteva provenire non solo dalla lavatrice del sig. o dai suoi allacci, “ma anche dai sanitari, dalla doccia, da un rubinetto CP_1 inavvertitamente lasciato aperto”, è anche vero che non c'è alcuna traccia, nemmeno indiziaria, di nessuna di queste varie ipotesi, diverse da un guasto della lavatrice o della rottura delle tubazioni di carico e scarico di essa, avendo tutti i testimoni escussi messo in relazione la perdita di acqua verificatasi nel bagno del sig. proprio con la lavatrice e con nessuna altra tubatura del bagno CP_1
o rubinetto lasciato aperto.
Persino il CTP di ha ammesso che “risulta che non vi sia stato alcun intervento di tecnico CP_2 idraulico sul posto che abbia provveduto ad una qualsiasi tipologia di riparazione” (vedi osservazioni CTP , pag. 6 CTU). CP_2
7. Si passa ora all'esame del primo motivo dell'appello principale, con cui l'appellante lamenta il mancato riconoscimento di alcune voci di danno.
7.1. Il sig. lamenta innanzitutto il mancato riconoscimento delle somme richieste dalla Parte_1 ditta OG da un lato per l'attività di constatazione dei danni e di misurazione dei pensili della cucina da sostituire e dall'altro per il trasporto, la consegna e il montaggio dei nuovi mobili su misura.
Al riguardo deve premettersi che la scelta del sig. di rivolgersi alla ditta OG di Parte_1 CP_1
per la sostituzione dei pensili della cucina danneggiati ben può ritenersi, come afferma l'appellante, necessitata: avendo egli acquistato la cucina, realizzata su misura, pochi anni prima da tale ditta
(cfr. fattura n. 36 del 18/06/2013), questa era in grado di riparare i danni sostituendo le sole parti danneggiate, evitando così al sig. di ricorrere alla totale sostituzione della cucina. Parte_1
Quanto alla “totale inutilità” dei viaggi effettuati da a Portoferraio dai dipendenti della ditta CP_1
“per sopralluoghi”, eccepita dal sig. sul presupposto che “le misure dei pensili la CP_1 Pt_3 già le aveva perché la cucina “era stata acquistata su misura” presso la stessa Ditta”,
[...]
nonché eccepita da per lo stesso motivo, tale argomentazione è priva di pregio, poiché CP_2
avendo il sig. acquistato la cucina nel 2013 ed essendosi verificate le infiltrazioni per cui Parte_1
è causa nel 2018, non può pretendersi che a distanza di cinque anni la ditta OG fosse ancora in possesso delle misure in questione.
Tanto premesso, nel preventivo del 03/07/2018, versato in atti dall'odierno appellante, la ditta OG aveva quantificato: in complessivi € 2.740,00 gli esborsi per l'attività di constatazione dei danni e misurazione dei pensili da sostituire (di cui € 1.850,00 per “1° Viaggio andata e ritorno in giornata in data 25.06.18 per verifiche danni in 2 persone” ed € 890,00 per “2° Viaggio andata e ritorno in giornata in data 28.06.18 per ulteriori verifiche con perito dell'assicurazione condominio”), ivi comprese le spese vive sostenute dai dipendenti della ditta per recarsi all'SO d'BA (ad esempio per i biglietti dei traghetti); in € 2.400,00 gli esborsi per trasporto, consegna e montaggio dei pensili nuovi (“Trasporto consegna e montaggio sono considerati 3 giorni tra lavoro e viaggio”);
Per quanto riguarda in particolare la somma richiesta dalla ditta per trasporto, consegna e montaggio, il CTU ha ritenuto congrua la cifra di € 2.400,00 indicata nel preventivo “in quanto si è tenuto conto di 3 giorni impegnati, che comprendono viaggio di andata e ritorno da CP_1 compreso costo dei traghetti A/R, il costo di 2 persone, compreso vitto e pernottamento;
oltre allo smontaggio/rimontaggio dei mobili. A tal proposito si ricorda che l'immobile è situato nel nucleo più antico del centro storico;
qui i mezzi non hanno accesso fino all'abitazione, il che comporta difficoltà e tempi di carico e scarico dei materiali molto più lunghi” (cfr. CTU, “Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal C.T.P. ”). CP_2
