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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2024 promossa da:
C.F.: ), rappresentata e difeso dall'Avv. Dario Lunardon Parte_1 P.IVA_1
ATTORE – OPPONENTE contro
C.F. ), rappresentata e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Coppola Controparte_1 P.IVA_2
e TA IV
CONVENUTO – OPPOSTO
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice – opponente:
Nel merito revocarsi il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 327/2024 emesso il
6.3.2024 dal Tribunale di Vicenza, notificato il 19.03.2024 e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da parte nei confronti di per tutti i motivi esposti nel Parte_1 Controparte_1 corpo del presente atto.
Per effetto e conseguentemente condannarsi alla restituzione della somma di € Controparte_1
39.823,42, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, dall'8.4.2024 alla data di effettiva restituzione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse.
Per parte convenuta – opposta:
pagina 1 di 10 In via istruttoria non ammettere i capitoli di prova testimoniale articolati ex adverso, ammettendo parte opposta a prova contraria con il teste indicato nella propria memoria 3;
Nel merito:
− rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dispiegati in atti;
− accertare e dichiarare che l'accordo transattivo concluso nel 2017 e per cui è causa è rimasto inadempiuto per fatto e colpa di alla quale è opponibile;
Parte_1
− accertare e dichiarare dovuta da a la somma di € 33.585,05, o la Parte_1 CP_1 diversa accertata in corso di causa;
− oltre interessi commerciali dall'8.3.2023 al saldo effettivo, a detrarsi quanto pagato dall'opponente jussu judicis nelle more del giudizio;
− con l'integrale rifusione delle spese del giudizio e della fase monitoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società
(di seguito: ) conveniva in giudizio la società Parte_1 Parte_1 Controparte_1
(di seguito ”), esponendo che: in data 19 marzo 2024 riceveva la notifica del decreto CP_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 327/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza, unitamente all'atto di precetto per complessivi € 39.823,42; tale decreto era stato richiesto da sulla CP_1 base di un accordo stipulato a seguito della negoziazione assistita originariamente intercorsa nel
2017 tra le società (successivamente trasformatasi in Controparte_2 CP_1
e (poi . ), con il quale quest'ultima si
[...] Controparte_3 CP_3 Controparte_4 impegnava a “riservare uno sconto del 10% per i prossimi € 500.000,00 di fornitura” (lett. d) dell'accordo, doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice - opponente); con contratto di cessione d'azienda del 31 marzo 2021 la società . vendeva alla società CP_3 Pt_1 Controparte_4
Viferinox Three Trade S.R.L. (il cui capitale sociale apparteneva per il 60% a per il Parte_1
30% a già socio della . e per il 10% a , già Persona_1 CP_3 Pt_1 Tes_1 operativo all'interno della . il ramo d'azienda relativo “all'esercizio CP_3 Pt_1 dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti e manufatti in acciaio comune e speciale, inossidabile, in leghe anche non ferrose e di prodotti di carpenteria” (doc. n. 6, del fascicolo di parte attrice - opponente); verso la fine del 2022 acquisiva le quote di proprietà di Parte_1
pagina 2 di 10 e di , divenendo così socia unica della Viferinox Three Trade S.R.L.; l'anno Per_1 Tes_1 seguente queste due ultime società si fondevano per incorporazione;
nel corso delle trattative intercorse tra le originarie società poi incorporate da nessuno dei soci della Parte_1 comunicava l'esistenza dell'accordo stipulato con;
i rapporti Controparte_3 CP_1 commerciali con tale società venivano interamente gestiti da e fino Persona_1 Tes_1 alla fine del 2022, ossia fino a quando acquisiva le quote dei due soci di minoranza e Parte_1 gli stessi cessavano ogni rapporto di collaborazione con la società; solo nei primi mesi del 2023 veniva a conoscenza dell'accordo di negoziazione assistita tra la e l'allora Parte_1 CP_1
a seguito della notifica del precetto e del decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_3 esecutivo n. 327/2024 del Tribunale di Vicenza, in data 8 aprile 2024 corrispondeva Parte_1 alla convenuta la somma precettata (con riserva di ripetizione) al solo fine di evitare l'esecuzione forzata;
, ritenendo la pretesa creditoria priva dei presupposti di fatto e di diritto, lamentava: Parte_1
a) la carenza di legittimazione attiva in capo alla , società costituita in data 23 giugno CP_1
2023 e non nata dalla trasformazione dell'impresa individuale TI di;
Controparte_2
b) l'inesistenza del diritto di credito vantato da nei confronti di Viferinox Three Trade CP_1
S.R.L. (e, conseguentemente, di ). Parte_1
La Viferinox Three Trade S.R.L., infatti, non era una parte firmataria dell'accordo di negoziazione assistita del 2017 (a differenza della e l'applicazione di Controparte_3 condizioni commerciali analoghe da parte del e dell' soggetti privi del potere di Tes_1 Per_1 esprimere la volontà della società, non prova un comportamento rilevante volto a far proprio l'accordo in questione. In ogni caso, nell'atto di trasferimento del ramo d'azienda del 31 marzo 2021, intercorso tra e la Viferinox Three Trade Controparte_5
S.R.L., si specificava “che non fanno parte dell'azienda oggetto di cessione i debiti e i crediti sociali” (pag. 3 del doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice - opponente). Infine, il credito vantato dalla non risultava nemmeno nei libri contabili obbligatori e, pertanto, lo CP_1 stesso non deve ritenersi provato;
c) l'inadempimento delle previsioni contenute nella lettera g) dell'accordo del 2017, che subordinavano il sorgere del diritto di credito a favore della per la mancata CP_1 concessione dello sconto pattuito all'invio, tramite pec o telefax, dell'ordine del materiale anche condizionato allo sconto, della copia delle tre offerte ricevute da altri fornitori e della pagina 3 di 10 diffida ad adempiere con termine non inferiore a cinque giorni per la consegna del materiale.
