Sentenza 5 febbraio 2025
Decreto cautelare 6 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 9236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9236 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09236/2025REG.PROV.COLL.
N. 04533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4533 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di Esercente la responsabilità genitoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso lo studio ND NZ in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
nei confronti
RA AN, RJ BA, NA IM, CR MI, BE DG BO, RO CA, IN EP, IA ES, CA DE, CH De CC, FA FA, RO CI MA GU, OS FO, AT FO, AO LI, VI IN, LY MI GO GA, RI GR, AF Grayaa, SS Halfaoui, SE AS, OS SU, BD LI, RI OM, OR ON, IU NG, IN AL, NI RA, SL CE ON AS, LH AH DO IA, UR EL PA EN, BE TA, NA OSti, RA AN, UD AO, TA VE, IS LP, AL AR, MA RI, EL NA, IB M'Gazzen, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 180/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;
Vista la nota del 28 ottobre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. AN IN e uditi per le parti gli avvocati Stivali, in sostituzione dell'avvocato Sgrignuoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’appellante in epigrafe indicata, in proprio e in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore, ha interposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per le Marche, sez. I, 17 marzo 2025, n. 180 con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento prot. -OMISSIS- adottato dall’U.O. Politiche per la Casa del Comune di Ancona – Servizi Socio Assistenziali e Coordinamento ATS 11 avente ad oggetto la perdita di punteggio (da 18,50 a 13,50) e la ricollocazione nella graduatoria definitiva, per edilizia residenziale pubblica, approvata con Determinazione -OMISSIS-del 3/2/2023.
2. Nelle more della celebrazione dell’udienza pubblica, il Comune ha prodotto documentazione da cui risulta che all’appellante, sebbene con riferimento alla nuova posizione in graduatoria, 261esima, oggetto dell’impugnativa di prime cure , è stato assegnato un alloggio popolare, accettato dalla parte.
3. In data 28 ottobre 2025, la difesa dell’appellante ha depositato una nota, sottoscritta anche dalla parte, recante la rinuncia al ricorso, motivata in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
4. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 20 novembre 2025, nella cui sede il legale del Comune ha dichiarato di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
5. Ciò posto, sebbene non risulti la previa notifica alla controparte della rinuncia al ricorso in appello nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, quale disposta dall’art. 84 comma 3 c.p.a., alla luce dell’espressa dichiarazione di parte appellante circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, l’appello va dichiarato improcedibile, in applicazione del disposto dell’art. 84 comma 4 c.p.a. (ex multis Cons. giust. amm. Sicilia, 17 settembre 2025, n. 704 secondo cui ai sensi dell'art. 84 c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta e depositata presso la segreteria o resa in udienza e documentata nel relativo verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento delle parti anche in assenza delle formalità prescritte; Cons. Stato, sez. III, Sentenza, 13 giugno 2025, n. 5184 secondo cui la rinuncia all'appello, ancorché non assistita dalle formalità prescritte dall'art. 84, comma 3, c.p.a., determina la sopravvenuta carenza di interesse al gravame e, pertanto, la declaratoria di improcedibilità dell'appello).
6. Tenuto conto delle concordi dichiarazioni delle parti circa la regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina CIna Barreca, Consigliere
AN IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | AN NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.