Quanto alla somma richiesta dalla ditta per gli iniziali sopralluoghi, a fronte della cifra di € 2.740,00 indicata nel preventivo, il CTU ha ritenuto congrua la minor somma di € 1.300,00 osservando quanto segue: “Per quanto riguarda il viaggio iniziale per i sopraluoghi, si precisa che nella nota delle spese erano quantificati due viaggi, il primo per sopraluogo, mentre il secondo in presenza del perito dell'assicurazione che non risultava essere stato presente come concordato. Il tutto per un totale pari a €. 2740,00. Si è ritenuto tuttavia congruo l'importo omnicomprensivo quantificato dal sottoscritto in € 1300,00 che comprende costi chilometrici, traghetto e costo di trasferta per una sola persona. Il sopraluogo viene giudicato necessario per le valutazione da parte dei fornitori, circa quali siano stati effettivamente le sole parti danneggiate e quindi da sostituire” (cfr. CTU,
“Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal C.T.P. ”). CP_2
Ciò posto, non avendo il Tribunale riconosciuto nessuna di queste due somme indicate dal CTU,
l'appellante lamenta che il giudice di prime cure “sulla base del fatto che il solo preventivo non era sufficiente e che i costi di viaggio non erano stati documentati […] ha disatteso totalmente le risultanze della c.t.u. con motivazione del tutto insufficiente e non conforme al prevalente indirizzo giurisprudenziale, negando totalmente le poste di danno richieste per un totale di €.3.700,00
(€.2.400,00+ €.1.300,00come riconosciuto dal ctu)”.
Il motivo è fondato.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente,
Cass., 10/3/2016, n. 4718)”; “Pertanto, avendo il ricorrente presentato il preventivo e provato il danno, ha errato il giudice del merito dove ha ritenuto che 'non può essere riconosciuta a parte appellante la somma […] non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme ed essendosi limitata a produrre un preventivo di spesa”; “la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti […] al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 17670 del
26/06/2024).
In tale prospettiva, nel caso di specie il sig. non era obbligato a sostenere materialmente i Parte_1
costi in esame – relativi all'attività di constatazione dei danni e di misurazione dei pensili della cucina da sostituire da un lato e al trasporto, alla consegna e al montaggio di tali pensili dall'altro – per poter invocare il diritto ad ottenerne il rimborso.
Pertanto, la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui il primo giudice ha negato all'odierno appellante il diritto al risarcimento della complessiva somma di € 3.700,00 riconosciuta congrua dal CTU, sul presupposto che la relativa domanda fosse rimasta priva di prova non essendo sufficiente a tal fine il “mero preventivo”.
Trattandosi di debito di valore, tale somma, essendo attualizzata alla data della CTU, deve essere rivalutata alla data odierna e devono essere calcolati anche gli interessi compensativi sulla predetta somma devalutata dalla data del deposito della relazione peritale (20.10.20) alla data del sinistro
18.5.18 (ma l'importo rimane pur sempre € 3.700,00) e poi annualmente rivalutata sino ad oggi.
Sulla somma risultante ad oggi, pari ad € 4.860,14 (in quanto € 1.160,14 è l'importo di interessi e rivalutazione), sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
7.2. L'appellante lamenta poi il mancato riconoscimento della somma di € 180,00 relativa al costo dei quattro cuscini “irrimediabilmente danneggiati” dall'acqua, in quanto al momento dell'evento dannoso si trovavano riposti nel soppalco, anch'esso interessato dalle infiltrazioni.
Il motivo è fondato.
Premesso che sul punto la sentenza nulla dice, e fermo restando quanto chiarito poc'anzi circa la valenza probatoria del preventivo (cfr. par. 7.1), già la consulente di parte del sig. in Parte_1
occasione del sopralluogo effettuato nel mese di marzo del 2019, aveva constatato in loco “N. 4 cuscini sono da sostituire”, rinviando per la quantificazione del danno al preventivo della Pt_3
nel quale la cifra indicata era quella di € 610,00.