Inoltre, l'accordo del 2017 non prevedeva, in caso di inadempimento, la maturazione automatica di un credito pari alla differenza tra la soglia di € 50.000,00 e quanto medio tempore concesso a titolo di sconto. Pertanto, l'eventuale credito vantato da deve CP_1 essere limitato tutt'al più all'ammontare dello sconto non concesso per la singola fattura.
Per questi motivi
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 327/2024 del Tribunale di Vicenza, nonché l'accertamento che nulla è dovuto dalla società attrice alla e, di conseguenza, la condanna di quest'ultima alla Controparte_1 restituzione della somma pari ad € 39.823,42, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dall'8 aprile 2024 alla data di effettiva restituzione;
con vittoria di spese e competenze.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, la società contestava le domande attoree, CP_1 eccependo innanzitutto la propria legittimazione attiva. Come risulta dalla visura storica, infatti, in data 23 giugno 2023, è stato annotato il conferimento da parte di della sua Parte_2 impresa alla (pag. 6 del doc. n. 1 contenuto nel doc. 01b del fascicolo di parte Controparte_1 convenuta - opposta). Quanto, invece, all'opponibilità del credito maturato, evidenziava CP_1
l'inerenza dell'accordo transattivo del 2017 al ramo d'azienda ceduto da alla Controparte_3
Viferinox Three Trade S.R.L. e, pertanto, la sua efficacia vincolante nei confronti della società acquirente. Infatti, nell'atto di cessione, le parti avevano precisato che “a partire dal giorno 1° aprile 2021 la parte cessionaria assumerà tutti gli obblighi, i pesi, gli oneri ed i rischi relativi all'azienda ceduta” (pag. 5 del doc. n. 4 contenuto nel doc. 01b del fascicolo di parte convenuta - opposta).
Ancora, ribadiva che l'applicazione dello sconto previsto dall'accordo transattivo era CP_1 stata riconosciuta, nel corso degli anni, sia dall' che dal , che ricoprivano Per_1 Tes_1 rispettivamente le cariche di consulente commerciale e di amministratore della Viferinox Three
Trade S.R.L. ed erano quindi in grado di rappresentare la società stessa. In ogni caso, la negazione di tale potere in capo ai due soci, così come prospettata dall'attrice - opponente, non incide sull'operatività dell'accordo transattivo. Quest'ultimo, infatti, essendo stato applicato costantemente dal (presunto) falsus procurator, con il quale aveva continuato a CP_1 contrattare per anni in buona fede, vincola anche il rappresentato (ossia , in Parte_1 applicazione del principio dell'apparenza incolpevole.
pagina 4 di 10 Infine, la convenuta – opposta precisava che la posizione ceduta dall'allora in Controparte_3 liquidazione alla Viferinox Three Trade S.R.L. (oggi non è qualificabile come Parte_1 debito, bensì come contratto ad esecuzione prolungata o periodica, dal cui inadempimento è derivato il sorgere del credito fatto valere con il procedimento monitorio. Il rifiuto da parte di di dare attuazione all'accordo transattivo del 2017 ha legittimato a Parte_1 CP_1 richiedere, nei confronti della società inadempiente, il credito residuo maturato in suo favore a titolo risarcitorio. Tale credito, secondo la convenuta, non può essere limitato all'importo dello sconto non concesso relativamente alla singola fornitura, pena il venir meno del senso stesso dell'accordo transattivo.
Per tali ragioni, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento dell'accordo transattivo CP_1 del 2017 per fatto e colpa di e, conseguentemente, l'accertamento del suo Parte_1 diritto di credito pari alla differenza tra l'ammontare degli ordini già ottenuti e quanto ancora a riconoscersi per la scontistica secondo le previsioni di cui ai punti d) e g) dell'accordo impugnato;
oltre alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la maggiorazione degli interessi commerciali dal dovuto al saldo e con l'integrale rifusione delle spese del giudizio.
3. Concesse le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della lite, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 6 novembre 2025, tenutasi nelle forme prescritte dall'art. 127 ter c.p.c..
4. Preliminarmente vanno nuovamente disattese le istanze istruttorie avanzate dalle parti, dovendosi intendere la causa sufficientemente istruita in via documentale.
5. Prima di affrontare il merito della questione, va valutato se l'accordo transattivo del 2017, sottoscritto dalla ditta individuale di e la società sia CP_1 Controparte_2 Controparte_3 stato trasferito o meno alle attuali parti in causa.
La soluzione dipende da un'attenta analisi delle clausole dell'accordo stesso, volta a vagliare se l'allora volontà delle parti firmatarie fosse quella di riconoscere un debito/credito già sorto o, al contrario, quella di regolamentare i futuri contratti di fornitura (con conseguente applicazione, rispettivamente, dell'art. 2560 c.c. o dell'art. 2558 c.c.).
