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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1903/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1903/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANO ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 24.09.2021, ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio e . CP_1 Controparte_2
Esponeva e deduceva:
- che il è gestito da un Amministratore di nomina giudiziaria, a cui Parte_1 veniva affidato espresso mandato di predisporre l'anagrafe consortile, individuando gli effettivi titolari di diritti reali sulle unità immobiliari ricadenti sul patrimonio consortile;
- che a seguito di accertamenti svolti risultava che le quote di multiproprietà coincidenti con le settimane n. 19 e 40 dell'anno – di caratura pari a 38 millesimi – dell'unità immobiliare ubicata nel comprensorio consortile e censita al N.C.E.U. Catasto Fabbricati del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 35, particella 267 sub 5, era di proprietà della società che le aveva acquistate in Controparte_3
data 12.11.2004 con atto a ministero del Notaio Dott. di Torino (TO); Persona_1
- che detta società veniva dapprima posta in liquidazione in data 25.1.2007 e poi cancellata dal registro delle imprese in data 3.6.2015, con conseguente estinzione, senza che la liquidazione interessasse le predette quote di multiproprietà – a tutt'oggi censite quale proprietà della società –;
- che al momento della cancellazione e successiva estinzione della società, ne risultavano soci i sig.ri e Controparte_2 CP_1
- che individuati i dati identificativi dei predetti soci, questi venivano invitati a voler addivenire spontaneamente e bonariamente ad atti ricognitivi o dichiarativi del subentro, regolarizzando le relative posizioni di interesse consortile;
tali comunicazioni restavano, tuttavia, prive di riscontro;
- che in assenza di una statuizione sulla proprietà, il è impedito non solo al recupero degli Parte_1
oneri consortili riconducibili alla quota di multiproprietà, ma soprattutto alla regolare convocazione e celebrazione di una assemblea.
Tanto premesso in fatto, parte attrice argomentava che a seguito dell'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese viene a determinarsi quale effetto legale un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i beni ancora facenti capo alla società estinta vengono trasferiti ai soci esistenti al momento dello scioglimento della società.
Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi l'intervenuto subentro di e Controparte_2
– ciascuno in proporzione alla quota societaria della detenuta al momento CP_1 Controparte_3
della intervenuta estinzione della società – nella contitolarità indivisa delle quote di multiproprietà
pagina 2 di 4 sopra descritte, il tutto con emissione di ogni più opportuno provvedimento propedeutico e/o conseguente, nonché rifusione del compenso e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A.
1).1 All'udienza del 3.3.2022, constatata la regolarità della notifica nei confronti di
[...]
, ne veniva dichiarata la contumacia, mentre veniva disposto un rinvio per Controparte_2
consentire di depositare il certificato di residenza aggiornato relativo all'altra convenuta CP_1
Dopo alcuni ulteriori rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, nonché per consentire il perfezionamento della notifica nei confronti di all'udienza del 6.03.2025 il Giudice – CP_1
subentrato nella causa a far data dal 1.12.2022 – dichiarava la contumacia di e tratteneva la CP_1
causa in decisione previa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3) Occorre preliminarmente evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n.
6070 del 12.03.2013, hanno chiarito quali sono le conseguenze che derivano in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati (“residui non liquidati”) o perché in seguito se ne è scoperta l'esistenza (“sopravvenienze”).
Come correttamente rilevato dalla parte attrice, nel caso delle passività i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 cod. civ. (sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione).
Nel caso della titolarità di beni e diritti non liquidati – ipotesi non espressamente contemplata dal legislatore – le Sezioni Unite hanno chiarito che viene a determinarsi un analogo meccanismo successorio, per cui la titolarità dei beni e dei diritti sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale, ed in particolare “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione” (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).
Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti risulta provato che Controparte_2
pagina 3 di 4 e rivestivano la qualità di soci della al momento della sua CP_2 CP_1 Controparte_3
cancellazione (v. doc. 3 fasc. parte attrice).
Risulta altresì provato che la titolarità del diritto di multiproprietà per cui è causa non è stata oggetto di liquidazione, essendo il bene ancora censito quale proprietà della società (v. doc. 2 fasc. parte attrice).
Pertanto, applicati i suesposti principi giurisprudenziali alla fattispecie, deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuto subentro di e nella contitolarità della quota Controparte_2 CP_1 di multiproprietà dell'unità immobiliare oggetto di causa, nella misura pari alla rispettiva partecipazione sociale (nel caso di specie pari al 40% per e 60% per Controparte_2 CP_1
.
[...]