[...]
Successivamente anche il CTU, in occasione del sopralluogo effettuato nel mese di luglio del 2020, ha avuto modo di accertare come a distanza di oltre due anni dal verificarsi dell'evento risultassero
“ancora evidenti le tracce del copioso passaggio di acqua […] che dal soppalco si sono estese fino alla cucina sottostante”, osservando in particolare quanto segue. “È evidente la gravità del fenomeno infiltrativo che ha danneggiato, sia le superfici di questi locali sia alcune suppellettili/arredi. Nel soffitto in corrispondenza del soppalco, comprese le travi in legno, è ancora evidente il danno arrecato dall'azione dell'acqua infiltratasi, nonché dall'attacco di sostanze fungine verificatosi di conseguenza […], stessa cosa dicasi per la struttura lignea del soppalco comprese le ante […] e del materiale riposto (cuscini, stampe ecc..- foto
n.5,6,7,8,9,10,11,12)” (cfr. CTU, pag. 2). “Al fine di quantificare il danno, sui beni mobili vengono prese in considerazione le spese relative alla sistemazione e/o sostituzione di elementi danneggiati in particolare della cucina. Per queste si fa riferimento alle fatture prodotte dalla che Parte_3
ha fornito gli elementi da sostituire della cucina, fornendo trasporto e montaggio, oltre un noleggio di deumidificatore, e preventivando alcune riparazioni e la fornitura di nuovi cuscini danneggiati dalla permanenza dell'acqua. Questi ultimi al momento del sopraluogo erano riposti nel soppalco insieme ad alcune stampe” (cfr. CTU, pag. 3).
Ciò posto, il CTU, a fronte del valore dei cuscini indicato dalla nel più volte citato Parte_3 preventivo (€ 610,00), ha ritenuto congruo il costo di € 180,00 e questa Corte, tenuto conto delle fotografie versate in atti, condivide la valutazione compiuta dal perito.
Trattandosi di debito di valore, tale somma, essendo attualizzata alla data della CTU, deve essere rivalutata alla data odierna e devono essere calcolati anche gli interessi compensativi sulla predetta somma devalutata dalla data del deposito della relazione peritale (20.10.20) alla data del sinistro
18.5.18 (ma l'importo rimane pur sempre € 180,00) e poi annualmente rivalutata sino ad oggi.
Sulla somma risultante ad oggi, pari ad € 236,44, (in quanto € 56,44 è l'importo di interessi e rivalutazione), sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
7.3. L'appellante lamenta infine il mancato riconoscimento delle somme richieste dalla ditta OG per lo stoccaggio dei nuovi pensili della cucina ordinati dal sig. per sostituire quelli Parte_1
danneggiati.
Viene impugnata la seguente parte della sentenza appellata: “In senso analogo va rilevato con riferimento ai costi di stoccaggio dei materiali, che, ove sostenuti, avrebbero dovuto essere documentati dal signor e rispetto ai quali non sussiste invece alcuna attestazione di Parte_1 spesa” (cfr. sentenza, pag. 11).
Sebbene tale argomentazione, come anzidetto, sia priva di pregio (cfr. par. 7.1), il motivo di appello
è infondato.
Nel preventivo del 07/05/2019 la aveva richiesto la somma mensile di € 150,00 per lo Parte_3 stoccaggio della merce da ottobre 2018 a maggio 2019, così per un totale di € 1.200,00, mentre il
CTU ha ritenuto congrua la somma mensile di € 75,00. Al che il sig. ha adattato la Parte_1 propria domanda risarcitoria alle conclusioni del perito, chiedendo la somma di € 1.200,00 per lo stoccaggio dei nuovi mobili della cucina presso il magazzino di della ditta OG da ottobre CP_1
2018 a gennaio 2020.
