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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2024, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
1850 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 11885500 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2266..33..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NAVA SARA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da udienza dell'8.10.24, che qui si intende richiamata.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 08/08/2008 nel Comune di
SAPAREVA BANYA YU (Bulgaria); che dal matrimonio era nato il figlio a IA (Bulgaria) 23/08/2018, ancora minore Persona_1
essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi rilevando di Per_2
essersi trasferita unitamente al figlio altrove dopo aver scoperto la relazione amorosa del marito con una terza persona e come da allora i coniugi avevano cercato di disciplinare tale nuova situazione . Dava così atto che il marito aveva versato mensilmente per il minore l'importo di € 400,00 e che era indispensabile disciplinare in modo preciso il diritto di visita del padre. Concludeva così chiedendo la pronuncia della separazione coniugale, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di lei, la disciplina del diritto di visita del padre , un assegno di mantenimento per il minore di €
400,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza del 27.6.2024 il giudice delegato autorizzava le parti a vivere separatamente , affidava in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore con collocamento presso la madre, disciplinava il diritto di visita del padre e poneva a suo carico l'obbligo di versare un assegno per il mantenimento di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza fissata in prosieguo per la richiesta delle certificazioni reddituali del marito si presentava personalmente il resistente e le parti raggiungevano un accordo così che la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
pagina 2 di 4 Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi del figlio minore così da non necessitare neppure di alcuna sua audizione alla luce della condivisa responsabilità genitoriale.
Nulla viene disposto sulle spese di lite anche alla luce dell'accordo raggiunto in udienza tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il Parte_2
02/05/1977
- Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) Affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- 3) Dispone che il diritto di visita tra padre e figlio si svolga liberamente, previo accordo tra le parti, e comunque prevede: un fine settimana alternato dal sabato mattina h 10 fino alla domenica sera h 21.00 con riaccompagnamento presso la casa della madre;
- metà vacanze natalizie e metà vacanze pasquali, con alternanza annuale dei giorni di festa (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo), - gg
15, non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il
30 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 4 - 4) pone a carico del resistente l'onere di versare entro il 1 di ogni mese a titolo di assegno per il mantenimento ordinario del figlio l'importo di € 250,00, oltre rivalutazione annuale
- 5) pone a carico integrale del padre l'onere di sostenere le spese straordinarie relative al minore.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 10.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 4 di 4
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 11885500 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2266..33..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NAVA SARA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da udienza dell'8.10.24, che qui si intende richiamata.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 08/08/2008 nel Comune di
SAPAREVA BANYA YU (Bulgaria); che dal matrimonio era nato il figlio a IA (Bulgaria) 23/08/2018, ancora minore Persona_1
essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi rilevando di Per_2
essersi trasferita unitamente al figlio altrove dopo aver scoperto la relazione amorosa del marito con una terza persona e come da allora i coniugi avevano cercato di disciplinare tale nuova situazione . Dava così atto che il marito aveva versato mensilmente per il minore l'importo di € 400,00 e che era indispensabile disciplinare in modo preciso il diritto di visita del padre. Concludeva così chiedendo la pronuncia della separazione coniugale, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di lei, la disciplina del diritto di visita del padre , un assegno di mantenimento per il minore di €
400,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza del 27.6.2024 il giudice delegato autorizzava le parti a vivere separatamente , affidava in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore con collocamento presso la madre, disciplinava il diritto di visita del padre e poneva a suo carico l'obbligo di versare un assegno per il mantenimento di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza fissata in prosieguo per la richiesta delle certificazioni reddituali del marito si presentava personalmente il resistente e le parti raggiungevano un accordo così che la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
pagina 2 di 4 Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi del figlio minore così da non necessitare neppure di alcuna sua audizione alla luce della condivisa responsabilità genitoriale.
Nulla viene disposto sulle spese di lite anche alla luce dell'accordo raggiunto in udienza tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il Parte_2
02/05/1977
- Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) Affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- 3) Dispone che il diritto di visita tra padre e figlio si svolga liberamente, previo accordo tra le parti, e comunque prevede: un fine settimana alternato dal sabato mattina h 10 fino alla domenica sera h 21.00 con riaccompagnamento presso la casa della madre;
- metà vacanze natalizie e metà vacanze pasquali, con alternanza annuale dei giorni di festa (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo), - gg
15, non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il
30 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 4 - 4) pone a carico del resistente l'onere di versare entro il 1 di ogni mese a titolo di assegno per il mantenimento ordinario del figlio l'importo di € 250,00, oltre rivalutazione annuale
- 5) pone a carico integrale del padre l'onere di sostenere le spese straordinarie relative al minore.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 10.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 4 di 4