Art. 2. 1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All' articolo 135, settimo comma, della Costituzione , sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Note all'art. 2:
- Si riporta l'intero testo dell' art. 134 della Costituzione , comprensivo della modifica intervenuta all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".
- Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge: "Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
2. All' articolo 135, settimo comma, della Costituzione , sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Note all'art. 2:
- Si riporta l'intero testo dell' art. 134 della Costituzione , comprensivo della modifica intervenuta all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".
- Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge: "Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".