Con riferimento al periodo di stoccaggio si evidenzia che l'appellante aveva provveduto ad ordinare i pezzi della cucina da sostituire già a settembre 2018 (cfr. atto di citazione in appello del sig.
pag. 10), ma gli stessi sono rimasti depositati a nel magazzino della Parte_1 CP_1 Parte_3 fino a gennaio 2020, come risulta sia dalla testimonianza della sig.ra (escussa all'udienza Tes_5 del 19/01/2022) sia dalla nota inviata da quest'ultima ai procuratori del sig. in data Parte_1
22/04/2020 (cfr. nota allegata sub lett. d) al ricorso cautelare del sig. . Parte_1
In particolare, il contenuto della predetta nota è il seguente: “con questa nota volevo darvi avviso del fatto che, in data 13.01.2020, ho dovuto liberare il mio magazzino dalla merce (strutture e ante di ricambio per la cucina dei sig.ri nella casa dell'isola d'BA) in deposito dal mese di Parte_1
ottobre 2018, non avendo più la possibilità, per motivi di capienza del magazzino, di conservare ulteriormente i citati materiali da loro acquistati. La merce è stata ritirata con un mezzo di loro proprietà partito da in data 16.01.2020 e consegnato nello stesso giorno presso CP_1
l'abitazione dei sig.ri all'isola d'BA. Vi informo inoltre che avrei la necessità di essere Parte_1 informata al più presto di quando potrò dare corso ai lavori, così da programmare l'invio degli operai incaricati di effettuare la sostituzione di tutte le parti danneggiate. Resto pertanto in attesa di vs. indicazioni”.
Ciò posto, in merito alla voce di danno di cui si discute ha tempestivamente eccepito il CP_2
volontario aggravamento del danno da parte del creditore ex art. 1227, c. 2, c.c., argomentando che
“non vi è […] alcun senso, se non quello di lucrare su un eventuale futuro risarcimento, nella scelta di acquistare subito i pezzi di ricambio e poi decidere di non montarli per quasi un anno e lasciarli in custodia a pagamento presso il fornitore”.
Ebbene, tale eccezione è fondata.
In linea generale, il comportamento esigibile dal creditore ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.c. forma oggetto di un autonomo dovere giuridico posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Nel caso di specie, non risultando agli atti alcuna circostanza impeditiva della immediata o quantomeno tempestiva consegna dei nuovi mobili della cucina all'SO d'BA, né una ragionevole giustificazione di un così lungo periodo di stoccaggio, non può farsi gravare sulla controparte del sig. il costo del mancato immediato montaggio dei nuovi mobili della cucina. Parte_1
8. Con il secondo motivo dell'appello principale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese di CTP.
Tale motivo è fondato. Premesso che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990,
n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965)” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024), nel caso di specie il sig. quale parte vittoriosa, ha diritto al rimborso delle Parte_1 spese di CTP, che sulla scorta delle fatture versate in atti (la n. 19 del 24/04/2019 di € 1.522,56 e la n. 36 del 16/11/2020 di € 1.268,80) ammontano a complessivi € 2.791,36, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale, oltre alla somma già riconosciuta in primo grado a titolo risarcitorio, spetta ad l'ulteriore importo di € 7.887,94 (€ Parte_1
4.860,14 + € 236,44, + € 2.791,36), oltre interessi di mora al tasso legale dalla presente sentenza e sino al saldo.
Questa somma dovrà essere pagata all'appellante principale da , che tuttavia, avendo CP_1
riproposto la domanda di manleva rivelatasi fondata, dovrà essere tenuto indenne dalla compagnia di assicurazione appellata.
9. Si passa ora all'esame dell'unico motivo dell'appello incidentale del sig. con cui viene CP_1
impugnata la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato in via equitativa a favore del sig. nella misura di € 1.000,00 il danno subito dal predetto a causa della – Parte_1
quantomeno parziale – inagibilità della cucina oggetto di causa a partire dall'estate del 2018 e fino al principio del 2020 (cfr. sentenza, pp. 9-10).