4) La natura della domanda, nonché la mancata opposizione da parte dei due convenuti rimasti contumaci, costituiscono gravi eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese sostenute nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'intervenuto subentro di e – Controparte_2 CP_1
ciascuno in proporzione alla quota societaria della detenuta al momento della Controparte_3
intervenuta estinzione della società – nella contitolarità indivisa delle intere quote di multiproprietà coincidenti con le settimane n. 19 e 40 dell'anno – di caratura pari a 38 millesimi – dell'unità immobiliare ubicata nel comprensorio del ad Isola di Capo Rizzuto Parte_1
(KR) loc.tà Anastasi c/o e censita al N.C.E.U. Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1
Isola Capo Rizzuto al foglio 35 particella 267 sub 5;
2. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
Crotone, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1903/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANO ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 24.09.2021, ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio e . CP_1 Controparte_2
Esponeva e deduceva:
- che il è gestito da un Amministratore di nomina giudiziaria, a cui Parte_1 veniva affidato espresso mandato di predisporre l'anagrafe consortile, individuando gli effettivi titolari di diritti reali sulle unità immobiliari ricadenti sul patrimonio consortile;
- che a seguito di accertamenti svolti risultava che le quote di multiproprietà coincidenti con le settimane n. 19 e 40 dell'anno – di caratura pari a 38 millesimi – dell'unità immobiliare ubicata nel comprensorio consortile e censita al N.C.E.U. Catasto Fabbricati del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 35, particella 267 sub 5, era di proprietà della società che le aveva acquistate in Controparte_3
data 12.11.2004 con atto a ministero del Notaio Dott. di Torino (TO); Persona_1
- che detta società veniva dapprima posta in liquidazione in data 25.1.2007 e poi cancellata dal registro delle imprese in data 3.6.2015, con conseguente estinzione, senza che la liquidazione interessasse le predette quote di multiproprietà – a tutt'oggi censite quale proprietà della società –;
- che al momento della cancellazione e successiva estinzione della società, ne risultavano soci i sig.ri e Controparte_2 CP_1
- che individuati i dati identificativi dei predetti soci, questi venivano invitati a voler addivenire spontaneamente e bonariamente ad atti ricognitivi o dichiarativi del subentro, regolarizzando le relative posizioni di interesse consortile;
tali comunicazioni restavano, tuttavia, prive di riscontro;
- che in assenza di una statuizione sulla proprietà, il è impedito non solo al recupero degli Parte_1
oneri consortili riconducibili alla quota di multiproprietà, ma soprattutto alla regolare convocazione e celebrazione di una assemblea.
Tanto premesso in fatto, parte attrice argomentava che a seguito dell'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese viene a determinarsi quale effetto legale un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i beni ancora facenti capo alla società estinta vengono trasferiti ai soci esistenti al momento dello scioglimento della società.
Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi l'intervenuto subentro di e Controparte_2
– ciascuno in proporzione alla quota societaria della detenuta al momento CP_1 Controparte_3
della intervenuta estinzione della società – nella contitolarità indivisa delle quote di multiproprietà
pagina 2 di 4 sopra descritte, il tutto con emissione di ogni più opportuno provvedimento propedeutico e/o conseguente, nonché rifusione del compenso e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A.
1).1 All'udienza del 3.3.2022, constatata la regolarità della notifica nei confronti di
[...]
, ne veniva dichiarata la contumacia, mentre veniva disposto un rinvio per Controparte_2
consentire di depositare il certificato di residenza aggiornato relativo all'altra convenuta CP_1
Dopo alcuni ulteriori rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, nonché per consentire il perfezionamento della notifica nei confronti di all'udienza del 6.03.2025 il Giudice – CP_1
subentrato nella causa a far data dal 1.12.2022 – dichiarava la contumacia di e tratteneva la CP_1
causa in decisione previa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3) Occorre preliminarmente evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n.
6070 del 12.03.2013, hanno chiarito quali sono le conseguenze che derivano in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati (“residui non liquidati”) o perché in seguito se ne è scoperta l'esistenza (“sopravvenienze”).
Come correttamente rilevato dalla parte attrice, nel caso delle passività i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 cod. civ. (sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione).
Nel caso della titolarità di beni e diritti non liquidati – ipotesi non espressamente contemplata dal legislatore – le Sezioni Unite hanno chiarito che viene a determinarsi un analogo meccanismo successorio, per cui la titolarità dei beni e dei diritti sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale, ed in particolare “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione” (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).
Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti risulta provato che Controparte_2
pagina 3 di 4 e rivestivano la qualità di soci della al momento della sua CP_2 CP_1 Controparte_3
cancellazione (v. doc. 3 fasc. parte attrice).
Risulta altresì provato che la titolarità del diritto di multiproprietà per cui è causa non è stata oggetto di liquidazione, essendo il bene ancora censito quale proprietà della società (v. doc. 2 fasc. parte attrice).
Pertanto, applicati i suesposti principi giurisprudenziali alla fattispecie, deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuto subentro di e nella contitolarità della quota Controparte_2 CP_1 di multiproprietà dell'unità immobiliare oggetto di causa, nella misura pari alla rispettiva partecipazione sociale (nel caso di specie pari al 40% per e 60% per Controparte_2 CP_1
.
[...]
4) La natura della domanda, nonché la mancata opposizione da parte dei due convenuti rimasti contumaci, costituiscono gravi eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese sostenute nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'intervenuto subentro di e – Controparte_2 CP_1
ciascuno in proporzione alla quota societaria della detenuta al momento della Controparte_3
intervenuta estinzione della società – nella contitolarità indivisa delle intere quote di multiproprietà coincidenti con le settimane n. 19 e 40 dell'anno – di caratura pari a 38 millesimi – dell'unità immobiliare ubicata nel comprensorio del ad Isola di Capo Rizzuto Parte_1
(KR) loc.tà Anastasi c/o e censita al N.C.E.U. Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1
Isola Capo Rizzuto al foglio 35 particella 267 sub 5;
2. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
Crotone, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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