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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/07/2024, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 117/2022RG vertente tra
, nato a [...] il [...], e residente a[...]
72 (C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Sabatini del Foro di C.F._1
Ancona, C.F. fax 071 55624, PEC: CodiceFiscale_2 Email_1 [...]
e dall'avv. Ludovica Maria Tagliaventi del foro di Ancona, codice fiscale Email_2
, pec: fax. C.F._3 Email_3
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabatini, in Ancona, Piazza del P.IVA_1
Plebiscito n. 2;
-parte appellante principale/appellata incidentale e
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante con sede ad Ancona in Via Caduti Del Lavoro n.7, elettivamente Controparte_2 domiciliata ad Ancona in Via Astagno n. 3 presso lo studio dell'Avv. Mauro Mocchegiani (C.F.:
– PEC: – FAX: C.F._4 Email_4
071/205356) che la rappresenta e difende;
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio:
• stante la proposizione di contrapporti motivi di appello principale ed incidentale che rimettono complessivamente in discussione tutto l'impianto motivo della sentenza di primo grado,
• stante l'insufficienza del percorso logico-giuridico della sentenza di primo grado che, oltre ad un insufficiente inquadramento giuridico della fattispecie, non ha compiutamente esaminato e discusso gli esiti istruttori e segnatamente quelli della Ctu, ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con gli appelli (principale ed incidentale) che attengono alla responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 cc.
3.Premette il Collegio che la domanda riconvenzionale proposta dall'originario opponente risulta fondata(solo) sull'art. 1669 cc.
Tanto si ricava dallo stesso atto di opposizione:
“Sui vizi riscontrati ex art. 1669 c.c. E' chiara la dinamica dei fatti in narrativa tali per cui questa difesa ritiene che la CP_1 sia responsabile per inesatto adempimento dal punto di vista qualitativo, avendo l'appaltatore eseguito la prestazione per la quale si è impegnato, discostandosi dalle regole relative alla bontà, esattezza e soprattutto della qualità.
La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. è chiara. Tale norma prevede che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
Orbene, i gravi danni oggi riscontrati possono certamente essere considerate “gravi difetti” ai sensi del disposto dell'art. 1669 c.c.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte infatti “il grave difetto di costruzione che legittima l'applicabilità dell'art. 1669 cod. civ. può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile (Cass. 3752/07; Cass. n. 21351 del
4.11.2005), pur riguardando direttamente una parte di esso (… ) (Cass. civ. Sez. II, 29/04/2008,
n. 10857).
Essendo incontrovertibile la gravità dei difetti contestati, e non essendo ancora trascorso il termine decennale previsto dall'art. 1669 c.c., la ditta andrà senz'altro CP_1
dichiarato responsabile di tutti i danni patiti dai sig.ri sotto evidenziati e che sono Parte_1 oggetto di dettagliata perizia tecnica a firma dell'Ing. (doc. 11)”. Persona_1
4.Va di seguito osservato che, in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo comma, cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte (Cass. Civ. 18078/2012) e che la decadenza dall'azione per rovina e difetti di cose immobili costituisce materia di eccezione in senso stretto (Cass., Sez. II, 19 ottobre 2012, n.
18078), come tale soggetta alla preclusione processuale di cui all'art. 167, secondo comma, cod. civ
(cfr. Cass. Civ. Ordin. 5931/2016).
5.Nel presente giudizio, la mancata tempestiva proposizione, in modo specifico, dell'eccezione di decadenza da parte della convenuta/opposta nel suo primo atto utile (la propria comparsa di costituzione e risposta) preclude la possibilità per la stessa di sollevarla in un momento successivo.
Non è infatti contestata la tardiva costituzione dell'opposta in primo grado da cui deriva la preclusione processuale scesa sull'eccezione di decadenza/prescrizione dalla garanzia ex art. 1669 cc, non rilevabile d'ufficio.
La sentenza invocata dall'appellante incidentale ( Cass. n. 7474/2017) è inconferente trattandosi di pronuncia resa sulla rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di compensazione impropria : “La compensazione impropria rende in altri termini inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poichè in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (Cass. 19 aprile 2011, n. 8971; sul potere del giudice, in caso di compensazione impropria, di attuare l'accertamento delle partite di debito e credito indipendentemente dalla proposizione di eccezione di compensazione o di domanda riconvenzionale la giurisprudenza di questa S.C. è consolidata;
così, tra le tante: Cass. 13 agosto 2015, n. 16800; Cass. 29 agosto 2012,
n. 14688; Cass. 30 marzo 2010, n. 7624)”.
E' evidente che anche in caso di compensazione impropria il giudice, che può procedere alla compensazione d'ufficio ed in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale, non può essere investito di poteri officiosi d'indagine quanto all'esistenza dei rispettivi crediti e permanendo l'onere di allegazione e prova sia delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata che delle eccezioni a contrasto del credito di controparte, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Sul punto non vale insistere oltre.
6.Nel merito occorre verificare l'esistenza dei gravi difetti posti a fondamento della garanzia ex art. 1669 cc.
Sul punto il Collegio condivide gli esiti della Ctu (espletata in primo grado) i cui accertamenti sono basati su elementi oggettivi di riscontro e le cui conclusioni derivano da un ragionamento sorretto da condivisibili argomentazioni tecniche;
in tal modo le valutazioni effettuate risultano logiche, coerenti e complete e , come tali, vanno condivise e recepite:
“3.2- esistenza e consistenza dei difetti. Il Giudice, sul quesito peritale chiede “accerti il CTU esistenza e consistenza dei difetti allegati da alle pagg. nn. 3 e 4 dell'atto di citazione (meglio descritti alle pagg. nn. 3 a 5 Parte_1 della consulenza di parte, doc. n. 11 allegato all'atto di citazione) nell'opera realizzata dalla
, per cui si richiamerà la citata “descrizione” di Parte attrice. Controparte_1
3.2.1 Mancanza di squadro tra la parete est dell'ampliamento e la parete in cui c'è il finestrone.
Sulla scorta di quanto appurato durante le OO.PP. si riscontra quanto descritto sulla Relazione peritale di Parte attrice. Inoltre dalle tavole architettoniche di progetto non si evince questa mancanza di squadro. Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.
3.2.2 Assenza di continuità tra la linea di gronda del fabbricato e la linea di gronda dell'ampliamento.
Sulla scorta di quanto appurato durante le OO.PP. si riscontra quanto descritto sulla relazione peritale di Parte attrice. Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.In particolare, dalle tavole architettoniche, non si evince quanto poi realizzato (“dente” sulla linea di gronda lamentato).
3.2.3 Mancato allineamento tra il tamponamento al piano sottostante e le pareti dell'ampliamento;
Sulla scorta di quanto appurato durante le OO.PP. si riscontra quanto descritto sulla Relazione peritale di Parte attrice. Trattasi di un minimo discostamento, quasi a formare una sorta di
“gocciolatoio”. Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.
3.2.4 Differenti altezze libere interne alla struttura rispetto al progetto e successivo cedimento verticale della trave di colmo (di circa 3 cm misurati in 2 metri di lunghezza) con conseguente deformazione sconnessione delle guide di scorrimento del finestrone di accesso al terrazzo di cui ad oggi risulta impossibile l'apertura;
Durante le OO.PP. il sottoscritto ha appurato il difetto lamentato e concernente l'apertura del finestrone di che trattasi.