In particolare, il sig. da un lato afferma che il sig. residente all'estero, ha CP_1 Parte_1 dichiarato di utilizzare l'appartamento a Portoferraio solo per circa 20 giorni l'anno e di non locarlo mai a terzi;
dall'altro sostiene di aver “dimostrato con documenti di terzi (il bilancio redatto dall'Amministratore – docc. 15-16-17-18-19-20 che nel 2018 e nel 2019 l'immobile CP_1 attoreo è stato regolarmente utilizzato (i consumi di acqua sono equivalenti)”.
Il motivo è infondato, sebbene siano condivisibili alcune argomentazioni dell'appellante incidentale.
Posto che a settembre 2018 il sig. ha ordinato i pezzi della cucina da sostituire, che sono Parte_1
arrivati presso la ditta OG di il mese successivo (ottobre 2018) e da quel momento sono CP_1
rimasti depositati nel magazzino della ditta fino a gennaio 2020, quando sono stati consegnati presso l'abitazione del sig. all'SO d'BA, questa Corte ha già avuto modo di chiarire Parte_1
come il ritardo nella consegna e, conseguentemente, nel montaggio dei nuovi mobili della cucina rispetto alla data di arrivo degli stessi presso la ditta OG non possa farsi gravare sulla controparte del sig. (cfr. par. 7.3). Ciò significa che sicuramente il primo giudice ha errato Parte_1
allorquando ha ritenuto di riconoscere un danno da lucro cessante per inagibilità della cucina – e quindi dell'intero appartamento – per tutto il periodo compreso tra il verificarsi dell'allagamento e la sostituzione dei mobili danneggiati.
Ciò detto, il fatto che dai documenti allegati dal sig. a dimostrazione del regolare utilizzo CP_1 dell'appartamento del sig. anche dopo il verificarsi dell'evento dannoso per cui è causa Parte_1 risulta che i consumi d'acqua dell'appartamento nel 2018 (anno delle infiltrazioni) e nel 2019 sono equivalenti non vale di per sé ad escludere il diritto del sig. al risarcimento del lucro Parte_1
cessante per parziale inagibilità della cucina di cui si discute.
Tanto premesso, effettivamente nella comparsa conclusionale di primo grado del sig. si Parte_1 legge che “L'abitazione del Sig. viene utilizzata per circa 20 giorni l'anno nel periodo Parte_1 estivo e non viene mai locata a terzi (circostanze queste non contestate)” (cfr. pag. 8). Pertanto, a differenza di quanto statuito dal primo giudice sul punto (“il signor non ha né allegato Parte_1 né fornito specifica prova in merito all'intensità ovvero alle modalità di utilizzo dell'appartamento”), l'attore aveva chiarito tanto l'intensità quanto la modalità di utilizzo del suo appartamento all'SO d'BA.
Alla luce delle considerazioni che precedono la parziale inagibilità della cucina, quale presupposto del riconoscimento della voce di danno in esame, deve quindi circoscriversi temporalmente solo a circa venti giorni dell'estate del 2018.
Ciò nonostante, tenendo debito conto del fatto che Portoferraio è un rinomato luogo di villeggiatura e che l'appartamento del sig. è situato “nel nucleo più antico del centro storico” (cfr. Parte_1
CTU, pag. 9), “proprio all'interno di uno degli storici “forti” del paese, denominato “ ” CP_3 in una zona esclusiva posta all'interno del centro di Portoferraio” (cfr. comparsa conclusionale di primo grado del sig. , la somma liquidata dal giudice di prime cure a titolo di lucro Parte_1 cessante appare congrua, se rapportata al valore locativo dell'appartamento nel periodo estivo, anche se solo per questo limitato periodo di tempo.
10. Da ultimo si esamina il secondo motivo dell'appello incidentale di , con cui CP_2
l'assicurazione lamenta che il primo giudice, in violazione dell'art. 1908 c.c., nel riconoscere al sig. la refusione di quanto corrisposto per la sostituzione dei pensili e delle ante della cucina Parte_1
(€ 4.320,00, somma di cui alla fattura della n. 7 del 20/03/2019, che il CTU ha ritenuto Parte_3
congrua), anziché, attesa la vetustà dei beni in discorso, tenere conto del valore della cucina al momento del sinistro, ha rimborsato al sig. quello che era il valore della cucina alla data Parte_1
del suo acquisto.