5.1. Quanto alla natura dell'accordo di cui è causa, si nota come lo stesso sia il risultato della negoziazione assistita volta a conciliare e transigere le questioni allora insorte a seguito di alcune forniture eseguite da a favore della ditta individuale TI tra l'agosto e Controparte_3
pagina 5 di 10 l'ottobre del 2016 per un totale di € 54.724,21. A tacitazione delle reciproche pretese, CP_1 riconosceva un debito della minor somma di € 40.000,00 (oggi non contestato) per il materiale allora acquistato;
mentre si impegnava “a riservare uno sconto del 10% a Controparte_3
per i prossimi € 500.000 di forniture (…) di materiale inossidabile serie tp 304 tp 316 CP_1 secondo normative costruttive con riferimento ad EN e ASIM;
nello specifico: flange, raccordi e tubo, saldati e senza saldatura” (lettera d) doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice - opponente e doc. n. 3 contenuto nel doc. 01b del fascicolo di parte convenuta - opposta). L'accordo, inoltre, precisava che “lo sconto verrà applicato sul miglior prezzo di mercato individuato da , CP_1 da intendersi quale media di tre preventivi dalla stessa portati a conoscenza di Controparte_3
Il mancato riconoscimento da parte di dello sconto sub d) determinerà a Controparte_3 favore di un diritto di credito nei confronti della liquido certo ed CP_1 Controparte_3 esigibile, corrispondente al valore dello sconto che la stessa ha omesso di concedere alla prima in violazione del presente accordo, risultante dalla seguente documentazione inviata via PEC o telefax da a CP_1 Controparte_3
I. ordine del materiale anche condizionato allo sconto;
II. copia delle tre offerte ricevute da altri fornitori;
III. diffida ad adempiere con termine non inferiore a 5 giorni per la consegna del materiale.”
(lettere f) e g) dell'accordo richiamato).
Dalla lettura delle clausole indicate emerge l'impegno assunto da di concedere lo CP_3 sconto del 10% al proprio cliente sui futuri ordini d'acquisto aventi ad oggetto CP_1 determinati materiali, fino a un tetto massimo delle forniture pari ad € 500.000,00. Tale accordo si limita a riconoscere l'applicazione di condizioni commerciali di favore che, di fatto, si traducono in un risparmio complessivo per il cliente di € 50.000,00 a fronte di un quantitativo acquistato nel corso del tempo per un valore di € 500.000,00.
Stando alla lettera dell'accordo, il diritto di credito certo, liquido ed esigibile sorge solo nell'ipotesi di mancato adempimento da parte di all'impegno di applicare lo sconto CP_3 promesso agli ordini inoltrati da . CP_1
In assenza di altre indicazioni all'interno dell'accordo transattivo, le clausole in questione devono quindi essere intese come un contratto volto a regolare i futuri rapporti aziendali tra le due società
e non possono essere interpretate come un riconoscimento di un debito già esistente in capo alla pagina 6 di 10 società fornitrice dell'importo di € 50.000,00 (e, in quanto tale, oggetto di registrazione nei libri contabili obbligatori).
5.2. Proprio per la sua natura di contratto aziendale, l'accordo transattivo del 2017 è stato trasferito alle attuali parti in causa ex art. 2558 c.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha ricordato che “l'art. 2558 cod. civ. prevede che, salvo diversa disposizione delle parti, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (primo comma) (…). La cessione di azienda comporta, dunque, la successione del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio.
Tale effetto si produce, di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta, come effetto naturale della fattispecie traslativa d'azienda, e, dunque, indipendentemente da una espressa manifestazione della volontà delle parti in tal senso (cfr.
Cass. 14 aprile 2023, n. 10035; Cass. 3 gennaio 2020, n. 15; Cass. 28 marzo 2007, n. 7652;
Cass. 7 dicembre 2005, n. 27011; Cass. 16 giugno 2004, n. 11318; Cass. 29 aprile 1999, n.
4301; Cass. 8 giugno 1994, n. 5534). (…) La fattispecie di cui all'art. 2558 cod. civ. trova applicazione anche alla situazione – ricorrente nella specie – del conferimento di un'azienda in una società di capitali in quanto equivalente ad una cessione d'azienda in favore della società conferitaria, esulando tale situazione dall'operatività dell'art. 2498 cod. civ. disciplinante esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro (cfr. Cass. n. 10035 del
2023; Cass. 26 settembre 2016, n. 26953; Cass. 11 aprile 2002, n. 5141; Cass. 21 dicembre
1998, n. 12739).” (Cass. Civile, I sezione, sentenza n. 2739/2025).
Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che la a seguito del Controparte_1 conferimento d'azienda, è subentrata in tutti i rapporti contrattuali originariamente facenti capo alla ditta individuale di . Deve quindi respingersi l'eccezione di carenza CP_1 Controparte_2 di legittimazione attiva avanzata dall'attrice – opponente.
Allo stesso tempo, in relazione alla controparte dell'accordo, quest'ultimo è stato inizialmente trasmesso, per effetto della cessione del ramo d'azienda avvenuto il 31 marzo 2021, da
(poi in liquidazione) alla Viferinox Three Trade S.R.L. (di cui Controparte_3 Parte_1
pagina 7 di 10 era il socio di maggioranza) e successivamente, in conseguenza della fusione per Pt_1 incorporazione del 7 novembre 2023, da Viferinox Three Trade S.R.L. a Parte_1
L'impegno di applicare lo sconto del 10% agli ordini d'acquisto inoltrati da , pertanto, CP_1 deve ritenersi vincolante anche nei confronti di indipendentemente dalla conoscenza Parte_1 diretta dell'accordo transattivo da parte dei soci di maggioranza della società attrice – opponente.
L'accordo del 2017, infatti, è stato trasferito ipso iure alle varie società che si sono succedute nel tempo.
6. Nonostante la vincolatività del contratto di cui è causa anche nei confronti di Parte_1 quest'ultima, come è stato provato nel corso del procedimento, ha negato l'applicazione dello sconto del 10%.
Secondo la clausola contenuta nella lettera g) dell'accordo di cui è causa, l'inadempimento della
(oggi ) determina il sorgere, a favore di , di un diritto di Controparte_3 Parte_1 CP_1 credito liquido, certo ed esigibile.
In base all'interpretazione della disposizione richiamata data dall'attrice – opponente, tale credito deve essere limitato al valore dello sconto non concesso ed è subordinato all'onere, gravante su
, di inviare via PEC o telefax l'ordine del materiale anche condizionato allo sconto, la CP_1 copia delle tre offerte ricevute da altri fornitori e la diffida ad adempiere con termine non inferiore a cinque giorni per la consegna del materiale.
Stando, invece, alla tesi sostenuta dalla convenuta – opposta, l'ammontare del credito così sorto è pari alla differenza tra la soglia massima di sconto prevista dall'accordo (ovvero € 500.000,00 x
10% = 50.000,00) e la quota di sconto già applicata nel corso del tempo fino alla prima violazione dei patti.
A seguito di un'attenta lettura delle clausole contenute nelle lettere d), f) e g) dell'accordo del
2017 si deve concludere che l'interpretazione corretta è quella sostenuta da . Parte_1
Come già ricordato, le disposizioni richiamate regolano i rapporti commerciali tra le parti aventi ad oggetto la fornitura di determinati materiali.
Più precisamente, per gli ordini delle merci indicate nella lettera d), il fornitore si è impegnato a riconoscere lo sconto del 10% fino a un tetto massimo di merce acquistata pari a € 500.000,00.
Tale obbligazione si traduce in un potenziale risparmio di cui può beneficiare solo se CP_1 inoltra gli ordini di acquisto alla (oggi e non può essere Controparte_3 Parte_1
pagina 8 di 10 assimilato di per sé a un diritto di credito, dal quale scomputare di volta in volta le somme concesse a titolo di sconto.
Inoltre, l'accordo del 2017 specifica che il rifiuto di applicare lo sconto pattuito da parte di
(oggi determina un diritto di credito “corrispondente al valore Controparte_3 Parte_1 dello sconto che la stessa ha omesso di concedere (…), risultante dalla seguente documentazione inviata via PEC o telefax da a CP_1 Controparte_3
I. ordine del materiale anche condizionato allo sconto;
II. copia delle tre offerte ricevute da altri fornitori;
III. diffida ad adempiere con termine non inferiore a 5 giorni per la consegna del materiale”
(lettera g) dell'accordo transattivo).
Proprio il riferimento alle tre offerte ricevute da altri fornitori porta a circoscrivere il diritto di credito all'ammontare dello sconto non concesso nel singolo ordine e non all'importo residuo dello sconto di cui potrebbe ancora beneficiare. In quest'ultimo caso, infatti, sarebbe CP_1 irrilevante tale disposizione, essendo sufficiente conteggiare solo la differenza tra la soglia di €
50.000,00 e la somma degli sconti già riconosciuti.
Secondo la regolamentazione prevista dalle parti firmatarie dell'accordo, invece, le offerte degli altri fornitori sono indispensabili per poter individuare il prezzo sul quale calcolare lo sconto (e, di conseguenza, anche il diritto di credito a favore di ). Lo sconto, infatti, non viene CP_1 applicato sul prezzo di vendita fissato da bensì “sul miglior prezzo di mercato Controparte_3 individuato da , da intendersi quale media di tre preventivi dalla stessa portati a CP_1 conoscenza di (lettera f) dell'accordo transattivo). Controparte_3
Nel caso di specie, la convenuta - opposta si è limitata ad allegare alcuni ordini inoltrati a Pt_1
e i relativi solleciti (doc. n. 19, 20, 21, 22, 23 e 24, contenuti nei doc. 01c e 01d del fascicolo
[...] di parte convenuta – opposta). Dai documenti allegati è possibile individuare solo il tipo di merce richiesto, ma non vi è alcun elemento utile per calcolare il relativo prezzo e l'ammontare dello sconto.
In assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto allo sconto (ovvero l'invio dell'ordine di acquisto unitamente ai tre preventivi ottenuti da altri fornitori) non è possibile riconoscere alla alcun diritto di credito, nonostante il rifiuto posto da di applicare lo sconto. CP_1 Parte_1
Accertato quindi l'inadempimento delle disposizioni contrattuali anche da parte della società
e la conseguente impossibilità di determinare l'importo ad essa spettante per lo sconto CP_1
pagina 9 di 10 negato in relazione ai diversi ordini allegati, deve accogliersi la domanda di relativa Parte_1 alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 327/2024 del Tribunale di
Vicenza e alla condanna di alla restituzione della somma già versata di € 39.823,42, CP_1 oltre interessi moratori.
7. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta - opposta e vanno liquidate a favore di parte attrice - opponente, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al decisum
(26.000,00 – 52.000,00), con applicazione dei valori medi per la fase introduttiva e per la fase di studio e con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria e per quella decisionale, attesa la definizione del procedimento attraverso le forme semplificate dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sono poi dovute a parte attrice - opponente le spese esenti per € 286,00 (pari a € 259,00 + 27,00) costituite dal CU e marca da bollo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 1859/2024 R.G., così provvede: accerta l'inesistenza, allo stato, del diritto di credito fatto valere da e per l'effetto Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2024 del Tribunale di Vicenza emesso il 6 marzo 2024; condanna alla restituzione a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
39.823,42, maggiorata degli interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dall'8 aprile
2024 al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 5.261,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege, nonché spese esenti per € 286,00;
Vicenza 15 dicembre 2025
Il Giudice
DE TT
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2024 promossa da:
C.F.: ), rappresentata e difeso dall'Avv. Dario Lunardon Parte_1 P.IVA_1
ATTORE – OPPONENTE contro
C.F. ), rappresentata e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Coppola Controparte_1 P.IVA_2
e TA IV
CONVENUTO – OPPOSTO
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice – opponente:
Nel merito revocarsi il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 327/2024 emesso il
6.3.2024 dal Tribunale di Vicenza, notificato il 19.03.2024 e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da parte nei confronti di per tutti i motivi esposti nel Parte_1 Controparte_1 corpo del presente atto.
Per effetto e conseguentemente condannarsi alla restituzione della somma di € Controparte_1
39.823,42, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, dall'8.4.2024 alla data di effettiva restituzione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse.
Per parte convenuta – opposta:
pagina 1 di 10 In via istruttoria non ammettere i capitoli di prova testimoniale articolati ex adverso, ammettendo parte opposta a prova contraria con il teste indicato nella propria memoria 3;
Nel merito:
− rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dispiegati in atti;
− accertare e dichiarare che l'accordo transattivo concluso nel 2017 e per cui è causa è rimasto inadempiuto per fatto e colpa di alla quale è opponibile;
Parte_1
− accertare e dichiarare dovuta da a la somma di € 33.585,05, o la Parte_1 CP_1 diversa accertata in corso di causa;
− oltre interessi commerciali dall'8.3.2023 al saldo effettivo, a detrarsi quanto pagato dall'opponente jussu judicis nelle more del giudizio;
− con l'integrale rifusione delle spese del giudizio e della fase monitoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società
(di seguito: ) conveniva in giudizio la società Parte_1 Parte_1 Controparte_1
(di seguito ”), esponendo che: in data 19 marzo 2024 riceveva la notifica del decreto CP_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 327/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza, unitamente all'atto di precetto per complessivi € 39.823,42; tale decreto era stato richiesto da sulla CP_1 base di un accordo stipulato a seguito della negoziazione assistita originariamente intercorsa nel
2017 tra le società (successivamente trasformatasi in Controparte_2 CP_1
e (poi . ), con il quale quest'ultima si
[...] Controparte_3 CP_3 Controparte_4 impegnava a “riservare uno sconto del 10% per i prossimi € 500.000,00 di fornitura” (lett. d) dell'accordo, doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice - opponente); con contratto di cessione d'azienda del 31 marzo 2021 la società . vendeva alla società CP_3 Pt_1 Controparte_4
Viferinox Three Trade S.R.L. (il cui capitale sociale apparteneva per il 60% a per il Parte_1
30% a già socio della . e per il 10% a , già Persona_1 CP_3 Pt_1 Tes_1 operativo all'interno della . il ramo d'azienda relativo “all'esercizio CP_3 Pt_1 dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti e manufatti in acciaio comune e speciale, inossidabile, in leghe anche non ferrose e di prodotti di carpenteria” (doc. n. 6, del fascicolo di parte attrice - opponente); verso la fine del 2022 acquisiva le quote di proprietà di Parte_1
pagina 2 di 10 e di , divenendo così socia unica della Viferinox Three Trade S.R.L.; l'anno Per_1 Tes_1 seguente queste due ultime società si fondevano per incorporazione;
nel corso delle trattative intercorse tra le originarie società poi incorporate da nessuno dei soci della Parte_1 comunicava l'esistenza dell'accordo stipulato con;
i rapporti Controparte_3 CP_1 commerciali con tale società venivano interamente gestiti da e fino Persona_1 Tes_1 alla fine del 2022, ossia fino a quando acquisiva le quote dei due soci di minoranza e Parte_1 gli stessi cessavano ogni rapporto di collaborazione con la società; solo nei primi mesi del 2023 veniva a conoscenza dell'accordo di negoziazione assistita tra la e l'allora Parte_1 CP_1
a seguito della notifica del precetto e del decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_3 esecutivo n. 327/2024 del Tribunale di Vicenza, in data 8 aprile 2024 corrispondeva Parte_1 alla convenuta la somma precettata (con riserva di ripetizione) al solo fine di evitare l'esecuzione forzata;
, ritenendo la pretesa creditoria priva dei presupposti di fatto e di diritto, lamentava: Parte_1
a) la carenza di legittimazione attiva in capo alla , società costituita in data 23 giugno CP_1
2023 e non nata dalla trasformazione dell'impresa individuale TI di;
Controparte_2
b) l'inesistenza del diritto di credito vantato da nei confronti di Viferinox Three Trade CP_1
S.R.L. (e, conseguentemente, di ). Parte_1
La Viferinox Three Trade S.R.L., infatti, non era una parte firmataria dell'accordo di negoziazione assistita del 2017 (a differenza della e l'applicazione di Controparte_3 condizioni commerciali analoghe da parte del e dell' soggetti privi del potere di Tes_1 Per_1 esprimere la volontà della società, non prova un comportamento rilevante volto a far proprio l'accordo in questione. In ogni caso, nell'atto di trasferimento del ramo d'azienda del 31 marzo 2021, intercorso tra e la Viferinox Three Trade Controparte_5
S.R.L., si specificava “che non fanno parte dell'azienda oggetto di cessione i debiti e i crediti sociali” (pag. 3 del doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice - opponente). Infine, il credito vantato dalla non risultava nemmeno nei libri contabili obbligatori e, pertanto, lo CP_1 stesso non deve ritenersi provato;
c) l'inadempimento delle previsioni contenute nella lettera g) dell'accordo del 2017, che subordinavano il sorgere del diritto di credito a favore della per la mancata CP_1 concessione dello sconto pattuito all'invio, tramite pec o telefax, dell'ordine del materiale anche condizionato allo sconto, della copia delle tre offerte ricevute da altri fornitori e della pagina 3 di 10 diffida ad adempiere con termine non inferiore a cinque giorni per la consegna del materiale.