Sulle altezze va fatto notare che le tavole ARCHITETTONICHE allegate al progetto strutturale
66/2015 depositato presso l'ex di Ancona, DA ALLEGARE, COME DA NORMATIVA, Org_1
NECESSARIAMENTE E ASSOLUTAMENTE CONFORMI AL PROGETTO DI CUI AL
PERMESSO DI COSTRUIRE, NON PRESENTANO MISURE SULLE ALTEZZE (!!!) (ALL. 6), ne queste altezze risultano riportate sulle tavole del progetto strutturale. Ciò premesso, non vi è prova di quanto riportato sulla Perizia di Parte attrice, nel senso che non vi è prova di un cedimento. Le altezze differenti potrebbero essere state “impostate” sin dall'origine della costruzione del manufatto in legno (anche perché, i “due metri di lunghezza”, risultano davvero modesti per produrre un cedimento ditale portata …).
Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.
In merito poi a questo punto, con il Collaudo statico (ancora non effettuato), il Collaudatore P.
BELVEDERESI ha facoltà di programmare prove di carico sul solaio di copertura (vedi ALL. 3 BIS alla voce “i seguenti accertamenti per il formarsi del convincimento sulla sicurezza, sulla durabilità, e sulla collaudabilità – la prova di carico sulle seguenti parti strutturali […] ottenendo i seguenti risultati”), come la posa di idonei pesi/carichi che emulino il carico massimo previsto dalle calcolazioni del Progettista strutturale Ing. e le relative “osservazioni di Per_2 risposta” della struttura.
3.2.5 Presenza di fessure sul perlinato di rivestimento del soffitto e di sbucciature sulla trave interna;
Sulla scorta di quanto appurato durante le OO.PP. si riscontra quanto descritto sulla Relazione peritale di Parte attrice. Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.
3.2.6 Difformità tra lo stato di fatto e lo stato di progetto depositato con il Permesso di Costruire n°
169/2014 e con il relativo progetto strutturale depositato al Genio Civile.
Come evidenziato nei punti precedenti le difformità sono relative alle altezze libere interne alla struttura, alle sporgenze delle pareti in legno rispetto alle tamponature esistenti (circa 5 cm di differenza), e negli sporti di gronda che non sono allineati con quelli preesistenti (circa 20 cm di differenza).
Il sottoscritto ha già risposto in merito.
3.2.7 Assenza di simmetria della struttura e presenza di irregolarità geometriche permanenti dovute all'errata posa in opera.
Tale “difetto” denunciato risulta assai “vago” e “generico”: infatti a supporto di tale tesi, non viene prodotta dal CTP attrice nulla. Si consideri inoltre che dalle tavole allegate ai progetti, tali eventuali irregolarità, risultano difficili da appurare e comunque vi è sempre un margine di tolleranza.
3.2.8 Nuovi difetti emersi durante le OO. PP..
Sono stati inoltre riscontrati nuovi difetti durante le OO.PP., come lo “svitamento” di viti di fissaggio delle scossaline della nuova copertura, con parziale o completa espulsione delle rondelle,
(FOTO 12), distacchi fra le strutture e le finiture, anche se questi spesso sono dovuti alle variazioni termiche, per effetto della dilatazione naturale dei materiali (il manufatto si trova in copertura, per cui risulta particolarmente esposto ai raggi solari …).
3.3- rientranza dei difetti nella nozione di gravi difetti rilevante ex art. 1669 C.C..
Il Codice Civile su questo punto recita: “Art. 1669. (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
In particolare la giurisprudenza e le Sentenze considerano applicabile l'articolo anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in generale, agli interventi di lunga durata su immobili preesistenti.
Occorre poi “valutare” quali siano le “opere” e quali siano i “gravi difetti” concernenti tale
Articolo. Non esiste, ovviamente, una “lista” di quelle opere e di quei difetti che rientrano nella fattispecie dell'Articolo, ma la sola interpretazione demandata al TE (in questo caso a sottoscritto CTU) sulla scorta di quanto prodotto anche dalla Giurisprudenza. Comunque rientrano nei “gravi difetti”, oltre quelli concernenti le strutture/ossature portanti delle opere commissionate, anche quelli che incidono notevolmente sulla “funzionalità” e sul “godimento dell'edificio”.
Quindi, nel nostro caso, sicuramente quelli ai punto 3.2.4, in particolare i soli difetti concernenti il finestrone.
3.4- quantificazione dei danni subiti da per effetto dei gravi difetti presenti Parte_1 nell'opera a titolo di ulteriori spesesostenute o da sostenere per realizzare l'opera a regola d'arte,
a titolo di somme pagate per lavori non eseguiti e per effetto di eventuale svalutazione subita dall'immobile. Le tre richieste del Giudice possono così monetizzarsi:
3.4.1 Sui gravi difetti
(punto 3.2.4) Appare palese (e grave) che l'infisso non si apra agevolmente, così da rendere impossibile la funzionalità e il godimento dell'appartamento, inteso come fruizione dello spazio esterno (terrazzo) e arieggiamento dello stesso. Le opere necessarie sono quelle dello smontaggio delle parti attigue all'infisso (cartongesso), della rimozione dell'infisso esistente, dell'esatto rilievo del contorno che ospiterà il nuovo infisso, della fornitura e posa in opera del nuovo infisso, del ripristino delle parti di finitura attigue al nuovo infisso e della relativa tinteggiatura.Per le lavorazioni sono previsti complessivi € 5.000 circa.
3.4.2 Sulla realizzazione dell'opera a regola d'arte (punto 3.2.1) Realizzazione di una parete in cartongesso (guide, pannelli, stuccature, tinteggiatura …). Va inoltre aggiunto un aggravio somma concernente la perdita di superficie utile dell'ampliamento, che, per le caratteristiche e la zona in cui si trova l'U.I. (circa € 3.500/mq) comporta una spesa complessiva € 1.500,00 circa.
(punto 3.2.2) Essendo l'ossatura portante dell'ampliamento in legno, applicare una “pezza” a realizzare la continuità della linea di gronda non appare la soluzione tecnicamente più idonea. Si potrà “valutare” tale difformità all'interno del deprezzamento dell'U.I. di cui al punto 3.4.3.
(punto 3.2.3) Anche per questo difetto non si prospettano soluzioni valide. Occorre comunque appurare che la parte intradossale sporgente sia adeguatamente protetta e non formi neppure soluzioni di continuità al fine di scongiurare anche possibili infiltrazioni di acqua piovana (anche a vento) visto che “di fatto” va a formare una ”specie” di gocciolatoio (la “cosa” andrebbe chiesta direttamente ai Direttori dei lavori …). Al momento non sono stati rilevati ulteriori difetti derivanti da quello di che trattasi. Si potrà valutare” tale difformità sul deprezzamento dell'U.I. di cui al punto 3.4.3.
(punto 3.2.5 e 3.2.8) Per i difetti concernenti questo punto si prevedono spese per € 1.000,00 circa.
(punto 3.2.6 e 3.2.7) La regolarizzazione urbanistica e strutturale di quanto prodotto, salvo altri tipi di azioni, prevede una serie di spese tecniche, professionali oltre ad altre concernenti contributi/sanzioni valutabili complessivamente in circa € 4000,00 circa.
3.4.3 Sulla svalutazione dell'immobile
In merito a questo punto, non esiste una “formula” o un “algoritmo” capace di fornire un deprezzamento in modo “matematico” ma solo valutazioni di carattere estimativo esprimibili solo in base alla esperienza del TE preposto. Considerata la tipologia dell'abitazione, il contesto ove la stessa è ubicata, il quartiere e la Città di che trattasi, il grado di vetustà, quindi la conservazione, i terrazzi, gli accessori, le vedute e i servizi, tutti aspetti notevoli e ai massimi per ciò che riguarda la Città di Ancona, la svalutazione in termini di valore, può considerarsi in percentuale in € 25.000 circa.
3.4.3 Sulle somme pagate per lavori non eseguiti
In merito a questo punto, il sottoscritto non ha note da riportare.
3.5- tentativi di conciliazione fra le Parti.