Il motivo è infondato. Il primo giudice ha condivisibilmente omesso di operare sul prezzo dei pezzi della cucina sostituiti qualsivoglia decurtazione per degrado d'uso, in quanto il sig. anziché optare per Parte_1
l'integrale sostituzione della cucina, si è limitato ad un parziale intervento ripristinatorio, avendo sostituito soltanto i pensili che si erano rigonfiati a causa dell'acqua, il che di per sé è significativo del buono stato d'uso delle restanti parti della cucina.
Trattasi peraltro di una cucina acquistata nel 2013, ovvero cinque anni prima del sinistro (cfr. fattura n. 36 del 18/06/2013), e soprattutto utilizzata soltanto per circa 20 giorni l'anno nel periodo estivo (cfr. par. 9). Tanto che il CTU, in risposta alle osservazioni del consulente di parte , il CP_2 quale sul punto aveva rilevato che “la stima dei danni patiti […] in particolar modo dai componenti della cucina dell'appartamento di proprietà del sig. deve essere effettuata alla “stato Parte_1
d'uso” degli stessi, considerando e detraendo infatti una congrua componente di degrado degli oggetti danneggiati dall'evento sinistroso”, ha affermato: “Per quanto riguarda la cucina sono stati considerati i costi della sostituzione delle parti danneggiate secondo il costo della fornitura di queste. A questo proposito si è trascurata la componente degrado in quanto la cucina al momento dell'evento aveva appena 5 anni. Si tratta di mobili, quindi soggetti a minimo degrado legato all'usura, tanto più che non si tratta di abitazione di residenza, quindi un uso sicuramente limitato.
Questo è supportato dal buono stato d'uso generale dei componenti che non sono stati danneggiati” (cfr. CTU, pp. 7-8).
11. La parziale riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione della pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese), assorbe l'esame del terzo motivo dell'appello incidentale di e impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le CP_2
spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez.
6-L, Ordinanza
n. 6259 del 18/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009). In tale prospettiva, anche in questo grado l'appellante principale è risultato vittorioso, mentre è soccombente sia l'appellante incidentale sia l'appellante incidentale (la compagnia CP_1 CP_2 soccombe non solo nei confronti dell' ma anche nei confronti dell'appellato sul Parte_1 CP_1
rapporto di manleva): ne consegue che anche per questo grado le spese processuali vanno liquidate esattamente come già fatto dal Tribunale per il primo grado, ossia le spese sostenute da Parte_1
devono essere rimborsate dal e quelle sostenute dal devono essere rimborsate dalla CP_1 CP_1
compagnia, che dovrà anche tenere indenne il dal pagamento delle spese di soccombenza in CP_1 favore dell'appellante principale, in quanto “In materia di assicurazione della responsabilità civile, infatti, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro
i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (cfr. Cass. civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020).
Posto che il riconoscimento del maggior credito risarcitorio non modifica lo scaglione di riferimento (scaglione sempre ricompreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), devono essere confermate nel quantum le spese del primo grado come già liquidate dal primo giudice e devono liquidarsi solo quelle dell'appello, come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia e considerato uno sforzo difensivo medio, esclusa la fase istruttoria per il presente grado in quanto non espletata.
Infine il rigetto di entrambi gli appelli incidentali comporta a carco delle rispettive parti appellanti l'obbligo del pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 37/2022 del Tribunale Parte_1
di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio, sull'appello incidentale proposto da CP_1
e sull'appello incidentale proposto da , ogni altra domanda, istanza, Controparte_2
eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
rigetta entrambi gli appelli incidentali;
in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna al pagamento in favore CP_1 di della complessiva somma di euro € 7.887,94, oltre interessi legali dalla Parte_1 presente sentenza e sino al saldo, oltre all'importo già riconosciutogli dalla sentenza appellata;
condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in CP_1
favore di che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie Parte_1
del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne Controparte_2 CP_1
degli importi di cui ai capi che precedono;
[...]
condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Controparte_2
processuali del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro CP_1
3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi gli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.7.25
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.