Inoltre, l'accordo del 2017 non prevedeva, in caso di inadempimento, la maturazione automatica di un credito pari alla differenza tra la soglia di € 50.000,00 e quanto medio tempore concesso a titolo di sconto. Pertanto, l'eventuale credito vantato da deve CP_1 essere limitato tutt'al più all'ammontare dello sconto non concesso per la singola fattura.
Per questi motivi
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 327/2024 del Tribunale di Vicenza, nonché l'accertamento che nulla è dovuto dalla società attrice alla e, di conseguenza, la condanna di quest'ultima alla Controparte_1 restituzione della somma pari ad € 39.823,42, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dall'8 aprile 2024 alla data di effettiva restituzione;
con vittoria di spese e competenze.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, la società contestava le domande attoree, CP_1 eccependo innanzitutto la propria legittimazione attiva. Come risulta dalla visura storica, infatti, in data 23 giugno 2023, è stato annotato il conferimento da parte di della sua Parte_2 impresa alla (pag. 6 del doc. n. 1 contenuto nel doc. 01b del fascicolo di parte Controparte_1 convenuta - opposta). Quanto, invece, all'opponibilità del credito maturato, evidenziava CP_1
l'inerenza dell'accordo transattivo del 2017 al ramo d'azienda ceduto da alla Controparte_3
Viferinox Three Trade S.R.L. e, pertanto, la sua efficacia vincolante nei confronti della società acquirente. Infatti, nell'atto di cessione, le parti avevano precisato che “a partire dal giorno 1° aprile 2021 la parte cessionaria assumerà tutti gli obblighi, i pesi, gli oneri ed i rischi relativi all'azienda ceduta” (pag. 5 del doc. n. 4 contenuto nel doc. 01b del fascicolo di parte convenuta - opposta).
Ancora, ribadiva che l'applicazione dello sconto previsto dall'accordo transattivo era CP_1 stata riconosciuta, nel corso degli anni, sia dall' che dal , che ricoprivano Per_1 Tes_1 rispettivamente le cariche di consulente commerciale e di amministratore della Viferinox Three
Trade S.R.L. ed erano quindi in grado di rappresentare la società stessa. In ogni caso, la negazione di tale potere in capo ai due soci, così come prospettata dall'attrice - opponente, non incide sull'operatività dell'accordo transattivo. Quest'ultimo, infatti, essendo stato applicato costantemente dal (presunto) falsus procurator, con il quale aveva continuato a CP_1 contrattare per anni in buona fede, vincola anche il rappresentato (ossia , in Parte_1 applicazione del principio dell'apparenza incolpevole.
pagina 4 di 10 Infine, la convenuta – opposta precisava che la posizione ceduta dall'allora in Controparte_3 liquidazione alla Viferinox Three Trade S.R.L. (oggi non è qualificabile come Parte_1 debito, bensì come contratto ad esecuzione prolungata o periodica, dal cui inadempimento è derivato il sorgere del credito fatto valere con il procedimento monitorio. Il rifiuto da parte di di dare attuazione all'accordo transattivo del 2017 ha legittimato a Parte_1 CP_1 richiedere, nei confronti della società inadempiente, il credito residuo maturato in suo favore a titolo risarcitorio. Tale credito, secondo la convenuta, non può essere limitato all'importo dello sconto non concesso relativamente alla singola fornitura, pena il venir meno del senso stesso dell'accordo transattivo.
Per tali ragioni, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento dell'accordo transattivo CP_1 del 2017 per fatto e colpa di e, conseguentemente, l'accertamento del suo Parte_1 diritto di credito pari alla differenza tra l'ammontare degli ordini già ottenuti e quanto ancora a riconoscersi per la scontistica secondo le previsioni di cui ai punti d) e g) dell'accordo impugnato;
oltre alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la maggiorazione degli interessi commerciali dal dovuto al saldo e con l'integrale rifusione delle spese del giudizio.
3. Concesse le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della lite, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 6 novembre 2025, tenutasi nelle forme prescritte dall'art. 127 ter c.p.c..
4. Preliminarmente vanno nuovamente disattese le istanze istruttorie avanzate dalle parti, dovendosi intendere la causa sufficientemente istruita in via documentale.
5. Prima di affrontare il merito della questione, va valutato se l'accordo transattivo del 2017, sottoscritto dalla ditta individuale di e la società sia CP_1 Controparte_2 Controparte_3 stato trasferito o meno alle attuali parti in causa.
La soluzione dipende da un'attenta analisi delle clausole dell'accordo stesso, volta a vagliare se l'allora volontà delle parti firmatarie fosse quella di riconoscere un debito/credito già sorto o, al contrario, quella di regolamentare i futuri contratti di fornitura (con conseguente applicazione, rispettivamente, dell'art. 2560 c.c. o dell'art. 2558 c.c.).
5.1. Quanto alla natura dell'accordo di cui è causa, si nota come lo stesso sia il risultato della negoziazione assistita volta a conciliare e transigere le questioni allora insorte a seguito di alcune forniture eseguite da a favore della ditta individuale TI tra l'agosto e Controparte_3
pagina 5 di 10 l'ottobre del 2016 per un totale di € 54.724,21. A tacitazione delle reciproche pretese, CP_1 riconosceva un debito della minor somma di € 40.000,00 (oggi non contestato) per il materiale allora acquistato;
mentre si impegnava “a riservare uno sconto del 10% a Controparte_3
per i prossimi € 500.000 di forniture (…) di materiale inossidabile serie tp 304 tp 316 CP_1 secondo normative costruttive con riferimento ad EN e ASIM;
nello specifico: flange, raccordi e tubo, saldati e senza saldatura” (lettera d) doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice - opponente e doc. n. 3 contenuto nel doc. 01b del fascicolo di parte convenuta - opposta). L'accordo, inoltre, precisava che “lo sconto verrà applicato sul miglior prezzo di mercato individuato da , CP_1 da intendersi quale media di tre preventivi dalla stessa portati a conoscenza di Controparte_3
Il mancato riconoscimento da parte di dello sconto sub d) determinerà a Controparte_3 favore di un diritto di credito nei confronti della liquido certo ed CP_1 Controparte_3 esigibile, corrispondente al valore dello sconto che la stessa ha omesso di concedere alla prima in violazione del presente accordo, risultante dalla seguente documentazione inviata via PEC o telefax da a CP_1 Controparte_3
I. ordine del materiale anche condizionato allo sconto;
II. copia delle tre offerte ricevute da altri fornitori;
III. diffida ad adempiere con termine non inferiore a 5 giorni per la consegna del materiale.”
(lettere f) e g) dell'accordo richiamato).
Dalla lettura delle clausole indicate emerge l'impegno assunto da di concedere lo CP_3 sconto del 10% al proprio cliente sui futuri ordini d'acquisto aventi ad oggetto CP_1 determinati materiali, fino a un tetto massimo delle forniture pari ad € 500.000,00. Tale accordo si limita a riconoscere l'applicazione di condizioni commerciali di favore che, di fatto, si traducono in un risparmio complessivo per il cliente di € 50.000,00 a fronte di un quantitativo acquistato nel corso del tempo per un valore di € 500.000,00.
Stando alla lettera dell'accordo, il diritto di credito certo, liquido ed esigibile sorge solo nell'ipotesi di mancato adempimento da parte di all'impegno di applicare lo sconto CP_3 promesso agli ordini inoltrati da . CP_1
In assenza di altre indicazioni all'interno dell'accordo transattivo, le clausole in questione devono quindi essere intese come un contratto volto a regolare i futuri rapporti aziendali tra le due società
e non possono essere interpretate come un riconoscimento di un debito già esistente in capo alla pagina 6 di 10 società fornitrice dell'importo di € 50.000,00 (e, in quanto tale, oggetto di registrazione nei libri contabili obbligatori).
5.2. Proprio per la sua natura di contratto aziendale, l'accordo transattivo del 2017 è stato trasferito alle attuali parti in causa ex art. 2558 c.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha ricordato che “l'art. 2558 cod. civ. prevede che, salvo diversa disposizione delle parti, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (primo comma) (…). La cessione di azienda comporta, dunque, la successione del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio.
Tale effetto si produce, di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta, come effetto naturale della fattispecie traslativa d'azienda, e, dunque, indipendentemente da una espressa manifestazione della volontà delle parti in tal senso (cfr.
Cass. 14 aprile 2023, n. 10035; Cass. 3 gennaio 2020, n. 15; Cass. 28 marzo 2007, n. 7652;
Cass. 7 dicembre 2005, n. 27011; Cass. 16 giugno 2004, n. 11318; Cass. 29 aprile 1999, n.
4301; Cass. 8 giugno 1994, n. 5534). (…) La fattispecie di cui all'art. 2558 cod. civ. trova applicazione anche alla situazione – ricorrente nella specie – del conferimento di un'azienda in una società di capitali in quanto equivalente ad una cessione d'azienda in favore della società conferitaria, esulando tale situazione dall'operatività dell'art. 2498 cod. civ. disciplinante esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro (cfr. Cass. n. 10035 del
2023; Cass. 26 settembre 2016, n. 26953; Cass. 11 aprile 2002, n. 5141; Cass. 21 dicembre
1998, n. 12739).” (Cass. Civile, I sezione, sentenza n. 2739/2025).
Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che la a seguito del Controparte_1 conferimento d'azienda, è subentrata in tutti i rapporti contrattuali originariamente facenti capo alla ditta individuale di . Deve quindi respingersi l'eccezione di carenza CP_1 Controparte_2 di legittimazione attiva avanzata dall'attrice – opponente.
Allo stesso tempo, in relazione alla controparte dell'accordo, quest'ultimo è stato inizialmente trasmesso, per effetto della cessione del ramo d'azienda avvenuto il 31 marzo 2021, da
(poi in liquidazione) alla Viferinox Three Trade S.R.L. (di cui Controparte_3 Parte_1
pagina 7 di 10 era il socio di maggioranza) e successivamente, in conseguenza della fusione per Pt_1 incorporazione del 7 novembre 2023, da Viferinox Three Trade S.R.L. a Parte_1
L'impegno di applicare lo sconto del 10% agli ordini d'acquisto inoltrati da , pertanto, CP_1 deve ritenersi vincolante anche nei confronti di indipendentemente dalla conoscenza Parte_1 diretta dell'accordo transattivo da parte dei soci di maggioranza della società attrice – opponente.
L'accordo del 2017, infatti, è stato trasferito ipso iure alle varie società che si sono succedute nel tempo.
6. Nonostante la vincolatività del contratto di cui è causa anche nei confronti di Parte_1 quest'ultima, come è stato provato nel corso del procedimento, ha negato l'applicazione dello sconto del 10%.