Durante le OO.PP. il sottoscritto ha invitato le Parti ad una soluzione conciliativa. Purtroppo
l'invito, da quando è stato “promosso” dal sottoscritto CTU non è stato accolto, nel senso che non sono giunti segnali a tal senso.
4-SINTETICA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DI PARTE
DELLA BOZZA DELLA CTU
4.1 – Osservazioni CT Parte ricorrente Dott. Ing. Per_1 Per_1
Sintetica valutazione del CTU sulle osservazioni alla “Bozza peritale del CTU” del CTP Dott. Ing.
(Sig. (ALL 9) giunte al sottoscritto CTU via pec il Persona_1 Parte_1
giorno 16.02.2021.
Il sottoscritto CTU non ha nulla da aggiungere.
4.2 – Osservazioni CT Parte resistente Geom. Persona_3
Sintetica valutazione del CTU sulle osservazioni alla “Bozza peritale del CTU” del CTP Geom.
( (ALL 10) giunte al sottoscritto CTU via pec Persona_3 Controparte_1
il giorno 10.02.2021..
-sul punto 3.1
Il sottoscritto CTU nulla ha da aggiungere.
In merito al capitolo 3.2 - esistenza e consistenza dei difetti – le osservazioni sono le seguenti:
-sul punto 3.2
Il sottoscritto CTU non tiene conto di quanto allegato alle osservazioni, in quanto prodotto dopo la propria nomina. Il sottoscritto allega comunque tale documentazione (fotografica) (ALL 10).
In merito a quanto osservato dal CTP, il sottoscritto CTU conferma quanto già esposto sulla bozza.
In particolare ribadisce che gli elaborati progettuali risultano privi di quotature in altezza (cosa, a dir poco, singolare, specie su di un progetto che ha per oggetto un “piano casa - ampliamento”…).Si fa notare, per una più ampia informazione, che le Imprese esecutrici, tutte, durante le fasi di lavorazione hanno comunque il “controllo” dei due Direttori dei lavori: quello architettonico e quello strutturale. Il controllo, ovviamente, comprende anche quello concernente le dimensioni e forme, planimetriche e altimetriche. Eventuali discrepanze tra il progetto e il
“realizzato”, o vengono avallate dagli stessi Direttori dd. ll., con quello che ne consegue a livello di produzione di elaborati e relative autorizzazioni, oppure vengono “palesate” all'Impresa esecutrice dei lavori (o alle Imprese coinvolte, se più di una), anche con specifici “Ordini di servizio”, al fine di correggerle.
Si rammenta che le due Figure menzionate, sono nominate dal/i Committente/i, al fine di tutelare, ovviamente, chi li nomina. Al sottoscritto non risultano tali azioni dei DD. dd. ll. né vengono menzionate dal CTP sulla Relazione peritale di Parte attrice. -sul punto 3.2.2
Dalle TAVOLE ARCHITETTONICHE depositate in allegato al progetto strutturale (tavola (A?)5)
NON SI DENOTA AFFATTO QUANTO POI REALIZZATO. Non si rileva, in particolare, un dente tra il “costruito” e il “nuovo manufatto”. Anche la differenza delle pendenze tra il “costruito” e il
“nuovo/realizzato” NON GIUSTIFICA la creazione di un “dente”.
-sul punto 3.2.3
Dalle tavole architettoniche (il sottoscritto può valutare solo quelle) tale mancanza di complanarità
e la “specie di gocciolatoio” non vengono rilevati. Si denota, al contrario, una piccola rientranza, nel verso opposto alla parete attigua esistente.
Si ribadisce ancora una volta quanto esposto sul punto 3.2 precedente (terzo capoverso, sui
Direttori dd. ll.).
-sul punto 3.2.4
Il sottoscritto ribadisce quanto esposto. In particolare sul concetto di “gravi difetti”, che, oltre quelli concernenti le strutture/ossature portanti delle opere commissionate, sono anche quelli che incidono notevolmente sulla “funzionalità” e sul “godimento dell'edificio”.
-sul punto 3.2.5
Il sottoscritto non concorda con quanto scritto dal CTP, in quanto il “prodotto da installare” e
“l'installazione” devono rispettare la “regola dell'arte”.
-sul punto 3.2.6
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul punto 3.2.7
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul punto 3.2.8
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
In merito al capitolo 3.4 - quantificazione dei danni subiti da per effetto dei Parte_1 gravi difetti presenti nell'opera a titolo di ulteriori spese sostenute o da sostenere per realizzare l'opera a regola d'arte, a titolo di somme pagate per lavori non eseguiti e per effetto di eventuale svalutazione subita dall'immobile – le osservazioni sono le seguenti:
Il sottoscritto CTU precisa ulteriormente quanto riportato sulla bozza. In merito a questo punto è stato computato quanto richiesto sia nel merito dei “gravi difetti” riscontrati, sia nel merito di quanto elencato sulla perizia del CTP di parte ricorrente.
3.4.1 - SUI GRAVI DIFETTI -sul (punto 3.2.4)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
3.4.2 - SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA A REGOLA D'ARTE
-sul (punto 3.2.4)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul (punto 3.2.2)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul (punto 3.2.3)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul (punto 3.2.5 e 3.2.8)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul (punto 3.2.6 e 3.2.7)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
3.4.3 - SULLA SVALUTAZIONE DELL'IMMOBILE
In merito a questo punto il sottoscritto CTU coglie l'occasione e precisa quanto segue:
-SE ci si riferisce ai è ovvio che la svalutazione subita dall'immobile è pari Parte_2
a quella valutata dal sottoscritto per la sostituzione dell'infisso e quindi di € 5.000 circa (v. punto
3.2.4);
-SE ci si riferisce a TUTTI I DIFETTI RISCONTRATI, GRAVI E NON, la svalutazione complessiva dell'immobile risulta pari a € 25.000 circa, come già riportato”.
7.Tanto premesso e richiamato, osserva la Corte che sono gravi difetti quelli che, pur non pregiudicando la stabilità attuale della costruzione, comunque influiscano sulla sua conservazione e sulla durata della costruzione medesima e siano idonei ad incidere sulla funzionalità e sul complessivo godimento del bene.
Si richiamano:
• Cass. 30972/2023: “(…)la responsabilità aquiliana per rovina e difetti di cose immobili - nonostante l'art. 1669 c.c., contempli una presunzione iuris tantum di colpa del danneggiante, che impone a quest'ultimo di fornire la prova liberatoria (Cass. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15321 del 12/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/01/2013; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 16815 del 03/10/2012; Sez. 1, Sentenza n. 15488 del 06/12/2000; Sez. 2,
Sentenza n. 12106 del 28/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 5624 del 07/11/1984; Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 28/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 11/06/1968) - presuppone, in ogni caso, che sia offerta la prova, a cura del danneggiato, che gli eventi rappresentati dalla rovina, in tutto o in parte, dell'edificio, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti siano eziologicamente riconducibili a vizio del suolo o a difetto della costruzione.
Tale dimostrazione può essere data anche all'esito delle svolte indagini tecniche.In particolare, secondo il consolidato orientamento nomofilattico, i difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando sue parti essenziali, ma anche gli elementi accessori e secondari atti a consentire l'impiego duraturo cui l'opera è destinata - incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 25/05/2004;
Sez. 2, Sentenza n. 8811 del 30/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 456 del 19/01/1999).All'esito, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del
04/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 27315 del
17/11/2017; Sez. U., Sentenza n. 7756 del 27/03/2017).Sicché i gravi difetti non si identificano necessariamente con i vizi influenti sulla staticità dell'edificio, purché essi ne compromettano in modo apprezzabile il godimento, e pur non dovendo necessariamente implicare l'impedimento assoluto dell'uso”.
