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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 462/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Borgia;
e
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da avv. Anna Maria Borgia;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 3606/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 27/12/2023, R.G.V.G. 462/2025
passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono non sono nati figli.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
- i sigg.ri e confermano di Parte_1 Controparte_1 rinunciare, reciprocamente, all'Assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
- le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 31/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
09/05/2025).
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
2 R.G.V.G. 462/2025
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 462/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 31/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Alliste in data
30/09/2019 tra (Casarano (LE), 11/08/1991) e Parte_1
(Vitoria da Conquista (BRA), 16/09/1974) Controparte_1 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2019;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alliste per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 462/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Borgia;
e
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da avv. Anna Maria Borgia;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 3606/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 27/12/2023, R.G.V.G. 462/2025
passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono non sono nati figli.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
- i sigg.ri e confermano di Parte_1 Controparte_1 rinunciare, reciprocamente, all'Assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
- le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 31/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
09/05/2025).
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
2 R.G.V.G. 462/2025
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 462/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 31/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Alliste in data
30/09/2019 tra (Casarano (LE), 11/08/1991) e Parte_1
(Vitoria da Conquista (BRA), 16/09/1974) Controparte_1 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2019;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alliste per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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