Secondo la clausola contenuta nella lettera g) dell'accordo di cui è causa, l'inadempimento della
(oggi ) determina il sorgere, a favore di , di un diritto di Controparte_3 Parte_1 CP_1 credito liquido, certo ed esigibile.
In base all'interpretazione della disposizione richiamata data dall'attrice – opponente, tale credito deve essere limitato al valore dello sconto non concesso ed è subordinato all'onere, gravante su
, di inviare via PEC o telefax l'ordine del materiale anche condizionato allo sconto, la CP_1 copia delle tre offerte ricevute da altri fornitori e la diffida ad adempiere con termine non inferiore a cinque giorni per la consegna del materiale.
Stando, invece, alla tesi sostenuta dalla convenuta – opposta, l'ammontare del credito così sorto è pari alla differenza tra la soglia massima di sconto prevista dall'accordo (ovvero € 500.000,00 x
10% = 50.000,00) e la quota di sconto già applicata nel corso del tempo fino alla prima violazione dei patti.
A seguito di un'attenta lettura delle clausole contenute nelle lettere d), f) e g) dell'accordo del
2017 si deve concludere che l'interpretazione corretta è quella sostenuta da . Parte_1
Come già ricordato, le disposizioni richiamate regolano i rapporti commerciali tra le parti aventi ad oggetto la fornitura di determinati materiali.
Più precisamente, per gli ordini delle merci indicate nella lettera d), il fornitore si è impegnato a riconoscere lo sconto del 10% fino a un tetto massimo di merce acquistata pari a € 500.000,00.
Tale obbligazione si traduce in un potenziale risparmio di cui può beneficiare solo se CP_1 inoltra gli ordini di acquisto alla (oggi e non può essere Controparte_3 Parte_1
pagina 8 di 10 assimilato di per sé a un diritto di credito, dal quale scomputare di volta in volta le somme concesse a titolo di sconto.
Inoltre, l'accordo del 2017 specifica che il rifiuto di applicare lo sconto pattuito da parte di
(oggi determina un diritto di credito “corrispondente al valore Controparte_3 Parte_1 dello sconto che la stessa ha omesso di concedere (…), risultante dalla seguente documentazione inviata via PEC o telefax da a CP_1 Controparte_3
I. ordine del materiale anche condizionato allo sconto;
II. copia delle tre offerte ricevute da altri fornitori;
III. diffida ad adempiere con termine non inferiore a 5 giorni per la consegna del materiale”
(lettera g) dell'accordo transattivo).
Proprio il riferimento alle tre offerte ricevute da altri fornitori porta a circoscrivere il diritto di credito all'ammontare dello sconto non concesso nel singolo ordine e non all'importo residuo dello sconto di cui potrebbe ancora beneficiare. In quest'ultimo caso, infatti, sarebbe CP_1 irrilevante tale disposizione, essendo sufficiente conteggiare solo la differenza tra la soglia di €
50.000,00 e la somma degli sconti già riconosciuti.
Secondo la regolamentazione prevista dalle parti firmatarie dell'accordo, invece, le offerte degli altri fornitori sono indispensabili per poter individuare il prezzo sul quale calcolare lo sconto (e, di conseguenza, anche il diritto di credito a favore di ). Lo sconto, infatti, non viene CP_1 applicato sul prezzo di vendita fissato da bensì “sul miglior prezzo di mercato Controparte_3 individuato da , da intendersi quale media di tre preventivi dalla stessa portati a CP_1 conoscenza di (lettera f) dell'accordo transattivo). Controparte_3
Nel caso di specie, la convenuta - opposta si è limitata ad allegare alcuni ordini inoltrati a Pt_1
e i relativi solleciti (doc. n. 19, 20, 21, 22, 23 e 24, contenuti nei doc. 01c e 01d del fascicolo
[...] di parte convenuta – opposta). Dai documenti allegati è possibile individuare solo il tipo di merce richiesto, ma non vi è alcun elemento utile per calcolare il relativo prezzo e l'ammontare dello sconto.
In assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto allo sconto (ovvero l'invio dell'ordine di acquisto unitamente ai tre preventivi ottenuti da altri fornitori) non è possibile riconoscere alla alcun diritto di credito, nonostante il rifiuto posto da di applicare lo sconto. CP_1 Parte_1
Accertato quindi l'inadempimento delle disposizioni contrattuali anche da parte della società
e la conseguente impossibilità di determinare l'importo ad essa spettante per lo sconto CP_1
pagina 9 di 10 negato in relazione ai diversi ordini allegati, deve accogliersi la domanda di relativa Parte_1 alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 327/2024 del Tribunale di
Vicenza e alla condanna di alla restituzione della somma già versata di € 39.823,42, CP_1 oltre interessi moratori.
7. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta - opposta e vanno liquidate a favore di parte attrice - opponente, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al decisum
(26.000,00 – 52.000,00), con applicazione dei valori medi per la fase introduttiva e per la fase di studio e con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria e per quella decisionale, attesa la definizione del procedimento attraverso le forme semplificate dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sono poi dovute a parte attrice - opponente le spese esenti per € 286,00 (pari a € 259,00 + 27,00) costituite dal CU e marca da bollo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 1859/2024 R.G., così provvede: accerta l'inesistenza, allo stato, del diritto di credito fatto valere da e per l'effetto Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2024 del Tribunale di Vicenza emesso il 6 marzo 2024; condanna alla restituzione a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
39.823,42, maggiorata degli interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dall'8 aprile
2024 al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 5.261,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege, nonché spese esenti per € 286,00;
Vicenza 15 dicembre 2025
Il Giudice
DE TT
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