• Cass.n. 9267/22:” Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 1669 c.c. e della L. n. 10 del 1991, per avere la sentenza impugnata escluso che i vizi riscontrati sull'immobile, per essere le pareti prive di isolante termico, senza camera d'aria e senza doppia parete di mattoni, non integrassero gravi difetti costruttivi tali da incidere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., negativamente ed in modo considerevole sul godimento del bene.Il mezzo è infondato.La Corte di appello, dopo avere precisato che il Tribunale aveva dichiarato la decadenza del diritto di garanzia della acquirente in relazione ai suddetti vizi, ai sensi dell'art. 1495 c.c., per tardività della denunzia e che tale capo della decisione non era stato investito dall'appello, ha affermato che il difetto costruttivo denunziato interessava solo in limitata parte della muratura e che le deficienze registrate non riducevano in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.La conclusione accolta appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., possono riguardare anche una sola parte del bene, ma debbono incidere sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (Cass. n. 24130 del 2018; Cass. n.
27315 del 2017)”.
8.La giurisprudenza è quindi ferma nel ritenere che, ai fini dell'esercizio dell'azione extracontrattuale di cui all' art. 1669 c.c. è necessario che i gravi vizi pregiudichino in modo grave il godimento o la funzionalità dell'immobile. Se, al contrario, si tratta di difetti che non inficiano il godimento dell'immobile nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione secondo l'intrinseca natura del bene, non si può parlare propriamente di gravi difetti e va dunque esclusa la relativa responsabilità dell'appaltatore.
9.Risulta conforme a tali principi la valutazione del Ctu, condivisa dalla Corte, secondo cui:
“Il Codice Civile su questo punto recita: “Art. 1669. (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
In particolare la giurisprudenza e le Sentenze considerano applicabile l'articolo anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in generale, agli interventi di lunga durata su immobili preesistenti.
Occorre poi “valutare” quali siano le “opere” e quali siano i “gravi difetti” concernenti tale
Articolo. Non esiste, ovviamente, una “lista” di quelle opere e di quei difetti che rientrano nella fattispecie dell'Articolo, ma la sola interpretazione demandata al TE (in questo caso a sottoscritto CTU) sulla scorta di quanto prodotto anche dalla Giurisprudenza. Comunque rientrano nei “gravi difetti”, oltre quelli concernenti le strutture/ossature portanti delle opere commissionate, anche quelli che incidono notevolmente sulla “funzionalità” e sul “godimento dell'edificio”.
Quindi, nel nostro caso, sicuramente quelli ai punto 3.2.4, in particolare i soli difetti concernenti il .(…) -SE ci si riferisce ai è ovvio che la svalutazione subita CP_3 Parte_2 dall'immobile è pari a quella valutata dal sottoscritto per la sostituzione dell'infisso e quindi di €
5.000 circa (v. punto 3.2.4)”.
10.Il Ctu ha dunque correttamente ritenuto che il malfunzionamento dell'infisso costituisca grave difetto: “ (punto 3.2.4) Appare palese (e grave) che l'infisso non si apra agevolmente, così da rendere impossibile la funzionalità e il godimento dell'appartamento, inteso come fruizione dello spazio esterno (terrazzo) e arieggiamento dello stesso. Le opere necessarie sono quelle dello smontaggio delle parti attigue all'infisso (cartongesso), della rimozione dell'infisso esistente, dell'esatto rilievo del contorno che ospiterà il nuovo infisso, della fornitura e posa in opera del nuovo infisso, del ripristino delle parti di finitura attigue al nuovo infisso e della relativa tinteggiatura.Per le lavorazioni sono previsti complessivi € 5.000 circa”.
11.Il Ctu ha per contro escluso che gli ulteriori vizi riscontrati possano essere qualificati come gravi difetti.
Ed infatti:
• la mancanza di squadro tra la parete est dell'ampliamento e la parete in cui c'è il finestrone è appena percepibile alla vista ed arreca un limitato pregiudizio di carattere meramente estetico senza rilevante compromissione del godimento e senza compromissioni della funzionalità;
• l'assenza di continuità tra la linea di gronda del fabbricato e la linea di gronda dell'ampliamento, arreca un pregiudizio di carattere meramente estetico (limitato ad una zona del fabbricato) senza rilevante compromissione del godimento e senza compromissioni della funzionalità;
• il mancato allineamento tra il tamponamento al piano sottostante e le pareti dell'ampliamento appare già visivamente trascurabile e comunque senza compromissione del godimento e della funzionalità;
• la presenza di fessure sul perlinato di rivestimento del soffitto e la presenza di sbucciature sulla trave interna costituiscono limitato pregiudizio di carattere meramente estetico senza compromissione del godimento e della funzionalità;
• lo “svitamento” di viti di fissaggio delle scossaline della nuova copertura, con parziale o completa espulsione delle rondelle, è pregiudizio, all'evidenza di minima entità e rilevanza;
• i distacchi fra le strutture e le finiture (per lo più dovuti alle variazioni termiche, per effetto della dilatazione naturale dei materiali atteso che il manufatto si trova in copertura, per cui risulta particolarmente esposto ai raggi solari), sono pregiudizi non solo non gravi ma anche imputabili solo ad effetto di dilatazione.
Tali caratteristiche sono chiaramente apprezzabili dalla relazione peritale, dal materiale fotografico allegato e dagli stessi accertamenti della CT di parte originaria opponente.
12.In definitiva la domanda ex art. 1669 cc proposta dall'originario opponente è fondata e va accolta limitatamente al pregiudizio al finestrone.
Tale difetto può essere emendato con una spesa che il Ctu ha stimato in euro 5000,00 e che il
Collegio stima equa e corretta rapportata al momento della violazione.
13.Alla parte appellata principale va invece riconosciuto il credito (di valuta) costituito dal residuo corrispettivo (non contestato) portato dal decreto ingiuntivo opposto cioè euro 5660,49.
14.In tale contesto deve considerarsi che l'appellante principale ha fondatamente sollevato l'eccezione di inadempimento dinanzi al grave difetto ex art. 1669 cc avanti accertato (sulla questione dell'eccezione di inadempimento in tema di appalto per brevità si richiama Cass. n.
7041/2023).
In tal modo il rapporto dare-avere tra le parti (per obbligazioni diverse ma connesse al medesimo rapporto) può essere regolato con riferimento momento della coesistenza delle obbligazioni (cioè al termine del rapporto di appalto) con il risultato che risulta un credito finale di euro 660,49 a favore dell'appellata principale oltre interessi ex art. 1284 cc.
15.Per quanto riguarda le spese di lite deve considerarsi:
• che la pretesa monitoria di pagamento del residuo corrispettivo è stata accolta;
• che la riconvenzionale ex art. 1669 cc è stata (parzialmente) accolta;
• che è residuato un finale credito dell'appellante principale per un importo non elevato, molto inferiore a quanto richiesto.
Le spese di lite vanno dunque compensate per i tre/quarti e, per il residuo quarto, seguono la finale soccombenza dell'appellante principale liquidate come da valore effettivo del contenzioso (fino ad euro 26.000,00) , secondo i parametri vigenti al momento della decisione, con determinazione entro la media tariffaria.
Le spese di Ctu restano a carico delle parti in solido.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale riforma della gravata sentenza, accertati i crediti di cui ai punti 12. e 13. in motivazione che precede, revocato il decreto ingiuntivo opposto, calcolato il rapporto dare-avere tra le parti, condanna l'appellante principale a pagare all'appellante incident ale la somma indicata a punto 14. in motivazione che precede;
2-compensa per tre/quarti le spese di lite;
3-per il residuo quarto delle spese di lite, condanna la parte appellante principale al pagamento, in favore della parte appellata principale, dei seguenti importi: (a) per il primo grado euro
1200,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 975,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
3-pone definitivamente le spese di Ctu, come liquidate in atti, a carico de
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 2 luglio 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 117/2022RG vertente tra
, nato a [...] il [...], e residente a[...]
72 (C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Sabatini del Foro di C.F._1
Ancona, C.F. fax 071 55624, PEC: CodiceFiscale_2 Email_1 [...]
e dall'avv. Ludovica Maria Tagliaventi del foro di Ancona, codice fiscale Email_2
, pec: fax. C.F._3 Email_3
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabatini, in Ancona, Piazza del P.IVA_1
Plebiscito n. 2;
-parte appellante principale/appellata incidentale e
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante con sede ad Ancona in Via Caduti Del Lavoro n.7, elettivamente Controparte_2 domiciliata ad Ancona in Via Astagno n. 3 presso lo studio dell'Avv. Mauro Mocchegiani (C.F.:
– PEC: – FAX: C.F._4 Email_4
071/205356) che la rappresenta e difende;
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio:
• stante la proposizione di contrapporti motivi di appello principale ed incidentale che rimettono complessivamente in discussione tutto l'impianto motivo della sentenza di primo grado,
• stante l'insufficienza del percorso logico-giuridico della sentenza di primo grado che, oltre ad un insufficiente inquadramento giuridico della fattispecie, non ha compiutamente esaminato e discusso gli esiti istruttori e segnatamente quelli della Ctu, ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con gli appelli (principale ed incidentale) che attengono alla responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 cc.
3.Premette il Collegio che la domanda riconvenzionale proposta dall'originario opponente risulta fondata(solo) sull'art. 1669 cc.
Tanto si ricava dallo stesso atto di opposizione:
“Sui vizi riscontrati ex art. 1669 c.c. E' chiara la dinamica dei fatti in narrativa tali per cui questa difesa ritiene che la CP_1 sia responsabile per inesatto adempimento dal punto di vista qualitativo, avendo l'appaltatore eseguito la prestazione per la quale si è impegnato, discostandosi dalle regole relative alla bontà, esattezza e soprattutto della qualità.
La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. è chiara. Tale norma prevede che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
Orbene, i gravi danni oggi riscontrati possono certamente essere considerate “gravi difetti” ai sensi del disposto dell'art. 1669 c.c.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte infatti “il grave difetto di costruzione che legittima l'applicabilità dell'art. 1669 cod. civ. può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile (Cass. 3752/07; Cass. n. 21351 del
4.11.2005), pur riguardando direttamente una parte di esso (… ) (Cass. civ. Sez. II, 29/04/2008,
n. 10857).
Essendo incontrovertibile la gravità dei difetti contestati, e non essendo ancora trascorso il termine decennale previsto dall'art. 1669 c.c., la ditta andrà senz'altro CP_1
dichiarato responsabile di tutti i danni patiti dai sig.ri sotto evidenziati e che sono Parte_1 oggetto di dettagliata perizia tecnica a firma dell'Ing. (doc. 11)”. Persona_1
4.Va di seguito osservato che, in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo comma, cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte (Cass. Civ. 18078/2012) e che la decadenza dall'azione per rovina e difetti di cose immobili costituisce materia di eccezione in senso stretto (Cass., Sez. II, 19 ottobre 2012, n.
18078), come tale soggetta alla preclusione processuale di cui all'art. 167, secondo comma, cod. civ
(cfr. Cass. Civ. Ordin. 5931/2016).
5.Nel presente giudizio, la mancata tempestiva proposizione, in modo specifico, dell'eccezione di decadenza da parte della convenuta/opposta nel suo primo atto utile (la propria comparsa di costituzione e risposta) preclude la possibilità per la stessa di sollevarla in un momento successivo.
Non è infatti contestata la tardiva costituzione dell'opposta in primo grado da cui deriva la preclusione processuale scesa sull'eccezione di decadenza/prescrizione dalla garanzia ex art. 1669 cc, non rilevabile d'ufficio.
La sentenza invocata dall'appellante incidentale ( Cass. n. 7474/2017) è inconferente trattandosi di pronuncia resa sulla rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di compensazione impropria : “La compensazione impropria rende in altri termini inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poichè in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (Cass. 19 aprile 2011, n. 8971; sul potere del giudice, in caso di compensazione impropria, di attuare l'accertamento delle partite di debito e credito indipendentemente dalla proposizione di eccezione di compensazione o di domanda riconvenzionale la giurisprudenza di questa S.C. è consolidata;
così, tra le tante: Cass. 13 agosto 2015, n. 16800; Cass. 29 agosto 2012,
n. 14688; Cass. 30 marzo 2010, n. 7624)”.
E' evidente che anche in caso di compensazione impropria il giudice, che può procedere alla compensazione d'ufficio ed in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale, non può essere investito di poteri officiosi d'indagine quanto all'esistenza dei rispettivi crediti e permanendo l'onere di allegazione e prova sia delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata che delle eccezioni a contrasto del credito di controparte, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Sul punto non vale insistere oltre.
6.Nel merito occorre verificare l'esistenza dei gravi difetti posti a fondamento della garanzia ex art. 1669 cc.
Sul punto il Collegio condivide gli esiti della Ctu (espletata in primo grado) i cui accertamenti sono basati su elementi oggettivi di riscontro e le cui conclusioni derivano da un ragionamento sorretto da condivisibili argomentazioni tecniche;
in tal modo le valutazioni effettuate risultano logiche, coerenti e complete e , come tali, vanno condivise e recepite:
“3.2- esistenza e consistenza dei difetti. Il Giudice, sul quesito peritale chiede “accerti il CTU esistenza e consistenza dei difetti allegati da alle pagg. nn. 3 e 4 dell'atto di citazione (meglio descritti alle pagg. nn. 3 a 5 Parte_1 della consulenza di parte, doc. n. 11 allegato all'atto di citazione) nell'opera realizzata dalla
, per cui si richiamerà la citata “descrizione” di Parte attrice. Controparte_1
3.2.1 Mancanza di squadro tra la parete est dell'ampliamento e la parete in cui c'è il finestrone.
Sulla scorta di quanto appurato durante le OO.PP. si riscontra quanto descritto sulla Relazione peritale di Parte attrice. Inoltre dalle tavole architettoniche di progetto non si evince questa mancanza di squadro. Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.
3.2.2 Assenza di continuità tra la linea di gronda del fabbricato e la linea di gronda dell'ampliamento.
Sulla scorta di quanto appurato durante le OO.PP. si riscontra quanto descritto sulla relazione peritale di Parte attrice. Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.In particolare, dalle tavole architettoniche, non si evince quanto poi realizzato (“dente” sulla linea di gronda lamentato).
3.2.3 Mancato allineamento tra il tamponamento al piano sottostante e le pareti dell'ampliamento;
Sulla scorta di quanto appurato durante le OO.PP. si riscontra quanto descritto sulla Relazione peritale di Parte attrice. Trattasi di un minimo discostamento, quasi a formare una sorta di
“gocciolatoio”. Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.
3.2.4 Differenti altezze libere interne alla struttura rispetto al progetto e successivo cedimento verticale della trave di colmo (di circa 3 cm misurati in 2 metri di lunghezza) con conseguente deformazione sconnessione delle guide di scorrimento del finestrone di accesso al terrazzo di cui ad oggi risulta impossibile l'apertura;
Durante le OO.PP. il sottoscritto ha appurato il difetto lamentato e concernente l'apertura del finestrone di che trattasi.
Sulle altezze va fatto notare che le tavole ARCHITETTONICHE allegate al progetto strutturale
66/2015 depositato presso l'ex di Ancona, DA ALLEGARE, COME DA NORMATIVA, Org_1
NECESSARIAMENTE E ASSOLUTAMENTE CONFORMI AL PROGETTO DI CUI AL
PERMESSO DI COSTRUIRE, NON PRESENTANO MISURE SULLE ALTEZZE (!!!) (ALL. 6), ne queste altezze risultano riportate sulle tavole del progetto strutturale. Ciò premesso, non vi è prova di quanto riportato sulla Perizia di Parte attrice, nel senso che non vi è prova di un cedimento. Le altezze differenti potrebbero essere state “impostate” sin dall'origine della costruzione del manufatto in legno (anche perché, i “due metri di lunghezza”, risultano davvero modesti per produrre un cedimento ditale portata …).
Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.
In merito poi a questo punto, con il Collaudo statico (ancora non effettuato), il Collaudatore P.
BELVEDERESI ha facoltà di programmare prove di carico sul solaio di copertura (vedi ALL. 3 BIS alla voce “i seguenti accertamenti per il formarsi del convincimento sulla sicurezza, sulla durabilità, e sulla collaudabilità – la prova di carico sulle seguenti parti strutturali […] ottenendo i seguenti risultati”), come la posa di idonei pesi/carichi che emulino il carico massimo previsto dalle calcolazioni del Progettista strutturale Ing. e le relative “osservazioni di Per_2 risposta” della struttura.
3.2.5 Presenza di fessure sul perlinato di rivestimento del soffitto e di sbucciature sulla trave interna;
Sulla scorta di quanto appurato durante le OO.PP. si riscontra quanto descritto sulla Relazione peritale di Parte attrice. Non è stato obiettato nulla in proposito dal CTP avversa.
3.2.6 Difformità tra lo stato di fatto e lo stato di progetto depositato con il Permesso di Costruire n°
169/2014 e con il relativo progetto strutturale depositato al Genio Civile.
Come evidenziato nei punti precedenti le difformità sono relative alle altezze libere interne alla struttura, alle sporgenze delle pareti in legno rispetto alle tamponature esistenti (circa 5 cm di differenza), e negli sporti di gronda che non sono allineati con quelli preesistenti (circa 20 cm di differenza).
Il sottoscritto ha già risposto in merito.
3.2.7 Assenza di simmetria della struttura e presenza di irregolarità geometriche permanenti dovute all'errata posa in opera.
Tale “difetto” denunciato risulta assai “vago” e “generico”: infatti a supporto di tale tesi, non viene prodotta dal CTP attrice nulla. Si consideri inoltre che dalle tavole allegate ai progetti, tali eventuali irregolarità, risultano difficili da appurare e comunque vi è sempre un margine di tolleranza.
3.2.8 Nuovi difetti emersi durante le OO. PP..
Sono stati inoltre riscontrati nuovi difetti durante le OO.PP., come lo “svitamento” di viti di fissaggio delle scossaline della nuova copertura, con parziale o completa espulsione delle rondelle,
(FOTO 12), distacchi fra le strutture e le finiture, anche se questi spesso sono dovuti alle variazioni termiche, per effetto della dilatazione naturale dei materiali (il manufatto si trova in copertura, per cui risulta particolarmente esposto ai raggi solari …).
3.3- rientranza dei difetti nella nozione di gravi difetti rilevante ex art. 1669 C.C..
Il Codice Civile su questo punto recita: “Art. 1669. (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
In particolare la giurisprudenza e le Sentenze considerano applicabile l'articolo anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in generale, agli interventi di lunga durata su immobili preesistenti.
Occorre poi “valutare” quali siano le “opere” e quali siano i “gravi difetti” concernenti tale
Articolo. Non esiste, ovviamente, una “lista” di quelle opere e di quei difetti che rientrano nella fattispecie dell'Articolo, ma la sola interpretazione demandata al TE (in questo caso a sottoscritto CTU) sulla scorta di quanto prodotto anche dalla Giurisprudenza. Comunque rientrano nei “gravi difetti”, oltre quelli concernenti le strutture/ossature portanti delle opere commissionate, anche quelli che incidono notevolmente sulla “funzionalità” e sul “godimento dell'edificio”.
Quindi, nel nostro caso, sicuramente quelli ai punto 3.2.4, in particolare i soli difetti concernenti il finestrone.
3.4- quantificazione dei danni subiti da per effetto dei gravi difetti presenti Parte_1 nell'opera a titolo di ulteriori spesesostenute o da sostenere per realizzare l'opera a regola d'arte,
a titolo di somme pagate per lavori non eseguiti e per effetto di eventuale svalutazione subita dall'immobile. Le tre richieste del Giudice possono così monetizzarsi:
3.4.1 Sui gravi difetti
(punto 3.2.4) Appare palese (e grave) che l'infisso non si apra agevolmente, così da rendere impossibile la funzionalità e il godimento dell'appartamento, inteso come fruizione dello spazio esterno (terrazzo) e arieggiamento dello stesso. Le opere necessarie sono quelle dello smontaggio delle parti attigue all'infisso (cartongesso), della rimozione dell'infisso esistente, dell'esatto rilievo del contorno che ospiterà il nuovo infisso, della fornitura e posa in opera del nuovo infisso, del ripristino delle parti di finitura attigue al nuovo infisso e della relativa tinteggiatura.Per le lavorazioni sono previsti complessivi € 5.000 circa.
3.4.2 Sulla realizzazione dell'opera a regola d'arte (punto 3.2.1) Realizzazione di una parete in cartongesso (guide, pannelli, stuccature, tinteggiatura …). Va inoltre aggiunto un aggravio somma concernente la perdita di superficie utile dell'ampliamento, che, per le caratteristiche e la zona in cui si trova l'U.I. (circa € 3.500/mq) comporta una spesa complessiva € 1.500,00 circa.
(punto 3.2.2) Essendo l'ossatura portante dell'ampliamento in legno, applicare una “pezza” a realizzare la continuità della linea di gronda non appare la soluzione tecnicamente più idonea. Si potrà “valutare” tale difformità all'interno del deprezzamento dell'U.I. di cui al punto 3.4.3.
(punto 3.2.3) Anche per questo difetto non si prospettano soluzioni valide. Occorre comunque appurare che la parte intradossale sporgente sia adeguatamente protetta e non formi neppure soluzioni di continuità al fine di scongiurare anche possibili infiltrazioni di acqua piovana (anche a vento) visto che “di fatto” va a formare una ”specie” di gocciolatoio (la “cosa” andrebbe chiesta direttamente ai Direttori dei lavori …). Al momento non sono stati rilevati ulteriori difetti derivanti da quello di che trattasi. Si potrà valutare” tale difformità sul deprezzamento dell'U.I. di cui al punto 3.4.3.
(punto 3.2.5 e 3.2.8) Per i difetti concernenti questo punto si prevedono spese per € 1.000,00 circa.
(punto 3.2.6 e 3.2.7) La regolarizzazione urbanistica e strutturale di quanto prodotto, salvo altri tipi di azioni, prevede una serie di spese tecniche, professionali oltre ad altre concernenti contributi/sanzioni valutabili complessivamente in circa € 4000,00 circa.
3.4.3 Sulla svalutazione dell'immobile
In merito a questo punto, non esiste una “formula” o un “algoritmo” capace di fornire un deprezzamento in modo “matematico” ma solo valutazioni di carattere estimativo esprimibili solo in base alla esperienza del TE preposto. Considerata la tipologia dell'abitazione, il contesto ove la stessa è ubicata, il quartiere e la Città di che trattasi, il grado di vetustà, quindi la conservazione, i terrazzi, gli accessori, le vedute e i servizi, tutti aspetti notevoli e ai massimi per ciò che riguarda la Città di Ancona, la svalutazione in termini di valore, può considerarsi in percentuale in € 25.000 circa.
3.4.3 Sulle somme pagate per lavori non eseguiti
In merito a questo punto, il sottoscritto non ha note da riportare.
3.5- tentativi di conciliazione fra le Parti.
Durante le OO.PP. il sottoscritto ha invitato le Parti ad una soluzione conciliativa. Purtroppo
l'invito, da quando è stato “promosso” dal sottoscritto CTU non è stato accolto, nel senso che non sono giunti segnali a tal senso.
4-SINTETICA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DI PARTE
DELLA BOZZA DELLA CTU
4.1 – Osservazioni CT Parte ricorrente Dott. Ing. Per_1 Per_1
Sintetica valutazione del CTU sulle osservazioni alla “Bozza peritale del CTU” del CTP Dott. Ing.
(Sig. (ALL 9) giunte al sottoscritto CTU via pec il Persona_1 Parte_1
giorno 16.02.2021.
Il sottoscritto CTU non ha nulla da aggiungere.
4.2 – Osservazioni CT Parte resistente Geom. Persona_3
Sintetica valutazione del CTU sulle osservazioni alla “Bozza peritale del CTU” del CTP Geom.
( (ALL 10) giunte al sottoscritto CTU via pec Persona_3 Controparte_1
il giorno 10.02.2021..
-sul punto 3.1
Il sottoscritto CTU nulla ha da aggiungere.
In merito al capitolo 3.2 - esistenza e consistenza dei difetti – le osservazioni sono le seguenti:
-sul punto 3.2
Il sottoscritto CTU non tiene conto di quanto allegato alle osservazioni, in quanto prodotto dopo la propria nomina. Il sottoscritto allega comunque tale documentazione (fotografica) (ALL 10).
In merito a quanto osservato dal CTP, il sottoscritto CTU conferma quanto già esposto sulla bozza.
In particolare ribadisce che gli elaborati progettuali risultano privi di quotature in altezza (cosa, a dir poco, singolare, specie su di un progetto che ha per oggetto un “piano casa - ampliamento”…).Si fa notare, per una più ampia informazione, che le Imprese esecutrici, tutte, durante le fasi di lavorazione hanno comunque il “controllo” dei due Direttori dei lavori: quello architettonico e quello strutturale. Il controllo, ovviamente, comprende anche quello concernente le dimensioni e forme, planimetriche e altimetriche. Eventuali discrepanze tra il progetto e il
“realizzato”, o vengono avallate dagli stessi Direttori dd. ll., con quello che ne consegue a livello di produzione di elaborati e relative autorizzazioni, oppure vengono “palesate” all'Impresa esecutrice dei lavori (o alle Imprese coinvolte, se più di una), anche con specifici “Ordini di servizio”, al fine di correggerle.
Si rammenta che le due Figure menzionate, sono nominate dal/i Committente/i, al fine di tutelare, ovviamente, chi li nomina. Al sottoscritto non risultano tali azioni dei DD. dd. ll. né vengono menzionate dal CTP sulla Relazione peritale di Parte attrice. -sul punto 3.2.2
Dalle TAVOLE ARCHITETTONICHE depositate in allegato al progetto strutturale (tavola (A?)5)
NON SI DENOTA AFFATTO QUANTO POI REALIZZATO. Non si rileva, in particolare, un dente tra il “costruito” e il “nuovo manufatto”. Anche la differenza delle pendenze tra il “costruito” e il
“nuovo/realizzato” NON GIUSTIFICA la creazione di un “dente”.
-sul punto 3.2.3
Dalle tavole architettoniche (il sottoscritto può valutare solo quelle) tale mancanza di complanarità
e la “specie di gocciolatoio” non vengono rilevati. Si denota, al contrario, una piccola rientranza, nel verso opposto alla parete attigua esistente.
Si ribadisce ancora una volta quanto esposto sul punto 3.2 precedente (terzo capoverso, sui
Direttori dd. ll.).
-sul punto 3.2.4
Il sottoscritto ribadisce quanto esposto. In particolare sul concetto di “gravi difetti”, che, oltre quelli concernenti le strutture/ossature portanti delle opere commissionate, sono anche quelli che incidono notevolmente sulla “funzionalità” e sul “godimento dell'edificio”.
-sul punto 3.2.5
Il sottoscritto non concorda con quanto scritto dal CTP, in quanto il “prodotto da installare” e
“l'installazione” devono rispettare la “regola dell'arte”.
-sul punto 3.2.6
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul punto 3.2.7
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul punto 3.2.8
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
In merito al capitolo 3.4 - quantificazione dei danni subiti da per effetto dei Parte_1 gravi difetti presenti nell'opera a titolo di ulteriori spese sostenute o da sostenere per realizzare l'opera a regola d'arte, a titolo di somme pagate per lavori non eseguiti e per effetto di eventuale svalutazione subita dall'immobile – le osservazioni sono le seguenti:
Il sottoscritto CTU precisa ulteriormente quanto riportato sulla bozza. In merito a questo punto è stato computato quanto richiesto sia nel merito dei “gravi difetti” riscontrati, sia nel merito di quanto elencato sulla perizia del CTP di parte ricorrente.
3.4.1 - SUI GRAVI DIFETTI -sul (punto 3.2.4)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
3.4.2 - SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA A REGOLA D'ARTE
-sul (punto 3.2.4)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul (punto 3.2.2)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul (punto 3.2.3)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul (punto 3.2.5 e 3.2.8)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
-sul (punto 3.2.6 e 3.2.7)
Il sottoscritto non ha nulla da aggiungere.
3.4.3 - SULLA SVALUTAZIONE DELL'IMMOBILE
In merito a questo punto il sottoscritto CTU coglie l'occasione e precisa quanto segue:
-SE ci si riferisce ai è ovvio che la svalutazione subita dall'immobile è pari Parte_2
a quella valutata dal sottoscritto per la sostituzione dell'infisso e quindi di € 5.000 circa (v. punto
3.2.4);
-SE ci si riferisce a TUTTI I DIFETTI RISCONTRATI, GRAVI E NON, la svalutazione complessiva dell'immobile risulta pari a € 25.000 circa, come già riportato”.
7.Tanto premesso e richiamato, osserva la Corte che sono gravi difetti quelli che, pur non pregiudicando la stabilità attuale della costruzione, comunque influiscano sulla sua conservazione e sulla durata della costruzione medesima e siano idonei ad incidere sulla funzionalità e sul complessivo godimento del bene.
Si richiamano:
• Cass. 30972/2023: “(…)la responsabilità aquiliana per rovina e difetti di cose immobili - nonostante l'art. 1669 c.c., contempli una presunzione iuris tantum di colpa del danneggiante, che impone a quest'ultimo di fornire la prova liberatoria (Cass. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15321 del 12/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/01/2013; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 16815 del 03/10/2012; Sez. 1, Sentenza n. 15488 del 06/12/2000; Sez. 2,
Sentenza n. 12106 del 28/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 5624 del 07/11/1984; Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 28/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 11/06/1968) - presuppone, in ogni caso, che sia offerta la prova, a cura del danneggiato, che gli eventi rappresentati dalla rovina, in tutto o in parte, dell'edificio, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti siano eziologicamente riconducibili a vizio del suolo o a difetto della costruzione.
Tale dimostrazione può essere data anche all'esito delle svolte indagini tecniche.In particolare, secondo il consolidato orientamento nomofilattico, i difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando sue parti essenziali, ma anche gli elementi accessori e secondari atti a consentire l'impiego duraturo cui l'opera è destinata - incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 25/05/2004;
Sez. 2, Sentenza n. 8811 del 30/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 456 del 19/01/1999).All'esito, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del
04/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 27315 del
17/11/2017; Sez. U., Sentenza n. 7756 del 27/03/2017).Sicché i gravi difetti non si identificano necessariamente con i vizi influenti sulla staticità dell'edificio, purché essi ne compromettano in modo apprezzabile il godimento, e pur non dovendo necessariamente implicare l'impedimento assoluto dell'uso”.
• Cass.n. 9267/22:” Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 1669 c.c. e della L. n. 10 del 1991, per avere la sentenza impugnata escluso che i vizi riscontrati sull'immobile, per essere le pareti prive di isolante termico, senza camera d'aria e senza doppia parete di mattoni, non integrassero gravi difetti costruttivi tali da incidere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., negativamente ed in modo considerevole sul godimento del bene.Il mezzo è infondato.La Corte di appello, dopo avere precisato che il Tribunale aveva dichiarato la decadenza del diritto di garanzia della acquirente in relazione ai suddetti vizi, ai sensi dell'art. 1495 c.c., per tardività della denunzia e che tale capo della decisione non era stato investito dall'appello, ha affermato che il difetto costruttivo denunziato interessava solo in limitata parte della muratura e che le deficienze registrate non riducevano in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.La conclusione accolta appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., possono riguardare anche una sola parte del bene, ma debbono incidere sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (Cass. n. 24130 del 2018; Cass. n.
27315 del 2017)”.
8.La giurisprudenza è quindi ferma nel ritenere che, ai fini dell'esercizio dell'azione extracontrattuale di cui all' art. 1669 c.c. è necessario che i gravi vizi pregiudichino in modo grave il godimento o la funzionalità dell'immobile. Se, al contrario, si tratta di difetti che non inficiano il godimento dell'immobile nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione secondo l'intrinseca natura del bene, non si può parlare propriamente di gravi difetti e va dunque esclusa la relativa responsabilità dell'appaltatore.
9.Risulta conforme a tali principi la valutazione del Ctu, condivisa dalla Corte, secondo cui:
“Il Codice Civile su questo punto recita: “Art. 1669. (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
In particolare la giurisprudenza e le Sentenze considerano applicabile l'articolo anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in generale, agli interventi di lunga durata su immobili preesistenti.
Occorre poi “valutare” quali siano le “opere” e quali siano i “gravi difetti” concernenti tale
Articolo. Non esiste, ovviamente, una “lista” di quelle opere e di quei difetti che rientrano nella fattispecie dell'Articolo, ma la sola interpretazione demandata al TE (in questo caso a sottoscritto CTU) sulla scorta di quanto prodotto anche dalla Giurisprudenza. Comunque rientrano nei “gravi difetti”, oltre quelli concernenti le strutture/ossature portanti delle opere commissionate, anche quelli che incidono notevolmente sulla “funzionalità” e sul “godimento dell'edificio”.
Quindi, nel nostro caso, sicuramente quelli ai punto 3.2.4, in particolare i soli difetti concernenti il .(…) -SE ci si riferisce ai è ovvio che la svalutazione subita CP_3 Parte_2 dall'immobile è pari a quella valutata dal sottoscritto per la sostituzione dell'infisso e quindi di €
5.000 circa (v. punto 3.2.4)”.
10.Il Ctu ha dunque correttamente ritenuto che il malfunzionamento dell'infisso costituisca grave difetto: “ (punto 3.2.4) Appare palese (e grave) che l'infisso non si apra agevolmente, così da rendere impossibile la funzionalità e il godimento dell'appartamento, inteso come fruizione dello spazio esterno (terrazzo) e arieggiamento dello stesso. Le opere necessarie sono quelle dello smontaggio delle parti attigue all'infisso (cartongesso), della rimozione dell'infisso esistente, dell'esatto rilievo del contorno che ospiterà il nuovo infisso, della fornitura e posa in opera del nuovo infisso, del ripristino delle parti di finitura attigue al nuovo infisso e della relativa tinteggiatura.Per le lavorazioni sono previsti complessivi € 5.000 circa”.
11.Il Ctu ha per contro escluso che gli ulteriori vizi riscontrati possano essere qualificati come gravi difetti.
Ed infatti:
• la mancanza di squadro tra la parete est dell'ampliamento e la parete in cui c'è il finestrone è appena percepibile alla vista ed arreca un limitato pregiudizio di carattere meramente estetico senza rilevante compromissione del godimento e senza compromissioni della funzionalità;
• l'assenza di continuità tra la linea di gronda del fabbricato e la linea di gronda dell'ampliamento, arreca un pregiudizio di carattere meramente estetico (limitato ad una zona del fabbricato) senza rilevante compromissione del godimento e senza compromissioni della funzionalità;
• il mancato allineamento tra il tamponamento al piano sottostante e le pareti dell'ampliamento appare già visivamente trascurabile e comunque senza compromissione del godimento e della funzionalità;
• la presenza di fessure sul perlinato di rivestimento del soffitto e la presenza di sbucciature sulla trave interna costituiscono limitato pregiudizio di carattere meramente estetico senza compromissione del godimento e della funzionalità;
• lo “svitamento” di viti di fissaggio delle scossaline della nuova copertura, con parziale o completa espulsione delle rondelle, è pregiudizio, all'evidenza di minima entità e rilevanza;
• i distacchi fra le strutture e le finiture (per lo più dovuti alle variazioni termiche, per effetto della dilatazione naturale dei materiali atteso che il manufatto si trova in copertura, per cui risulta particolarmente esposto ai raggi solari), sono pregiudizi non solo non gravi ma anche imputabili solo ad effetto di dilatazione.
Tali caratteristiche sono chiaramente apprezzabili dalla relazione peritale, dal materiale fotografico allegato e dagli stessi accertamenti della CT di parte originaria opponente.
12.In definitiva la domanda ex art. 1669 cc proposta dall'originario opponente è fondata e va accolta limitatamente al pregiudizio al finestrone.
Tale difetto può essere emendato con una spesa che il Ctu ha stimato in euro 5000,00 e che il
Collegio stima equa e corretta rapportata al momento della violazione.
13.Alla parte appellata principale va invece riconosciuto il credito (di valuta) costituito dal residuo corrispettivo (non contestato) portato dal decreto ingiuntivo opposto cioè euro 5660,49.
14.In tale contesto deve considerarsi che l'appellante principale ha fondatamente sollevato l'eccezione di inadempimento dinanzi al grave difetto ex art. 1669 cc avanti accertato (sulla questione dell'eccezione di inadempimento in tema di appalto per brevità si richiama Cass. n.
7041/2023).
In tal modo il rapporto dare-avere tra le parti (per obbligazioni diverse ma connesse al medesimo rapporto) può essere regolato con riferimento momento della coesistenza delle obbligazioni (cioè al termine del rapporto di appalto) con il risultato che risulta un credito finale di euro 660,49 a favore dell'appellata principale oltre interessi ex art. 1284 cc.
15.Per quanto riguarda le spese di lite deve considerarsi:
• che la pretesa monitoria di pagamento del residuo corrispettivo è stata accolta;
• che la riconvenzionale ex art. 1669 cc è stata (parzialmente) accolta;
• che è residuato un finale credito dell'appellante principale per un importo non elevato, molto inferiore a quanto richiesto.
Le spese di lite vanno dunque compensate per i tre/quarti e, per il residuo quarto, seguono la finale soccombenza dell'appellante principale liquidate come da valore effettivo del contenzioso (fino ad euro 26.000,00) , secondo i parametri vigenti al momento della decisione, con determinazione entro la media tariffaria.
Le spese di Ctu restano a carico delle parti in solido.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale riforma della gravata sentenza, accertati i crediti di cui ai punti 12. e 13. in motivazione che precede, revocato il decreto ingiuntivo opposto, calcolato il rapporto dare-avere tra le parti, condanna l'appellante principale a pagare all'appellante incident ale la somma indicata a punto 14. in motivazione che precede;
2-compensa per tre/quarti le spese di lite;
3-per il residuo quarto delle spese di lite, condanna la parte appellante principale al pagamento, in favore della parte appellata principale, dei seguenti importi: (a) per il primo grado euro
1200,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 975,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
3-pone definitivamente le spese di Ctu, come liquidate in atti, a carico de
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 2 luglio 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini